Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A. Selezione pubblica, per titoli e...
 
 
 

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UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione di un
collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre spagnola, con
contratto individuale di lavoro subordinato di diritto privato, a
tempo indeterminato con impegno orario a tempo pieno, collegio
scientifico-disciplinare umanistico, settore scientifico-disciplinare
L-LIN/06 - Lingua e letterature ispano-americane, da suddividere al
50% tra la facolta' di scienze della formazione e la facolta' di
lingue e letterature straniere. (Decreto n. 1180).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.46 del 12/6/2001
Ente:UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.
Località:-
Codice atto:001E4998
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:12/7/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le parita' e
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente i diritti
delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, in legge 21 giugno 1995, n. 236, ed in particolare
l'art. 4, concernente l'assunzione di collaboratori ed esperti
linguistici di lingua madre;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente il trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e successive modificazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare
l'art. 19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante
disposizioni in materia di servizi postali;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del
4 gennaio 1995 e le successive modificazioni;
Visto il contratto collettivo di Ateneo ricettivo degli accordi
tra la delegazione di parte pubblica e le rappresentanze sindacali
rappresentative dei collaboratori ed esperti linguistici del
13 luglio 1995;
Visto il C.C.N.L. dei dipendenti del comparto universita' in
vigore dal 9 agosto 2000, ed in particolare l'art. 52;
Visto il decreto rettorale n. 209 del 5 dicembre 1997 con il
quale e' stata emanata la "Normativa riguardante le procedure di
reclutamento di collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre"
approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione,
rispettivamente nelle sedute del 17 e 25 novembre 1997;
Viste le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di
amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 19 marzo 2001 e
26 marzo 2001 in merito all'avvio delle procedure di reclutamento di
un collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre spagnola con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, con impegno orario a tempo
pieno, da suddividere al 50% tra la facolta' di scienze della
formazione e la facolta' di lingue e letterature straniere;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti
 
1. E' indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per
l'assunzione di un collaboratore ed esperto linguistico di lingua
madre spagnola, con contratto individuale di lavoro subordinato di
diritto privato, a tempo indeterminato con impegno orario a tempo
pieno, collegio scientifico-disciplinare umanistico, settore
scientifico-disciplinare L-LIN/06 - Lingua e letterature
ispano-americane, da suddividere al 50% tra la facolta' di scienze
della formazione e la facolta' di lingue e letterature straniere
dell'Universita' degli studi di Genova.
2. L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.
 
Requisiti generali di ammissione
 
1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
a) titolo di studio previsto dal successivo art. 3;
b) essere di lingua madre spagnola, con cio' intendendosi
cittadini italiani o stranieri che per derivazione familiare e
vissuto linguistico abbiano la capacita' di esprimersi con
naturalezza nella lingua di appartenenza;
c) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori, in base alla
normativa vigente;
d) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di
leva;
e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo (se
cittadino italiano);
f) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza (se cittadino straniero);
g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
h) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se
cittadino straniero).
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione.
3. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti
prescritti. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

                               Art. 3.
 
Domanda e termine di presentazione
 
1. La domanda di ammissione alla selezione dev'essere prodotta, a
pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4a serie speciale.
2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno
festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile, sottoscritta ed indirizzata al direttore amministrativo
dell'Universita' degli studi di Genova - Dipartimento gestione
risorse umane e organizzazione - Servizio organico, reclutamento e
mobilita' - Via Balbi, 5. La sottoscrizione della domanda non e'
soggetta ad autenticazione. La domanda stessa deve essere redatta, in
carta semplice, su apposito modello - allegato A, che fa parte
integrante del presente avviso di selezione, disponibile presso la
sede dell'amministrazione centrale, via Balbi, 5, ovvero al seguente
indirizzo telematico: http://www.unige.it> 4. E' consentito redigere la domanda anche utilizzando la
fotocopia della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato
l'allegato A - fac-simile della domanda, purche' sia chiara ed
integrale.
5. La domanda puo' essere presentata direttamente al servizio che
rilascera' apposita ricevuta.
6. La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. In tal caso
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
7. Non saranno prese in considerazione le domande non
sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per
qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre
il termine sopra indicato.
8. Tutte le comunicazioni riguardanti le selezioni indette con il
presente decreto verranno inoltrate agli interessati a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento.
9. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome
e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonche':
c) la cittadinanza posseduta;
d) di essere di lingua madre spagnola;
e) di non aver riportato condanne penali o le eventuali
condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e
gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
f) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste
elettorali, precisandone il comune ed indicando eventualmente i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se
cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici nello
Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato
godimento;
g) il possesso di diploma di laurea italiana in area umanistica
o titolo compatibile rilasciato da facolta' umanistiche in Spagna o
America di lingua spagnola.
h) se cittadino italiano: la posizione relativa all'adempimento
degli obblighi militari;
i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
l) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
m) se cittadino straniero: di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana;
n) il possesso di eventuali titoli validi ai fini della
preferenza nella costituzione del rapporto di lavoro.
10. La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente comma 9,
lettere d), f), g) ed l), comportera' l'esclusione dalla procedura.
11. I candidati riconosciuti disabili ai sensi della legge
n. 68/1999, possono richiedere nella domanda speciali modalita' di
svolgimento delle prove d'esame ai fini di concorrere in effettive
condizioni di parita' con gli altri candidati.
12. I candidati sono tenuti ad allegare alla domanda una
fotocopia non autenticata di un documento di identita' e tutti i
titoli che ritengono utili ai fini della valutazione da parte della
commissione giudicatrice.
13. I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti
in carta semplice e possono essere in originale o in copia
autenticata. Le copie delle pubblicazioni, degli atti o documenti
conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione nonche' le
copie di titoli di studio o di servizio da allegare alla domanda
possono altresi' essere dichiarate conformi all'originale, mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (modulo B
allegato). Il candidato dovra' utilizzare un modulo per ciascun
titolo presentato, comprese le pubblicazioni, di cui intende
dichiarare la conformita' all'originale, allegandolo al titolo
stesso. Potra', in alternativa, produrre dichiarazione cumulativa di
conformita' all'originale dei titoli presentati, comprese le
pubblicazioni. In tal caso la dichiarazione dovra' contenere precise
indicazioni atte a identificare i titoli stessi.
14. I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei
titoli (escluse le pubblicazioni) mediante le dichiarazioni di cui al
citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che consentono di sostituire sia le normali certificazioni
rilasciate da pubbliche amministrazioni sia l'atto di notorieta' per
tutti gli stati, qualita' personali e fatti che sono a diretta
conoscenza dell'interessato (modulo B allegato).
15. Le stesse modalita' previste ai commi precedenti per i
cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea. Per
l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini non
appartenenti all'Unione europea si rimanda al successivo art. 4.
16. Qualora gli stati, le qualita' personali e i fatti siano
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorita' dello Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
17. I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti
autorita' estere debbono essere conformi alle disposizioni vigenti
nello Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
18. Ai titoli di cui al comma precedente redatti in lingua
straniera, se diversa da quella per la quale e' bandita la selezione,
deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata
conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
19. Nell'ambito dei titoli, le pubblicazioni debbono essere
allegate alla domanda e corredate da elenco, e possono essere
prodotte in originale, in copia autenticata ovvero in copia
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta'. Per i lavori stampati all'estero deve
risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati
in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1
del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, di
seguito riportato: "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per
ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari
alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina
grafica ed un esemplare alla locale procura della Repubblica".
20. Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di
origine e, se diversa da quella per la quale e' bandita la selezione,
tradotte in lingua italiana.
21. Le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere
considerate come titoli utili solo ove sia possibile scindere ed
individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano
valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda.
22. Non e' consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
23. L'amministrazione e' tenuta ad effettuare idonei controlli,
anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal
controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia.
24. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso
di irreperibilita' del destinatario e per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per gli
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Cittadini non appartenenti all'Unione europea
Dichiarazioni sostitutive
 
1. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui al citato decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati,
alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la
disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente i cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel
territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni
sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese
di provenienza del dichiarante.

                               Art. 5.
 
Prove di esame e valutazione dei titoli
 
1. Le prove di esame avranno luogo a Genova e tenderanno ad
accertare l'attitudine dei candidati a svolgere l'attivita' di
collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere da parte
degli studenti. Esse consisteranno:
nella discussione dei titoli presentati dal candidato;
in una prova didattica volta ad accertare quanto sopra
indicato, su tema da assegnarsi con ventiquattro ore di anticipo,
estratto a sorte fra i tre proposti dalla commissione.
2. Il punteggio complessivo e' pari a 60 punti cosi' suddiviso:
15 punti per la discussione dei titoli;
30 punti per la prova didattica;
15 punti per la valutazione dei titoli.
3. Le prove di esame sopra indicate si ritengono superate con una
votazione, rispettivamente, di almeno 10,5/15 e 21/30.
4. Il punteggio finale e' formato sommando al punteggio
attribuito ai titoli le votazioni conseguite nelle prove.
5. Sono valutabili le seguenti tipologie di titoli purche'
corrispondenti alle attivita' lavorative previste per i collaboratori
ed esperti linguistici di lingua madre:
attivita' didattica presso pubbliche amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici stranieri ovvero presso istituzioni
private italiane o straniere, fino ad un massimo di punti 5;
corsi di specializzazione, perfezionamento, aggiornamento, fino
ad un massimo di punti 5;
altri titoli a discrezione della commissione, fino ad un
massimo di punti 5.
6. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri,
precede le prove di esame.
7. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli
interessati mediante affissione all'albo del rettorato e della sede
degli esami prima dell'effettuazione delle prove di esame.
8. La comunicazione dei risultati delle prove verra' data
mediante affissione di apposito avviso all'albo del rettorato e della
sede degli esami.
9. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di documento di identita' o di riconoscimento
valido. Qualora i candidati esibiscano documenti non in corso di
validita' dovranno, ai fini dell'ammissione, dichiarare in calce alla
fotocopia degli stessi che i dati ivi contenuti non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio.

                               Art. 6.
 
Preferenza a parita' di merito
 
1. Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parita' di
merito e a parita' di titoli sono appresso elencate. A parita' di
merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nella amministrazione che ha indetto
la selezione;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
2. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
3. E' preferito infine il candidato piu' giovane di eta'.

                               Art. 7.
 
Nomina della commissione giudicatrice Formazione ed approvazione
della graduatoria
 
1. La commissione giudicatrice e' nominata dal rettore, su
proposta del consiglio della facolta' cui afferisce il posto, ed e'
formata da:
due docenti inquadrati nel settore scientifico-disciplinare per
il quale e' indetta la selezione;
un docente appartenente al collegio scientifico-disciplinare
umanistico, nonche' da un segretario appartenente a categoria non
inferiore alla D, area amministrativo-gestionale.
2. Almeno due docenti componenti la commissione debbono essere in
servizio presso altro Ateneo.
3. Espletate le prove della selezione la commissione forma la
graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio finale.
4. La graduatoria di merito e quella del vincitore della
selezione sono approvate con decreto.
5. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze
previste dal precedente art. 6.
6. E' dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella
graduatoria di merito.
7. La graduatoria di merito e quella del vincitore saranno rese
pubbliche mediante affissione all'albo del rettorato, via Balbi, 5.
8. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di
pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali
impugnative.

                               Art. 8.
 
Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
 
1. Il candidato dichiarato vincitore della selezione stipulera'
con l'Universita' degli studi di Genova un contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno.
2. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
3. La mancata assunzione del servizio nella data stabilita
comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, salvo
comprovati e giustificati motivi di impedimento.
4. Gli interessati devono, entro trenta giorni dalla data di
stipula del contratto, presentare i documenti richiesti.
5. Il trattamento economico e normativo e' contenuto nella
normativa riguardante le procedure di reclutamento dei collaboratori
ed esperti linguisti di lingua madre citata in premessa.

                               Art. 9.
 
Presentazione dei documenti
 
1. Il candidato dichiarato vincitore, se cittadino italiano o
dell'Unione europea, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti
per l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni aventi validita'
illimitata gia' risultanti nella domanda di partecipazione alla
procedura, sara' invitato a presentare a questa Universita', entro
trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio ovvero
dalla data di ricezione dell'invito, pena la decadenza, le seguenti
dichiarazioni sostitutive, nonche' il documento sotto specificato:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il
possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei
mesi dalla data di presentazione della domanda:
cittadinanza;
godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali)
con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande;
mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne
penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad
incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui agli articoli da 60 a
65, titolo V, capi I e II del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
Le dichiarazioni sostitutive di cui ai predetti punti a) e b)
sono redatte su apposito modulo predisposto da questa Universita';
c) certificato in bollo rilasciato da una A.S.L. ovvero da
ufficiale sanitario o da un medico militare dal quale risulti che il
soggetto e' fisicamente idoneo al servizio incondizionato e
continuativo nell'impiego al quale concorre. Qualora il candidato sia
affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne
menzione con la dichiarazione che essa non e' tale da menomare
l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e
regolare rendimento di lavoro. Tale documento deve essere in data non
anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in
servizio ovvero alla data di ricezione dell'invito a presentare il
documento stesso. L'idoneita' fisica all'impiego dei candidati
riconosciuti disabili ai sensi della legge n. 68/1999 e' accertata
con le modalita' di cui all'art. 1, comma 4, della stessa legge.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea,
regolarmente soggiornanti in Italia o autorizzati a soggiornarvi,
dovranno produrre, nel termine di trenta giorni sopra citato:
a) le dichiarazioni sostitutive di cui al precedente, comma 1,
lettere a) e b), qualora ricorrano i presupposti previsti dal
precedente art. 4. Il possesso dei requisiti non ricompresi nelle
sopra indicate dichiarazioni dovra' essere dimostrato mediante la
presentazione di idonea certificazione;
b) il certificato di cui alla lettera c) del suddetto comma 1.
Tale documento deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto
alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero alla data di
ricezione dell'invito a presentare il documento stesso.
3. Al di fuori dei casi di cui al precedente, comma 2, i
cittadini non appartenenti all'Unione devono presentare nel termine
di trenta giorni sopracitato i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato attestante la cittadinanza;
c) certificato attestante il godimento dei diritti politici con
l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di
scadenza dei termini di presentazione delle domande;
d) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello
Stato di cui lo straniero e' cittadino;
e) certificato in bollo attestante l'idoneita' fisica
all'impiego di cui al comma 1, lettera c), sopra indicato.
4. I documenti di cui al precedente comma 3, lettere b), c), d)
ed e) devono essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla
data di effettiva assunzione in servizio ovvero alla data di
ricezione dell'invito a presentare i documenti stessi.
5. Qualora gli stati, le qualita' personali e i fatti siano
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorita' dello Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
6. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello
Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso. Le firme sugli stessi
debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero.
7. Agli atti e documenti di cui al precedente comma redatti in
lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua
italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un
traduttore ufficiale.
8. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
9. Il lavoratore assunto sara' invitato a regolarizzare entro
trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la
risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da
vizio sanabile.

                              Art. 10.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' degli
studi di Genova - Dipartimento gestione risorse umane e
organizzazione - Servizio organico, reclutamento e mobilita' - e
trattati, anche con strumenti informatici, per le finalita' di
gestione della selezione e del rapporto di lavoro instaurato.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

                              Art. 11.
 
Rinvio circa le modalita' di espletamento della selezione
 
1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le
disposizioni contenute nelle norme citate in premessa nonche' nel
codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.
Genova, 20 aprile 2001
Il rettore

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