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UNIVERSITA' DI TRENTO
Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
in "Tecnologie chimiche" - 18o ciclo. (Decreto n. 522)
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.56 del 16/7/2002 |
Ente: | UNIVERSITA' DI TRENTO |
Località: | Trento (TN) |
Codice atto: | 02E05296 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 27/9/2002 |
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IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 e in particolare l'art. 4,
che demanda alle Universita' il compito di disciplinare con proprio
regolamento l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, le
modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, nel rispetto dei
criteri generali fissati con regolamento ministeriale;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, recante i
criteri generali cui debbono attenersi le singole sedi universitarie
nel disciplinare i corsi di dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale
sono stati determinati i criteri per l'uniformita' di trattamento sul
diritto agli studi universitari;
Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Trento e in
particolare l'art. 9, comma 3;
Visto il regolamento dell'Universita' di Trento in materia di
dottorati di ricerca, emanato con decreto rettorale del 23 giugno
1999, n. 663, modificato con decreto rettorale del 6 giugno 2001,
n. 538;
Vista la proposta del Dipartimento di fisica;
Visto il parere espresso dal comitato scientifico nella seduta
del 23 aprile 2002 in ordine alla rilevanza scientifica delle
proposte di attivazione di corsi di dottorato di ricerca;
Vista la relazione del nucleo di valutazione interna del
30 aprile 2002 in ordine ai requisiti di idoneita' dei corsi di
dottorato proposti;
Vista la delibera assunta congiuntamente dal Senato accademico e
dalla Commissione della ricerca scientifica in data 7 maggio 2002;
Decreta:
Art. 1.
Attivazione
E' attivato presso l'Universita' degli studi di Trento il 18o
ciclo del dottorato di ricerca in "Tecnologie chimiche", in consorzio
con l'Universita' degli studi di Padova e la Libera Universita' di
Bolzano e in collaborazione con E-Pharma Trento S.p.a. e il Centro di
Ricerca dell'Istituto Agrario di S. Michele a/Adige.
Durata: triennale.
Settori scientifico-disciplinari: CHIM/04 - Chimica industriale,
CHIM/06 - Chimica organica, CHIM/07 - Fondamenti chimici delle
tecnologie, ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica.
Coordinatore: prof. Antonio Guerriero - tel. 0461 882013 -
e.mail: antonio.guerriero@ing.unitn.it
Lingua ufficiale del corso: italiano.
E' indetta selezione pubblica per la copertura di quattro posti,
di cui due coperti da borsa di studio.
Le borse di studio sono finanziate come di seguito:
una borsa di studio, E-Pharma Trento S.p.a., relativamente alla
seguente tematica: studio dei prodotti di degradazione in preparati
farmacologici effervescenti;
una borsa di studio cofinanziata dal Laboratorio di chimica e
ceramurgia e dal laboratorio di chimica bioorganica, relativamente
alla seguente tematica: Interazione interspecifica, a livello
molecolare, tra patogeni della vite e loro microrganismi antagonisti;
Le tematiche relative ai posti non coperti da borsa sono:
Sintesi, caratterizzazione e reattivita' di complessi di
platino (II) e palladio (II) contenenti leganti elettronattrattori
per modulare l'elettrofilicita' del centro metallico;
Reattore biochimico: controllo termodinamico e cinetico.
I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito
di finanziamenti, erogati da altre Universita', enti pubblici di
ricerca o da qualificate strutture produttive private, che si
rendessero disponibili dopo l'emanazione del presente bando e prima
dell'inizio del relativo concorso. L'eventuale aumento del numero di
borse di studio potra' determinare l'incremento dei posti
complessivamente messi a concorso.
Di tale incremento sara' data comunicazione alla pagina internet
http://www.unitn.it/ricerca/dottorati form av/bandi 18.htm
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo,
senza distinzione di sesso, eta' e cittadinanza, coloro che sono in
possesso di diploma di laurea o di analogo titolo accademico
conseguito all'estero.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, che non
sia gia' stato dichiarato equipollente a una laurea italiana,
dovranno fare espressa richiesta di equipollenza nella domanda di
partecipazione al concorso. In tal caso sara' necessario allegare
alla domanda stessa i documenti utili a consentire al collegio dei
docenti la dichiarazione di equipollenza, valida unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere.
Detti documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze italiane nel Paese di provenienza.
Possono partecipare alla selezione anche coloro che conseguiranno
il diploma di laurea entro la data fissata per l'espletamento della
prima prova concorsuale. In tale caso l'ammissione alla selezione
verra' disposta "con riserva" e il candidato sara' tenuto a
presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di laurea o
autocertificazione di laurea prima di tale data.
Art. 3.
Programma del corso
Il corso di dottorato mira alla preparazione di ricercatori con
una conoscenza approfondita della chimica come base micro - e
macro-strutturale dei materiali, delle applicazioni e delle
tecnologie ad essa legate.
Sono state previste attivita' didattiche di formazione alla
ricerca organizzate in conferenze, cicli seminariali e corsi
specifici (100 ore di attivita' complessiva, articolate nei tre anni
di corso). Inoltre, i dottorandi devono seguire congressi,
conferenze, seminari di formazione, uno-due corsi seminariali
nazionali (organizzati specificatamente per dottorandi ed affini alle
tematiche di ricerca della tesi), ed un periodo di 2-6 mesi
all'estero (durante il secondo o terzo anno) per attivita' di ricerca
nell'ambito della tematica sperimentale condotta.
1o anno - Attivita' tendenti ad approfondire le conoscenze di
base con formazione diretta da parte del tutor-relatore, con corsi
istituzionali e cicli seminariali per almeno 40 ore, e con attivita'
di laboratorio.
2o anno - I dottorandi approfondiranno gli argomenti specifici
per la tesi: a tale scopo saranno organizzati cicli di lezioni mirate
e di contenuto specialistico per almeno 40 ore ed il dottorando
dovra' partecipare ad almeno un congresso e, possibilmente, ad un
corso seminariale nazionale.
3o anno - Si prevede che i dottorandi partecipino per 20 ore a
lezioni di contenuto specialistico, ad almeno un congresso nazionale
e/o internazionale e, possibilmente, ad un corso seminariale
nazionale. Al fine di una formazione didattica oltre che scientifica,
essi dovrebbero svolgere attivita' didattica "attiva" (poche ore in
forma di esercitazioni o preparazione di esperimenti di laboratorio,
nell'ambito di corsi di insegnamento universitari, sotto la guida dei
docenti titolari).
All'inizio del corso, a ogni dottorando sara' assegnato un tutor,
membro del collegio dei docenti, con il compito di assisterlo nella
formulazione dei piani di attivita' e nell'organizzazione
dell'attivita' scientifica sperimentale. Il dottorando potra' farsi
assistere nella preparazione della tesi da un altro docente o esperto
anche esterno al collegio. L'argomento definitivo della tesi sara'
sottoposto all'approvazione del collegio dei docenti durante il primo
anno.
Complessivamente, l'attivita' di ricerca individuale dovra'
comportare un minimo di 4000 ore di presenza nelle strutture di
ricerca dei proponenti, con accertamento periodico (quadrimestrale)
dell'avanzamento delle ricerche.
La tesi dovra' essere consegnata in bozza al collegio dei docenti
due mesi prima della scadenza del terzo anno e quindi discussa con il
collegio stesso.
Art. 4.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione deve essere redatta in carta semplice
utilizzando il fac-simile allegato al presente bando.
La domanda, corredata di fotocopia della carta d'identita' o del
passaporto, dovra' pervenire all'Universita' degli studi di Trento -
Direzione servizi e comunicazione - Ufficio dottorati di ricerca, via
Belenzani n. 12 - 38100 Trento, entro e non oltre il 27 settembre
2002, con una delle seguenti modalita':
consegna a mano all'Ufficio dottorati di ricerca, via Belenzani
n. 12 - 38100 Trento dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10 alle ore
12;
spedizione tramite servizio postale al seguente indirizzo:
Universita' degli studi di Trento - Direzione servizi e comunicazione
- Ufficio dottorati di ricerca, via Belenzani n. 12 - 38100 Trento
(specificando che si desidera concorrere per il dottorato in
"Tecnologie chimiche");
i candidati in possesso di titolo di studio italiano possono,
inoltre, trasmettere la domanda via telefax al seguente numero:
0461/881128.
L'Universita' di Trento non assume alcuna responsabilita' per la
perdita di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato in domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
Non si terra' conto delle domande pervenute oltre il termine del
27 settembre 2002, anche se spedite prima.
Nella domanda l'aspirante dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione sotto la propria responsabilita':
il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti della selezione,
specificando codice di avviamento postale, numero di telefono,
eventuale numero di telefax e l'eventuale e-mail. I cittadini
stranieri dovranno precisare un recapito in Italia o eleggere la
propria Ambasciata in Italia quale domicilio agli effetti della
partecipazione alla selezione;
la propria cittadinanza;
l'esatta denominazione del corso di dottorato per il quale
presenta domanda;
la laurea posseduta, specificando data e universita' presso cui
e' stata conseguita; ovvero il titolo accademico equipollente
(indicando la data del decreto rettorale con il quale e' stata
dichiarata l'equipollenza), o il titolo accademico conseguito presso
un'universita' straniera di cui si richiede l'equipollenza;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti del
corso;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito eletto ai fini del
concorso.
Ai sensi della legge n. 104/1992 - art. 20, nonche' della legge
n. 68/1999, art. 16, comma 1, i candidati portatori di handicap
dovranno fare esplicita richiesta riguardo l'ausilio e i tempi
aggiuntivi eventualmente necessari per poter sostenere le prove. A
tale riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati con la
riservatezza prevista dalla legge n. 675/1996.
Allegati alla domanda di partecipazione:
fotocopia della carta d'identita' o del passaporto;
il proprio curriculum di studi;
eventuali certificati di conoscenza di lingue straniere;
almeno una lettera di presentazione da parte del relatore della
tesi di laurea e/o di altro esperto della materia. Le lettere di
presentazione dovranno pervenire in busta chiusa siglata
dall'estensore;
breve sintesi della/e tesi di laurea (massimo quattro pagine);
eventuali lavori scientifici pubblicati nell'ambito delle
materie oggetto della prove di esame.
Nel caso di candidati in possesso di titolo accademico straniero
non ancora dichiarato equipollente alla laurea dovranno, inoltre,
essere allegati i documenti (certificato di laurea con esami e
votazione, dichiarazione di valore) tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze italiane all'estero, utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza.
Qualora, successivamente alla presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, il candidato dovesse integrare la propria
documentazione, dovra' inviare il materiale aggiuntivo specificando
sulla busta nome, cognome e corso di dottorato al quale concorre
entro il termine 27 settembre 2002.
Art. 5.
Prove di ammissione
Le prove di esame si svolgeranno in lingua italiana o,
eventualmente, in lingua straniera concordata con la Commissione
esaminatrice, e sono intese ad accertare le conoscenze di base e
l'attitudine del candidato alla specifica ricerca nelle discipline
del settore.
Le prove di ammissione si svolgeranno con le seguenti modalita':
valutazione della documentazione di cui all'art. 4 sulla base
dei criteri stabiliti a priori dalla commissione d'esame. Sara'
attribuito un punteggio fino ad un massimo di venti e comunque non
superiore a quattro punti per ogni titolo;
prova scritta su un argomento di carattere generale volta ad
accertare l'attitudine alla ricerca applicata dei candidati,
saggiando la loro padronanza delle conoscenze chimiche di base. Sono
ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta abbiano
riportato un punteggio pari o superiore a 36/60;
prova orale e colloquio che consiste in una discussione della
prova scritta e di eventuali titoli scientifici presentati dal
candidato, nella valutazione dell'attitudine alla ricerca tenendo
conto anche della tesi di laurea e nell'accertamento di un'adeguata
conoscenza della lingua inglese. La prova s'intende superata con il
conseguimento di un punteggio pari o superiore a 36/60.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento.
Il calendario delle prove con l'indicazione del giorno, del mese,
dell'ora e del locale in cui esse avranno luogo sara' reso noto
almeno venti giorni prima dello svolgimento della prima prova con
avviso pubblicato in internet, alla pagina:
http://www.unitn.it/ricerca/dottorati form av/calendario prove.htm
Mediante tale avviso s'intende assolto l'adempimento di cui
all'art. 26 del regolamento di ateneo in materia di dottorato di
ricerca.
Art. 6.
Programma di esame
Oggetto del programma d'esame sono:
Materie di base a carattere chimico e caratterizzanti un
percorso formativo in chimica, chimica industriale, ingegneria
chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche;
Metodi spettroscopici e spettrometrici per la caratterizzazione
chimica;
Cromatografia gassosa e liquida;
Processi ed impianti chimici di produzione.
Art. 7.
Commissione esaminatrice
La commissione giudicatrice per l'accesso al corso e' nominata
dal rettore sentito il collegio dei docenti. Essa si compone di tre
membri scelti tra i professori e ricercatori di ruolo, anche
stranieri, afferenti all'area scientifico-disciplinare cui si
riferisce il corso. La commissione puo' essere, inoltre, integrata da
non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti
e di strutture pubbliche e private di ricerca. La nomina di tali
esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni od intese con piccole
e medie imprese.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel
medesimo giorno all'albo della sede di esame.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sommando i punteggi ottenuti dai
candidati nella prova scritta, in quella orale e quelli attribuiti ai
titoli. In base alla graduatoria finale, i candidati che
conseguiranno un punteggio uguale o superiore a 84/140 saranno
considerati idonei.
La graduatoria sara' resa pubblica nei seguenti modi:
affissione all'albo della sede di esame;
pubblicazione sul sito internet all'indirizzo:
http://www.unitn.it/ ricerca/graduatorie.htm
Mediante tali avvisi si intende assolto l'adempimento relativo
alla pubblicita' degli atti.
Art. 8.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso.
In caso di rinuncia dell'avente diritto prima dell'inizio del
corso, subentra altro candidato idoneo secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo
trimestre del primo anno di corso, e' facolta' del collegio dei
docenti valutare l'opportunita' di coprire il posto vacante con un
altro candidato idoneo secondo l'ordine della graduatoria.
In base all'art. 20, comma 3, del regolamento di ateneo in
materia di dottorato di ricerca, il collegio dei docenti, valutate le
risorse didattiche e di ricerca, puo' ammettere in soprannumero in
misura non eccedente il 50% del numero totale dei posti attivati:
candidati, idonei nella graduatoria generale di merito, che
fruiscano di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51 della legge
n. 449/1997;
candidati extracomunitari, idonei nella graduatoria generale di
merito, che risultino assegnatari di borsa di studio a qualsiasi
titolo conferita;
candidati appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico
accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l'Ateneo
(senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita' di Trento).
Art. 9.
Modalita' di iscrizione al corso
I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito,
dovranno presentare o fare pervenire domanda di ammissione al corso
di dottorato, in carta legale, all'Universita' degli studi di Trento
- Direzione servizi e comunicazione - Ufficio dottorati di ricerca,
via Belenzani n. 12 - 38100 Trento (Italia), entro quindici giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della
graduatoria finale. Nella domanda di ammissione (schema di domanda e'
disponibile presso l'ufficio dottorati di ricerca di Trento e
scaricabile alla pagina
http://www.unitn.it/ricerca/download/iscriz grad ita.doc), il
candidato dichiara:
di chiedere/non chiedere l'erogazione della borsa di studio
(anche i vincitori non beneficiari della borsa di studio dovranno
effettuare tale opzione nell'eventualita' che un candidato avente
titolo alla borsa vi rinunci);
di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi a un
corso di diploma, di laurea o ad altro corso di dottorato fino al
conseguimento del titolo;
di non essere iscritto a una scuola di specializzazione e, in
caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza prima
dell'inizio del corso;
di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato di ricerca;
di essere/non essere in servizio presso una pubblica
amministrazione o altro ente pubblico.
I vincitori che non presentano la domanda di ammissione nel
termine di quindici giorni, decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione della graduatoria finale alla pagina Internet
http://www.unitn.it/ricerca/graduatorie.htm, sono considerati
rinunciatari e i posti corrispondenti sono messi a disposizione dei
candidati classificatisi idonei, secondo l'ordine della graduatoria.
Art. 10.
Borse di studio
Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria
generale di merito redatta dalla competente commissione giudicatrice,
su domanda dell'avente titolo.
In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da enti
esterni, i candidati possono scegliere di quale borsa fruire in
relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito.
L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315 e
successive modificazioni ammonta a Euro 10.561,54 - assoggettabile al
contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata legale del corso.
L'importo della borsa di studio e' aumentato, per eventuali
periodi di permanenza all'estero autorizzati dal coordinatore o dal
collegio docenti nella misura del 50% della borsa stessa.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa.
Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa di studio subentra
altro candidato idoneo secondo l'ordine della graduatoria.
Art. 11.
Obblighi e diritti dei dottorandi
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca,
secondo i programmi e le modalita' fissate dal collegio dei docenti.
Le borse di studio, finanziate da enti esterni, che prevedano lo
svolgimento di una specifica attivita' di ricerca, vincolano gli
assegnatari allo svolgimento di tale attivita'.
E' consentita, a partire dal secondo anno e previa autorizzazione
del collegio dei docenti, una limitata attivita' didattica
sussidiaria e integrativa, che non deve in ogni caso compromettere
l'attivita' di formazione alla ricerca prevista per i dottorandi.
Tale attivita' didattica non da' diritti in ordine all'accesso ai
ruoli dell'Universita'.
L'universita' garantisce, nel medesimo periodo del corso, la
copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile,
limitatamente alle attivita' che si riferiscono al corso di dottorato
di ricerca.
Il pubblico dipendente ammesso al dottorato di ricerca puo'
domandare di essere collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata
del corso di dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza
assegni, e puo' usufruire della borsa di studio, ove ricorrano le
condizioni richieste.
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione
pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi,
e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del
secondo periodo.
Art. 12.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca, conferito dal rettore, si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che ha luogo a
conclusione del corso.
La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' nominata dal
rettore, su designazione del collegio dei docenti in conformita' al
regolamento di ateneo in materia di dottorato di ricerca.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
L'amministrazione universitaria, in attuazione della legge
n. 675/1996, e successive integrazioni e modificazioni, si impegna a
utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l'espletamento
delle procedure concorsuali e per fini istituzionali.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi
di cui alla succitata legge espressione di tacito consenso a che i
dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali
vengano pubblicati sul sito internet dell'Universita' degli studi di
Trento.
Art. 14.
Norme di riferimento
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
all'art. 4 della legge 3 luglio 1998 n. 210, al decreto ministeriale
30 aprile 1999 n. 224 e al regolamento dell'Universita' di Trento in
materia di dottorato di ricerca emanato con decreto rettorale del
23 giugno 1999, n. 663 e successive modifiche.
Trento, 27 giugno 2002
Il rettore: Egidi
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