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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Bando di arruolamento nel Corpo della guardia di finanza di
finanzieri ausiliari, anno 2002

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.98 del 11/12/2001
Ente:MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Località:Nazionale
Codice atto:01E11707
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/1/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           IL COMANDANTE GENERALE della Guardia di finanza
 
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, contenente "Norme
sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di
assunzioni presso le amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei
pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni concernente il nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza;
Visto l'art. 3, commi 212 - 220 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, recante norme sull'incorporamento di unita' di leva nel Corpo
della guardia di finanza quali finanzieri ausiliari;
Visti gli articoli 1 commi 105 e 115, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e 39, comma 24, della legge 27 dicembre 1997 n. 449,
che fissano la durata della ferma e il numero degli ausiliari per
l'anno 2002;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni concernente la "Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente "Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo";
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 "Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, concernente "Disciplina dell'imposta di bollo" e l'art. 19
della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante "Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti";
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155 "Contenente
il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'art. 1, comma 5,
legge 20 ottobre 1999, n. 380";
Vista la determinazione del Comandante generale n. 167483 in data
1 giugno 2000, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'art. 3, quarto comma, del decreto ministeriale 17 maggio 2000,
concernente il "Regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare" e successive modificazioni;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 391/2000 datata
28 luglio 2000 con la quale e' stata dichiarata illegittima la
previsione di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53,
nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale
delle Forze di polizia al possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria, prevede che siano esclusi dai concorsi per l'accesso ai
ruoli delle Forze di polizia i candidati "i cui parenti in linea
retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo,
hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407,
comma 2, lettera a), c.p.p.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A)";
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante
"Attuazione dell'art. 9 della legge 31 marzo 2000, n. 78, concernente
norme integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo
e non dirigente del Corpo della guardia di finanza";
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente: "Istituzione del
servizio civile nazionale";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni";
Ritenuta l'inderogabile necessita' di immettere in servizio
nell'anno 2002 contingenti di finanzieri ausiliari per le esigenze di
controllo del territorio in Italia meridionale;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti disponibili per l'arruolamento
 
E' indetto per l'anno 2002 un arruolamento di finanzieri
ausiliari, che saranno incorporati, secondo l'ordine della
graduatoria formata ai sensi dei successivi articoli, in due aliquote
nei mesi di aprile e ottobre 2002.
Il numero dei posti disponibili sara' determinato con decreto
interministeriale in fase di emanazione.
Possono partecipare all'arruolamento i giovani iscritti nelle
liste di leva:
a) di terra:
1) chiamati a visite di leva ed arruolati nel quarto
trimestre dell'anno 2001;
2) arruolati con la classe 1980 e precedenti ammessi al
ritardo fino al 31 dicembre 2001;
b) di mare, previo nulla osta rilasciato dalle competenti
Capitanerie di porto, appartenenti alla classe 1983 e classi
precedenti.
Gli aspiranti iscritti nelle liste di leva di mare devono
allegare alla domanda, pena l'esclusione dall'arruolamento, il
prescritto nulla osta all'arruolamento nel Corpo della guardia di
finanza, rilasciato dalle competenti Capitanerie di porto, recante i
coefficienti relativi al profilo somato-funzionale dell'aspirante
cosi' come riscontrato in sede di visita di leva.
I posti eventualmente non coperti in un'aliquota saranno portati
in aumento all'aliquota successiva.
I giovani che avranno presentato domanda per l'espletamento del
servizio di leva nella Guardia di finanza, saranno precettati, previo
superamento dei prescritti accertamenti definitivi, di cui al
successivo art. 7, entro il numero stabilito, dalle competenti
autorita' militari con le aliquote di chiamata di pertinenza, per
l'avvio ad un istituto di istruzione del Corpo.
La mancata presentazione ai suddetti accertamenti, ovvero
all'istituto di istruzione della Guardia di finanza, non comporta la
denuncia per il reato di mancata presentazione alle armi.

                               Art. 2.
 
Requisiti
 
Possono partecipare all'arruolamento, in qualita' di ausiliari
nel Corpo della guardia di finanza, i cittadini italiani di sesso
maschile, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica,
che:
1) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
3) godano dei diritti politici;
4) alla data del 10 gennaio 2002 abbiano compiuto il
diciottesimo anno e non abbiano superato il ventiseiesimo anno di
eta' e, quindi, siano nati nel periodo dal 10 gennaio 1976 al
10 gennaio 1984, estremi compresi;
5) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione;
6) non siano stati ammessi a prestare servizio civile nazionale
quali obiettori di coscienza;
7) non siano imputati o condannati per delitti non colposi
ovvero sottoposti a misure di prevenzione;
8) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;
9) non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi
militarmente organizzati;
10) abbiano lo stato civile di celibe o vedovo;
11) non si trovino in situazioni, comunque, incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di
finanziere.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e, ad
eccezione di quello di cui al precedente comma 1, punto 4),
conservati fino alla data dell'effettivo incorporamento.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione
 
La domanda deve essere compilata, in triplice copia, presso il
Comando provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di
provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede,
esclusivamente sull'apposito modulo disponibile presso il predetto
Comando, che potra' essere riprodotto anche in fotocopia.
Limitatamente agli aspiranti iscritti nelle liste di leva di
terra, i Comandi provinciali, dopo aver compilato la parte ad essi
riservata, invieranno due copie della suddetta domanda ai distretti
militari di appartenenza, i quali provvederanno, a loro volta, a
restituirne una, debitamente compilata per la parte di competenza.
Le domande, restituite dai distretti militari che non hanno
concesso la disponibilita' dell'aspirante all'arruolamento nel Corpo
della guardia di finanza, vengono archiviate da parte dei comandi
provinciali; di cio' e' data comunicazione all'interessato.
La domanda per l'espletamento del servizio di leva nella Guardia
di finanza fa decadere irrevocabilmente, limitatamente agli iscritti
nelle liste di terra, qualsiasi forma di ritardo o rinvio della
chiamata alle armi precedentemente ottenuto.
Presentazione delle domande: entro il 10 gennaio 2002.

                               Art. 4.
 
Elementi da indicare nella domanda
 
L'aspirante deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita,
nonche' luogo di residenza ed indirizzo completo del numero di codice
postale e, ove possibile, del numero telefonico;
b) stato di famiglia;
c) l'iscrizione nelle liste di leva di terra o di mare con
indicazione, rispettivamente, del Distretto militare o della
Capitaneria di porto di appartenenza;
d) l'idoneita' al servizio militare con indicazione del
Consiglio di leva;
e) il titolo di studio posseduto;
f) precedente d'arte, professione o mestiere.
Gli aspiranti devono comunicare, oltre che al distretto militare
o Capitaneria di porto di appartenenza, anche al Comando provinciale
della Guardia di finanza che ha ricevuto la domanda di arruolamento,
ogni eventuale variazione di residenza o domicilio, comprovandola con
idonea documentazione (certificato di residenza o talloncino di
richiesta di cambio di residenza, ovvero dichiarazione sostitutiva a
termine di legge).
Non viene assunta alcuna responsabilita' circa possibili disguidi
derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di
domicilio di residenza o da eventi di forza maggiore.
Inoltre, non si assume alcuna responsabilita' in caso di
ritardata ricezione, da parte degli aspiranti, di avvisi di
convocazione dovuta a disguidi postali o altre cause non imputabili
ad inadempienze dell'amministrazione.

                               Art. 5.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza o
dell'autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta dal Comandante
del Centro di reclutamento ed e' ripartita nelle seguenti
sottocommissioni:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti, il vaglio
delle informazioni, la valutazione dei titoli e la predisposizione
della graduatoria finale;
b) sottocommissione per gli accertamenti attitudinali;
c) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione.
Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

                               Art. 6.
 
Valutazione dei profili sanitari degli aspiranti finanzieri ausiliari
da sottoporre agli accertamenti definitivi
 
Il Centro di reclutamento della Guardia di finanza verifichera'
la compatibilita' dei profili sanitari degli aspiranti accertati in
sede di visita medica di leva con quelli previsti, per il grado di
allievo finanziere, dal decreto ministeriale 17 maggio 2000,
contenente il regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio nella Guardia di Finanza ai sensi
dell'art. 1, comma 5, legge 20 ottobre 1999 n. 380 e dalla
determinazione n. 167483 datata 1 giugno 2000 del Comandante generale
della Guardia di finanza e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto concerne gli aspiranti i cui profili somato-funzionali PS
(condizioni psichiche) risultino mancanti perche' non pervenuti dal
competente distretto militare, in quanto non previsti al tempo dalla
iniziale visita di leva, non si applichera' l'automatica esclusione
di cui al successivo comma. Nei loro confronti il predetto profilo
sara' valutato ex novo in sede di visita medica presso il centro di
reclutamento.
Gli aspiranti non in possesso dei requisiti minimi previsti dal
predetto decreto ministeriale saranno considerati esclusi
dall'arruolamento e rimarranno a disposizione delle competenti
autorita' militari per il normale avvio alle armi nelle Forze armate.
Agli stessi non sara' data comunicazione alcuna.

                               Art. 7.
 
Accertamenti definitivi
 
Gli aspiranti in possesso dei requisiti minimi, di cui al
precedente art. 6, saranno convocati, a cura del centro di
reclutamento, per essere sottoposti agli accertamenti definitivi.
Gli aspiranti convocati a sostenere tali accertamenti, all'atto
della presentazione, dovranno produrre un certificato con data non
anteriore a giorni 60, attestante l'effettuazione ed il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, rilasciato da
struttura sanitaria. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' l'ammissione con riserva del candidato alla visita
medica di primo accertamento e l'esclusione dal concorso se non
verra' presentato entro l'inizio del corso.
Gli accertamenti definitivi che avranno la durata di quattro o
cinque giorni comprendono:
a) prove attitudinali (test e colloquio);
b) visita medica di primo accertamento comprensiva degli esami
specialistici;
c) eventuale visita medica di revisione.
L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
Le prove attitudinali sono effettuate dalla sottocommissione di
cui alla lettera b) del precedente art. 5 e si concludono con una
dichiarazione di idoneita' o non idoneita' a prestare servizio nel
Corpo, di cui e' data comunicazione agli aspiranti.
Non e' ammessa la revisione di tale giudizio.
Le visite mediche di primo accertamento sono effettuate dalla
sottocommissione di cui alla lettera c) del precedente art. 5 e
tendono ad accertare il possesso da parte degli aspiranti delle
qualita' fisiche necessarie per prestare servizio incondizionato nel
Corpo della guardia di finanza.
Gli aspiranti che non risultino possedere tali qualita' fisiche
sono esclusi dall'arruolamento.
L'esclusione e' immediatamente comunicata all'interessato.

                               Art. 8.
 
Visita medica di revisione
 
L'aspirante non idoneo alla visita medica di primo accertamento
(ad eccezione che per i requisiti fisici di cui al successivo
art. 10, punto 1), puo' presentare domanda di ammissione alla visita
medica di revisione, contestualmente alla comunicazione di non
idoneita' fisica, a pena di nullita'.
La suddetta richiesta deve essere presentata al presidente della
sottocommissione di cui alla lettera c) del precedente art. 5.
Qualora la sottocommissione di revisione proceda alla modifica
del precedente giudizio esprimendosi per l'idoneita', deve anche
attribuire il coefficiente di idoneita' fisica nonche' il punteggio
relativo.

                               Art. 9.
 
Mancata presentazione del candidato
 
L'aspirante che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, per la
visita medica di primo accertamento o per la visita medica di
revisione sara' considerato rinunziatario ed escluso
dall'arruolamento.

                              Art. 10.
 
Requisiti fisici
 
Le sottocommissioni, di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettere c) e d), hanno il compito di selezionare candidati che
rientrano nei profili sanitari di cui alla tabella b) della
determinazione n. 167483 del 1 giugno 2000 del Comandante generale
della guardia di finanza e successive modificazioni ed integrazioni,
in ottemperanza al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155.
I candidati saranno sottoposti a visita:
neurologica;
psichiatrica;
otorinolaringoiatrica;
oculistica;
odontostomatologica.
1. I candidati all'atto della visita medica devono, comunque,
avere:
a) statura non inferiore a metri 1,65;
b) acutezza visiva:
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore
alle tre diottrie anche in un solo occhio;
campo visivo e motilita' oculare normali;
visione binoculare;
senso cromatico normale alle matassine colorate.
I candidati con vizi visivi devono portare seco alla visita
medica le proprie lenti correttive "a tempiali".
La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati sara'
effettuata con le lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto".
Saranno causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
Per quanto riguarda la funzione uditiva saranno considerati
idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti
parametri:
monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
Saranno, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola
anche se in forma lieve e l'uso di sostanze psico-attive e/o la
positivita' ai relativi test tossicologici.
La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 26 elementi dentari: i denti mancanti, comunque, non
devono riguardare piu' di due coppie masticatorie contrapposte. La
protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente
mancante.
Non sono ammesse, comunque, protesi mobili.
2. Saranno, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
radiografia del torace;
dell'urina ed ematochimici;
elettrocardiografico e visita cardiologica;
test psico-clinici.
Gli aspiranti saranno eventualmente sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, al fine
di evidenziare particolari patologie.
I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi negli
accertamenti di cui al punto 1 saranno subito dichiarati non idonei
dalla competente sottocommissione per la visita medica di primo
accertamento, senza essere sottoposti agli esami di cui al punto 2).
Contro tale giudizio non e' ammessa visita di revisione.
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre
ricorso:
giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 e art. 63, quarto comma, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data
di comunicazione, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

                              Art. 11.
 
Documentazione da produrre
 
Gli aspiranti giudicati idonei al termine degli accertamenti
definitivi, devono presentare, nel termine di quindici giorni,
decorrenti dalla notifica della citata idoneita', al Comando
provinciale della Guardia di finanza, presso il quale hanno
presentato la domanda di arruolamento, eventuali documenti attestanti
le preferenze di cui all'art. 12.

                              Art. 12.
 
Graduatorie
 
Al termine degli accertamenti definitivi, la sottocommissione di
cui alla lettera a) del precedente art. 5 procede, in base a criteri
determinati dal Comando generale, alla formazione della graduatoria
finale, secondo il punteggio attribuito:
a) alle qualita' fisiche di ciascun aspirante, cosi' come
riscontrate in sede di visita medica di primo accertamento o di
revisione;
b) al titolo di studio;
c) agli attestati professionali, d'arte e mestiere
effettivamente posseduti all'atto della presentazione delle domande.
A parita' di punteggio saranno osservate le norme di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191.

                              Art. 13.
 
Incorporamento dei prescelti
 
Sono incorporati in qualita' di finanzieri ausiliari gli
aspiranti iscritti nella graduatoria di cui al precedente art. 12,
nei limiti dei posti disponibili per ogni aliquota di arruolamento.
Gli aspiranti in soprannumero nella graduatoria di cui al
precedente art. 12, saranno posti a disposizione delle competenti
autorita' militari, ad eccezione dei primi 20, che saranno tenuti
disponibili per le eventuali sostituzioni di cui all'ultimo
comma del, presente articolo, entro i 30 giorni successivi all'inizio
del corso.
Con apposita comunicazione, i prescelti saranno convocati per la
frequenza del corso di formazione della durata di quattro mesi presso
un istituto d'istruzione della Guardia di finanza.
I corsi avranno inizio rispettivamente il 1 aprile e il 1 ottobre
2002.
All'atto della presentazione al corso e prima della firma
dell'atto di arruolamento quali finanzieri ausiliari, gli allievi
sono sottoposti a visita medica, a cura del dirigente del servizio
sanitario dell'istituto di istruzione per stabilire se abbiano
mantenuto il requisito dell'idoneita' fisica.
L'allievo non piu' in possesso di tale idoneita' e' rinviato alla
competente autorita' militare a cura del Comando legione allievi.
La mancata presentazione nel giorno fissato presso l'istituto di
istruzione viene considerata rinuncia.
Il Comando centro di reclutamento, di concerto con le competenti
autorita' militari, provvede ad integrare le convocazioni, secondo
l'ordine di graduatoria, per i posti comunque resi disponibili.

                              Art. 14.
 
Riduzione per i viaggi in ferrovia
 
Gli aspiranti, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a
compiere per effetto delle loro convocazioni alle prove previste per
l'arruolamento, nonche' per raggiungere la sede del reparto di
istruzione quando siano stati dichiarati idonei all'incorporamento,
avranno diritto al beneficio della tariffa militare in aderenza a
quanto previsto con decreto interministeriale n. 5795 in data
24 giugno 1959 e successive modificazioni.
Essi saranno provvisti della richiesta mod. M/B unificato,
unitamente al foglio di via, a cura dei Comandi provinciali
competenti per territorio, per i viaggi dalla propria sede a Roma, e
dal Centro di reclutamento per i viaggi di ritorno in famiglia.
Le spese di vitto e alloggio, sostenute durante le varie fasi
concorsuali, sono a totale carico degli aspiranti.

                              Art. 15.
 
Trattamento economico ed immissione nel ruolo degli appuntati e
finanzieri
 
Durante la frequenza del corso ed al compimento del quarto mese
d'istruzione, i finanzieri ausiliari percepiranno il trattamento
economico come da norme amministrative in vigore.
Il servizio di finanziere ausiliario e', a tutti gli effetti,
servizio di leva ed ha durata pari a 12 mesi (art. 1, comma 105,
legge 23 dicembre 1996, n. 662).

                              Art. 16.
 
Rafferma annuale e/o quadriennale
 
All'atto del collocamento in congedo, coloro che ne facciano
richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio possono essere
trattenuti per un altro anno, con la qualifica di finanzieri
ausiliari, ovvero immessi in ruolo, nei limiti degli organici fissati
dalla legge, quali finanzieri con contrazione della ferma volontaria
di anni quattro, previo completamento del corso di istruzione e di
addestramento (ulteriori 6 mesi), previsto per i finanzieri.
Il servizio gia' prestato dalla data dell'iniziale reclutamento
e' valido a tutti gli effetti, sia giuridici che economici, qualora i
finanzieri ausiliari contraggano la ferma volontaria di anni quattro.
Al termine del corso di istruzione, i finanzieri ausiliari
saranno destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo
richiedano.

                              Art. 17.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza per le finalita'
concorsuali e saranno trattati presso la banca dati automatizzata
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso od alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso
positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto all'accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Comandante del centro di reclutamento, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento e' il Comandante generale della
Guardia di finanza.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo.
Il Generale C.A.: Zignani

 

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