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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di
addetto/coordinatore linguistico per la promozione culturale
all'estero, posizione economica C1.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.10 del 2/2/2007 |
Ente: | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 07E00461 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 20 |
Scadenza: | 19/3/2007 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello
Stato, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come modificata ed
integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, concernente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1994, n. 604, recante
norme regolamentari in materia di accesso ai documenti amministrativi
relativamente al Ministero degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, concernente la riforma
degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione
della cultura e della lingua italiana all'estero;
Visto il decreto interministeriale 18 ottobre 2006, n. 292,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie
generale, del 14 dicembre 2006, n. 290, con il quale - sentito il
parere espresso il 20 febbraio 2006 dalla Commissione nazionale per
la promozione della cultura italiana all'estero per la parte
concernente la disposizione di cui all'art. 12, comma 3 della legge
n. 401/1990 - e' stato adottato il regolamento recante la disciplina
per il reclutamento del personale dell'area della promozione
culturale, area funzionale C, posizione economica C1, profilo
professionale di «addetto/coordinatore linguistico»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali cui e' tenuto l'addetto/coordinatore linguistico per la
promozione culturale all'estero, posizione economica C1, in quanto le
funzioni proprie dell'addetto/coordinatore della suddetta area
esigono il pieno possesso del requisito della vista, per prestare
servizio sia nella sede centrale che negli istituti italiani di
cultura all'estero;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso di cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del
Presidente del Consiglio n. 174/1994, ai sensi del quale non si puo'
prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per i posti dei
ruoli del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui si
accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e
successive modifiche;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, contenente disposizioni
relative al personale del Ministero degli affari esteri;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante determinazione delle
classi delle lauree universitarie;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4/2005, in
particolare laddove si stabilisce che «alle procedure relative a
qualifiche e profili professionali per i quali e' richiesto il solo
diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti
della nuova laurea di primo livello (L)» di cui al succitato decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare gli articoli 1, 35, 36, 37, 38 e 57, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del
sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni
in materia di mobilita' del personale delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2004, n. 225, concernente
il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21
e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto
legislativo;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto dei Ministeri entrato in vigore il 16 maggio
1995;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo
1998/2001;
Visto il contratto collettivo integrativo 1998-2001 del Ministero
degli affari esteri;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo
2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 12 giugno
2003;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare
l'art. 39 come successivamente modificato ed integrato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo
2004, n. 89, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile
2004, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del
Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 2
della succitata legge n. 289;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
6 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del
5 dicembre 2005, concernente la rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali,
alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili
professionali del Ministero degli affari esteri, con esclusione di
quello della carriera diplomatica;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
26 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del
16 settembre 2005, con il quale il Ministero degli affari esteri e'
stato autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento per la
copertura di venti posti di addetto/coordinatore linguistico per la
promozione culturale all'estero, posizione economica C1 del Ministero
degli affari esteri,
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti
posti di addetto/coordinatore linguistico per la promozione culturale
all'estero, posizione economica C1 del Ministero degli affari esteri.
2. A norma dell'art. 167 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il 10% dei posti messi a concorso
e' riservato agli impiegati di nazionalita' italiana con contratto a
tempo indeterminato presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici
consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, ove in
possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
3. A norma dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, cosi' come modificato dall'art. 11, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, il 30%
dei posti messi a concorso e' riservato ai volontari in ferma breve o
in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate,
congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali
rafferme contratte nonche' agli ufficiali di complemento in ferma
biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti
previsti dal bando.
4. Coloro che intendono avvalersi di una delle suddette riserve
ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3.
5. I posti riservati, se non utilizzati a favore delle
sopraindicate categorie di riservatari, sono conferiti agli idonei
secondo l'ordine di graduatoria.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) diploma di laurea (DL) conseguito secondo il precedente
ordinamento didattico degli atenei in campo umanistico, giuridico,
economico, sociale e dello spettacolo, oppure laurea (L) conseguita
secondo il nuovo ordinamento, di cui all'art. 3 del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270, nelle seguenti classi: 3; 5; 11; 13; 14; 15; 17; 23;
29; 30; 31; 35; 36; 38; 39.
I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso universita'
o altri istituti equiparati della Repubblica.
Il candidato in possesso di un diploma di laurea o altro titolo
accademico di livello superiore che sia stato rilasciato da un Paese
dell'Unione europea, sara' ammesso, purche' il titolo suddetto sia
stato equiparato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Il candidato sara' ammesso con riserva alle
prove di concorso anche qualora tale decreto non sia stato ancora
emanato, purche' sia stata attivata la procedura per tale emanazione;
c) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del
profilo professionale di «addetto/coordinatore linguistico per la
promozione culturale all'estero», sia presso l'Amministrazione
centrale che nelle sedi estere, ivi comprese quelle con
caratteristiche di disagio. L'Amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in
base alla normativa vigente;
d) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al
concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico
attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da
un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d),
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed
ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso (quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale).
3. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda
di partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti i
requisiti di ammissione specificati nel bando di concorso.
L'Amministrazione verifica la validita' delle domande solo dopo lo
svolgimento del test di preselezione e limitatamente ai candidati che
hanno superato il suddetto test. La mancata esclusione dal test di
preselezione non costituisce, percio', garanzia della regolarita',
ne' sana la irregolarita' della domanda di partecipazione al
concorso.
4. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti.
Art. 3.
Presentazione delle domande - Termine e modalita'
1. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta
esclusivamente sull'apposito modulo di cui al fac-simile allegato.
Tale modulo e' reperibile sul sito Internet del Ministero degli
affari esteri http://www.esteri.it o presso l'Ufficio relazioni con
il pubblico. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato,
indirizzata e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento a: Ministero degli affari esteri - D.G.PE.
Ufficio V - concorso C1 - Addetto/coordinatore linguistico, piazzale
della Farnesina n. 1 - 00194 Roma, entro il termine perentorio di
giorni quarantacinque dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
La presentazione diretta della domanda all'indirizzo di cui sopra
potra' essere effettuata, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 10 alle
ore 12: in tale caso l'Amministrazione rilascia al candidato una
ricevuta attestante l'avvenuta presentazione.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata, la data di
spedizione e' stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
2. Alla domanda il candidato deve allegare, ai sensi della
normativa vigente, fotocopia di un documento di identita' in corso di
validita'. Tale allegato non e' richiesto qualora la domanda venga
presentata direttamente dall'interessato all'Ufficio competente di
cui al comma precedente.
3. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita e, se nato
all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato
trascritto l'atto di nascita;
b) di essere cittadino italiano;
c) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, anche all'estero
(anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale, ovvero applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del c.p.p., ecc.), e gli eventuali procedimenti penali
pendenti, in Italia o all'estero;
e) il titolo di studio posseduto, specificando presso quale
istituto lo abbia conseguito e in quale data;
f) eventuali servizi prestati come dipendente presso pubbliche
amministrazioni, nonche' le cause di risoluzione di eventuali
precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) se si trova nelle condizioni previste dall'art. 1, commi 2 e
3, ai fini delle riserve di posti;
h) il possesso di eventuali titoli che danno luogo a precedenza
o, a parita' di punteggio, a preferenza; tali titoli devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda. I titoli non espressamente dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in
considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori
e degli idonei del concorso;
i) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;
l) la lingua straniera, prescelta tra quelle indicate nel
successivo art. 9, comma 1, lettera b), in cui intende sostenere la
prova obbligatoria scritta;
m) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra francese,
spagnolo, tedesco, arabo, russo e portoghese) in cui intende
sostenere il colloquio di cui al successivo art. 10, comma 1, lettera
c);
n) la lingua, o le lingue straniere, prescelte tra quelle
indicate nel successivo art. 11, comma 1, in cui intende sostenere
prove facoltative orali;
o) i titoli, di cui al successivo art. 7, dei quali e'
eventualmente in possesso;
p) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio
all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, e di essere pronto a trasferirsi in qualsiasi
sede all'estero ove l'Amministrazione lo destini a prestare servizio;
q) l'indirizzo - comprensivo di codice di avviamento postale,
di numero telefonico ed eventualmente, ove ritenuto opportuno dal
candidato, del numero di fax e del recapito di posta elettronica -
presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle
prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le
eventuali successive variazioni.
4. Alla domanda il candidato deve allegare la certificazione
degli eventuali titoli posseduti di cui al successivo art. 7, oppure,
con riferimento ai soli titoli di studio di cui alle lettere a) e b)
del comma 2 del citato articolo, autocertificarne il possesso sulla
base degli appositi moduli allegati al presente bando.
5. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda
la propria condizione e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove.
E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica tale
da permettere di svolgere le funzioni proprie
dell'«addetto/coordinatore linguistico per la promozione culturale
all'estero» sia presso l'amministrazione centrale che in sedi estere,
ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio.
6. Non saranno ammessi alle prove d'esame i candidati le cui
domande di partecipazione risultino incomplete o irregolari. In
particolare non saranno ritenute valide le domande non sottoscritte e
che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei
requisiti necessari per l'ammissione alle prove concorsuali stesse.
In considerazione di quanto sopra ed alla luce delle disposizioni
vigenti in materia di autocertificazione, le domande devono essere
redatte esclusivamente sull'apposito modulo di domanda di cui
all'allegato. La mancanza anche di una sola delle dichiarazioni in
questione puo' comportare l'esclusione dal concorso.
7. Il Ministero degli affari esteri non e' responsabile in caso
di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio
recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Esclusione dal concorso
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
candidati partecipano «con riserva» alle prove concorsuali.
2. L'amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
direttore generale per il personale ed e' composta da un consigliere
di Stato, ovvero da un magistrato o avvocato dello Stato di
corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato,
anche a riposo, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle
materie oggetto del concorso.
2. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri
aggiunti per particolari discipline.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
funzionario del Ministero degli affari esteri di qualifica non
inferiore a C2.
Art. 6.
Preselezione
1. Le prove di esame sono precedute da un test di preselezione
della durata di un'ora, consistente in sessanta domande a risposta
multipla sulle seguenti materie:
patrimonio culturale italiano, in particolare dell'Ottocento e
del Novecento, nei campi letterario, storico, artistico, musicale e
dello spettacolo;
lingua inglese;
elementi di informatica;
elementi di diritto amministrativo;
elementi di contabilita' dello Stato;
elementi di geografia politica ed economica.
La preselezione e' intesa a verificare le attitudini del
candidato alle funzioni proprie del profilo professionale di
addetto/coordinatore linguistico per la promozione culturale
all'estero.
2. Per l'espletamento della preselezione l'amministrazione potra'
avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa'
specializzate in selezione del personale.
3. Per la valutazione delle domande a risposta multipla si
adotteranno i seguenti punteggi:
1 punto per ogni risposta esatta;
-0,33 punti per ogni risposta errata;
0 punti per ogni risposta nulla o per la quale siano state
marcate due o piu' opzioni.
4. Sono ammessi alle prove d'esame scritte i candidati che
abbiano ottenuto un punteggio minimo pari a 36 punti nel test di
preselezione, purche' soddisfino i requisiti di ammissione previsti
dal precedente art. 2.
Art. 7.
T i t o l i
1. La valutazione degli eventuali titoli dichiarati dai candidati
nella domanda di partecipazione alle prove concorsuali e' effettuata
dopo le prove scritte di cui al successivo art. 9 e prima che si
proceda alla correzione dei relativi elaborati, sulla base della
documentazione presentata dal candidato.
2. La commissione puo' assegnare complessivamente fino a otto
centesimi per i seguenti titoli:
a) diplomi di laurea specialistica/magistrale in una delle
classi corrispondenti a quelle definite all'art. 2, comma 1, lettera
b) - fino a due centesimi;
b) diplomi di specializzazione (DS), dottorati di ricerca (DR),
master universitari di primo e secondo livello, di cui all'art. 3 del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nelle aree collegate alle classi di
lauree specialistiche sopra indicate - fino a due centesimi;
c) comprovate esperienze acquisite nel campo della promozione
culturale - fino a due centesimi;
d) comprovata attivita' lavorativa a livello di funzionario
svolta presso le Organizzazioni internazionali - fino a due
centesimi.
3. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio
complessivo finale conseguito dai candidati risultati idonei alle
prove di esame.
Art. 8.
Prove d'esame
1. Le prove d'esame consistono in due prove scritte ed in una
prova orale, come da allegato programma che fa parte integrante del
presente bando (Allegato 1). Esse tendono ad accertare la
preparazione culturale, la maturita' e le attitudini operative del
candidato.
2. I punteggi sono espressi in centesimi.
Art. 9.
Prove scritte
1. Le prove d'esame scritte consistono in:
a) una composizione intesa ad accertare la conoscenza da parte
del candidato del patrimonio culturale italiano, in particolare
dell'Ottocento e del Novecento, nei campi letterario, storico,
artistico, musicale e dello spettacolo;
b) un tema su di un argomento di attualita' internazionale
nella lingua straniera prescelta dal candidato tra le seguenti:
francese, inglese, spagnola, tedesca, araba, russa e portoghese,
inteso ad accertare la ottima conoscenza da parte del candidato della
lingua prescelta. Per tale prova e' consentito l'uso del dizionario
bilingue.
2. I candidati dispongono di cinque ore per svolgere la prova di
cui al precedente comma 1, lettera a), e di tre ore per svolgere la
prova di cui al precedente comma 1, lettera b).
3. Alla prova d'esame orale sono ammessi i candidati che hanno
riportato un punteggio di almeno settanta centesimi in ciascuna delle
prove scritte.
4. L'avviso per la presentazione alla prova d'esame orale e' dato
ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla ed e' loro comunicato il voto riportato in
ciascuna delle prove scritte.
Art. 10.
Prova orale
1. La prova d'esame orale verte sulle seguenti discipline:
a) patrimonio culturale italiano, in particolare dell'Ottocento
e del Novecento, nei campi letterario, storico, scientifico,
artistico, musicale e dello spettacolo;
b) lingua nella quale si e' sostenuta la prova scritta di cui
al comma 1, lettera b) del precedente art. 9 (conversazione e
traduzione all'impronta di brani sia dall'italiano nella lingua
straniera, sia dalla lingua straniera in italiano);
c) lingua inglese per i candidati che hanno svolto nelle lingue
francese, spagnola, tedesca, araba, russa o portoghese la prova
scritta di cui al comma 1, lettera b) del precedente art. 9
(conversazione e traduzione all'impronta di brani sia dall'italiano
in inglese, sia dall'inglese in italiano),
ovvero
lingua da scegliersi tra francese, spagnola, tedesca, araba,
russa e portoghese per i candidati che hanno svolto in lingua inglese
la prova scritta di cui al comma 1, lettera b) del precedente art. 9
(conversazione e traduzione all'impronta di brani sia dall'italiano
nella lingua straniera, sia dalla lingua straniera in italiano);
d) elementi di diritto amministrativo;
e) elementi di contabilita' dello Stato;
f) elementi di geografia politica ed economica.
2. Nel corso della prova d'esame orale ha inoltre luogo una prova
pratica di informatica, con particolare riguardo all'uso della posta
elettronica, di Internet e del programma di videoscrittura Word.
3. Per superare la prova d'esame orale e' necessario conseguire
una votazione di almeno settanta centesimi.
Art. 11.
Prove facoltative
1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione alle
prove concorsuali di sostenere prove facoltative orali in una o piu'
delle seguenti lingue: araba, cinese, francese, giapponese, hindi,
persiana, portoghese, spagnola, tedesca, russa, ad eccezione delle
lingue prescelte per i colloqui di cui al precedente art. 10, comma
1, lettere b) e c), secondo paragrafo.
2. Per ciascuna di tali prove il candidato puo' conseguire fino
ad 1,5 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,9
centesimi.
3. Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge
alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre che il
candidato sia risultato idoneo secondo le modalita' di cui al
precedente art. 10, comma 3.
Art. 12.
Voto finale delle prove d'esame e formazione della graduatoria di
merito
1. La votazione complessiva delle prove d'esame e' determinata
dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, di
cui al precedente art. 9, e della votazione ottenuta nella prova
orale, di cui al precedente art. 10. Al voto della prova d'esame
orale sono aggiunti i centesimi conseguiti nelle eventuali prove
facoltative di lingua di cui al precedente art. 11.
2. Il punteggio ottenuto nel test di preselezione, di cui al
precedente art. 6, non ha valore ai fini della votazione complessiva.
3. La graduatoria di merito del concorso e' formata dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dalla votazione
complessiva conseguita da ciascun candidato, a cui si aggiungono i
centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 7 del presente
bando.
Art. 13.
Modalita' e calendario delle prove d'esame
1. I candidati devono presentarsi alle prove d'esame muniti di
documento di riconoscimento valido e di penna ad inchiostro nero o
blu. I candidati non possono portare telefoni cellulari, palmari,
calcolatrici, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie, ne' borse o simili.
2. La sede, il giorno e l'orario in cui avra' luogo il test di
preselezione saranno resi noti con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» -
del 30 marzo 2007 e sul sito Internet del Ministero degli affari
esteri (www.esteri.it,). Tali comunicazioni hanno valore di notifica
a tutti gli effetti. Pertanto coloro che non hanno avuto
comunicazione dell'esclusione dalla procedura concorsuale sono tenuti
a presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora resi noti nella
summenzionata Gazzetta Ufficiale e sul sito Internet del Ministero
degli affari esteri.
3. Nella medesima Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2007 e'
pubblicato il calendario di svolgimento delle prove scritte ed e'
resa nota la data di pubblicazione sul sito Internet del Ministero
degli affari esteri (www.esteri.it), dell'elenco dei candidati
ammessi a sostenerle. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a
tutti gli effetti.
La data di pubblicazione sul sopraccitato sito Internet del
Ministero degli affari esteri dell'elenco dei candidati ammessi a
sostenere le prove scritte sara' resa nota altresi' dalla commissione
esaminatrice prima dell'inizio del test di preselezione. Anche in
questo caso tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
4. Qualora per motivi organizzativi alla data suddetta non sia
possibile fissare il calendario degli esami, nella medesima Gazzetta
Ufficiale sara' comunicato l'eventuale rinvio ad altra pubblicazione
della data del test di preselezione e/o delle prove scritte.
5. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, di
cui al precedente art. 10, l'avviso per la presentazione al colloquio
stesso e' dato individualmente almeno venti giorni prima della data
in cui essi debbono sostenerlo. Il suddetto avviso contiene altresi'
l'indicazione del voto riportato dall'interessato in ciascuna delle
prove scritte. Le sedute delle prove orali si svolgono in un'aula
aperta al pubblico.
Art. 14.
Presentazione dei titoli di riserva e preferenza
1. Entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale con
esito positivo, i candidati che abbiano superato le prove d'esame
devono presentare direttamente o far pervenire al Ministero degli
affari esteri (Direzione generale per il personale - Ufficio V,
concorso C1 - Addetto/coordinatore linguistico, 00194 Roma) la
documentazione in carta semplice attestante il possesso di eventuali
titoli di riserva e/o, a parita' di merito, di preferenza previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
e successive modifiche, citato nelle premesse.
I suddetti titoli saranno valutati esclusivamente se gia'
dichiarati nella domanda di partecipazione e purche' risulti dai
medesimi il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
2. Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui
l'Amministrazione degli affari esteri ne sia gia' in possesso o ne
possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni,
purche' nella domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con
esattezza, oltre al possesso del titolo, anche l'ufficio e
l'amministrazione presso cui la relativa documentazione e'
depositata.
Art. 15.
Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito
1. Il Direttore generale per il personale, riconosciuta la
regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio
decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per
l'immissione nell'area funzionale C, posizione economica C1, profilo
professionale «addetto/coordinatore linguistico per la promozione
culturale all'estero» la graduatoria di merito dei candidati
risultati idonei nelle prove d'esame. Con il medesimo provvedimento
il Direttore generale per il personale dichiara vincitori del
concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito
tenuto conto delle riserve di posti e, a parita' di merito, dei
titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni (Allegato
2).
2. La graduatoria di merito, nonche' quella dei vincitori del
concorso, sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni del Ministero
degli affari esteri. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 16.
Costituzione del rapporto di lavoro
1. Il superamento del concorso non costituisce garanzia di
assunzione, essendo la stessa subordinata alla previa autorizzazione
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia di assunzione di personale nella
pubblica Amministrazione.
2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a
stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e
indeterminato, per l'assunzione nell'area funzionale C, posizione
economica C1 dell'area della promozione culturale del Ministero degli
affari esteri, ai sensi della normativa vigente.
3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per l'assunzione, il vincitore deve presentare all'Ufficio
V della Direzione generale per il personale, entro trenta giorni
dalla data di ricezione di una specifica richiesta in tal senso:
1) una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che gli
stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica,
autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno
subito variazioni. A norma dell'art. 71 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 445, l'amministrazione effettuera'
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette
dichiarazioni con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e
76, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci;
2) un certificato medico, di data non antecedente a sei mesi
dalla data di ricezione della predetta richiesta, dal quale risulti
che egli e' fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del profilo professionale di «addetto/coordinatore
linguistico per la promozione culturale all'estero» sia presso
l'amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese quelle
con caratteristiche di disagio. Il certificato medico deve essere
rilasciato dalla A.S.L. competente per residenza o domicilio ovvero,
se il candidato risiede o si trova temporaneamente all'estero per
motivi di studio o di lavoro, da un medico di fiducia dell'autorita'
diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed
eventualmente tradurlo. La qualita' di medico di fiducia
dell'autorita' diplomatica o consolare deve essere attestata in
maniera esplicita dall'autorita' medesima all'atto
dell'autenticazione. Ecura del candidato richiedere il rilascio di
tale attestazione all'autorita' diplomatica o consolare competente.
L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneita'
fisica dei vincitori in qualsiasi momento.
4. Al momento dell'assunzione, il vincitore deve inoltre
presentare una dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Se il vincitore, senza giustificato motivo, non assume
servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione.
Art. 17.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso il Ministero degli affari esteri - Direzione generale
per il personale - Ufficio V, piazzale della Farnesina n. 1 - 00194
Roma, per le finalita' di gestione del concorso (gestione che
l'amministrazione si riserva di affidare a una societa'
specializzata, a seguito di sottoscrizione di regolare contratto) e
sono trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente
alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano e alcuni diritti complementari, tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Ministero degli affari esteri Direzione generale per il personale -
Ufficio V, piazzale della Farnesina n. 1 - 00194 Roma, titolare del
trattamento.
6. Il responsabile del trattamento e' il Capo del suddetto
Ufficio V.
Art. 18.
Norma di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed
integrazioni nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
2. Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero per il visto di competenza e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 10 gennaio 2007
Il Direttore generale per il personale: Massolo
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