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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Procedura di selezione, per il reclutamento di cinque allievi
finanzieri, riservata ai congiunti delle c.d. «Vittime del dovere» -
Anno 2005.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.63 del 9/8/2005
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:05E04546
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:8/9/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                       IL COMANDANTE GENERALE
Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, e 18 febbraio 1963, n. 87, sull'ordinamento della
Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,
n. 227;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;
Visto l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997,
n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza», e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente
«Istituzione del servizio civile nazionale»;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile»;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante
«Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 2000, n. 155,
concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza ai sensi
dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie
specialistiche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto l'art. 30 della legge 23 agosto 2004, n. 226, che fa salve
le disposizioni in materia di assunzione del personale di cui
all'art. 6, comma 2, del citato decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 199;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, contenente
«Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509»;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2004, che fissa, tra
l'altro, nel 100% l'aliquota massima di personale femminile da
arruolare, ai sensi del predetto art. 6, comma 2, in qualita' di
finanzieri;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 246000, datata 28 luglio 2005, in corso di registrazione
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, recante
l'attribuzione di specifiche competenze alle varie autorita'
gerarchiche del Corpo;
Determina:
Art. 1.
Posti disponibili
1. E' indetta, per l'anno 2005, una procedura di selezione a
domanda, per il reclutamento di cinque allievi finanzieri del
contingente ordinario della Guardia di finanza, riservata al coniuge
ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli o alle sorelle, qualora
unici superstiti, del personale delle Forze di polizia, deceduto o
reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non
inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa in
conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate ovvero
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di
servizi di polizia o di soccorso pubblico.

                               Art. 2.
Requisiti
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se
non appartenenti al territorio della Repubblica, che:
a) siano in possesso dei diritti civili e politici;
b) abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2005, il
diciottesimo anno di eta' e non superato il ventiseiesimo, cioe'
siano nati nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1979 ed il
31 dicembre 1987, estremi compresi. Il limite massimo di eta'
richiesto e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio
prestato fino alla scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che
hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva
prolungata;
c) abbiano, se minorenni all'atto della presentazione della
domanda di partecipazione, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la patria potesta' o del tutore, per contrarre
l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;
d) abbiano l'idoneita' fisico-attitudinale al servizio
incondizionato nella Guardia di finanza;
e) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
f) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di
prevenzione;
g) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato giuridico di finanziere;
h) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;
i) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione;
l) non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi
militarmente o civilmente organizzati;
m) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza;
n) abbiano ottenuto, per gli aspiranti gia' sottoposti
all'apposita visita, l'idoneita' fisica alla leva;
o) appartengano alle categorie di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni.
2. I suddetti requisiti, ad eccezione di quelli di cui alle
lettere b), f) e g), devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande e conservati
fino alla data dell'effettivo incorporamento.

                               Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione va presentata a mano, oppure
inviata a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno (in tal caso fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante), al Comando
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria
di Porta Furba, n. 34 - 00181 Roma - Appio, entro trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione della presente determinazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione:
a) idonea documentazione, rilasciata dall'amministrazione di
appartenenza del congiunto deceduto o reso permanentemente invalido
al servizio, che attesti il possesso del requisito previsto
dall'art. 2, comma 1, lettera o);
b) per coloro che hanno prestato servizio militare volontario,
di leva e di leva prolungata, autocertificazione del foglio di
congedo, per fruire dell'elevazione del limite di eta', prevista
dall'art. 2, comma 1, lettera b);
c) per coloro che, alla data di presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura, siano minorenni, l'atto di assenso, in
carta semplice, conforme all'allegato 1, che costituisce parte
integrante della presente determinazione, sottoscritto da entrambi i
genitori o da uno solo, in caso di impedimento dell'altro, o dal
tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui
l'atto sia firmato da uno solo dei genitori, dovranno essere
documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore.
Sono esonerati dalla presentazione del suddetto atto gli aspiranti,
anche se minorenni, che rivestano la qualifica di militare alle armi.
3. La domanda, da redigersi esclusivamente sull'apposito modello,
riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 2 alla
presente determinazione), e' disponibile presso tutti i Comandi del
Corpo, nonche' sul sito internet www.gdf.it, nella sezione relativa
ai concorsi.
4. Non saranno prese in considerazione quelle domande che, pur
inoltrate nei termini indicati, dovessero pervenire al Comando Centro
di Reclutamento oltre la data di inizio delle selezioni. Le stesse
verranno archiviate.
5. L'omessa sottoscrizione della domanda comportera'
l'archiviazione della stessa.
6. Le domande di partecipazione alla selezione prodotte nei
termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, sono restituite agli
interessati, per essere successivamente regolarizzate, ovvero
integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro il
termine loro comunicato dal Comando Centro di Reclutamento.
L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto
termine, comportera' l'archiviazione della domanda di partecipazione.
7. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente articolo, dovranno essere notificati agli interessati, che
potranno impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, all'Ispettore per gli istituti di istruzione
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, entro trenta giorni dalla data di notifica, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

                               Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda (veggasi modello in allegato)
1. Il candidato deve dichiarare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita, nonche' luogo di residenza ed indirizzo, completo del numero
di codice di avviamento postale e, ove possibile, del numero
telefonico;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
residenza e di godere dei diritti politici;
d) di essere/non essere imputato o condannato per delitti non
colposi ovvero sottoposto a misure di prevenzione;
e) lo stato civile;
f) il numero di eventuali figli a carico;
g) di non essere gia' stato rinviato d'autorita' da precedenti
corsi di formazione della Guardia di finanza;
h) il titolo di studio di cui e' in possesso;
i) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni;
l) la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari
in servizio di leva nel Corpo devono obbligatoriamente indicare la
matricola meccanografica e la data d'arruolamento);
m) di non essere stato espulso dalle Forze armate, dai Corpi
militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
n) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza;
o) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio;
p) di appartenere alle categorie di cui all'art. 6, comma 2,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni.
2. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata,
direttamente e nel modo piu' celere, al Comando Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, il quale non assume alcuna
responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate
o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza
maggiore. Lo stesso Comando, inoltre, non assume alcuna
responsabilita' in caso di ritardata ricezione, da parte dei
candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a disguidi postali o ad
altre cause non imputabili a propria inadempienza.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorrera' nelle sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni
beneficio, eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera fornita.

                               Art. 5.
Istruttoria delle domande
1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi alla procedura con riserva, in attesa dell'accertamento, da
parte della sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a),
della presente determinazione, dell'effettivo possesso dei requisiti
previsti.
2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino
all'incorporamento.
3. I candidati non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2
saranno esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui al
comma 1 del presente articolo.
4. Avverso tali esclusioni, gli interessati potranno produrre
ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
b) straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni
dalla predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

                               Art. 6.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o
dell'Autorita' dal medesimo delegata, sara' presieduta da un
ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle
seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sara' presieduta da
un ufficiale superiore del Corpo:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti, il vaglio
delle informazioni, la valutazione dei titoli e la formazione della
graduatoria finale, costituita da due ufficiali della Guardia di
finanza, membri;
b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza
periti selettori, membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali
medici dell'Esercito, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali
medici dell'Esercito (di cui almeno uno di grado superiore a quello
dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado,
con anzianita' superiore), membri.
2. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al precedente
comma 1, lettera b), potra' avvalersi, altresi', durante
l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di
psicologi.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
4. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.

                               Art. 7.
Documento di identificazione
1. Ad ogni convocazione i candidati dovranno esibire la carta di
identita' o un documento di riconoscimento rilasciato da una
amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia recente.

                               Art. 8.
Accertamenti
1. I candidati in possesso dei prescritti requisiti saranno
convocati, a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, per essere sottoposti:
a) all'accertamento dell'idoneita' attitudinale;
b) alla visita medica preliminare comprensiva degli esami
specialistici;
c) alla eventuale visita medica di revisione.
2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' effettuato dalla
sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), e tende a
verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il
ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) test di livello, per valutare le capacita' di ragionamento
dei candidati;
b) test di personalita' e questionario biografico, per
acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le
esperienze di vita passata e presente dei candidati;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce
delle risultanze dei predetti test.
4. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, la citata sottocommissione fissa, con apposito atto, i
criteri di valutazione dello stesso, prevedendo, eventualmente,
preclusioni alla prosecuzione nelle successive fasi dell'accertamento
attitudinale, con conseguente inidoneita' degli aspiranti, laddove,
nel test di cui al precedente comma 3, lettera a), non si raggiungano
determinati limiti di adeguatezza.
5. I candidati idonei all'accertamento attitudinale saranno
ammessi a sostenere la visita medica preliminare, mentre i non idonei
saranno esclusi dalla selezione.
6. L'idoneita' fisica dei candidati e' accertata dalla
sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), mediante
visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici,
presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
7. L'accertamento dell'idoneita' fisica verra' eseguito in
ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
8. La competente sottocommissione provvedera', con riferimento a
ciascun candidato idoneo, all'attribuzione dei punti di valutazione
per ciascun coefficiente di idoneita', secondo la tabella A in
allegato 3.
9. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e'
immediatamente comunicato all'interessato, il quale puo',
contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di
revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui al successivo
art. 10, commi 6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla visita
medica di revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione, prevista dall'art. 6, comma 1, lettera c), al
momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze
presentate successivamente saranno ritenute nulle.
10. La visita medica di revisione sara' effettuata non prima del
15° giorno successivo alla comunicazione di non idoneita' alla visita
medica preliminare.
11. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione
di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), e verte soltanto sulle cause
che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della
sottocommissione per la visita medica preliminare.
12. Qualora la sottocommissione di revisione proceda alla
modifica del precedente giudizio, esprimendosi per l'idoneita', deve
anche attribuire il coefficiente di idoneita' fisica nonche' il
punteggio relativo, secondo i criteri fissati dalla sottocommissione
per la visita medica preliminare e le previsioni della tabella A in
allegato 3.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare
e di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dalla
procedura di selezione.
14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che
sara' comunicato agli interessati, e' definitivo.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati potranno produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 5.

                               Art. 9.
Mancata presentazione del candidato
1. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, per la
visita medica preliminare o per la visita medica di revisione sara'
considerato rinunciatario ed escluso dalla procedura.
2. I presidenti delle competenti sottocommissioni hanno facolta',
compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle selezioni e
su istanza motivata, di anticipare o posticipare la convocazione dei
candidati, nel rispetto del calendario delle stesse. L'istanza,
inviata presso il Comando Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, Ufficio concorsi, Sezione AA.FF., via della Batteria di
Porta Furba, n. 34, 00181 Roma/Appio, dovra' essere anticipata via
fax al n. 0624290666.

                              Art. 10.
Requisiti psico-fisici
1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano
nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati.
2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica, dovranno presentare un certificato, con data non
anteriore a giorni sessanta, attestante l'effettuazione ed il
risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia
antigeni che anticorpali, rilasciato da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il Servizio
sanitario nazionale.
3. La mancata presentazione di detto certificato determinera'
l'ammissione con riserva del candidato alle ulteriori fasi selettive
e l'esclusione dalla procedura se non verra' presentato entro il
24 ottobre 2005, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
4. La positivita' al suddetto accertamento comportera'
l'esclusione dalla selezione.
5. I candidati saranno sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
6. I candidati, all'atto della visita medica, devono, comunque,
avere:
a) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m 1,61 per le donne;
c) acutezza visiva:
- uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a
7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non
superiore alle 3 diottrie anche in un solo occhio;
- campo visivo e motilita' oculare normale;
d) visione binoculare;
e) senso cromatico normale alle matassine colorate.
7. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita
medica, muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali».
8. La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati verra'
effettuata con lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».
9. Saranno cause di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei
suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita'
visiva.
10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, saranno considerati
idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti
parametri:
a) monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
b) bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
11. Saranno, inoltre, cause di inidoneita' i disturbi della
parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve,
l'uso di sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
12. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione
masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante. Non sono
ammesse, comunque, protesi mobili.
13. Saranno, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) radiografia del torace;
b) dell'urina ed ematochimici;
c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
d) test psico-clinici.
14. I candidati saranno, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
15. I candidati, che non raggiungono i requisiti fisici minimi,
negli accertamenti di cui ai precedenti commi 6, 11 e 12, saranno
subito dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione.
Avverso tale giudizio, non e' ammessa visita di revisione.
16. Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, i candidati di sesso femminile dovranno produrre, in
sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a
cinque giorni dalla data di presentazione, che esclude la sussistenza
di detto stato. In assenza del referto, la candidata sara', allo
scopo sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
17. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risulteranno positive al test di gravidanza, sulla base dei
certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa
sede, la competente sottocommissione non potra' procedere agli
accertamenti previsti e dovra' esimersi dalla pronuncia del giudizio,
a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio
2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare. Tali candidate saranno, pertanto, escluse dal concorso ai
sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale,
laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data
che sara' comunicata all'atto della visita medica preliminare.
18. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati potranno produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 5.

                              Art. 11.
Documentazione
1. Nei confronti dei candidati giudicati idonei al termine degli
accertamenti di cui all'art. 8, nonche' di coloro che hanno richiesto
la visita medica di revisione, il Comando Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza provvedera' a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle amministrazioni dello Stato, da redigersi ed
annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle
note caratteristiche o di qualifica;
b) copia autentica del libretto personale e dello stato di
servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del
candidato militare e, per il personale statale di ruolo nelle
pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale;
d) nulla osta della competente autorita' per i candidati
militari in servizio.
2. I candidati giudicati idonei dovranno, inoltre, presentare o
far pervenire, al Comando Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, entro il 24 ottobre 2005, i certificati rilasciati dalle
competenti autorita', su carta semplice, ovvero le dichiarazioni
sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso
dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

                              Art. 12.
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Le sottocommissioni previste dal precedente art. 6, comma 1,
lettere b), c) e d), compileranno, per ogni candidato, un processo
verbale che sara' firmato da tutti i componenti.

                              Art. 13.
Graduatoria finale
1. Al termine degli accertamenti, la sottocommissione di cui
all'art. 6, comma 1, lettera a), procede, secondo il punteggio
riportato da ciascun candidato, alla formazione della graduatoria
finale.
2. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punti
attribuiti:
a) per l'idoneita' fisica, secondo le modalita' di cui alla
tabella A in allegato 3;
b) per il possesso dei titoli di cui alla tabella B in allegato
3.
3. A parita' di punteggio, saranno osservate le norme di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191.
4. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale.

                              Art. 14.
Ammissione al corso di formazione
1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere,
da parte dell'Autorita' di Governo, i candidati utilmente posizionati
nella graduatoria finale di cui all'art. 13 saranno convocati, nei
limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine risultante dalla
graduatoria stessa, per la frequenza del corso di formazione.
2. Il candidato che non si presenti, entro il giorno e l'ora
fissati, presso l'Istituto di istruzione e' considerato
rinunciatario.
3. Eventuali ritardi nella presentazione al corso, dovuti a cause
di forza maggiore, comunicati via fax, entro 24 ore, sono valutati a
giudizio discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'Istituto
di istruzione, che potra' differire la presentazione del candidato,
purche' il ritardo sia contenuto, improrogabilmente, entro il decimo
giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati saranno
computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso,
secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni saranno comunicate al
candidato tramite il Comando provinciale competente per luogo di
residenza (ovvero il locale Comando regionale della Guardia di
finanza, per i residenti in Valle d'Aosta).
4. Entro venti giorni dalla data di convocazione per la frequenza
del corso, il Comando Generale della Guardia di finanza puo'
dichiarare vincitori della procedura di selezione altri candidati
idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi,
comunque, disponibili, tra i candidati precedentemente dichiarati
vincitori, con le modalita' di cui al comma 1 del presente articolo.

                              Art. 15.
Spese di partecipazione al concorso
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti, anche se militari in
servizio.

                              Art. 16.
Trattamento economico degli allievi finanzieri
1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri
percepiranno il trattamento economico come da norme amministrative in
vigore.
2. Gli allievi finanzieri fruiranno gratuitamente del vitto,
dell'alloggio e della vestizione, le cui spese sono a carico
dell'Amministrazione.
3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
a) per la manutenzione del vestiario;
b) di carattere personale e straordinario.

                              Art. 17.
Assegnazione al termine del Corso
1. Al termine del corso di istruzione, i finanzieri saranno
destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo
richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni
interne del Corpo.

                              Art. 18.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso il Comando Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per le finalita' concorsuali e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto
all'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento e' il Comandante Generale della
Guardia di finanza.
La presente determinazione sara' inviata agli organi di
controllo.
Roma, 29 luglio 2005
Gen.C.A. Roberto Speciale

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