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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di
consulente in proprieta' industriale, in materia di disegni e
modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni
geografiche, per l'anno 2010.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.95 del 30/11/2010 |
Ente: | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 0E010389 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 30/12/2010 |
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IL DIRETTORE GENERALE
per la lotta alla contraffazione Ufficio italiano Brevetti e Marchi
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante:
«Codice della proprieta' industriale» e successive modifiche, e in
particolare gli articoli 201 e segg., a norma dell'art. 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visto il decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 13
gennaio 2010, n. 33 contenente «Regolamento di attuazione del Codice
della proprieta' industriale, adottato con decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30» ed in particolare l'art. 64;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante:
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Ritenuta l'opportunita' di indire una sessione di esami di
abilitazione all'esercizio della professione di consulente in
proprieta' industriale, in materia di disegni e modelli, marchi ed
altri segni distintivi e indicazioni geografiche (di seguito: marchi)
per, l'anno 2010;
Decreta:
Art. 1
E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione all'albo dei
consulenti in proprieta' industriale abilitati - sezione marchi - ai
sensi dell'art. 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Art. 2
L'esame di abilitazione consiste in:
1.1. una prova scritta di teoria e pratica relativa ai
requisiti e criteri di registrabilita' dei marchi, alla
classificazione dei prodotti e servizi, al deposito e prosecuzione
delle domande, all'interpretazione delle norme di legge in materia di
marchi;
2. una prova orale sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto pubblico e privato e di procedura
civile;
b) diritto dei marchi, degli altri segni distintivi e delle
denominazioni d'origine o indicazioni di provenienza;
c) diritto comunitario ed internazionale in materia di
proprieta' industriale;
d) elementi di diritto comparato in materia di proprieta'
industriale;
e) almeno una lingua scelta fra l'inglese e il francese.
Art. 3
La prova scritta si terra' il 5 aprile 2011 a Roma presso la sede
che sara' comunicata dal Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in
Proprieta' Industriale a ciascun candidato, con un preavviso di
almeno quindici giorni.
Art. 4
Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. 1 del presente
decreto, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate al
Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale, via
G. Donizetti 1/A - 20122 Milano, entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata, con avviso di ricevimento entro il termine di cui al
precedente comma: a tal fine fanno fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.
Le domande possono essere presentate anche direttamente alla
segreteria dell'Ordine, che rilascera' per ricevuta una copia della
domanda con timbro e data.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione;
non verranno, tuttavia, prese in considerazione le domande prive di
sottoscrizione.
Le domande, a pena di irricevibilita', devono essere corredate
dalla documentazione comprovante che il candidato possiede i
requisiti di ammissibilita' all'esame previsti dall'art. 207 del
decreto legislativo n. 30/2005 e ad esse dovranno essere uniti,
pertanto, i seguenti documenti in carta semplice:
1. diploma di laurea o titolo universitario equipollente
conseguito in qualsiasi Paese estero, ovvero titolo rilasciato da un
Paese membro, dell'Unione europea includente l'attestazione che il
candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari
di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo
parziale, in una universita' o in istituto d'istruzione superiore o
in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione
in tale ultimo caso, che il ciclo di studi abbia indirizzo
tecnico-professionale attinente all'attivita' di consulente in
proprieta' industriale in materia di marchi;
2. il titolo atto a documentare in modo idoneo che, all'atto
della presentazione della domanda, il candidato abbia compiuto presso
societa', uffici o servizi specializzati in proprieta' industriale
almeno due anni di tirocinio professionale effettivo, a tempo pieno;
se a tempo parziale il periodo complessivo deve essere riconducibile
ai due anni prescritti, fatta salva la limitazione a diciotto mesi se
il candidato dimostri di aver frequentato con profitto un corso
qualificato di formazione per consulente in marchi. E' documentazione
idonea una dichiarazione di tirocinio firmata da un mandatario
iscritto all'Ordine. Puo' essere anche idonea una dichiarazione di
tirocinio firmata da un esperto in materia la cui qualificazione sia
notoria o puo' essere dimostrata. Nella dichiarazione devono essere
indicati il periodo in cui si e' effettuato il tirocinio, l'attivita'
svolta dal candidato e l'esito favorevole del tirocinio stesso;
3. ricevuta in originale attestante il versamento di euro
120,00 per contributo di esame sul conto corrente postale n. 25901208
intestato al Consiglio del'Ordine dei Consulenti in proprieta'
industriale.
Per i documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2) puo' essere
prodotta autocertificazione riferita, in particolare, al diploma o al
titolo conseguito, all'equipollenza con la equivalente laurea
italiana, con l'indicazione della data e dell'istituto universitario
che ha provveduto al rilascio del certificato di equipollenza ed alla
frequentazione con profitto dei corsi di specializzazione. Il
controllo sullo validita' dei titoli che vengono autocertificati puo'
essere disposta in qualsiasi momento, anche antecedentemente
sostenimento delle prove d'esame. In questo ultimo caso, se dai
controlli effettuati risulta che' il candidato non sia in possesso
dei titoli dichiarati, lo stesso viene escluso automaticamente dalle
prove d'esame, con comunicazione inoltrata da parte dell'Ordine
tramite raccomandata A/R o altro mezzo sufficiente a garantire il
ricevimento della comunicazione, ferme restando le ulteriori
responsabilita' penali in cui puo' incorrere il candidato che abbia
rilasciato dichiarazioni false.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ordine dei consulenti
in proprieta' industriale e presso il Ministero dello sviluppo
economico, per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati anche successivamente per le finalita' inerenti alla
gestione dell'eventuale iscrizione nell'Albo dei consulenti in
proprieta' industriale.
Art. 5
Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
una votazione di almeno 21/30 nella prova scritta. La prova orale non
si intende superata se il candidato non avra' ottenuto la votazione
di almeno 21/30.
Art. 6
La data e il luogo della prova orale saranno comunicati per
iscritto a ciascun candidato, almeno trenta giorni prima a cura della
segreteria dell'Ordine su indicazione della Commissione esaminatrice.
Art. 7
Coloro che avranno superato l'esame di abilitazione, per
l'iscrizione nella sezione marchi dell'albo dovranno presentare al
Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprieta' Industriale
un'istanza in bollo accompagnata dai documenti comprovanti il
possesso dei requisiti previsti dal comma l dell'art. 203, del
decreto legislativo n. 30/2005, nonche' gli altri documenti che
potranno essere eventualmente richiesti dal Consiglio dell'Ordine.
Art. 8
Con successivo decreto si procedera' alla nomina della
Commissione esaminatrice e alla determinazione delle relative spese
per il suo funzionamento.
Art. 9
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 11 novembre 2010
Il direttore generale: Gulino
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