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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
settantacinque sottotenenti di complemento della Guardia di finanza
in servizio di prima nomina.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.47 del 14/6/2002 |
Ente: | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 02E04536 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 13/8/2002 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL COMANDANTE GENERALE
della Guardia di finanza
Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni
e 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento
della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Viste le leggi 6 dicembre 1971, n. 1076, 8 gennaio 1979, n. 10,
15 ottobre 1982, n. 757 e 14 febbraio 1990, n. 28, recanti norme
relative all'equipollenza di talune lauree a quella di economia e
commercio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di
ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di
prima nomina;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul
servizio di leva;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante le norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411 recante "Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici" come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,
n. 227;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 sull'esenzione dell'imposta
di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni concernente il "Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi";
Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1994, recante
"Disposizioni per lo svolgimento del corso allievi ufficiali di
complemento della Guardia di finanza";
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha introdotto
modifiche alla legge n. 45/1974, concernente il reclutamento di
allievi ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio
di prima nomina;
Visti i decreti interministeriali 14 ottobre 1996, 21 dicembre
1998, 23 luglio 1999 e 19 ottobre 2000, recanti norme relative
all'equipollenza di talune lauree a quelle di economia e commercio e
scienze politiche, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante modifiche alle
leggi 26 febbraio 1974, n. 45 e 31 maggio 1975, n. 191 concernenti
norme sul servizio militare di leva;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 concernente la "Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali", integrata dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1997, n. 221, registrato
alla Corte dei conti in data 11 luglio 1997, registro n. 2 Finanze al
foglio n. 176, recante "Regolamento concernente l'individuazione dei
diplomi di laurea il cui possesso costituisce titolo per la
partecipazione al concorso per il reclutamento degli ufficiali di
complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina";
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 "Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza" e la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente
"Istituzione del servizio civile nazionale";
Visto l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante
"Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti";
Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 2000, n. 155, emanato
in applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999,
n. 380, concernente il "Regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza", con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione ai vari ruoli,
nei bandi di concorso possono essere richiesti specifici requisiti
psico-fisici;
Vista la determinazione del Comandante generale n. 167483 in data
1 giugno 2000 concernente le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'art. 3, 4 comma, del decreto ministeriale 17 maggio 2000,
concernente il "Regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza" e successive
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 concernente il "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa";
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente
"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. 165, concernente
le "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 concernente "disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449 sul bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio
pluriennale per il triennio 2002-2004;
Decreta:
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Posti messi a concorso
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di settantacinque sottotenenti di complemento della
Guardia di finanza in servizio di prima nomina.
Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova d'esame (test culturali e intellettivi);
b) visita medica comprensiva degli esami specialistici;
c) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
d) una prova di efficienza fisica.
Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'ammissione
Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di sesso
maschile, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica,
che:
a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;
b) alla data del 1 luglio 2002 non abbiano superato il
ventiseiesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data non
antecedente al 1 luglio 1976;
c) siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea:
giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e
demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche
ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie,
scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze
bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline
nautiche, discipline economiche e sociali, scienze economiche e
sociali, economia marittima e dei trasporti, commercio internazionale
e mercati valutari, scienze internazionali e diplomatiche, economia
bancaria, finanziaria e assicurativa, scienza economico-marittima,
economia marittima e dei trasporti, o equipollenti;
d) siano celibi o vedovi;
e) siano in possesso dei diritti civili e politici;
f) non siano stati ammessi a prestare servizio civile nazionale
quali obiettori di coscienza;
g) non siano imputati, condannati, ovvero abbiano ottenuto
l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
h) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza;
i) se arruolati nella leva di mare, siano in possesso del nulla
osta rilasciato dalla Capitaneria di porto (da allegare alla domanda
di partecipazione al concorso);
l) alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda abbiano ottenuto, per chi gia' sottoposto all'apposita
visita, l'idoneita' fisica alla leva;
m) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate e di polizia.
Art. 3.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione va presentata possibilmente a mano,
oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Comando centro di reclutamento della Guardia di finanza, via della
Batteria di Porta Furba n. 34 - 00181 Roma-Appio, entro il termine
perentorio di giorni sessanta, decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica -
4a serie speciale.
La domanda dovra' redigersi esclusivamente su apposito modello,
riproducibile anche in fotocopia, in allegato al presente bando e
disponibile presso tutti i Comandi del corpo nonche' sul sito
Internet www.gdf.it
> Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di
ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'omessa sottoscrizione della domanda comportera' l'archiviazione
della stessa.
Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei
termini indicati, non dovessero pervenire entro la data di inizio
delle prove concorsuali verranno archiviate.
Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma
formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere
restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile
dell'amministrazione, per essere successivamente regolarizzate,
ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro il
termine perentorio stabilito dall'amministrazione al momento della
restituzione dell'istanza e, comunque, prima della data di
incorporamento, a pena di archiviazione.
Ai concorrenti interessati alla chiamata alle armi per l'anno
2002 potra' essere concesso, dai distretti militari di appartenenza,
qualora ne abbiano titolo, di rimanere nella posizione di congedo
illimitato provvisorio fino all'espletamento del concorso.
Per gli arruolati della leva di mare, la domanda dovra' essere
corredata, a pena di esclusione, del nulla osta alla partecipazione
al concorso prescritto dall'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da richiedersi alla competente
Capitaneria di porto.
Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
(leggasi modello allegato 1)
Il concorrente deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) di essere celibe o vedovo;
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
residenza e di godere dei diritti civili;
f) di non essere imputato, condannato, ovvero aver ottenuto
l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o essere stato
sottoposto a misure di prevenzione;
g) il diploma di laurea, l'Universita' dove e' stato
conseguito, la data dell'esame e la relativa votazione;
h) eventuali titoli di cui agli art. 6 e 16 del bando;
i) il distretto militare o la capitaneria di porto di
appartenenza;
l) la posizione nei riguardi del servizio militare;
m) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
n) l'indirizzo proprio e, eventualmente della propria famiglia,
completo del numero di codice di avviamento postale e, ove possibile,
di un recapito telefonico;
o) recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
p) una materia, a scelta, tra quelle di cui al successivo
art. 5, settimo comma, nella quale intende sostenere la prova
d'esame.
I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di essere
a conoscenza che la prova d'esame si svolgera' secondo le modalita'
stabilite al successivo art. 5.
Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e
nel modo piu' celere al Comando centro di reclutamento della Guardia
di finanza, il quale non assume alcuna responsabilita' circa
possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Lo stesso Comando, inoltre, non assume alcuna responsabilita' in caso
di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di
convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non
imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere
tempestivamente notificata allo stesso Comando ogni variazione che
dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione del candidato
ai fini del servizio militare.
Art. 5.
Data della prova d'esame
(Somministrazione test culturali e intellettivi)
La prova d'esame, unica per tutti i candidati avra' luogo presso
il Comando centro di reclutamento della Guardia di finanza via della
Batteria di Porta Furba n. 34 - Roma, in data 7 ottobre 2002, con
inizio alle ore 9.
Ciascun candidato dovra' presentarsi, senza alcun avviso o
convocazione, per sostenere la prova d'esame nel giorno indicato al
primo comma del presente articolo, munito di idoneo documento di
riconoscimento.
Quanto stabilito ai commi precedenti ha valore di notifica.
I concorrenti che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la suddetta prova saranno considerati
rinunciatari e, quindi esclusi dal concorso.
La prova d'esame consistera' nella somministrazione di tre serie
di test (culturali e intellettivi), per complessive 60 domande a
risposta multipla, da svolgere in 60 minuti, intesi ad accertare che
i candidati siano in possesso di qualita' adeguate al ruolo e alle
funzioni che saranno loro affidati.
La prima serie di test conterra' 20 domande relative alla materia
del diritto pubblico (diritto costituzionale e diritto
amministrativo).
La seconda serie, sempre di 20 domande, conterra' invece quesiti
su una materia a scelta del candidato tra diritto e procedura penale,
diritto tributario, scienza delle finanze, ragioneria generale,
statistica metodologica od economia politica.
Infine, la terza serie conterra' altre 20 domande e sara'
costituita da test intellettivi.
L'assegnazione e la revisione dei test - il cui voto nel massimo
non potra' superare i sessanta/novantesimi - saranno eseguite dalla
sottocommissione di cui al primo comma, lettera b) del successivo
art. 9.
E' idoneo il concorrente che riporta - nella predetta prova - il
punteggio complessivo di almeno 36/90. In ogni caso e' necessario
conseguire in ognuna delle tre serie di test, il punteggio di almeno
12/90.
Prima dello svolgimento dei test culturali e intellettivi, la
citata sottocommissione fissa, con apposito atto, i criteri cui
attenersi per la valutazione delle prove dei candidati.
I candidati che risulteranno idonei saranno sottoposti a partire
dal giorno successivo a quello della prova d'esame agli accertamenti
previsti dall'art. 1, 2 comma, lettere b), c) e d).
La data di convocazione sara' comunicata contestualmente al
giudizio di idoneita'.
I candidati che, invece, non conseguiranno la votazione minima
richiesta saranno esclusi dal concorso.
Avverso tale esclusione gli interessati potranno produrre
ricorso:
giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica ai sensi dell'art. 21, primo comma, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e art. 63, 4 comma, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
predetta data, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 6.
Valutazione dei titoli
I titoli da valutare sono i seguenti:
a) diploma di laurea;
b) titoli, ricompense e benemerenze di cui al successivo comma,
lettera b).
La sottocommissione di cui alla lettera a) primo comma, del
successivo art. 9 procedera' alla valutazione dei titoli, tenendo
presente che all'insieme dei titoli di ciascun candidato non potra'
essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 30/1990, cosi'
ripartito:
a) fino ad un massimo di punti 24/90 per il diploma di laurea;
b) fino ad un massimo di punti 6/90 per i sottoelencati altri
titoli, ricompense e benemerenze:
altro diploma di laurea oltre a quello valutato alla
precedente lettera a);
abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
abilitazione all'esercizio della professione di dottore
commercialista;
abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di
istruzione secondaria;
vincitore di borsa di studio annuale o biennale di
addestramento didattico per laureati;
corsi di specializzazione e/o di perfezionamento
post-universitari, di durata non inferiore ad un anno accademico,
svolti o frequentati con esito finale positivo che si siano conclusi
con esame o colloquio;
pubblicazioni (non articoli) su argomenti relativi alle
discipline di insegnamento previste per il conseguimento di uno dei
diplomi di laurea richiesti per la partecipazione al concorso;
medaglia d'oro al valor civile;
medaglia d'argento al valor civile;
medaglia di bronzo al valor civile;
attestato di pubblica benemerenza al valor civile o al merito
civile.
La stessa sottocommissione, inoltre, attribuira':
A) per il titolo di studio prescritto dal precedente art. 2,
lettera c), un punteggio in novantesimi, con il massimo di 24/90,
graduato in relazione al voto di laurea conseguito dal candidato,
come segue:
110 e lode su 110 | 24,00;
110 su 110 | 23,70;
109 su 110 | 23,40;
108 su 110 | 23,10;
107 su 110 | 22,80;
106 su 110 | 22,50;
105 su 110 | 22,20;
104 su 110 | 21,90;
103 su 110 | 21,60;
102 su 110 | 21,30;
101 su 110 | 21,00;
100 su 110 | 20,70;
99 su 110 | 20,40;
98 su 110 | 20,10;
97 su 110 | 19,80;
96 su 110 | 19,50;
95 su 110 | 19,20;
94 su 110 | 18,90;
93 su 110 | 18,60;
92 su 110 | 18,30;
91 su 110 | 18,00;
90 su 110 | 17,70;
89 su 110 | 17,40;
88 su 110 | 17,10;
87 su 110 | 16,80;
86 su 110 | 16,50;
85 su 110 | 16,20;
84 su 110 | 15,90;
83 su 110 | 15,60;
82 su 110 | 15,30;
81 su 110 | 15,00;
80 su 110 | 14,70;
79 su 110 | 14,40;
78 su 110 | 14,10;
77 su 110 | 13,80;
76 su 110 | 13,50;
75 su 110 | 13,20;
74 su 110 | 12,90;
73 su 110 | 12,60;
72 su 110 | 12,30;
71 su 110 | 12,00;
70 su 110 | 11,70;
69 su 110 | 11,40;
68 su 110 | 11,10;
67 su 110 | 10,80;
66 su 110 | 10,50.
Qualora il candidato sia in possesso di piu' diplomi di laurea,
sara' preso in considerazione, ai fini della valutazione del titolo
di studio, il diploma che, compreso tra quelli elencati al precedente
art. 2, lettera c), sia stato conseguito con il punteggio piu'
favorevole.
L'omessa indicazione del punteggio del diploma di laurea sara'
valutato, come da costante giurisprudenza del Consiglio di Stato,
come conseguito con il minimo dei voti (66 su 110);
B) agli altri titoli, benemerenze e ricompense di seguito
specificati il punteggio in novantesimi a fianco di ognuno indicato:
secondo diploma di laurea oltre a quello valutato alla |
precedente lettera A |1,80;
---------------------------------------------------------------------
abilitazione all'esercizio della professione di |
avvocato |0,60;
---------------------------------------------------------------------
abilitazione all'esercizio della professione di dottore|
commercialista |0,90;
---------------------------------------------------------------------
abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti |
di istruzione secondaria |0,45;
---------------------------------------------------------------------
vincitori di borsa di studio annuale o biennale di |
addestramento didattico per laureati |0,45;
corsi di specializzazione e/o di perfezionamento
post-universitari, di durata non inferiore ad un anno accademico,
svolti o frequentati con esito finale positivo che si siano conclusi
con esame o colloquio:
corso di durata annuale |0,45;
---------------------------------------------------------------------
corso di durata biennale |0,90;
---------------------------------------------------------------------
corso di durata triennale |1,35;
---------------------------------------------------------------------
corso di durata quadriennale |1,80;
---------------------------------------------------------------------
una o piu' pubblicazioni (non articoli) su argomenti |
relativi alle discipline di insegnamento previste per il |
conseguimento di uno dei diplomi di laurea richiesti per la |
partecipazione al concorso |0,15;
---------------------------------------------------------------------
medaglia d'oro al valor civile |1,05;
---------------------------------------------------------------------
medaglia d'argento al valor civile |0,75;
---------------------------------------------------------------------
medaglia di bronzo al valor civile |0,60;
---------------------------------------------------------------------
attestato di pubblica benemerenza al valor civile o al |
merito civile |0,45.
Per il complesso di tali titoli la sottocommissione potra'
assegnare un punteggio massimo non superiore a 6/90.
Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve
produrre, al Comando centro di reclutamento, entro il termine
perentorio di giorni venti dalla data di scadenza del termine ultimo
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
copia delle pubblicazioni. Gli altri titoli possono essere presentati
con certificazione sostitutiva, compresi gli eventuali titoli
preferenziali previsti al successivo articolo 16, terzo comma.
I titoli suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla
legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in
qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Art. 7.
Istruttoria delle domande
Tutti i candidati le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi al concorso con riserva, in attesa dell'accertamento, da
parte della sottocommissione di cui all'art. 9, primo comma, lettera
a) del presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti
previsti.
L'ammissione con riserva deve intendersi tale per tutte le fasi
concorsuali fino all'incorporamento.
Art. 8.
Documentazione
Il Comando centro di reclutamento della Guardia di finanza
richiedera' i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle amministrazioni pubbliche, da redigersi ed annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o
della cartella personale e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare.
Art. 9.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto
dirigenziale, sara' presieduta da un ufficiale generale della Guardia
di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna
delle quali sara' presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non
inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria
finale di merito, costituita da due ufficiali della Guardia di
finanza, membri;
b) sottocommissione per la valutazione della prova d'esame di
cui al precedente art. 5, composta da due ufficiali della Guardia di
finanza, membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare,
costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due
ufficiali medici dell'Esercito, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
superiori medici dell'Esercito, membri;
e) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale e per la valutazione della prova di efficienza fisica
dei candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza,
composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, di cui due
ufficiali periti selettori.
Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio
permanente e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a tenente.
Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
Il Generale ispettore per gli istituti di istruzione provvedera'
alla eventuale costituzione del comitato di vigilanza che
collaborera' con la sottocommissione indicata alla lettera b) del
presente articolo nello svolgimento della prova d'esame.
Art. 10.
Esclusioni dal concorso
Con decreto motivato dell'autorita' delegata dal comandante
generale della Guardia di finanza puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui al precedente art. 2.
Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della
commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla
sottocommissione indicata all'art. 9, primo comma, lettera a).
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre
ricorso:
gerarchico al comandante generale della Guardia di finanza, ex
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla data
di notifica, ai sensi dell'art. 2, primo comma del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21 primo comma, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e art. 63, quarto comma, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165.
Art. 11.
Documento di identificazione
Ad ogni visita o prova d'esame i candidati dovranno esibire la
carta di identita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia
recente.
Art. 12.
Mancata presentazione del candidato
Il candidato che, per cause non riconducibili all'amministrazione
che ha indetto il presente concorso, non si presentera' per sostenere
la prova d'esame secondo le modalita' di cui all'art. 5, la visita
medica preliminare, la visita medica di revisione, l'accertamento
attitudinale o la prova di efficienza fisica, sara' considerato
rinunciatario e quindi escluso dal concorso.
I presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 9, primo
comma, lettere c), d) ed e) hanno facolta', compatibilmente con i
tempi tecnici di espletamento delle prove, di anticipare o
posticipare la convocazione dei candidati che abbiano presentato
richiesta motivata di differimento presso il Centro di reclutamento.
Art. 13.
Accertamento dell'idoneita' fisica e attitudinale
Prova di efficienza fisica
I candidati che conseguono l'idoneita' alla prova d'esame, di
cui al precedente art. 5, saranno sottoposti all'accertamento
dell'idoneita' fisica, dell'idoneita' attitudinale e alla prova di
efficienza fisica.
L'idoneita' fisica dei candidati e' accertata da parte della
sottocommissione indicata all'art. 9, primo comma, lettera c)
mediante visita medica preliminare comprensiva degli esami
specialistici, presso il Centro di reclutamento della Guardia di
finanza, in Roma.
L'accertamento dell'idoneita' di cui al precedente comma verra'
eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e'
immediatamente comunicato all'interessato il quale puo',
contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di
revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui al successivo
art. 14, punto 1. La richiesta di ammissione a visita medica di
revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione, prevista dall'art. 9, primo comma, lettera c), al
momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze
presentate successivamente saranno ritenute nulle.
Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che sara'
comunicato agli interessati, e' definitivo.
I candidati che conseguono l'idoneita' fisica saranno ammessi
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, mentre i non idonei
saranno esclusi dal concorso.
L'accertamento dell'idoneita' attitudinale si articola nello
svolgimento di test di livello e di personalita' ed in colloqui
intesi ad accertare la maturita' di pensiero e le qualita'
attitudinali e caratterologiche dei candidati.
I candidati idonei all'accertamento attitudinale saranno ammessi
a sostenere le prove di efficienza fisica, mentre i non idonei
saranno esclusi dal concorso.
La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello di
preparazione atletica dei candidati, consiste nelle seguenti prove:
salto in alto, salto in lungo, getto del peso, corsa piana m 100 e
corsa piana m 1.000. L'idoneita' alle predette prove e' determinata
con i criteri indicati negli allegati 2 e 3, che costituiscono parte
integrante del presente decreto.
All'atto della presentazione, i candidati dovranno presentare
certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana, ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano,
in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.
La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica
e, pertanto, l'esclusione dal concorso.
Il presidente della competente sottocommissione, qualora il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni precedentemente subiti ovvero uno stato di temporanea
indisposizione, sentito l'ufficiale medico presente, provvedera', a
giudizio motivato ed insindacabile, all'eventuale differimento dello
stesso improrogabilmente al primo giorno utile immediatamente
successivo alla scadenza delle prove previste dal calendario della
prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 18 ottobre 2002.
Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale e della prova di efficienza fisica la sottocommissione
di cui al precedente art. 9, primo comma, lettera e), fissa in
apposito atto i criteri di valutazione degli stessi.
Avverso l'esclusione dalle prove di cui al presente articolo gli
interessati potranno produrre ricorso mediante le modalita' indicate
all'ultimo comma dell'art. 5.
Art. 14.
Requisiti fisici
Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
fisici dei candidati hanno il compito di selezionare elementi che
rientrano nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17
maggio 2000, n. 155.
I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
fisica, dovranno presentare un certificato, con data non anteriore a
giorni sessanta, attestante l'effettuazione dell'accertamento per i
markers dell'epatite B e C sia antigeni che anticorpali, rilasciato
da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata.
La mancata presentazione di detto certificato determinera'
l'ammissione con riserva del candidato alle ulteriori fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso se non verra' presentato
entro l'inizio del corso.
La positivita' al suddetto accertamento comportera' l'esclusione
dal concorso.
I candidati saranno sottoposti a visita:
neurologica;
psichiatrica;
otorinolaringoiatrica;
oculistica;
odontostomatologica.
1. I candidati all'atto della visita medica devono, comunque,
avere:
statura non inferiore a m 1,65;
acutezza visiva:
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore
alle tre diottrie anche in un solo occhio;
campo visivo e motilita' oculare normale;
visione binoculare;
senso cromatico normale alle matassine colorate.
I candidati con vizi visivi devono portare seco alla visita
medica le proprie lenti correttive "a tempiali".
La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati verra'
effettuata con le lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto".
Saranno cause di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
Per quanto riguarda la funzione uditiva saranno considerati
idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti
parametri:
monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
Saranno inoltre cause di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia) anche se in forma lieve e l'uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 26 elementi dentari; i denti mancanti, comunque, non
devono riguardare piu' di due coppie masticatorie contrapposte. La
protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente
mancante.
Non sono ammesse comunque protesi mobili.
2. Saranno, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
radiografia del torace;
dell'urina ed ematochimici;
elettrocardiografico e visita cardiologica;
test psico-clinici.
Gli aspiranti potranno essere eventualmente sottoposti ad
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di
laboratorio, al fine di evidenziare particolari patologie.
I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi negli
accertamenti di cui al punto 1 saranno subito dichiarati non idonei
dalla competente sottocommissione medica, senza essere sottoposti
agli esami di cui al punto 2. Contro tale giudizio non e' ammessa
visita di revisione.
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 5.
Art. 15.
Adempimenti delle sottocommissioni
Le sottocommissioni previste dal precedente art. 9, lettere c) d)
ed e) compileranno, per ogni candidato, un processo verbale che sara'
firmato da tutti i componenti.
Art. 16.
Graduatoria
La graduatoria unica di merito sara' compilata dalla
sottocommissione di cui al precedente art. 9, primo comma, lettera
a).
Saranno iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati
che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'art. 1, secondo comma.
A parita' di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.
191.
La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale.
Art. 17.
Vincitori del concorso
Sono ammessi al corso allievi ufficiali di complemento della
Guardia di finanza, i candidati iscritti nella graduatoria unica di
merito di cui al precedente art. 16, nei limiti dei posti messi a
concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.
Entro venti giorni dall'inizio del corso, il Comando Generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti
resisi, comunque, disponibili tra i candidati precedentemente
dichiarati vincitori, con le modalita' di cui al primo comma del
presente articolo.
Al termine del corso, che avra' la durata di mesi quattro, gli
allievi che lo avranno concluso con esito favorevole conseguiranno la
nomina a sottotenente di complemento della Guardia di finanza
nell'ordine di graduatoria finale del corso stesso e saranno tenuti
alla prestazione del servizio di prima nomina della durata di mesi
dieci. Tale servizio non potra' essere svolto in reparti operativi
ubicati nella regione in cui e' compreso il Comune di residenza
anagrafica dei predetti ufficiali e dei loro genitori.
Gli ammessi al corso contraggono una ferma di servizio di
quattordici mesi.
All'atto dell'incorporamento gli allievi ufficiali di complemento
saranno sottoposti a visita medica a cura del dirigente del Servizio
sanitario dell'accademia della Guardia di finanza per accertare il
mantenimento dell'idoneita' fisica.
L'allievo non piu' in possesso di tale idoneita' fisica e'
prosciolto dalla ferma contratta .
Avverso tale provvedimento l'interessato potra' produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 5.
Il candidato che non si presentera' nel giorno e nell'ora
stabiliti per l'inizio del corso di formazione sara' considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal novero degli ammessi alla
frequenza dello stesso, con provvedimento dell'amministrazione.
Eventuali ritardi nella presentazione al corso dovuti a causa di
forza maggiore sono valutati a giudizio discrezionale insindacabile
dal Comando Generale della Guardia di finanza, che puo' ammettere
alla frequenza del corso l'aspirante giunto in ritardo, purche' tale
ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il terzo giorno
dall'inizio del corso.
Art. 18.
Riduzioni per viaggi in ferrovia
I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a
compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del
concorso, nonche' per raggiungere la sede del corso quando siano
dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al
beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal
decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795 e successive
modificazioni.
Essi saranno provvisti di idoneo documento per la riduzione
ferroviaria, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della
Guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla
propria sede a quelle di svolgimento delle prove concorsuali e per i
viaggi di ritorno in famiglia.
Le spese di vitto e alloggio, durante il periodo delle prove
selettive, sono a carico degli aspiranti.
Art. 19.
Trattamento economico
Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento
economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.
Art. 20.
Rinvio dal corso
Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino
di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini
indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano
o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il
decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino
almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono rinviati dal
corso con determinazione del Comando generale della Guardia di
finanza e perdono la qualifica di allievo ufficiale di complemento
della Guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento
degli obblighi di leva si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e successive
modificazioni.
Avverso tale provvedimento gli interessati potranno produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 5.
Art. 21.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, 1 comma, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Comando centro di reclutamento della Guardia di finanza per
le finalita' concorsuali e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Comandante del centro di reclutamento, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Comandante
Generale della Guardia di finanza.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo.
Roma, 6 giugno 2002
Gen. C.A.: Alberto Zignani
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