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SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso pubblico, per esami, a quindici posti di Stenografo
parlamentare di prima fascia, con mansioni di resocontista

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.10 del 4/2/2005
Ente:SENATO DELLA REPUBBLICA
Località:Roma  (RM)
Codice atto:05E00652
Sezione:Organi costituzionali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:15
Scadenza:7/3/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL PRESIDENTE
Visto l'articolo 12 del Testo Unico delle norme regolamentari
dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della
Repubblica;
Visto il Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza nelle
sedute dell'11 dicembre 2002 e del 16 aprile 2003;
Su proposta del Segretario Generale,
Decreta:
Art. 1.
Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso a quindici posti di Stenografo
parlamentare di prima fascia, con mansioni di resocontista, per
candidati che abbiano conoscenza del sistema di stenotipia «Michela»,
adattato al software di decodifica degli stenogrammi Advantage
Software Total Eclipse.
2. Il personale cosi' assunto sara' adibito alle mansioni di
resocontazione stenografica e sommaria.
3. E' comunque sempre in facolta' dell'Amministrazione adibire il
personale cosi' assunto a tutti i Servizi ed Uffici del Senato.

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso
1. Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati:
a) siano cittadini italiani;
b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso di un titolo di studio universitario -
consistente almeno nel diploma universitario di durata triennale
(nell'ambito dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria)
ovvero nella laurea di primo livello (nell'ambito dell'ordinamento di
cui alla riforma medesima) - rilasciati dalle facolta' di
giurisprudenza, economia e commercio, economia, scienze politiche,
sociologia, filosofia, lettere e filosofia e scienze della
comunicazione, ovvero siano in possesso di titolo di studio
conseguito all'estero dichiarato equipollente al predetto diploma
universitario o laurea dall'autorita' italiana competente;
d) siano altresi' in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, conseguito con una votazione non
inferiore a 54/60 o 90/100, ovvero siano in possesso di titolo di
studio conseguito all'estero dichiarato equipollente al predetto
diploma di istruzione secondaria di secondo grado dall'autorita'
italiana competente. Dalla dichiarazione di equipollenza deve
risultare, altresi', a quale votazione prevista per il predetto
diploma equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio
conseguito all'estero. Si prescinde dalla votazione minima richiesta
per il diploma di istruzione secondaria di secondo grado per i
candidati che abbiano conseguito il titolo universitario di cui alla
lettera c) con una votazione non inferiore a 99/110 ovvero votazione
equivalente; in tal caso, qualora il titolo universitario sia stato
conseguito all'estero, dalla dichiarazione di equipollenza deve
risultare a quale votazione prevista per i titoli universitari
italiani equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio
conseguito all'estero;
e) abbiano un'eta' non inferiore ai 18 anni e non superiore ai
35 anni;
f) abbiano l'idoneita' fisica all'impiego.
2. I requisiti di cui al comma precedente debbono essere
posseduti alla data dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle
domande di partecipazione al concorso.
3. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

                               Art. 3.
Domanda di partecipazione al concorso
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta,
a pena di irricevibilita', alternativamente:
a) sull'apposito modulo (riportato in allegato) o sulla
fotocopia di questo;
b) sulla copia stampabile dal sito Internet del Senato della
Repubblica (http://www.senato.it/infoconcorsi).
2. La domanda, redatta secondo una delle modalita' indicate al
comma 1, deve essere spedita al Servizio del Personale del Senato
della Repubblica - Codice R2 - (via Giustiniani, n. 11 - 00186 ROMA),
a pena di irricevibilita', entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale,
esclusivamente, e sempre a pena di irricevibilita', a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso
di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante). La domanda deve comunque pervenire al Servizio
del Personale del Senato, a pena di irricevibilita', entro 60 giorni
dalla predetta data di pubblicazione del presente avviso (a tal fine
fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente).
3. La domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilita', a
penna ovvero con apparecchiatura di stampa elettronica o meccanica.
4. I candidati sono tenuti a comunicare, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso
di ricevimento, qualunque cambiamento del proprio recapito.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali e telegrafici, ne' per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata ovvero
della posta celere.
5. Nella domanda che, a pena di irricevibilita', deve essere
redatta e inviata con le modalita' sopraindicate, nonche' firmata in
maniera autografa ed in originale, i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita', anche penale:
a) le generalita' e la residenza;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
f) il possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), allegando - a pena di esclusione - qualora il titolo di
studio sia stato conseguito all'estero, la prescritta dichiarazione
di equipollenza;
g) il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1,
lettera d), allegando - a pena di esclusione - qualora il titolo di
studio sia stato conseguito all'estero, la prescritta dichiarazione
di equipollenza;
h) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in
caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state
pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se
siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale,
sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.);
i) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico,
indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui e'
avviato il procedimento;
l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
m) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative al
concorso.
6. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare:
a) la lingua - scelta tra le seguenti: inglese o francese -
nella quale intendono sostenere la prova orale obbligatoria di lingua
straniera;
b) la lingua - scelta tra le seguenti: inglese, francese,
tedesco o spagnolo, ad esclusione di quella indicata per la prova
orale obbligatoria di lingua straniera - nella quale intendono
sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera;
c) gli estremi del documento legale di identita' di cui sono
provvisti.
7. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o
alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini.
8. Nella domanda i candidati devono dichiarare di essere
consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti
falsi o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non piu'
rispondenti a verita', e' punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia. Nella domanda i candidati devono
dichiarare, altresi', di essere consapevoli che le dichiarazioni
sostitutive di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.

                               Art. 4.
Irricevibilita' delle domande
1. Non sono prese in considerazione:
a) le domande non redatte secondo le modalita' di cui
all'art. 3, comma 1; sono irricevibili le domande non redatte
sull'apposito modulo o sulla fotocopia di questo ovvero sulla copia
stampabile dal sito Internet del Senato della Repubblica;
b) le domande non inviate secondo le modalita' di cui
all'art. 3, comma 2; sono irricevibili le domande non spedite a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con
avviso di ricevimento;
c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed
in originale;
d) le domande non redatte secondo le modalita' di cui
all'art. 3, comma 3; sono irricevibili le domande redatte a matita o
in un qualsiasi altro modo diverso da quello prescritto;
e) le domande spedite oltre il termine di 30 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale;
f) le domande pervenute oltre il termine di 60 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

                               Art. 5.
Cause di esclusione dal concorso
1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti
richiesti o le cui domande presentino irregolarita' sono esclusi dal
concorso con decreto del Presidente del Senato della Repubblica.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati:
a) che non siano cittadini italiani;
b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) che non siano in possesso di uno dei titoli universitari
indicati all'art. 2, comma 1, lettera c);
d) che non siano in possesso, qualora la votazione conseguita
nel diploma di istruzione secondaria di secondo grado sia inferiore a
quella minima richiesta, di uno dei titoli universitari indicati
all'articolo 2, comma 1, lettera c), conseguito con una votazione non
inferiore a 99/110 ovvero a votazione equivalente;
e) che non siano in possesso delle dichiarazioni di
equipollenza, rilasciate dalle competenti autorita' italiane, dei
titoli di studio conseguiti all'estero con il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, da cui deve risultare, altresi', a quale
dei giudizi o delle votazioni previsti per i suddetti diplomi
equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito
all'estero, ovvero non siano in possesso delle dichiarazioni di
equipollenza, rilasciate dalle competenti autorita' italiane, dei
titoli di studio conseguiti all'estero con il titolo universitario
richiesto. Dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare
altresi' a quale dei giudizi o delle votazioni previste per il titolo
universitario richiesto equivalga la valutazione riportata nel titolo
di studio conseguito all'estero, qualora il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado non sia stato conseguito con la votazione
minima richiesta;
f) che abbiano un'eta' inferiore a 18 anni o superiore a 35
anni;
g) che non abbiano l'idoneita' fisica all'impiego;
h) che non abbiano indicato nella domanda il possesso di uno
dei titoli universitari indicati all'art. 2, comma 1, lettera c);
i) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso
del diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito con la
votazione di almeno 54/60 o 90/100 qualora il titolo universitario
non sia stato conseguito con una votazione non inferiore a 99/110
ovvero votazione equivalente;
l) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso
del titolo universitario conseguito con una votazione non inferiore a
99/110 ovvero votazione equivalente qualora il diploma di scuola
secondaria di secondo grado non sia stato conseguito con la votazione
minima richiesta;
m) che non abbiano allegato alla domanda le prescritte
dichiarazioni di equipollenza per i titoli di studio conseguiti
all'estero;
n) che non abbiano indicato nella domanda il possesso della
cittadinanza italiana;
o) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei
diritti civili e politici;
p) che non abbiano indicato nella domanda il possesso
dell'idoneita' fisica all'impiego.
3. I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente o in
modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte, ovvero
non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando, possono
integrare le domande di partecipazione al concorso. Le predette
integrazioni sono prese in considerazione soltanto qualora siano
spedite entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e pervengano entro il
termine di 60 giorni dalla medesima data.
4. Oltre la data di scadenza dei suddetti termini, non e' ammessa
la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che
abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle
dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato tutti i
documenti richiesti dal bando.
5. I termini per la presentazione della domanda sono perentori.
Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, e se il giorno
di scadenza e' festivo la scadenza e' prorogata di diritto al primo
giorno seguente non festivo. I giorni festivi si computano nel
termine.
6. Tutti i candidati sono ammessi alle prove scritte con riserva
di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'Amministrazione del Senato puo' disporre l'esclusione dei candidati
in qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata
la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per
la spedizione delle domande di partecipazione.

                               Art. 6.
Diario delle prove scritte, orali e tecnica
1. Nella Gazzetta Ufficiale (Serie Speciale «Concorsi ed esami»)
del 15 aprile 2005 viene data comunicazione del diario delle prove
scritte. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli
effetti.
2. Nella suddetta Gazzetta Ufficiale puo' essere data
comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario delle
prove scritte, in caso di eventuale rinvio.
3. I candidati che non abbiano ricevuto da parte
dell'Amministrazione del Senato della Repubblica alcuna comunicazione
di irricevibilita' della domanda ovvero di esclusione dalle prove
scritte sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o invito,
per sostenere le suddette prove, all'indirizzo indicato, nel giorno e
nell'ora specificati nella citata Gazzetta Ufficiale del 15 aprile
2005, muniti del documento legale di identita' indicato nella
domanda.
4. Qualora, per cause di forza maggiore, non possano svolgersi
una o piu' sessioni d'esame, il Presidente della Commissione
esaminatrice stabilisce la data di rinvio dandone comunicazione,
anche in forma orale, ai candidati presenti.
5. La notifica ai candidati dei risultati delle prove scritte,
orali e tecnica avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta
Ufficiale del 15 aprile 2005.
6. Tutte le comunicazioni - sia a mezzo di affissione o
pubblicazione, sia a mezzo di raccomandata o modalita' simili -
assumono valore di notifica a tutti gli effetti. Le comunicazioni
orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove
assumono valore di notifica a tutti gli effetti, anche con
riferimento alla convocazione dei candidati a prove successive.

                               Art. 7.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo
decreto, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento dei concorsi del Senato
della Repubblica.
2. La Commissione puo' aggregare esaminatori esperti per le prove
di resocontazione, di stenografia, di lingua straniera e per la prova
tecnica.
3. Per la correzione delle prove scritte, la Commissione
esaminatrice puo' articolarsi in Sottocommissioni, ai sensi
dell'art. 3 del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica.
4. La correzione delle prove scritte di stenografia puo' essere
effettuata automaticamente con supporti elettronici.

                               Art. 8.
Convocazione dei candidati alle prove e notifica dei risultati
1. Per tutte le prove, la convocazione dei candidati segue
l'ordine alfabetico dei cognomi, salva la possibilita' per la
Commissione esaminatrice di procedere all'estrazione della lettera
durante lo svolgimento delle prove scritte per la convocazione dei
candidati ammessi alle prove orali e tecnica.
2. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove
avviene a mezzo di affissione all'albo del Servizio del Personale,
ovvero con comunicazione scritta, ovvero secondo le modalita'
comunicate ai candidati durante lo svolgimento delle prove stesse.

                               Art. 9.
Prove scritte
1. Le prove scritte sono:
a) due elaborazioni (di precisione e di velocita) - effettuate
con l'impiego di tastiere messe a disposizione dall'Amministrazione
del Senato della Repubblica (sistema di stenotipia «Michela»,
adattato al software di decodifica degli stenogrammi Advantage
Software Total Eclipse) - di stenoscrizione sotto dettatura di brani
della durata ciascuna di 5 minuti, l'una alla velocita' media di 130
parole al minuto, l'altra alla velocita' crescente da 130 a 150
parole al minuto. Per ciascuna di dette elaborazioni il candidato
avra' a disposizione 45 minuti per la stesura, oltre il tempo di
dettatura. Ai fini della votazione della prova viene presa in
considerazione la media dei punteggi delle due elaborazioni;
b) due elaborazioni - effettuate con l'impiego di tastiere
messe a disposizione dall'Amministrazione del Senato della Repubblica
(sistema di stenotipia «Michela», adattato al software di decodifica
degli stenogrammi Advantage Software Total Eclipse) - di redazione di
resoconto stenografico di brani di discorsi parlamentari della durata
ciascuna di 5 minuti. Per ciascuna di dette elaborazioni il candidato
avra' a disposizione 45 minuti per la redazione del resoconto. Ai
fini della votazione della prova viene presa in considerazione la
media dei punteggi delle due elaborazioni;
c) una prova di redazione di resoconto sommario di un brano di
un discorso parlamentare della durata di 20 minuti. Per detta prova
il candidato - una volta terminato l'ascolto del brano - avra' a
disposizione 60 minuti per la redazione del resoconto sommario;
d) un tema di storia dal 1870 ai giorni nostri, con particolare
riferimento alla storia d'Italia (per detto tema il candidato avra' a
disposizione 5 ore);
e) un tema di diritto costituzionale, con particolare
riferimento al funzionamento ed all'organizzazione delle Camere (per
detto tema il candidato avra' a disposizione 5 ore).
2. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non
potranno introdurre nella sala di esame testi di alcun tipo, ne'
supporti elettronici, informatici o cartacei di qualsiasi specie. Non
e' consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in
qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni,
nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo
svolgimento della prova, comportera' l'immediata esclusione dal
concorso. La Commissione puo' disporre l'eventuale consultazione di
dizionari e di testi normativi, messi a disposizione per tutti i
candidati su apposite postazioni.
3. A ciascuna delle predette prove e' attribuito un punteggio
massimo di 20 punti. Le prove scritte si intendono superate se il
candidato riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 70
punti e un punteggio non inferiore a 12 punti in ciascuna prova.

                              Art. 10.
Prove orali e tecnica
1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati
a sostenere le seguenti prove orali e tecnica:
a) storia dal 1870 ai giorni nostri, con particolare
riferimento alla storia d'Italia;
b) diritto costituzionale, con particolare riferimento al
funzionamento ed all'organizzazione delle Camere;
c) nozioni di contabilita' di Stato, con particolare
riferimento all'esame parlamentare dei documenti di bilancio;
d) nozioni di comunicazione pubblica, con particolare
riferimento a quella degli organi costituzionali;
e) lettura e traduzione di un brano scritto in lingua inglese o
francese che costituisce la base per successive domande e per una
conversazione;
f) una prova tecnica mediante l'utilizzo di personal computer,
tendente ad accertare la conoscenza del programma Microsoft r Word
2002.
2. A ciascuna delle prove orali e tecnica e' attribuito un
punteggio massimo di 10 punti. Tali prove si intendono superate se il
candidato riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 42
punti e non meno di 6 punti in ciascuna prova.
3. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso, sono sottoposti ad una o piu'
prove facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti:
inglese, francese, tedesco e spagnolo, ad esclusione di quella
indicata per la prova orale obbligatoria di lingua straniera.
4. Ciascuna prova orale facoltativa di lingua e' valutata per non
piu' di 2 punti e consiste nella lettura e traduzione di un breve
testo scritto, che costituisce la base per successive domande e per
una conversazione.

                              Art. 11.
Graduatoria finale
1. Il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e'
determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle prove scritte,
orali (ivi comprese quelle facoltative) e tecnica.
2. Il possesso dell'attestazione di frequenza con profitto del
Corso di resocontazione parlamentare 2003-2004, organizzato dal
Senato della Repubblica, e' titolo di preferenza a parita' di
punteggio ed e' acquisito d'ufficio dall'Amministrazione. Esso ha
priorita' rispetto ai titoli di preferenza di cui al comma 3.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, nella formazione della
graduatoria sono applicate, a parita' di punteggio, le disposizioni
di cui all'art. 2, comma 7, del Regolamento dei concorsi del Senato
della Repubblica. A tal fine, i candidati ammessi alle prove orali
devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che
diano luogo alla preferenza a parita' di punteggio. Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la spedizione della domanda di partecipazione al concorso. La
documentazione comprovante il possesso degli stessi titoli deve
essere presentata, a pena di decadenza, da parte di ciascun
candidato, entro il giorno in cui si sostengono le prove orali e
tecnica, ai sensi del citato art. 2, comma 7, del Regolamento dei
concorsi del Senato della Repubblica.

                              Art. 12.
Assunzione dei vincitori
1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro
il termine che viene loro comunicato, i documenti attestanti il
possesso dei requisiti dichiarati nelle domande di partecipazione al
concorso indicati loro dall'Amministrazione del Senato della
Repubblica, secondo la normativa vigente.
2. Qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti, il
Presidente del Senato della Repubblica, acquisita la relativa
documentazione, valuta se vi sia compatibilita' con lo svolgimento di
attivita' al servizio dell'Istituto parlamentare.
3. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale del Senato,
nell'ambito della carriera degli Stenografi parlamentari.
4. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai
sensi dell'art. 15 del Testo Unico delle norme regolamentari
dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della
Repubblica, della durata di un anno e sono confermati in ruolo se
hanno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il
periodo di esperimento hanno gli stessi doveri del personale di ruolo
e godono dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di
conferma in ruolo il periodo di esperimento e' valutato a tutti gli
effetti come servizio di ruolo.

                              Art. 13.
Accertamenti sanitari
1. I candidati vincitori sono sottoposti a visita medica da parte
di sanitari di fiducia dell'Amministrazione al fine di accertare
l'idoneita' fisica all'impiego in relazione alle specifiche mansioni
richieste, con particolare riguardo alla vista, all'udito ed alla
fonazione, nonche' l'assenza di difetti od imperfezioni che possano
influire sul rendimento nell'attivita' di stenografia.

                              Art. 14.
Ricorsi
1. Avverso gli atti della procedura di concorso e' proponibile
ricorso - per soli motivi di legittimita', ai sensi dell'art. 18 del
Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica - alla
Commissione contenziosa del Senato della Repubblica, entro 30 giorni
dalla comunicazione, anche a mezzo di affissione, dei diversi
provvedimenti.

                              Art. 15.
Accesso agli atti della procedura di concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso - ai sensi dell'art. 16 del Regolamento
dei concorsi del Senato della Repubblica - se vi abbiano concreto
interesse per la tutela di situazioni giuridiche direttamente
rilevanti, inviando la relativa richiesta alla Segreteria della
Commissione esaminatrice.
2. L'esercizio del diritto di accesso puo' essere differito al
termine della procedura di concorso per esigenze di ordine e
speditezza della procedura stessa.

                              Art. 16.
Dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e
conservati presso il Servizio del Personale del Senato della
Repubblica, ai soli fini della gestione della procedura di concorso.
I medesimi dati possono essere, altresi', comunicati a soggetti terzi
che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali
allo svolgimento della procedura di concorso. Il conferimento di tali
dati e' da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione.

                              Art. 17.
Informazioni
1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati
possono consultare il sito Internet del Senato della Repubblica
(http://www.senato.it/infoconcorsi) o telefonare ai numeri
06/67065107-8 (dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore
17, nei giorni feriali escluso il sabato).
Il Presidente: Pera
Il Segretario Generale: Malaschini

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