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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ottanta posti di
educatore nell'area funzionale C, posizione economica C1, nel ruolo
del personale del Dipartimento per la giustizia minorile.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.50 del 26/6/2007
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:07E04189
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:80
Scadenza:26/7/2007
Tags:Educatori e maestre

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                      Ministero della giustizia
Dipartimento giustizia minorile
 
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487 e successive modificazioni, concernente il regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957
n. 3 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957
n. 686 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente le nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991 n. 125 che garantisce pari
opportunita' per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104 concernente l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994 n. 174 concernente il regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il Decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 196, di attuazione
dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992 n. 216 in materia di riordino
dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del personale non direttivo delle Forze Armate;
Visto il Decreto ministeriale 25 gennaio 1996 n. 115 recante il
regolamento concernente le categorie di documenti formati o
stabilmente detenuti dal Ministero della Giustizia e dagli organi
periferici sottratti al diritto d'accesso;
Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127, riguardante misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, recante
misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
Vista la legge 16 giugno 1998 n. 191, concernente modifiche alle
leggi 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127;
Visto l'art. 22, comma 5 del Decreto legislativo 31 marzo 1998
n. 80, il quale stabilisce che i concorsi pubblici per le assunzioni
nelle amministrazioni dello Stato si esplicano di norma a livello
regionale, come anche previsto dall'art. 35 del Decreto legislativo
n. 165 del 30 marzo 2001;
Vista la Legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Vista la circolare del 27 dicembre 2000 n. 6350/4.7 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche ed in particolare l'art. 35 relativo al reclutamento di
personale;
Visto il Decreto legislativo 31 luglio 2003 n. 236, disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001 n.
215, in materia di disciplina della trasformazione progressiva dello
strumento militare professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della
legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive
modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001,
n. 55, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della
giustizia;
Visto il decreto ministeriale 16 maggio 2007 concernente
l'articolazione amministrativa centrale e territoriale del
Dipartimento giustizia minorile;
Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
del personale dipendente dei Ministeri, sottoscritto il 16 maggio
1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale stipulato in data 2
giugno 1998;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo
2002/2005, sottoscritto il 12 giugno 2003;
Visto il decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 16 gennaio
2007 con il quale il Dipartimento per la giustizia minorile e' stato
autorizzato a bandire un concorso pubblico per esami ad ottanta posti
di educatore - area funzionale C, posizione economica C1;
Visto l'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
il quale dispone che le amministrazioni pubbliche prima di avviare le
procedure di assunzione di personale sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica l'area, la posizione economica,
le funzioni e la sede di destinazione della figura professionale per
la quale si intende bandire il concorso;
Considerato che dopo aver assolto agli obblighi previsti
dall'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
la nota n. 11905 del 19 aprile 2007, il Dipartimento della funzione
pubblica non ha proceduto, nel termine previsto dalla norma, ad
assegnazioni di personale in relazione alla figura professionale di
educatore area funzionale C, posizione economica C1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
novembre 2005, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2006, di
rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale
appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed
alle posizioni economiche del Dipartimento per la giustizia minorile
del Ministero della giustizia;
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2006, registrato alla
Corte dei conti il 22 giugno 2006, con il quale le dotazioni
organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche
dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del
Dipartimento per la giustizia minorile, rideterminate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2005, sono
state ripartite secondo le allegate tabelle A, B e C che
costituiscono parte integrante del medesimo decreto;
Accertato che nell'area funzionale C, posizione economica C1,
figura professionale dell'educatore sono disponibili complessivamente
ottanta posti rispetto ai duecentoventiquattro posti previsti nella
dotazione organica di cui al decreto ministeriale 11 maggio 2006;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988 n. 448, di approvazione delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272, recante norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, recante
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;
Ravvisata la necessita' di provvedere all'emanazione di un bando
di concorso per la copertura di ottanta posti relativi alla figura
professionale dell'educatore, area funzionale C, posizione economica
C1, per svolgere i compiti istituzionali previsti dall'art. 24 del
contratto integrativo di questo Ministero del 5 aprile 2000;
Visto il contratto integrativo, sottoscritto in data 5 aprile
2000, riguardante il personale dipendente dal Ministero della
giustizia, il quale all'art. 24 delinea la figura professionale
dell'educatore area funzionale C, posizione economica C1, nel modo
seguente: «lavoratori che, sulla base delle direttive del
responsabile di settore o servizio, svolgono compiti di gestione e di
mediazione delle attivita' di osservazione e trattamento, specifiche
dell'esecuzione penale, in diretta collaborazione con le
professionalita' superiori»;
Visto il provvedimento del capo Dipartimento n. 16485 del 30
maggio 2007, con il quale sono state determinate le materie di esame
per l'accesso alla figura professionale dell'educatore, area
funzionale C1, mediante concorso pubblico;
Visto il parere n. 1489 del 14 giugno 2007 espresso dal Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica in merito
all'equipollenza dei titoli di studio previsti dal presente bando;
Considerato che le assunzioni in servizio dei vincitori del
concorso saranno subordinate alle autorizzazioni concesse, con
appositi decreti del Presidente della Repubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze e che tali autorizzazioni saranno
condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi;
Ritenuto, infine, che i vincitori del concorso dovranno
frequentare un apposito corso di formazione finalizzato alle
attivita' da svolgere, sulla base di programmi definiti e predisposti
dall'amministrazione.
Decreta:
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione
presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento giustizia minorile
di ottanta posti nell'area funzionale C, posizione economica C1,
figura professionale di educatore.
I suddetti posti sono disponibili nelle strutture minorili
presenti nelle seguenti regioni:
a) Piemonte - posti n. 6;
b) Lombardia - posti n. 9;
c) Trentino-Alto Adige - posti n. 3;
d) Friuli-Venezia Giulia - posti n. 1;
e) Veneto - posti n. 5;
f) Liguria - posti n. 5;
g) Emilia-Romagna - posti n. 2;
h) Marche - posti n. 1;
i) Umbria - posti n. 1;
l) Lazio - posti n. 5;
m) Abruzzo - posti n. 2;
n) Molise - posti n. 2;
o) Campania - posti n. 6;
p) Puglia - posti n. 7;
q) Basilicata - posti n. 4;
r) Calabria - posti n. 6;
s) Sicilia - posti n. 13;
t) Sardegna - posti n. 2.
La sede di servizio sara' assegnata in via prioritaria tenendo
conto dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai
vincitori in merito alla sede di destinazione.
L'eventuale trasferimento dei vincitori presso altra sede potra'
avvenire, ove consentito dalle esigenze di servizio dell'ufficio di
prima assegnazione soltanto ed esclusivamente non prima di cinque
anni dalla data di assunzione.
L'amministrazione si riserva di modificare in ogni momento le
determinazioni relative alle sedi da coprire, per adeguarle ad
eventuali mutamenti del proprio assetto organizzativo.

                               Art. 2.
 
Riserve dei posti
 
I lavoratori disabili disoccupati, iscritti nell'elenco di cui
all'art. 8 comma 2 della legge 12 marzo 1999 n. 68, hanno diritto
alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e
fino alla meta' dei posti messi a concorso. I disabili che abbiano
conseguito l'idoneita' nel concorso possono essere assunti, ai fini
dell'adempimento dell'obbligo della quota del 7% dei lavoratori
occupati di cui all'art. 3 della citata legge 12 marzo 1999 n. 68,
anche se non versano in stato di disoccupazione e oltre il limite dei
posti ad essi riservati nel concorso.
Al fine di consentire ai predetti soggetti disabili di concorrere
in effettive condizioni di parita' con altri candidati ammessi al
concorso in questione, l'amministrazione, preso atto delle domande di
partecipazione che perverranno da parte degli stessi, predisporra'
speciali modalita' di svolgimento delle prove di esame.
Il 30% dei posti e' riservato, ai sensi dell'art. 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e dell'art. 18, comma 65, del
decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215, ai volontari in ferma breve
o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze
armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le
eventuali rafferme contratte.
Il 2% dei posti e' riservato, ai sensi dell'art. 40, comma 2,
della legge 20 settembre 1980 n. 574, agli ufficiali di complemento
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato,
senza demerito, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di concorso, la ferma biennale.
Qualora tra i candidati che supereranno le prove ve ne siano
alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a
differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da'
diritto ad una maggiore riserva, nell'ordine di cui all'art. 5, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni.
I posti riservati, non coperti dalle sopra indicate categorie di
soggetti, sono conferiti ai candidati che abbiano superato le prove
secondo l'ordine di graduatoria.
Il totale complessivo dei posti riservati, ai sensi dell'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e
successive modificazioni non puo', comunque, superare la meta' dei
posti messi a concorso.
Se in relazione a tale limite sara' necessaria una riduzione dei
posti da riservare secondo legge, tale riserva verra' attuata in
misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a
riserva.
Coloro che intenderanno avvalersi delle sopra citate riserve,
ovvero, che abbiano titoli di preferenza o precedenza a parita' di
merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, dovranno farne espressa menzione
nella domanda di ammissione al concorso, pena l'esclusione dal
relativo beneficio.

                               Art. 3.
 
Requisiti di ammissione
 
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito
indicati:
a) 1. laurea di primo livello (L) di cui al decreto
ministeriale 4 agosto 2000 del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, appartenente alla seguente classe:
18/L - classe delle lauree in scienze dell'educazione e della
formazione;
a) 2. laurea specialistica (LS) di cui al decreto 28 novembre
2000 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, appartenente ad una delle seguenti classi:
a) 65/S - classe delle lauree specialistiche in scienze
dell'educazione degli adulti e della formazione continua;
a) 87/S - lauree specialistiche in scienze pedagogiche;
a) 3. diploma di laurea in pedagogia ed equipollenti.
I titoli di studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto,
entro la data di scadenza del termine utile per la partecipazione al
concorso, la necessaria equipollenza ai titoli di studio italiani,
rilasciata dal Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica;
b) eta' non inferiore agli anni diciotto;
c) cittadinanza italiana;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso
in base alla normativa vigente;
f) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi
di leva per i candidati di sesso maschile;
g) non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica
amministrazione;
h) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di
cui all'art. 35, punto 6, del decreto legislativo del 30 marzo 2001,
n. 165;
i) non possono accedere all'impiego coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente e insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile, coloro che siano stati licenziati, in
applicazione dell'art. 13 del contratto collettivo nazionale di
lavoro - comparto Ministeri stipulato in data 12 giugno 2003 e coloro
che siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza
passata in giudicato.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi a sostenere le prove con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.
L'amministrazione ha la facolta' di disporre in qualsiasi
momento, con provvedimento motivato, anche successivamente
all'espletamento delle prove, l'esclusione dal concorso per mancanza
dei requisiti di ammissione previsti.

                               Art. 4.
 
Domande di ammissione
 
A pena di esclusione, i candidati possono presentare una sola
domanda nella quale dovranno indicare un'unica sede per la quale
intendono concorrere, tra quelle elencate nell'art. 1 del presente
bando.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
utilizzando l'apposito modulo di cui all'allegato A) del presente
bando ed inoltre deve essere allegata alla domanda la fotocopia di un
documento d'identita'. La fotocopia del documento d'identita' deve
fare rilevare, in particolare, che lo stesso e' in corso di validita'
ovvero deve recare la dicitura che i dati contenuti nel documento non
hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
Il bando - completo di modulo di domanda - e' acquisibile anche
attraverso il sito internet del Ministero della giustizia www.
giustizia.it
sezione concorsi.
Il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto, il
possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere spedite a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, al Ministero della giustizia - Dipartimento
giustizia minorile - Direzione generale del personale e della
formazione - Ufficio II - Servizio I concorsi - Via Giulia n. 131 -
00186 Roma, entro e non oltre i trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami». A tale fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di presentazione scada in un giorno festivo,
la scadenza si intende spostata al primo giorno feriale
immediatamente seguente.
Non si terra' conto delle domande:
prive della firma del candidato;
spedite, per qualsiasi causa, oltre il termine previsto;
che non contengano le dichiarazioni sotto indicate relative al
possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445:
1) il proprio cognome e il nome, le donne devono indicare il
cognome da nubile;
2) il luogo e la data di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) la residenza, con l'indicazione della via, del numero
civico, della citta', della provincia, del codice di avviamento
postale;
5) il domicilio o il recapito presso il quale indirizzare le
comunicazioni ed il recapito telefonico, nonche' l'eventuale
indirizzo di posta elettronica. A tal fine il candidato e' tenuto a
comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio o del
recapito all'ufficio presso il quale e' stata inoltrata la domanda;
6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione delle liste medesime;
7) il codice fiscale;
8) il possesso del titolo di studio richiesto all'art. 3 del
presente bando, con l'indicazione dell'anno accademico e
dell'istituto universitario presso il quale e' stato conseguito entro
e non oltre la scadenza del bando. Coloro che abbiano conseguito
all'estero detto titolo devono indicare gli estremi del provvedimento
di equipollenza al titolo di studio richiesto;
9) di essere in possesso delle qualita' morali e di condotta
di cui all'art. 26 della legge 10 febbraio 1989 n. 53;
10) la scelta di una lingua straniera tra inglese, francese o
spagnolo;
11) la sede di preferenza tra quelle indicate nell'art. 1 del
presente bando;
12) l'idoneita' al servizio continuativo e incondizionato
all'impiego per il quale si concorre;
13) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari
ed il distretto di appartenenza;
14) di non aver mai riportato condanne penali, ne' in Italia
ne' all'estero e di non avere procedimenti penali in corso ne' in
Italia ne' all'estero; in caso contrario, indicare la condanna
riportata, la sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha emessa e
in quale data (da indicare anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto, perdono giudiziale, ecc.) ed i procedimenti penali
pendenti;
15) di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
16) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, ne' dichiarato decaduto da altro impiego
statale, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
17) gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza
posseduti da far valere cosi' come previsto dall'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive
modificazioni (allegato B). Tali titoli, qualora non espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in
considerazione in sede di formazione della graduatoria finale di
merito;
18) la disponibilita', qualora dichiarato vincitore del
concorso, ad accettare la sede di servizio assegnata nella quale
dovra' permanere, ai sensi dell'art. 1, comma 230, della legge 23
dicembre 2005 n. 266, per un periodo non inferiore a cinque anni;
19) l'indicazione degli ausili necessari in relazione
all'eventuale handicap ed eventuali tempi aggiuntivi giustificati da
apposita certificazione rilasciata da una competente struttura
sanitaria dalla quale risultino le modalita' attraverso cui
esercitare il diritto (menzione degli strumenti ausiliari,
quantificazione dei tempi aggiuntivi necessari per sostenere le
prove), ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e giusta
circolare n. 6 del 24 luglio 1999, prot. n. 42304/1999, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica;
20) il consenso al trattamento dei dati personali.
La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i
requisiti non sara' ritenuta valida.
La firma in calce alla domanda non e' soggetta ad autenticazione.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione al concorso hanno valore di autocertificazione; nel caso
di dichiarazioni mendaci o false, oltre che punibili ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, possono, nei casi
piu' gravi, comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici,
ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994 n. 487, l'amministrazione non assume alcuna
responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Il candidato ha, inoltre, l'obbligo di comunicare a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento le eventuali successive
variazioni di indirizzo.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice
 
La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo
provvedimento, in osservanza delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive
integrazioni.
Almeno un terzo dei posti di componente della predetta
commissione, salva motivata impossibilita', sara' riservato alle
donne, ai sensi dell'art. 57, lettera a), del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165.
La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove, da formalizzare
nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle
singole prove.
Inoltre, la commissione, immediatamente prima dell'inizio di
ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli
candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono
proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

                               Art. 6.
 
Programma e diario delle prove d'esame
 
Il concorso si svolgera' mediante esame, con l'osservanza delle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale.
Le prove scritte verteranno su:
a) pedagogia del trattamento della devianza minorile;
b) legislazione minorile, nozioni di diritto e di procedura
penale minorile.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno
riportato il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove
scritte.
La prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte
ed inoltre su:
c) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo;
d) elementi di psicologia dello sviluppo e della devianza;
e) pedagogia interculturale.
Detta prova comprendera' anche:
f) l'accertamento della conoscenza di una lingua scelta dal
candidato in una delle sottoindicate lingue straniere: inglese,
francese o spagnolo;
g) l'accertamento della conoscenza dell'uso di apparecchiature
e applicazioni informatiche.
Le prove previste ai punti f) e g) saranno valutate dalla
commissione esaminatrice integrata da membri aggiunti.
La prova orale si intende superata se il candidato avra'
conseguito una votazione di almeno 21/30.
Ai candidati che hanno conseguito l'ammissione alla prova orale,
sara' data comunicazione, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, con l'indicazione della votazione riportata in ciascuna
delle prove scritte, almeno venti giorni prima della data in cui essi
dovranno sostenere la prova orale.
La prova orale e' pubblica.
Il Dipartimento per la giustizia minorile non assume alcuna
responsabilita' per il caso di mancato ricevimento dell'avviso,
dovuto a disguidi postali ovvero a mancata comunicazione del
cambiamento del recapito indicato nelle domande di partecipazione.
Il punteggio finale delle prove di esame e' determinato sommando
la media dei voti riportati nelle prove di esame scritte con il voto
riportato nella prova di esame orale.
Qualora gli aventi diritto a partecipare al concorso siano in
numero superiore a 1000 (mille), l'amministrazione fara' ricorso a
forme di preselezione realizzate tramite l'ausilio di sistemi
automatizzati, del cui svolgimento verra' data comunicazione con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 12 ottobre 2007. Tale pubblicazione avra'
valore di notifica a tutti gli effetti.
Nella predetta Gazzetta Ufficiale, inoltre, saranno rese
pubbliche le modalita' di svolgimento dell'eventuale preselezione che
verra' effettuata mediante una serie di quesiti a risposta multipla
da somministrare ai candidati, vertenti sulle materie oggetto delle
prove scritte ed orali.
Sara' ammesso alle prove scritte un numero di candidati pari a
otto volte il numero dei posti messi a concorso.
Saranno, in aggiunta, ammessi per motivi di equita' alle prove
scritte i candidati che abbiano riportato un punteggio pari a quello
conseguito dal candidato collocatosi al seicentoquarantesimo posto
della graduatoria.
Per l'espletamento della prova preselettiva l'amministrazione
potra' avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale.
L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la
causa, comportera' l'esclusione dal concorso.
L'esito favorevole della prova preselettiva e' condizione di
ammissibilita' alle prove scritte e non concorrera' alla formazione
del voto finale di merito.
Le medesime informazioni potranno essere reperite sul sito
internet del Ministero della giustizia www.giustizia.it sezione
concorsi.
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti e
conseguentemente i candidati che non avranno ricevuto alcuna
tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a
presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nei giorni e
nell'ora che saranno indicati nella emananda Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
L'assenza dalle suddette prove comporta l'esclusione dal concorso
qualunque ne sia la causa; cio' significa che non saranno ammessi a
sostenere le prove previste dal bando i candidati che per qualsiasi
motivo, anche per causa di forza maggiore, si presentino nella sede
di esame oltre l'orario stabilito nella predetta Gazzetta Ufficiale.
L'amministrazione non assume responsabilita' in ordine alla
diffusione di informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte
di fonti ad essa estranee e non autorizzate.
Per l'espletamento dell'eventuale prova preselettiva e delle
prove scritte i concorrenti non potranno portare telefoni cellulari o
altri strumenti informatici, carta da scrivere, appunti, manoscritti,
libri, periodici, giornali quotidiani ed altro tipo di materiale
illustrativo; ne' potranno portare borse o contenitori similari per
trasportare qualsiasi tipo di pubblicazione; tale materiale dovra' in
ogni caso essere consegnato prima dell'inizio delle prove al
personale di sorveglianza, il quale provvedera' a restituirglielo al
termine delle stesse, senza responsabilita' alcuna per eventuali
contestazioni sull'entita' del materiale medesimo.
Il candidato che non deposita il materiale di cui sopra e venga
sorpreso nell'atto della consultazione verra' immediatamente espulso
dalla prova in corso e conseguentemente da quella/quelle successive.
I candidati potranno consultare i dizionari ed i testi di legge
non commentati ed autorizzati preventivamente dalla commissione
esaminatrice.
I candidati che durante lo svolgimento della prova saranno
sorpresi a scambiare informazioni attraverso qualsiasi mezzo saranno
immediatamente espulsi.
Ad ogni prova di esame i candidati dovranno essere muniti di un
idoneo documento di riconoscimento in corso di validita'.

                               Art. 7.
 
Graduatoria e titoli di precedenza e preferenza
 
Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito, in relazione ad ogni singola sede
indicata all'art. 1, con l'indicazione della valutazione complessiva
delle prove di esame, riportata da ciascun candidato richiedente
quella sede, ottenuta sommando la media dei voti conseguiti nelle
prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.
I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere i titoli di riserva, precedenza e preferenza nella nomina,
dovranno far pervenire al Dipartimento giustizia minorile - Direzione
generale del personale e della formazione - Ufficio II - Servizio I
concorsi - Via Giulia n. 131 - 00186 Roma, entro il termine
perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui i medesimi hanno sostenuto la prova orale, a pena di
decadenza dal relativo beneficio, i documenti in carta semplice
attestanti il possesso dei predetti titoli, gia' indicati nella
domanda di partecipazione al concorso o dichiarazione sostitutiva ai
sensi della normativa vigente.
Dai documenti predetti dovra' risultare il possesso dei titoli
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
I candidati appartenenti alle categorie protette previste dalla
legge 12 marzo 1999 n. 68, che avranno conseguito l'idoneita', hanno
titolo all'applicazione dei benefici dell'eventuale riserva dei
posti, nei limiti delle complessive quote d'obbligo, purche', ai
sensi dell'art. 8 della predetta legge 12 marzo 1999 n. 68, risultino
iscritti negli appositi elenchi istituiti presso la provincia -
servizio del collocamento obbligatorio, e risultino, pertanto,
disoccupati sia al momento della scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso, sia all'atto
dell'immissione in servizio.
A parita' di punteggio saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487.
Con apposito provvedimento, riconosciuta la regolarita' del
procedimento, per ogni sede prevista dall'art. 1 del presente bando,
sara' approvata la graduatoria finale e verranno dichiarati i
vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.
La graduatoria dei vincitori del concorso per le singole sedi
sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della
giustizia.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per le eventuali impugnative.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un
termine di ventiquattro mesi dalla data della sopra citata
pubblicazione.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.

                               Art. 8.
 
Documenti per l'assunzione dei vincitori
 
I candidati dichiarati vincitori, per la sede prescelta di cui
all'art. 1 del presente bando, con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione, prima di
procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai
fini dell'assunzione stessa, a pena di decadenza, sono invitati ad
inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al
Dipartimento giustizia minorile - Direzione generale del personale e
della formazione - Ufficio II - Servizio I concorsi - Via Giulia 131
- 00186 Roma, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
da parte dell'amministrazione, i seguenti documenti:
1) diploma originale del titolo di studio prescritto dal
precedente art. 3, punto a), del presente bando, o certificato
sostitutivo di esso a tutti gli effetti;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) certificato medico completo dei dati anagrafici, rilasciato
dall'azienda sanitaria locale competente per territorio o da un
medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti
che l'aspirante e' fisicamente idoneo al servizio continuativo ed
incondizionato nell'impiego al quale concorre; qualora il candidato
sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato
medico deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa possa
menomare l'attitudine al servizio ed il normale regolare rendimento
di lavoro.
Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o
invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili, invalidi
del lavoro ed assimilati, deve essere rilasciato dalla competente
azienda sanitaria locale e contenere, oltre ad una esatta descrizione
della natura e del grado di invalidita', la dichiarazione che
l'aspirante non puo' essere di pregiudizio alla salute ed alla
incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti,
che non abbia perduto ogni capacita' lavorativa e che le sue
condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni
dell'impiego per il quale concorre.
La capacita' lavorativa del candidato portatore di handicap e'
accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio
1992 n. 104.
L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente;
7) documento aggiornato relativo agli obblighi militari;
8) dichiarazione con la quale il candidato afferma sotto la
sua responsabilita' di non avere altro rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato con altra amministrazione, pubblica o
privata, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165. In caso contrario, unitamente ai documenti deve
essere presentata la dichiarazione di opzione per la nuova
amministrazione;
9) codice fiscale;
10) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validita'.
I candidati che siano dipendenti civili di ruolo di pubbliche
amministrazioni sono tenuti a presentare i documenti di cui ai
punti 1), 6) del presente articolo nonche' copia integrale dello
stato di servizio civile aggiornato e dichiarazione di opzione per il
nuovo impiego.
Tutti i documenti su elencati, ad eccezione del certificato
medico, possono essere sostituiti da una dichiarazione resa ai sensi
dell'art. 46 del testo unico approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
L'amministrazione procede a controlli sulla veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive. Le dichiarazioni mendaci o false sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e, nei casi piu' gravi, possono comportare l'interdizione temporanea
dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazione non veritiera. Le dichiarazioni, pertanto, dovranno
essere complete di tutti gli elementi che consentano tale verifica.
L'amministrazione, qualora il concorrente non presenti la
documentazione richiesta entro i prescritti trenta giorni,
comunichera' all'interessato che non procedera' alla stipulazione del
contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del
contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 16 maggio
1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
I candidati dichiarati vincitori, che risulteranno in possesso di
tutti i requisiti prescritti, saranno invitati a stipulare un
contratto individuale di lavoro finalizzato all'instaurazione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e saranno soggetti ad un
periodo di prova di mesi quattro che non puo' essere rinnovato o
prorogato alla scadenza.
I nuovi assunti saranno inquadrati nel profilo professionale di
educatore, area funzionale C, posizione economica C1, nei ruoli del
Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile ed ai
medesimi sara' corrisposto il trattamento relativo alla posizione
economica C1, a norma delle vigenti disposizioni normative e
contrattuali.
Il dipendente e', inoltre, tenuto ad osservare il codice di
comportamento e di condotta dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni.
Ai candidati dichiarati vincitori che non si presentino, sebbene
regolarmente invitati, per la stipula del contratto, nel giorno
fissato, senza giustificato motivo, l'amministrazione non procedera'
alla stipula del contratto dandone comunicazione.
L'amministrazione, in caso di mancato esaurimento di una o piu'
graduatorie regionali di cui all'art. 1 del presente bando, in quanto
i relativi posti non siano stati tutti coperti, procedera' alla
formazione di una graduatoria unica nazionale secondo l'ordine
generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata
da ciascun candidato, osservando le norme vigenti in materia di
precedenza e preferenza allo scopo di destinare i candidati, ove
accettino, presso sedi diverse da quelle per i quali gli stessi hanno
concorso.
I candidati che non accettino l'assunzione ai sensi del punto
precedente mantengono, comunque, la collocazione ad essi spettante
nella graduatoria predisposta per la sede per cui hanno concorso.

                               Art. 9.
 
Accesso agli atti del concorso
 
L'accesso a qualsiasi atto afferente la documentazione relativa
al concorso e' precluso fino alla conclusione del medesimo.

                              Art. 10.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia
minorile, per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati autorizzata, anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita'
inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del suddetto
decreto legislativo, tra i quali il diritto all'accesso ai dati che
lo riguardano, il diritto alla rettifica, aggiornamento,
completamento o cancellazione dei dati erronei, incompleti o raccolti
in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per
motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere con apposita richiesta
rivolta al Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia
minorile - Direzione generale del personale e della formazione -
Ufficio II - Servizio I concorsi - Via Giulia n. 131 - 00186 Roma.

                              Art. 11.
 
Norme di salvaguardia
 
Nel caso in cui, nel corso dell'iter concorsuale, sopraggiungano
nuove discipline normative o contrattuali, le stesse troveranno
immediata applicazione, restando preclusa la possibilita' per
l'amministrazione di emanare un provvedimento finale in ragione delle
leggi precedenti.
Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in
quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei
concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957 n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957 n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, nel
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e loro
successive modifiche ed integrazioni, nonche' le disposizioni sul
reclutamento del personale contenute nel vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri e nel
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente provvedimento e' trasmesso all'Ufficio centrale del
bilancio di questo Ministero per il prescritto visto e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative: centoventi giorni con
ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni con ricorso
giurisdizionale al t.a.r. competente.
Roma, 20 giugno 2007
Il capo del Dipartimento: Cavallo

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