Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' DI VERONA Selezione pubblica per il «Conferimento di cento...
 
 
 

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UNIVERSITA' DI VERONA

Selezione pubblica per il «Conferimento di centotrenta borse di
dottorato di ricerca - bando di concorso per l'ammissione alle
scuole ed ai corsi di dottorato di ricerca per l'anno 2009».

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.61 del 5/8/2008
Ente:UNIVERSITA' DI VERONA
Località:Verona  (VR)
Codice atto:08E07134
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:15/9/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                               Art. 1.
Bando di concorso
E' indetta presso l'Universita' degli studi di Verona la selezione
pubblica per il «Conferimento di centotrenta borse di dottorato di
Ricerca - Bando di concorso per l'ammissione alle Scuole di dottorato
ed ai Corsi di Dottorato di Ricerca per l'anno 2009».
 
----> Vedere elenco a pag. 102 <----
 
Per ciascuna Scuola di Dottorato e per ciascun Corso di Dottorato
di Ricerca le informazioni relative all'offerta formativa, al numero
dei posti messi a concorso, al numero delle borse di studio, ai
criteri per la valutazione degli eventuali titoli, alle date di
espletamento della prova di ammissione, alla lingua straniera in cui
puo' essere sostenuta la prova orale da parte del candidato che ne
faccia richiesta all'interno della domanda di partecipazione ed ad
altre modalita' per lo svolgimento delle selezioni, sono riportate
nell'Allegato 1, pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo.

                               Art. 2.
Istituzione e attivazione delle Scuole di dottorato e dei Corsi di
dottorato di ricerca
Sono istituite, con D. R. n. 2797/2008 del 9 luglio 2008 le Scuole
di Dottorato e i Corsi di Dottorato di Ricerca per l'anno 2009,
aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di
Verona.
I Corsi di Dottorato di Ricerca verranno attivati dal 1° gennaio
2009, con anno accademico coincidente con l'anno solare, qualora -
espletato il concorso di ammissione - risulti per ciascun Corso di
Dottorato, anche afferenti le Scuole, un numero minimo di tre
iscritti.

                               Art. 3.
Requisiti di ammissione al concorso
Potranno presentare domanda di partecipazione al concorso per
l'ammissione alle Scuole e/o Corsi di Dottorato di Ricerca, senza
limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso di
diploma di laurea del previgente ordinamento o di laurea
specialistica/magistrale del nuovo ordinamento conseguita in Italia,
o di analogo titolo accademico conseguito presso Universita'
straniere e riconosciuto idoneo dalle autorita' accademiche, anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
Potranno presentare domanda per partecipare agli esami di
ammissione anche coloro che conseguiranno il diploma di laurea entro
e non oltre la data prevista per l'inizio dei corsi. In tal caso la
partecipazione al Bando di concorso verra' disposta "con riserva" ed
i candidati saranno tenuti a presentare all'Area Ricerca - U.O.
Dottorati di Ricerca entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in
corso, a pena di decadenza, il relativo certificato di laurea o
autocertificazione di laurea (prevista ai sensi del DPR n. 445 del 28
dicembre 2000 per i soli cittadini comunitari).
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'esclusione dal
concorso, per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta
in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle
prove, con motivato provvedimento. Sara' inoltre esclusa la domanda
presentata o pervenuta oltre il termine stabilito o priva dell'esatta
denominazione della Scuola/Corso di Dottorato di Ricerca per cui si
concorre.

                               Art. 4.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, indirizzata al Rettore
dell'Universita' degli studi di Verona, Via dell'Artigliere 8 - 37129
Verona - Italia, redatta in carta libera secondo lo schema riportato
nell'Allegato 2, corredata dagli eventuali titoli previsti dal bando,
a pena dell'esclusione dal concorso, dovra' essere presentata entro e
non oltre il 15 settembre 2008, secondo una delle seguenti modalita':
consegna a mano (specificando sulla busta Domanda di
partecipazione al concorso per l'ammissione alla Scuola di Dottorato
in ..........................., Corso di Dottorato in
.............................. ) presso l'Ufficio posta di Ateneo,
Via dell'Artigliere n. 8, Verona, nei seguenti orari: dal lunedi' al
venerdi' dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
spedizione tramite servizio postale indirizzata al Rettore
dell'Universita' degli Studi di Verona, Via dell'Artigliere 8 - 37129
Verona - Italia (specificando sulla busta "Domanda di partecipazione
al concorso per l'ammissione alla Scuola di Dottorato in
..............................., Corso di Dottorato in
......................................... ).
Sara' considerata prodotta in tempo utile anche la domanda di
ammissione spedita entro il termine sopra indicato. A tal fine fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Resta esclusa
qualsiasi diversa forma di presentazione delle domande.
I candidati che intendano concorrere per piu' curricula
nell'ambito del medesimo Corso di Dottorato, ovvero per piu' Corsi
nell'ambito della medesima Scuola, a pena di esclusione dal concorso,
dovranno indicare correttamente nella domanda, che deve essere
corredata dagli specifici titoli richiesti per la valutazione di
partecipazione, i curricula o i corsi per i quali intendono
concorrere.
Qualora, successivamente alla presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, il candidato avesse necessita' di
integrare la propria documentazione, potra' far pervenire entro la
scadenza del Bando il materiale aggiuntivo (specificando sulla busta
Integrazione alla domanda di partecipazione al concorso per
l'ammissione alla Scuola di dottorato in .......................,
Corso di Dottorato in ...........................).
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
in caso di dispersione di comunicazioni causata da inesatte
indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, ne' per eventuali
disguidi postali imputabili a terzi.
Alle domande di ammissione, sottoscritte in originale da parte del
candidato, dovranno essere allegati:
la fotocopia, fronte retro, di un valido documento di
riconoscimento;
i titoli oggetto da valutare specificati nell'Allegato 1.
I titoli potranno essere presentati in originale o in semplice
copia dichiarata conforme all'originale; successivamente alla
pubblicazione della graduatoria finale di ammissione, i candidati
dovranno provvedere, a proprie spese, al ritiro dei titoli
presentati; trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della
suddetta graduatoria, i titoli non ritirati saranno sottoposti a
procedura di scarto.
Nella domanda di partecipazione, Allegato 2 del Bando, al
candidato e' richiesto di dichiarare, sotto la propria
responsabilita':
a) cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita,
residenza, numero telefonico, recapito eletto ai fini del concorso,
indirizzo e-mail;
b) cittadinanza;
c) l'esatta denominazione della Scuola/Corso/i di Dottorato per
cui intende concorrere;
d) diploma di laurea (previgente ordinamento) o diploma di laurea
specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) posseduto o che si
conseguira' entro i termini di cui all'art. 3, nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita;
e) per gli studenti stranieri:
titolo di studio conseguito presso un'universita' straniera con
relativa indicazione dell'Universita' italiana e gli estremi del
decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza;
nel caso in cui il titolo straniero non sia stato dichiarato
equipollente, la traduzione in italiano o in inglese autocertificata
dal candidato corredata dai documenti utili a consentire al Collegio
dei docenti la valutazione dei titoli, ai soli fini dell'ammissione
al Dottorato di Ricerca;
f) la lingua straniera nella quale intende sostenere l'esame di
ammissione, se prevista;
g) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento di residenza o di recapito.
I candidati nella domanda di ammissione dovranno altresi'
autorizzare gli uffici competenti al trattamento dei dati personali,
ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali).
I candidati disabili, ai sensi della legge 104/1992, nell'apposita
sezione contenuta all'interno del modulo di domanda dovranno fare
esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, dell'ausilio
necessario nonche' all'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove.

                               Art. 5.
Disposizioni per i candidati in possesso di titolo accademico
straniero
I candidati in possesso di titolo accademico straniero dovranno
allegare alla domanda di partecipazione un certificato di laurea con
l'indicazione degli esami sostenuti e relativa votazione ed una o
piu' lettere di presentazione dell'Universita' presso la quale e'
stato conseguito il titolo.
I cittadini stranieri dovranno allegare alla domanda un
certificato di cittadinanza (in carta libera).
Se il titolo accademico e' gia' stato dichiarato equipollente alla
laurea italiana, i candidati dovranno indicare obbligatoriamente
l'Universita' italiana e gli estremi del decreto rettorale a mezzo
del quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa. Qualora il
titolo non sia gia' stato riconosciuto, il Collegio dei Docenti del
Dottorato di ricerca per il quale il candidato presenta domanda,
dovra' deliberare in merito alla valutazione dei titoli posseduti ai
soli fini dell'ammissione al Dottorato di ricerca.
I documenti ufficiali allegati alla domanda (certificato di
laurea, esami sostenuti e votazione, certificato di cittadinanza),
dovranno, pena l'esclusione dal concorso, essere accompagnata da una
traduzione in lingua italiana o inglese debitamente autocertificata
dal candidato.

                               Art. 6.
Valutazione e selezione dei candidati
L'esame di ammissione consiste in una procedura selettiva tesa ad
accertare la preparazione e le attitudini alla ricerca scientifica e
volta ad assicurare un'idonea valutazione comparativa dei candidati.
Le prove verranno espletate unicamente se saranno presentate
almeno 3 candidature, in caso contrario non verranno svolte e ne
verra' data comunicazione sul sito internet di Ateneo nei giorni
precedenti la data di svolgimento delle stesse.
In ogni caso le prove verranno espletate unicamente se si
presenteranno almeno tre candidati.
Prima di accedere alle prove, i candidati dovranno esibire alla
Commissione Giudicatrice un documento di riconoscimento in corso di
validita' quale: carta d'identita', patente di guida, passaporto.
Il concorso si intende superato se in ciascuna prova (scritta e/o
orale) sara' raggiunta una votazione di almeno 40/60. La valutazione
dei titoli, ove prevista, sara' sommata al punteggio complessivo
delle prove.
La valutazione dei titoli sara' effettuata sulla base dei
documenti prodotti dagli aspiranti. Nel caso in cui il punteggio dei
titoli non sia specificata nell'Allegato 1, sara' la commissione
giudicatrice che stabilira' il punteggio per la valutazione.
L'esame di ammissione potra' essere sostenuto anche in una delle
lingue straniere indicate nelle schede specifiche di ciascuna
Scuola/Corso di Dottorato.
Le graduatorie finali per l'ammissione dei candidati, approvate
con decreto rettorale, saranno rese note, a fine novembre,
esclusivamente mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e
sul sito internet http://www.univr.it/ (Ricerca - Scuole e Corsi di
Dottorato - il Dottorato di Ricerca presso l'Ateneo di Verona). I
candidati non riceveranno pertanto alcuna comunicazione a domicilio.
Gli atti dei concorsi sono pubblici; agli stessi e' consentito
l'accesso ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni
ed integrazioni.

                               Art. 7.
Commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione sono nominate con decreto del Rettore su proposta del
Collegio dei docenti e sono composte da tre membri scelti tra i
professori di ruolo e ricercatori anche non confermati, appartenenti
ai settori scientifico disciplinari ai quali si riferisce il Corso.
Le commissioni potranno essere integrate da non piu' di due esperti,
anche stranieri, appartenenti a strutture pubbliche e private di
ricerca. Le Commissioni nominano al proprio interno il presidente e
il segretario.

                               Art. 8.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi alla frequenza dei corsi secondo
l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza dei posti
disponibili. In caso di eventuali rinunce da parte degli aventi
diritto subentrera', entro tre mesi dall'inizio del corso, il
candidato che segue in graduatoria, secondo l'ordine della stessa. In
caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra'
esercitare opzione per un solo Corso di Dottorato.
Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
e delle prove di esame, due o piu' candidati ottengano pari punteggio
per un posto senza borsa, e' preferito il candidato piu' giovane di
eta' ai sensi dell'art. 3 - comma 7 - della legge 127/97 come
modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
A conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle
prove di esame sara' possibile aumentare il numero dei posti senza
borsa sino al raggiungimento dello stesso numero dei posti con borsa.
Il collegio dei docenti puo' determinare l'ammissione in
soprannumero, senza borsa di studio, di candidati stranieri e/o
italiani residenti all'estero, qualora risultati idonei nella
graduatoria di merito, in numero non superiore alla meta' dei posti
istituiti.
Potranno essere riservati a studenti stranieri e/o italiani
residenti all'estero posti coperti da borsa di studio nell'ambito di
programmi di internazionalizzazione o di accordi di cooperazione
sostenuti da Ministeri ed Istituzioni italiane o straniere.
I candidati, gia' titolari di assegni di ricerca, che nella
graduatoria di merito risultino vincitori con borsa potranno:
mantenere l'assegno di ricerca e rinunciare alla borsa triennale
di dottorato;
rinunciare all'assegno e chiedere l'iscrizione con borsa.
In entrambi i casi l'opzione e' irrevocabile.
I candidati, gia' titolari di assegni di ricerca, che nella
graduatoria di merito risultino idonei potranno iscriversi senza
borsa, in soprannumero, al relativo Corso di dottorato. Gli stessi
continueranno a percepire l'assegno sino alla naturale scadenza,
salvo rinnovo; l'iscrizione al Dottorato di ricerca non da diritto
all'erogazione di ulteriori finanziamenti da parte dell'Ateneo.

                               Art. 9.
Domanda di iscrizione
I concorrenti risultati vincitori del concorso dovranno presentare
o far pervenire la propria domanda di iscrizione alla Scuola/Corso di
Dottorato (disponibile sul sito internet http://www.univr.it/>(Ricerca - Scuole e Corsi di Dottorato - il Dottorato di Ricerca
presso l'Ateneo di Verona), Al Rettore dell'Universita' degli Studi
di Verona, Via dell'Artigliere 8 - 37129 Verona - Italia, entro il
termine perentorio di quindici giorni, pena la decadenza, dalla
pubblicazione delle graduatorie finali di ammissione all'Albo
Ufficiale dell'Ateneo, corredata dalla ricevuta attestante l'avvenuto
versamento delle tasse e dei contributi per l'accesso e la frequenza
ai corsi di cui all'art. 11 del presente Bando.
La mancata iscrizione entro i termini stabiliti per ciascuna
Scuola/Corso di Dottorato sara' considerata rinuncia al posto (con o
senza borsa), che verra' assegnato al candidato che segue in
graduatoria, secondo l'ordine della stessa. La comunicazione al
candidato successivo verra' inviata a mezzo telegramma postale. Entro
i tre giorni successivi al ricevimento dello stesso, il candidato
dovra' iscriversi presentando la documentazione prevista.
La domanda di iscrizione alla Scuola/Corso di Dottorato dovra'
contenere le seguenti dichiarazioni:
a) diploma di laurea (previgente ordinamento) o laurea
specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) posseduta, ovvero titolo
conseguito all'estero, equipollente o riconosciuto idoneo dal
Collegio dei docenti;
b) di non essere iscritto/a ed impegnarsi a non iscriversi ad
altro Dottorato di Ricerca per tutta la durata del Dottorato
suindicato;
c) di non essere iscritto/a contemporaneamente ad un'altra
Universita' italiana o estera o a questa assimilabile o a un altro
corso di studio di questa Universita' o ad una delle Scuole superiori
per interpreti e traduttori (ora denominate Scuole superiori per
mediatori linguistici) riconosciute ai sensi del d.m. 10 gennaio
2002, n. 38, o infine ad un Istituto dell'Alta Formazione Artistica e
Musicale (Accademie e Conservatori di musica) e, in caso affermativo,
di impegnarsi a sospenderne o interromperne la frequenza prima
dell'inizio del Dottorato di ricerca;
d) di non essere iscritto ad una Scuola di Specializzazione
ovvero di essere iscritto ad una Scuola di Specializzazione ma di
sospenderne o interromperne la frequenza prima dell'inizio del
Dottorato di Ricerca, ad eccezione degli iscritti alle Scuole Mediche
disciplinate dal D.L.vo 257/91 e 368/99 per i quali la frequenza non
puo' essere ne' sospesa ne' interrotta, nel qual caso bisognera'
optare per uno dei due corsi di studio;
e) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio (anche per un solo anno) per un Dottorato di ricerca;
f) di impegnarsi a richiedere al Collegio dei docenti del proprio
Dottorato l'autorizzazione per l'eventuale svolgimento di attivita'
lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in
essere al momento dell'iscrizione;
g) qualora il candidato risulti assegnatario di borsa di studio:
di non cumulare la borsa di dottorato con altra borsa di studio
a qualsiasi titolo conferita ad eccezione di quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l'attivita' di
ricerca con soggiorni all'estero;
di aprire una posizione Inps ai fini del versamento dei
contributi.
Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino
dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76
decreto del Presidente della Repubblica 445/2000), il candidato
decade automaticamente d'ufficio dall'eventuale iscrizione.
L'Amministrazione Universitaria provvedera' al recupero degli
eventuali benefici concessi (quali borsa di studio, riduzione
contribuzione studentesca) e non procedera' ad alcun tipo di rimborso
delle tasse versate. La dichiarazione mendace comportera' infine
l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte dei
controinteressati.

                              Art. 10.
Borse di studio
L'importo della borsa di studio e' pari ad € 13.638,47 annui
al lordo degli oneri previdenziali e sara' adeguata agli aumenti
previsti dalle disposizioni di legge. La borsa di studio e' esente
dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del
Corso di Dottorato e le rate sono erogate con cadenza mensile
posticipata. L'importo della borsa e' elevato del 50% in proporzione
ed in relazione agli autorizzati periodi di permanenza all'estero. In
caso di sospensione o esclusione dal Dottorato, la borsa di studio e'
corrisposta in proporzione ai periodi di frequenza.
Le borse di studio vengono assegnate secondo l'ordine definito
nelle graduatorie di merito. A parita' di merito prevarra' la
valutazione della situazione economica, determinata ai sensi della
normativa vigente statale e regionale in materia di Diritto allo
Studio.
Nel caso delle Scuole qualora, all'atto dell'iscrizione, delle
borse di studio non dovessero essere assegnate all'interno di uno o
piu' corsi di dottorato per mancanza di idonei ovvero per rinunce, le
stesse potranno essere assegnate a candidati risultati idonei in
altri Dottorati nell'ambito della medesima Scuola, secondo la
graduatoria di merito, ad eccezione delle borse di
internazionalizzazione.
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato, a seguito
di finanziamenti di soggetti pubblici e privati, sino al
raggiungimento dello stesso numero di posti messi a bando con borsa.
Le borse di studio finanziate da Enti esterni verranno assegnate
subordinatamente al buon fine dell'atto convenzionale che ne
regolamenta il finanziamento.
Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, eccetto quelle concesse da istituzioni
nazionali o straniere utili ad integrare l'attivita' di formazione o
di ricerca dei borsisti con soggiorni all'estero.
Nel numero complessivo delle borse di studio bandite dall'Ateneo:
n. 12 borse (due per ogni Scuola) sono associate a precisi
programmi di collaborazione con Universita' straniere e prevedono un
periodo di soggiorno presso la sede estera consorziata di almeno
dieci mesi ed eventualmente il rilascio di un titolo doppio o
congiunto (per es. tramite una procedura di cotutela di tesi) o del
certificato di Doctor Europaeus;
n. 6 borse (una per Scuola) da assegnare esclusivamente ad un
candidato straniero;
n. 16 finanziate dalla Fondazione Cariverona, oltre alle borse
finanziate da enti esterni o dai Dipartimenti.
Agli iscritti senza borsa di studio e' destinato un numero di
borse per un ammontare complessivo non superiore al 7% del numero dei
dottorandi senza borsa iscritti nell'A.A. 2007/2008, purche' in
possesso dei requisiti previsti dal «Bando per l'attribuzione delle
borse di studio e fruizione dei servizi ESU-ARDSU
(ristorazione/alloggi) A.A. 2008/2009» consultabile sul sito
http://www.univr.it/benefici>

                              Art. 11.
Tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
I versamenti di tasse e contributi per gli iscritti all'Anno 2009
dovranno avvenire mediante accreditamento, intestato all'Universita'
di Verona, sul conto corrente:
0000000307599 - ABI 02008 - CAB 11725 - CIN T (se effettuato da
una filiale UNICREDIT);
000003487138 - ABI 02008 - CAB 11725 - CIN T (se effettuato da
altre banche nazionali);
IBAN IT71T0200811725000003487138 - Swift Code: UNCRIT2B (per i
bonifici dall'estero);
La causale o motivo del versamento dovra' essere indicata come
segue «Tassa di iscrizione primo anno del Dottorato di Ricerca in
................ anno 2009».
I Dottorandi titolari di borsa di studio/titolari di assegni di
ricerca dovranno versare un'unica rata al momento dell'iscrizione,
per un totale complessivo di € 119,62 composta da € 103,00
a titolo di tassa regionale Diritto allo Studio, € 2,00 per
premio assicurazione infortuni, € 14,62 per imposta di bollo
assolta in modo virtuale.
I Dottorandi titolari di borsa di studio/titolari di assegni di
ricerca sono esonerati dal pagamento dei contributi per l'accesso e
la frequenza a norma dell'art. 7, comma 1, lettera. c) del D.M.
224/99 e dell'art. 10, comma 2 del Regolamento di Ateneo per i
Dottorati di Ricerca.
I Dottorandi non titolari di borsa di studio dovranno versare
un'unica rata al momento dell'iscrizione, per un totale complessivo
di € 309,62, composta da € 190,00 a titolo di contributi,
€ 103,00 a titolo di tassa regionale Diritto allo Studio, €
2,00 per premio assicurazione infortuni, € 14,62 per imposta di
bollo assolta in modo virtuale.
I dottorandi, non titolari di borsa di studio, in possesso dei
requisiti di reddito previsti dalla normativa vigente, potranno
richiedere la riduzione dei contributi studenteschi per la frequenza
dei corsi secondo le modalita' indicate nel decreto rettorale
pubblicato sul sito http://www.univr.it/benefici.> Sono esonerati totalmente dal versamento dei contributi per
l'accesso e la frequenza dei corsi:
i dottorandi con invalidita' riconosciuta pari o superiore al
66%;
i titolari di borsa di studio del Governo italiano (nel caso di
studenti stranieri, il bando annuale e' consultabile sul sito del
Ministero degli Affari Esteri, http://www.esteri.it/);
i vincitori di borsa di studio regionale.
I dottorandi interessati all'offerta di prestiti fiduciari
unicredit ad honorem potranno a tal fine consultare la pagina del
diritto allo studio sul sito web dell'universita'
www.univr.it/benefici.>

                              Art. 12.
Diritti e obblighi dei dottorandi
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i Corsi di Dottorato e
di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti.
Gli iscritti possono essere impegnati in attivita' didattiche
sussidiarie o integrative approvate dal Collegio dei docenti secondo
quanto previsto dal regolamento del dottorato di ricerca presso
l'Universita' di Verona.
Nel caso di impedimenti giustificati che non consentano
l'effettiva frequenza (malattia, maternita' e puerperio, servizio di
leva o ulteriori gravi e documentati motivi) il dottorando puo'
richiedere la sospensione della frequenza ai corsi, con conseguente
interruzione dell'erogazione della borsa e prolungamento del periodo
di formazione. Sulla sospensione si pronuncera' caso per caso il
Collegio dei docenti.
Gli iscritti ai corsi di dottorato possono espletare attivita'
lavorative esterne, o proseguire l'attivita' lavorativa in essere al
momento dell'iscrizione al corso, purche' questa non comprometta la
partecipazione alle attivita' complessive del Dottorato, previa
autorizzazione del Collegio dei docenti.
Ai sensi della legge 28 dicembre 2001 n. 448 Art. 52, comma 57, il
pubblico dipendente, ammesso al Dottorato di Ricerca che non goda di
alcuna borsa di studio e posto in aspettativa, conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro.

                              Art. 13.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito, a conclusione del
corso, dal Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale. Tale esame, che puo' essere ripetuto una sola volta, si
svolge sulla base di un colloquio con il candidato avente per tema la
tesi finale, previamente esaminata e valutata dalla commissione
giudicatrice.
La commissione giudicatrice sara' formata e nominata in
conformita' a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo dei Dottorati
di Ricerca.

                              Art. 14.
Norme finali
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando si fa
riferimento alle norme contenute nel D.M. 224/99 nonche' alle altre
disposizioni legislative e regolamentari in materia di Dottorato di
Ricerca.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Area Ricerca
- Ufficio Dottorati di Ricerca,Via dell'Artigliere 8 (ricevimento
pubblico: lunedi', mercoledi' e venerdi' dalle ore 10.00 alle ore
13.00; giovedi' pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00), tel. 00
39 045 8028608/8609/8092, fax 00 39 045 8028411, e-mail:
dottorati.ricerca@ateneo.univr.it o sul sito internet all'indirizzo
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