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UNIVERSITA' "IUAV" DI VENEZIA

Istituzione del corso di dottorato di ricerca Europeo di architettura
e urbanistica «Quality of Design» II ciclo Anno accademico 2005/2006
ed emanazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l'ammissione al corso suddetto.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.85 del 25/10/2005
Ente:UNIVERSITA' "IUAV" DI VENEZIA
Località:Venezia  (VE)
Codice atto:05E06296
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:24/11/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' IUAV di Venezia, emanato con
decreto rettorale del 1° ottobre 2003, n. 2033;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 «Norme per il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo» ed in
particolare l'art. 4 «Dottorato di ricerca»;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento
in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001, e successive modificazioni ed integrazioni
relativamente alla «Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari»;
Visto il proprio decreto del 12 gennaio 2004, n. 178 relativo
all'emanazione del regolamento interno in materia di dottorato di
ricerca;
Visto il proprio decreto del 21 luglio 2005, n. 843 relativo
all'emanazione del regolamento interno per il conferimento di assegni
per la collaborazione ad attivita' didattica;
Vista la delibera del senato accademico del 16 febbraio 2005
relativa all'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca attivati
presso l'Universita' IUAV di Venezia per l'a.a. 2005/2006 in
particolare a parte riguardante la determinazione dei contributi per
l'accesso e la frequenza dei corsi;
Vista la convenzione interuniversitaria internazionale con le
Universita' di Chieti, della Calabria (Rende), di Barcellona/ETSAB
(Spagna), di Lisbona (Portogallo) al fine dell'istituzione del
dottorato di ricerca Europeo di architettura e urbanistica «Quality
of Design» con sede amministrativa presso l'Ateneo di Chieti-Pescara;
Visto il decreto del direttore del dipartimento di urbanistica
del 27 settembre 2004, n. 1366 di modifica ed integrazione alla
convenzione;
Visto il parere espresso dal Nucleo di valutazione nella seduta
del 25 febbraio 2005;
Vista la delibera del Senato accademico del 9 marzo 2005 e la
delibera del Consiglio di amministrazione del 17 marzo 2005 che
approvano l'attivazione del II ciclo del corso di dottorato di
ricerca Europeo di architettura e urbanistica «Quality of Design»
a.a. 2005/06 con l'emanazione del bando di concorso per due posti per
la frequenza al corso di dottorato;
Sentito il coordinatore per l'Universita' IUAV di Venezia del
corso di dottorato di ricerca Europeo di architettura e urbanistica
«Quality of Design», prof. Agostino Cappelli;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
1. E' istituito per l'anno accademico 2005/06 il II ciclo del
dottorato di ricerca Europeo di architettura e urbanistica «Ouality
of Design» II ciclo a.a. 2005/06, di seguito denominato «QuoD»,
avente sede amministrativa presso l'Universita' degli studi «G.
D'Annunzio» di Chieti-Pescara facolta' di architettura e sede del
coordinamento organizzativo per le attivita' generali del II ciclo
presso l'Universita' degli studi «G.D'Annunzio» di Chieti-Pescara
Facolta' di architettura. Tale corso di dottorato e' istituito in
virtu' della convenzione interuniversitaria internazionale stipulata
tra l'Universita' degli studi «G.D'Annunzio» di Chieti-Pescara e le
Universita' della Calabria (Rende), Universita' IUAV di Venezia, di
Barcellona/ETSAB (Spagna), di Lisbona (Portogallo); in forza di essa,
gli iscritti al dottorato svolgeranno un periodo di studio e di
ricerca della durata di tre anni alternando la frequenza presso le
varie sedi consorziate conseguendo, a conclusione della prevista
attivita' di ricerca, valutata positivamente, il titolo di dottore di
ricerca riconosciuto dalle istituzioni straniere aderenti alla
convenzione.
2. Il programma formativo del corso e' riportato nell'allegato 1,
che costituisce parte integrante del presente bando.
3. Ciascuna delle sedi consorziate provvedera' all'emanazione del
proprio bando.
4. Per l'Universita' IUAV di Venezia, il presente bando prevede
l'attribuzione di due posti, di cui uno con borsa di studio.
5. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del regolamento interno per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attivita' di
ricerca, i titolari di assegno di ricerca possono frequentare i corsi
di dottorato di ricerca anche in soprannumero e senza diritto alla
borsa, fermo restando il superamento delle prove di ammissione.

                               Art. 2.
 
Indizione concorso pubblico
 
1. E' pertanto indetto presso l'Universita' IUAV di Venezia
pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al seguente
corso di dottorato di ricerca di cui si indicano di seguito i settori
scientifico-disciplinari di riferimento, la durata, il coordinatore e
la sede dipartimentale:
 
Settori scientifico-disciplinari: ICAR/05 - Trasporti, ICAR/15 -
Architettura del paesaggio, ICAR/20 - Tecniche e pianificazione
urbanistica, ICAR/21 - Urbanistica
 
Durata: tre anni.
Coordinatore: Cappelli Agostino, ordinario Universita' IUAV di
Venezia.
Sede: Dipartimento di Urbanistica - Convento delle Terese -
Dorsoduro 2206 - 30123 Venezia.

                               Art. 3.
 
Requisiti di ammissione per la partecipazione al concorso
 
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca, di cui al presente
bando, senza limitazioni di eta' e di cittadinanza, coloro che siano
in possesso di uno dei seguenti titoli accademici:
a) laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici
previgenti il decreto ministeriale n. 509/1999 modificato dal decreto
ministeriale 270/2004 in:
- architettura;
- pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale;
- ingegneria civile;
- ingegneria edile;
- ingegneria per l'ambiente e il territorio
b) laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti
didattici di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 modificato dal
decreto ministeriale 270/2004 in:
- architettura del paesaggio - classe 3/s;
- architettura e ingegneria edile - classe 4/s;
- ingegneria civile - classe 28/s;
- ingegneria per l'ambiente e il territorio - classe 38/S;
- pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale -
classe 54/S;
c) titolo accademico conseguito presso Universita' estere,
riconosciuto equipollente, dalle competenti autorita' accademiche, ad
un titolo accademico italiano indicato ai precedenti punti a) e b).
E' requisito necessario la conoscenza della lingua inglese.
2. I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, in
possesso di titolo conseguito all'estero che non sia gia' stato
dichiarato equipollente al titolo accademico italiano, dovranno,
unicamente ai fini dell'ammissione al concorso, farne richiesta nella
domanda corredandola dei documenti utili, tradotti e legalizzati
dalle competenti rappresentanze italiane. Tale riconoscimento verra'
attuato con determinazione del collegio docenti secondo quanto
previsto dall'art. 11, comma 2 del «regolamento interno in materia di
dottorato di ricerca» dell'Universita' IUAV di Venezia.
3. Non possono presentare domanda di partecipazione coloro che
sono iscritti ad altri corsi di dottorato.
4. Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data di
scadenza del presente bando. I candidati vengono ammessi al concorso
pubblico con riserva relativamente all'accertamento dell'esistenza
dei requisiti richiesti dal bando.
5. La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo il
fac-simile allegato al presente decreto (allegato 2), ha valore
esclusivamente presso la sede di emanazione. Per concorrere presso
una sede diversa dall'Universita' IUAV di Venezia e' necessario
riferirsi al bando della sede di interesse. E' possibile concorrere
presso una sola sede.

                               Art. 4.
 
Domanda di ammissione al concorso
 
1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo il
modello all'allegato 2, facente parte integrante del presente bando,
deve pervenire all'Universita' IUAV di Venezia entro e non oltre
trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando in Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale «Concorsi ed Esami« - con le seguenti modalita':
a) consegna all'Archivio Generale dell'Ateneo, Santa Croce 191
- 30135 Venezia, nei seguenti orari: dal lunedi' al venerdi', dalle
ore 9,30 alle ore 12,30;
b) spedizione per plico raccomandato con avviso di ricevimento
o tramite altri mezzi quali: corriere, posta celere, allegando
fotocopia di un documento d'identita' o di riconoscimento in corso di
validita'.
La domanda dovra' comunque pervenire entro il termine indicato.
Non si accettano domande pervenute oltre la data di scadenza
ancorche' spedite nei termini.
2. Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati:
a) quietanza di euro 58,00, versamento da effettuarsi a mezzo
di conto corrente postale n. 18328302 intestato a: Universita' IUAV
di Venezia - Servizio di Tesoreria - 30100 Venezia - causale:
contributo accesso concorso pubblico per dottorato di ricerca Europeo
di architettura e urbanistica «Quality of Design» - II ciclo;
b) curriculum in formato A4, max 5 pagine;
c) proposta di tema per la ricerca in formato A4, max 3 pagine;
d) tesi di laurea (anche in formato elettronico - CD);
e) eventuali pubblicazioni o altri titoli utili ai fini della
valutazione (le pubblicazioni ed i titoli dovranno essere prodotti in
versione originale ovvero in copia accompagnata da autocertificazione
della rispondenza alla versione originale).
Il contributo versato non e' rimborsabile.
4. I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge
n. 104/1992, devono avanzare esplicita richiesta da formularsi in
carta semplice (congiuntamente alla domanda di partecipazione al
concorso) in relazione al proprio handicap riguardo agli ausili
necessari, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi, per
l'espletamento della prova d'esame.
5. Le domande di partecipazione al concorso per l'ammissione al
corso di dottorato «QuoD» a.a. 2005/06 prive di sottoscrizione del
candidato non verranno prese in considerazione.

                               Art. 5.
 
Procedure di valutazione
 
1. L'esame di ammissione consiste in una prova attitudinale da
svolgersi attraverso un colloquio finalizzato ad accertare le
capacita', le conoscenze scientifiche, l'attitudine alla ricerca, la
cultura e la motivazione del candidato. In tale sede dovra' essere
presentato e discusso il curriculum formato A4, max 5 pagine, nonche'
la proposta di tema per la ricerca, formato A4, max 3 pagine
pervenuti secondo le modalita' previste dal precedente art. 4. In
sede di colloquio il candidato dovra' dimostrare la buona conoscenza
della lingua inglese.
2. La valutazione complessiva sara' espressa in centesimi e
articolata con i seguenti criteri:
- valutazione della prova orale fino a 50 punti su 100;
- valutazione della proposta di tema per la ricerca fino a 30
punti su 100;
- valutazione del curriculum degli studi, della tesi di laurea
e di eventuali pubblicazioni, fino a 20 punti su 100.
Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una
votazione di almeno 30/100.
3. La posizione nella graduatoria concorsuale del candidato che
abbia superato la prova orale sara' determinata dalla votazione
complessiva riportata nella prova orale, nella valutazione della
proposta di tema per la ricerca e nella valutazione di tutti gli
altri titoli.
4. Al termine della valutazione la commissione giudicatrice
determina la graduatoria dei candidati. Tale graduatoria sara'
esposta all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e pubblicata sul sito Internet
dell'Universita' IUAV di Venezia http://www.iuav.it> 5. Il rettore dispone con proprio decreto l'ammissione al corso
dei vincitori nei limiti disponibili per il corso stesso. Tale
decreto sara' esposto all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e pubblicato sul
sito Internet dell'Universita' IUAV di Venezia http://www.iuav.it> 6. Tutti i candidati ammessi alla prova per l'ammissione al corso
di dottorato di ricerca «QuoD» a.a. 2005/06 potranno provvedere al
ritiro dei materiali prodotti (tesi, titoli e pubblicazioni) non
prima di trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di
merito. L'Universita' IUAV di Venezia non risponde dei materiali che
non siano stati ritirati e, decorsi tre mesi, puo' disporne la
distruzione.

                               Art. 6.
 
Data della prova di ammissione
 
1. La prova concorsuale si svolgera' presso l'Universita' IUAV di
Venezia presso la sede del Dipartimento di Urbanistica, convento
delle Terese, Dorsoduro 2206 il giorno 12 dicembre alle ore 15.
2. L'indicazione data al precedente comma ha valore di notifica
verso tutti i candidati.
3. Per poter sostenere la prova, i candidati dovranno esibire un
documento d'identita' o di riconoscimento in corso di validita'.
4. L'aula di svolgimento della prova verra' comunicata il giorno
stesso della prova presso il dipartimento di Urbanistica sopra
indicato.

                               Art. 7.
 
Iscrizione ai corsi
 
1. Gli ammessi al corso, intenzionati a confermare la propria
iscrizione, dovranno presentare o far pervenire all'Universita' IUAV
di Venezia entro il 16 gennaio 2006:
a) dichiarazione (in carta libera) di non essere iscritto a
corsi di studio universitari;
b) dichiarazione (in carta libera) di non avere usufruito in
precedenza di altre borse di studio di dottorato (solo per il
candidato vincitore di borsa di' studio);
c) ricevuta del versamento della Tassa regionale per il Diritto
allo Studio Universitario e dell'imposta di bollo assolta in modo
virtuale, dell'importo complessivo di euro 111,62 effettuato in conto
corrente postale n. 18328302 intestato a: Universita' IUAV di Venezia
- 30100 Venezia - causale: tassa regionale per il diritto allo studio
a.a.2005/06 e imposta di bollo - dottorando;
d) fotocopia fronte-retro di un documento d'identita' o di
riconoscimento in corso di' validita'.
2. Il vincitore ammesso al corso senza borsa di studio, entro i
termini di cui al precedente comma 1, dovra' inoltre versare i
contributi previsti per la frequenza di cui al successivo art. 9.
3. La mancata o l'incompleta presentazione entro il 16 gennaio
2006 di quanto richiesto dal presente articolo sara' considerata
rinuncia al corso.
4. In corrispondenza di rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio del corso, il rettore, con proprio decreto, potra'
disporre l'ammissione al corso di altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 5.

                               Art. 8.
 
Determinazione delle borse di studio
 
1. La borsa di studio, attribuita per il triennio, dell'importo
annuo di euro 10.561,54 al lordo dei contributi previdenziali, e'
assegnata previa valutazione comparativa del merito e secondo
l'ordine definito nella relativa graduatoria, cosi' come previsto
dall'art. 5, comma 4 del presente bando. A parita' di merito prevale
la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, e
sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi del decreto ministeriale 11 settembre 1998, articoli
1 e 2, la borsa di studio sara' soggetta al versamento dei contributi
della gestione separata INPS.
3. Per i periodi autorizzati di studio all'estero, non superiori
a diciotto mesi nell'arco del triennio, l'importo della borsa di
studio viene aumentato del 50%.
4. La borsa di studio e' confermata per l'anno accademico
successivo, salvo che non siano sopravvenute cause di
incompatibilita' cosi' come previste dal successivo art. 11 o vi sia
stata l'esclusione prevista dal successivo art. 13.
5. Il dottorando, vincitore della borsa di studio, e' esonerato
dai contributi per la frequenza al corso di cui all'art. 9.
6. La borsa di studio di dottorato non puo' essere cumulata con
altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del
dottorando.
7. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate
mensili.
8. E' consentito che l'avente titolo, all'atto dell'iscrizione al
primo anno del corso di dottorato, rinunci alla borsa per l'intera
durata del corso medesimo perdendone quindi la titolarita'; in tal
caso la borsa e' assegnata al candidato secondo l'ordine di
graduatoria, purche' cio' non comporti l'aumento del numero degli
iscritti al suddetto corso di studi, rispetto ai posti messi a
concorso.
9. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.

                               Art. 9.
 
Contributi per la frequenza e accesso ai benefici per il diritto allo
studio
 
1. Il candidato ammesso al corso di dottorato di ricerca a titolo
oneroso dovra' provvedere al versamento del contributo per la
frequenza che per il primo anno di corso, a.a. 2005/06, e'
determinato in euro 1.800,00.
2. Il candidato ammesso al corso di dottorato di ricerca a titolo
oneroso, in base alla legislazione di riferimento per il diritto allo
studio, potra' partecipare al concorso per l'assegnazione delle borse
di studio e di posto alloggio secondo le modalita' in vigore per
tutti gli altri studenti dei corsi di laurea e laurea specialistica.
Tutte le informazioni relative a tale concorso sono reperibili nel
sito www.iuav.it alla pagina «servizi iuav - studenti - diritto allo
studio» o potranno essere richieste presso il Servizio diritto allo
studio dell'Universita' IUAV di Venezia, Campo della Lana - Santa
Croce 601 - Venezia - e-mail:infodirittostudio@iuav.it -
tel. 041.2571803 e 041.2571864.
3. Nel caso in cui il candidato ammesso a titolo oneroso risulti
idoneo o vincitore della borsa di studio regionale, e' esonerato dal
versamento dei contributi di frequenza di cui al comma 1 del presente
articolo.
4. Per accedere ai benefici previsti relativamente alla riduzione
del contributo per la frequenza al corso, il dottorando ammesso a
titolo oneroso dovra' dichiarare la propria situazione economica
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001.
5. La situazione economica e' data dall'Indicatore di Situazione
Economica Equivalente Universitario (ISEEU) e dall'Indicatore di
Situazione Patrimoniale Equivalente Universitario (ISPEU) il cui
calcolo viene effettuato dai Centri di Assistenza Fiscale (CAAF) con
i quali l'Universita' IUAV di Venezia ha stipulato una convenzione
d'intesa con la regione Veneto. Sul sito internet dell'Universita'
IUAV di Venezia www.iuav.it alla pagina «servizi iuav - studenti -
diritto allo studio » si trova l'elenco dei CAAF convenzionati e il
modulo per la richiesta del calcolo degli indicatori ISEEU ed ISPEU.
6. Ottenuto il calcolo ISEEU ed ISPEU, verificato che l'ISPEU sia
inferiore a euro 34.870,00, l'importo dovuto quale contributo per la
frequenza al primo anno di corso del dottorato di ricerca «QuoD» a.a.
2005/06 dovra' essere individuato nella seguente tabella:
=====================================================================
Valore ISEEU espresso in euro |Versamento espresso in euro
=====================================================================
Da 0 a 12.326,60 |1.936,00
Da 12.326,61 a 20.279,60 |1.368,00
Da 20.279,61 a 32.210,20 |1.584,00
Da 32.210,21 in poi |1.800,00
 
7. Il versamento del contributo nella quota massima o ridotta
dovra' essere effettuato sul conto corrente postale n. 18328302
intestato a: Universita' IUAV di Venezia - 30100 Venezia - causale:
contributi a.a. 2005/06 dottorato di ricerca «QuoD» primo anno. Copia
del versamento del contributo e copia del modulo universitario
rilasciato dal CAAF relativamente al calcolo ISEEU e ISPEU dovranno
essere consegnate al Servizio Post-laurea secondo le modalita'
previste al precedente art. 7.
8. La mancata indicazione della propria situazione economica
equivarra' a rinuncia ai benefici di riduzione dei contributi di
frequenza.
9. Entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico, relativamente
all'iscrizione al secondo o al terzo anno di corso, il vincitore di
posto a titolo oneroso sara' tenuto al versamento dei contributi.

                              Art. 10.
 
Sospensione dal corso
 
1. Le assenze dal corso determinate da malattia, maternita' e
servizio militare non danno luogo ad esclusione dai corsi ed a
sospensione della borsa.
2. In caso di maternita', la dottoranda puo' assentarsi, previa
presentazione di certificato medico, durante i due mesi precedenti la
data presunta del parto e durante i tre mesi successivi alla data
effettiva del parto.
3. Il coordinatore puo' autorizzare, sentito il collegio dei
docenti, l'assenza dal corso determinata da cause diverse da quelle
elencate al precedente comma 1.
4. Il collegio dei docenti, al termine delle assenze di cui ai
precedenti commi 1, 2 e 3, determina se riammettere il dottorando in
corso d'anno ovvero se riammetterlo l'anno successivo.
5. L'assenza dal corso superiore ai trenta giorni comporta in
ogni caso la sospensione dell'erogazione della borsa di studio.
6. Al dottorando riammesso al corso nell'anno successivo spetta
una borsa di studio decurtata della quota corrisposta nell'anno in
cui si e' verificata l'assenza.
7. Il dottorando a titolo oneroso riammesso al corso secondo
quanto previsto ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 non e' tenuto al
versamento di ulteriori contributi rispetto a quelli previsti al
precedente art. 9.

                              Art. 11.
 
Incompatibilita'
 
1. L'iscrizione ai corsi di dottorato e' incompatibile:
a) con l'iscrizione ad altri corsi di studio, di cui all'art. 3
del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
b) con l'attribuzione presso l'Universita' IUAV di Venezia di
un contratto di insegnamento di cui al decreto ministeriale 21 maggio
1998, n. 242 «Regolamento per la disciplina dei professori a
contratto» e di cui l'articolo 11-bis dello statuto dell'Universita'
IUAV di Venezia;
c) con l'attribuzione presso l'Universita' IUAV di Venezia di
un contratto di collaborazione didattica di cui all'articolo 11-ter
dello Statuto dell'Universita' IUAV di Venezia.
2. Se le cause di incompatibilita' non sono tempestivamente
rimosse dal dottorando, questi decade dal corso.
3. La decadenza e' disposta dal collegio dei docenti e resa
esecutiva con decreto del rettore.
4. L'erogazione della borsa e' revocata dalla data nella quale si
e' determinata la causa d'incompatibilita'.

                              Art. 12.
 
Pubblico dipendente
 
1. Ai sensi della legge n. 476/1984, cosi' come integrata
dall'art. 52, comma 57, della legge n. 448/2001, il pubblico
dipendente ammesso ad un corso di dottorato di ricerca, che ricopra
un posto senza borsa di studio o che rinunci alla borsa medesima,
puo' chiedere l'aspettativa conservando il trattamento economico,
previdenziale e di quiescenza, erogato dall'amministrazione pubblica
presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro.

                              Art. 13.
 
Obblighi dei dottorandi
 
1. E' dovere dei dottorandi:
a) assolvere agli obblighi di frequenza previsti dall'art. 6
del regolamento interno in materia di dottorato di ricerca;
b) compiere con diligenza ed impegno le attivita' di studio e
di ricerca previste dagli obiettivi formativi e dai programmi di
studio del corso;
c) presentare al collegio dei docenti, a conclusione di ogni
anno in corso, una relazione sull'attivita' di ricerca svolta.
2. Il collegio dei docenti puo' motivatamente disporre, con
apposita determinazione, l'esclusione dal corso del dottorando che
violi uno o piu' dei doveri di cui al comma 1. L'esclusione e' resa
esecutiva con decreto del rettore.
3. Il dottorando, dichiarato dal collegio dei docenti in
posizione di fuori corso nei confronti degli obblighi di frequenza,
e' escluso di diritto dal proseguire il corso. L'esclusione e' resa
esecutiva con decreto del rettore.

                              Art. 14.
 
Conseguimento e rilascio del titolo di dottore di ricerca
 
1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale ed e' rilasciato dal rettore che, a
richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.
2. La prova finale per il rilascio del titolo si svolgera' presso
l'Universita' IUAV di Venezia e puo' essere effettuata anche con
modalita' telematiche.
3. Per quanto concerne lo svolgimento dell'esame finale si rinvia
al proprio «regolamento interno in materia di dottorato di ricerca».
4. Il titolo di dottore di ricerca e' riconosciuto dalle
istituzioni straniere in convenzione.

                              Art. 15.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali
forniti dai candidati saranno gestiti e trattati in forma cartacea o
informatica secondo le disposizioni ivi previste.

                              Art. 16.
 
Accesso agli atti
 
1. E' garantito l'accesso agli atti relativi alle procedure di
valutazione, nonche' ai giudizi sui singoli candidati secondo le
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di accesso
agli atti e ai documenti amministrativi.

                              Art. 17.
 
Norme finali
 
1. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda
alla normativa vigente in materia ed al regolamento dell'Universita'
IUAV di Venezia concernente i dottorati di ricerca.
2. Il presente bando di concorso e la domanda di ammissione sono
disponibili sul sito web dell'Universita' IUAV di Venezia
(http://www.iuav.it).

                              Art. 18.
 
Responsabile del procedimento
 
1. Responsabile del procedimento e' il dirigente dell'Area
servizi alla didattica o un suo delegato.
Il rettore: Folin

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

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