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UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.

Procedure di valutazione comparativa, per titoli ed esami,
finalizzate al conferimento di complessivi tredici assegni a tempo
determinato, per la collaborazione all'attivita' di ricerca.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.16 del 25/2/2000
Ente:UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.
Località:-
Codice atto:000E1624
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:27/3/2000
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed in particolare gli
articoli 2 e 4, concernenti le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell'atto di notorieta';
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'art. 51,
comma 6, che tratta le modalita' di conferimento di assegni per la
collaborazione ad attivita' di ricerca da parte delle universita';
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1998, concernente
criteri per il conferimento di detti assegni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative;
Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999, concernente la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari cosi' come
rettificato dal decreto ministeriale 4 maggio 1999;
Visto il decreto rettorale n. 1647 del 10 giugno 1999, contenente
le "Norme relative all'applicazione delle disposizioni legislative
finalizzate allo sviluppo della ricerca scientifica" ed in
particolare gli articoli 2, commi 2 e 3, e 3, commi 2 e 3, che
consentono ai consigli dei dipartimenti interessati di richiedere
direttamente l'attivazione delle procedure di valutazione comparativa
finalizzate al conferimento di assegni a tempo determinato per
collaborazione ad attivita' di ricerca i cui oneri finanziari gravano
sulle disponibilita' dei dipartimenti stessi derivanti da contratti
di ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 2039 del 30 giugno 1999 con il
quale e' stato emanato il "Regolamento del dottorato di ricerca"
dell'Universita' di Genova;
Viste le proposte formulate in tal senso dai consigli dei
dipartimenti di medicina sperimentale, di oncologia, biologia e
genetica, di scienze e tecnologie biofisiche, mediche e
odontostomatologiche, di scienze endocrinologiche e metaboliche, di
scienze neurologiche e della visione, di macchine, sistemi energetici
e trasporti, di informatica, sistemistica e telematica e di cultura
giuridica "Giovanni Tarello";
Considerato che tali proposte contengono gli elementi previsti
dal citato art. 2, comma 2, ai fini dell'emissione del bando, ed
indicano, altresi', le disponibilita' finanziarie derivanti da
contratti di ricerca destinate al conferimento degli assegni;
Viste le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di
amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 3 maggio 1999 e
dell'11 maggio 1999, in merito all'assegnazione di contributi per il
cofinanziamento di posti da assegnista a carico dei bilanci
dipartimentali;
Vista le deliberazioni del consiglio di amministrazione nelle
sedute del 5 novembre 1999 e del 30 novembre 1999 in merito all'avvio
delle procedure di valutazione comparativa per il conferimento degli
assegni di cui sopra, proposte dai dipartimenti citati;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero degli assegni
 
1. Sono indette undici procedure di valutazione comparativa, per
titoli ed esami, finalizzate al conferimento di complessivi tredici
assegni a tempo determinato, per la collaborazione all'attivita' di
ricerca nei programmi specificati nell'allegato A che fa parte
integrante del presente bando.
2. Il candidato che intenda concorrere a piu' di una procedura
deve presentare domanda separata per ciascuna di esse comprensiva
degli eventuali titoli e pubblicazioni. Qualora il candidato con una
singola istanza richieda la partecipazione a piu' procedure, sara'
ammesso a quella indicata per prima nella domanda stessa.
3. Per quanto concerne le discipline incluse nei settori
scientifico-disciplinari si rimanda al decreto ministeriale
26 febbraio 1999, citato in premessa, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del
15 marzo 1999, cosi' come rettificato dal decreto ministeriale
4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 121 del 26 maggio 1999.
4. L'Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.
 
Requisiti generali di ammissione
 
1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti all'Unione europea;
b) possesso del titolo di studio specificato nell'Allegato A al
presente bando per ciascun programma di ricerca. Si precisa che il
suddetto allegato descrive altresi' il profilo scientifico
professionale idoneo per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca di
cui il candidato, oltre alla laurea, deve essere in possesso;
c) adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino di
uno degli Stati membri dell'Unione europea);
d) idoneita' fisica. L'amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica i vincitori, in base alla normativa
vigente.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione.
3. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura;
l'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dalla procedura stessa. Tale provvedimento
verra' comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di
ricevimento.
4. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i neolaureati
privi di titoli di formazione alla ricerca o di documentata ed idonea
esperienza derivante da attivita' di ricerca gia' svolta ovvero di
curriculum scientifico-professionale adeguato.
5. Ai vincitori in servizio presso pubbliche amministrazioni
diverse da quelle indicate al comma 8 del presente articolo potra'
essere conferito l'assegno previo collocamento in aspettativa senza
assegni.
6. Non e' ammesso il cumulo con borse a qualsiasi titolo
conferite, tranne quelle utili ad integrare l'attivita' di ricerca
dei titolari di assegni con soggiorni all'estero, concesse
dall'Universita' degli studi di Genova o da istituzioni nazionali o
straniere.
7. Il titolare di assegni puo' frequentare corsi di dottorato di
ricerca anche in deroga al numero determinato ai sensi dell'art. 70
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
fermo restando il superamento delle prove di ammissione.
L'Universita' puo' fissare, con motivato provvedimento, il numero
massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero
ciascun corso di dottorato, sentito il relativo collegio dei docenti.
8. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti
di ruolo e non di ruolo, docenti e personale tecnico-amministrativo
delle universita', il personale di ruolo in servizio presso gli altri
soggetti di cui all'art. 51, comma 6, primo periodo, della citata
legge n. 449/1997 nonche' coloro che sono iscritti a corsi
universitari post-laurea, fatto salvo quanto previsto al precedente
comma 7.

                               Art. 3.
 
Domanda e termine di presentazione
 
1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere prodotta,
a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale, della
Repubblica italiana.
2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno
festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile, sottoscritta e indirizzata al direttore amministrativo
dell'Universita' degli studi di Genova - Dipartimento gestione delle
risorse umane e organizzazione - Servizio organico, reclutamento e
mobilita' - Via Balbi, 5. Deve essere redatta in carta semplice su
apposito modello, allegato B, che fa parte integrante del presente
bando, disponibile presso la sede dell'amministrazione centrale, via
Balbi, 5, ovvero al seguente indirizzo telematico:
http://www.unige.it., alla voce "Concorsi".
4. E' consentito redigere la domanda anche utilizzando la
fotocopia della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato
l'allegato B - fac simile della domanda - purche' sia chiara ed
integrale.
5. La domanda puo' essere presentata direttamente al predetto
Servizio che rilascera' apposita ricevuta.
6. La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. In tal caso
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
7. Il candidato dovra' indicare con chiarezza e precisione il
numero del programma di ricerca, l'area scientifico-disciplinare ed
il settore scientifico-disciplinare per i quali intende essere
ammesso alla procedura.
8. Non saranno prese in considerazione le domande non
sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per
qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre
il termine sopra indicato.
9. Tutte le comunicazioni riguardanti le procedure di valutazione
comparativa indette con il presente decreto verranno inoltrate agli
interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
10. I candidati devono allegare alla domanda:
a) fotocopia di un documento di identita';
b)curriculum della propria attivita' scientifica, prodotto ai
soli fini conoscitivi (in unica copia e debitamente sottoscritto);
c) titoli e pubblicazioni ritenuti utili ai fini della
valutazione in un'unica copia e relativi elenchi (in unica copia e
debitamente sottoscritti);
d) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di
profitto ed in quello di laurea.
11. I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti
in carta semplice e possono essere in originale, in copia autenticata
ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403 (modulo C allegato). Il candidato dovra' utilizzare un
modulo per ciascun titolo presentato, comprese le pubblicazioni, di
cui intende dichiarare la conformita' all'originale, allegandolo al
titolo stesso. Potra', in alternativa, produrre dichiarazione
cumulativa di conformita' all'originale dei titoli presentati,
comprese le pubblicazioni. In tal caso la dichiarazione dovra'
contenere precise indicazioni atte ad identificare i titoli stessi.
12. I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei
titoli (escluse le pubblicazioni) mediante la forma di
semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla
legge n. 15/1968, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del
27 gennaio 1968, e dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 - serie
generale - del 24 novembre 1998 (modulo C allegato).
13. Le stesse modalita' previste ai commi precedenti per i
cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea.
14. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono
essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 di seguito
riportato:
"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni
qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla
prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed
un esemplare alla locale procura della Repubblica".
15. L'amministrazione non assume responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva,
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Dichiarazioni da formulare nella domanda
 
1. Nella domanda il candidato, oltre il cognome ed il nome, deve
dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi degli articoli 2 e 4 della
legge n. 15/1968 e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) la residenza ed il preciso domicilio eletto ai fini della
partecipazione alla procedura;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
d) il possesso del titolo di studio richiesto per il programma
di ricerca cui concorre (vedere precedente art. 2). I candidati in
possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno altresi'
specificare se lo stesso, in base alla normativa vigente in materia,
sia stato dichiarato equipollente al titolo richiesto dal presente
bando.
Per quanto concerne le procedure volte alla dichiarazione di
equipollenza del dottorato di ricerca conseguito all'estero si
rimanda, ad ogni buon fine, al decreto rettorale n. 2039 del
30 giugno 1999, citato in premessa, disponibile al seguente indirizzo
telematico: http://www.unige.it, alla voce "Statuto e regolamenti".
Il candidato dovra' indicare altresi' l'Universita' che ha
rilasciato il titolo, la data del conseguimento e la votazione
riportata nell'esame di laurea;
e) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
f) di essere a conoscenza che il conferimento dell'assegno non
e' compatibile con le posizioni di cui all'art. 2 del bando;
2. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad
idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
3. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto
dall'art. 26 della legge n. 15/1968.

                               Art. 5.
 
Valutazione dei titoli e prove d'esame
 
1. Le prove d'esame avranno luogo a Genova e tenderanno ad
accertare la preparazione, l'esperienza e l'attitudine alla ricerca
del candidato. Esse consisteranno:
nella valutazione dei titoli presentati;
in un colloquio concernente la discussione dei titoli stessi
con approfondimento, per ciascuna procedura, degli argomenti di
particolare rilievo scientifico connessi al programma di ricerca,
indicati nell'allegato A al presente bando.
2. Il punteggio complessivo e' pari a 60 punti cosi' suddivisi:
20 punti per la valutazione dei titoli, presentati con le
modalita' di cui all'art. 3, commi 10 e 11;
40 punti per il colloquio.
3. Sono ammessi al colloquio solo i candidati cui e' stato
attribuito un punteggio di almeno 8 punti.
4. Il colloquio si intende superato con una valutazione di almeno
28/40.
5. Il punteggio finale e' dato dalla seguente somma:
punteggio attribuito ai titoli;
valutazione conseguita nel colloquio.
6. Le tipologie di titoli valutabili sono:
titolo di dottore di ricerca o annualita' di frequenza a
dottorati di ricerca: fino a punti 8;
attestati relativi al conseguimento di diplomi di
specializzazione - attestati di frequenza a corsi di perfezionamento
post-laurea conseguiti in Italia o all'estero - attestati di
svolgimento di attivita' di ricerca presso soggetti pubblici o
privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che
all'estero - pubblicazioni scientifiche - altri titoli a discrezione
della commissione giudicatrice: fino a punti 12.
7. I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati
come titoli utili solo ove sia possibile scindere ed individuare
l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili, a favore
del candidato, per la parte che lo riguarda.
8. La comunicazione dei risultati della valutazione dei titoli
nonche' l'elenco dei candidati ammessi al colloquio verra' data
contestualmente, prima della data fissata per il colloquio, mediante
affissione di apposito avviso all'albo della sede degli esami.
9. Il colloquio si svolgera' in un locale aperto al pubblico.
10. Il diario della prova d'esame con l'indicazione della sede
in cui la stessa avra' luogo sara' notificato agli interessati
tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni
prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
11. Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i candidati
dovranno essere muniti di documento di riconoscimento valido.
12. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la
commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
del voto da ciascuno riportato che sara' affisso all'albo della sede
degli esami.
13. A parita' di merito e di titoli e' preferito il candidato
piu' giovane di eta'.

                               Art. 6.
 
Commissione giudicatrice Formazione ed approvazione delle graduatorie
 
1. Le commissioni giudicatrici sono costituite da tre docenti
universitari, anche di altri Atenei, di cui almeno un professore di
ruolo, nominati dal rettore su proposta del consiglio del
dipartimento interessato.
2. Espletate le prove, le commissioni formano la graduatoria
secondo l'ordine decrescente del punteggio finale.
3. La graduatoria di merito e quella del vincitore della
procedura di valutazione comparativa sono approvate con decreto
rettorale.
4. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato con l'osservanza, a parita' di punti, della preferenza
prevista dall'ultimo comma del precedente art. 5.
5. Sono dichiarati vincitori, nel limite degli assegni da
conferire, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito.
6. E' consentita l'utilizzazione della graduatoria di merito per
la complessiva durata dei programmi di ricerca qualora il titolare
dell'assegno cessi per qualsiasi causa, sempreche' il rimanente
periodo di svolgimento sia superiore a sei mesi.
7. Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno
pubblicate mediante affissione all'albo del rettorato di questa
Universita', via Balbi, 5. Dalla data di tale pubblicazione decorre
il termine per eventuali impugnative.

                               Art. 7.
 
Conferimento dell'assegno di ricerca
 
1. Al candidato dichiarato vincitore della procedura verra'
conferito, mediante contratto individuale a tempo determinato, un
assegno corrispondente alla durata specificata nell'allegato A al
presente bando per ciascun programma di ricerca, sotto riserva
dell'accertamento dei requisiti prescritti.
2. All'atto della stipula del contratto il vincitore dovra'
sottoscrivere dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle
condizioni ostative previste dal precedente art. 2; il vincitore in
servizio presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2,
quinto comma, dovra' altresi' dichiarare di essere stato collocato in
aspettativa senza assegni.
3. Gli assegni sono rinnovabili con le modalita' di cui al
successivo art. 9.

                               Art. 8.
 
Trattamento economico e normativo
 
1. Gli oneri finanziari derivanti dalle presenti procedure
gravano sulle disponibilita' finanziarie del dipartimento interessato
derivanti da contratti di ricerca.
2. L'importo lordo annuo dell'assegno di ricerca e' determinato
in 28 milioni di lire, comprensivo di tutti gli oneri a carico
dell'Universita'. Il predetto importo e' erogato in rate mensili
posticipate.
3. Agli assegni si applicano, in materia fiscale e previdenziale
le disposizioni richiamate dall'art. 51, comma 6, della citata legge
n. 449/1997.
4. La collaborazione e' svolta in condizioni di autonomia, nei
soli limiti dei programmi di ricerca e in stretto legame con la
realizzazione degli stessi, senza orario di lavoro predeterminato.
5. L'assegno non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai
ruoli delle Universita'.

                               Art. 9.
 
Valutazione dell'attivita' svolta
 
1. Il responsabile scientifico della ricerca e l'assegnista
trasmettono al consiglio del dipartimento interessato, almeno due
mesi prima della scadenza del contratto, una relazione finale da cui
risulti lo stato di avanzamento della ricerca.
2. Il consiglio del dipartimento interessato valutera' la
relazione finale, riguardante l'attivita' svolta e i risultati
conseguiti nell'ambito del programma di ricerca, esprimendo un parere
sulla possibile rinnovabilita' dello stesso. Il contratto non potra'
essere rinnovato qualora l'attivita' scientifica dell'assegnista non
sia documentata.
3. I giudizi espressi dal consiglio del dipartimento interessato
devono essere adeguatamente motivati e sono insindacabili.

                              Art. 10.
 
Presentazione dei documenti
 
1. Il candidato dichiarato vincitore, ai fini dell'accertamento
dei requisiti previsti, sara' invitato a presentare a questa
Universita', entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto,
il documento sotto indicato, ai sensi dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998:
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il
possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea, qualora siano trascorsi piu' di sei mesi dalla
data di presentazione della domanda.
2. Il documento si considera prodotto in tempo utile anche se
spedito a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
3. L'assegnista sara' invitato a regolarizzare entro trenta
giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la
risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da
vizio sanabile.

                              Art. 11.
 
Restituzione della documentazione
 
1. I candidati potranno richiedere, entro sei mesi
dall'espletamento della procedura, la restituzione, con spese a loro
carico, della documentazione presentata. Tale restituzione sara'
effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale
termine questa Universita' disporra' del materiale secondo le proprie
esigenze, senza alcuna responsabilita'.

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' degli
studi di Genova - Dipartimento gestione risorse umane e
organizzazione - Servizio organico, reclutamento e mobilita', e
trattati per le finalita' di gestione della selezione e del rapporto
di lavoro instaurato.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

                              Art. 13.
 
Rinvio circa le modalita' di espletamento della procedura
 
1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le
disposizioni contenute nelle norme citate in premessa.
Genova, 28 gennaio 2000
Il rettore: Pontremoli

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