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MINISTERO DELLA DIFESA
Variante al bando di concorso, per titoli, a milleduecentoquaranta
posti per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente dell'Esercito.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.82 del 15/10/1999 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 099E8346 |
Sezione: | Altri enti |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1240 |
Scadenza: | 14/12/1999 |
Tags: | IN EVIDENZA |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
Visto il decreto dirigenziale l marzo 1999, con il quale e' stato
indetto il concorso, per titoli, a milleduecentoquaranta posti per
l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente
dell'Esercito, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
- n. 19 del 9 marzo 1999;
Visto che ai sensi degli articoli 10 e 11 del bando di concorso i
candidati dichiarati vincitori dovranno essere sottoposti presso i
Reggimenti addestramento volontari a visita medica per la verifica
del profilo sanitario ed all'accertamento dell'efficienza operativa;
Rilevato che sussiste l'esigenza di provvedere alla modifica dei
sopra citati articoli 10 e 11 considerato che in relazione agli
impegni internazionali di Forza armata i volontari in ferma breve
dichiarati vincitori del concorso predetto e impiegati in operazioni
all'estero non potranno presumibilmente effettuare gli accertamenti
sanitari e di efficienza operativa presso i Reggimenti addestramento
volontari, come previsto dal bando;
Decreta:
Art. 1.
L'art. 10 del decreto dirigenziale 1 marzo 1999, citato in
premessa, e' cosi' modificato:
"I vincitori del concorso verranno convocati presso i Reggimenti
addestramento volontari per essere sottoposti a visita medica per la
verifica del profilo sanitario minimo richiesto (2-2-2-2-2-2-2-2-2).
Qualora detti vincitori risultassero impiegati in operazioni
all'estero la verifica sara' effettuata dal dirigente del Servizio
sanitario delle unita' di impiego a livello di reggimento. In caso di
accertamento del profilo sanitario non corrispondente a quello
previsto (2-2-2-2-2-2-2-2-2) i concorrenti dovranno,
obbligatoriamente, essere inviati dal dirigente del Servizio
sanitario del Reggimento addestramento volontari presso l'ospedale
militare territoriale competente per l'eventuale ridefinizione degli
specifici coefficienti somato-funzionali del profilo suddetto.
Per i concorrenti in operazioni all'estero che si trovassero nella
stessa condizione, il dirigente del Servizio sanitario dell'unita'
d'impiego a livello di Reggimento dovra' provvedere ad inviarli
all'Ospedale militare di Bari.
Il giudizio espresso in sede di osservazione ospedaliera dovra'
essere immediatamente notificato all'interessato ed in caso di non
accettazione (formalmente espressa) lo stesso dovra' essere avviato -
seduta stante - a visita medica di appello presso il direttore di
Sanita' territorialmente competente, la cui decisione e' definitiva e
quindi inappellabile.
A cura del dirigente del Servizio sanitario competente dovra'
essere, inoltre, rilasciata apposita dichiarazione che certifichi la
mancanza di controindicazioni alla effettuazione, da parte
dell'aspirante, delle ''prove di efficienza operativa'' di cui al
successivo art. 11.
Il personale non in possesso della citata certificazione non potra'
essere ammesso alle successive prove per l'accertamento
dell'efficienza operativa".
Art. 2.
L'art. 11 del decreto dirigenziale 1 marzo 1999, e' cosi'
modificato:
"I vincitori del concorso che abbiano superato gli accertamenti del
profilo sanitario, dovranno essere sottoposti alle prove relative
all'accertamento dell'efficienza operativa da parte dei Reggimenti
addestramento volontari o, se impiegati in operazioni all'estero,
dall'unita' di impiego a livello di Reggimento.
I nuclei di controllo nominati dai comandanti dei Reggimenti
addestramento volontari, o, per i vincitori impiegati in operazioni
all'estero, dai comandanti dell'unita' d'impiego a livello di
Reggimento, composti ciascuno, da un capo nucleo (ufficiale) e sei
controllori (ufficiali o sottufficiali), di cui uno preferibilmente
con qualifica di ''istruttore militare di educazione fisica'',
provvederanno a far effettuare ai vincitori del concorso le prove di
efficienza operativa - di cui alle tabelle dell'allegato B del
presente bando - che si intenderanno superate quando siano stati
totalizzati almeno 70 punti complessivi e siano state fallite non
piu' di due singole prove non appartenenti alla stessa attitudine
valutata.
In caso di non superamento di una o piu' prove parziali, le stesse
dovranno essere ripetute entro le tre settimane successive,
limitatamente alle sole prove non superate. Il personale che al
termine della seconda prova avra' conseguito il giudizio di ''non ha
superato la prova fisica'' non sara' immesso in servizio permanente e
sara' dimesso dal corso.
Il personale che non avra' superato le predette prove non sara'
immesso in servizio permanente".
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla
vigente normativa e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 5 ottobre 1999
Il direttore generale: Tambuzzo
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