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REGIONE PIEMONTE

Avviso pubblico per integrare l'elenco degli idonei alla nomina a
direttore generale di azienda sanitaria regionale, da utilizzare per
la copertura delle sedi vacanti.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.98 del 16/12/2003
Ente:REGIONE PIEMONTE
Località:Torino  (TO)
Codice atto:03E07253
Sezione:Aziende sanitarie
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:15/1/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    La giunta regionale, con D.G.R. n. 66/11104 del 24 novembre 2003,
ha deliberato, come previsto dalla D.G.R. n. 103-689 del 31 luglio
2000, d'indire un avviso pubblico per integrare l'elenco degli idonei
alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale, da
utilizzare per la copertura delle sedi che si rendessero vacanti.
Possono presentare istanza coloro che, ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed
integrazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
diploma di laurea;
specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle
funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed
attivita' professionale con esperienza almeno quinquennale di
direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture
pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia
gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o
finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione
dell'avviso.
La carica di direttore generale e' incompatibile con la
sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
Il rapporto di lavoro del direttore generale e' esclusivo ed e'
regolato da contratto di diritto privato stipulato, in conformita' al
disciplinare contratto approvato dalla giunta regionale, in
osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice
civile.
Non possono essere nominati direttori generali coloro che si
trovino nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 11 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e
integrazioni. La carica di direttore generale e', inoltre,
incompatibile con la sussistenza delle condizioni previste
dall'art. 3, comma 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni e integrazioni, dall'art. 66 del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dall'art. 13 della l. r. 23 marzo
1995, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni (1).
La domanda, redatta in carta legale secondo il fac-simile
allegato al presente avviso (scaricabile dal sito Internet della
regione Piemonte: www.regione.piemonte.it), dovra' contenere le
seguenti dichiarazioni, sostitutive di certificazioni e di atti di
notorieta', rese dall'interessato sotto la propria responsabilita' ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) residenza;
4) codice fiscale;
5) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
europea;
6) di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
7) di non avere riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso (ovvero le eventuali condanne riportate
o gli eventuali carichi pendenti);
8) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di
incompatibilita' o comportanti decadenza dalla carica previste
dall'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni e integrazioni, dall'art. 66 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'art. 13 della legge
regionale 23 marzo 1995, n. 39 (ovvero indicazione delle cause di
incompatibilita' ed impegno a rimuoverle prima dell'assunzione
dell'incarico) (1) ;
9) il diploma di laurea conseguito, con l'indicazione della
data del conseguimento, dell'autorita' che lo ha rilasciato e della
votazione riportata;
10) il possesso degli specifici requisiti di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed
integrazioni;
11) di accettare, in caso di nomina, l'incondizionata
assunzione delle funzioni di direttore generale dell'azienda per la
quale la nomina e' fatta, nonche' le condizioni del disciplinare
contratto approvato dalla giunta regionale;
12) l'autorizzazione alla regione Piemonte al trattamento dei
dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
finalizzato agli adempimenti connessi ai procedimenti di integrazione
dell'elenco degli idonei e di nomina a direttore generale di azienda
sanitaria;
13) l'indirizzo e recapito telefonico ai fini delle
comunicazioni relative al presente avviso.
Alla domanda dovra' essere allegata, a pena di inammissibilita',
la seguente documentazione:
curriculum del candidato contenente anche le cariche elettive e
non ricoperte, datato e firmato;
scheda analitica, redatta secondo lo schema allegato al
fac-simile di domanda, attinente i requisiti per l'idoneita' alla
nomina a direttore generale di ASR (titolo di studio, requisiti
formativi e professionali), datata e firmata;
copia fotostatica di un documento di identita' del
sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le domande, indirizzate al presidente della giunta regionale,
dovranno essere presentate alla regione Piemonte - Assessorato
programmazione sanitaria, psichiatria ed emergenza 118, assistenza
sanitaria - Direzione programmazione sanitaria - Settore assetto
istituzionale e organi collegiali - corso Regina Margherita n. 153-
bis - 10122 Torino, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora il termine dovesse cadere in giornata festiva, esso si
intende prorogato al primo giorno feriale successivo.
Le domande possono essere consegnate direttamente al Settore
assetto istituzionale ed organi collegiali, corso Regina Margherita
n. 153-bis, Torino, Pal. A, Piano rialzato, da lunedi' a giovedi' (h.
9 -12; 14 -16) e al venerdi' (h. 9 -12) ovvero spedite a mezzo posta
raccomandata (in tal caso, ai fini del termine per la presentazione
delle domande, fa fede la data del timbro postale).
Sulla busta dovra' essere indicato il riferimento «Domanda
direttore generale azienda sanitaria - 2003».
Non sono considerate valide le domande comunque presentate in
data anteriore alla pubblicazione del presente avviso.
Non verranno prese in considerazione:
a) le domande presentate oltre il termine perentorio del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale;
b) le domande non corredate dagli allegati sopra indicati.
I candidati hanno l'onere di comunicare ogni cambiamento di
indirizzo o recapito telefonico. La regione non assume nessuna
responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni o di mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito, ne' per gli eventuali disguidi postali non
imputabili a colpa dell'amministrazione regionale stessa.
Ai dati forniti dai candidati si applicano le disposizione in
materia di dati personali previste dalla legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni e integrazioni. Tali dati non
rivestono carattere di segretezza e potranno essere resi pubblici
secondo le modalita' stabilite dalla legge.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge
regionale 25 luglio 1994, n. 27, la struttura responsabile del
procedimento per l'integrazione dell'elenco di idonei alla nomina a
direttore generale di azienda sanitaria e' il Settore assetto
istituzionale ed organi collegiali della Direzione programmazione
sanitaria dell'Assessorato programmazione sanitaria - psichiatria ed
emergenza 118 - assistenza sanitaria, corso Regina Margherita
n. 153-bis - 10122 Torino; responsabile del procedimento e' l'ing.
Piero Angelo Pais, responsabile del settore stesso.
La verifica del possesso dei requisiti ai fini dell"inserimento
nell'elenco degli idonei alla nomina e' effettuata, in conformita' ai
criteri di valutazione previsti dalla D.G.R. n. 103-689 del 31 luglio
2000 (2) e secondo le modalita' applicative di cui alla D.G.R.
n. 39-1874 del 28 dicembre 2000 (3), da un'apposita commissione
composta dalla dott.ssa Margherita Colombano, responsabile del
Settore programmazione sanitaria, esperta in materia sanitaria, dalla
dott.ssa Laura Faina, responsabile del Settore attivita'
giuridico-amministrativa a supporto della giunta regionale e delle
direzioni regionali, esperta in materia giuridico-amministrativa, dal
dott. Sergio Di Giacomo, responsabile del settore promozione
attivita' altri soggetti pubblici e del privato sociale, esperto in
materia di assistenza sociale.
A conclusione del procedimento l'elenco degli idonei alla nomina
a direttore generale di azienda sanitaria regionale sara' pubblicato
nel bollettino ufficiale della regione Piemonte.
La struttura responsabile procedera' ad effettuare idonei
controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai candidati
inseriti nell'elenco, in attuazione di quanto previsto dall'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, ed in
conformita' alle disposizioni regionali in materia.
In caso di nomina, all'interessato verra' richiesto di presentare
le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, e comunque di quanto dichiarato nella
scheda analitica allegata alla domanda.
Ogni altra informazione potra' essere richiesta al settore
assetto istituzionale ed organi collegiali: sig.ra Maria Massimino
tel. 011/4322241; sig.ra Fiorella Cascella 011/4322203; fax
011/4324641.
(1) Art. 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni e integrazioni:
«Il direttore generale non e' eleggibile a membro dei consigli e
assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni
esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della
data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso
di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilita'
non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i
sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.
In ogni caso il direttore generale non e' eleggibile nei collegi
elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il
territorio dell'unita' sanitaria locale presso la quale abbia
esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi
antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore
generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non puo'
esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unita'
sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio
elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di
direttore generale e' incompatibile con quella di membro del
consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome,
di membro di parlamento, nonche' con l'esistenza di rapporti in
regime convenzionale con la unita' sanitaria locale presso cui sono
esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con
strutture che svolgono attivita' concorrenziali con la stessa. La
predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai
direttori sanitari. La carica di direttore generale e' altresi'
incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente,
ancorche' in regime di aspettativa senza assegni, con l'unita'
sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni.».
Art. 3, comma 11, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni e integrazioni:
«Non possono essere nominati direttori generali, direttori
amministrativi o direttori sanitari delle unita' sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a
pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo
ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non
colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei
poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione,
salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice
penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto
per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento
non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della
riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988,
n. 327, e dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o
a liberta' vigilata.».
Art. 66, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e
di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere
e' incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco,
di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunita'
montana.».
Art. 13, legge regionale 23 marzo 1995, n. 39:
«1. Le nomine di competenza della giunta ... omissis ... sono
incompatibili con le seguenti funzioni:
a) consiglieri regionali;
b) dipendenti della regione nei limiti di cui alla legge
regionale 23 gennaio 1989, n. 10:
«Disciplina delle situazioni di incompatibilita' con lo stato
di dipendente regionale» e degli enti, istituti, societa' di cui la
regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la
maggioranza del consiglio di amministrazione e delle aziende della
regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione
possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della
regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di cio' sia
fatta menzione nel provvedimento di nomina;
c) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla
regione ed agli enti soggetti a controllo regionale o siano legati
agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;
d) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri
sui provvedimenti degli enti, istituti od organismi di cui
all'art. 2;
e) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori
dello Stato, appartenenti alle Forze Armate.
2. Non e' consentita la contemporanea presenza della stessa
persona in piu' di un ente, societa' o organismo regionale di cui al
presente articolo ad esclusione dei sindaci e dei revisori dei
conti.»
(2) Ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge regionale 23 marzo 1995,
n. 39, le nomine di competenza della giunta regionale sono effettuate
sulla base di criteri di carattere generale assunti dalla giunta
sentita la commissione consultiva per le nomine; con riferimento ai
requisiti previsti dalla normativa nazionale per la nomina a
direttore generale di azienda sanitaria la D.G.R. n. 103-689 del
31 luglio 2000 ha definito i criteri di valutazione del possesso del
requisito dell'esperienza quinquennale come segue:
«Tenuto conto che il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
di riforma sanitaria configura le aziende sanitarie quali enti dotati
di autonomia imprenditoriale, la cui attivita' deve essere informata
a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' e si svolge
mediante atti di diritto privato, e considerato il rilevante ruolo
attribuito al direttore generale, preposto all'azienda quale
responsabile della gestione complessiva, cui compete, tra l'altro,
l'adozione dell'atto aziendale di diritto privato che disciplina
organizzazione e funzionamento dell'azienda stessa, si ritiene di non
considerare attivita' professionale ai fini dell'avviso le esperienze
relative ad attivita' libero-professionale, ne' quelle relative
all'esercizio di mandato politico, ne' quelle di mera consulenza,
ne', nel caso di societa' pubbliche o private, quali componenti di
organi di amministrazione, eccezion fatta per l'amministratore
delegato, o il socio accomandatario, e per il consigliere delegato
con incarichi operativi.».
L'attivita' professionale di cui sopra deve essere stata svolta
nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso per un
periodo, anche non continuativo di almeno cinque anni.
Detta attivita' deve, inoltre, riferirsi a funzioni
effettivamente svolte in seguito al conferimento di incarico formale.
L'attivita' di amministratore di enti o aziende sanitarie viene
considerata rilevante esclusivamente qualora svolta in qualita' di
organo monocratico (amministratore straordinario, direttore generale,
commissario) successivamente all'attuazione della legge 4 aprile
1991, n. 111.
Per «attivita' di direzione tecnica o amministrativa» verra'
considerata l'attivita' di direzione di strutture organizzative
svolta sotto il profilo tecnico o amministrativo in tutte le diverse
specializzazioni professionali, escludendo le funzioni di mero
studio, ricerca, ispezione nonche' le attivita' finanziarie di mera
partecipazione.
L'attivita' di direzione sara', inoltre, ritenuta qualificata se
esercitata con riguardo all'intera organizzazione dell'ente, azienda,
struttura od organismo, ovvero ad una delle principali articolazioni
organizzative degli stessi secondo i rispettivi ordinamenti, e dovra'
essere comunque contraddistinta da autonomia decisionale, consistenza
organizzativa e responsabilita' verso l'esterno.».
(3) Come risulta dalla D.G.R. n. 39-1874 del 28 dicembre 2000, la
commissione istituita con D.G.R. n. 103-689 del 31 luglio 2000 per la
verifica del possesso dei requisiti ha applicato i criteri di
valutazione stabiliti con la DGR stessa come segue:
«viene considerata rilevante:
l'attivita' di amministratore di enti o aziende sanitarie,
qualora svolta in qualita' di organo monocratico, con esclusione
degli incarichi di componente di organi collegiali (componenti di
comitati di gestione, componenti di consigli di amministrazione,
eccezion fatta per l'amministratore delegato, il socio
accomandatario, il consigliere delegato con incarichi operativi);
l'attivita' di partecipazione alla direzione strategica
aziendale e l'attivita' di direzione di strutture caratterizzate da
autonomia e complessita' in enti e aziende sanitarie; in mancanza del
titolare della posizione funzionale apicale sono state prese in
considerazione le funzioni svolte in tale posizione da personale di
qualifica inferiore purche' le funzioni stesse fossero state
conferite con atto formale;
l'attivita' svolta in posizione dirigenziale con autonomia
gestionale in enti/aziende private e in enti pubblici che abbiano
recepito nei rispettivi ordinamenti quanto previsto dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, in merito alla separazione tra competenze degli organi
di direzione politica e responsabilita' gestionali dirigenziali,
nonche' l'attivita' dirigenziale svolta a capo delle principali
articolazioni organizzative di enti pubblici e privati, in posizione
apicale, con responsabilita' verso l'esterno, indipendentemente
dall'adozione di atti che impegnano l'ente (rilevanza esterna);
non e' stata considerata rilevante:
l'attivita' di magistrato qualora non connessa a
responsabilita' di direzione di struttura come definita dalla D.G.R.
n. 103-689 del 31 luglio 2000;
la presidenza di consigli di amministrazione, in conformita' a
quanto previsto dalla D.G.R. n. 103-689 del 31 luglio 2000;
l'esperienza professionale il cui grado di qualificazione come
previsto dalla D.G.R. n. 103-689 del 31 luglio 2000 non risultasse
adeguatamente comprovato;
il periodo di esperienza almeno quinquennale svolta nei dieci
anni precedenti la pubblicazione dell'avviso si considera utilmente
maturato entro il termine di scadenza per la presentazione delle
domande».

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