Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' DI MESSINA Concorso interno nazionale, per titoli ed esami...
 
 
 

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UNIVERSITA' DI MESSINA

Concorso interno nazionale, per titoli ed esami, a due posti di
coordinatore generale dei servizi di elaborazione dati, seconda
qualifica funzionale del ruolo speciale, area funzionale delle
strutture di elaborazione dati presso il Centro di calcolo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.68 del 1/9/2000
Ente:UNIVERSITA' DI MESSINA
Località:Messina  (ME)
Codice atto:000E8092
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:2
Scadenza:30/9/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 16 aprile 1962, n. 230;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 ed il decreto
ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Vista la legge 24 dicembre 1986 n. 958;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534, che integra
e modifica il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1987 n. 567;
Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,
n. 116;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 marzo 1989, n. 127;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 03 agosto 1990,
n. 319;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della' Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 modificato con decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 ed in particolare l'art. 2
comma 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge
15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione, nella seduta
del 6 aprile 2000, con la quale detto consesso ha autorizzato
l'emanazione del bando per due posti di seconda qualifica del ruolo
speciale profilo professionale coordinatore generale di elaborazione
dati area funzionale delle strutture di elaborazione dati presso il
centro di calcolo;
Accertata la disponibilita' e la vacanza dei posti messi a
concorso;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti
 
In attuazione del combinato disposto dell'art. 14 della legge
29 gennaio 1986, n. 23, dell'art. 2 del decreto ministeriale
27 luglio 1988, n. 534 e dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989,
n. 168, e' indetto un concorso interno nazionale, per titoli ed
esami, a due posti di seconda qualifica funzionale del ruolo
speciale, profilo professionale: coordinatore generale dei servizi di
elaborazione dati, area funzionale delle strutture di elaborazione
dati presso il centro di calcolo dell'ateneo.
L'Amministrazione garantisce pari opportunita' tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro e il trattamento nei luoghi di lavoro.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione al concorso
 
I posti messi a concorso sono riservati al personale non docente
delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria
appartenente all'ottava qualifica ed alla prima qualifica funzionale
del ruolo speciale appartenente all'area funzionale delle strutture
di elaborazione dati (funzionario elaborazione dati e coordinatore
elaborazione dati) che siano in possesso alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:
a) avere maturato rispettivamente otto o quattro anni di
effettivo servizio nella qualifica di appartenenza;
b) essere in possesso del diploma di laurea in scienze
dell'informazione, in matematica, in fisica, in ingegneria, in
scienze statistiche demografiche e attuariali, in economia e
commercio. Per il personale privo del diploma di laurea specifico
sopraindicato, nonche' per il personale comunque sprovvisto del
diploma di laurea, sono richiesti ulteriori cinque anni di effettivo
servizio nelle qualifiche dell'area funzionale delle strutture di
elaborazione dati. In ogni caso e' richiesto il possesso del diploma
di istruzione secondaria di secondo grado.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con proprio
provvedimento motivato, anche successivamente allo svolgimento delle
prove d'esame, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti. L'esclusione verra' comunicata all'interessato.

                               Art. 3.
 
Domande e termini di presentazione
 
Le domande di ammissione redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A), dovranno essere indirizzate al direttore
amministrativo - Universita' degli studi di Messina - piazza
Pugliatti n. 1 - 98100 Messina, entro e non oltre il termine
perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie speciale - concorsi ed
esami - il bando e' consultabile sul sito Internet di questa
Universita' www.unime.it alla url http://ww2.unime.it/concorsi> Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal
precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Le domande di ammissione dovranno essere redatte secondo lo
schema allegato e complete in ogni sua parte.
Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non
contengono tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di
ammissione.
Unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, i
candidati dovranno presentare i documenti in carta semplice
comprovanti il possesso dei titoli di cui chiedono la valutazione ai
sensi del successivo art. 6, in caso contrario essi non possono
essere oggetto di valutazione.
Tali titoli possono essere prodotti in originale, in copia
autenticata ovvero in copia autenticata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1988, n. 403 (allegato C). Con la suddetta documentazione, spedita
per posta, deve essere prodotta anche copia fotostatica, fronte e
retro, di un documento d'identita' del sottoscrittore, rilasciato da
una pubblica amministrazione; in caso contrario la documentazione non
potra' essere valutata.
Non e' consentito il riferimento a documenti gia' presentati a
questa Universita'.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati portatori di handicaps, ai sensi della legge del
5 febbraio 1992 n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in
relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per poter sostenere le
prove specificate nel presente bando.

                               Art. 4.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice sara' nominata e composta ai sensi
delle vigenti disposizioni.
La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione dei titoli e delle prove
concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di
assegnare i punteggi attribuiti rispettivamente ai titoli ed alle
singole prove.

                               Art. 5.
 
Svolgimento delle prove di esame
 
Le prove di esame del concorso consisteranno in tre prove
scritte, di cui una di contenuto teorico-pratico ed in un colloquio,
comprendente l'accertamento della conoscenza della lingua inglese (v.
allegato programma).
Il punteggio complessivo e' pari a 120 punti cosi' suddivisi:
40 punti per i titoli, 80 punti per le prove di esame.
La determinazione dei criteri generali per la valutazione dei
titoli e la valutazione dei titoli dei singoli concorrenti sara'
effettuata dalla commissione prima dello svolgimento delle prove
scritte.
Alle prove scritte saranno ammessi i candidati che nella
valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio non inferiore a
20/40.
I candidati ammessi verranno convocati a sostenere le prove
d'esame mediante raccomandata con avviso di ricevimento
Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato in
ciascuna delle tre prove una votazione di almeno 14/20. Ai candidati
che avranno conseguito l'ammissione al colloquio verra' data
comunicazione con l'indicazione dei voti riportati nelle suddette
prove, non meno di 20 giorni prima di quello in cui debbono
sostenerla.
Il colloquio non si intendera' superato se la valutazione
complessiva sara' inferiore a 14/20.
La votazione complessiva sara' determinata sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nelle prove
scritte e nel colloquio.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento validi a norma di legge:
a) tessera personale di riconoscimento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive
modificazioni e integrazioni.
b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o
passaporto o carta d'identita';
c) fotografia recente, con la firma dell'aspirante autenticata
dal sindaco o da un notaio.
Saranno esclusi dalla prova i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.
La mancata presentazione alle prove sara' considerata come
rinuncia al concorso, quale ne sia la causa.

                               Art. 6.
 
Titoli
 
La valutazione dei titoli sara' effettuata sulla base dei
documenti prodotti dai candidati e per le categorie e con il
punteggio qui di seguito indicati:
a) titoli di studio: diploma di laurea, scuola di
specializzazione, dottorato di ricerca, fino ad un massimo di 12/40;
b) idoneita' conseguita ai concorsi per esami di accesso a pari
qualifica funzionale della stessa area, fino ad un massimo di 2/40;
c) pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di 12/40;
d) incarichi e servizi speciali, fino ad un massimo di 12/40;
e) altri titoli, ivi comprese le idoneita' a concorsi per
l'accesso alle qualifiche funzionali settima e superiori della stessa
area, fino ad un massimo di 2/40.
 
Art. 7.
 

Formulazione ed approvazione della graduatoria di merito
 
La graduatoria di merito sara' formata' secondo l'ordine dei
punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
A parita' di merito precede il candidato appartenente alla
qualifica funzionale superiore; a parita' di qualifica precede il
candidato con maggiore anzianita' effettiva nella qualifica stessa.
In caso di pari anzianita' di servizio si applicano le vigenti
disposizioni in materia di precedenza previste dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni (allegato B).
Pertanto, i concorrenti che avranno superato il colloquio,
dovranno far pervenire, per loro iniziativa, al Direttore
Amministrativo dell'Universita' degli studi di Messina, Piazza
Pugliatti 1- 98100 - Messina, entro il termine perentorio di quindici
giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno
sostenuto la prova, i documenti in carta semplice, in originale o
copia autenticata, attestanti il possesso dei titoli di preferenza a
parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali
risulti altresi' il possesso del requisito alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso.
Saranno dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella, graduatoria di merito sotto condizione sospensiva
dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione
all'impiego.
Con provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati
gli atti del concorso nonche' la graduatoria di merito unitamente a
quella dei vincitori.
La graduatoria di merito sara' immediatamente efficace e sara'
pubblicata all'albo dell'Universita' degli studi di Messina.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a
serie speciale concorsi ed esami - e dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorrera' il termine per eventuali impugnative. Tale
graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla
data della pubblicazione per eventuale copertura dei posti per i
quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro
tale data dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a
dichiarazioni di idoneita' al concorso.

                               Art. 8.
 
Costituzione rapporto di lavoro
 
I candidati dichiarati vincitori dovranno sottoscrivere i
contratti individuali di lavoro in conformita' a quanto previsto dal
C.C.N.L., comparto Universita'.
In tali contratti saranno indicati: la tipologia del rapporto di
lavoro, la data di inizio del rapporto di lavoro, le mansioni o
funzioni, la retribuzione spettante e la sede di destinazione.
Il contratto individuale specifichera' che il rapporto di lavoro
e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo, vigenti anche per
le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni
modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di
preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne
costituisce il presupposto.
La relativa spesa gravera' sul bilancio di questa Universita'.

                               Art. 9.
 
Presentazione dei documenti
 
I vincitori, con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti per l'ammissione all'impiego, all'atto della stipula dei
contratti di lavoro individuale, saranno invitati a presentare, entro
trenta giorni, i sottoelencati documenti, conforme alle prescrizioni
delle leggi sul bollo;
A) originale o copia autenticata o autocertificazione del
titolo richiesto dall'art. 2, punto l-b) del presente bando, in
sostituzione del titolo di studio in originale o copia conforme, puo'
essere presentato un documento rilasciato dalla competente autorita'
scolastica. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito
all'estero, si dovra' produrre dichiarazione di equipollenza del
titolo italiano del titolo di studio posseduto; tale dichiarazione
dovra' essere rilasciata dalle competenti autorita';
B) certificato medico rilasciato dall'autorita' sanitaria
locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale
risulti che, candidato e' fisicamente idoneo al servizio continuativo
e incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nel suddetto
certificato dovra' essere precisato che si e' eseguito l'accertamento
sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1956, n. 837. La capacita' lavorativa dei portatori di handicap e'
accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge
n. 104/1992. L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita
medica di controllo i candidati utilmente collocati in graduatoria;
coloro che non siano riconosciuti idonei o non si presentino o
rifiutino di sottoporsi alla visita sono esclusi dal concorso;
C) copia integrale dello stato matricolare aggiornato;
D) dichiarazione di opzione per il nuovo ruolo.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, e fatta salva la
possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato in caso
di comprovato impedimento, non si da' luogo alla stipulazione del
contratto, ovvero si provvede, per il rapporto gia' instaurato, alla
immediata risoluzione del medesimo. Comporta altresi', l'immediata
risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione del servizio
nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di
impedimento. In tal caso l'amministrazione, valutati i motivi,
proroga il termine per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze
di servizio.
I documenti di cui alle lettere B) e C) devono essere di data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di ricevimento dell'invito ad
esibirli.
I certificati, rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino, devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere, altresi',
legalizzate dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere
regolarizzati, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni
dalla relativa richiesta.
Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e nei casi piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea
dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

                              Art. 10.
 
Assunzione in servizio
 
I candidati dichiarati vincitori del concorso dovranno assumere
servizio il giorno individuato nel contratto di lavoro di cui al
precedente art. 8.
La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo
comportera' l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro.
Qualora un candidato dichiarato vincitore assuma servizio, per
giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli
effetti economici decorrono dal giorno di assunzione in servizio.

                              Art. 11.
 
Periodo di prova
 
Il periodo di prova ha la durata di mesi tre e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti,
il dipendente si intende confermato in servizio.

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' di
Messina - ripartizione I personale ed affari generali e trattati per
le finalita' di gestione della selezione e del rapporto di lavoro
instaurato.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica dei candidati che stipuleranno il contratto.

                              Art. 13.
 
Ritiro dei titoli
 
I candidati potranno provvedere al recupero dei titoli e delle
pubblicazioni inviate all'Universita' entro sei mesi dalla
comunicazione dell'avvenuta approvazione atti, salvo eventuale
contenzioso in atto; trascorso tale termine, l'Universita' disporra'
del materiale secondo le proprie necessita', senza alcune
responsabilita'.

                              Art. 14.
 
Rinvio circa le modalita' di espletamento della selezione
 
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa
nonche' nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.
Messina, 6 giugno 2000
Il direttore amministrativo: Ferluga

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