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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per esami, per l'ammissione di centotrentadue allievi
ufficiali alla prima classe dei corsi regolari della D.F.U./Accademia
aeronautica - anno accademico 2002-2003.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.3 del 11/1/2002 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 02E00266 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 11/2/2002 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente
norme relative al reclutamento e all'avanzamento degli ufficiali
della Regia aeronautica e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220,
concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare e successive
modificazioni;
Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente
l'ordinamento della Regia Accademia aeronautica;
Viste le leggi 10 ottobre 1950, n. 877, 22 maggio 1969, n. 240,
27 febbraio 1974, n. 68, e 5 agosto 1981, n. 440, concernenti il
trattamento economico spettante agli allievi delle Accademie
militari;
Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il
riordinamento del Corpo del genio aeronautico e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, recante provvedimenti
urgenti per l'universita';
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 19 marzo 1980, n. 79, concernente modifica delle
disposizioni che prevedono la precedenza nell'ammissione ai corsi
regolari della Accademia aeronautica;
Vista la legge 4 aprile 1985, n. 123, recante nuove norme per il
reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo
dell'Arma aeronautica, ruolo servizi;
Vista la legge 4 luglio 1985, n. 353, concernente introduzione
della specialita' di navigatore militare nel ruolo normale degli
ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Arma
aeronautica;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
specifici limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la
nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1990, concernente
approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea,
pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa,
dispensa n. 24 del 16 giugno 1990, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1994, concernente
approvazione del regolamento interno della Accademia aeronautica e
successive modificazioni;
Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente
approvazione dei programmi di insegnamento delle materie
universitarie per i corsi ordinari dell'Arma aeronautica ruolo
naviganti e ruolo servizi, svolti presso l'Accademia aeronautica;
Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente
approvazione dei programmi di insegnamento delle materie
universitarie per i corsi ordinari del Corpo del genio aeronautico
ruolo ingegneri, svolti presso l'Accademia aeronautica;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente
riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del ruolo naviganti
e del ruolo servizi presso l'Accademia aeronautica;
Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente
riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del Corpo del genio
aeronautico ruolo ingegneri presso l'Accademia aeronautica;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, titoli di studio e ulteriori requisiti per l'ammissione ai
concorsi per l'Accademia aeronautica, nonche' tipologia e modalita'
di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame, emanato
in applicazione dell'art. 3, comma 2, del sopracitato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999,
n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare con annesso elenco delle
imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che
prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei
bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti
psico-fisici;
Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 119 del 24 maggio 2000,
recante modificazioni al citato decreto ministeriale 18 aprile 1990,
concernente approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione
aerea, nonche' il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 140 del 17 giugno 2000, relativo alla
sostituzione della tabella prevista dall'art. 4 del decreto medesimo;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree specialistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 12 aprile 2001, concernente la
determinazione delle classi delle lauree e delle lauree
specialistiche universitarie nelle "Scienze della difesa e della
sicurezza";
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331,
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 2001, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999,
n. 380, che, nel definire le Armi e i Corpi dei ruoli normali
dell'Aeronautica militare nei quali avverra' nell'anno 2002 il
reclutamento del personale femminile, ha fissato al 20% l'aliquota
massima di detto personale che potra' accedere alla 1a classe dei
corsi regolari della D.F.U./Accademia aeronautica nell'anno
accademico 2002-2003;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'art. 12 del
sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1998, l'effettuazione di
una prova di preselezione cui sottoporre tutti i partecipanti al
concorso per l'ammissione alla 1a classe dei corsi regolari della
D.F.U./Accademia aeronautica indetto con il presente decreto;
Ritenuto di dover prevedere, nell'interesse della Forza armata, a
garanzia di adeguata selezione, che venga ammesso alle prove
successive a quella di preselezione un congruo numero di concorrenti
risultati idonei, pari a quindici volte il numero dei posti a
concorso per la specialita' "piloti" e dieci volte quello indicato
per rimanenti Armi/specialita' e Corpi;
Considerato che, nel rispetto dell'aliquota massima di
concorrenti di sesso femminile da ammettere alla 1a classe dei corsi
regolari della D.F.U./Accademia aeronautica definita per l'anno 2002
dal sopracitato decreto ministeriale 6 settembre 2001, e' opportuno
prevedere che tra i concorrenti da ammettere alle prove successive a
quella di preselezione nel numero sopraindicato quelli di sesso
femminile non superino detta aliquota massima;
Vista la pianificazione triennale scorrevole 2002-2004 delle
assunzioni di personale per l'Aeronautica militare;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di
centotrentadue allievi ufficiali alla 1a classe dei corsi regolari
della D.F.U./Accademia aeronautica, anno accademico 2002-2003. I
posti disponibili sono cosi' ripartiti:
ottantaquattro del ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica, di cui:
settantasei per la specialita' "piloti";
otto per la specialita' "navigatori";
diciotto del ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica;
diciannove del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;
undici del ruolo normale del Corpo di commissariato
aeronautico.
2. Al concorso di cui al precedente, comma 1, possono partecipare
concorrenti, anche se alle armi, sia di sesso maschile che di sesso
femminile. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in
mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite a
concorrenti di entrambi i sessi.
3. Il reclutamento del personale femminile, comunque, non potra'
superare l'aliquota percentuale del 20 % dei posti messi a concorso
indicata nel decreto ministeriale 6 settembre 2001, citato nelle
premesse. Pertanto, i posti disponibili per detto personale,
calcolati in base alla suddetta aliquota percentuale, sono
ventisette, cosi' ripartiti:
diciassette per il ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica, di cui:
quindici per la specialita' "piloti";
due per la specialita' "navigatori";
quattro per il ruolo normale delle armi dell'Arma
aeronautica;
quattro per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;
due per il ruolo normale del Corpo di commissariato
aeronautico.
4. Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile
potranno essere ammessi alla 1a classe dei corsi regolari della
D.F.U./Accademia aeronautica, anno accademico 2002-2003 in numero
superiore a quello sopra indicato, anche se collocati in posizione
utile nelle graduatorie di merito di cui al successivo art. 11.
5. I concorrenti di entrambi i sessi possono presentare domanda
per uno solo dei predetti ruoli e, se concorrenti per il ruolo
naviganti normale dell'Arma aeronautica, per una sola specialita' (o
"piloti" o "navigatori"). Non e' ammesso presentare domande per piu'
ruoli.
6. I vincitori del concorso, subordinatamente alla verifica -
anche successiva all'ammissione in Accademia, del possesso dei
requisiti di cui al successivo art. 2 del presente decreto, saranno
ammessi quali allievi alla frequenza dei corsi alla D.F.U./Accademia
aeronautica.
7. Durante la permanenza in Accademia:
gli ammessi ai corsi per il ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica e quelli per il ruolo normale delle armi dell'Arma
aeronautica seguiranno un corso di laurea in scienze aeronautiche -
appartenente alla classe delle lauree nelle scienze della difesa e
della sicurezza di cui al decreto ministeriale 12 aprile 2001, citato
nelle premesse - o in scienze politiche o altro corso di laurea
definito dalla Forza armata di concerto con la competente
universita'.
I piani degli studi e l'eventuale transizione dal precedente al
nuovo corso di laurea, anche durante gli anni successivi al primo,
saranno definiti dalla D.F.U./Accademia aeronautica, per indirizzare
opportunamente la formazione dei frequentatori all'impiego in Forza
armata;
gli ammessi ai corsi per il ruolo normale del Corpo del genio
aeronautico seguiranno un corso di laurea, triennale, in ingegneria
ed uno successivo, biennale, di laurea specialistica in ingegneria
aerospaziale, elettronica o civile. La suddivisione tra i vari corsi
sara' effettuata d'autorita' dal Comando della D.F.U./Accademia
aeronautica, sulla base delle esigenze stabilite dalla Forza armata e
tenuto conto, per quanto possibile, delle preferenze espresse dagli
interessati.
Durante l'iter formativo eventuali cambi di indirizzo di laurea
potranno essere proposti dagli interessati alla D.F.U./Accademia
aeronautica, che definira', in ogni caso, i piani degli studi in
osservanza alle esigenze della Forza armata e alla necessita' di
adeguare la formazione ai nuovi iter didattici di concerto con la
competente universita' anche durante gli anni accademici successivi
al primo;
gli ammessi ai corsi per il ruolo normale del Corpo di
commissariato aeronautico seguiranno un corso di studi universitari,
triennale, per il conseguimento della laurea in scienze giuridiche ed
un successivo corso, biennale, per il conseguimento della laurea
specialistica in giurisprudenza.
La D.F.U./Accademia aeronautica, definira', in ogni caso, il
piano degli studi in osservanza alle esigenze della Forza armata e
alla necessita' di adeguare la formazione ai nuovi iter didattici di
concerto con l'universita' anche durante gli anni accademici
successivi al primo.
8. Per quanto indicato nel precedente comma 7:
i concorrenti in possesso del diploma di laurea in scienze
politiche, partecipanti per il ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica o per il ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica,
sono ammessi a partecipare con riserva alle fasi concorsuali. La loro
definitiva ammissione a frequentare i corsi avverra' se e quando il
Comando D.F.U./Accademia aeronautica, avra' individuato, per i
predetti ruoli, un iter didattico che non preveda il conseguimento
della laurea in scienze politiche;
i concorrenti in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza non possono partecipare al concorso per il corso per
il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico;
i concorrenti in possesso del diploma di laurea in ingegneria
non potranno partecipare al concorso per il Corpo del genio
aeronautico.
Inoltre:
i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia
aeronautica avessero gia' sostenuto esami universitari del corso di
studi da frequentare non potranno comunque farli valere.
9. Le materie di insegnamento e le modalita' di svolgimento dei
corsi sono quelle previste dal piano degli studi. Gli insegnamenti
sono riconosciuti validi ai fini universitari, secondo la normativa
vigente.
10. Gli ammessi al ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica
frequenteranno, inoltre, corsi di pilotaggio o di navigazione aerea
per il conseguimento, rispettivamente, del brevetto di pilota o di
navigatore di aeroplano, come indicato al successivo art. 16.
11. Nel concorso di cui al precedente comma 1, il numero dei
posti potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione
della graduatoria di merito, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, nonche' di quelle della Forza armata
connesse alla consistenza del ruolo normale della rispettiva Arma o
Corpo.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. I concorrenti devono:
a) aver compiuto al 31 dicembre 2002 il diciassettesimo anno di
eta' e:
non aver superato il ventiduesimo alla data del 31 ottobre
2002, cioe' essere nati nel periodo dal 31 ottobre 1980 al
31 dicembre 1985, estremi compresi, se di sesso maschile;
non aver superato il venticinquesimo alla data del 31 ottobre
2002, cioe' essere nati nel periodo dal 31 ottobre 1977 al
31 dicembre 1985, estremi compresi, se di sesso femminile.
Il limite massimo di eta' e' elevato - tranne che per i
concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, di
un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato, fino alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per
coloro che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze
armate;
b) essere cittadini italiani;
c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2001-2002 un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi universitari, ovvero un titolo di studio di durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione
ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910, e successive modificazioni.
La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano
conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio
prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) essere celibi/nubili, o vedovi/e, anche se con figli a
carico;
f) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potesta', o del tutore a contrarre l'arruolamento
volontario nell'Aeronautica militare;
g) non essere stati dimessi d'autorita' da accademie, scuole o
istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia
dello Stato per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita
militare;
h) se concorrenti per il ruolo naviganti normale ("piloti" o
"navigatori") non essere stati dimessi per insufficiente attitudine,
rispettivamente, al pilotaggio o alla navigazione aerea;
i) per i soli concorrenti di sesso maschile:
1) non essere stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa;
2) non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza"
ovvero ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230;
3) avere una statura non inferiore a mt. 1,65 e, qualora
concorrenti per il ruolo naviganti normale ("piloti" o "navigatori")
dell'Arma aeronautica, non superiore a mt. 1,90;
j) per i soli concorrenti di sesso femminile:
1) avere una statura non inferiore a mt. 1,65 e non superiore
a mt. 1,90, se concorrenti per il ruolo naviganti normale ("piloti" o
"navigatori") dell'Arma aeronautica;
2) avere una statura non inferiore a metri 1,61, se
concorrenti per i ruoli non naviganti.
2. L'ammissione ai corsi e' subordinata al possesso
dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale prescritta dalla normativa
in vigore per espletare i compiti di ufficiale in servizio permanente
del ruolo prescelto, nonche' per esercitare l'attivita' di volo in
qualita' di piloti o navigatori militari, se concorrenti per il ruolo
naviganti normale. Le modalita' di accertamento di detta idoneita'
sono indicate nei successivi articoli 6 e 8 del presente decreto.
3. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi e' inoltre
subordinata all'accertamento, anche successivo all'ammissione in
Accademia aeronautica, del possesso dei requisiti di moralita' e
condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura,
da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.
4. I requisiti di partecipazione, salvo quelli previsti dal
precedente, comma 1, lettere a) e c), devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
ammissione al concorso indicato al successivo art. 3. Inoltre, i
requisiti medesimi devono essere mantenuti sino alla ammissione in
Accademia aeronautica e per tutta la durata del ciclo formativo
nell'Istituto di cui all'art. 1, comma 7.
5. L'ammissione dei concorrenti gia' alle armi e' subordinata,
nei casi previsti dalla normativa vigente, al nulla osta della Forza
armata/Corpo armato di appartenenza, da acquisire d'ufficio.
Art. 3.
Domanda di partecipazione al concorso
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
redatta in carta semplice, utilizzando l'apposito modulo
riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto, osservando le istruzioni riportate sul modulo
stesso.
Il modulo potra' essere reperito presso i Distretti militari, gli
Enti aeronautici, le Capitanerie di porto e le Sezioni Informagiovani
dei comuni. In caso di indisponibilita' potra' essere utilizzata
copia fotostatica del citato modulo. Il concorrente dovra' aver cura
di conservare copia della domanda, da esibire all'atto della
presentazione alla prova di preselezione, come indicato nel
successivo art. 4;
firmata per esteso dal concorrente (la firma in calce alla
domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede
l'autenticazione). La mancanza di sottoscrizione comportera' la non
ammissione al concorso;
spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, alla
D.F.U./Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - Sezione
reclutamento - Via San Gennaro Agnano n. 30 - 80078 Pozzuoli
(Napoli), a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Non potranno, quindi, essere prese in considerazione le domande
inoltrate oltre il termine suindicato. A tal fine fara' fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La domanda, inoltre, potra' essere anticipata:
a mezzo fax (numero 081/7355083), compilando a macchina ed
inviando l'apposito modulo di cui al gia' citato allegato A al bando.
L'anticipo delle domande a mezzo fax, tuttavia, non esime il
concorrente dal trasmettere, entro il termine previsto, il modulo
cartaceo debitamente sottoscritto con firma autografa, come indicato
nel presente comma.
I militari in servizio dell'Aeronautica militare dovranno
presentare domanda, in originale e copia, entro il medesimo termine,
al Comando del Reparto/Ente di appartenenza, che ne curera'
l'immediata istruttoria come specificato al successivo art. 13.
I militari in servizio non appartenenti all'Aeronautica militare
sono tenuti a presentare copia della domanda al Comando del
Reparto/Ente di appartenenza.
E' fatto obbligo ai concorrenti che siano ufficiali,
sottufficiali e volontari dell'Aeronautica militare in congedo di far
pervenire copia della domanda, rispettivamente, ai Comandi della 1a e
della 3a Regione aerea ed al Comando Aeronautica militare di Roma
presso il quale sono in forza.
I cittadini italiani residenti all'estero potranno inoltrare
entro il medesimo termine la domanda anche tramite le Autorita'
diplomatiche o consolari, che ne cureranno l'immediata trasmissione
al Comando della D.F.U./Accademia aeronautica.
2. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze
penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dovra' dichiarare:
a) l'Arma o il Corpo e il ruolo (uno solo) per il quale intende
concorrere. Per i concorrenti per il ruolo naviganti normale
dell'Arma aeronautica, anche la specialita' (o "pilota" o
"navigatore"). Dovra' essere scelta una sola delle due specialita'
predette;
b) la lingua o le lingue straniere nelle quali intende
eventualmente sostenere la prova orale facoltativa, per un massimo di
due, scelte tra inglese, francese, tedesco e spagnolo;
c) cognome e nome (da riportare con la stessa dizione
dell'estratto per riassunto dell'atto di nascita, incluse le virgole
o i trattini di separazione degli eventuali doppi nomi);
d) codice fiscale;
e) localita', provincia e data di nascita;
f) il preciso recapito (comune, provincia, c.a.p., indirizzo e
numero civico) presso il quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso e, ove possibile, il numero
telefonico. Il concorrente che successivamente alla presentazione
della domanda venisse incorporato in un Reparto/Ente militare sara'
tenuto a comunicare subito, a mezzo telegramma, alla D.F.U./Accademia
aeronautica il Reparto/Ente presso il quale presti servizio ed il
relativo indirizzo.
Il concorrente dovra' altresi' segnalare tempestivamente alla
D.F.U./Accademia aeronautica, a mezzo telegramma, ogni eventuale
variazione del recapito indicato nella domanda che venga a
verificarsi durante l'espletamento del concorso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o,
comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore;
g) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al
termine dell'anno scolastico 2001-2002, con l'indicazione
dell'Istituto scolastico presso il quale ha conseguito o sta per
conseguire il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non
abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso
con riserva al concorso ed avra' l'obbligo di comunicarne alla
D.F.U./Accademia aeronautica, a mezzo telegramma, l'avvenuto
conseguimento con il relativo voto. Il mancato conseguimento del
titolo di studio determinera' l'esclusione dal concorso.
Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio
all'estero dovra' documentare l'equipollenza del medesimo a quello
prescritto per la partecipazione al concorso;
h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva ed
il profilo sanitario che risulta dal documento allegato al foglio di
congedo illimitato provvisorio rilasciato alla visita medesima, se
gia' effettuata (solo se concorrente di sesso maschile). Se militare
in servizio dovra' indicare la data di inizio servizio, il proprio
grado e l'indirizzo del Reparto/Ente presso il quale presta servizio.
Le comunicazioni inerenti al concorso saranno inviate al recapito
indicato nella domanda e non tramite il Comando di appartenenza, che
tuttavia dovra' essere informato a cura dell'interessato.
Il concorrente che sia gia' stato collocato in congedo dovra'
indicare le date di inizio e di fine servizio, nonche' il grado
rivestito all'atto del congedamento.
I concorrenti di sesso femminile che abbiano prestato o stiano
prestando servizio militare volontario riporteranno i dati richiesti
negli spazi del modulo di domanda relativi a "posizione militare";
i) di non essere stato riformato alla visita di leva o
successivamente ad essa (solo se concorrente di sesso maschile);
j) se e' ammesso o e' stato ammesso a prestare servizio civile,
la data di inizio e l'Ente di servizio (solo se concorrente di sesso
maschile);
k) il proprio stato civile e l'eventuale numero di figli a
carico;
l) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, di non aver in
corso procedimenti penali, di non aver in corso procedimenti penali o
amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di
prevenzione, ne' che risultino a proprio carico procedimenti penali
ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 686 del
codice di procedura penale.
In caso contrario, dovra' indicare le condanne e le applicazioni
di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente
penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un
eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di
imputato.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare alla D.F.U./Accademia
aeronautica, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che
intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra.
La dichiarazione resa nella domanda dovra' comunque essere
reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, al momento dell'incorporazione;
m) l'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande, di uno o piu' dei titoli di
preferenza indicati nell'allegato D, che costituisce parte integrante
del presente decreto;
n) il possesso della cittadinanza italiana.
In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato e' soggetto agli obblighi militari;
o) di godere dei diritti civili e politici;
p) di non essere stato dimesso da accademie, scuole o altri
istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia
dello Stato per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita
militare o, se concorrente per il ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica ("pilota" o "navigatore"), per insufficiente attitudine,
rispettivamente, al pilotaggio o alla navigazione aerea;
q) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime.
I concorrenti residenti all'estero dovranno indicare l'ultima
residenza in Italia e la data di espatrio;
r) di rinunciare, in caso di esito favorevole del concorso, al
grado rivestito (se militare) e di accettare l'obbligo di permanere
in servizio fino alla scadenza del periodo di ferma prevista dalla
normativa vigente;
s) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al
trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del
concorso ai sensi della legge n. 675/1996;
t) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
3. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovra' far vistare la sua
firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in
mancanza di essi, dal tutore.
4. La D.F.U./Accademia aeronautica, si riserva la facolta' di far
regolarizzare le domande che, spedite nei termini, dovessero
risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non
conformi al modello di domanda, di cui al gia' citato allegato A al
presente decreto.
Art. 4.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di preselezione;
b) accertamenti sanitari;
c) prova scritta di composizione italiana;
d) tirocinio psico-attitudinale;
e) prova orale di matematica;
f) prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1, i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione
dello Stato, in corso di validita'.
3. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto della formazione della graduatoria di ammissione al
tirocinio di cui al successivo art. 14, comma 1, dovranno essere
risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti
previsti nel precedente comma 1.
Art. 5.
Prova di preselezione
1. I concorrenti saranno sottoposti, a cura della commissione di
cui al successivo art. 10, comma 1, lettera a), con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso dal presente decreto alla prova di
preselezione, di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante
del presente decreto, unica per tutti i ruoli, che avra' luogo presso
il Centro di selezione dell'Aeronautica militare - Aeroporto militare
di Guidonia (Roma) - Via Sauro Rinaldi n. 3, secondo il seguente
calendario:
25 febbraio 2002: presentazione alle ore 8, per i concorrenti
il cui cognome inizi con le lettere "A" e "B";
25 febbraio 2002: presentazione alle ore 13, per i concorrenti
il cui cognome inizi con la lettera "C";
26 febbraio 2002: presentazione alle ore 8, per i concorrenti
il cui cognome inizi con la lettera "D";
26 febbraio 2002: presentazione alle ore 13, per i concorrenti
il cui cognome inizi con le lettere "E", "F" e "G";
27 febbraio 2002: presentazione alle ore 8, per i concorrenti
il cui cognome inizi con le lettere "H", "I", "J", "K" ed "L";
27 febbraio 2002: presentazione alle ore 13, per i concorrenti
il cui cognome inizi con la lettera "M";
28 febbraio 2002: presentazione alle ore 8, per i concorrenti
il cui cognome inizi con le lettere "N", "O" e "P";
28 febbraio 2002: presentazione alle ore 13, per i concorrenti
il cui cognome inizi con le lettere "Q" ed "R";
1 marzo 2002: presentazione alle ore 8, per i concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere "S" e "T";
1 marzo 2002: presentazione alle ore 13, per i concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere "U", "V", "W", "X", "Y" e "Z".
2. Gli orari sopraindicati sono quelli dell'orario ufficiale.
Il suddetto calendario delle prove ha valore di notifica a tutti
gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Pertanto, i
concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna
comunicazione, nella sede, nell'ora e nel giorno per ciascuno fissati
nel calendario sopra indicato.
Eventuali modificazioni della sede e delle date di svolgimento
della prova di preselezione saranno rese note mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
15 febbraio 2002, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale
- 4a serie speciale - del 15 febbraio 2002 tale pubblicazione potra'
essere rinviata ad una data successiva.
3. Alla prova di preselezione i concorrenti dovranno presentarsi
muniti della copia della domanda di partecipazione al concorso,
nonche' della ricevuta della raccomandata rilasciata dalle Poste
italiane, comprovante, il giorno di spedizione della stessa.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, salvo gravi
impedimenti che, documentati entro il giorno stesso della prova a
mezzo fax (numero 081-7355083) alla D.F.U./Accademia aeronautica -
Ufficio concorsi - Sezione reclutamento - Via San Gennaro Agnano
n. 30 - 80078 Pozzuoli (Npoli), saranno valutati ai fini
dell'eventuale ammissione a sostenere la prova in sessione diversa da
quella per essi prevista, ricadente comunque tra quelle indicate nel
precedente comma 1.
La DFU/Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - Sezione
reclutamento, potra' inoltre autorizzare la presentazione in sessione
diversa da quella indicata al precedente, comma 2, di concorrenti in
servizio presso Enti/Reparti/Scuole militari, motivata da esigenze
organizzative/addestrative dagli stessi rappresentate.
4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate, per quanto applicabili, le disposizioni
dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, nonche' quelle contenute nell'allegato C al presente
decreto.
5. La prova consistera' nella somministrazione collettiva e
standardizzata di questionari, in lingua italiana, a risposta
multipla, finalizzati ad accertare:
le potenzialita' dei concorrenti ad intraprendere con successo
gli studi universitari;
le capacita' di:
comprensione e ragionamento verbale;
ragionamento astratto, numerico e matematico;
concentrazione protratta e fattore spaziale;
il possesso di tratti personologici e socio-comportamentali
correlabili allo sviluppo di relazioni interpersonali e norme
etico-educazionali.
6. Sulla base dei punteggi riportati nella predetta prova, la
preposta commissione compilera' graduatorie distinte per ruolo e
specialita', al solo scopo di individuare i concorrenti che, per
ciascun ruolo/specialita', saranno ammessi agli accertamenti
sanitari.
7. Saranno ammessi agli accertamenti sanitari di cui al
successivo art. 7, secondo l'ordine delle graduatorie provvisorie di
cui al precedente comma 6, concorrenti entro i seguenti limiti
numerici:
a) millecentoquaranta per il ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica, specialita' "pilota";
b) centoventi per il ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica, specialita' "navigatore";
c) centottanta per il ruolo normale delle armi dell'Arma
aeronautica;
d) centonovanta per il ruolo normale del Corpo del genio
aeronautico;
e) centodieci per il ruolo normale del Corpo di commissariato
aeronautico.
Tenuto conto del numero massimo di concorrenti sopra indicato per
ciascun ruolo/specialita' da ammettere, secondo l'ordine delle
graduatorie provvisorie di cui al precedente comma 6, agli
accertamenti sanitari, i concorrenti di sesso femminile saranno
ammessi entro i seguenti limiti massimi, calcolati in base alla
percentuale fissata dal decreto ministeriale 6 settembre 2001, citato
nelle premesse:
a) duecentoventotto per il ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica, specialita' "pilota";
b) ventiquattro per il ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica, specialita' "navigatore";
c) trentasei per il ruolo normale delle armi dell'Arma
aeronautica;
d) trentotto per il ruolo normale del Corpo del genio
aeronautico;
e) ventidue per il ruolo normale del Corpo di commissariato
aeronautico.
Saranno inoltre ammessi i concorrenti che abbiano riportato in
ciascun ruolo/specialita' lo stesso punteggio dell'ultimo concorrente
ammesso.
8. I punteggi relativi alla prova di preselezione saranno
affissi, a cura della commissione, all'albo del Centro di selezione.
9. I concorrenti che si classificheranno entro il numero dei
posti come sopra definiti riceveranno apposita comunicazione scritta
da parte della D.F.U./Accademia aeronautica, a mezzo lettera
raccomandata o telegramma.
10. I concorrenti che non saranno rientrati nel numero dei posti
disponibili di cui al precedente comma 7, non riceveranno alcuna
comunicazione dell'esito della prova di preselezione.
Essi potranno richiedere informazioni sull'esito della stessa, a
partire dal trentesimo giorno successivo a quello di conclusione
della prova di preselezione, alla D.F.U./Accademia aeronautica -
Ufficio concorsi - Sezione reclutamento - Via San Gennaro Agnano,
n. 30 - 80078 Pozzuoli (Napoli) - tel. 081/7355474.
Art. 6.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti rientrati nel numero dei posti di cui al
precedente art. 5, comma 7, saranno convocati presso il Centro
aeromedico per la selezione psicofisiologica dell'Istituto
medico-legale di Roma, ubicato nell'aeroporto di Guidonia (Roma) per
essere sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 10,
comma 1, lettera b), all'accertamento del possesso dei requisiti
richiesti dalla normativa vigente per l'accesso ai ruoli/specialita'
di cui all'art. 1 del presente decreto.
2. I concorrenti che non si presenteranno nel giorno indicato
nella lettera o telegramma di convocazione saranno considerati
rinunciatari ed esclusi dal concorso, salvo gravi impedimenti che,
documentati entro il giorno stesso di presentazione a mezzo fax alla
D.F.U./Accademia aeronautica (numero 081/7355083), saranno valutati
ai fini dell'eventuale ammissione a sostenere gli accertamenti in
data diversa da quella per essi prevista, ricadente comunque nel
periodo di svolgimento degli accertamenti da parte di tutti i
concorrenti.
3. I concorrenti dovranno consegnare, all'atto della
presentazione al Centro aeromedico per l'effettuazione degli
accertamenti sanitari i seguenti documenti:
certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o
privata convenzionata attestante la recente effettuazione (non oltre
tre mesi) dell'accertamento per tutti i markers dell'epatite B e C,
sia antigenici sia anticorpali. La mancata presentazione di detto
certificato determinera' la non ammissione del concorrente agli
accertamenti sanitari;
certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la
non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari;
lastre e relativi referti di esami radiografici del torace, del
rachide in toto e dei seni paranasali, per coloro che siano stati
eventualmente sottoposti a tali esami strumentali presso organi
sanitari militari, strutture pubbliche o private convenzionate entro
i tre mesi precedenti la data della visita medica. Il concorrente di
sesso femminile, qualora non esibisca detti referti, al solo fine
dell'effettuazione in piena sicurezza degli esami radiografici,
dovra' produrre un test di gravidanza in data non anteriore a cinque
giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di
detto stato. In assenza di detti referti la concorrente dovra' essere
sottoposta al fine sopra indicato al test di gravidanza. In caso di
positivita' del test di gravidanza la commissione non potra' in
nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del gia'
citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato E,
che costituisce parte integrante del presente decreto, redatto dal
sindaco o suo delegato e sottoscritto da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in
mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di
presentazione presso il Centro per gli accertamenti sanitari). La
mancata presentazione di detto documento determinera' la non
ammissione del concorrente minorenne agli accertamenti sanitari.
4. I concorrenti presentatisi agli accertamenti sanitari saranno
invitati a sottoscrivere apposita dichiarazione - secondo i modelli
di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente
decreto, di consenso informato al protocollo diagnostico in uso
presso il Centro aeromedico ed al protocollo vaccinale previsto per
il personale militare dopo l'eventuale arruolamento.
5. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita. I concorrenti che
durante la visita risultassero non in possesso anche di uno solo dei
requisiti prescritti saranno giudicati non idonei ed esclusi dal
concorso.
Nel gia' citato allegato B al presente decreto e' riportato il
protocollo diagnostico che sara' praticato ad ogni concorrente.
Nell'allegato medesimo sono inoltre indicate, a puro titolo
informativo, alcune delle cause che piu' frequentemente danno luogo a
giudizio di non idoneita'.
6. Il presidente della commissione, seduta stante, comunichera' a
ciascun concorrente l'esito degli accertamenti sanitari,
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
idoneo all'ammissione alla D.F.U./Accademia aeronautica;
non idoneo all'ammissione alla D.F.U./Accademia aeronautica,
con indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati non idonei i concorrenti risultati affetti
da imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inidoneita' ai servizi di navigazione aerea (decreto
ministeriale 18 aprile 1990 e successive modificazioni).
8. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali
risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa,
tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti
richiesti in tempi contenuti e comunque entro i successivi
quarantacinque giorni, la commissione non esprimera' alcun giudizio.
Essa fissera' la data sotto la quale detti concorrenti dovranno
ripresentarsi per essere sottoposti ad accertamenti sanitari, entro
il termine massimo sopra indicato, per verificare l'eventuale
recupero dell'idoneita' fisica.
Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere la
prova scritta di composizione italiana di cui al successivo art. 7.
9. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei non saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
10. I concorrenti giudicati non idonei potranno, tuttavia,
inviare con lettera raccomandata alla D.F.U./Accademia aeronautica -
Ufficio concorsi - Sezione reclutamento - Via San Gennaro Agnano
n. 30 - 80078 Pozzuoli (Napoli), improrogabilmente entro il decimo
giorno successivo alla data degli accertamenti sanitari, specifica
istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il
giudizio di non idoneita'.
Dette istanze dovranno essere anticipate alla D.F.U./Accademia
aeronautica, a mezzo fax (numero 081/7355083).
11. Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori
sopra indicati.
12. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno dalla D.F.U./Accademia aeronautica, comunicazione
telegrafica di ammissione con riserva alla prova scritta di italiano
di cui al successivo art. 7.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, la
D.F.U./Accademia aeronautica, comunichera' agli interessati che il
giudizio di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti
sanitari rimane confermato.
13. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui
al precedente comma 10, in caso di accoglimento dell'istanza e di
idoneita' alla prova scritta di cui al successivo art. 7, sostenuta
con riserva, sara' espresso dalla commissione di cui al successivo
art. 10, comma 1, lettera c), a seguito di valutazione della
documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti ovvero,
qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari
disposti.
14. Il giudizio espresso dalla predetta commissione e' definitivo
e sara' comunicato ai concorrenti seduta stante. Pertanto, per i
concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della valutazione
sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche'
quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal
concorso.
Art. 7.
Prova scritta di composizione italiana
1. La prova scritta di composizione italiana, le cui modalita'
sono indicate nel gia' citato allegato C al presente decreto,
consistera' nello svolgimento di un tema su argomenti di cultura
generale formulati dalla commissione di cui al successivo art. 10,
comma 1, lettera d).
Essa tendera' a verificare il grado di padronanza della
composizione italiana scritta da parte del concorrente, la sua
maturita' di pensiero e la capacita' di esprimere le sue idee in
maniera corretta, semplice e chiara.
2. I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti sanitari
dovranno presentarsi a sostenere la prova senza attendere alcuna
comunicazione al riguardo.
I concorrenti di cui al precedente art. 6, comma 8, invece,
dovranno presentarsi a sostenere detta prova solo se avranno ricevuto
specifica comunicazione al riguardo. Tali concorrenti, in tal caso,
sosterranno con riserva detta prova. Parimenti con riserva
sosterranno la prova scritta i concorrenti di cui al precedente
art. 6, comma 10.
3. La prova avra' luogo presso la D.F.U./Accademia aeronautica,
il giorno 29 maggio 2002, con inizio non prima delle ore 10
dell'orario ufficiale.
I concorrenti dovranno affluire nelle aule d'esame entro le ore
9.
Essi dovranno essere muniti di penna a sfera ad inchiostro
indelebile di colore nero o blu e di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia.
I concorrenti assenti all'inizio della prova saranno senz'altro
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
4. Eventuale variazione della data di svolgimento di detta prova
sara' resa nota mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4a serie speciale - del 21 maggio 2002, che avra' valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale del 21 maggio 2002, tale pubblicazione
potra' essere rinviata ad una data successiva.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Pertanto, durante la prova scritta non sara' permesso ai
concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero
mettersi in relazione con altri, salvo che con il personale di
sorveglianza e con i membri della commissione. Durante la prova
scritta sara' vietato introdurre nell'aula d'esame, detenere od
utilizzare telefoni cellulari od altri apparati di comunicazione.
L'elaborato dovra' essere scritto esclusivamente, a pena di
nullita', su carta recante il timbro d'ufficio della D.F.U./Accademia
aeronautica, e la firma di un membro della commissione, dalla stessa
appositamente predesignato.
I concorrenti non potranno portare carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, comprese le
cosiddette agende elettroniche. Potranno consultare soltanto il
vocabolario della lingua italiana ed i testi eventualmente
autorizzati dalla commissione.
Il concorrente che contravvenga a dette disposizioni o comunque
abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema sara'
escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o piu'
concorrenti abbiano copiato in tutto o in parte, anche tra loro,
l'esclusione sara' disposta nei confronti di tutti i concorrenti
coinvolti.
La commissione ed il personale di sorveglianza cureranno
l'osservanza delle disposizioni stesse ed avranno facolta' di
adottare i provvedimenti necessari.
A tale scopo, almeno due dei rispettivi componenti dovranno
trovarsi nell'aula d'esame. La mancata esclusione all'atto della
prova non precludera' che l'esclusione possa essere disposta in sede
di valutazione della prova medesima.
6. La prova scritta si intendera' superata se il concorrente
avra' conseguito un punteggio non inferiore a 21/30. Tale punteggio
sara' utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo
art. 11.
7. L'esito della prova sara' comunicato dalla D.F.U./Accademia
aeronautica, mediante lettera raccomandata o telegramma, ai soli
concorrenti risultati idonei.
8. I concorrenti giudicati non idonei non riceveranno alcuna
comunicazione dell'esito di detta prova.
Essi, comunque, potranno richiedere, non prima del 10 luglio
2002, notizie circa l'esito della stessa alla D.F.U./Accademia
aeronautica - Ufficio concorsi - Sezione reclutamento
(tel. 081/7355474).
Art. 8.
Tirocinio psico-attitudinale
1. L'idoneita' sotto il profilo psico-attitudinale dei
concorrenti risultati idonei alla prova scritta di composizione
italiana sara' accertata dalla commissione di cui al successivo
art. 10, comma 1, lettera d), durante un periodo di tirocinio di
durata, di massima, non superiore a dieci giorni calendariali, che
verra' svolto presso la D.F.U./Accademia aeronautica.
I concorrenti sono tenuti a presentarsi nell'ora e nel giorno
indicati nella lettera o telegramma di convocazione. La mancata
presentazione determinera' l'esclusione dal concorso.
2. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora dovessero
insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della
idoneita' psico-fisica precedentemente riconosciuta, e' facolta'
della D.F.U./Accademia aeronautica, inviare detti concorrenti
all'osservazione della commissione medica competente per un
supplemento di indagini, al fine di accertare che non si siano
aggravate preesistenti imperfezioni o siano insorti fatti morbosi
nuovi tali da determinare un provvedimento medico-legale di
inidoneita' alla frequenza del tirocinio.
3. I concorrenti militari in servizio ammessi al tirocinio
saranno posti, a cura dei Reparti/Enti di appartenenza, nella
posizione di comandati o aggregati, in relazione alla categoria di
appartenenza.
4. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti:
dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna
dell'Istituto previste per gli allievi della D.F.U./Accademia
aeronautica;
effettueranno un programma di attivita', di cui al gia' citato
allegato C, inteso a verificare il possesso delle doti di carattere e
delle qualita' richieste dall'art. 1 del regio decreto-legge
28 gennaio 1935, n. 314, per la futura nomina ad ufficiale in
servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare. In
particolare, essi saranno sottoposti a specifici accertamenti intesi
a valutare l'efficienza fisica, le qualita' attitudinali e
caratterologiche della loro personalita' e l'adattamento alla vita
collettiva ed alla disciplina militare;
frequenteranno alcune lezioni di matematica;
fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione e
riceveranno, inoltre, in uso, un corredo ridotto da restituire al
termine del tirocinio.
5. La D.F.U./Accademia aeronautica, indichera' nella convocazione
la quantita' e il tipo di indumenti che i concorrenti dovranno avere
con se' all'atto della presentazione per il tirocinio.
6. Durante il tirocinio i frequentatori saranno ulteriormente
selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita'
programmate di cui al gia' citato allegato C al presente decreto.
7. Saranno esclusi dal concorso coloro che rinunceranno alla
prosecuzione del tirocinio. Parimenti, saranno esclusi i concorrenti
per i quali, durante il tirocinio, venisse accertato presso una
struttura sanitaria militare lo stato di tossicodipendenza o di
tossicofilia.
8. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che,
al termine dello stesso, saranno giudicati idonei dalla commissione
di cui al successivo art. 10, comma 1, lettera d). Il giudizio di
idoneita' o di non idoneita', unitamente ai risultati conseguiti in
ogni singola prova che avra' determinato il giudizio stesso, sara'
comunicato per iscritto a tutti i concorrenti.
9. I frequentatori nei cui confronti venga espresso il giudizio
di non idoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso.
10. I concorrenti giudicati idonei saranno ammessi alla prova
orale di matematica, che si terra' a partire dal giorno successivo a
quello di fine tirocinio.
Art. 9.
Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua
straniera
1. La prova orale di matematica, che avra' luogo presso la
D.F.U./Accademia aeronautica, vertera' sul programma di cui al gia'
citato allegato C al presente decreto.
La prova si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione non inferiore a 21/30. Tale punteggio sara'
utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo
art. 11.
L'esito della prova sara' comunicato al termine della stessa a
tutti i partecipanti.
2. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale
di matematica, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla,
saranno esclusi dal concorso.
3. I concorrenti idonei nella prova orale di matematica,
sempreche' ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione
al concorso, sosterranno la prova facoltativa di lingua straniera
(non piu' di due scelte tra inglese, francese, tedesco e spagnolo) di
cui al gia' citato allegato C al presente decreto.
La prova orale facoltativa di lingua straniera consistera' in una
conversazione nella lingua prescelta ed in una traduzione, a prima
vista, di un brano scelto dall'esaminatore, diretto ad accertare la
buona conoscenza della lingua stessa.
I concorrenti che non intendessero sostenere piu' detta prova
dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso
saranno esonerati dal sostenerla.
Al termine della prova sara' assegnata, per ciascuna lingua
prescelta, una votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale
corrispondera' il seguente punteggio, utile per la formazione delle
graduatorie di cui al successivo art. 11:
da 0/30 a 20,999/30 = pp. 0,00;
da 21/30 a 23,999/30 = pp. 0,50;
da 24/30 a 26,999/30 = pp. 0,75;
da 27/30 a 30/30 = pp. 1,00.
4. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la
commissione predisporra' l'elenco dei concorrenti esaminati con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato e di quello relativo
alla prova orale di lingua straniera eventualmente sostenuta. Tale
elenco verra' affisso all'albo della sede degli esami.
5. I concorrenti risultati idonei al termine della prova orale,
qualora nella domanda di partecipazione al concorso abbiano
dichiarato il possesso di titoli di preferenza che danno luogo, a
parita' di merito, all'applicazione dei benefici previsti dalle
vigenti disposizioni di legge per la formazione della graduatoria di
cui al successivo art. 11, dovranno consegnare alla D.F.U./Accademia
aeronautica, apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello in allegato F, che
costituisce parte integrante del presente decreto, che avranno avuto
cura di portare al seguito.
Detti titoli, il cui elenco e' riportato nel gia' citato allegato
D al presente decreto, devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande.
I concorrenti che siano ancora minorenni dovranno far vistare la
loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal tutore.
Art. 10.
Commissioni
Con successivi decreti saranno nominate:
a) la commissione per la prova di preselezione;
b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
d) la commissione per la prova scritta di italiano, per
l'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneita'
psico-attitudinale, per la prova orale e per la formazione delle
graduatorie finali di merito.
2. La commissione per la prova di preselezione di cui al
precedente, comma 1, lettera a), sara' composta da:
un ufficiale dell'aeronautica militare di grado non inferiore a
colonnello: presidente;
due ufficiali superiori dell'Aeronautica militare: membri;
un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare: segretario.
Detta commissione per la somministrazione della prova si avvarra'
del supporto di ufficiali qualificati perito selettore e di
sottufficiali qualificati aiuto perito selettore dell'Aeronautica
militare.
3. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente, comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo
sanitario aeronautico: presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico:
membri;
un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare: segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti
esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente, comma 1, lettera c), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo
sanitario aeronautico: presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico:
membri;
un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare: segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti
esterni. Gli ufficiali medici e gli eventuali medici specialisti
esterni facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da
quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti
sanitari di cui al precedente comma 3.
5. La commissione per la prova scritta di italiano, per
l'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneita'
psico-attitudinale, per la prova orale e per la formazione delle
graduatorie finali di merito, sara' composta da:
comandante della D.F.U./Accademia aeronautica, ovvero
un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata aerea:
presidente;
due ufficiali superiori dell'Aeronautica militare, in servizio
permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni: membri;
quattro ufficiali superiori in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre tre anni, ovvero docenti civili, o funzionari
delle amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti
della materia: membri aggiunti per la prova scritta di composizione
italiana;
due ufficiali superiori - uno dell'Arma aeronautica,
qualificato per le selezioni speciali, abilitato all'esercizio della
professione di psicologo o, in alternativa, del Corpo sanitario
aeronautico, neuro-psichiatra o psicologo clinico, capo gruppo
psico-attitudinale ed uno del ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica, capo gruppo osservazione comportamentale: membri
aggiunti per l'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneita'
psico-attitudinale durante il tirocinio;
dodici ufficiali superiori dell'Aeronautica militare in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, ovvero
docenti civili o funzionari delle amministrazioni pubbliche o
estranei alle medesime, esperti della materia: membri aggiunti per la
prova orale di matematica;
un ufficiale superiore in servizio permanente o in ausiliaria
da non oltre tre anni, ovvero un docente civile, o un funzionario
delle amministrazioni pubbliche o un estraneo alle medesime, esperto
della materia, che potra' essere diverso in funzione della lingua
straniera prescelta dai concorrenti: Membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale di grado non inferiore a tenente in servizio
permanente dell'Aeronautica militare, ovvero un dipendente civile
dell'Amministrazione della difesa, appartenente all'area funzionale
C, posizione non inferiore a C2, segretario senza diritto di voto.
I membri aggiunti hanno diritto di voto o esprimeranno giudizi
per le sole prove/materie per le quali sono aggregati.
Detta commissione potra' avvalersi del supporto di personale
laureato in psicologia ed iscritto all'albo professionale
convenzionato, nonche' di ufficiali qualificati perito selettore e di
sottufficiali qualificati aiuto perito selettore dell'Aeronautica
militare e di ufficiali ed aspiranti ufficiali addetti
all'inquadramento dei concorrenti.
Art. 11.
Graduatorie di merito
1. La commissione di cui al precedente art. 10, comma 5,
formera', per ciascuno dei ruoli/specialita' di cui al precedente
art. 1, distinte graduatorie di merito dei concorrenti che, giudicati
idonei agli accertamenti sanitari ed a quelli psico-attitudinali,
avranno superato le prove d'esame di cui ai precedenti articoli 7 e
9.
2. Ciascuna graduatoria sara' formata secondo l'ordine risultante
dalla media dei voti conseguiti da ciascun concorrente nella prova
scritta ed in quella orale di matematica, con l'aggiunta
dell'eventuale punteggio incrementale, calcolato, come indicato al
precedente art. 9, comma 3, in relazione al voto riportato nella
prova orale facoltativa di lingua straniera.
3. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto
dirigenziale, tenendo conto del numero massimo dei posti disponibili
per ciascun ruolo/specialita' per i concorrenti di sesso femminile,
di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto.
A parita' di merito saranno preferiti i concorrenti in possesso
dei titoli di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, all'art. 1 della legge 19 marzo
1980, n. 79, e all'art. 38, comma 6, della legge 24 dicembre 1986,
n. 958, indicati nel gia' citato allegato D al presente decreto,
sempreche' dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e
confermati con la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente
art. 9, comma 5.
4. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a
concorso ed ammessi alla frequenza dei corsi regolari, i concorrenti
utilmente collocati nelle predette graduatorie di merito, secondo
quanto stabilito nell'art. 1 del presente decreto.
Stante l'autonomia di ciascuna graduatoria, la mancata ammissione
al ruolo prescelto esclude il transito agli altri ruoli.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa e di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 12.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la D.F.U./Accademia aeronautica,
provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti
competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente rese dai concorrenti risultati vincitori del concorso
medesimo.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente,
comma 1, emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.
Per i concorrenti che abbiano beneficiato dell'elevazione del
limite massimo di eta' per il servizio militare prestato previsto dal
precedente art. 2, comma 1, lettera a), l'estratto matricolare ovvero
la dichiarazione del Reparto/Ente di appartenenza dal quale risulti
la durata del servizio militare prestato, nonche' il nulla osta per
l'arruolamento nell'Aeronautica militare, per gli iscritti nelle
liste della leva di mare e per coloro che siano in servizio presso
altra Forza armata o Corpo armato dello Stato verranno acquisiti
d'ufficio.
4. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli
allievi sono tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta della
D.F.U./Accademia aeronautica, dovranno sottoscrivere una
dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale
risulti:
il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado;
la non iscrizione per l'anno accademico 2002-2003 presso alcuna
universita'.
I concorrenti che siano ancora minorenni dovranno far vistare la
loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore.
Art. 13.
Istruttoria delle domande dei concorrenti militari dell'Aeronautica
militare
1. I Comandi interessati, previa accurata lettura del presente
decreto, istruiranno le domande di partecipazione al concorso
prodotte in duplice copia dai militari alle loro dipendenze,
provvedendo a:
a) controllare in via preliminare la regolarita' della domanda,
verificando che la stessa sia firmata, compilata in tutte le sue
parti e conforme al modello prescritto di cui all'allegato A al
presente decreto;
b) confermare la data di presentazione della domanda, apponendo
data e numero di protocollo nell'apposito spazio su entrambe le
copie;
c) respingere le domande presentate fuori termine;
d) trasmettere, esclusivamente a mezzo corriere, alla
D.F.U./Accademia aeronautica - Ufficio Concorsi - Sezione
reclutamento - 80078 Pozzuoli (Napoli), improrogabilmente entro il
terzo giorno successivo a quello di scadenza dei termini di
presentazione, pena il mancato accoglimento, le domande in originale,
corredate della documentazione allegata;
e) custodire una copia della domanda;
f) informare tempestivamente la D.F.U./Accademia aeronautica -
Ufficio concorsi - Sezione reclutamento, di ogni variazione
successiva riguardante la posizione del concorrente (promozioni,
trasferimenti, collocamento in congedo, cambio di recapito, invio
alla frequenza di corsi, provvedimenti medico-legali, infrazioni di
natura penale e disciplinare etc.), fino all'eventuale incorporazione
in Accademia.
2. I competenti Comandi della 1a, della 3a Regione aerea ed il
Comando Aeronautica militare di Roma, ricevuta la copia della domanda
di partecipazione al concorso degli ufficiali dei sottufficiali e dei
volontari dell'Aeronautica militare in congedo a loro in forza,
comunicheranno tempestivamente alla D.F.U./Accademia aeronautica -
Ufficio concorsi - Sezione reclutamento, ogni notizia in loro
possesso riguardante la situazione penale e disciplinare dei
concorrenti ed ogni variazione che si dovesse verificare sino
all'eventuale incorporazione in Accademia.
Art. 14.
Spese di viaggio - Licenza straordinaria per esami
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dall'art. 4. del presente decreto sono a carico dei concorrenti, i
quali, peraltro, muniti di lettera o telegramma di convocazione (o
della copia della domanda e della ricevuta della raccomandata
rilasciata dalle Poste italiane comprovante la spedizione della
stessa), potranno rivolgersi al Distretto militare, alla Capitaneria
di porto, alla Stazione Carabinieri o al Presidio aeronautico del
luogo di residenza, per ottenere il rilascio dello scontrino per
fruire della agevolazione ferroviaria prevista.
2. I concorrenti che siano militari in servizio fruiranno della
licenza straordinaria per esami (non del certificato di viaggio)
limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove previste dal
precedente art. 4 del presente decreto, nonche' al tempo strettamente
necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette
prove e per il rientro in sede. Essi fruiranno di vitto e alloggio a
carico dell'Amministrazione durante gli accertamenti sanitari e per
il periodo di svolgimento del tirocinio.
Art. 15.
Vincoli di servizio - Disposizioni varie
1. La D.F.U./Accademia aeronautica, con lettera raccomandata o
telegramma, invitera' i concorrenti utilmente collocati nelle
graduatorie di merito a presentarsi presso l'Accademia per la
frequenza dei corsi - con riserva di accertamento dei requisiti
prescritti per l'ammissione, subordinatamente:
all'autorizzazione ad effettuare assunzioni, eventualmente
prescritta dalla normativa vigente;
al rilascio, quando prescritto, del nulla-osta da parte della
Forza armata/Corpo armato interessato.
I concorrenti convocati dovranno inviare, a stretto giro di
posta, un telegramma di accettazione o non accettazione
all'ammissione alla 1a classe dei corsi regolari della
D.F.U./Accademia aeronautica.
2. Coloro che non dovessero presentarsi alla data indicata nella
predetta comunicazione, sebbene abbiano precedentemente dichiarato di
accettare l'ammissione, saranno considerati rinunciatari e non
saranno ammessi in Accademia. In tal caso la D.F.U./Accademia
aeronautica, provvedera' a dare comunicazione di ammissione ai corsi
ad altrettanti concorrenti secondo l'ordine delle rispettive
graduatorie, ferma restando la limitazione indicata nel precedente
art. 11, comma 3.
3. All'atto della presentazione in Accademia i vincitori,
acquisita la qualifica di allievi, dovranno presentare:
un certificato anamnestico vaccinale, rilasciato da una
struttura sanitaria pubblica;
copia dei certificati, consegnati all'atto degli accertamenti
sanitari, relativi:
a tutti i markers dell'epatite B e C, sia antigenici sia
anticorpali;
all'idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica
leggera.
Gli stessi dovranno, inoltre, sottoscrivere un atto di
arruolamento volontario con ferma di tre anni. Coloro che non
sottoscriveranno tale atto saranno considerati rinunciatari e
allontanati dall'Istituto. Anche in tal caso la D.F.U./Accademia
aeronautica, procedera' a dare comunicazione di ammissione ai corsi
ad altrettanti concorrenti, secondo quanto indicato al precedente
comma 2.
4. Gli ammessi ai corsi potranno essere dimessi dalla
D.F.U./Accademia aeronautica:
a) a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore se
minorenni);
b) d'autorita' per motivi disciplinari, di salute, per
insufficiente attitudine professionale (in genere o di volo) e negli
altri casi previsti dalla normativa vigente.
Gli allievi di sesso maschile, qualora dimessi prima dell'inizio
della prima sessione di esami saranno prosciolti dalla ferma
volontariamente contratta e restituiti ai Distretti militari o alle
Capitanerie di porto di appartenenza, ovvero se gia' militari in
servizio agli enti di provenienza, con il grado rivestito all'atto
dell'ammissione in Accademia.
Gli allievi dimessi provenienti dai ruoli degli ufficiali, dei
sottufficiali, e dei volontari di truppa delle Forze armate e dei
Corpi armati dello Stato saranno inviati in licenza speciale in
attesa delle decisioni della Direzione Generale per il personale
militare in merito al reintegro nel grado posseduto all'atto
dell'ammissione in Accademia ed all'eventuale riammissione in
servizio.
Qualora gli stessi non presentino domanda in tal senso
completeranno, se di sesso maschile, gli eventuali obblighi di leva.
6. La D.F.U./Accademia aeronautica, ha facolta' di ripianare,
fino al giorno dell'inaugurazione ufficiale dell'anno accademico, i
posti rimasti scoperti a seguito di dimissioni di allievi provvedendo
ad ammettere altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine delle
rispettive graduatorie, ad eccezione di quelli per il ruolo naviganti
normale, specialita' "piloti".
Art. 16.
Disposizioni per i concorrenti per il ruolo naviganti normale
1. I vincitori per il ruolo naviganti normale, "piloti" e
"navigatori" convocati in Accademia aeronautica ed acquisita la
qualifica di allievi, saranno sottoposti all'accertamento
dell'attitudine al volo o alla navigazione aerea per il conseguimento
del brevetto, rispettivamente, di pilota o di navigatore di
aeroplano.
Detto accertamento, propedeutico all'ammissione ai corsi, sara'
effettuato presso la Scuola di volo dell'Aeronautica militare
all'uopo designata, mediante un ciclo di lezioni e di esercitazioni
di volo.
2. Coloro i quali fossero ritenuti non in possesso di sufficiente
attitudine al pilotaggio o alla navigazione aerea saranno dimessi
d'autorita' dalla D.F.U./Accademia aeronautica. Ad essi si applicano
le disposizioni di cui al precedente art. 15, comma 4.
3. Al fine di contenere in un limitato arco di tempo
l'accertamento dell'idoneita' di cui al precedente, comma 1, ed in
attuazione di misure mirate al contenimento della spesa, la
D.F.U./Accademia aeronautica, e' autorizzata a convocare, oltre ai
settantasei vincitori del concorso, a copertura dei posti previsti
dal precedente art. 1 per il ruolo normale dell'Arma aeronautica -
specialita' "piloti" ulteriori quarantaquattro concorrenti idonei
secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.
Tra i centoventi concorrenti per detta specialita' da ammettere,
quelli di sesso femminile non potranno comunque superare le
ventiquattro unita'.
All'atto della presentazione in Accademia i quarantaquattro
concorrenti sopraindicati assumeranno una ferma volontaria di mesi
quattro, saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneita' al volo
e, qualora conseguano il brevetto di pilota di aeroplano, saranno
dichiarati vincitori del concorso ed ammessi al corso regolare in
numero pari a quello resosi disponibile per effetto di rinunce, di
dimissioni volontarie o d'autorita' dei vincitori. In tal caso la
ferma volontaria di mesi quattro sara' commutata nella ferma
triennale di cui al precedente art. 15, comma 3.
4. Potra' essere convocato per l'accertamento dell'attitudine al
volo un numero di concorrenti pari a quello dei non presentatisi alla
convocazione in Accademia. Costoro saranno considerati rinunciatari
ed esclusi dal concorso.
5. L'ammissione al corso regolare sara' disposta, al termine
dell'accertamento, secondo l'ordine della graduatoria di merito di
cui al precedente art. 11, solo per coloro che avranno frequentato
con successo le lezioni e superato le esercitazioni di volo,
conseguendo il brevetto di pilota di aeroplano e, comunque, nei
limiti dei posti messi a concorso e di quelli disponibili per i
concorrenti di sesso femminile, indicati rispettivamente nel
precedente art. 1, commi 1 e 3.
6. I concorrenti di cui al precedente, comma 3, che, seppur
brevettati, non rientreranno nei posti disponibili saranno prosciolti
dalla ferma volontaria di mesi quattro e restituiti, se di sesso
maschile, ai Distretti militari o alle Capitanerie di porto, secondo
quanto previsto dal precedente art. 15, comma 4.
Art. 17.
Trattamento economico degli allievi
1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche'
la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai
sottufficiali e dai volontari in servizio permanente sono a carico
dell'Amministrazione della difesa.
2. Agli allievi provenienti dai ruoli del complemento degli
ufficiali, dal ruolo dei marescialli e dai volontari di truppa,
qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano
superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, compete un
assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i
futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera.
3. Agli allievi non provenienti dalle predette categorie di
personale sono corrisposte le competenze mensili nella misura e
secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.
Art. 18.
Disposizioni per i militari
1. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi i
concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo dovranno
rilasciare, a seconda del proprio stato, una delle seguenti
dichiarazioni:
se ufficiali: dichiarazione di rinuncia al grado rivestito
(modello in allegato G), necessaria per la cancellazione dal ruolo di
appartenenza, ai sensi degli articoli 70 e 71 della legge 10 aprile
1954, n. 113;
se sottufficiali: dichiarazione di rinuncia al grado rivestito
(modello in allegato H), necessaria per la cancellazione dal ruolo di
appartenenza, ai sensi dell'art. 60, n. 3, della legge 31 luglio
1954, n. 599;
se volontari in servizio permanente: dichiarazione di rinuncia
al grado rivestito (modello in allegato H), necessaria per la
cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi dell'art. 30 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
se volontari in ferma o graduati di truppa: dichiarazione di
rinuncia al grado rivestito e di proscioglimento dalla ferma
volontaria contratta (modello in allegato I).
2. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in
qualita' di allievo ai corsi regolari della D.F.U./Accademia
aeronautica. Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai
sottufficiali e dai volontari in servizio permanente, qualora non
conseguano la nomina a sottotenente in servizio permanente, saranno
reintegrati nel grado, riscritti nel ruolo di provenienza ed il tempo
trascorso in Accademia sara' computato nell'anzianita' di grado.
Art. 19.
Esclusione dal concorso
1. L'Amministrazione della difesa puo', con provvedimento
motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi
concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti
prescritti per essere ammesso alla D.F.U./Accademia aeronautica.
Art. 20.
Nomina ad aspirante ufficiale e a sottotenente in servizio permanente
1. Al termine del secondo anno di corso agli allievi idonei sara'
conferita la qualifica di "Aspirante ufficiale" e, al superamento del
terzo anno, la nomina a sottotenente in servizio permanente.
La nomina a sottotenente in servizio permanente decorrera', ai soli
fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di
"Aspirante ufficiale".
Art. 21.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso la D.F.U./Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - Sezione
reclutamento, per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Comandante della D.F.U./Accademia aeronautica o dell'Ufficiale dal
medesimo delegato, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare
del trattamento e' il Direttore Generale per il personale militare.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2001
Il Ten. Gen.: Simeone
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