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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di funzionario
archivista di Stato/di biblioteca, terza area F1.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.98 del 10/12/2021
Ente:MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Località:Nazionale
Codice atto:21E13899
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:10
Scadenza:24/1/2022
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
per le risorse e l'innovazione

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche, contenente disposizioni legislative
speciali riguardanti l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari
esteri;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale 14 dicembre 2020, n. 1202/2241, recante
modifica del decreto ministeriale n. 233 del 3 febbraio 2017, che
disciplina le articolazioni interne, distinte in unita' e uffici,
delle strutture di primo livello dell'Amministrazione centrale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, contenente disposizioni
relative al personale del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
Visto l'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
contenente disposizioni relative alla distinzione in aree funzionali
dei dipendenti pubblici;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», in
particolare gli articoli 24, comma 1, e 62, comma 1-bis, che
modificano l'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare l'art. 9-bis,
introdotto dalla legge del 22 luglio 2014, n. 110, e rubricato
«Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni
culturali», ai sensi del quale gli interventi operativi di tutela,
protezione e conservazione dei beni culturali nonche' quelli relativi
alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi sono affidati
alla responsabilita' e all'attuazione di archivisti e di bibliotecari
in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
20 maggio 2019, n. 244, recante il «Regolamento concernente la
procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi,
archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici,
esperti di diagnostica e scienza e tecnologia applicate ai beni
culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati
ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110» e, in particolare, gli
allegati 3 e 4 del medesimo decreto, relativi ai requisiti di
conoscenza, abilita' e competenza della figura professionale
dell'archivista e del bibliotecario;
Visti gli articoli 53 e 54 del sopracitato decreto legislativo n.
42/2004, recanti disciplina dei beni del demanio culturale;
Visto l'art. 41, comma 6, del sopracitato decreto legislativo n.
42/2004, ai sensi del quale il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale non e' tenuto agli obblighi di versamento
della propria documentazione all'Archivio centrale dello Stato;
Vista la specificita' della natura del materiale conservato
presso l'Archivio storico diplomatico del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, con particolare
riferimento alla documentazione storico diplomatica prodotta sia
dagli uffici centrali del Ministero, sia dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari all'estero;
Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del
sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni
in materia di mobilita' del personale delle pubbliche
amministrazioni, con nota prot. 150830 del 21 ottobre 2021;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Visti gli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, relativi alla riserva di posti per i volontari delle
Forze armate;
Visto il decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della
Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM);
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 29 aprile 2016, n. 288 e, in particolare, la tabella 1
relativa ai «Raggruppamenti dei corsi di studio per area
disciplinare»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra
diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS)
ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.
270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4, in
particolare laddove si stabilisce che «alle procedure relative a
qualifiche e profili professionali per i quali e' richiesto il solo
diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti
della nuova laurea di primo livello (L)» di cui al sopracitato
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il Regio decreto del 2 ottobre 1911, n. 1163, recante il
«Regolamento per gli archivi di Stato» e, in particolare, il capo V
che istituisce le «Scuole di paleografia e dottrina archivistica»,
rinominate «Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica» dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 31 gennaio 2006 recante «Riassetto delle scuole di
specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione
del patrimonio culturale», ed in particolare l'Allegato 4 relativo
alla «Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 11 novembre 2011, n. 44, in materia di equiparazione
dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e
dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge n. 341/1990,
alle lauree ex decreto n. 509/1999 e alle lauree ex decreto n.
270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto l'Accordo di revisione del Concordato lateranense tra la
Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, ed in
particolare l'art. 10, n. 2, comma 2 con il quale lo Stato italiano
ha riconosciuto i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di
paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio
relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, stipulata
a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento
interno»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009,
n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli
di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002,
n. 148»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 7 settembre
1994, n. 604, concernente il «Regolamento recante norme per la
disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di
accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come
modificato dal decreto-legge 25 maggio 2016, n. 97, in materia di
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice in materia di
protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale del 23 giugno 2004, n. 225, concernente
il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21
e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del sopracitato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 in relazione alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di
sviluppo»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali cui e' tenuto il funzionario archivista di Stato/di
biblioteca, terza area F1, del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, in quanto le mansioni proprie del
profilo esigono il pieno possesso del requisito della vista;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare
riguardo all'art. 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-bis
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili» ed in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2,
concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle suddette
categorie protette;
Visto che la quota d'obbligo prevista per le categorie protette
e' tenuta nel rispetto della convenzione stipulata in data 28
settembre 2016, n. 12815, tra il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e la Citta' metropolitana di Roma
Capitale - Servizio inserimento lavorativo disabili (SILD);
Visto l'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
recante l'obbligo di adottare misure speciali per i soggetti con
disturbi specifici di apprendimento (DSA) con riguardo alle prove
scritte dei concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro per le disabilita' del 12 novembre 2021, che ai sensi del
sopracitato articolo individua le modalita' attuative per assicurare
nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni,
province, citta' metropolitane, comuni e dai loro enti strumentali, a
tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la
possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio orale o di
utilizzare strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di
scrittura e di calcolo, nonche' di usufruire di un prolungamento dei
tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del sopracitato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, ai sensi del quale
non si puo' prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per
i posti nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, eccettuati i posti a cui si accede in
applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
Vista la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante «Disposizioni
concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e
la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni
internazionali» ed il decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2014, n. 103, recante il regolamento recante disciplina
dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
agosto 2019, registrato alla Corte dei conti in data 18 settembre
2019, reg. n. 1859, con il quale e' stata rideterminata la dotazione
organica delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, come modificato dall'art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019,
registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 2019, reg. n.
2430;
Constatata l'effettiva e concreta disponibilita' dei posti in
organico nella terza area;
Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto «Ministeri» per il biennio economico
2008-2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009, e il contratto collettivo
integrativo del personale del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale sottoscritto il 1° dicembre 2016;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018,
sottoscritto il 12 febbraio 2018;
Visto il contratto collettivo integrativo del personale del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
sottoscritto il 6 febbraio 2020;
Visto l'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, che prevede la
possibilita' di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato e/o
all'avvio di procedure concorsuali nel limite massimo dell'80 per
cento delle facolta' assunzionali previste per gli anni 2019-2021 nel
rispetto dei piani del fabbisogno;
Visto il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022
del 25 maggio 2020, con cui questo Ministero ha richiesto di poter
indire una procedura concorsuale a cinque unita' di personale
ascritte al profilo professionale di funzionario archivista di Stato/
di biblioteca, terza area, fascia retributiva F1, a valere sull'80
per cento delle facolta' assunzionali previste per il triennio
2019-2021, ai sensi dell'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56;
Visto l'art. 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
con cui il MAECI e' stato autorizzato in aggiunta alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle
proprie dotazioni organiche, ad assumere a tempo indeterminato, per
l'anno 2021, cinquanta dipendenti della terza area funzionale,
posizione retributiva F1;
Vista la nota integrativa al piano triennale dei fabbisogni di
personale 2020-2022 del 4 agosto 2021, con cui questo Ministero ha
informato il Dipartimento della funzione pubblica di voler
incrementare di cinque unita' il concorso, gia' programmato nel PTF
2020-2022, per un complessivo numero di dieci unita' di personale di
terza area, fascia retributiva F1, profilo professionale di
funzionario archivista di Stato/di biblioteca;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visti gli articoli 247-249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» cosi' come convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
Visto il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici,
emanato dal Dipartimento della funzione pubblica in data 15 aprile
2021;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci
posti di funzionario archivista di Stato/di biblioteca, terza area
funzionale, fascia retributiva F1, del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'art. 167 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il dieci per cento dei posti messi
a concorso e' riservato agli impiegati di nazionalita' italiana con
contratto a tempo indeterminato presso le Rappresentanze
diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura
all'estero, ove in possesso dei requisiti previsti dal presente
bando.
3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti messi a concorso e'
riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata
di cinque anni delle forze armate, congedati senza demerito anche al
termine o durante le eventuali rafferme contratte nonche' agli
ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta,
ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.
4. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, il dieci per cento dei posti messi a concorso e' riservato al
personale di ruolo del MAECI in possesso dei requisiti previsti dal
successivo art. 2.
5. Con riferimento all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
si tiene conto dello stato di attuazione della Convenzione richiamata
nelle premesse.
6. Coloro che intendono avvalersi di una delle suddette riserve
ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3.
7. Le riserve di legge e quelle facoltative sono valutate
esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale
di merito di cui al successivo art. 12 nel limite massimo del 50 per
cento. La predetta percentuale e' prioritariamente destinata alle
quote di riserva obbligatoria, in proporzione alle diverse
percentuali previste dalla legge, e in subordine alla quota di
riserva facoltativa.
8. I posti riservati, se non utilizzati a favore delle
sopraindicate categorie di riservatari, sono conferiti agli idonei
secondo l'ordine di graduatoria.

                               Art. 2 

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore agli anni diciotto;
c) laurea (L) o laurea magistrale (LM) nell'area
umanistico-sociale conseguita ai sensi del decreto ministeriale 22
ottobre 2004, n. 270 (Allegato 1); oppure laurea (L) o laurea
specialistica (LS) nell'area umanistico-sociale conseguita ai sensi
del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 ed equiparata alle
predette lauree (sulla base degli Allegati 2 e 3); oppure diploma di
laurea (DL) nell'area umanistico-sociale di cui agli ordinamenti
previgenti equiparato alle predette lauree (sulla base dell'Allegato
3); oppure ogni altro titolo italiano equiparato o equipollente alle
predette lauree (in tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di
equiparazione o equipollenza e' cura del candidato specificarne gli
estremi nella domanda di partecipazione al concorso); titoli
stranieri equiparati o equipollenti.
I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso
universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. In tutti i
casi in cui sia intervenuto un decreto di equiparazione o
equipollenza e' cura del candidato specificarne gli estremi nella
domanda di partecipazione al concorso.
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito
all'estero sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo:
sia stato riconosciuto da un Ateneo italiano equipollente a
uno di quelli sopraindicati. In questo caso e' cura del candidato
dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'esibizione del
provvedimento che la dichiara;
in caso di titolo accademico rilasciato da un paese
dell'Unione europea o da paese aderente alla Convenzione di Lisbona
per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento
superiore dell'11 aprile 1997 (Allegato 4), sia stato dichiarato
equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art.
38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sostituito dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.
35, e ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Il provvedimento di equivalenza va
acquisito ai fini del presente concorso anche nel caso in cui esso
sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La
modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di
equivalenza sono reperibili al sito istituzionale della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
(www.funzionepubblica.gov.it). Il candidato e' ammesso con riserva
alle prove di concorso in attesa dell'emanazione del provvedimento di
equivalenza. L'avvenuta attivazione della procedura di equivalenza
deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso,
prima dell'espletamento delle prove orali;
d) idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del
profilo professionale di funzionario archivista di Stato/di
biblioteca. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita
medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa
vigente;
e) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al
concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico
attivo;
f) non possono accedere al concorso coloro che siano stati
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni previste da
norme di legge, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della
destituzione ovvero siano stati licenziati per giusta causa o
giustificato motivo soggettivo.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso, di cui all'art. 3, comma 1 del presente
bando, nonche' al momento dell'assunzione al Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi del successivo
art. 15.

                               Art. 3 

Presentazione della domanda di ammissione
al concorso - Termine e modalita'

1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso
esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on-line
all'indirizzo internet: https://PortaleConcorsi.esteri.it/ La domanda
on-line deve essere compilata ed inviata entro le ore 24:00 del
quarantacinquesimo giorno (festivi inclusi) successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La data
di presentazione della domanda di ammissione al concorso e'
certificata dal sistema informatico. Scaduto il termine, non sara'
piu' possibile accedere e inviare il modulo on-line.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e ai sensi delle norme in materia di
autocertificazione (articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445):
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se
nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile
e' stato trascritto l'atto di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il codice fiscale;
d) il comune e l'indirizzo di residenza con l'esatta
indicazione del codice di avviamento postale nonche' il recapito
telefonico;
e) il godimento dei diritti politici;
f) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali
oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
g) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate
all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
h) il titolo di studio di accesso di cui e' in possesso ai fini
della partecipazione alla presente selezione, specificando presso
quale universita' o istituto equiparato e' stato conseguito, il
numero della classe di appartenenza, la data del conseguimento e la
votazione riportata;
i) di procedere, ove necessario, all'attivazione della
procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati
nell'art. 2, comma 1, punto c) del bando;
j) i servizi eventualmente prestati come dipendente di
pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione
di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali
procedimenti disciplinari subiti o in corso;
k) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione di
una delle riserve di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4 del presente
bando. Gli impiegati a contratto del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale devono inoltre specificare la sede
e il periodo di servizio;
l) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra francese,
spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese) in
cui intende sostenere il colloquio di cui al successivo art. 10,
comma 1, lettera f);
m) la lingua, o le lingue straniere (da scegliersi tra
francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e
giapponese), in cui intende eventualmente sostenere la prova
facoltativa orale di cui al successivo art. 11;
n) i titoli aggiuntivi, di cui al successivo art. 7, dei quali
e' eventualmente in possesso;
o) i titoli, previsti dalle vigenti disposizioni e di cui
all'Allegato 5, dei quali e' eventualmente in possesso, che danno
luogo, a parita' di punteggio, a preferenza;
p) per i candidati di sesso maschile, di avere una posizione
regolare nei riguardi degli obblighi di leva se previsti.
3. L'eventuale dichiarazione mendace con riferimento a quanto
indicato alle lettere e) e g) del precedente comma 2 comporta
l'esclusione dal concorso o la mancata assunzione del candidato.
4. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti
al termine di scadenza per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso. L'amministrazione si riserva di accertarne la
sussistenza.
I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione
alle prove concorsuali non sono presi in considerazione.
5. Il candidato deve specificare i recapiti - comprensivi di
codice di avviamento postale, di numero telefonico (preferibilmente
cellulare) e dell'indirizzo di posta elettronica - presso cui chiede
che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali,
con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali
successive variazioni.
6. Il candidato deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza
che l'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita' di funzionario
archivista di Stato/di biblioteca costituisce requisito per
l'ammissione al concorso.
7. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure
concorsuali. I dati personali forniti dai candidati nelle domande di
ammissione al concorso sono trattati per le finalita' di cui al
successivo art. 16.
8. Il candidato diversamente abile che si avvale di quanto
previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, indica nella domanda la
propria disabilita' e il relativo grado e specifica, nel caso ne
abbia l'esigenza, ai sensi dell'art. 20 della predetta legge,
l'eventuale ausilio necessario e/o l'eventuale necessita' di tempo
aggiuntivo per lo svolgimento delle prove. La concessione e
l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla base
della documentazione che sara' a tale fine successivamente richiesta
dall'amministrazione, unitamente all'autorizzazione al Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale al
trattamento dei relativi dati personali.
Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80 per
cento - ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 -
non e' tenuto a sostenere la prova preselettiva (art. 6) ed e'
ammesso alla prova scritta (art. 9), previa presentazione, su
specifica richiesta dell'amministrazione, della documentazione
comprovante la patologia di cui e' affetto e del correlato grado di
invalidita' ed all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati
personali.
9. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro per le disabilita' del 12 novembre
2021, ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento
(DSA) e' assicurata la possibilita' di utilizzare strumenti
compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo
(di cui all'art. 4 del menzionato decreto), nonche' di usufruire di
un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove
(di cui all'art. 5 del menzionato decreto).
Il candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento (DSA)
che si avvale di quanto previsto dall'art. 2 del predetto decreto,
indica nella domanda il proprio disturbo e specifica, nel caso ne
abbia l'esigenza, l'eventuale necessita' di strumenti compensativi
e/o l'eventuale necessita' di tempo aggiuntivo per lo svolgimento
delle prove. La concessione e l'assegnazione di strumenti
compensativi e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile
giudizio della commissione esaminatrice sulla base della
documentazione che sara' a tale fine successivamente richiesta
dall'amministrazione, unitamente all'autorizzazione al Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale al
trattamento dei relativi dati personali.
10. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita'
psico-fisica di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera d).

                               Art. 4 

Esclusione dal concorso

1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali.
2. L'amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.

                               Art. 5 

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' nominata
con decreto del direttore generale per le risorse e l'innovazione ed
e' composta da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato
dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente di prima
fascia od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti
nelle materie oggetto del concorso.
2. Alla commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti
per particolari materie.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
appartenente alla terza area funzionale.
4. La commissione esaminatrice puo' svolgere i propri lavori in
modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la
tracciabilita' delle comunicazioni.
5. Possono essere nominati supplenti tanto per il presidente
quanto per i singoli componenti.

                               Art. 6 

Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande lo renda necessario, e'
facolta' dell'amministrazione effettuare una prova preselettiva,
della durata di sessanta minuti, consistente in sessanta quesiti a
risposta multipla e a correzione automatizzata, vertenti sulle
seguenti materie:
a) storia delle relazioni internazionali a partire dall'Unita'
d'Italia;
b) archivistica e biblioteconomia;
c) conoscenza e uso della lingua inglese;
d) quesiti di ragionamento logico.
2. Per l'espletamento della prova preselettiva l'amministrazione
potra' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o
societa' specializzate in selezione del personale.
3. Sono ammessi alla prova d'esame scritta i primi
cento candidati classificatisi nella prova preselettiva, purche'
soddisfino i requisiti di ammissione previsti dal precedente art. 2.
I candidati eventualmente classificatisi al centesimo posto con pari
punteggio sono tutti ammessi alla prova scritta.
4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del punteggio finale.
5. Durante la prova preselettiva i candidati non possono
utilizzare nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni,
raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e
telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla
memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli
matematici, ne' possono comunicare tra loro o con terzi. In caso di
violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera
l'esclusione dal concorso.

                               Art. 7 

Titoli

1. Il punteggio per i titoli e' assegnato dalla commissione
esaminatrice dopo la prova d'esame scritta, di cui al successivo art.
9 e prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati, sulla
base delle dichiarazioni rese dal candidato di cui all'art. 3, comma
2, lettera n) del presente bando.
2. La commissione esaminatrice, sulla base di quanto dichiarato
dal candidato nella domanda di partecipazione, puo' assegnare
complessivamente fino a un massimo di 15 centesimi per i titoli di
cui all'Allegato 6. La commissione esaminatrice valuta la coerenza
dei titoli, nonche' di equivalenti titoli stranieri, con la
professionalita' specifica del funzionario archivista di Stato/di
biblioteca e/o con le materie oggetto delle prove d'esame.
3. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio
complessivo finale conseguito dai candidati risultati idonei alle
prove di esame.
4. I titoli di cui al comma 2 devono essere posseduti alla
scadenza dei termini per la presentazione della domanda di
partecipazione di cui all'art. 3.
5. Non sono valutabili i titoli di studio indicati quali
requisito di accesso.

                               Art. 8 

Prove d'esame

1. Le prove d'esame consistono in una prova scritta ed una prova
orale nelle materie di cui al programma allegato, parte integrante
del presente bando (Allegato 7). Esse tendono ad accertare la
preparazione culturale, le competenze trasversali tecniche e
attitudinali e la maturita' del candidato.
2. I punteggi sono espressi in centesimi.

                               Art. 9 

Prova scritta

1. La procedura di concorso prevede una prova scritta, che
consiste nel redigere:
a) la risposta ad un quesito volto ad accertare la conoscenza
dell'archivistica e della biblioteconomia;
b) la risposta ad un quesito volto ad accertare la conoscenza
della storia delle relazioni internazionali a partire dall'Unita'
d'Italia;
c) la sintesi in lingua inglese di un breve testo in lingua
inglese senza l'uso del dizionario.
2. Per superare la prova scritta ed essere ammessi alla prova
orale i candidati devono riportare un punteggio di almeno 60/100.
3. Durante la prova scritta i candidati non possono utilizzare
nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte
normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni
cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o
trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne'
possono comunicare tra loro o con terzi. In caso di violazione di
tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l'esclusione
dal concorso.

                               Art. 10 

Prova orale

1. La prova orale verte sulle seguenti materie:
a) archivistica e biblioteconomia;
b) storia delle relazioni internazionali a partire dall'Unita'
d'Italia;
c) lingua inglese;
d) elementi di diritto pubblico italiano (costituzionale e
amministrativo);
e) ordinamento del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
f) altra lingua straniera veicolare da scegliersi tra francese,
spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese di
cui al precedente art. 3, comma 2, lettera l);
g) prova pratica di informatica.
2. La prova orale e' oggetto di una valutazione unica; per
superare la prova e' necessario conseguire un punteggio di almeno
60/100.
3. La prova orale puo' essere svolta in videoconferenza,
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la
pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche'
la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'.
4. Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno
riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e'
affisso all'albo della sede d'esame.

                               Art. 11 

Prova facoltativa in lingua straniera

1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione alle
prove concorsuali di sostenere una prova facoltativa orale in una
lingua scelta tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo,
portoghese, cinese e giapponese, ad esclusione della lingua prescelta
per la prova orale di cui al precedente art. 10, comma 1, lettera f).
2. L'eventuale prova facoltativa orale in lingua straniera e'
sostenuta dai candidati al termine della prova orale.
3. Per tale prova il candidato puo' conseguire fino a 1,5
centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,8 centesimi.
4. Il punteggio attribuito per la prova facoltativa orale in
lingua straniera si aggiunge al punteggio complessivo riportato nelle
prove obbligatorie, sempre che il candidato sia risultato idoneo
secondo le modalita' di cui al precedente art. 10, comma 2.

                               Art. 12 

Punteggio finale delle prove d'esame
e formazione della graduatoria di merito

1. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma del
punteggio conseguito nella prova scritta, di cui al precedente art.
9, e del punteggio ottenuto nella prova orale, di cui al precedente
art. 10. Al punteggio della prova orale sono aggiunti i centesimi
conseguiti nell'eventuale prova facoltativa orale in lingua
straniera, di cui al precedente art. 11.
2. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva, di cui al
precedente art. 6, non concorre alla formazione del punteggio finale.
3. La graduatoria finale di merito del concorso e' formata dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio
complessivo conseguito da ciascun candidato, a cui si aggiungono i
centesimi eventualmente attribuiti per i titoli posseduti.

                               Art. 13 

Modalita' e calendario delle prove

1. La sede, il giorno, l'orario e le modalita' di svolgimento
della prova preselettiva, di cui al precedente art. 6, sono resi noti
con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 15
febbraio 2022 e sul sito internet del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale www.esteri.it oltre che nella
bacheca dell'Ufficio V della Direzione generale per le risorse e
l'innovazione. Eventuali ulteriori informazioni relative allo
svolgimento della prova saranno rese note con successivo avviso
pubblicato sul sito www.esteri.it nonche' sul Portale Concorsi del
Ministero. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli
effetti. Coloro che non sono stati esclusi dalla procedura
concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo, nell'ora
e secondo le modalita' resi noti nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13
del 15 febbraio 2022 e sul sito internet del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.
Con lo stesso avviso e' resa nota la data di pubblicazione
dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta. La
data di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere
la prova scritta e' resa nota altresi' dalla commissione esaminatrice
prima dell'inizio della prova preselettiva di cui all'art. 6.
2. La sede, il giorno, l'orario e le modalita' di svolgimento
della prova d'esame scritta sono resi noti con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 18 marzo 2022 e sul sito
internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, oltre che nella bacheca dell'Ufficio V della
Direzione generale per le risorse e l'innovazione. Eventuali
ulteriori informazioni relative allo svolgimento della prova saranno
rese note con successivo avviso pubblicato sul sito www.esteri.it
nonche
' sul Portale Concorsi del Ministero. Tali comunicazioni hanno
valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto, coloro che sono
stati ammessi alla prova scritta devono presentarsi nella sede, nel
giorno, nell'ora e secondo le modalita' prestabiliti.
3. La commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle
successive prove d'esame orali.
4. L'avviso di presentazione alla prova orale, con l'indicazione
del punteggio riportato nella prova scritta e del punteggio
attribuito per gli eventuali titoli, e' dato ai candidati che
conseguono l'ammissione alla prova d'esame orale, individualmente per
via telematica (e-mail) almeno venti giorni prima della data in cui
essi devono sostenerla. Tale comunicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
5. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e
imprevedibili, nonche' per causa di forza maggiore, dopo la
pubblicazione del calendario della prova preselettiva o della prova
scritta, si renda necessario rinviarne lo svolgimento, la notizia del
rinvio e il nuovo calendario saranno resi noti con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» e sul sito internet del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale www.esteri.it oltre
che nella bacheca dell'Ufficio V della Direzione generale per le
risorse e l'innovazione.

                               Art. 14 

Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito

1. Il direttore generale per le risorse e l'innovazione,
riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva
con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
per l'immissione nella terza area, posizione economica F1, profilo
professionale di funzionario archivista di Stato/di biblioteca del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la
graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nelle prove
d'esame. Con il medesimo provvedimento il direttore generale per le
risorse e l'innovazione dichiara vincitori del concorso i candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle
riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza
previsti dalle vigenti disposizioni.
2. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso e' pubblicata nel foglio di comunicazioni del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Di tale
pubblicazione e' data notizia mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

                               Art. 15 

Costituzione del rapporto di lavoro

1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato ad
assumere servizio in via provvisoria sotto riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la conferma in servizio ai
sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, nell'area terza, fascia retributiva 1, nel
profilo professionale di funzionario archivista di Stato/di
biblioteca del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
2. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti, il vincitore presenta al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, al momento dell'assunzione in via
provvisoria, una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che
gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica,
autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno
subito variazioni. A norma dell'art. 71 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
l'amministrazione procede a controlli sulla veridicita' delle
dichiarazioni rese. Il vincitore presenta, inoltre, una dichiarazione
circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilita' richiamate
dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modifiche e integrazioni.
3. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica i
vincitori del concorso per accertarne l'idoneita' fisica all'impiego.
4. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume
servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione. In caso
di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione
di decadenza dei medesimi, subentreranno i candidati idonei non
vincitori in ordine di graduatoria.

                               Art. 16 

Trattamento dei dati personali

Le modalita' del trattamento dei dati personali sono descritte,
per comodita' di consultazione, nell'informativa sul trattamento dei
dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679,
di cui all'Allegato 8 del presente bando di cui costituisce parte
integrante.

                               Art. 17 

Norma di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto
applicabili le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e loro successive modifiche e integrazioni, nonche' le
disposizioni sul reclutamento del personale contenute nell'art. 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 1° dicembre 2021

Il direttore generale: Varriale

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