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UNIVERSITA' DI ANCONA
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato
di ricerca in diritto regionale e degli enti locali
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.17 del 27/2/2001 |
Ente: | UNIVERSITA' DI ANCONA |
Località: | - |
Codice atto: | 001E1616 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 31/3/2001 |
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IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2 giugno 1998;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le Universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca, emanato
con decreto ministeriale 30 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il "Regolamento dottorato di ricerca", emanato con decreto
rettorale n. 905 del 30 giugno 1999, in attuazione delle norme
previste dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dal decreto
ministeriale 30 aprile 1999, e modificato con propria delibera del
4 luglio 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997 e successive modificazioni;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica prot. n. 1331/00 con cui e' stata
confermata l'applicazione di quanto disposto dal suddetto decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, anche per l'anno accademico
2000-2001;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 914 del
16 giugno 2000, con cui e' stato determinato l'importo delle borse di
studio e dei contributi per l'accesso e la frequenza del II ciclo
nuova serie dei dottorati di ricerca;
Vista la delibera dell'ufficio di presidenza del consiglio
regionale delle Marche, in data 18 gennaio 2001, con cui e' stato
approvato il "Progetto di massima per una ricerca-inchiesta sui
poteri locali nelle Marche", mediante l'istituzione di un dottorato
di ricerca in "Diritto regionale e degli enti locali" in consorzio
con le Universita' marchigiane, che prevede dieci posti di cui cinque
coperti da borsa di studio, finanziate dal consiglio regionale
stesso;
Viste le delibere dei consigli di istituto di scienze giuridiche,
in data 15 gennaio 2001, di economia aziendale e industriale, in data
16 febbraio 2001, del consiglio di facolta' di economia, in data
17 gennaio 2001, e la determinazione del direttore del dipartimento
di economia, in data 14 febbraio 2001, con cui si approva l'adesione
al dottorato suddetto;
Visti i decreti del rettore dell'Universita' di Camerino n. 180
del 29 gennaio 2001 e del rettore dell'Universita' di Urbino n. 194
del 29 gennaio 2001 con cui e' stata autorizzata la stipula della
convenzione tra le Universita' marchigiane e il consiglio regionale
delle Marche per l'istituzione del corso di dottorato suddetto;
Considerato che il consiglio di amministrazione dell'Universita'
di Macerata, nella seduta del 2 febbraio 2001, ha autorizzato la
stipula della convenzione di cui sopra;
Vista la delibera del nucleo di valutazione interna in data
26 gennaio 2001;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione, in data
30 gennaio 2001, con cui il rettore e' stato autorizzato alla stipula
della convenzione suddetta;
Vista la delibera del senato accademico, in data 31 gennaio 2001,
con cui e' stata approvata l'istituzione del corso di dottorato di
ricerca in "Diritto regionale e degli enti locali" - II ciclo - nuova
serie, con sede amministrativa presso questo ateneo, nei seguenti
settori scientifico-disciplinari:
IUS/10 - diritto amministrativo (ex N10X);
IUS/05 - diritto dell'economia (ex N05X);
IUS/09 - istituzioni di diritto pubblico (ex N09X);
Visto il proprio decreto n. 720 del 16 febbraio 2001, con cui,
nelle more della prossima seduta del senato accademico, vengono
aggiunti al dottorato di ricerca in "Diritto regionale e degli enti
locali" i seguenti settori scientifico-disciplinari:
SECS-P/07 - economia aziendale (ex P02A);
SECS-P/03 - scienza delle finanze (ex P01C);
Vista la convenzione, stipulata in data 21 febbraio 2001 tra le
Universita' marchigiane e il consiglio regionale delle Marche, per la
realizzazione di una collaborazione tendente allo sviluppo della
ricerca sui poteri locali nelle Marche, tramite l'istituzione del
dottorato di ricerca in "Diritto regionale e degli enti locali";
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
Presso l'Universita' degli studi di Ancona e' istituito il II
ciclo - nuova serie del dottorato di ricerca in "Diritto regionale e
degli enti locali".
E' indetto il pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al
suddetto corso di dottorato di ricerca, come di seguito indicato:
diritto regionale e degli enti locali, sede amministrativa:
Universita' di Ancona - istituto di scienze giuridiche; durata: tre
anni; posti: dieci; borse: cinque.
Settori scientifico-disciplinari:
IUS/10 - diritto amministrativo (ex N10X);
IUS/05 - diritto dell'economia (ex N05X);
IUS/09 - istituzioni di diritto pubblico (ex N09X);
SECS-P/07 - economia aziendale (ex P02A);
SECS-P/03 - scienza delle finanze (ex P01C).
Sedi consorziate: consiglio regionale delle Marche, Universita'
di Camerino, Macerata, Urbino.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea ovvero di
titolo equipollente conseguito presso universita' straniere entro il
31 dicembre 2000.
I cittadini stranieri, in possesso di titolo che non sia gia'
stato dichiarato equipollente alla laurea dovranno - unicamente ai
fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere -
farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
e corredare la domanda stessa dei documenti (i corsi seguiti, gli
esami superati, il certificato di laurea, ecc.) utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola,
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente. Gli interessati devono redigere le domande secondo il
fac-simile allegato 1 al presente bando, di cui fa parte integrante,
con tutti gli elementi in esso richiesti.
Art. 3.
Cittadini stranieri extracomunitari
Ai cittadini stranieri extracomunitari, che ne facciano esplicita
richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, e' consentito
l'accesso al corso di dottorato previa valutazione del curriculum da
parte della commissione giudicatrice, senza borsa di studio e in
soprannumero, nel limite della meta' dei posti istituiti, con
arrotondamento all'unita' per difetto.
Tale possibilita' non e' consentita a coloro che sono in possesso
di doppia cittadinanza, di cui una italiana o comunitaria.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato 2 al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti
gli elementi in esso richiesti.
Art. 4.
Domande di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta
semplice secondo lo schema allegato (allegato 1 o 2) al presente
bando, devono essere dirette al rettore dell'Universita' degli studi
di Ancona e presentate o inviate alla ripartizione ricerca e
dottorato di ricerca, piazza Roma, 22 - 60100 Ancona, entro il
31 marzo 2001.
Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Nella domanda, da redigere in lingua italiana con chiarezza e
precisione, il candidato deve indicare sotto la propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
a) il cognome ed il nome (cognome da nubile per le donne
coniugate), la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) la propria cittadinanza;
c) di concorrere ai posti in soprannumero senza borsa di
studio, con la sola valutazione del curriculum da parte della
commissione giudicatrice (solo per i cittadini extracomunitari, che
non intendono partecipare alle prove concorsuali, con riferimento
all'allegato 2);
d) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini comunitari e stranieri);
e) la laurea posseduta, nonche' la data e l'Universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una universita' straniera, nonche' la data del decreto
rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
f) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
g) di indicare le lingue straniere conosciute;
h) di non aver riportato condanne penali e in caso contrario
quali;
i) quale sia la posizione ai fini dell'obbligo del servizio
militare;
l) di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche o, in
caso affermativo, di impegnarsi a collocarsi in aspettativa senza
assegni, per il periodo di durata del corso;
m) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato
(con riferimento all'allegato 1);
n) di aver preso visione del bando di concorso;
o) il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il
codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico)
con espressa menzione dell'impegno di comunicare tempestivamente ogni
variazione dello stesso. Possibilmente per quanto riguarda i
cittadini comunitari e stranieri, un recapito italiano o
l'indicazione della propria ambasciata in Italia, eletta quale
domicilio.
I cittadini italiani e stranieri, in possesso di titolo
conseguito all'estero non ancora riconosciuto equipollente, devono
esplicitamente richiederne l'equipollenza, secondo quanto disposto
dal precedente art. 2, comma 2, allegando alla domanda di
partecipazione al concorso i documenti (i corsi seguiti, gli esami
superati, il certificato di laurea, ecc.) utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola,
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
Alla domanda di partecipazione al concorso i cittadini stranieri
extracomunitari che non intendono partecipare alle prove concorsuali
devono allegare, pena l'esclusione, il proprio curriculum (con
riferimento all'allegato 2).
Art. 5.
Prove d'esame
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona
conoscenza di almeno una lingua straniera.
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza
di una o piu' lingue straniere.
Il diario della prova scritta sara' comunicato agli interessati
tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata quindici
giorni prima della data fissata per la prova.
La convocazione per la prova orale potra' avvenire secondo una
delle seguenti modalita':
a) unitamente alla convocazione per la prova scritta e sara'
riservata a coloro che avranno superato la prova stessa;
b) ugualmente a mezzo lettera raccomandata, che verra' inviata
a coloro che avranno superato la prova scritta, venti giorni prima
della data fissata per la prova;
c) a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della
commissione esaminatrice, nella ipotesi di rinuncia scritta ai
termini di preavviso, espressa da tutti i candidati presenti alla
prova scritta.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.
Art. 6.
Commissione giudicatrice e suoi adempimenti
La commissione giudicatrice del concorso per gli esami di
ammissione al corso di dottorato di ricerca sara' formata e nominata
in conformita' al regolamento di ateneo.
La commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Alla fine della seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della struttura
presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di
parita' di voti prevale la valutazione della situazione economica,
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
Art. 7.
Ammissione al corso
Espletate le prove concorsuali, l'amministrazione universitaria,
al momento dell'approvazione della graduatoria, richiede
contemporaneamente a tutti i candidati presenti nella graduatoria
stessa domanda di iscrizione subordinata all'ammissione al corso, da
presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria, pena la
decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il
relativo invito.
I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della
graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.
Solo agli effettivi ammessi al corso viene richiesta la
presentazione della documentazione di rito.
In caso di mancata o tardiva risposta all'invito di cui al
comma 1, del presente articolo o di rinuncia o di decadenza da parte
degli aventi diritto, purche' non sia trascorso un mese dall'inizio
del corso subentra altro candidato, secondo l'ordine della
graduatoria.
Art. 8.
Domanda di iscrizione
Tutti i concorrenti presenti nella graduatoria di merito di cui
al precedente articolo devono presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il
termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito,
domanda di iscrizione subordinata all'ammissione al corso di
dottorato, in carta legale, da compilarsi su apposito modello
predisposto dall'amministrazione universitaria, comprensiva delle
seguenti autocertificazioni relative al possesso:
della cittadinanza;
del diploma di laurea, e contenente le seguenti dichiarazioni:
a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi
ad altro corso di diploma, di laurea o di dottorato, per tutta la
durata del corso suindicato;
b) di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione
e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza
prima dell'inizio del corso;
c) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
d) di volersi/non volersi impegnare in attivita' didattiche
presso l'Universita', nell'ambito della programmazione effettuata dal
collegio dei docenti, secondo le modalita' previste dal regolamento
di Ateneo;
e) di essere/non essere in servizio presso una pubblica
amministrazione e, in caso affermativo di avere richiesto il
collocamento in aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di
inizio del corso e per tutta la sua durata;
f) di impegnarsi, qualora intraprenda attivita' esterne,
occasionali e di breve durata, a darne comunicazione
all'amministrazione universitaria, affinche' il collegio dei docenti
si esprima circa la compatibilita' o meno tra la frequenza del corso
di dottorato e gli impegni derivanti dalle suddette attivita', che
non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta
per il dottorato;
g) qualora divenga assegnatario della borsa di studio, di non
cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo
conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di ricerca del dottorato;
h) i portatori di handicap con invalidita' pari o superiore
al 66% dichiareranno il loro status al fine dell'esonero dal
pagamento del contributo.
Per abbreviare l'iter del procedimento di riscontro, da parte
dell'amministrazione, delle dichiarazioni rese, puo' essere esibita
copia del certificato di laurea posseduto, come previsto dalla
circolare del Ministero dell'interno n. 2 del 2 febbraio 1999.
I candidati ammessi al corso devono presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il
termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i
seguenti documenti:
fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata;
ricevuta del versamento del contributo per la polizza
assicurativa infortuni pari a L. 7.550 effettuato presso la
Ripartizione economato e patrimonio dell'Universita', in via Oberdan,
8, oppure assegno circolare non trasferibile per lo stesso importo
intestato all'Economo dell'Universita' degli studi di Ancona;
due fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5),
firmate a tergo;
ricevuta del versamento del contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi, pari a L. 1.000.000, da effettuarsi sul conto
corrente bancario n. 01036.8.64 intestato all'Universita' degli studi
di Ancona presso la Cariverona Banca S.p.a. - Codice ente n. 103/00 -
Codice Banca n. 6355 CAB 02600 - Dip. 401 - Ancona (solo da parte di
coloro che non usufruiscono di borsa di studio), con la seguente
causale: iscrizione al dottorato di ricerca.
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro i termini sopracitati saranno considerati
rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno dichiarati decaduti e i posti vacanti saranno assegnati ad
altri aspiranti che seguono nella graduatoria degli idonei.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
L'esclusione dalla partecipazione al corso puo' essere disposta,
per difetto dei requisiti, in qualunque momento, con provvedimento
motivato del rettore.
Art. 9.
Borse di studio
Le borse di studio vengono assegnate, previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria
di merito formulata dalla commissione giudicatrice, per un importo
pari a quello determinato ai sensi dell'art. l, comma 1, lettera a)
della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni. A
parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del collegio dei docenti.
In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza di
un dottorando titolare di borsa di studio, la borsa stessa sara'
attribuita, rispettando l'ordine della graduatoria, al primo dei
dottorandi non borsisti, con le seguenti modalita':
1) qualora non sia trascorso un mese dall'inizio del corso la
borsa verra' attribuita per intero e l'amministrazione universitaria
restituira' al borsista subentrante la 1a rata del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi;
2) qualora sia trascorso piu' di un mese dall'inizio del corso
la borsa verra' attribuita per la parte residua e il borsista
subentrante non dovra' corrispondere le rate del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi dovute successivamente al suo
subentro.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%,
subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura
finanziaria. Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta'
della durata dell'intero corso di dottorato.
La richiesta ai fini dell'incremento di cui sopra deve essere
diretta dal coordinatore del corso al rettore e deve essere corredata
da attestazione che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita'
del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di
studi e di ricerca a suo tempo formulati.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali
posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal
coordinatore del corso, da far pervenire all'amministrazione
universitaria entro il giorno 10 del mese di scadenza della rata.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo
dell'inizio del corso o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive, previa
dichiarazione, nel caso di inizio ritardato, da parte del
coordinatore del corso, dell'avvenuto recupero dell'attivita' di
ricerca relativa al periodo antecedente l'inizio effettivo del corso
stesso. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
Art. 10.
Contributo per l'accesso e la frequenza al corso
Il contributo per l'accesso e la frequenza al corso di dottorato,
che deve essere versato da coloro che non usufruiscono della borsa di
studio, ammonta a L. 1.000.000 annue da versare all'atto
dell'iscrizione.
Art. 11.
Obblighi dei dottorandi
1. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare il corso di
dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
2. L'onere di provvedere alla copertura assicurativa per
infortuni per l'intera durata del corso e' a carico dei dottorandi.
L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per
responsabilita' civile per il medesimo periodo per le sole attivita'
che si riferiscono al corso di dottorato.
3. I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni
possono essere iscritti a condizione che siano collocati in
aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del corso.
4. E' consentito l'esercizio di attivita' compatibili, previa
autorizzazione del collegio dei docenti. Tali attivita' esterne,
occasionali e di breve durata, non devono in alcun modo porsi in
conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando.
5. Per tutta la durata del corso e' vietato lo svolgimento di
prestazioni di lavoro a tempo indeterminato.
6. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni
verranno consentiti ai dottorandi che dimostrino di dover soddisfare
gli obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste
dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, oppure che si trovino nella
condizione di malattia grave e prolungata.
7. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli
obblighi, il collegio dei docenti proporra' con propria delibera
l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il dottorando e'
obbligato alla restituzione per intero, con riferimento all'anno in
questione, della borsa di studio oppure delle rate eventualmente
riscosse.
8. Gli iscritti al corso di dottorato di ricerca possono svolgere
limitata attivita' didattica rivolta agli studenti dei corsi di
laurea e/o di diploma, nell'ambito della programmazione effettuata
dal collegio dei docenti, d'intesa con la facolta' interessata
dell'Universita' di Ancona, secondo le modalita' fissate dal
regolamento di Ateneo.
Art. 12.
Conseguimento titolo
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' formata e
nominata in conformita' al regolamento di Ateneo.
Art. 13.
Norme di riferimento
Per tutto cio' che non e' previsto nel presente bando, si fa
riferimento all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al
decreto ministeriale 30 aprile 1999 e al "Regolamento dottorato di
ricerca" emanato con decreto rettorale n. 905 del 30 giugno 1999 e
modificato con delibera del senato accademico del 4 luglio 2000.
Il presente bando di concorso con i fac-simili per la domanda di
ammissione e' disponibile sul sito Web dell'Universita' degli studi
di Ancona http://www.unian.it/html/sommario.htm alla voce News (bandi
di concorso).
Ancona, 21 febbraio 2001
Il rettore
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