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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Criteri di individuazione dei requisiti degli aspiranti alla nomina a
presidente o a componente delle commissioni giudicatrici per la
procedura finalizzata all'assegnazione al personale docente della
scuola di ogni ordine e grado e agli educatori dei convitti e degli
educandati del trattamento economico accessorio, di cui all'art. 29
del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 maggio 1999 e
dell'art. 38 del contratto collettivo nazionale integrativo del
31 agosto 1999 del comparto scuola. (Decreto ministeriale 23 dicembre
1999, n. 318).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.3 del 11/1/2000
Ente:MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:000E0023
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
 
Visto l'art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
26 maggio 1999 e l'art. 38 del contratto integrativo del C.C.N.L.
sottoscritto il 31 agosto 1999, che prevedono il trattamento
economico connesso allo sviluppo della professione docente, per i
docenti con contratto a tempo indeterminato con almeno dieci anni di
effettivo servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo e per gli
educatori dei convitti e degli educandati in possesso del medesimo
requisito di servizio;
Visto in particolare, il comma 10 del suddetto art. 38, che
attribuisce al Ministro della pubblica istruzione la competenza a
definire i criteri di formazione delle commissioni giudicatrici, per
la selezione del personale docente delle scuole di ogni ordine e
grado, e degli educatori dei convitti ed educandati, ai fini
dell'assegnazione della maggiorazione retributiva;
Ritenuto di dover fissare per i componenti delle commissioni
giudicatrici sopracitate specifici requisiti culturali, professionali
e di servizio, coerenti con la specificita' dell'istituto
contrattuale, al fine di garantire massimo rigore e trasparenza alla
procedura;
Sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, per il cui accoglimento si apportano alcune modifiche al
testo sottoposto al parere medesimo;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Gli aspiranti alla nomina a presidente delle commissioni
giudicatrici per la procedura di individuazione del personale
docente, cui assegnare un trattamento economico accessorio, in
relazione alle professionalita' acquisite, debbono appartenere ai
ruoli dei docenti universitari ordinari di prima o di seconda fascia,
o ai ruoli degli ispettori tecnici, o ai ruoli dei capi d'istituto e
appartenere o provenire dal settore scolastico o dall'area
disciplinare, come individuata nel successivo art. 7, per la quale
svolge la predetta procedura.
Puo' aspirare alla nomina anche il personale appartenente alle
sopra distinte categorie, collocato a riposo da non piu' di cinque
anni alla data di indizione della procedura selettiva.

                               Art. 2.
Possono aspirare ad essere nominati quali componenti le suddette
commissioni giudicatrici:
a) i docenti in attivita' di servizio, che abbiano partecipato
con esito positivo alle prove, di cui agli articoli 29 del C.C.N.L. e
38 del C.C.N.I. citati in premessa, e siano assegnatari del relativo
trattamento economico accessorio;
b) docenti collocati a riposo da non piu' di 5 anni, alla data
di indizione della procedura, che abbiano svolto servizio per almeno
15 anni dopo la nomina in ruolo ovvero 12 anni per la scuola materna;
c) il personale appartenente ai ruoli degli ispettori tecnici,
o ai ruoli dei capi di istituto, di cui all'art. 1.

                               Art. 3.
In aggiunta alle condizioni previste nel precedente art. 2, i
docenti collocati a riposo, vengono scelti per la nomina in relazione
al possesso del maggior numero dei seguenti titoli professionali e
culturali:
esperienza professionale nel campo della ricerca didattica o
disciplinare presso istituti universitari o enti specializzati o
istituzioni, anche associative, riconosciute in materia dal Ministero
della pubblica istruzione;
pubblicazioni attinenti lo svolgimento della funzione docente
anche in forma multimediale;
inclusione in graduatoria di merito o vincita di concorso a
cattedre per esami e titoli;
titoli di specializzazione e/o di perfezionamento post lauream;
dottorato di ricerca;
diplomi, lauree o abilitazioni oltre a quelli previsti per
l'accesso all'ultimo ruolo di appartenenza;
attivita' di coordinatore o docente in iniziative di
formazione;
membro di commissioni in altre procedure concorsuali;
vincita del concorso per merito distinto.

                               Art. 4.
Nella costituzione delle commissioni giudicatrici deve essere,
possibilmente, assicurata la presenza di docenti e di un componente
appartenente alle altre categorie di aspiranti previste dai
precedenti articoli l e 2.

                               Art. 5.
Costituiscono motivo di incompatibilita' alla nomina nelle
commissioni giudicatrici le seguenti condizioni:
a) avere riportato condanne penali o avere in corso
procedimenti penali;
b) avere procedimenti disciplinari in corso;
c) aver subito una delle sanzioni disciplinari previste
dall'art. 492 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297
del 16 aprile 1994, per il personale della scuola e dall'art. 87 del
regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933, per i docenti universitari.
Le sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della
censura, ove sia intervenuta la riabilitazione di cui all'art. 501
del testo unico n. 297/94, non costituiscono impedimento alla nomina;
d) essere parenti o affini entro il quarto grado con uno o piu'
concorrenti (art. 433 del testo unico n. 297/94);
e) ricoprire cariche politiche o sindacali (art. 8 del decreto
legislativo n. 29/1993, come modificato dal decreto legislativo
n. 546/1993).

                               Art. 6.
La nomina delle commissioni giudicatrici e' effettuata dai
provveditori agli studi, attingendo i nominativi dagli elenchi
formulati sulla base delle domande pervenute secondo le modalita'
stabilite con apposito provvedimento, nel rispetto dei criteri di cui
agli articoli 1, 2 e 3 e tenendo in particolare conto le esperienze
professionali maturate nel campo della valutazione.
I presidenti e i componenti le commissioni giudicatrici, prima di
assumere le funzioni, debbono frequentare il corso di formazione
previsto dall'art. 38 del C.C.N.I. e organizzato dal Ministero della
pubblica istruzione.

                               Art. 7.
Le commissioni giudicatrici sono costituite per gruppi di scuole
e per aree disciplinari.
Le commissioni di scuola materna sono costituite da tre membri,
un presidente e due componenti provenienti dai ruoli della scuola
materna.
Le commissioni giudicatrici della scuola elementare sono
costituite da tre membri, un presidente e due componenti provenienti
dai ruoli della scuola elementare.
Le commissioni giudicatrici della scuola secondaria di primo
grado sono costituite da tre membri, un presidente e due componenti
provenienti dai ruoli della scuola media, in possesso
dell'abilitazione in una delle classi di concorso presenti per
ciascuno dei sottoelencati sottosettori, nell'area disciplinare
linguistico storico-artistico-espressiva:
I) linguistico-espressivo;
II) artistico-musicale.
Per l'area scientifico-tecnica, i docenti debbono provenire da
ciascuno dei seguenti sottosettori:
I) scientifico;
II) tecnico.
Le commissioni giudicatrici della scuola secondaria superiore
sono costituite da cinque membri, un presidente e quattro componenti
provenienti dai ruoli della scuola secondaria superiore, in possesso
dell'abilitazione in una delle classi di concorso presenti, per
ciascuno dei seguenti sottosettori, nell'area
linguistico-storico-filosofico-artistico-espressiv a:
I) letterario;
II) artistico;
III) storico-filosofico;
IV) musicale.
Per l'area scientifico-tecnica, i docenti debbono provenire da
ciascuno dei sottosettori cosi' individuati:
I) discipline matematiche-fisico-geografiche-naturali;
II) discipline tecnologiche;
III) discipline economico-amministrative;
IV) discipline chimico-agrarie.
Nel caso in cui le commissioni ritengano necessario integrare le
proprie competenze per la valutazione di docenti titolari di
specifiche classi di concorso, il presidente procede alla nomina di
membri aggregati con i requisiti professionali necessari, che
esplicano la loro attivita' limitatamente alla fase di valutazione
della prova in situazione o simulata.

                               Art. 8.
Ai fini della nomina dei componenti le commissioni giudicatrici e
della definizione delle aree disciplinari, previste dall'art. 38 del
contratto integrativo citato in premessa, si ripartiscono le classi
di concorso nel modo seguente:
I - Area disciplinare linguistico - storico - filosofico - artistico
espressiva per la scuola media:
Sottosettore linguistico - espressivo:
classi 43/A - 45/A - 80/A - 85/A.
Sottosettore artistico - musicale:
classi 28/A - 32/A.
II - Area disciplinare scientifico - tecnica per la scuola media:
Sottosettore sdentifico:
classe 59/A.
Sottosettore tecnico:
classi 30/A - 33/A - 2/C.
III - Area disciplinare linguistico - storico - filosofico -
artistico espressiva per la scuola secondaria di secondo grado:
Sottosettore linguistico espressivo:
classi 44/A - 46/A - 50/A - 51/A - 52/A - 61/A - 81/A - 82/A -
83/A - 84/A;
classe 3/C.
Sottosettore storico-filosofico:
classi 36/A - 37/A - 73/A;
classe 45/C.
Sottosettore artistico:
classi 3/A - 4/A - 5/A - 6/A - 7/A - 8/A - 9/A - 10/A - 18/A -
21/A - 22/A - 24/A - 25/A - 27/A;
classi 6/C - 7/C - 10/C - 12/C - 33/C - 38/C - 49/C;
classi 1/D - 2/D - 3/D - 4/D - 5/D - 6/D - 7/D - 8/D - 9/D -
10/D - 11/D - 12/D - 13/D - 14/D - 15/D - 16/D - 17/D - 18/D - 19/D -
20/D - 21/D.
Sottosettore musicale:
classe 31/A.
IV - Area disciplinare scientifico - tecnica per la scuola secondaria
di secondo grado:
Sottosettore scienze matematiche, fisiche, geografiche e
naturali:
classi 2/A - 29/A - 38/A - 39/A - 40/A - 47/A - 48/A - 49/A -
54/A - 60/A;
classi 20/C - 28/C - 29/C - 35/C - 44/C.
Sottosettore chimico - agrario:
classi 12/A - 13/A - 57/A - 58/A - 74/A;
classi 5/C - 24/C.
Sottosettore discipline tecnologiche:
classi 1/A - 11/A - 14/A - 15/A - 16/A - 20/A - 23/A - 34/A -
35/A - 42/A - 53/A - 55/A - 56/A - 62/A - 63/A - 64/A - 65/A - 66/A -
67/A - 68/A - 69/A - 70/A - 71/A - 72/A;
classi 1/C - 2/C - 4/C - 8/C - 9/C - 13/C - 14/C - 16/C 17/C -
18/C - 19/C - 21/C - 22/C - 23/C - 25/C - 26/C - 27/C - 30/C - 31/C -
32/C -34/C - 36/C - 37/C - 39/C - 40/C - 41/C - 42/C - 43/C - 46/C -
47/C - 48/C;
classe 22/D.
Sottosettore economico-amministrativo:
classi 17/A - 19/A - 75/A - 76/A - 86/A - 87/A;
classi 11/C - 15/C - 50/C - 51/C - 52/C.
In mancanza di aspiranti alla nomina dello specifico sottosettore
si attinge agli elenchi dei docenti appartenenti agli altri
sottosettori compresi, comunque, nell'area disciplinare.
Art. 9. Le norme contenute nei precedenti articoli si
applicano, con gli opportuni adattamenti, alla costituzione delle
commissioni giudicatrici per la selezione del personale dei convitti
ed educandati.
Qualora, in relazione al numero di candidati alla procedura di
selezione, gli elenchi predisposti dai provveditori agli studi non
consentano di costituire commissioni giudicatrici per tutte le aree
sopra indicate, il Ministro si riserva di integrare i criteri
contenuti nel presente decreto.
Roma, 23 dicembre 1999
Il Ministro: Berlinguer

 

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