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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sessione di prova per l'idoneita' ad esperto per i controlli da
effettuare in conformita' a quanto prescritto nei punti 5 e 6
dell'allegato 1, appendice 2 dell'accordo sui trasporti
internazionali delle derrate deteriorabili in relazione ai mezzi
speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.52 del 1/7/2016 |
Ente: | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 16E03046 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 1/8/2016 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi di vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000 contenente la
determinazione delle classi delle lauree specialistiche;
Ritenuto di dover precisare che si intende:
per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata non
inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea (L) il titolo accademico di durata triennale;
per laurea specialistica (LS) il titolo accademico, di durata
normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata
triennale, ora denominata laurea magistrale (LM) ai sensi dell'art.
3, comma 1, lettera B), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270;
Visto il decreto 5 maggio 2004 del Ministero dell'Istruzione
dell'universita' e della ricerca con il quale e' stata disposta
l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il preesistente
ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS) ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca contenente modifiche
al regolamento di cui al decreto 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme generali e
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il codice in materia di
protezione di dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice
dell'Amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
Visto l'accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate
deteriorabili ed ai veicoli speciali da utilizzare per tali
trasporti, stipulato a Ginevra il 1° settembre 1970, recepito con
legge 2 maggio 1977, n. 264, ed in particolare i punti 5 e 6
dell'allegato 1 appendice 2 che consentono di nominare esperti per il
controllo delle proprieta' isotermiche dei mezzi di trasporto in
regime di temperatura controllata;
Visti gli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale del 28 febbraio
1984 relativo a «Mezzi di trasporto in regime di temperatura
controllata»;
Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2007 recante
«disposizioni in materia di procedure per la nomina degli esperti per
i controlli delle proprieta' isotermiche delle carrozzerie degli
autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in
regime di temperatura controllata»;
Visti i decreti ministeriali 10 agosto 2009, 6 ottobre 2010 e 29
dicembre 2014 a modifica del decreto ministeriale 24 ottobre 2007;
Considerato che l'ampliamento della rete di distribuzione delle
derrate deteriorabili ha prodotto l'accrescimento della richiesta di
controlli delle carrozzerie isotermiche e dei relativi impianti;
Ritenuto inoltre opportuno adeguare il sistema di controllo
attraverso l'avviamento di procedure per la nomina di figure
professionali di seguito nominate esperti, per i controlli da
effettuare in conformita' a quanto prescritto nei punti 5 e 6
dell'allegato 1, appendice 2 dell'accordo sui trasporti
internazionali delle derrate deteriorabili in relazione ai mezzi
speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.);
Considerato che il Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale deve provvedere alla verifica dei
requisiti e alla valutazione dei candidati ad esperto, mediante una
prova di idoneita' da espletarsi secondo quando disposto dal presente
bando;
Considerato, pertanto, che il Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale deve provvedere ad
indire le sessioni di prova per la valutazione dell'idoneita' degli
esperti con proprio bando, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana;
Decreta:
Art. 1
Procedura per la idoneita' ad esperto
1. E' indetta una sessione di prova per la idoneita' ad esperto
per i controlli da effettuare in conformita' a quanto prescritto nei
punti 5 e 6 dell'allegato 1, appendice 2 dell'accordo sui trasporti
internazionali delle derrate deteriorabili in relazione ai mezzi
speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.).
Art. 2
Requisiti per l'ammissione alla prova di idoneita' ad esperto
1. I candidati, per essere ammessi alla prova per la valutazione
dell'idoneita' ad esperto, devono essere in possesso dei seguenti
titoli e requisiti:
a) uno dei seguenti titolo di studio:
a1) diploma di laurea in ingegneria o in architettura
conseguito a seguito di corso di studi di almeno cinque anni, ovvero
laurea specialistica corrispondente, secondo la tabella di
equiparazione di cui al decreto interministeriale 5 maggio 2004
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2004, n. 196);
a2) laurea magistrale in ingegneria o in architettura di cui
al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, 16 marzo
2007(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157,
supplemento ordinario n. 155), ovvero laurea corrispondente ai sensi
del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica 3 novembre 1999, n. 599, (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2) e successive modificazioni ed
integrazioni;
a3) laurea triennale in ingegneria o in architettura;
a4) diploma di perito tecnico industriale;
b) abilitazione all'esercizio della professione;
c) aver svolto una delle seguenti attivita':
c1) attivita' di direzione o progettazione presso un'impresa
operante nel settore delle costruzioni ovvero degli allestimenti di
equipaggiamenti di carrozzerie isotermiche, in qualita' di titolare
ovvero socio o dipendente, per un periodo non inferiore a due anni se
in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a1), a2) e a3),
ovvero a cinque anni se in possesso del diploma di cui alla lettera
a4);
c2) attivita' di conduzione e/o verbalizzazione secondo la
normativa tecnica A.T.P., in media di almeno trenta prove all'anno,
per un periodo continuativo non inferiore a cinque anni, presso
stazioni di prova o locali di prova, autorizzati all'effettuazione di
prove A.T.P. secondo la vigente normativa in materia;
d) avere raggiunto la maggiore eta';
e) essere cittadino italiano, o cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea, ovvero cittadino di uno Stato con cui sia
operante una specifica condizione di reciprocita';
f) non essere, ne' essere stato, sottoposto a misure
restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
g) non essere, ne' essere stato, interdetto o inabilitato o
dichiarato fallito, ovvero non avere in corso procedimento per
dichiarazione di fallimento;
h) non avere riportato condanne per delitti non colposi e non
essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del
codice di procedura penale, salvo che non sia intervenuta sentenza
definitiva di riabilitazione.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione alla prova di idoneita' ad esperto e quelli contrassegnati
dalle lettere e), f), g), h) devono essere conservati per tutta la
durata della procedura selettiva.
3. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione del candidato alle prove di
idoneita' per difetto dei requisiti sopra indicati.
Art. 3
Presentazione delle domande - Termini, contenuti e modalita'
1. La presentazione della domanda dovra' essere inviata
esclusivamente attraverso l'accesso al sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti:
https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/p
rofessionisti-atp, ove e' disponibile la procedura per l'invio della
domanda, previa registrazione.
La compilazione on line della domanda o successiva modifica, deve
essere effettuata entro le ore 24 del trentesimo giorno, compresi i
giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Allo scadere del
termine utile per la presentazione della domanda il sistema non
permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
Alla domanda dovra' essere allegato in formato .pdf, a pena di
nullita', copia del documento di riconoscimento del candidato, in
corso di validita', ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
2. Alla domanda di esame deve essere allegata in formato .pdf, a
pena di nullita', una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa con riferimento alle
attivita' svolte ai sensi della lettera c) dell'art. 2.
3. La ricezione dell'istanza o di una successiva modifica entro
il termine utile per la presentazione della stessa, verra' attestata,
in automatico, da apposita ricevuta. Al concorso i candidati
sottoscrivendo la propria presenza, attesteranno le dichiarazioni
sostitutive contenute nella domanda.
4. La comunicazione di eventuale cambiamento del domicilio
indicato nella domanda, verificatosi dopo la scadenza dei termini per
l'iscrizione alla procedura concorsuale, dovra' pervenire tramite PEC
all'indirizzo: dg.mot-div3@pec.mit.gov.it.
5. Nella domanda di partecipazione il candidato, sotto la propria
responsabilita', dovra' dichiarare, come indicato nel modulo in
formato elettronico:
a) cognome e nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) Il codice fiscale (se cittadino italiano);
d) la residenza, con l'indicazione della via, del numero
civico, del comune, della provincia, del codice di avviamento postale
e dello Stato;
e) il domicilio o recapito (con l'indicazione di via, numero
civico, comune, provincia, c.a.p., Stato) presso il quale indirizzare
le eventuali comunicazioni relative al concorso corredato di posta
elettronica certificata (P.E.C.);
f) recapiti telefonici;
g) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero,
per i soggetti appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea, di
essere in possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza;
h) il godimento dei diritti civili e politici;
i) di non avere riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali pendenti, ovvero le condanne penali riportate ed
i procedimenti penali eventualmente pendenti, anche all'estero;
l) il possesso del titolo di studio e professionali richiesti
ai punti a), b) e c) dal comma 1 dell'art. 2 del presente bando;
m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, con esplicita dichiarazione:
di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego,
presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente
rendimento;
di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un
impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del
testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile;
di non avere riportato la pena accessoria dell'estinzione del
rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell'art. 32-quinquies del
codice penale;
di non essere interdetto dai pubblici uffici a seguito di
sentenza;
n) il consenso al trattamento dei dati personali per le
finalita' e con le modalita' di cui alla legge 30 giugno 2003, n. 196
e successive modificazioni;
6. I candidati diversamente abili dovranno, ai sensi dell'art. 20
della legge n. 104/1992, specificare, in relazione al proprio stato,
l'ausilio necessario nonche' l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi in relazione allo svolgimento delle prove d'esame.
Dovranno, inoltre, allegare una certificazione, in formato .pdf,
rilasciata da apposita struttura sanitaria che, in relazione alla
specifica disabilita' ed al tipo di prova da sostenere, indichi gli
elementi essenziali occorrenti per la fruizione dei benefici
richiesti al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre
per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire agli interessati
una regolare partecipazione al concorso.
Art. 4
Cause di esclusione dal concorso
1. Non saranno prese in considerazione le domande di
partecipazione che risultino incomplete o irregolari, che non siano
state trasmesse secondo le modalita' indicate dall'art. 3 del
presente bando o che non contengano tutte le indicazioni richieste
dal medesimo articolo.
2. L'Amministrazione non sara' responsabile del mancato recapito
di comunicazioni in merito al concorso qualora dipendente da
incompleta e/o inesatta dichiarazione da parte del candidato circa il
proprio domicilio, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di domicilio rispetto a quello indicato nella domanda,
nonche' in caso di eventuali disguidi informatici, postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
3. L'Amministrazione si riserva la facolta' di disporre
l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura del
concorso, con apposito provvedimento motivato che verra' comunicato
all'interessato.
4. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso
avranno valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci si procedera', tra l'altro, ad informare le
competenti autorita' ai fini delle eventuali applicazioni delle
sanzioni previste dalla normativa vigente.
Art. 5
Commissione esaminatrice
1. Con successivo provvedimento sara' nominata la commissione
esaminatrice del concorso ai sensi della normativa vigente.
Art. 6
Preselezione
1. L'Amministrazione si riserva la facolta', qualora il numero
delle domande sia superiore a 250, di effettuare una prova
preselettiva ai fini dell'ammissione alla prova di esame.
2. La preselezione consistera' nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla su materie oggetto delle prove di cui all'art. 7.
3. Verranno ammessi alla prova scritta i candidati che abbiano
superato l'eventuale prova preselettiva con una votazione di almeno
sette decimi.
4. Il punteggio conseguito nell'eventuale prova preselettiva non
verra' valutato ai fini della valutazione della prova di esame.
5. Per l'espletamento della prova preselettiva l'Amministrazione
potra' avvalersi dell'ausilio di sistemi elettronici e di aziende
specializzate.
6. L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia
la causa, comportera' l'esclusione dal concorso.
7. L'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, attraverso
l'eventuale prova preselettiva, verra' pubblicato sui siti del
Ministero delle infrastrutture e trasporti www.mit.gov.it e
www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/professio
nisti-atp almeno venti giorni prima della data della prova. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 7
Prova d'esame
1. L'esame consistera' in una prova scritta finalizzata
all'accertamento della conoscenza degli argomenti indicati
nell'allegato 1 e verra' considerata superata se il candidato avra'
riportato una votazione di almeno sette decimi.
2. La durata della prova scritta e' fissata in sei ore.
Art. 8
Modalita' e calendario delle prove d'esame
1. I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
2. Verra' data comunicazione dei giorni, dell'ora e dei locali in
cui si svolgera' l'eventuale prova preselettiva o la prova scritta
con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 15 novembre 2016
e sui siti internet del Ministero delle infrastrutture e trasporti
(www.mit.gov.it e
www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/professio
nisti-atp).
3. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli
effetti.
4. Saranno ammessi, con riserva di accertamento dei requisiti
prescritti, tutti i candidati ai quali non sara' stata comunicata
l'esclusione dal concorso.
5. Nel corso delle prove ai candidati e' fatto divieto di
avvalersi di telefoni cellulari, palmari, strumenti idonei alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, supporti
cartacei di ogni tipo compresi i testi stampati, appunti manoscritti,
vocabolari e manuali nonche' di comunicare tra loro. In caso di
violazione la commissione esaminatrice deliberera', tra l'altro,
l'immediata esclusione dal concorso.
6. La mancata presentazione dei candidati nella sede nel giorno e
nell'orario di esame fissato per le prove comportera' l'automatica
esclusione dal concorso degli stessi.
7. La prova scritta si intendera' superata dai candidati che
conseguiranno un punteggio non inferiore a sette/decimi.
Art. 9
Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito
1. Saranno dichiarati idonei , sotto condizione di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione, i candidati
che hanno superato la prova di esame con un punteggio di almeno sette
decimi.
2. La graduatoria di merito sara' approvata secondo la normativa
vigente, la stessa verra' pubblicata nei siti del Ministero delle
infrastrutture e trasporti www.mit.gov.it e
www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/professio
nisti-atp.
3. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorreranno i termini per eventuali impugnative.
Art. 10
Trattamento dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l'amministrazione per le finalita' di gestione del
concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
finalizzata anche alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto
legislativo n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui
il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'Amministrazione in argomento.
Art. 11
Norma di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in
quanto compatibili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti
in materia di svolgimento di concorsi e di reclutamento del
personale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 13 giugno 2016
Il capo del dipartimento: Fumero
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