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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Concorso, per titoli ed esami, a due posti di quarto livello
professionale con profilo professionale di collaboratore tecnico E.R.
(Bando n. 9440/2002).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.68 del 27/8/2002 |
Ente: | ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 02E11967 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 2 |
Scadenza: | 26/9/2002 |
Tags: | Tecnici |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL PRESIDENTE .ce,dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 7686 del
28 giugno 2002;
Visto il regolamento recante norme sui concorsi per l'assunzione
di personale a tempo indeterminato dell'Istituto nazionale di fisica
nucleare;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni e
integrazioni
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Dispone
Art. 1.
Posti a concorso
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti
di quarto livello professionale con profilo professionale di
collaboratore, per attivita' di tecniche in campo meccanico ed
elettronico di supporto per esperimenti di fisica nucleare e
subnucleare.
La sede di lavoro di prima assegnazione sara' la sezione di
Bologna dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.
L'assunzione oggetto del presente bando sara' effettuata con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 19 della legge
28 dicembre 2001, n. 448.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) eta' non superiore agli anni sessantacinque;
b) godimento dei diritti politici;
e) idoneita' fisica a svolgere l'attivita' prevista per il
posto a concorso;
d) possesso del diploma di perito industriale con
specializzazione in elettronica e telecomunicazione o in elettronica
o in meccanica o in fisica; i candidati che abbiano conseguito
analoghi titoli di studio all'estero, ove non gia' riconosciuti
equipollenti in base agli specifici accordi internazionali, dovranno
essere in possesso di apposita dichiarazione di equipollenza
rilasciata dalla competente autorita' scolastica italiana;
e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi
militari.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono
possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per
i cittadini italiani;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
l'accertamento del possesso di tale requisito e' demandato alla
commissione esaminatrice di cui al successivo art. 4, mediante le
prove concorsuali previste.
Non possono partecipare al concorso:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
b) i dipendenti dell'I.N.F.N. con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato inquadrati nello stesso profilo professionale relativo
ai posti a concorso.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per l'inoltro delle domande e anche alla data
dell'assunzione.
L'esclusione dal concorso e' disposta dal Presidente
dell'I.N.F.N. o da persona da lui delegata.
Art. 3.
Presentazione delle domande - Termini e modalita'
Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta
semplice in lingua italiana, secondo lo schema allegato n. 2,
dovranno essere inoltrate, a mezzo raccomandata a.r., all'I.N.F.N. -
Sezione di Bologna - Viale Berti Pichat, 6/2 - 40127 Bologna -
Riferimento bando n. 9440/2002, entro il termine di trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intendera' protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle
domande; della data di inoltro fara' fede il timbro a data apposto
dagli uffici postali di spedizione.
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non
sottoscritte e quelle che, per qualsiasi causa, anche di
forza maggiore, dovessero pervenire all'I.N.F.N., oltre il ventesimo
giorno successivo al termine stesso.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare,
sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso,
quanto appresso specificato; le dichiarazioni formulate nella domanda
dai candidati aventi titolo alla utilizzazione delle forme di
semplificazione delle certificazioni amministrative sono da ritenersi
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 ed hanno la stessa validita' temporale delle
certificazioni che sostituiscono:
il proprio nome e cognome;
la data e il luogo di nascita;
la nazionalita' di appartenenza;
se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali
risultano iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera d)
del presente bando;
la loro posizione nei confronti degli obblighi militari;
di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti da un impiego
statale; in caso contrario vanno specificati i motivi del
provvedimento di destituzione, dispensa o decadenza (la dichiarazione
va resa anche in assenza di rapporti di pubblico impiego);
l'eventuale posizione di dipendente dell'I.N.F.N. con
l'indicazione della tipologia del rapporto di lavoro e del profilo
professionale di inquadramento (la dichiarazione va resa anche se non
si e' dipendenti dell'I.N.F.N.);
di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze,
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale (la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne
penali);
i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento dei diritti stessi, e di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana.
I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni
contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono specificare
nella domanda, in relazione al proprio handicap, l'ausilio necessario
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per lo svolgimento
delle prove di esame.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare inoltre
l'indirizzo presso il quale inoltrare tutte le comunicazioni relative
al concorso.
L'I.N.F.N. non assume responsabilita' per il ritardato o mancato
recapito delle proprie comunicazioni ai candidati che sia da imputare
ad inesatta indicazione nella domanda dell'apposito indirizzo o alla
mancata o tardiva segnalazione di cambiamento dell'indirizzo
medesimo, ne' per eventuali ritardi o disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice, nominata dal Presidente
dell'I.N.F.N., sara' composta da un presidente e da due membri; le
funzioni di segretario sono svolte da un dipendente con inquadramento
in un profilo professionale non inferiore a quello di collaboratore
di amministrazione.
Art. 5.
Punteggi del concorso - Titoli valutabili
La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra'
complessivamente di duecento punti cosi' ripartiti:
20 punti per i titoli;
200 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
100 punti per le prove scritta e pratica;
100 punti per la prova orale.
I titoli valutabili ed i punteggi ad essi attribuibili sono i
seguenti:
a) titoli di studio, saranno valutati il punteggio riportato
nel conseguimento del titolo di studio richiesto per la
partecipazione al concorso fino ad un massimo di punti 3 e il
possesso di eventuali titoli di studio di livello superiore fino ad
un massimo di punti 1 per un totale di punti 4;
b) attivita' lavorativa, sara' valutata, fino ad un massimo di
12 punti, in relazione alla pertinenza con l'attivita' prevista per i
posti a concorso, in ragione di punti 0,25 o 0,50, a seconda del
grado di pertinenza, per ogni tre mesi di attivita'; non si da' luogo
a valutazione dei periodi di attivita' lavorativa ritenuta non
pertinente con quella prevista per i posti a concorso;
c) qualificazione professionale, saranno valutati i diplomi di
qualificazione professionale o la partecipazione a corsi di
qualificazione professionale pertinenti all'attivita' prevista per i
posti a concorso con l'assegnazione di un punteggio, riferito al
singolo diploma o corso, compreso tra punti 0,5 e punti 2 in
relazione al grado di pertinenza ccl alla durata, fino ad un massimo
di punti 4.
I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al
concorso e dovranno essere idoneamente documentati entro lo stesso
termine, a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro
valutabilita'.
Di detti titoli e della relativa documentazione dovra' essere
redatto un elenco firmato dall'interessato da allegare alla domanda
di ammissione al concorso unitamente alla documentazione stessa.
I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono
essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, da rendere secondo lo schema allegato n. 3.
I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli
mediante le forme di semplificazione delle certificazioni
amministrative consentite dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto
di notorieta', da rendere secondo lo schema allegato n. 3).
Le stesse modalita' previste nei commi precedenti per i cittadini
italiani si applicano ai cittadini degli stati membri dell'Unione
europea.
I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi
in cui si tratti di comprovare il possesso di titoli tra quelli sopra
elencati certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani, ovvero nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni
stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra
l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti
autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere
conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono
altresi' essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari
italiane.
Ai documenti redatti in lingua straniera (diversa dalla francese,
inglese,tedesca e spagnola) deve essere allegata una traduzione in
lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana
ovvero da un traduttore ufficiale.
La commissione esaminatrice determinera' i criteri per la
valutazione dei titoli di cui al precedente punto a) prima di aver
preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi.
La valutazione dei titoli sara' effettuata successivamente alle
prove scritta e pratica - prima che si proceda alla correzione dei
relativi elaborati - nei confronti dei soli candidati che avranno
sostenuto le prove stesse.
Art. 6.
Prove - Programma di esame - Valutazione
Le prove del concorso consistono:
a) in una prova scritta e in una prova pratica;
b) in una prova orale.
I programmi relativi sono riportati nell'allegato n. 1.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
avranno riportato in ognuna delle singole prove scritta e pratica un
punteggio non inferiore a 70 punti su 100.
Supereranno la prova orale e saranno, pertanto, inclusi nella
graduatoria di merito i candidati che nella prova stessa avranno
riportato un punteggio non inferiore a 70 punti su 100.
La votazione complessiva, per i candidati che avranno superato la
prova orale, risultera' dalla somma del punteggio riportato nella
valutazione dei titoli, dalla media dei voti conseguiti nella prova
scritta e nella prova pratica e dalla votazione riportata nella prova
orale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di
esame nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.
Art. 7.
Diario delle prove di esame - Documenti di identita'
I candidati riceveranno personale comunicazione circa la data e
la sede in cui avranno luogo le prove del concorso con l'osservanza
dei seguenti termini minimi di preavviso: quindici giorni per la
prova scritta e per la prova pratica; venti giorni per la prova
orale.
Per essere ammesso a sostenere le prove il candidato dovra'
essere munito di un documento di riconoscimento non scaduto di
validita'. Non saranno ammessi a partecipare alle prove i candidati
non in grado di esibire alcun documento di riconoscimento o in
possesso di documenti di riconoscimento scaduti di validita'.
Art. 8.
Graduatoria - Titoli di precedenza e di preferenza
La graduatoria di merito del concorso sara' formata dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punteggi riportati
nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.
La graduatoria sara' approvata con delibera del consiglio
direttivo dell'I.N.F.N. riconosciuta la regolarita' del procedimento
concorsuale, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia
di precedenza e preferenza nelle nomine.
A tal fine i candidati che avranno sostenuto la prova orale sono
tenuti a presentare o far pervenire per loro diretta iniziativa, al
Direttore della sezione di Bologna dell'I.N.F.N., entro il termine
del quindicesimo giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto
detta prova orale, i documenti in carta semplice attestanti il
possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza, redatti
nelle forme di legge.
I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempre che siano
stati documentati entro il termine di cui al precedente comma, anche
se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine fissato
per l'inoltro delle domande di partecipazione al concorso.
I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge
12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni e integrazioni, che
abbiano superato la prova orale, verranno inclusi nella graduatoria
tra i vincitori purche' risultino iscritti negli appositi elenchi
istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del
termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso
sia all'atto della presa di servizio. A tal fine i candidati dovranno
produrre, oltre alla suddetta documentazione e sempre entro il
termine sopra fissato, un certificato storico di disoccupazione
rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l'impiego competente
per territorio.
Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parita' di
merito (votazione complessiva) sono quelle individuate dall'art. 5,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata da:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Art. 9.
Presentazione dei documenti
Il vincitore, tenuto conto delle dichiarazioni valide a titolo
definitivo gia' risultanti nella domanda di partecipazione al
concorso, dovra' presentare, entro il termine fissato per la
costituzione del rapporto di lavoro, pena la decadenza dal diritto
alla costituzione del rapporto stesso, la seguente documentazione:
1) qualora siano trascorsi piu' di sei mesi tra la data di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso e il
suddetto termine, dichiarazione sostitutiva di certificazioni
attestante il possesso dei seguenti requisisti:
a) cittadinanza;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
d) assenza di condanne penali passate in giudicato che
comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
2) certificato in carta semplice, in data non anteriore a sei
mesi rispetto al termine sopra indicato, rilasciato da una A.S.L.
ovvero da ufficiale sanitario o da un medico militare dal quale
risulti che l'interessato e' fisicamente idoneo al servizio
incondizionato e continuativo nell'impiego al quale il concorso si
riferisce, con la precisazione che si e' eseguito l'accertamento
sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge n. 837/1956;
in alternativa tale certificazione potra' essere acquisita
direttamente dall'I.N.F.N. attraverso un medico autorizzato presso le
proprie strutture;
3) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante
l'assenza di procedimenti penali che comportino la restrizione della
liberta' personale o di provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti
tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione
disciplinare del licenziamento.
4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad
incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni.
I cittadini extracomunitari devono presentare, entro il termine
di cui al comma 1), i seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato attestante la cittadinanza;
3) certificato attestante il godimento dei diritti politici con
l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande;
4) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello
Stato di cui lo straniero e' cittadino; se residenti in Italia gli
interessati dovranno produrre inoltre autocertificazione attestante
l'assenza di condanne penali passate in giudicato che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici e l'assenza di procedimenti penali
che comportino la restrizione della liberta' personale o di
provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti tali da comportare, se
accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del
licenziamento;
5) certificazione relativa alla idoneita' fisica all'impiego,
come indicata nel punto 2) del comma precedente.
Art. 10.
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
L'I.N.F.N. si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' di tutte le dichiarazioni sostitutive
rese dal candidato. Qualora in esito a detti controlli sia accertata
la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
decade dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati
sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le
sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
Art. 11.
Assunzione dei vincitori
I vincitori che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso saranno assunti in prova con contratto
di lavoro a tempo indeterminato presso la sezione di Bologna
dell'I.N.F.N., con inquadramento nel sesto livello professionale del
profilo di collaboratore tecnico E.R.
La conferma in servizio e' subordinata al compimento, con esito
positivo, del prescritto periodo di prova.
L'accettazione dell'assunzione non potra' essere in alcun modo
condizionata.
I vincitori del concorso che, salvo comprovato impedimento, non
assumono servizio entro il termine stabilito decadono dal diritto
alla costituzione del rapporto di lavoro.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali richiesti ai candidati saranno raccolti e
trattati presso l'Istituto nazionale di fisica nucleare - Sezione di
Bologna e amministrazione centrale, direzione affari del personale -
esclusivamente per le finalita' di gestione del concorso.
Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai
sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
I responsabili del trattamento dei dati sono individuati, per
quanto di loro competenza, nei direttori della sezione di Bologna e
della direzione affari del personale dell'I.N.F.N.
Roma, 29 luglio 2002
Il presidente: Iarocci
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