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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Indizione, per il corrente anno, della sessione degli esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito
industriale.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.18 del 4/3/2005 |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 05E01163 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 4/4/2005 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957 di approvazione
del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
delle professioni;
Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, contenente modifiche
all'ordinamento professionale dei periti industriali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'eser-cizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445, di
approvazione del regolamento per gli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito
industriale, per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in
un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione (art. 1, comma 1);
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447, con il
quale e' stato integrato l'allegato B al predetto decreto con gli
argomenti oggetto della seconda prova scritta o scritto-grafica per
gli indirizzi di nuovo ordinamento;
Viste la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed il decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
disposizioni in materia di dati personali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003,
n. 319, recante il regolamento di organizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;
Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e
successive modificazioni recante l'individuazione degli atti di
competenza, rispettivamente, del Ministro e dei Direttori generali;
Ordina:
Art. 1.
1. E' indetta, per il corrente anno, la sessione degli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di
perito industriale.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del
diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale
capotecnico conseguito presso un istituto statale, paritario o
legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello
di inizio delle prove d'esame, abbiano:
A - completato un periodo triennale di attivita' tecnica
subordinata, anche al fuori di uno studio tecnico professionale, con
mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma (art. 2,
comma 3, legge n. 17/1990);
B - completato un periodo biennale di frequenza di apposita
scuola superiore diretta a fini speciali finalizzata al settore della
specializzazione relativa al diploma (art. 2, comma 3, legge
n. 17/1990);
C - completato un periodo biennale di formazione e lavoro con
contratto a norma di legge e con mansioni proprie della
specializzazione relativa al diploma (art. 2, comma 3, legge
n. 17/1990);
D - completato un periodo biennale di pratica durante il quale
il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento
di pratiche rientranti nelle competenze professionali della
specializzazione relativa al diploma (art. 2, comma 3, legge
n. 17/1990).
Il periodo biennale di formazione e lavoro ed il periodo di
pratica biennale devono essere stati svolti presso un perito
industriale, un ingegnere o altro professionista con attivita' nel
settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o
in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da
almeno un quinquennio;
E - frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e
formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri,
comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le
attivita' libero professionali previste dalla sezione dell'albo cui
si ha titolo ad accedere in relazione al diploma posseduto
(specializzazione), (art. 55, comma 3, decreto del Presidente della
Repubblica n. 328/2001). I collegi provinciali dei periti industriali
accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a
criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati
giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono
tempestivamente notificati agli interessati.
2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in
possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli in coerenza con le
corrispondenti sezioni:
F - diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C
allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica
n. 328/2001 e relativa tabella A);
G - lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui
alla tabella D allegata (art. 55, commi 1 e 2, decreto del Presidente
della Repubblica n. 328/2001).
3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in
convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', gli
istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita'
di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).
Art. 3.
Sedi di esame
1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici industriali statali,
elencati nella tabella A allegata, ubicati nelle citta' sedi dei
collegi dei periti industriali, ad eccezione delle sedi di esame di
Verres, Verbania, Imperia, Urbino e Caltanissetta, individuate,
rispettivamente, per i collegi ubicati nei comuni di Aosta,
Gravellona Toce, Ventimiglia, Pesaro ed Agrigento che non sono sedi
di istituti tecnici industriali (l'intera provincia di Agrigento ne
e' priva).
2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art. 9 del regolamento, possono essere costituite
commissioni per candidati provenienti da diverse sedi di collegi,
ubicate, ove necessario, anche in regione diversa, o piu' commissioni
operanti nella medesima localita'.
3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame dovessero
risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande pervenute ecceda le possibilita' ricettive dell'istituto,
possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche
presso istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati
nella detta tabella A.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il
tramite dei collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal
successivo art. 4, sono presentate le domande.
Art. 4.
Domande di ammissione
- Modalita' di presentazione Termine
- Esclusioni
1. I candidati devono, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - presentare, come indicato al comma
successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti
di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo
art. 5, soltanto all'istituto, indicato nella predetta tabella A,
ubicato nella provincia (ad eccezione di Agrigento per la quale
l'istituto sede d'esame e' quello di Caltanissetta) sede del collegio
competente alla verifica del possesso del requisito di ammissione
(art. 2, comma 3, legge n. 17/1990).
2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell'istituto
tecnico sede d'esame ed inviate al detto collegio, si considerano
prodotte in tempo utile purche' spedite a mezzo raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa
fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale
ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i
quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente
art. 2.
4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
Art. 5.
Domande di ammissione - Contenuto
1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta,
redatta su carta legale e corredata della documentazione indicata nel
successivo art. 6, i candidati, consapevoli della responsabilita'
penale per dichiarazioni mendaci (art. 76 decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000) e del fatto che la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (art. 75 citato decreto del Presidente della
Repubblica), devono dichiarare (articoli 46 e 47 citato decreto del
Presidente della Repubblica):
il cognome ed il nome;
il luogo e la data di nascita;
la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che
vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;
di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria
superiore di perito industriale, con precisa indicazione: della
esatta denominazione della specializzazione (per meccanica precisare
se di nuovo o precedente ordinamento); dell'istituto sede d'esame;
dell'anno scolastico di conseguimento; del voto riportato;
dell'istituto che ha rilasciato il diploma se diverso da quello sede
d'esame; della data del diploma; del numero ed anno di stampa, se
esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della data di
consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro).
Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non
sia, comunque, in possesso dell'interessato, precisare tali
circostanze ed indicare l'istituto che ha rilasciato il relativo
certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso (data e
numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non e' richiesta
a coloro che sono in possesso di uno dei due requisiti di cui al
precedente art. 2, comma 2;
di essere iscritti nel registro dei praticanti, con indicazione
del collegio provinciale e della sezione;
di essere in possesso di uno dei requisiti di ammissione
prescritti, da riportare in modo specifico come indicato al
precedente art. 2, ovvero di maturarlo, salvo imprevisti, alla data
del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame. In
relazione ai requisiti di cui al precedente art. 2, lettere B, E, F e
G (diplomi di scuola superiore diretta a fini speciali, corsi IFTS,
diplomi universitari e lauree) e comma 3, occorre dichiarare, con
fedele e completa trascrizione, il contenuto del diploma e/o della
certificazione posseduta (per i corsi IFTS e le lauree occorre, in
particolare, dichiarare l'avvenuto compimento del prescritto
tirocinio non inferiore a sei mesi);
la specializzazione per la quale intendono conseguire
l'abilitazione, specializzazione, relativa allo specifico diploma
posseduto nei casi di cui alle lettere dalla A alla E del precedente
art. 2, nel cui settore hanno acquisito uno dei requisiti di
ammissione all'esame. I possessori di diplomi universitari e lauree
indicano unicamente le specializzazioni di nuovo ordinamento;
di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di
esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di
ammissione ad una diversa sede di esame.
2. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20,
legge n. 104/1992, indicare nella domanda, in relazione al proprio
stato, quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (ausilii
e tempi aggiuntivi). I medesimi attestano nella domanda, con
dichiarazione ex art. 39, legge n. 448/1998, l'esistenza delle
condizioni personali richieste.
Art. 6.
Domande di ammissione - Documentazione
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento
della tassa e del contributo, i seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali
ulteriori studi compiuti;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento:
della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella
misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in
favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, puo' essere
effettuato presso una banca o un ufficio postale utilizzando il
modello F23 (codice tributo 729T);
del contributo di 1,55 euro dovuto all'istituto sede di esame
a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive
modificazioni (chiedere all'istituto gli estremi del conto corrente
postale da utilizzare);
fotocopia non autenticata di un documento di identita'
(art. 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000);
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.
Art. 7.
Adempimenti dei collegi
1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, i collegi verificano la regolarita' delle istanze ricevute
ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di
competenza, comunicano al Ministero dell'istruzione, entro il
20 aprile 2005, a mezzo fax (numero 06/58492397), il numero dei
candidati, in possesso dei requisiti, ai fini della determinazione
del numero delle commissioni da nominare. Detta comunicazione deve
essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna
domanda e viene effettuata, a cura dei medesimi collegi, anche al
consiglio nazionale.
2. Alla suddetta comunicazione ciascun collegio fa seguito, entro
il 6 maggio 2005, con l'inoltro, a mezzo postale, di un unico elenco
nominativo dei candidati in possesso dei requisiti, in stretto ordine
alfabetico nell'ambito di ciascuna specializzazione, distinguendo
quelle di nuovo e precedente ordinamento nei casi di cui al
successivo art. 9, comma 3, per consentire al Ministero di provvedere
alla loro assegnazione alle commissioni. I collegi provvedono a
formare i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle
dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con
riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel registro dei
praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui al
precedente art. 2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun
candidato, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita,
nonche' il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente
art. 2, da indicare con la lettera corrispondente (A o B o C o D o E
o F o G). Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di
ammissione (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve
essere apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione»
con la data prevista di acquisizione che non puo' essere posteriore
al giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame.
3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal
presidente del collegio, questi deve apporre la seguente
attestazione: «Il Presidente del Collegio provinciale attesta, ai
sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione (decreto
ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445), relativamente ai candidati,
in numero di .........., di cui all'elenco nominativo che precede;
l'iscrizione al registro dei praticanti e l'avvenuto compimento
del biennio di pratica o, comunque, l'assolvimento (salva indicazione
contraria relativa a candidati con requisito in corso di maturazione,
per i quali si riserva di rendere successiva, analoga attestazione)
delle condizioni stabilite (art. 2, comma 3, legge n. 17/1990;
art. 8, comma 3, ed art. 55, commi 1, 2 e 3, decreto del Presidente
della Repubblica n. 328/2001);
di aver verificato la regolarita' delle relative domande
ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza;
di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni
sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha
dato esito confermativo della loro piena veridicita».
4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere
tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di
competenza.
5. Entro il 10 ottobre 2005, i collegi provvedono alla consegna
delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti tecnici ai quali
sono indirizzate, o ai dirigenti scolastici di quegli istituti
indicati dal Ministero in caso di diversa assegnazione disposta a
norma del precedente art. 3, trattenendo ai propri atti una fotocopia
della domanda di partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le
domande, corredate della relativa documentazione, devono essere
accompagnate da altro originale del medesimo elenco di cui sopra gia'
trasmesso al Ministero. Detto elenco e' integrato con apposita nota
recante indicazione: di eventuali altre variazioni gia' comunicate al
Ministero; dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per
i candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2.
6. Successivamente, il collegio avra' cura di far pervenire,
entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove d'esame,
soltanto alla commissione esaminatrice la comunicazione della
compiuta o mancata acquisizione dei requisiti di ammissione per i
restanti candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2.
Art. 8.
Calendario degli esami
1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
18 ottobre 2005 - ore 8,30: insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle
commissioni medesime;
19 ottobre 2005 - ore 8,30: prosecuzione della detta riunione
preliminare;
20 ottobre 2005 - ore 8,30: svolgimento della prima prova
scritta o scritto-grafica;
21 ottobre 2005 - ore 8,30: svolgimento della seconda prova
scritta o scritto-grafica.
2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono
notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione
degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede
degli esami ed a quello della sede del competente collegio, al quale
spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali
comunicazioni individuali.
Art. 9.
Prove di esame
1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso, alle
rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati per lo
svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche, muniti di valido
documento di riconoscimento.
2. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto
delle prove d'esame sono indicati nella tabella B allegata,
comprensiva dei programmi relativi alla seconda prova scritta o
scritto-grafica degli indirizzi di nuovo ordinamento (decreto
ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447).
3. I candidati in possesso dei seguenti diplomi di precedente e
nuovo ordinamento devono individuare esattamente, in relazione sia
alla denominazione del diploma posseduto e sia all'anno scolastico di
conseguimento, il programma d'esame loro proprio come da indicazioni
riportate nella detta tabella B:
diplomi di nuovo ordinamento: elettronica e telecomunicazioni;
elettrotecnica ed automazione; meccanica; chimico; tessile con
specializzazione nella produzione dei tessili; tessile con
specializzazione nella confezione industriale;
diplomi di precedente ordinamento: elettronica industriale;
telecomunicazioni; elettrotecnica; meccanica; meccanica di
precisione; industrie metalmeccaniche; chimica industriale; industria
tessile; maglieria; confezione industriale.
4. I possessori di diplomi universitari e lauree sostengono le
prove relative alle specializzazioni di nuovo ordinamento.
5. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova
viene indicato in calce al rispettivo tema.
6. Durante le prove sono consentiti l'uso di strumenti di calcolo
non programmabili e non stampanti e la consultazione di manuali
tecnici e di raccolte di leggi non commentate.
7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla sessione di
esami.
Art. 10.
R i n v i o
1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano
le disposizioni contenute nel regolamento.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 24 febbraio 2005
Il direttore generale: Criscuoli
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