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UNIVERSITA' DEL MOLISE

Concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un assegno per
la collaborazione ad attivita' di ricerca

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.4 del 14/1/2000
Ente:UNIVERSITA' DEL MOLISE
Località:Campobasso  (CB)
Codice atto:000E0127
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica e, in particolare, l'art. 51,
comma 6;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi
correttivi di finanza pubblica e successive modificazioni ed, in
particolare l'art. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, ed, in particolare gli articoli 70 e seguenti;
Visto l'art. 2, comma 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995,
n. 335, nonche' l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449;
Viste le leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127,
come modificate ed integrate dalla legge n. 191 del 16 giugno 1998;
Atteso che ai sensi e per gli effetti di cui al predetto art. 51,
comma 6, le Universita' e le istituzioni di ricerca ivi contemplati
possono conferire a dottori di ricerca, ovvero a laureati in possesso
di idoneo curriculum scientifico professionale, assegni per la
collaborazione ad attivita' di ricerca, di seguito definiti assegni,
d'importo pari a quello determinato con apposito decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Ritenuto che i soggetti titolari degli assegni in questione
partecipano a programmi di ricerca delle strutture universitarie con
assunzione di specifiche responsabilita' nell'esecuzione delle
connesse attivita' tecnico-scientifiche in diretta collaborazione con
il personale docente e ricercatore;
Visto il decreto ministeriale dell'11 febbraio 1998, con cui e'
stato fissato l'importo dei predetti assegni, determinato in una
somma compresa tra un minimo di 25 milioni ed un massimo di 30
milioni;
Viste le modalita' per il conferimento degli assegni, stabilite
dal medesimo decreto ministeriale dell'11 febbraio 1998;
Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di
amministrazione dell'Universita' degli studi del Molise,
rispettivamente del 14 dicembre 1998 e del 16 dicembre 1998;
Visto il decreto rettorale n. 166 del 15 febbraio 1999 con cui e'
stato bandito in concorso per il conferimento di otto assegni, tra
cui uno per collaborazione alla ricerca dal titolo: "La
giurisprudenza nella dinamica dell'esperienza giuridica: profili
positivi", responsabile prof. Rocco Favale;
Visto il decreto rettorale n. 1054 del 28 giugno 1999, con cui il
concorso per l'attribuzione del predetto assegno e' stato dichiarato
deserto;
Vista la delibera del 13 ottobre 1999, con cui il senato
accademico ha autorizzato l'emanazione di un nuovo bando per il
conferimento del medesimo assegno;
Considerato che gli assegni per collaborazione ad attivita' di
ricerca rappresentano una iniziativa di recente istituzione e che i
potenziali interessati potrebbero non averne compreso le peculiari
caratteristiche;
Considerato che la necessaria copertura finanziaria e' stata gia'
assicurata da apposito impegno, preso a suo tempo;
Visto il regolamento per il conferimento degli assegni per
collaborazione ad attivita' di ricerca, emanato con decreto rettorale
n. 1591 del 5 ottobre 1999;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero, importo e durata degli assegni
 
E' bandito un concorso, per titoli ed esami, per il conferimento
di un assegno, per la collaborazione ad attivita' di ricerca, di cui
all'accluso prospetto, da svolgere prevalentemente presso le
strutture dell'Universita' degli studi del Molise. Tale assegno,
previa autorizzazione degli organi accademici, potra' essere
rinnovato, entro i limiti previsti dal successivo art. 7, ed il
relativo importo potra' essere graduato annualmente fino ad un
massimo di L. 30.000.000.
L'assegno di cui al presente bando si riferisce al progetto di
ricerca indicati nell'allegato prospetto.

                               Art. 2.
 
Titolare dell'assegno
 
Il titolare dell'assegno, di cui al precedente art. 1, deve
essere dottore di ricerca o laureato in possesso di curriculum
scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attivita' di
ricerca.

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione
 
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice, secondo il fac-simile allegato, corredate dalla
documentazione richiesta e indirizzate al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi del Molise, Servizio borse di studio,
via De Sanctis - 86100 Campobasso, dovranno pervenire entro il
termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Dichiarazioni da formulare nelle domande.
Nella domanda, preferibilniente dattiloscritta, il candidato
dovra' dichiarare a pena di esclusione:
1) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
cittadinanza, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del
concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero
telefonico ed il codice fiscale;
2) il diploma di laurea posseduto;
3) l'eventuale titolo di dottore di ricerca posseduto;
4) il titolo della ricerca alla quale intende collaborare,
nonche' il nominativo del responsabile della ricerca stessa;
5) di non usufruire contemporaneamente di alcuna borsa di
studio, a qualsiasi titolo conferita, con l'eccezione di quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca connessa con l'assegno
di cui al presente bando.
Il candidato, inoltre deve dichiarare di impegnarsi a comunicare,
tempestivamente, ogni eventuale cambiamento del recapito indicato
sulla domanda di ammissione.
Documentazione da allegare alle domande.
Ai fini della valutazione, da parte della commissione
giudicatrice, i candidati dovranno allegare alla domanda i seguenti
documenti, in carta semplice:
1) certificato di laurea, con l'indicazione di tutti gli esami
sostenuti e relativa votazione, nonche' della votazione finale
conseguita in sede di esame di laurea;
2) ogni altro documento utile a fornire informazioni sul
curriculum vitae et studiorum del candidato;
3) pubblicazioni ed eventuali altri titoli;
4) elenco delle pubblicazioni;
5) elenco dei titoli e documenti presentati in allegato alla
domanda;
6) ricevuta del versamento di L. 5.600, quale contributo di
spese postali, ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo.
Ai sensi del decreto ministeriale 11 febbraio 1998, sono
valutabili come titoli, tra gli altri:
a) il dottorato di ricerca;
b) i diplomi di specializzazione;
c) gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento
post-lauream, conseguiti in Italia o all'estero;
d) lo svolgimento di una documentata attivita' di ricerca
presso soggetti pubblici e privati con contratti; borse di studio o
incarichi, sia in Italia che all'estero.
Saranno ammessi al concorso i candidati in possesso dei requisiti
richiesti.
L'Universita' non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della
residenza e del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata,
oppure tardiva, comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate a
mezzo raccomandata a.r. A tal fine, i candidati dovranno versare un
contributo per spese postali di L. 5.600 da versare quale contributo
per spese postali sul c.c.p. n. 11424660, intestato all'Universita'
degli studi del Molise - via F. De Sanctis, 86100 Campobasso. Come
causale di versamento dovra' essere indicato "Contributo per spese
postali - assegno di ricerca".

                               Art. 4.
 
Espletamento concorso e commissioni giudicatrici
 
Il concorso e' per titoli ed esami.
La valutazione comparativa dei candidati sara' effettuata da
apposite commissioni giudicatrici, che procederanno all'esame dei
titoli e ad un colloquio, teso ad accertare la competenza
scientifico- professionale del candidato, nonche' la sua attitudine a
svolgere la ricerca specifica oggetto della domanda. La valutazione
dei candidati potra' avvenire anche tramite eventuale, breve,
trattazione scritta che la commissione puo' richiedere durante
l'espletamento del colloquio.
Le commissioni saranno nominate con decreto rettorale e saranno
composte da tre docenti: il responsabile del progetto, con funzioni
di presidente, ed altri due componenti, docenti o ricercatori
confermati presso questo ateneo, afferenti ai settori di pertinenza
della ricerca.
La commissione giudicatrice attribuisce i seguenti punteggi:
votazione massima 100/100 di cui:
punti 50 per il colloquio;
punti 50 per i titoli, cosi suddivisi:
1) titolo di dottore di ricerca, punti 15;
2) voto di laurea, punti fino a 5 (fino a 99 punti 0; da 100
a 102 punti 1; da 103 a 105 punti 2; da 106 a 108 punti 3; da 109 a
110 punti 4; 110 e lode punti 5;
3) pubblicazioni, punti fino a 20;
4) diplomi di specializzazione ed attestati di frequenza a
corsi di perfezionamento post-lauream conseguiti sia in Italia che
all'estero; altri titoli e/o svolgimento di una documentata attivita'
di ricerca presso soggetti pubblici e privati, con contratti, borse
di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, punti fino a 10.
Saranno ritenuti idonei al conferimento degli assegni i candidati
che abbiano riportato una votazione complessiva di almeno 65/100.
La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dovra' precedere
il colloquio.
Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato
nella valutazione dei titoli una votazione di almeno 15 punti.
Giorno, ora e luogo, in cui sara' effettuato il colloquio,
saranno comunicatati agli interessati a mezzo raccomandata a.r.,
inviata quindici giorni prima della data fissata per la prova.
Al termine dei lavori, ogni commissione compilera' la graduatoria
di merito, sulla base del punteggio totale riportato da ciascun
candidato.
Il conferimento dell'assegno avverra' sulla base di apposite
graduatorie, approvate dal rettore con proprio decreto, che verranno
rese pubbliche mediante affissione agli albi dell'amministrazione,
nonche' nelle bacheche di tutte le strutture dell'ateneo. I giudizi
espressi dalle commissioni saranno messi a disposizione di eventuali
richiedenti, presso l'amministrazione dell'Universita'.
Qualora l'assegno dovesse rendersi disponibile per rinuncia
dell'assegnatario, anche nel corso della durata del contratto, lo
stesso potra' essere attribuito secondo l'ordine di graduatoria degli
idonei.
In caso di parita' di punteggio, fra due o piu' candidati, avra'
precedenza in graduatoria il piu' giovane di eta'.
Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno presentarsi
muniti di un valido documento di riconoscimento.

                               Art. 5.
 
Modalita' di pagamento degli assegni
 
Il vincitore del concorso deve comunicare, a pena di decadenza,
la propria accettazione, entro quindici giorni dalla data di
ricezione della notifica di conferimento dell'assegno.
Con il candidato che avra' superato le prove verra' stipulato
apposito contratto, che ne regolera' la collaborazione all'attivita'
di ricerca.
La collaborazione all'attivita' di ricerca decorrera' dalla data
in cui il responsabile della ricerca ne notifichera' l'inizio.
Il pagamento dell'assegno sara' effettuato in rate mensili
posticipate.
I compiti del titolare dell'assegno, determinati dal contratto
individuale, dovranno essere svolti sotto la direzione del
responsabile del progetto, il quale verifichera' l'attivita' svolta.
I compiti assegnati dovranno prevedere una specifica attivita' di
ricerca e non dovranno essere di mero supporto tecnico. Il titolare
dell'assegno e' tenuto a produrre una relazione annuale sulle
attivita' svolte, previa approvazione da parte del responsabile della
ricerca, ed a presentare i risultati conclusivi della propria
attivita' nelle forme che verranno definite dalla struttura di
riferimento.
Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni del
periodo di godimento dell'assegno verranno consentiti, previo parere
favorevole del titolare della ricerca, per motivi legati
all'espletamento degli obblighi militari o per gravidanza.
Coloro che si trovino nelle predette situazioni sono tenuti ad
esibire idonea certificazione.
Qualora, inoltre, il differimento della data di inizio della
collaborazione alle attivita' di ricerca, o l'interruzione della
stessa dovessero avvenire per motivi diversi da quelli sopra esposti,
l'amministrazione universitaria si riserva di valutarne
discrezionalmente l'ammissibilita', sentito il responsabile della
ricerca stessa.

                               Art. 6.
 
Casi di risoluzione del contratto.
 
In caso di relazione negativa da parte del responsabile della
ricerca, il contratto di cui al presente bando, potra' essere
revocato dal rettore, sentito il parere del Consiglio della struttura
interessata e del Senato accademico. Al titolare del contratto sara'
data facolta' di esporre le proprie motivazioni.

                               Art. 7.
 
Norme generali
 
La durata dell'assegno non puo' superare i quattro anni, puo'
essere rinnovata con lo stesso soggetto nel limite massimo di otto
anni. Non puo', invece, essere rinnovata con quei titolari di assegni
che abbiano gia' usufruito della borsa di studio per il dottorato di
ricerca.
L'assegno di cui al presente bando non e' cumulabile con borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle, concesse
da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca cui l'assegno si
riferisce.
Il titolare di assegni puo' frequentare corsi di dottorato di
ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna
universita', ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 382/80, fermo restando il superamento delle prove di
ammissione. L'Universita' degli studi del Molise si riserva di
fissare il numero massimo dei titolari di assegni che potranno essere
ammessi a frequentare, in sovrannumero e senza borsa, i corsi di
dottorato.
Il titolare dell'assegno di cui al presente bando potra'
frequentare, in soprannumero, corsi di dottorato presso altri atenei,
secondo il numero fissato dagli atenei stessi.
Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche puo'
essere collocato in aspettativa senza assegni.
All'assegno di cui al presente bando si applicano, in materia
fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto
1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonche', in
materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, comuni 26 e
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni e integrazuoni.
Gli assegni per collaborazione ad attivita' di ricerca non danno
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'.
I candidati dovranno provvedere a loro spese ed entro sei mesi
dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle
eventuali pubblicazioni inviate all'Universita' degli studi del
Molise; trascorso il periodo indicato l'amministrazione non sara'
responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni e titoli.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si applicano le
disposizioni vigenti in materia.

                               Art. 8.
Il presente decreto sara' sottoposto a ratifica da parte del
consiglio di amministrazione.
Campobasso, 16 dicembre 1999
Il rettore: Cannata

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