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UNIVERSITA' DI MACERATA

Concorso, per esami, a sei posti per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca in diritto penale

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.75 del 20/9/2005
Ente:UNIVERSITA' DI MACERATA
Località:Macerata  (MC)
Codice atto:05E05335
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:6
Scadenza:25/10/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Vista la legge 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto ministeriale 224 del 30 aprile 1999;
Visto il Regolamento in materia di dottorati emanato con decreto
rettorale n. 806 del 21 ottobre 1999;
Visto il decreto ministeriale 270 del 22 ottobre 2004;
Vista la delibera del Senato accademico del 16 maggio 2005
relativa all'istituzione dei dottorati di ricerca per l'anno
accademico 2005/2006;
Visto il parere espresso dal Nucleo di valutazione in data
18 maggio 2005, in merito alle proposte di istituzione dei corsi di
dottorato anno accademico 2005/2006;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 20 maggio
2005 relativa all'istituzione dei dottorati di ricerca per l'anno
accademico 2005/2006;
Visto il decreto rettorale 1085 del 2 settembre 2005 con il quale
viene modificata la tabella «Attivazione corsi di dottorato ciclo
XXI» allegata alla delibera degli Organi istituzionali sopra
indicati;
Decreta
di emanare il seguente bando di concorso, per esami, per l'ammissione
al corso di dottorato di ricerca.
Art. 1.
E' indetta presso l'Universita' di Macerata una selezione
pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca (ciclo
XXI) in:
 
=====================================================================
Dottorato di ricerca|Posti banditi|Borse*| Data e luogo delle prove
=====================================================================
| | |Prova scritta: 3 novembre
| | |2005 ore 9; prova orale:
| | |4 novembre 2005 ore 9.
| | |Presso l'Istituto di
| | |diritto e procedura penale,
| | |via Garibaldi, 20 -
Diritto penale | 6 | 3 |Macerata
 
*nota: di cui una borsa riservata a candidati di cittadinanza
extracomunitaria.

                               Art. 2.
Possono accedere al corso di dottorato di ricerca istituito
dall'Universita' di Macerata, senza limitazione di eta' e
cittadinanza, coloro che siano in possesso di diploma di laurea
quadriennale o laurea specialistica o di analogo titolo accademico
conseguito in Italia o all'estero.
Altresi', previo superamento delle prove di ammissione, possono
accedere al corso di dottorato non coperto da borse anche coloro che
sono gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca.
Il riconoscimento dell'idoneita' dei titoli di studio conseguiti
all'estero ai soli fini dell'ammissione al corso di dottorato di
ricerca e' deliberata dal Collegio dei Docenti interessato, nel
rispetto degli accordi internazionali vigenti.
Coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito
all'estero dovranno produrlo in allegato alla domanda di ammissione e
correlato di traduzione ufficiale in lingua italiana e munito di
legalizzazione e dichiarazione di valore in loco a cura della
Rappresentanza Italiana.
La domanda di ammissione alla prove concorsuali per l'iscrizione
al corso, redatta in carta semplice, dovra' essere compilata secondo
lo schema riprodotto in calce al presente bando e potra' essere
consegnata a mano, o fatta pervenire all'Ufficio ricerca scientifica
- Area affari generali, Universita' degli studi di Macerata, Piaggia
dell'Universita', 2 - 62100 Macerata entro e non oltre le ore 14 del
25 ottobre 2005 e non fa fede il timbro postale di partenza.
Il presente bando vale come convocazione per le prove di
ammissione al corso di dottorato.

                               Art. 3.
L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta e una
orale, intese ad accertare le capacita' e le attitudini del candidato
alla ricerca scientifica.
Per il corso di dottorato l'esame di ammissione prevede la
verifica, con l'ausilio di un esperto che redigera' apposito giudizio
scritto, della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal
candidato.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire idoneo
documento di riconoscimento.
In relazione alle qualita' accertate, la commissione attribuira'
a ogni candidato fino a 60 punti, di cui fino a 30 punti per la prova
scritta e fino a 30 punti per la prova orale comprensiva della
verifica della conoscenza della lingua. Ai fini della determinazione
del punteggio ognuno dei commissari attribuira' al candidato fino a
10 punti per prova.
Sara' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 20/30; lo stesso
punteggio verra' richiesto per il superamento del colloquio.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'Amministrazione stessa.

                               Art. 4.
Il rettore nomina con proprio decreto la commissione incaricata
delle valutazioni comparative dei candidati ai fini dell'ammissione
al corso.
La commissione incaricata delle valutazioni comparative e'
composta da tre docenti e ricercatori di ruolo, piu' un supplente,
anche di altri Atenei italiani o stranieri.

                               Art. 5.
Al termine della prova d'esame la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai
candidati nelle singole prove.
I candidati risultati idonei dovranno presentare o far pervenire
all'Ufficio ricerca scientifica - Area affari generali - Universita'
degli studi di Macerata, Piaggia dell'Universita', 2 - 62100
Macerata, entro il termine che verra' agli stessi comunicato
dall'Amministrazione, domanda in carta da bollo di immatricolazione
al primo anno di corso di dottorato corredata dalla ricevuta del
versamento della prima rata del contributo per l'accesso e la
frequenza al corso o da domanda di attribuzione di borsa di studio e
di esonero dal pagamento delle tasse d'iscrizione.
Ai primi classificati nella graduatoria degli ammessi con
punteggio almeno pari a 50/60 verra' assegnata, entro i limiti delle
disponibilita', una borsa di studio dell'importo di Euro 10.561,54 al
lordo delle ritenute di legge.
Le borse di studio saranno assegnate fino ad esaurimento secondo
l'ordine definito nella graduatoria di ammissione.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' annuale e puo'
essere confermata in caso di superamento delle prove annuali di
verifica del lavoro svolto, effettuate dal Collegio dei docenti.
La cadenza del pagamento della borsa di studio sara' bimestrale a
partire dall'inizio dell'attivita' del corso.
L'importo della borsa di studio puo' essere aumentato per
l'eventuale periodo di soggiorno all'estero.
La borsa di studio non e' cumulabile con altra borsa di qualsiasi
genere tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
formazione e di ricerca dei borsisti.
La borsa di studio e' altresi' incompatibile con un reddito
superiore a Euro 20.000,00.
Il godimento della borsa esclude nel modo piu' categorico
l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l'Universita'.
Le tasse e i contributi per l'accesso e la frequenza al corso
sono fissati in Euro 1.032,91 (comprensivi di tutti gli oneri) per
ciascun anno di corso da versare in due rate da Euro 516,46: la prima
contestualmente all'iscrizione e la seconda entro il 31 marzo 2006.
Gli assegnatari di borsa di studio saranno esenti dal pagamento
delle tasse e dei contributi.
I candidati ammessi ai corsi, che pur avendo i requisiti e quindi
essendo nella condizione di avere una borsa di studio non possano
esserne assegnatari per esaurimento delle stesse, saranno esentati
dal pagamento delle tasse e dei contributi. Tali requisiti dovranno
permanere per reiterare l'esonero negli anni successivi.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare entro il termine per l'iscrizione opzione per un
solo corso di dottorato.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
e puo' conservare il trattamento economico, previdenziale e di
quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso
la quale e' instaurato il rapporto di lavoro.

                               Art. 6.
I candidati idonei, che intendono chiedere l'assegnazione della
borsa di studio e l'esonero dal pagamento delle tasse e contributi
d'iscrizione, debbono contestualmente alla richiesta dichiarare sotto
la propria personale responsabilita':
1) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio per un corso di dottorato;
2) di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a
qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato;
3) di impegnarsi a restituire le somme percepite relativamente
alla borsa per il periodo in cui il proprio reddito personale superi
il limite di Euro 20.000,00.

                               Art. 7.
I corsi di dottorato hanno di norma durata non inferiore ai tre
anni.
Il titolo di dottore si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Tale
possibilita' e' estesa agli iscritti ai precedenti corsi di
dottorato.
La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera,
previa autorizzazione del Collegio dei docenti.

                               Art. 8.
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare le attivita'
programmate dal Collegio dei docenti, fatti salvi i casi di
maternita' o di grave e documentata malattia e di servizio militare.
Eventuali assenze per cause legittime e giustificate debbono essere
debitamente autorizzate dal direttore del corso. In ogni caso il
Collegio dei docenti potra' procedere ad una proporzionale
decurtazione dell'importo annuale della borsa.
Il direttore del corso, previa acquisizione del parere del
Collegio dei docenti e in accordo con il responsabile della struttura
didattica interessata, puo' affidare ai dottorandi una limitata
attivita' didattica integrativa, che non deve in ogni caso
comprometterne l'attivita' di formazione alla ricerca, bensi'
costituire un momento di verifica dell'attivita' di ricerca svolta.
La collaborazione didattica e' per il dottorando facoltativa e non
da' luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli
dell'Universita'.

                               Art. 9.
Al termine di ciascun anno di dottorato, i dottorandi sono tenuti
a sostenere delle prove che accertino la loro capacita' a
intraprendere l'attivita' di ricerca e ne consentono l'ammissione
alla prosecuzione del dottorato.
Il Collegio dei docenti stabilisce il punteggio minimo per
l'ammissione all'anno successivo.
Qualora i dottorandi abbiano sostenuto presso altre Universita',
anche straniere, esami equipollenti a quelli previsti nel primo anno
di dottorato, essi possono essere esentati da tutte o da alcune delle
prove da sostenere nel primo anno.

                              Art. 10.
Le commissioni giudicatrici per l'esame finale necessario al
conseguimento del titolo di dottore di ricerca sono nominate dal
rettore sentito il Collegio dei docenti, e sono composte da tre
membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo,
specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree
scientifiche cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono
appartenere ad altre Universita', anche straniere, non partecipanti
al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei docenti.
La commissione puo' essere integrata da non piu' di due esperti
appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche
straniere.
Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi
internazionali, le commissioni sono costituite secondo le modalita'
previste negli accordi stessi.
Le commissioni giudicatrici sono convocate dal rettore non oltre
il sessantesimo giorno successivo alla conclusione del corso di
dottorato.
Una volta costituite entro i termini indicati, le commissioni
giudicatrici sono tenute a concludere le loro valutazioni entro i
successivi due mesi.

                              Art. 11.
Di norma entro il 31 dicembre del terzo anno di corso i candidati
presentano, presso il competente ufficio dell'Universita', domanda di
ammissione all'esame finale, corredata dall'autorizzazione motivata
del Collegio dei docenti e da tre copie della tesi con la relativa
valutazione redatta dal Collegio stesso.
Entro lo stesso termine, il Collegio dei docenti puo' proporre,
in presenza di comprovati motivi che non consentano la presentazione
della tesi nel tempo previsto, o una sua positiva valutazione, la
concessione di una proroga della durata massima di un anno.
I candidati, entro quindici giorni dalla data di convocazione del
colloquio, debbono provvedere ad inviare, a ciascun componente la
commissione giudicatrice, una copia della loro tesi accompagnata
dalla valutazione del Collegio dei docenti.
Al termine dei propri lavori la commissione giudicatrice redige
un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi
circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull'esito dei
colloqui.
L'Universita' cura l'inoltro delle copie della tesi finale alle
Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze dopo il conseguimento del
titolo da parte dei candidati, mentre la rimanente copia resta agli
atti dell'Amministrazione.
Macerata, 5 settembre 2005
Il rettore: Sani

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