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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Disciplina delle procedure per la riformulazione e l'aggiornamento
delle graduatorie permanenti finalizzate alla mobilita' professionale
del personale docente e ATA della scuola verso le istituzioni
scolastiche e universitarie all'estero. (O.M. n. 6389).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.95 del 15/12/2006 |
Ente: | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 06E08690 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 9/2/2007 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione e la cooperazione culturale
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 639
e 640 relativi ai posti di contingente e alla selezione del personale
a tempo indeterminato (ex ruolo) della scuola docente e ATA
(limitatamente a direttori dei servizi generali e amministrativi e
assistenti amministrativi) da destinare all'estero per prestare
servizio presso le istituzioni universitarie e scolastiche italiane e
straniere, compresi i corsi ex art. 636 decreto legislativo n.
297/1994;
Visto il disposto dal C.C.N.L./Scuola 24 luglio 2003, capo X, per
il personale delle scuole italiane all'estero;
Visto il D.D.I.I. 28 luglio 2006 n. 4747, relativo alla indizione
delle prove di accertamento linguistico;
Visto il D.I. 10 agosto 1991, n. 4177 concernente i titoli di
accesso per l'insegnamento nei corsi a favore dei lavoratori italiani
e loro congiunti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche ed in particolare l'art. 45;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Ordina:
Art. 1.
Criteri applicativi generali
1. Con la presente ordinanza ministeriale vengono disciplinate le
procedure per la riformulazione e l'aggiornamento delle graduatorie
permanenti - relative al triennio scolastico 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010 - ai fini della mobilita' del personale di ruolo docente e
ATA da destinare a prestare servizio presso le iniziative ed
istituzioni scolastiche italiane all'estero, le scuole europee e le
istituzioni scolastiche ed universitarie estere, cosi' come disposto
dagli articoli 106 e 109 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003.
Art. 2.
Requisiti per l'inclusione nelle graduatorie
permanenti e per l'aggiornamento dei titoli
1. Ha titolo a richiedere l'inclusione nelle graduatorie
permanenti o l'aggiornamento del punteggio il personale docente ed
ATA che, in possesso dei requisiti richiesti dalla presente
Ordinanza, si trovi nelle condizioni indicate nelle successive
lettere a), b) e c):
a) personale docente e ATA che abbia partecipato alle prove di
accertamento linguistico indette con D.I. n. 4747 del 28 luglio 2006
e le abbia superate.
(Compilare il modello Mod. 1 e l'Allegato A);
b) personale docente e ATA gia' inserito nelle graduatorie
permanenti costituite sulla base delle disposizioni dell'O.M.
23 novembre 2001, n. 5268. Tale personale include coloro che si
trovano in una delle seguenti condizioni:
- non ancora nominato;
- depennato dalle graduatorie per non aver accettato la
proposta di destinazione all'estero;
- depennato dalle graduatorie in quanto, destinato
all'estero, sia stato restituito successivamente ai ruoli
metropolitani, a domanda o per motivi di salute, prima del
completamento del mandato;
- gia' depennato dalla graduatoria permanente costituita ai
sensi dell'O.M. 23 novembre 2001 per la quale e' stato nominato, in
quanto destinato all'estero ed attualmente in servizio in Italia;
(Compilare il modello Mod. 2 e l'Allegato A);
c) personale docente e ATA che, avendo superato la selezione
indetta nell'anno 2001, non aveva presentato domanda di inclusione
nella graduatoria permanente poiche' si trovava in servizio
all'estero;
(Compilare il modello Mod. 2 e l'Allegato A).
2. Non ha titolo a richiedere l'inclusione nelle graduatorie
permanenti il personale che:
a) sia in possesso soltanto di uno dei titoli di accertamento
linguistico conseguiti negli anni 1993, 1995 e 1997 in quanto hanno
perduto la loro validita';
b) sia incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla
censura e non abbia ottenuto il provvedimento di riabilitazione;
c) sia stato restituito ai ruoli metropolitani per
incompatibilita' o per motivi di servizio;
d) abbia gia' prestato servizio all'estero, anche se in piu'
aree linguistiche e in differenti codici funzione, per un periodo di
durata complessivamente superiore ai dieci anni scolastici;
e) abbia gia' prestato un periodo di servizio nelle Scuole
Europee. Tale personale puo' tuttavia essere incluso nelle
graduatorie permanenti della tipologia Scuole e Corsi e Lettorati e,
se utilmente collocato, puo' svolgere solamente un periodo di
servizio di ulteriori cinque anni cumulabile con quello
precedentemente svolto presso le Scuole Europee.
3. Il personale docente ed ATA attualmente in servizio
all'estero, qualora abbia partecipato e superato le prove di
accertamento linguistico 2006, potra' presentare domanda di
reinserimento nella graduatoria permanente - per il codice funzione
per il quale e' stato nominato - in occasione del primo aggiornamento
utile di tali graduatorie successivo al compimento del proprio
mandato.
4. Non e' ammessa l'inclusione nelle graduatorie dei candidati
non appartenenti al posto (scuola materna ed elementare) o classe di
concorso (docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado) o
qualifica (personale ATA) corrispondente al codice funzione indicato
nell'allegato 1 al decreto di indizione delle prove di accertamento
linguistico (D.I. n. 4747 del 28 luglio 2006).
5. Non puo' essere destinato all'estero il personale che,
all'atto della nomina, risulti non piu' appartenente alla categoria
di personale statale di ruolo corrispondente al codice funzione per
il quale e' stato inserito nella relativa graduatoria.
Art. 3.
Presentazione delle domande del personale docente ed ATA
ai fini dell'inclusione nelle graduatorie permanenti
o dell'aggiornamento del punteggio
1. Entro il 10 gennaio 2007 saranno pubblicati all'albo
dell'Ufficio IV della D.G.P.C.C. e nel sito internet del Ministero
degli Affari Esteri (indirizzo: www.esteri.it/politica estera/grandi
temi/politica culturale/attivita/istituzioni scolastiche) gli elenchi
del personale che ha superato le prove d'accertamento linguistico con
i relativi punteggi. Il personale docente ed ATA, in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 2, punto 1 della presente ordinanza, che
intenda richiedere l'inclusione nelle graduatorie permanenti o
l'aggiornamento della propria posizione nelle stesse, dovra'
presentare domanda al Ministero degli Affari Esteri ai sensi della
presente Ordinanza entro e non oltre il 9 febbraio 2007, utilizzando
esclusivamente i moduli specificati nei successivi punti 3 e 4.
2. La domanda, corredata dalla relativa documentazione, dovra'
essere spedita, per raccomandata con avviso di ricevimento, al
Ministero degli Affari Esteri, DGPCC, uff. IV, Piazzale della
Farnesina, 1 -- 00194 Roma; a tal fine fa fede il timbro e la data
dell'Ufficio postale accettante.
3. Ai sensi del testo unico in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti e l'assenza di circostanze
ostative all'inserimento nelle graduatorie permanenti dovranno essere
auto certificati utilizzando gli appositi Modelli di domanda allegati
alla presente ordinanza (Mod. 1, 2). I dati riportati dal personale
assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione
rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000; vigono, al riguardo, le
disposizioni di cui all'art. 76 del sopra citato decreto del
Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di carattere
amministrativo e penale per il personale che rilasci dichiarazioni
non corrispondenti a verita' (art. 71 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). In qualsiasi momento
l'Amministrazione puo' procedere ad idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive esibite
dal personale.
4. In allegato alla domanda ed entro gli stessi termini, il
personale docente ed ATA dovra' produrre copia conforme dei titoli
culturali, professionali e di servizio di cui si chiede la
valutazione e che sono indicati nell'Allegato A.
I docenti di lingua straniera appartenenti alla classe di
concorso 45 A, che richiedono l'inserimento nelle graduatorie stilate
per la tipologia SCC (Scuole e Corsi) e per il codice funzione 003, e
quelli delle classi di concorso 45 A e 46 A, che richiedono la
tipologia LETTORATI ed il codice funzione 034, dovranno inoltre
documentare di aver superato, nell'ambito dei corsi universitari,
almeno due esami di lingua e/o letteratura italiana secondo la
tabella di omogeneita' del Ministero della Pubblica Istruzione,
allegata ai bandi di concorso per titoli ed esami emanati con decreto
ministeriale 30 gennaio 1998 e riportata nei decreti ministeriali
31 marzo 1999 e 1° aprile 1999.
Il personale docente ed ATA attualmente in servizio all'estero o
il personale che abbia gia' prodotto i suddetti titoli su richiesta
dell'Amministrazione in seguito al superamento delle prove di
accertamento linguistico indetto nel 2001, potra' fare riferimento ai
documenti gia' in possesso della D.G.P.C.C. -- Ufficio IV ed inviare
copia conforme della documentazione dei soli titoli in base ai quali
richiede l'aggiornamento del punteggio.
5. I titoli da valutare dovranno essere stati conseguiti entro il
2 ottobre 2006, data di scadenza del termine utile stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione alle prove di
accertamento linguistico (D.I. n. 4747 del 28 luglio 2006). I titoli
conseguiti dopo tale data non saranno presi in considerazione.
6. Non saranno prese altresi' in considerazione le domande che
siano state presentate fuori termine o che risultino prive della
firma.
Art. 4.
Modalita' di inclusione nelle graduatorie permanenti
1. Sulla base di quanto previsto dai precedenti articoli 1, 2 e 3
della presente Ordinanza e' formata una graduatoria del personale
docente ed ATA per ciascuna tipologia, codice funzione e per ogni
area linguistica. L'ordine di graduatoria sara' dato, per ciascun
concorrente, dal punteggio complessivo risultante dalla somma tra il
punteggio conseguito nelle prove di accertamento linguistico e quello
risultante dalla valutazione dei titoli di cui alla tabella allegata
al CCNL del 24 luglio 2003. Tali graduatorie verranno pubblicate con
le modalita' previste dal successivo art. 5, punti 1 e 2. A tal fine:
- Il personale docente ed ATA che abbia partecipato solamente
alle prove di accertamento linguistico 2006 per una o piu' tipologie,
aree linguistiche e codici funzione e le abbia superate, compilera'
il modello di domanda Mod. 1 e l'Allegato A.
(Art. 2 punto 1a della presente Ordinanza);
- Il personale docente ed ATA gia' inserito nelle graduatorie
permanenti costituite sulla base delle disposizioni dell'O.M.
23 novembre 2001, n. 5268 che intenda richiedere l'aggiornamento del
punteggio relativo ai titoli culturali, professionali e di servizio
dovra' compilare il modello di domanda Mod. 2 e l'Allegato A.
(Art. 2, punto 1b);
- Il personale docente ed ATA che avendo superato la selezione
indetta nell'anno 2001 non aveva presentato domanda di inclusione
nella graduatoria permanente poiche' in servizio all'estero dovra'
compilare il modello di domanda Mod. 2 e l'Allegato A.
(Art. 2 punto 1c).
Per quanto riguarda le prove di accertamento linguistico, il
personale che non abbia sostenuto le prove del 2006 o non le abbia
superate dovra' dichiarare nel modello di domanda Mod. 2 il
superamento delle prove indette nel 2001 ed il punteggio ottenuto.
Il personale che abbia superato le prove di accertamento
linguistico del 2001 e del 2006 per la medesima tipologia, area
linguistica e codice funzione dovra' dichiarare, negli appositi spazi
del Mod. 2, di quale titolo intenda avvalersi.
2. I titoli di accertamento della conoscenza della lingua
straniera ottenuti negli anni 1993 e 1995 hanno perduto la loro
validita'. Hanno altresi' perduto validita' i titoli ottenuti nel
1997, ai sensi dell'art. 9 dell'O.M. 16 maggio 1997 emanata in base
all'accordo dell'11 dicembre 1996 aggiuntivo al CCNL 1995.
3. Il titolo di accertamento della conoscenza della lingua
straniera conserva la validita' per nove anni scolastici. In
particolare, i nove anni decorrono dall'anno scolastico 2002-2003 per
il titolo conseguito nel 2002 e dall'anno scolastico 2007-2008 per il
titolo conseguito nel 2006. Qualora i nove anni scadano nel corso del
triennio di invariabilita' della graduatoria permanente, l'aspirante
vi e' mantenuto fino alla successiva selezione.
4. A parita' di punteggio complessivo, l'ordine in graduatoria
sara' determinato sulla base dei titoli di preferenza previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e
successive modificazioni e integrazioni.
5. Il Ministero degli Affari Esteri, con riferimento alla legge
31 dicembre 1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni,
recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, si impegna a utilizzare i
dati forniti dal personale solo per fini istituzionali e per
l'espletamento delle procedure previste dalla presente Ordinanza.
Art. 5.
Formazione delle graduatorie permanenti
1. Con apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - del 27 febbraio 2007 sara' resa nota la data di
pubblicazione delle graduatorie mediante affissione all'Albo del
Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. ufficio IV e pubblicazione
sul sito internet del M.A.E. Le graduatorie resteranno esposte per 15
giorni a partire dalla data di affissione che sara' indicata nella
Gazzetta Ufficiale. Chiunque vi abbia interesse ha facolta' di
prenderne visione entro il termine anzidetto e puo', entro tale
termine, presentare reclamo scritto per errori od omissioni alla
D.G.P.C.C. Uff. IV che, esaminati i reclami, puo' rettificarle, anche
d'ufficio. Delle decisioni assunte e delle sintetiche motivazioni che
le hanno supportate, e' data comunicazione agli interessati e ai
contro interessati mediante affissione all'albo dell'Ufficio
anzidetto.
2. Concluse le procedure previste dal precedente punto 1, il
Direttore Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale
approva le graduatorie, che sono pubblicate all'albo del MAE, DGPCC,
Uff. IV. Avverso i risultati di tale procedimento e' ammesso reclamo
scritto da presentarsi entro 15 giorni dalla data di affissione. La
decisione dell'Ufficio va assunta entro 10 giorni dal ricevimento del
reclamo.
3. Gli effetti delle graduatorie di cui alla presente Ordinanza
decorrono dall'anno scolastico 2007/2008.
4. Le graduatorie permanenti verranno aggiornate ogni tre anni.
5. Avverso le graduatorie e' ammesso ricorso al giudice ordinario
o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei tempi
previsti dalla legge.
Foro competente per ogni vertenza e' quello di Roma (Art. 118 del
CCNL del 24 luglio 2003).
6. Nel caso in cui una delle graduatorie di cui alla presente
ordinanza si esaurisca, si applichera' quanto disposto dall'art. 111
del CCNL del 24 luglio 2003.
7. Per la gestione delle graduatorie permanenti si fa riferimento
all'art. 110 del CCNL del 24 luglio 2003.
Roma, 13 dicembre 2006
Il direttore generale per la promozione
e la cooperazione culturale
Min. Plen. La Francesca
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