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MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 9 posti di
orchestrale presso la banda musicale dell'Arma dei Carabinieri.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.48 del 22/6/2012
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
Località:Nazionale
Codice atto:2E003379
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:23/7/2012

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Vista il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Vista il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici
impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa e successive modificazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
norme in materia di protezione dei dati personali;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare, riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita'
al servizio militare e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
Visto il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione
generale della sanita' militare, con il quale e' stata emanata la
direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20
settembre 2007 della medesima Direzione generale della sanita'
militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il
codice dell'ordinamento militare, e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, l'art. 2186 che fa salva l'efficacia
dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle
istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del
Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli
Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare» e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Visto il decreto dirigenziale emanato dalla Direzione generale
della sanita' militare il 9 agosto 2010 con il quale e' stata
diramata la direttiva applicativa della citata legge 12 luglio 2010,
n. 109;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2011 - registrato alla
Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il foglio n. 64/1-4-1 IS dell'8 luglio 2011 con il quale il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha trasmesso gli elementi
di programmazione del concorso di orchestrali del ruolo musicisti
dell'Arma dei carabinieri;
Visto il foglio del 12 luglio 2011 con il quale lo Stato maggiore
della difesa ha rilasciato il prescritto nulla contro all'entita' dei
posti a concorso per orchestrali del ruolo musicisti dell'Arma dei
carabinieri;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2012);
Considerato che, non si ritiene opportuno procedere a scorrimento
delle graduatorie di precedenti analoghi concorsi in quanto, in
relazione alle peculiari esigenze operative e organizzative
dell'amministrazione difesa, il reclutamento del personale militare
esige l'attualita' dell'accertamento dei requisiti di efficienza e di
idoneita' psico-attitudinale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio
2012, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a 9 posti di
orchestrale presso la banda musicale dell'Arma dei carabinieri, cosi'
suddivisi:
a) tre posti di maresciallo aiutante, uno per ciascuno dei
seguenti strumenti:
1) 1° clarinetto soprano in Sib n. 1 (1ª parte «A»);
2) 1° corno in Fa - Sib (1ª parte A);
3) 1° flicorno tenore in Sib (1ª parte A);
b) due posti di maresciallo capo, uno per ciascuno dei seguenti
strumenti:
1) ottavino (con obbligo del flauto) (2ª parte A);
2) 2° saxofono contralto in Mib (2ª parte A);
c) tre posti di maresciallo capo, uno per ciascuno dei seguenti
strumenti:
1) corno inglese (con obbligo dell'oboe) (2ª parte B);
2) 1° clarinetto soprano in Sib n. 8 (2ª parte B);
3) 2° clarinetto piccolo in Lab (con obbligo del clarinetto
piccolo in mib) (2ª parte B);
d) un posto di maresciallo ordinario per 3ª tromba in Fa (con
obbligo della tromba in Sib) (3ª parte B).
2. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare o annullare il presente
bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di
modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso
di formazione per i vincitori che alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domanda non siano gia' marescialli dell'Arma
dei carabinieri, in ragione di esigenze attualmente non valutabili
ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in
parte, assunzioni di personale per gli anni 2011 - 2012. In tal caso,
l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale.

                               Art. 2 


Requisiti di partecipazione


1. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che:
a) abbiano compiuto il 18° e non superato il giorno di
compimento del 40° anno di eta' alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande. Tale limite e' elevato di cinque anni
per i militari dell'Arma dei carabinieri, delle Forze armate e dei
Corpi di polizia in attivita' di servizio. Per gli allievi del centro
addestramento musicale, di cui all'art. 1509 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, si prescinde dal limite di eta'.
Per gli orchestrali della banda musicale dell'Arma dei
carabinieri che concorrono per una parte superiore a quella di
appartenenza si prescinde dal limite massimo di eta';
b) godano dei diritti civili e politici;
c) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2011-2012 il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di
durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale
previsto per l'accesso all'universita' dall'art. 1 della legge
dell'11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. Il
concorrente che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra'
documentarne l'equipollenza a quello richiesto per la partecipazione
al concorso allegando alla domanda di partecipazione al concorso
idonea documentazione;
d) abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro
analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o
negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento
affine, come stabilito da tabella in allegato A (art. 1517 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66). L'ammissione dei candidati
che abbiano conseguito titoli di studio all'estero e' subordinata
all'equipollenza del titolo a quello previsto. In proposito gli
interessati dovranno allegare al titolo di studio una dichiarazione
di equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi di loro
scelta;
e) siano in possesso dell'idoneita' psicofisica ed attitudinale
al servizio militare incondizionato;
f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
g) non si trovino in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di maresciallo
dell'Arma dei carabinieri;
h) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psicofisica;
j) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
k) abbiano riportato esito negativo agli accertamenti
diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche di saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
l) se candidati di sesso maschile, non abbiano prestato
servizio sostitutivo civile ai sensi della legge dell'8 luglio 1998,
n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione
irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in
congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione dovra' essere allegata
alla domanda di partecipazione al concorso.
2. I militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo dei
sovrintendenti ed al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli
ispettori, nonche' gli allievi carabinieri, oltre ai requisiti
indicati al comma 1, lettere a), c), d) ed e), dovranno:
a) essere idonei al servizio militare incondizionato. Coloro
che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con
riserva fino all'effettuazione degli accertamenti sanitari di cui
all'art. 7;
b) non aver riportato nell'ultimo biennio, o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu'
gravi della consegna;
c) non aver riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a
«nella media» ovvero, in rapporti informativi, giudizi
corrispondenti;
d) non essere stati giudicati, se appartenenti al ruolo
sovrintendenti e al ruolo appuntati e carabinieri, inidonei
all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio.
3. La nomina ad orchestrale della banda musicale dell'Arma dei
carabinieri e' inoltre subordinata al riconoscimento del possesso:
a) dell'idoneita' psicofisica ed attitudinale, da accertarsi
con le modalita' indicate negli articoli 7 e 8;
b) ai sensi dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53,
dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai
concorsi nella magistratura ordinaria ed all'astensione dei
comportamenti di cui all'art. 635, comma 1, lettera l), del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. L'accertamento di tale requisito
sara' effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri con le modalita'
previste dalla normativa vigente.
4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per l'eta',
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato all'art. 3. Gli stessi e quelli
di cui al comma 3 devono essere mantenuti fino alla nomina ad
orchestrale della banda musicale dell'Arma dei carabinieri, pena
l'esclusione dal concorso.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione al concorso


1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
a) redatta esclusivamente in carta semplice secondo il modello
riportato nell'allegato B, che costituisce parte integrante del
presente decreto, disponibile anche sui siti internet
«www.persomil.difesa.it.» e «www.carabinieri.it»;
b) firmata per esteso dal concorrente. La mancanza di
sottoscrizione della domanda rendera' la stessa irricevibile;
c) spedita esclusivamente a mezzo raccomandata, con avviso di
ricevimento alla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 2ª Divisione reclutamento sottufficiali - 2ª sezione,
Casella postale n. 15318 - Ufficio Poste Italiane 00143 Roma
Laurentino, entro il termine di 30 (trenta) giorni, a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale. I militari in servizio nell'Arma dei
carabinieri potranno presentare la domanda, entro il termine
sopraindicato, al Comando/Reparto di appartenenza. I Comandi/Reparti
che avranno ricevuto le domande di partecipazione al concorso del
proprio personale provvederanno a trasmettere le stesse alla predetta
Direzione generale per il personale militare, dopo avervi apposto la
data di avvenuta presentazione e il numero di assunzione a
protocollo. Tali Comandi sono autorizzati a non accogliere le domande
che venissero prodotte dagli interessati oltre il termine perentorio
sopraindicato.
I candidati residenti all'estero potranno trasmettere la domanda
per il tramite delle Autorita' diplomatiche e consolari, entro il
medesimo termine. In tale caso, per la data di presentazione fara'
fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte
dell'Autorita' ricevente.
2. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze
penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) ed il codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare
alla domanda, la seconda cittadinanza e lo Stato nel quale e'
soggetto agli obblighi militari;
c) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime. Se cittadino italiano residente all'estero,il
concorrente dovra' indicare anche l'ultima residenza in Italia della
famiglia e la data di espatrio;
d) il recapito presso il quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, del numero telefonico e dell'indirizzo di
posta elettronica. L'Amministrazione della difesa non assume alcuna
responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito indicato nella domanda;
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante lettera
raccomandata, telegramma o fax al n. 0650232766, alla predetta
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2ª
Divisione reclutamento sottufficiali, eventuali variazioni del
recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al
concorso;
f) i titoli di preferenza posseduti di cui all'art. 13, comma
2;
g) i titoli di merito posseduti utili ai fini della valutazione
indicati al successivo art. 11. Gli stessi saranno valutati se
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande e dichiarati nella stessa;
h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psicofisica. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
i) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver
riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, di non avere in corso
procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di
sicurezza o di prevenzione, ne' che risultano a proprio carico
provvedimenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi
dell'art. 3 del decreto Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313. In caso contrario, dovranno essere indicare le condanne e i
procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando
la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato
ovvero quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale.
I candidati dovranno impegnarsi, altresi', a comunicare alla predetta
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2ª
Divisione reclutamento sottufficiali qualsiasi variazione della
posizione giudiziaria che interverra' successivamente alla
dichiarazione di cui sopra, fino alla nomina ad orchestrale della
banda musicale dell'Arma dei carabinieri;
j) l'eventuale appartenenza all'Arma dei carabinieri o ad altre
Forze armate o di polizia;
k) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
l) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al
trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

                               Art. 4 


Commissioni


1. Con successivi provvedimenti del Direttore generale per il
personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate le
seguenti commissioni:
a) commissione esaminatrice preposta alla valutazione dei
titoli, delle prove pratiche di esecuzione, della prova teorica,
nonche' alla formazione della graduatoria finale;
b) commissione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari;
c) commissione per lo svolgimento degli accertamenti
attitudinali.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a), sara' composta
da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Generale di brigata in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni,
presidente;
b) il maestro direttore della banda musicale dell'Arma dei
carabinieri, membro;
c) un professore di strumentazione per banda di un
conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per
banda, membro;
d) un dipendente civile del Ministero della difesa della terza
area funzionale, segretario.
3. La commissione di cui al comma 1, lettera b), sara' composta
da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente
colonnello, presidente;
b) un ufficiale superiore medico, membro;
c) un ufficiale inferiore medico, membro e segretario.
Tale commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
4. La commissione di cui al comma 1, lettera c), sara' composta
da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello,
presidente;
b) un ufficiale con qualifica di «perito selettore
attitudinale», membro;
c) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri, svolgera' anche le funzioni di segretario. Tale
commissione potra' avvalersi del contributo tecnico?specialistico del
personale del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma
dei carabinieri.

                               Art. 5 


Svolgimento del concorso


1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) accertamenti sanitari per la verifica dell'idoneita'
psico-fisica;
b) accertamenti attitudinali;
c) prove pratiche di esecuzione;
d) prova teorica;
e) valutazione dei titoli.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di altro
documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione dello
Stato in corso di validita'.
3. Il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati
ammessi alle prove concorsuali di cui al citato comma 1, lettere a),
b), c) e d), saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i candidati, nei siti internet www.carabinieri.it
e
www.persomil.difesa.it. Inoltre potranno essere chieste
informazioni al riguardo al Ministero della difesa, Direzione
generale per il personale militare, Sezione relazioni con il
pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, telefono
06517051012 e al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V
Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 -
00197 Roma, telefono 0680982935. Il calendario delle prove
concorsuali e' il seguente:
accertamenti sanitari, per la verifica dell'idoneita'
psico-fisica, ed attitudinali, presumibilmente dal 17 al 28 settembre
2012.
L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di svolgimento
degli accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno resi noti, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, con
le modalita' sopra indicate, a partire dal 31 agosto 2012;
prove pratiche di esecuzione da ottobre 2012 a gennaio 2013;
prova teorica da febbraio a maggio 2013.
Sara' cura della Direzione Generale per il Personale Militare
comunicare, ai candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari
ed attitudinali, il diario delle prove pratiche di esecuzione e della
prova teorica.
Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e
quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. I candidati
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dall'Amministrazione difesa e quelli che non siano
in possesso, alla data prevista per gli accertamenti sanitari, dei
certificati e referti di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c), d),
ed e) in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali
documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale potranno chiedere di
essere riconvocati. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire, a mezzo telegramma o fax, in caso di accertamenti sanitari
ed attitudinali, al Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri (fax 06/33566948), e, in
caso di prove pratiche di esecuzione e di prova teorica, alla
Direzione generale per il personale militare (fax 06/50232766),
un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello
di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La
riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
diario di svolgimento del concorso, avverra' a mezzo e-mail (se e'
stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione)
o telegramma. La mancata esibizione della documentazione sanitaria di
cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c), d), ed e), anche
successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinera'
l'impossibilita' per la commissione di cui all'art. 4, comma 1,
lettera b) di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti
psicofisici, con la conseguente esclusione dal concorso.
4. L'Amministrazione militare non risponde di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati abbiano
lasciato incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di
cui al comma 1.

                               Art. 6 


Documenti


1. I candidati convocati presso il Centro nazionale di selezione
e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per essere sottoposti agli
accertamenti sanitari di cui all'art. 7, dovranno sottoscrivere,
all'atto della presentazione presso il citato Centro di selezione, la
dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo
diagnostico secondo quanto indicato nell'allegato C, e produrre i
seguenti documenti in originale o in copia conforme, rilasciati in
data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione, salvo
diverse indicazioni:
a) qualora il concorrente ne sia gia' in possesso, esame
radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto,
effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli
accertamenti sanitari;
b) referto attestante l'effettuazione dei markers virali anti
HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
c) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato D,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che
attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti.
Tale certificato dovra' essere rilasciato in data non antecedente
i sei mesi dalla data di presentazione;
d) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV;
e) per i candidati di sesso femminile, referto del test di
gravidanza (su sangue o urine) eseguito, in data non anteriore a
cinque giorni precedenti la data di presentazione, per le finalita'
indicate nell'art. 7, comma 8, nonche' ecografia pelvica con relativo
referto;
f) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o
in atto rilasciato dalle infermerie competenti, se militari in
servizio nell'Arma dei carabinieri.
2. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai
candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta
anche l'attestazione della struttura sanitaria medesima comprovante
detto accreditamento.

                               Art. 7 


Accertamenti sanitari


1. I candidati saranno sottoposti presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di
Quinto n. 153, Roma, a cura della commissione di cui all'art. 4,
comma 3, ad accertamenti per la verifica dell'idoneita' psicofisica
al servizio militare quale maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma
dei carabinieri. Detti accertamenti saranno svolti con le modalita'
previste dalle direttive tecniche della Direzione generale della
sanita' militare del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni ed
integrazioni, citate nelle premesse, e con quelle definite in
apposito provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri.
2. Il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati
ammessi a sostenere gli accertamenti sanitari saranno resi noti con
le modalita' di cui all'art. 5, comma 3.
3. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporra' per tutti i candidati una visita medica generale ed i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico con E.C.G.;
b) oculistico;
c) odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
e) psichiatrico;
f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e
ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi,
barbiturici e benzodiazepine. In caso di positivita', sara'
effettuato sul medesimo campione il test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernenti:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT-GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire una
adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso
di dubbio diagnostico. Nel caso in cui si rendesse necessario
sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili
per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse
metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la
dichiarazione di cui all'allegato E.
4. Gli accertamenti sanitari verificheranno:
a) per i candidati in servizio nell'Arma dei carabinieri, ad
eccezione degli allievi carabinieri, l'assenza di infermita'
invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e) del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) per i restanti candidati il possesso del seguente profilo
sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato
cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati
vari (AV) 2; apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato
locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2.
Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti specifici:
1) statura non inferiore a cm. 165, se di sesso maschile, e a
cm. 161, se di sesso femminile;
2) apparato visivo (VS) 2 con acutezza visiva uguale o
superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che
vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie
per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3
diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione;
campo visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale (e'
ammessa tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK).
5. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al
concorrente l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo» con l'indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo» con l'indicazione del motivo.
6. Saranno giudicati «inidonei» i candidati risultati affetti da:
a) imperfezioni ed infermita' che siano causa di inidoneita' al
servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al
comma 4, lettera b);
b) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislasia e
disartria);
c) positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool ed ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, confermata presso una struttura ospedaliera militare o
civile;
d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
e) tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate
dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del
corso e con il successivo impiego quale maresciallo del ruolo
ispettori dell'Arma dei carabinieri.
Costituiscono altresi' motivo di inidoneita' le alterazioni
acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per la loro sede,
dimensione o natura siano deturpanti o contrari al decoro della
persona o dell'uniforme o siano possibile indice di personalita'
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con
appropriati test psicodiagnostici).
7. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati
giudicati «inidonei» non saranno ammessi a sostenere le ulteriori
prove concorsuali.
8. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui all'art.
6, comma 1, lettera e), la commissione non potra' in nessun caso
procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del
punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica datata 5
dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare,
secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Le
candidate che si trovano in dette condizioni potranno essere ammesse
con riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali e saranno
nuovamente convocate presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento, per essere sottoposte alle visite specialistiche e agli
accertamenti di cui al precedente comma 3, in una data compatibile
con la definizione della graduatoria finale di merito di cui all'art.
13. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la candidata sara' esclusa dal concorso per
impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando di concorso.
9. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari verranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti prescritti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno
sottoposti, a cura della stessa commissione medica, in una data
compatibile con la definizione della graduatoria finale di merito di
cui all'art. 13, ad ulteriore valutazione sanitaria per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Costoro, per esigenze
organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere le
ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della nuova
visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneita'
psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.

                               Art. 8 


Accertamenti attitudinali


1. I candidati che risulteranno idonei al termine degli
accertamenti sanitari saranno sottoposti presso il Centro nazionale
di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, a cura della
commissione di cui all'art. 4, comma 3) ad accertamenti per
verificare il possesso del profilo attitudinale prescritto per
assolvere le funzioni di maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma
dei carabinieri. Gli accertamenti saranno svolti con le modalita'
definite in apposito provvedimento del Comandante generale dell'Arma
dei carabinieri.
2. Il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati
ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali saranno resi noti
con le modalita' di cui all'art. 5, comma 3.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di
«idoneita'» o di «inidoneita'». Tale giudizio, che sara' comunicato
per iscritto seduta stante, e' definitivo. I candidati giudicati
inidonei, non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove
concorsuali.

                               Art. 9 


Prove pratiche di esecuzione


1. I candidati risultati idonei agli accertamenti di cui agli
articoli 7 e 8 saranno convocati per sostenere le prove pratiche di
seguito indicate:
a) per i candidati di tutte le parti:
1) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre, di
un brano da concerto, scelto dal candidato, e di uno studio di
adeguate difficolta' tecniche, scelto dalla commissione esaminatrice
fra cinque proposti dal candidato. Qualora concorra per piu' posti,
il candidato dovra' proporre alla commissione esaminatrice, per ogni
posto, un programma d'esame diverso (concerto e studi).
Nell'esecuzione del brano da concerto, qualora lo ritenga opportuno e
a proprie spese, il candidato puo' farsi accompagnare al pianoforte
da persona di sua fiducia. I candidati dovranno fornire alla
commissione esaminatrice una copia dei brani presentati nel programma
d'esame;
2) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o piu' brani
scelti dalla commissione esaminatrice;
b) per i candidati delle prime e seconde parti: esecuzione
nell'insieme della banda dell'Arma dei carabinieri di uno o piu'
brani scelti dalla commissione, tratti dal repertorio lirico o
sinfonico riguardante lo strumento messo a concorso;
c) per i candidati delle prime parti: direzione di un pezzo
(marcia) eseguito dalla banda.
I candidati dovranno eseguire le prove del concorso al quale
hanno chiesto di partecipare utilizzando esclusivamente gli strumenti
indicati all'art. 1 del presente bando, dei quali dovranno essere
personalmente forniti.
2. Le prove pratiche possono essere interrotte dalla commissione
esaminatrice prima del termine dell'esecuzione del brano chiesto, una
volta acquisiti gli elementi utili alla valutazione del candidato. La
commissione attribuira' a ciascun concorrente un punteggio di merito
- in ciascuna prova - fino ad un massimo di 50. Il concorrente che
riporti in una delle predette prove un punteggio inferiore a punti 35
sara' giudicato «inidoneo» e non verra' ammesso alle ulteriori prove
concorsuali previste per la parte per la quale ha concorso. Le prove
pratiche si intendono superate se il concorrente riportera' una
votazione complessiva, ottenuta dalla media aritmetica dei punteggi
nelle diverse prove, non inferiore a punti 40.
3. Al termine di ogni seduta della prova sara' affisso nella sede
d'esame l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti
riportati.
4. Il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati
ammessi a sostenere le prove pratiche di esecuzione saranno resi noti
con le modalita' di cui all'art. 5, comma 3.

                               Art. 10 


Prova teorica


1. I candidati risultati idonei alle prove pratiche di cui al
precedente art. 9, saranno convocati per sostenere la seguente prova
teorica:
a) per i candidati di tutte le parti, un colloquio vertente su
nozioni relative alla struttura fisico-acustica, la storia ed il
repertorio specifico dello strumento per il quale concorrono.
Inoltre, per i candidati delle prime parti, il colloquio si
estendera' anche alla conoscenza degli altri strumenti che compongono
la banda e del loro impiego, sia in banda sia in altri organici
strumentali;
b) per i soli candidati delle prime parti, armonizzazione per
pianoforte di un brano di musica (basso) proposto dalla commissione
(senza l'ausilio del pianoforte).
2. Il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati
ammessi a sostenere la prova teorica saranno resi noti con le
modalita' di cui all'art. 5, comma 3.
3. La commissione attribuira' a ciascun concorrente un punteggio
di merito fino ad un massimo di 20 punti sulla valutazione finale.
Non e' comunque giudicato idoneo il concorrente che non raggiunga il
punteggio di 14.
4. Al termine di ogni seduta della prova sara' affisso nella sede
d'esame l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti
riportati.

                               Art. 11 


Valutazione dei titoli


1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma
1, lettera a), ai fini della formazione delle graduatorie finali per
i singoli strumenti a concorso, valutera', per i soli candidati
giudicati idonei alla prova teorica di cui al precedente art. 10, le
categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da
attribuire a ciascuna categoria elencata nell'allegato F, che
costituisce parte integrante del presente bando, con l'indicazione
del relativo punteggio.
La sopracitata commissione provvedera' ad individuare, prima
dell'inizio delle prove d'esame, i criteri per l'assegnazione del
predetto punteggio ai titoli di merito.
2. I titoli di merito di cui al citato allegato F saranno
valutati solo se posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande. Gli stessi dovranno essere dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso e fatti pervenire in
originale o in copia conforme all'originale esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2ª
Divisione - 2ª Sezione, casella postale n. 15318 - Ufficio poste
italiane, 00143 Roma, entro il termine perentorio di quindici (15)
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno
sostenuto la prova teorica di cui all'art. 10.

                               Art. 12 


Spese di viaggio. Licenza straordinaria per esami


1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dall'art. 5, comma 1, sono a carico dei candidati.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove/accertamenti di cui all'art. 5, comma 1, nonche' al tempo
strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si
svolgeranno le prove e per il rientro nelle sedi di servizio. Qualora
il concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti per motivi
dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara'
commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
3. Tutti i candidati, nel periodo di svolgimento degli
accertamenti sanitari ed attitudinali, delle prove pratiche e di
quella teorica, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita
interna di caserma e fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a
carico dell'Amministrazione militare. I candidati in servizio
militare dovranno indossare l'uniforme, fatta eccezione per il giorno
di presentazione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari.

                               Art. 13 


Graduatoria finale


1. La commissione esaminatrice di cui all'art. 4, comma 2,
formera' distinte graduatorie finali di merito per ciascuno degli
strumenti di cui al precedente art. 1 dei candidati idonei ai sopra
citati accertamenti/ prove, sommando:
a) la media aritmetica dei voti riportati nelle diverse prove
pratiche di esecuzione di cui all'art. 9;
b) il punteggio ottenuto nella prova teorica di cui all'art.
10;
c) il punteggio finale attribuito nella valutazione dei titoli
di cui all'art. 11;
2. Costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di
punteggio complessivo, l'appartenenza all'Arma dei carabinieri. A
parita' di punteggio complessivo, fra gli appartenenti all'Arma dei
carabinieri sono preferiti, nell'ordine, il candidato appartenente al
centro addestramento musicale, il candidato piu' elevato in grado e,
in caso di parita' di grado, il candidato con maggiore anzianita' di
servizio. In caso di parita' di punteggio complessivo tra i candidati
non appartenenti all'Arma dei carabinieri, si osservano le
disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parita' e'
preferito l'aspirante piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato
dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei saranno
approvate con provvedimento del Direttore generale per il personale
militare o di autorita' da lui delegata e saranno pubblicate nel
giornale ufficiale del Ministero della difesa e nei siti internet
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it. Della pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso inserito nella gazzetta ufficiale.
4. Dall'esame delle graduatorie di merito, qualora risulti che un
candidato e' vincitore per piu' strumenti, allo stesso verra'
attribuito il posto relativo alla parte o qualifica di valenza
superiore, con riferimento all'organizzazione strumentale della banda
musicale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 146 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

                               Art. 14 


Accertamento dei requisiti


1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione
indicati nell'art. 2, la Direzione generale per il personale militare
si riserva di verificare quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
sottoscritte dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo,
ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli
accertamenti.

                               Art. 15 


Esclusioni


1. L'Amministrazione della difesa puo', con provvedimento
motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi
concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti
prescritti per la nomina ad orchestrale dell'Arma dei carabinieri,
nonche' escludere il medesimo dalla frequenza del corso, qualora il
difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso, o
dichiararlo decaduto dalla nomina.

                               Art. 16 


Nomina ad orchestrale


1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono nominati
maresciallo aiutante, maresciallo capo o maresciallo ordinario in
servizio permanente del ruolo dei musicisti dell'Arma dei
carabinieri, a seconda che debbano essere inseriti nella
organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze
parti della banda come indicato nell'art. 1515 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 24 febbraio 2012, n. 20.
2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento,
fissato con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri.
3. I vincitori del concorso che alla data di scadenza del termine
della presentazione della domanda non siano marescialli dell'Arma dei
carabinieri, verranno ammessi ad un corso di formazione. Luogo,
durata e modalita' di svolgimento di tale corso, nonche' i programmi
di insegnamento saranno stabiliti con determinazione del Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri. I vincitori del concorso da
ammettere alla frequenza del corso di formazione, qualora non gia' in
servizio nell'Arma dei carabinieri, all'atto di presentazione presso
il reparto d'istruzione designato dovranno produrre la dichiarazione
sostitutiva delle certificazioni dei seguenti stati, qualita'
personali e fatti, ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'art.
15, comma 2) lett. c) della legge n. 183 del 12 novembre 2011:
a) luogo e data di nascita;
b) possesso della cittadinanza italiana;
c) il godimento dei diritti civili e politici ovvero che non si
e' incorsi in alcuna delle cause che ai sensi delle disposizioni
vigenti ne impediscano il possesso;
d) di non essere in atto imputati in procedimenti penali per
delitti non colposi e di non essere stati sottoposti a misure di
prevenzione;
e) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado;
f) possesso del diploma di conservatorio relativo allo
strumento per il quale hanno concorso o strumento affine;
g) possesso/mantenimento dei requisiti previsti dal precedente
art. 2.
4. I candidati, dovranno altresi', portare al seguito la
sottonotata documentazione:
a) certificato anamnestico/referto rilasciato, entro trenta
giorni dalla data di ammissione al corso, da strutture sanitarie
pubbliche (scheda o libretto sanitario se militari);
b) analisi di laboratorio, concernente il dosaggio enzimatico
del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo
quantitativo;
c) certificato plurimo delle vaccinazioni;
d) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata convenzionata attestante il gruppo
sanguigno ed il fattore Rh;
I militari in servizio nell'Arma compileranno una dichiarazione
attestante il possesso del titolo di studio richiesto, qualora non
risultante dalla documentazione personale.
I diplomi e i certificati rilasciati da istituti parificati o
legalmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore
agli studi (art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000).
5. I vincitori del concorso provenienti dal ruolo ispettori
dell'Arma dei carabinieri, se di grado:
a) uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno
concorso, conservano l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza;
b) superiore, sono nominati col grado corrispondente a quello
rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a
quello massimo previsto per la categoria stessa, e conservano
l'anzianita' posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale
anzianita' assoluta.
6. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.

                               Art. 17 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 2^ Divisione reclutamento sottufficiali per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione e per la
valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico
- economica o di impiego del candidato, nonche', in caso di esito
positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale per il personale militare, titolare del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza,
responsabile dei dati personali:
a) i presidenti di commissioni di cui al precedente art. 5;
b) il direttore della 2^ Divisione della Direzione generale per
il personale militare.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 giugno 2012

Il Gen. C. A. Francesco Tarricone

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