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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Procedura di selezione per il reclutamento di tre allievi finanzieri,
riservata ai congiunti del personale delle Forze di Polizia,
deceduto o reso permanentemente invalido per causa di servizio.
Anno 2016.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.55 del 12/7/2016
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:16E03304
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:11/8/2016

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL COMANDANTE GENERALE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di
finanza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e,
in particolare, l'art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza» e, in particolare, l'art. 6, comma 2;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e
integrazioni registrata all'Ufficio centrale del bilancio - presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorita' gerarchiche del Corpo;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Codice dell'ordinamento
militare»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo
della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all'arruolamento;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2;

Determina:


Art. 1


Posti disponibili


1. E' indetta, per l'anno 2016, una procedura di selezione, a
domanda, per il reclutamento di 3 allievi finanzieri del contingente
ordinario della Guardia di finanza, riservata al coniuge e ai figli
superstiti, nonche' ai fratelli o alle sorelle, qualora unici
superstiti, del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso
permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore
all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza
delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e alle leggi ivi richiamate ovvero per effetto
di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia
o di soccorso pubblico.
2. Lo svolgimento della procedura comprende:
a) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
c) valutazione dei titoli.
3. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti
dal Comando Generale della Guardia di finanza.
4. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facolta' di
revocare la procedura di selezione, di sospendere o rinviare le prove
selettive, di modificare, fino alla data di approvazione della
graduatoria finale di merito, il numero dei posti, di sospendere
l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del
numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'autorita' di
Governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili.

                               Art. 2 


Requisiti e condizioni per l'ammissione alla procedura


1. Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani, anche
se gia' alle armi, che:
a) godano dei diritti civili e politici;
b) abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'art. 3 comma 1, compiuto il
18° anno di eta' e non abbiano superato il giorno di compimento del
26° anno di eta'. Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo
pari all'effettivo servizio militare prestato fino alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande e, comunque, non
superiore a tre anni;
c) abbiano, se minorenni all'atto della presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la patria
potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella
Guardia di finanza;
d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati per delitti non colposi, ne' sottoposti a misura di
prevenzione;
f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato giuridico di finanziere;
g) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza;
h) non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi
militarmente o civilmente organizzati, ne' destituiti dai pubblici
uffici;
i) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
l) appartengano alle categorie di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni.
2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'art. 3 e conservati fino alla
data di effettivo incorporamento.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area «Concorsi Online», seguendo le istruzioni del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
2. Al termine della procedura di compilazione, gli aspiranti
devono stampare l'istanza, firmarla per esteso e consegnarla o
spedirla al Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via
delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, entro il
termine di cui al comma 1. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
Non sono considerate valide le domande di partecipazione
compilate con la procedura informatica ma non presentate o inviate
secondo le modalita' di cui al presente comma.
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa.
3. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di
indisponibilita' di un collegamento internet, la domanda di
partecipazione puo' essere redatta in carta semplice, secondo il
modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti i reparti
del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it, e consegnata o spedita
secondo le modalita' di cui al comma 2.
4. I candidati devono allegare alla domanda:
a) idonea documentazione, rilasciata dall'Amministrazione di
appartenenza del congiunto deceduto o reso permanentemente invalido
al servizio, che attesti il possesso del requisito previsto dall'art.
2, comma 1, lettera l);
b) se hanno prestato servizio militare, autocertificazione del
periodo di servizio prestato, per fruire dell'elevazione del limite
di eta', prevista dall'art. 2, comma 1, lettera b);
c) se minorenni alla data di presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura, atto di assenso, in carta semplice,
conforme all'allegato 2, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno
solo, in caso di impedimento dell'altro, o dal tutore, in caso di
mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto sia firmato
da uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per cui
manca l'assenso dell'altro genitore. Sono esonerati dalla
presentazione del suddetto atto gli aspiranti, anche se minorenni,
che rivestano la qualifica di militare alle armi.
5. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di
cui ai commi 1 e 3 possono essere annullate, modificate o integrate
entro il termine previsto per la presentazione delle stesse.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle, ne' apportare
modificazioni o integrazioni.
6. Le domande di partecipazione al concorso:
a) sono restituite agli interessati, a cura del Centro di
reclutamento, per essere regolarizzate entro cinque giorni dalla data
della restituzione, se, pur prodotte nei termini, risultano
formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dall'art. 4;
b) sono archiviate nel caso in cui:
1) siano spedite o consegnate oltre il termine di cui al comma
1;
2) pervengano oltre il termine di cui al precedente numero 1) e
non sia possibile risalire alla data di spedizione;
3) pur se spedite entro tale termine, non pervengano entro
quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente bando;
4) non siano sottoscritte;
5) non siano regolarizzate entro cinque giorni dalla
restituzione, nei casi di cui alla lettera a).
7. I provvedimenti di archiviazione delle domande di cui al comma
6, lettera b), sono adottati dal Comandante del Centro di
reclutamento e sono notificati agli interessati, che possono
impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di
istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
8. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, sono ammessi alla procedura di selezione con
riserva, in attesa dell'accertamento - a cura del Centro di
reclutamento - dell'effettivo possesso dei requisiti di cui all'art.
2.
9. L'ammissione con riserva deve intendersi per tutte le fasi
selettive fino all'incorporamento.

                               Art. 4 


Elementi da indicare nella domanda


1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita, nonche' luogo di residenza e indirizzo, completo di codice
di avviamento postale;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) di godere dei diritti civili e politici;
d) di non essere imputato e di non aver subito condanne per
delitti non colposi, ne' di essere sottoposto a misura di
prevenzione;
e) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a
carico;
f) il titolo di studio posseduto;
g) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni;
h) di non essere stato espulso dalle Forze armate, dai corpi
militarmente o civilmente organizzati, ne' destituito dai pubblici
uffici;
i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
l) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio;
m) l'indirizzo presso il quale desidera ricevere eventuali
comunicazioni, un recapito telefonico e un indirizzo di posta
elettronica;
n) di appartenere alle categorie di cui all'art. 6, comma 2,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni.
2. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
3. I candidati devono segnalare ogni variazione di indirizzo
direttamente, e nel modo piu' celere, al Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido
di Ostia, il quale non assume alcuna responsabilita' circa possibili
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di
variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Deve, infine,
essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di reclutamento
ogni variazione che dovesse riguardare il possesso dei requisiti.

                               Art. 5 


Documentazione


1. Il Centro di reclutamento della Guardia di finanza provvede,
tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere
i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o
della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale.
2. I candidati ammessi a sostenere gli accertamenti di cui
all'art. 10 devono presentare in tale sede i certificati rilasciati
dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni
sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso,
indicato nella domanda di partecipazione, dei requisiti che
conferiscono i titoli preferenziali, stabiliti dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ovvero
quelli maggiorativi, indicati nella tabella in allegato 3 al presente
bando di concorso.
3. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro la data indicata dal Centro di reclutamento.

                               Art. 6 


Commissione giudicatrice


1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o
dell'Autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da un ufficiale
generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali e' presieduta da un ufficiale
superiore del Corpo:
a) sottocommissione per la valutazione dei titoli e la
formazione della graduatoria finale di merito, composta da due
ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza periti selettori,
membri;
c) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali
medici, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo
accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello
dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1,
lettera b), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti
attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
4. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
5. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c) e d),
possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di
sorveglianza, all'uopo individuato dal Centro di reclutamento.

                               Art. 7 


Adempimenti delle sottocommissioni


1. Le sottocommissioni previste all'art. 6, comma 1, lettere c) e
d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.

                               Art. 8 


Esclusione dalla procedura


1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dalla procedura dei candidati non in possesso
dei requisiti di cui all'art. 2.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dal
Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

                               Art. 9 


Documento di identificazione


1. A ogni visita o prova d'esame i candidati devono esibire la
carta di identita' in corso di validita', oppure un documento di
riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purche'
munito di fotografia recente.

                               Art. 10 


Accertamento dell'idoneita' attitudinale


1. I candidati in possesso dei prescritti requisiti sono
convocati, a cura del Centro di reclutamento della Guardia di
finanza, per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneita'
attitudinale.
2. L'idoneita' attitudinale dei candidati e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera b),
secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del
Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito
internet www.gdf.gov.it.
3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a
riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il
ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del
candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per
valutare le esperienze di vita passata e presente nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti
selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'art. 6,
comma 1, lettera b), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi
per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti.
6 I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale sono
ammessi all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, mentre i non
idonei sono esclusi dalla procedura di selezione.
7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso l'esclusione di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.

                               Art. 11 


Accertamento dell'idoneita' psico-fisica


1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 6, comma
1, lettera c), mediante visita medica di primo accertamento, presso
il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme
Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica gli aspiranti
devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con
l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni, e dalle direttive tecniche adottate con decreto del
Comandante Generale della Guardia di finanza.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it.
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e
visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal
Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c)
puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di
laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere
indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione della procedura di
selezione.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 3 nell'ambito di altri concorsi per
l'accesso al Corpo della Guardia di finanza, sono sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio ritenuti necessari ai fini della
verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso
al ruolo.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo
accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale,
in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere
ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto
dei requisiti di cui al comma 10.
7. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione
deve essere:
a) presentata al Centro di reclutamento al momento della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 1, lettera a);
b) integrata da documentazione in originale rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 4). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di reclutamento
improrogabilmente entro il quindicesimo giorno solare successivo a
quello della comunicazione di non idoneita'. A tal fine, la stessa
potra' essere anticipata via fax al numero 06/564912365 ovvero
all'indirizzo di posta elettronica RM0300018@gdf.it.
La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o
qualora la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero
pervenga oltre il termine suindicato.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 3, comma 7.
8. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la
visita medica di primo accertamento.
9. La sottocommissione per la visita medica di revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 7 e valutata la certificazione
prodotta, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di
reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento,
per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio.
10. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti
casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve;
b) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche
mediante test tossicologici;
c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.
In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a),
dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che,
pertanto, non e' sottoposto ad ulteriori visite o esami.
11. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo
accertamento ovvero a quella di revisione, nei casi in cui sia stato
riconvocato ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dalla procedura.
12. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
13. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere c) e d),
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.

                               Art. 12 


Documentazione da produrre in sede di visita medica di primo
accertamento


1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza per sostenere la visita medica di primo
accertamento devono presentare la seguente documentazione sanitaria,
con data non anteriore a sessanta giorni:
a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale;
e) certificato (fac-simile in allegato 5), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, attestante:
(1) lo stato di buona salute;
(2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche;
(3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni
immuno-allergiche;
(4) la presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie
a farmaci o alimenti;
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale
terapia farmacologica assunta o somministrata nei 30 giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso.
2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o
idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano
l'esclusione dalla procedura.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata e' sottoposta, allo scopo sopra indicato,
al test di gravidanza presso il Centro di reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate
sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data dell'8 settembre 2016.
5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b), ed e), viene ammesso con riserva alle
successive fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento;
b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere
convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione
indicata all'art. 6, comma 1, lettera c), potra' concedere il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite
mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene
immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non
avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui
e' stato riconvocato e' escluso dalla procedura.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.

                               Art. 13 


Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove
selettive


1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente bando, non si
presenta, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere
l'accertamento dell'idoneita' attitudinale e l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica previsti, rispettivamente, dagli articoli
10 e 11 e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dalla
procedura. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle
succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui
all'art. 6, comma 1, hanno facolta' - su istanza dell'interessato,
esclusivamente per documentate cause di forza maggiore - di
anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto
del calendario di svolgimento delle stesse.
L'istanza, inviata presso il Centro di reclutamento della Guardia
di finanza, Ufficio concorsi, Sezione allievi finanzieri, via delle
Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, deve essere
anticipata, via fax, al n. 06/564912365 ovvero all'indirizzo di posta
elettronica RM0300018@gdf.it. Eventuali variazioni di tali recapiti
saranno rese note con avviso pubblicato sul sito internet
www.gdf.gov.it..
Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della
Guardia di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento
delle prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso
dalla procedura.
3. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.

                               Art. 14 


Graduatoria finale di merito


1. Al termine degli accertamenti, la sottocommissione di cui
all'art. 6, comma 1, lettera a), procede alla formazione della
graduatoria finale di merito secondo il punteggio riportato da
ciascun candidato.
2. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punti
attribuiti per il possesso dei titoli di cui alla tabella in allegato
3.
3. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.
191.
4. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza o dell'Autorita' dal medesimo delegata, viene approvata la
graduatoria finale di merito e sono dichiarati vincitori del concorso
i candidati che, nell'ordine della stessa, risultino compresi nel
numero dei posti messi a concorso.
5. La citata graduatoria e' resa nota con avviso disponibile sul
sito internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio centrale relazioni
con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 55,
Roma (numero verde 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 10.

                               Art. 15 


Ammissione al corso di formazione


1. Sono dichiarati vincitori della procedura e ammessi al corso
di formazione, in qualita' di allievi finanzieri, i candidati
iscritti nella graduatoria di cui all'art. 14, nei limiti dei posti
previsti dall'art. 1, comma 1, secondo l'ordine risultante dalla
graduatoria stessa e previo superamento della visita medica di
incorporamento, alla quale sono sottoposti prima della firma
dell'atto di arruolamento, da parte del Dirigente il Servizio
sanitario del Reparto di istruzione, avvalendosi, se necessario, del
supporto tecnico nonche' delle strutture del Centro di reclutamento
della Guardia di finanza al fine di accertare il mantenimento
dell'idoneita' psico-fisica.
2. Entro venti giorni dall'inizio del corso, con determinazione
del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'Autorita' dal
medesimo delegata, possono essere dichiarati vincitori della presente
procedura di selezione altri concorrenti idonei nell'ordine della
graduatoria, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili tra
quelli destinati ai concorrenti gia' dichiarati vincitori.
3. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio sanitario
del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la
non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati
agli interessati, che possono impugnarli producendo ricorso secondo
le modalita' di cui al comma 7 dell'art. 3.

                               Art. 16 


Mancata presentazione al corso


1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la
frequenza del corso, e' considerato rinunziatario al corso stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono
essere comunicati, a mezzo fax, al massimo entro 24 ore dall'inizio
del corso, al Comandante del Reparto di istruzione che li valuta e,
se indipendenti dalla volonta' dell'interessato, provvede a stabilire
un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati
sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal
corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate
al candidato tramite il Reparto del Corpo territorialmente competente
ovvero dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza, per i
residenti all'estero.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni
dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla frequenza del
corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.

                               Art. 17 


Spese di partecipazione alla procedura


1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la
partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Ai candidati dichiarati vincitori della procedura spetta il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del
Reparto di Istruzione per la frequenza del corso di formazione,
secondo le disposizioni vigenti.

                               Art. 18 


Trattamento economico degli allievi finanzieri


1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri
percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in
vigore.

                               Art. 19 


Assegnazione al termine del corso


1. Al termine del corso di formazione di cui all'art. 15, i
finanzieri sono destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di
servizio lo richiedono, con obbligo di permanenza secondo le
disposizioni interne del Corpo.

                               Art. 20 


Sito internet ed informazioni utili


1. Ulteriori informazioni sulla procedura possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it,
nella
sezione relativa ai concorsi.

                               Art. 21 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i
dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro
di reclutamento della Guardia di finanza, per le finalita' selettive
e sono trattati presso una banca dati automatizzata, anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo della selezione, ai soggetti di carattere
previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro
di reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della
Guardia di finanza.

Roma, 1° luglio 2016

Gen. C.A. Giorgio Toschi

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