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UNIVERSITA' DI FIRENZE

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
in biologia strutturale

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.62 del 6/8/2004
Ente:UNIVERSITA' DI FIRENZE
Località:Firenze  (FI)
Codice atto:04E04597
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:15/9/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca adottato
con decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del
26 luglio 2001;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998 e successivo
decreto integrativo del 14 dicembre 1998;
Visto lo statuto dell'Universita' di Firenze;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca adottato
dall'Universita' di Firenze e successive modificazioni;
Vista la proposta di rinnovo per il ciclo XX del corso di
dottorato di ricerca internazionale in biologia strutturale avanzata
dal C.E.R.M. (Centro risonanze magnetiche);
Visto l'accordo di collaborazione con le Universita' di Utrecht e
Francoforte;
Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione interna nella
seduta del 15 aprile 2004;
Vista la deliberazione del senato accademico in data 9 giugno
2004;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del
15 giugno 2004;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto il pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al
dottorato di ricerca internazionale in biologia strutturale istituito
presso l'Universita' di Firenze:
sede amministrativa: C.E.R.M. (Centro di ricerca di risonanze
magnetiche);
sedi consorziate: Universita' di Utrecht, Universita' di
Francoforte;
durata: tre anni;
posti: otto;
borse: due C.I.R.M.M.P.:
una dipartimento di chimica;
una Fondazione Fiorgen;
senza borsa: quattro.
Il numero dei posti messi a concorso nel presente bando potra'
essere successivamente aumentato qualora si rendano disponibili
ulteriori borse di studio finanziate da altri atenei, enti pubblici e
privati, a condizione che il relativo atto convenzionale sia
stipulato entro il termine di scadenza del bando.
Del perfezionamento dell'atto e dell'aumento dei posti verra'
data comunicazione sul sito internet dell'Ateneo.
Sara' indicato altresi' l'eventuale conseguente aumento dei posti
senza borsa.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza
limiti di eta' e di cittadinanza, coloro i quali siano in possesso
alla scadenza del presente bando, di laurea specialistica conseguita
ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o di diploma di laurea
conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici, il cui
corso legale abbia durata almeno quadriennale o di titolo
equipollente conseguito presso universita' straniere.
Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno la laurea entro e non oltre la data del 30 settembre
2004. In tal caso l'ammissione al concorso sara' disposta con riserva
ed il candidato sara' tenuto a presentare tempestivamente, e comunque
non oltre la data delle prova scritta, il relativo certificato di
laurea o autocertificazione, pena la decadenza dal concorso. Si
preavverte che la data di scadenza del 30 settembre 2004 e' tassativa
per cui non sara' ammessa deroga alcuna.
Coloro che siano in possesso di un titolo straniero che non sia
gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno
fare espressa richiesta di equipollenza, ai soli fini dell'ammissione
al dottorato di ricerca, al collegio dei docenti del dottorato per il
quale viene inoltrata la domanda.
In tal caso i candidati dovranno allegare alla domanda di
partecipazione al concorso i documenti utili a consentire al collegio
dei docenti la dichiarazione di equipollenza di cui sopra, tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del Paese di
provenienza.
Sono ammessi in sovrannumero, nel limite del 50% dei posti con
borsa di studio, i cittadini extra-comunitari gia' titolari di borsa
di studio e in possesso di titolo di studio valutato equipollente ai
soli fini dell'ammissione al dottorato. Sulle modalita' di ammissione
decidera', caso per caso, il collegio dei docenti.

                               Art. 3.
 
Domanda di ammissione
 
La domanda di ammissione, redatta in carta libera secondo il
fac-simile allegato al presente bando dovra' essere inoltrata,
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al dirigente del polo
scientifico di Sesto Fiorentino (Firenze) viale delle Idee, 26 -
50019 Sesto Fiorentino (Firenze) entro il 15 settembre 2004.
Per il rispetto del predetto termine fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
La domanda potra' essere presentata anche direttamente
all'indirizzo precedentemente indicato con rilascio di apposita
ricevuta entro e non oltre le ore 12 del 15 settembre 2004.
I candidati sono tenuti a versare un contributo per l'ammissione
al concorso di dottorato di Euro 26,00 sul c/c postale n. 2535
intestato all'Universita' di Firenze, indicando nella causale di
versamento «concorso di dottorato in (indicare titolo del dottorato)
XX ciclo». L'attestazione del versamento del contributo dovra' essere
allegata alla domanda di partecipazione al concorso, a pena di
esclusione dal concorso.
Il suddetto contributo non e' rimborsabile.
Nella domanda il candidato dovra' indicare, con chiarezza e
precisione, sotto la propria responsabilita':
cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito
eletto agli effetti del concorso, recapito telefonico, indirizzo
e-mail. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede
l'indicazione di un recapito in Italia;
cittadinanza;
esatta denominazione del corso di dottorato per il quale viene
inoltrata domanda;
titolo di laurea posseduto, con l'indicazione della data e
dell'Universita' presso cui e' stato conseguito ovvero il titolo
equipollente conseguito presso una Universita' straniera;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno i corsi secondo le
modalita' fissate dal collegio dei docenti;
le lingue straniere conosciute;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente gli eventuali
cambiamenti della residenza o del recapito eletto agli effetti del
concorso.
Non sara' considerata valida la domanda in cui non risulti
indicata con chiarezza la denominazione del dottorato.
Sulla busta dovra' essere indicata chiaramente la dicitura
«Domanda di ammissione al concorso per il dottorato di ricerca in
.............» (con la precisazione del nome del dottorato).
L'amministrazione universitaria non si assume alcuna
responsabilita' per disguidi postali o inesatte indicazioni del
recapito non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

                               Art. 4.
 
Prove di ammissione
 
La commissione giudicatrice, nominata dal rettore su proposta del
collegio dei docenti, e' composta di tre membri scelti tra docenti e
ricercatori di ruolo.
Le prove di ammissione, consistenti in una prova scritta e una
orale, in lingua italiana o in lingua inglese, sono intese ad
accertare l'attitudine alla ricerca scientifica del candidato nei
settori di riferimento del dottorato stesso.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
carta d'identita';
patente di guida;
passaporto;
porto d'armi;
tessera postale.
Le date delle prove concorsuali saranno rese note entro il
25 settembre 2004 e consultabili sul sito Internet dell'Ateneo:
percorso: www.unifi.it&62;studenti&62;postlaurea&62;dottorati di
ricerca&62;XX ciclo
E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
La prova orale si intende superata con il conseguimento di una
votazione non inferiore a 40/60.
La data della prova orale, qualora non sia gia' resa nota
contestualmente alla data della prova scritta, sara' comunicata con
un preavviso di venti giorni.
Il termine dei venti giorni potra' essere ridotto in caso di
rinuncia scritta ai termini di preavviso da parte di tutti i
partecipanti alla prova scritta.
Alla fine di ogni seduta della prova orale, la commissione rende
pubblici i risultati mediante affissione nella sede d'esame
dell'elenco dei candidati, con l'indicazione della votazione
conseguita.
Espletate le prove concorsuali, la commissione redige la
graduatoria generale di merito, sommando il punteggio conseguito da
ciascun candidato nelle singole prove.
Gli atti concorsuali sono pubblici; agli stessi e' consentito
l'accesso nei modi stabiliti dalla legge n. 241/1990.

                               Art. 5.
 
Ammissione ai corsi
 
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve optare per un solo corso di dottorato. Tale opzione deve essere
esercitata entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta della vincita.
In caso di rinuncia dei vincitori, entro sessanta giorni dalla
data di inizio del corso, subentrano altri candidati collocati in
posizione utile nella graduatoria.
I cittadini stranieri extracomunitari non titolari di borse di
studio sono ammessi al dottorato con le stesse modalita' dei
cittadini comunitari.
I cittadini stranieri extracomunitari titolari di borse di studio
sono ammessi al dottorato con le modalita' di cui al precedente
art. 2.
Possono essere ammessi in soprannumero, previa richiesta da parte
degli interessati, candidati idonei nella graduatoria generale di
merito, che fruiscano di assegni di ricerca.
Sono altresi' ammessi in soprannumero, fermo restando il
superamento delle prove di ammissione, i titolari di borse di ricerca
finanziate dall'Unione europea o da altra istituzione scientifica
internazionale europea.

                               Art. 6.
 
Iscrizione ai corsi
 
I candidati risultati vincitori dovranno presentare entro il
termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta della vincita, la seguente documentazione:
domanda di iscrizione in carta legale;
fotografia formato tessera;
fotocopia firmata di un documento di identita'.
Devono essere indicati nella domanda:
autocertificazione della cittadinanza;
autocertificazione del conseguimento del diploma di laurea;
dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritti ad
altro corso di dottorato, ad un corso di laurea o ad una scuola di
specializzazione o, nel caso affermativo, di impegnarsi a sospendere
l'iscrizione al corso di laurea o alla scuola di specializzazione per
tutta la durata del dottorato;
dichiarazione di non avere gia' usufruito di una borsa di
studio di dottorato;
dichiarazione di non cumulare la borsa stessa con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.

                               Art. 7.
 
Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
 
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi, e' fissato,
per l'anno 2005, per tutti i dottorandi che non siano assegnatari di
borsa di studio, nella misura di Euro 1.219,28 annui.
Il versamento sara' effettuato in 2 rate: prima rata di Euro
609,64 al momento dell'iscrizione, seconda rata di Euro 609,64 entro
il 30 giugno 2005.
Sono tenuti al pagamento anche gli iscritti ai corsi titolari di
assegno di ricerca e gli iscritti titolari di borse di ricerca
finanziate dall'Unione europea o da altra istituzione scientifica
internazionale europea.

                               Art. 8.
 
Borse di studio
 
Gli ammessi ai corsi di dottorato nell'ordine di graduatoria di
merito, hanno diritto alla borsa di studio fino alla concorrenza del
numero delle borse offerte.
In caso di pari merito, prevale la valutazione della situazione
economica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001.
L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54 (al
lordo degli oneri previdenziali a carico dello studente)
L'importo della borsa e' maggiorato del 50% per eventuali periodi
di soggiorno all'estero, salvo quanto previsto dall'accordo di
collaborazione internazionale.
La borsa di studio e' erogata in rate con scadenza mensile;
qualora il dottorando rinunci a proseguire il corso, perde il diritto
a percepire la borsa dal mese successivo a quello di manifestazione
della rinuncia.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di dottorato in universita'
italiane non puo' usufruirne una seconda volta.
Nei casi di rinuncia al proseguimento del corso da parte di un
dottorando percettore di borsa di studio, la borsa sara' destinata,
per la quota residua, rispettando la graduatoria di merito, al
dottorando titolare di posto senza borsa.

                               Art. 9.
 
Frequenza e obblighi dei dottorandi
 
Gli iscritti al corso di dottorato hanno l'obbligo di frequentare
a tempo pieno i corsi e di compiere continuativamente attivita' di
studio e di ricerca; dovra' essere effettuato obbligatoriamente un
periodo di frequenza presso almeno una delle Universita' consorziate
secondo le modalita' stabilite dal collegio dei docenti.
Gli iscritti possono essere impegnati, senza oneri per il
bilancio dell'Ateneo, in attivita' didattiche sussidiarie o
integrative approvate dal collegio dei docenti.
Nel caso di impedimenti giustificati che non consentano
l'effettiva frequenza (malattia, maternita' e puerperio, servizio di
leva), il dottorando puo' richiedere la sospensione della frequenza
ai corsi, con conseguente interruzione dell'erogazione della borsa e
prolungamento del periodo di formazione.

                              Art. 10.
 
Conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca si consegue con il superamento
dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Il
suddetto esame consiste nella discussione della dissertazione
presentata dal candidato.
L'Universita' cura successivamente il deposito della tesi presso
le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
Il suddetto titolo e' riconosciuto dalle universita' partecipanti
all'accordo.

                              Art. 11.
 
Norme finali
 
L'amministrazione universitaria, in attuazione della legge
n. 675/1996 e successive integrazioni e modificazioni si impegna ad
utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l'espletamento
delle procedure concorsuali e per fini istituzionali.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento
alle disposizioni legislative e regolamentari in materia (art. 4,
legge n. 210 3 luglio 1998. Regolamento ministeriale del 30 aprile
1999 e regolamento dell'Ateneo) ed alle disposizioni contenute
nell'accordo di collaborazione internazionale.
Firenze, 19 luglio 2004
Il prorettore vicario: Surrenti

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