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LIBERA UNIVERSITA' "MARIA SS. ASSUNTA" - LUMSA
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca anno
accademico 2003/2004 - XIX ciclo
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.86 del 4/11/2003 |
Ente: | LIBERA UNIVERSITA' "MARIA SS. ASSUNTA" - LUMSA |
Località: | - |
Codice atto: | 03E06251 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 4/12/2003 |
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IL RETTORE
Visto lo statuto della Libera Universita' Maria SS. Assunta;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999;
Visto il regolamento emanato con decreto ministeriale n. 224 del
30 aprile 1999;
Visto il regolamento in materia di dottorati di ricerca della
Libera Universita' Maria SS. Assunta emanato con decreto rettorale
n. 1825 del 30 ottobre 2001;
Viste le proposte di rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca
con sede amministrativa presso la Libera Universita' Maria SS.
Assunta;
Vista la delibera del senato accademico del 14 aprile 2003 con
cui viene approvata l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca
per il XIX ciclo;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 29 maggio
2003 relativa ai dottorati di ricerca;
Preso atto del parere espresso dal Nucleo di valutazione interna,
nella seduta del 2 luglio 2003;
Decreta
Art. 1.
Istituzione
E' istituito il XIX ciclo per i dottorati di ricerca presso la
Libera Universita' Maria SS. Assunta. Sono altresi' indetti pubblici
concorsi per esami per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
istituiti che si elencano di seguito con l'indicazione del numero dei
posti messi a concorso, del numero delle borse di studio disponibili,
delladurata, della struttura di afferenza, le modalita' di ammissione
nonche' la lingua o le lingue straniere di cui verra' verificata la
buona conoscenza.
Dottorato di ricerca in scienze cognitive, riabilitazione e
apprendimento
Posti: n. 6
Borse di studio: 3
Durata del corso: tre anni
Sede convenzionata: I.R.C.C.S. Ospedale Pediatrico Bambino Gesu'
Modalita' di accesso: tema e colloquio
Lingua/e straniera colloquio: inglese, francese.
Dottorato di ricerca in scienze della comunicazione e organizzazioni
complesse
Posti: n. 4
Borse di studio: 2
Durata del corso: tre anni
Borsa di studio: «Emilia Valori»
Modalita' di accesso: tema e colloquio
Lingua/e straniera colloquio: inglese, francese.
Dottorato di ricerca in psicologia del lavoro e delle risorse umane
Posti: n. 4
Borse di studio: 2
Durata del corso: tre anni
Sede Convenzionata: Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise «Giuseppe Caporale»
Modalita' di accesso: tema e colloquio
Lingua/e straniera colloquio: inglese, francese.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
dottorato di ricerca istituiti dalla Libera Universita' Maria SS.
Assunta, senza limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che siano
in possesso di una laurea (vecchio ordinamento) o laurea
specialistica (nuovo ordinamento) o di analogo titolo accademico
conseguito in Italia o all'estero preventivamente riconosciuto
equipollente dal collegio dei docenti del dottorato di ricerca, al
solo fine dell'ammissione al corso e/o nell'ambito di accordi
inter-universitari di cooperazione e mobilita'. In questo caso i
candidati dovranno allegare alla domanda di concorso i documenti
utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di
equipollenza, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche italiane nel Paese di provenienza, secondo le norme
vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di
laurea delle universita' italiane.
Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno la laurea entro la data della prima prova concorsuale
del dottorato al quale si intende partecipare. In tal caso,
l'ammissione verra' disposta «con riserva» e il candidato sara'
tenuto a presentare, a pena di esclusione dal concorso, alla
commissione giudicatrice il giorno della prova concorsuale la
relativa autocertificazione della laurea conseguita.
Art. 3.
Domande di ammissione
La domanda di ammissione alle prove concorsuali per l'iscrizione
ai corsi, redatta in carta semplice, dovra' essere compilata secondo
lo schema riprodotto in calce al presente bando e dovra' essere
spedita con raccomandata a.r. all'ufficio Dottorati di ricerca della
Libera Universita' Maria ss. Assunta - via della Traspontina n. 21 -
00193 Roma, entro e non oltre trenta giorni dal giorno di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite entro
il termine predetto, a tal fine fara' fede il timbro postale
dell'ufficio postale accettante.
L'omessa apposizione della firma autografa a sottoscrizione della
domanda e' motivo di tassativa esclusione dal concorso.
Per l'ammissione ai corsi di dottorato si richiede:
il cognome e il nome;
il luogo e la data di nascita;
codice fiscale;
la residenza e il recapito eletto ai fini del concorso,
specificando codice di avviamento postale, numero di telefono,
eventuale numero di telefax e l'e-mail. I cittadini stranieri
dovranno precisare un recapito in Italia o eleggere la propria
Ambasciata in Italia quale domicilio agli effetti della
partecipazione alla selezione;
la propria cittadinanza;
l'esatta denominazione del corso di dottorato per il quale
presenta domanda;
il titolo di studio posseduto, specificando anno accademico e
universita' presso cui e' stata conseguita, ovvero il titolo
accademico equipollente (indicando la data del decreto rettorale con
il quale e' stata dichiarata l'equipollenza), o il titolo accademico
conseguito presso un'universita' straniera di cui si richiede
l'equipollenza;
l'indicazione delle lingue straniere conosciute;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti del
corso;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito eletto ai fini del
concorso.
Le domande che perverranno incomplete di tale documentazione non
potranno essere considerate valide.
Ai sensi della legge n. 104/1992, art. 20, nonche' della legge
n. 68/1999, art. 16, comma 1, i candidati riconosciuti portatori di
handicap dovranno fare esplicita richiesta riguardo l'ausilio e i
tempi aggiuntivi eventualmente necessari per poter sostenere le
prove.
A tale riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati
con la riservatezza prevista dalla legge n. 675/1996.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile
sara' data comunicazione dell'esclusione dal concorso mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 4.
Prove d'esame
L'esame di ammissione prevede due prove, una scritta e una orale,
intese ad accertare le capacita' e le attitudini del candidato alla
ricerca scientifica e la conoscenza di una o piu' lingue straniere.
La prova scritta dovra' essere svolta da tutti i candidati in
lingua italiana.
Il calendario delle prove con l'indicazione del giorno, del mese,
dell'ora e del locale in cui le prove avranno luogo sara' reso noto
almeno venti giorni prima dello svolgimento della prima prova con
avviso pubblicato all'Albo ufficiale dell'Ateneo e sul sito Internet
dell'Universita': www.lumsa.it
> Mediante tale avviso s'intende assolta la notifica a tutti gli
effetti di legge.
La data prevista per il colloquio sara' comunicata dalla
commissione giudicatrice ai candidati all'atto dello svolgimento
della prova scritta. Non sono previsti termini di preavviso tra la
prova scritta e il colloquio.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire documento di
riconoscimento.
Art. 5.
Commissioni giudicatrici
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
dottorato di ricerca, nominata dal rettore su proposta del collegio
dei docenti, sara' composta dal coordinatore del corso o suo delegato
e da altri due docenti o ricercatori universitari di ruolo, esperti
nelle discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari cui si
riferisce il corso.
Ad essi possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche
e private di ricerca.
Ogni commissione dispone, per la valutazione di ciascun
candidato, di 60 punti per ciascuna prova.
Sara' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
La convocazione alla prova orale, per i candidati ammessi ad
essa, sara' pubblicata all'albo ufficiale e sul sito Internet
dell'Universita': www.lumsa.it
> Il colloquio orale si intende superato nel caso in cui il
candidato ottenga un punteggio non inferiore a 40/60 ed abbia
dimostrato una conoscenza sufficiente della lingua straniera
indicata.
Al termine delle prove d'esame la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai
candidati nelle singole prove. In caso di parita' di voti, la
preferenza tra i candidati viene determinata con riferimento allo
loro situazione economica, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
Al termine di ogni prova la commissione rende pubblici i
risultati tramite pubblicazione all'Albo ufficiale e sul sito
Internet dell'Universita'.
Mediante tali avvisi si intende assolto l'adempimento relativo
alla pubblicita' degli atti.
Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.
Il rettore nomina con proprio decreto le commissioni incaricate
delle valutazioni comparative dei candidati ai fini dell'ammissione
ai corsi.
Le commissioni incaricate delle valutazioni comparative sono
composte da due membri del collegio dei docenti del corso e da un
professore di ruolo, di Universita' italiane o straniere,
appartenente ai settori scientifico disciplinari cui si riferisce il
corso.
In relazione alle qualita' accertate, la commissione attribuira'
a ogni candidato fino a 60 punti per la prova scritta e fino a 30
punti per la prova orale comprensiva della verifica della conoscenza
della lingua straniera.
Sara' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60; il colloquio
orale si intende superato nel caso in cui il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 18/30 ed abbia dimostrato una conoscenza
sufficiente della lingua straniera prescelta.
A parita' di punteggio si dara' la preferenza al candidato con
minore anzianita' anagrafica.
Art. 6.
Ammissione ai corsi
I candidati sono ammessi ai corsi, secondo l'ordine stabilito
nella graduatoria finale di merito, sino alla concorrenza del numero
dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato di ricerca.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie finali di
merito, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di
dottorato di ricerca.
Il candidato, risultato in base alla graduatoria tra gli ammessi
al corso, decade dall'ammissione qualora non esprima la propria
accettazione entro quindici giorni dal giorno successivo alla
pubblicazione dell'esito del concorso; in tal caso subentra il
candidato che segue secondo l'ordine della graduatoria.
L'ammissione e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca,
senza borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione del
collegio dei docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che
privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionali.
Chi e' gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca puo'
essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di
selezione, un secondo corso di dottorato di ricerca non coperto da
borsa.
Art. 7.
Iscrizione ai corsi
I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito,
dovranno presentare o far pervenire, tramite servizio postale,
all'ufficio Dottorati di ricerca - via della Traspontina n. 21 -
00193 Roma (sulla busta dovra' essere chiaramente riportata la
dicitura: «Domanda di iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca»),
entro quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione della graduatoria finale, i seguenti documenti:
fotocopia di un documento di riconoscimento debitamente
firmata;
fotocopia del proprio numero del codice fiscale;
n. 3 fotografie recenti formato tessera firmate a tergo;
ricevuta del versamento della prima rata del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca e
versamento della tassa regionale (per i vincitori senza assegnazione
della borsa);
domanda di ammissione al corso di dottorato in carta legale da
Euro 10,33;
autocertificazione attestante la laurea posseduta se e' stata
conseguita in Italia. Nel caso del titolo conseguito all'estero:
documento originale del titolo accademico equipollente conseguito
presso universita' straniera.
Nella domanda di ammissione (lo schema di domanda e' disponibile
presso l'ufficio dottorati di ricerca e scaricabile alla pagina
www.lumsa.it) il candidato dichiara:
di chiedere/non chiedere l'erogazione della borsa di studio
(anche i vincitori non beneficiari della borsa di studio dovranno
effettuare tale opzione nell'eventualita' che un candidato avente
titolo alla borsa vi rinunci);
di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi ad un
corso di diploma, di laurea o ad altro corso di dottorato fino al
conseguimento del titolo;
di non essere iscritto ad una scuola di specializzazione o
corso di perfezionamento, nel caso di iscrizione in atto
dichiarazione di impegno a sospenderne la frequenza;
di avere/ non avere gia' usufruito in precedenza di borsa di
studio (anche per un solo anno ) per un corso di dottorato di
ricerca;
di essere/ non essere in servizio presso una Pubblica
amministrazione o altro Ente pubblico.
di impegnarsi a restituire le somme percepite relativamente
alla borsa per il periodo in cui il proprio reddito personale superi
il limite di Euro 10.561,54.
I vincitori che non presentano la domanda di ammissione nel
termine di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello
di pubblicazione della graduatoria finale di cui all'art. 6, sono
considerati rinunciatari ed i posti corrispondenti sono messi a
disposizione dei candidati classificati idonei, secondo l'ordine
della graduatoria.
Art. 8.
Borse di studio
Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di dottorato al precedente art. 1, sono assegnate previa valutazione
comparativa del merito in base alle prove effettuate dalle
commissioni esaminatrici e secondo l'ordine delle graduatorie.
L'importo annuale della borsa di studio, determinata ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315 e
successive modificazioni ed integrazioni, e' pari a Euro 10.561,54
assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione
separata.
La durata dell'erogazione delle borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso ed e' confermata dal superamento delle
prove annuali di verifica del lavoro svolto, effettuata dal collegio
dei docenti.
La cadenza del pagamento della borsa di studio sara' bimestrale a
partire dall'inizio dell'attivita' del corso.
La borsa di studio non e' cumulabile con altra borsa di qualsiasi
genere, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
formazione e di ricerca dei borsisti.
L'importo della borsa di studio e' aumentato, per eventuali
periodi di soggiorno all'estero, nella misura del 50%,
subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura
finanziaria.
La borsa di studio e' altresi' incompatibile con un reddito
personale complessivo annuo superiore a Euro 10.561,54. Tale reddito
si evince dalla dichiarazione dei redditi, presentata nell'anno
precedente di assegnazione della borsa, nel quadro riepilogativo,
rigo «imponibile IRPEF».
L'erogazione della borsa esclude nel modo piu' categorico
l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l'Universita'.
Le tasse e i contributi per l'accesso e la frequenza al corso
sono fissati in Euro 1.549,38 annui, a cui vanno aggiunte Euro 106,82
per il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio
universitario (ai sensi della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16 e
successive modifiche), per ciascun anno di corso. La tassa regionale
e la prima rata da Euro 774,69 dovranno essere versate
contestualmente all'iscrizione, la seconda rata entro il 31 maggio di
ogni anno di corso.
Gli assegnatari di borsa di studio saranno esenti dal pagamento
dei contributi d'iscrizione e frequenza.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare entro il termine per l'iscrizione opzione per un
solo corso di dottorato.
Art. 9.
Obblighi e diritti dei dottorandi
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare le attivita'
programmate dal collegio dei docenti, a svolgere con assiduita'
l'attivita' di ricerca e a presentare al collegio stesso, al termine
di ogni anno, una relazione sulle attivita' e le ricerche svolte,
nonche' alla fine del corso una tesi di ricerca con contributi
originali.
Dopo il primo anno di corso, ai dottorandi puo' essere affidata
una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, previo
parere favorevole del collegio docenti; tale attivita' non deve in
ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca, e'
facoltativa, senza oneri per il bilancio dell'Ateneo e non da' luogo
a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.
A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di
dottorato.
Il servizio militare, la maternita' e le assenze per grave e
documentata malattia possono comportare la sospensione dal corso,
previa autorizzazione del collegio dei docenti. In caso di
sospensione di durata superiore a trenta giorni, verra' sospesa
l'erogazione della borsa di studio.
E' vietata la contemporanea iscrizione ad un altro corso di
dottorato, ad una scuola di specializzazione o ad un corso di laurea.
E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio,
tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei dottorandi.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato non puo' usufruirne una seconda volta.
Ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come
modificato dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, il pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di
ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della borsa di studio ove ricorrono le condizioni richieste. Il
periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione
di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza. In caso di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di rinunzia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessa
per volonta' del dipendente nei due anni successivi e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti.
La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per
l'Ateneo e non da luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
dell'Universita'.
Art. 10.
Conseguimento del titolo di dottore di ricerca
Al termine del periodo di formazione, i dottorandi sono tenuti a
superare un esame finale tendente a dimostrare di avere ottenuto
risultati di rilevante valore scientifico, presentando una
dissertazione scritta. Tali risultati vengono accertati da apposita
commissione.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale sono formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento
di Ateneo.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
L'amministrazione universitaria in attuazione della legge
n. 675/1996, e succ. int. e mod. si impegna a utilizzare i dati
personali forniti dal candidato per l'espletamento delle procedure
concorsuali e per fini istituzionali.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi
di cui alla succitata legge, espressione di tacito consenso a che i
dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali
vengono pubblicati sul sito Internet della Libera Universita' Maria
SS. Assunta.
Art. 12.
Norme finali
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al
regolamento in materia di dottorati di ricerca della Libera
Universita' Maria ss. Assunta di Roma, nonche' alla normativa vigente
in materia di dottorato di ricerca.
Responsabile del procedimento per quanto attiene al concorso di
cui al presente bando e' il responsabile dell'ufficio dottorati di
ricerca: dott.ssa Renata Regulska.
Il presente bando di concorso e' disponibile sul sito web della
Libera Universita' Maria SS. Assunta: http:// www.lumsa.it, e sara'
inviato al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca scientifica.
Roma, 16 ottobre 2003
Il rettore: Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto
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