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MINISTERO DELLA DIFESA

Decreto di arruolamento nell'anno 2002 di undicimila volontari in
ferma breve nell'Esercito italiano, nella Marina militare, compreso
il Corpo delle capitanerie di porto e nell'Aeronautica militare, con
possibilita' d'immissione, al termine di detta ferma, nelle carriere
iniziali delle stesse Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del
Corpo della guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo
forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.36 del 8/5/2001
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:001E4068
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:31/12/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale
della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli
uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle
due lingue nel pubblico impiego;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 1o aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo
ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' i relativi regolamenti
di attuazione approvati con decreti del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1983, numeri 903 e 904;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della
Guardia di finanza e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, come modificato dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, indicante gli
specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale
della regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua
tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la
pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente le nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
1991, n. 132, concernente il regolamento sui requisiti
psico-attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti
ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di
Polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di
Polizia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 marzo 1991, n. 138, concernente il regolamento recante i nuovi
limiti di statura per l'ammissione ai corsi per la nomina ad allievo
guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 6 agosto 1991, n. 255, circa il potenziamento
degli organici delle Capitanerie di porto;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 aprile 1993 n. 233, concernente la rimozione del limite massimo
fissato in m 1,80 per l'ammissione ai concorsi pubblici per i vigili
del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228, concernente
il regolamento sui requisiti psico-fisici ed attitudinali per
l'accesso nelle qualifiche dell'area operativa tecnica del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
Visto l'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente incentivi per il reclutamento dei volontari nelle Forze
armate e la loro successiva immissione nei ruoli delle forze di
Polizia ad ordinamento militare e civile, nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e nel Corpo militare della croce rossa italiana;
Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, circa la
costituzione del comando generale del corpo delle Capitanerie di
porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni, le modalita' di
svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante
norme sull'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di
reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non
dirigente delle Forze armate e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato
ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma
dei carabinieri e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente
del corpo della Guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino delle carriere del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 8 agosto 1996, n. 427, concernente la conversione
in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 giugno 1996,
n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento
economico di ufficiali delle Forze armate e di Polizia;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332, recante norme per regolamentare l'immissione dei
volontari delle Forze armate nelle amministrazioni previste
dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997,
n. 127;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente le misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1998, n. 505, recante
il regolamento concernente la disciplina relativa al limite di eta'
per l'accesso al profilo di vigile dell'area operativa-tecnica del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82,
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze armate;
Visto il foglio n. 116/3/1607/4205, in data 9 aprile 2001, dello
Stato maggiore della difesa che stabilisce il numero dei volontari
con ferma breve triennale da arruolare nell'Esercito, nella Marina e
nell'Aeronautica per l'anno 2002;
Considerato che ciascuna forza di Polizia ad ordinamento militare
o civile ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha reso
disponibili i posti per l'immissione di volontari delle Forze armate
nelle rispettive carriere iniziali in applicazione dell'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332;
Acquisito l'assenso delle predette forze di Polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco alle disposizioni contenute del
presente decreto;
Visto il foglio n. 116/3/1801/4205, in data 23 aprile 2001, dello
Stato maggiore della difesa ha accolto alcune richieste formulate
dallo Stato maggiore della Marina e dal Corpo forestale dello Stato;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti disponibili per l'arruolamento
 
1. Sono indetti i sottonotati tre bandi per l'arruolamento
nell'anno 2002, di undicimila volontari con ferma di tre anni
nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica
militare. Al termine di detta ferma di tre anni, i volontari potranno
accedere con le modalita' e nei numeri stabiliti dai successivi
articoli 13, 14, 15 e 16 del presente decreto, nelle carriere
iniziali delle stesse Forze armate, delle forze di Polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di
finanza), civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato) e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Primo bando di arruolamento: arruolamento di
tremilaseicentosessantasette volontari con ferma di tre anni nelle
Forze armate, con la possibilita' di immissione, al termine di detta
ferma, nelle carriere iniziali delle Forze armate stesse o nell'Arma
dei carabinieri. I posti disponibili per l'arruolamento nella ferma
triennale sono cosi' ripartiti:
duemilacinquecentottantatre nell'Esercito italiano;
ottocentotrentaquattro nella Marina militare (di cui
duecentocinquanta nel Corpo delle capitanerie di porto);
duecentocinquanta nell'Aeronautica militare.
La domanda di partecipazione all'arruolamento deve essere
presentata entro il termine perentorio del 19 giugno 2001, con le
modalita' di cui al successivo art. 3.
secondo bando di arruolamento: arruolamento di
tremilaseicentosessantasei volontari con ferma di tre anni nelle
Forze armate, con la possibilita' di immissione, al termine di detta
ferma, nelle carriere iniziali delle Forze armate stesse o nel Corpo
della guardia di finanza. I posti disponibili per l'arruolamento
nella ferma triennale sono cosi' ripartiti:
duemilacinquecentoottantare nell'Esercito italiano;
ottocentottantatre nella Marina militare (di cui
centoventicinque nel Corpo delle capitanerie di porto);
duecentocinquanta nell'Aeronautica militare.
La domanda di partecipazione all'arruolamento deve essere
presentata dal 20 giugno 2001 ed entro il termine perentorio del
19 settembre 2001, con le modalita' di cui al successivo art. 3.
terzo bando di arruolamento: arruolamento di
tremilaseicentosessantasette volontari con ferma di tre anni nelle
Forze armate, con la possibilita' di immissione, al termine di detta
ferma, nelle carriere iniziali delle Forze armate stesse, nella
Polizia di Stato, nel Corpo forestale dello Stato o nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. I posti disponibili per
l'arruolamento nella ferma triennale sono cosi' ripartiti:
duemilacinquecentottantaquattro nell'Esercito italiano;
ottocentottantatre nella Marina militare (di cui
centoventicinque nel Corpo delle capitanerie di porto);
duecentocinquanta nell'Aeronautica militare.
La domanda di partecipazione all'arruolamento deve essere
presentata dal 20 settembre 2001 ed entro il termine perentorio del
31 dicembre 2001, con le modalita' di cui al successivo art. 3.
2. Non e' ammesso presentare piu' domande per lo stesso bando e
partecipare a piu' bandi. A tal fine sara' considerata partecipazione
la presentazione del candidato alla prova di preselezione culturale
prevista dal successivo art. 5.
3. Resta impregiudicata per l'amministrazione della difesa la
facolta' di sospendere o rinviare le attivita' connesse
all'arruolamento stesso, in ragione di esigenze attualmente ne'
valutabili ne' prevedibili. In tal caso il Ministero della difesa
provvedera' a darne formale comunicazione agli interessati.
4. Per la specialita' del genio ferrovieri dell'Esercito, con
possibilita' d'assunzione nei ruoli delle Ferrovie dello Stato
S.p.a., sara' indetto un arruolamento riservato ai volontari in ferma
breve dell'Esercito italiano che abbiano chiesto, in sede di
presentazione della domanda, l'accesso nella carriera iniziale
dell'Esercito stesso.

                               Art. 2.
 
Requisiti e condizioni per l'ammissione all'arruolamento
 
1. Possono partecipare a ciascun arruolamento coloro che:
a) siano cittadini italiani di sesso maschile;
b) abbiano il godimento dei diritti civili e politici;
c) siano celibi o vedovi;
d) non abbiano riportato condanne per delitti non colposi, non
siano incorsi in provvedimenti di destituzione dai pubblici uffici o
di espulsione dalle Forze armate e forze di Polizia, non siano
sottoposti a misure di prevenzione;
e) abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il
ventiduesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2001 (essere nati
tra il 1o gennaio 1979 ed il 1o gennaio 1984, estremi compresi). Per
coloro che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione all'arruolamento prevista da ciascun bando,
abbiano gia' prestato servizio militare obbligatorio ovvero siano
trattenuti in servizio per ulteriori dodici mesi oltre la ferma di
leva, il limite massimo e' non aver superato il ventitresimo anno di
eta' (essere nati tra il 1o gennaio 1978 ed il 1o gennaio 1984
estremi compresi) alla data del 1o gennaio 2001;
f) abbiano la statura minima di m 1,65;
g) possiedano un profilo/idoneita' fisio-psico-attitudinale
previsto per l'impiego nella Forza armata in qualita' di volontario
in servizio permanente, nella forza di Polizia ad ordinamento
militare o civile o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
accertato dai centri/commissioni di selezione di cui al successivo
art. 7 del presente decreto; per gli aspiranti all'arruolamento nella
Marina militare saranno compiuti ulteriori accertamenti tendenti a
stabilire l'attitudine al servizio in Marina;
h) non siano stati ammessi al servizio civile ovvero non
abbiano assolto gli obblighi di leva quali obiettori di coscienza;
i) non siano stati riformati alla visita di leva, ne'
successivamente ad essa;
j) non siano in servizio alle armi in qualita' di volontari in
ferma breve;
k) non risultino positivi ai test sierologici per
l'accertamento della tossicodipendenza o tossicofilia effettuati dai
centri/commissioni di selezione di cui al successivo art. 7 del
presente decreto;
l) posseggano il titolo di studio di scuola media inferiore o
titolo equipollente. L'ammissione al concorso dei concorrenti che
abbiano conseguito un titolo d'istruzione all'estero e' subordinata
alla presentazione della dichiarazione di equipollenza rilasciata da
un provveditorato agli studi di loro scelta. Il suddetto documento
dovra' essere prodotto all'atto dell'incorporazione;
m) non siano incorsi nel proscioglimento d'autorita' o
d'ufficio da precedente arruolamento in qualsiasi forza armata o
forza di Polizia ad ordinamento militare, civile o nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di cui al precedente art. 1;
n) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
previste dall'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli aspiranti
all'ammissione nell'Arma dei carabinieri dovranno essere, altresi',
in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 2, della legge
11 luglio 1978, n. 382.
Tutti i requisiti sopra indicati, ad eccezione del limite di
eta', devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione all'arruolamento,
prevista da ciascun bando, e alla data di effettiva incorporazione. I
requisiti di cui alle lettere f), g), k) saranno accertati secondo le
modalita' stabilite dal successivo art. 7 del presente decreto. Al
direttore del centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma
dei carabinieri e' attribuita la competenza all'adozione dei
provvedimenti di esclusione conseguenti alla mancanza del requisito
di cui al precedente punto 1, lettera n), e delle relative
partecipazioni agli interessati, limitatamente agli aspiranti
all'ammissione nell'Arma dei carabinieri.
2. I candidati che risultassero, ad una verifica anche
successiva, in difetto di uno soltanto dei requisiti richiesti
saranno esclusi dall'arruolamento con provvedimento motivato della
direzione generale per il personale militare o da autorita', da
questa delegata, appartenente alle forze di Polizia ad ordinamento
militare o civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; se gia'
incorporati, verra' disposta la revoca della ferma.
Pertanto, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dall'arruolamento devono ritenersi tutti ammessi con
riserva alle varie fasi dell'arruolamento stesso.

                               Art. 3.
 
Compilazione e presentazione delle domande
 
1. La domanda di partecipazione all'arruolamento deve essere:
a) redatta in carta semplice, secondo i modelli relativi a
ciascun bando in allegato 1, 2 e 3 al presente decreto, del quale
costituiscono parte integrante, osservando le istruzioni riportate in
calce ai modelli stessi;
b) firmata per esteso dall'interessato. Il candidato che, alla
data di presentazione della domanda di partecipazione
all'arruolamento, sia minorenne dovra' allegare alla stessa l'atto di
assenso, in carta semplice, conforme all'allegato 4, che costituisce
parte integrante del presente decreto, redatto dal sindaco o suo
delegato e sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo in caso
di impedimento dell'altro o dal tutore in caso di mancanza di
entrambi i genitori. Nel caso che l'assenso sia firmato da uno solo
dei genitori dovranno essere documentati i motivi per cui manca
l'assenso dell'altro genitore;
c) indirizzata alla commissione tecnica interministeriale -
casella postale n. 15400 - 00143 Roma e:
spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il
termine perentorio fissato per ciascun bando di arruolamento dal
precedente articolo 1; a tal fine, fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante;
ovvero presentata agli uffici reclutamento dei distretti
militari che provvederanno a rilasciare ricevuta della avvenuta
ricezione delle istanze. I suddetti uffici invieranno settimanalmente
ed entro il terzo giorno dalla data di scadenza di presentazione
delle domande prevista per ciascun bando, a mezzo corriere, alla
commissione tecnica interministeriale le domande, con allegata copia
della ricevuta di presentazione.
I candidati alle armi in servizio di leva dovranno osservare le
stesse modalita'. Essi hanno, altresi', l'obbligo di consegnare, nei
termini perentori previsti per ciascun bando di arruolamento dal
precedente art. 1, copia della domanda all'ente/comando di
appartenenza che dovra' acquisirla agli atti.
2. Non saranno prese in considerazione le domande inviate oltre i
termini di presentazione previsti dall'art. 1 per ciascun bando di
arruolamento. La presentazione della domanda oltre il termine
perentorio di scadenza comportera' l'esclusione dalla partecipazione
all'arruolamento ed all'incorporazione.
3. I candidati residenti all'estero potranno inoltrare la domanda
entro i termini stabiliti per ciascun bando di arruolamento tramite
l'autorita' diplomatica o consolare.
4. L'aspirante all'arruolamento deve indicare nella domanda:
in ordine di preferenza, le Forze armate in cui intende
effettuare la ferma triennale (Esercito italiano, Marina militare,
Aeronautica militare);
una sola preferenza relativamente alla carriera iniziale a cui
intende accedere al termine della ferma triennale, tra quelle
indicate nel bando di arruolamento per il quale partecipa.
Il candidato che, nella domanda di partecipazione
all'arruolamento, sceglie di accedere alla carriera iniziale di una
Forza armata, dovra' indicare la stessa Forza armata anche per il
periodo di ferma triennale.
L'aspirante dovra', altresi', dichiarare nella domanda quanto
segue, consapevole delle conseguenze penali e civili che, ai sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, possono derivare da dichiarazioni mendaci:
a) il cognome ed il nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei
diritti civili e politici;
f) lo stato civile;
g) il possesso del titolo di studio;
h) di non essere stato riformato alla visita di leva o
successivamente ad essa;
i) di non essere stato ammesso a prestare servizio civile;
j) la posizione nei riguardi del servizio di leva;
k) il distretto militare o l'ufficio leva presso la Capitaneria
di porto, o, qualora militari in servizio, il comando/ente di
appartenenza;
l) di non aver riportato condanne penali per delitti non
colposi o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, di non avere in corso procedimenti per
l'applicazione di misure di sicurezza o prevenzione ne' di avere a
proprio carico precedenti penali ascrivibili nel casellario
giudiziale a norma dell'art. 686 del codice di procedura penale. In
caso contrario dovra' indicare le condanne e ogni altro eventuale
precedente penale, precisando la data e l'autorita' giudiziaria che
lo ha emanato;
m) di non essere incorso nel proscioglimento d'autorita' o
d'ufficio da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza
armata, forza di Polizia ad ordinamento militare o civile o nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
n) l'eventuale possesso dei titoli di riserva, preferenza o
precedenza di cui al successivo art. 8, comma 3, del presente
decreto;
o) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso e' stabilito.
Il candidato deve anche indicare nella domanda il recapito presso
il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni inerenti al
concorso, completo di relativo numero di codice di avviamento postale
se diverso da quello di residenza e, ove possibile, di numero
telefonico.
Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante
l'espletamento del concorso deve essere segnalata, con dichiarazione
specifica, direttamente e nel modo piu' celere, al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - 1o Reparto -
3a divisione reclutamento volontari - 1a sezione - Casella postale
355 - c.a.p. 00187 Roma centro.
L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. Le domande di partecipazione all'arruolamento prodotte nei
termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
prescritte dichiarazioni potranno essere accettate a giudizio
discrezionale ed insindacabile dell'amministrazione per essere
regolarizzate ed integrate delle dichiarazioni mancanti.

                               Art. 4.
 
Fasi dell'arruolamento
 
L'arruolamento si svolge secondo le seguenti fasi:
prova di preselezione culturale;
accertamenti di idoneita' fisio-psico-attitudinale.

                               Art. 5.
 
Prova di preselezione culturale
 
1. I candidati di ciascun bando di arruolamento devono sostenere,
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui
all'art. 2 del presente decreto, una prova di preselezione culturale
alla quale sara' preposta una commissione nominata dalla direzione
generale del personale militare e composta da un rappresentante di
ciascuna Forza armata e da un rappresentante della Forza di Polizia o
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 1 del
presente decreto, prevista nel bando di arruolamento.
La preselezione culturale avviene mediante una prova scritta da
espletare in un tempo predeterminato, consistente in una serie di
domande a scelta multipla vertenti su argomenti di cultura generale e
sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media
inferiore. Verranno ammessi alle fasi successive dell'arruolamento,
nei numeri massimi previsti dal successivo art. 6, i candidati che
avranno riportato un punteggio non inferiore a 50 nella prova
suddetta.
All'atto della presentazione alla predetta prova, tutti gli
aspiranti devono essere muniti di un valido documento di
identificazione, provvisto di fotografia, rilasciato da
un'amministrazione dello Stato.
Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con
altri, salvo con gli incaricati della vigilanza, usare telefoni
cellulari od apparati radio ricetrasmittenti, copiare in tutto o, in
parte, le risposte relative ai test somministrati. E' vietato,
altresi', agli esaminandi portare al seguito carta da scrivere,
appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere. La mancata osservanza
delle suddette prescrizioni comporta l'esclusione dalla prova, con
provvedimento della commissione suddetta.
La correzione dei test, in forma automatizzata, verra' effettuata
presso il centro di selezione presso il quale avra' luogo la prova.
L'esito della prova verra' comunicato unicamente ai candidati
ammessi ai successivi accertamenti fisio-psico-attitudinali.
La sede, la data ed il luogo di svolgimento sono previsti come
segue per ciascun bando:
Primo bando d'arruolamento.
Le prove si svolgeranno nel luogo, nei giorni e secondo le
modalita' specificate mediante avviso che sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - del
31 luglio 2001.
Nello stesso avviso si potra' rinviare tale pubblicazione ad una
successiva Gazzetta Ufficiale.
La pubblicazione di cui sopra avra' valore di notifica a tutti
gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Secondo bando d'arruolamento.
Le prove si svolgeranno nel luogo, nei giorni e secondo le
modalita' specificate mediante avviso che sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - del
30 novembre 2001.
Nello stesso avviso si potra' rinviare tale pubblicazione ad una
successiva Gazzetta Ufficiale.
La pubblicazione di cui sopra avra' valore di notifica a tutti
gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Terzo bando d'arruolamento.
Le prove si svolgeranno nel luogo, nei giorni e secondo le
modalita' specificate mediante avviso che sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - del
12 marzo 2002.
Nello stesso avviso si potra' rinviare tale pubblicazione ad una
successiva Gazzetta Ufficiale.
La pubblicazione di cui sopra avra' valore di notifica a tutti
gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
2. Gli aspiranti che, per qualsiasi motivo, non si presentino a
sostenere detta prova, prevista dal bando di arruolamento a cui
partecipano, saranno considerati rinunciatari.

                               Art. 6.
 
Ammissione agli accertamenti fisio-psico-attitudinali
 
Ferme restando le riserve previste dalle disposizioni vigenti,
sono ammessi agli accertamenti di cui al successivo art. 7, i
candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di cui al
precedente art. 5 e si classifichino entro il numero massimo di
graduatoria stabilito per ciascuna Forza armata, forza di Polizia e
per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cosi' come appresso
specificato:
Primo bando di arruolamento:
Esercito italiano: seimila candidati idonei e quelli che abbiano
riportato lo stesso punteggio del seimillesimo classificato.
Marina militare: milleseicento candidati idonei e quelli che
abbiano riportato lo stesso punteggio del milleseicentesimo
classificato.
Aeronautica militare: settecentoventi candidati idonei e quelli
che abbiano riportato lo stesso punteggio del settecentoventesimo
classificato.
Arma dei carabinieri: quattromilacinquecento candidati idonei e
quelli che abbiano riportato lo stesso punteggio del
quattromilacinquecentesimo classificato.
Secondo bando di arruolamento:
Esercito italiano: seimila candidati idonei e quelli che abbiano
riportato lo stesso punteggio del seimillesimo classificato.
Marina militare: milleseicento candidati idonei e quelli che
abbiano riportato lo stesso punteggio del milleseicento classificato.
Aeronautica militare: settecentoventi candidati idonei e quelli
che abbiano riportato lo stesso punteggio del settecentoventesimo
classificato;
Corpo della guardia di finanza: duemilaseicento candidati idonei
e quelli che abbiano riportato lo stesso punteggio del
duemilaseicentesimo classificato.
Terzo bando di arruolamento:
Esercito italiano: seimila candidati idonei e quelli che abbiano
riportato lo stesso punteggio del seimillesimo classificato.
Marina militare: milleseicento candidati idonei e quelli che
abbiano riportato lo stesso punteggio del milleseicentesimo
classificato.
Aeronautica militare: settecentoventi candidati idonei e quelli
che abbiano riportato lo stesso punteggio del settecentoventesimo
classificato.
Polizia di Stato: milleseicento candidati idonei e quelli che
abbiano riportato lo stesso punteggio del milleseicentesimo
classificato.
Corpo forestale dello Stato: centodieci candidati idonei e quelli
che abbiano riportato lo stesso punteggio del centodecimo
classificato.
Corpo nazionale dei vigili del fuoco: cinquanta candidati idonei
e quelli che abbiano riportato lo stesso punteggio del cinquantesimo
classificato.

                               Art. 7.
 
Accertamenti fisio-psico-attitudinali
 
1. Gli aspiranti che abbiano superato la prova di preselezione
culturale nel numero specificato al precedente art. 6, sono ripartiti
dalla commissione tecnica interministeriale sulla base della
preferenza espressa relativamente all'impiego al termine della ferma
triennale, tra i centri e le commissioni di selezione delle Forze
armate o forze di Polizia ad ordinamento militare e civile o del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsti da ciascun bando di
arruolamento, che avranno cura di convocare i predetti aspiranti per
sottoporli agli accertamenti fisio-psico-attitudinali per la verifica
del profilo minimo necessario per l'impiego nelle rispettive carriere
iniziali.
2. Laddove con l'applicazione della predetta procedura una o piu'
Forze armate non abbiano raggiunta l'entita' di candidati da
convocare prevista dal precedente art. 6, la commissione tecnica
interministeriale disporra' per l'accertamento dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale presso i centri/commissioni di selezione
delle Forze armate in cui si e' verificata la carenza, di aspiranti
non utilmente collocati in graduatoria nella preselezione culturale,
di cui all'art. 5 del presente decreto, della Forza armata/e stessa/e
e secondariamente delle altre Forze armate o delle Forze di Polizia
ad ordinamento militare e civile o del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, sulla base della predetta graduatoria e della preferenza
indicata nella domanda di partecipazione all'arruolamento, qualora
necessario senza tenere conto del punteggio minimo previsto dal
precedente art. 5. Nella convocazione dei predetti candidati, i
centri/commissioni di selezione dovranno comunicare agli interessati
che gli stessi, risultati idonei alla prova di preselezione
culturale, ma non utilmente collocati in graduatoria, ai sensi del
presente articolo, verranno sottoposti ad accertamenti
fisio-psico-attitudinali per l'arruolamento nella forza armata che li
convoca per gli accertamenti stessi. I predetti aspiranti, qualora
arruolati, al termine della ferma breve, avranno la possibilita' di
essere immessi nella carriera iniziale della forza armata nella quale
hanno prestato servizio in detta ferma.
3. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali sono effettuati
secondo i criteri e le modalita' indicate negli allegati al presente
decreto.
4. Il giudizio riportato nei predetti accertamenti e' definitivo
e nel caso di non idoneita' comporta l'esclusione dall'arruolamento.
I provvedimenti di esclusione saranno adottati e comunicati agli
interessati con determinazione del responsabile del
centro/commissione di selezione o da altra autorita' della forza di
Polizia o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delegata del
direttore generale della direzione generale del personale militare.
5. I candidati devono presentarsi agli accertamenti
fisio-psico-attitudinali muniti di un valido documento di
identificazione provvisto di fotografia, rilasciato da
amministrazioni dello Stato. I candidati che non si presentino nei
tempi stabiliti saranno considerati rinunciatari. Gli stessi potranno
fruire, durante le operazioni di selezione, di vitto e alloggio,
qualora disponibile, a carico dell'amministrazione, che dovra' farne
esplicita menzione nella lettera di convocazione.

                               Art. 8.
 
Graduatoria di ammissione all'arruolamento
quali volontari in ferma breve delle Forze armate
 
1. Per ciascun bando di arruolamento, ricevuti i risultati della
selezione dai centri/commissioni di selezione, la commissione tecnica
interministeriale provvedera' a compilare graduatorie nazionali,
sulla base dei risultati conseguiti nella prova di preselezione
culturale, per ogni singola Forza armata, forza di Polizia o Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, degli aspiranti volontari risultati
idonei agli accertamenti fisio-psico-attitudinali.
2. Dalle suddette graduatorie, sara' tratto, secondo l'ordine di
merito e tenendo conto della preferenza espressa per l'impiego quale
volontario in ferma breve, il numero di candidati di seguito
indicato, che costituira' il gettito dei volontari in ferma breve da
arruolare nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica nel limite
dei posti indicati per ciascun bando al precedente art. 1.
Primo bando d'arruolamento:
Millecentosedici candidati tratti dalla graduatoria
dell'Esercito.
Settecentosettantadue candidati tratti dalla graduatoria della
Marina.
Duecentotrentacinque candidati tratti dalla graduatoria
dell'Aeronautica.
Millecinquecentoquarantaquattro candidati tratti dalla
graduatoria dell'Arma dei carabinieri, cosi' ripartiti:
millequattrocentosessantasette per l'impiego quali volontari
nell'Esercito;
sessantadue per l'impiego quali volontari nella Marina;
quindici per l'impiego quali volontari nell'Aeronautica;
Secondo bando d'arruolamento:
Millenovecentoquattro candidati tratti dalla graduatoria
dell'Esercito.
Ottocentoquattro candidati tratti dalla graduatoria della Marina.
Duecentoquarantatre candidati tratti dalla graduatoria
dell'Aeronautica.
Settecentoquindici candidati tratti dalla graduatoria della
Guardia di finanza, cosi' ripartiti:
seicentosettantanove per l'impiego quali volontari
nell'Esercito;
ventinove per l'impiego quali volontari nella Marina;
sette per l'impiego quali volontari nell'Aeronautica.
Terzo bando d'arruolamento:
Millesettecentosessantuno candidati tratti dalla graduatoria
dell'Esercito.
Settecentonovantotto candidati tratti dalla graduatoria della
Marina.
Duecentoquaranta candidati tratti dalla graduatoria
dell'Aeronautica.
Ottocentouno candidati tratti dalla graduatoria della Polizia di
Stato cosi' ripartiti:
settecentosessantuno per l'impiego quali volontari
nell'Esercito;
trentadue per l'impiego quali volontari nella Marina;
otto per l'impiego quali volontari nell'Aeronautica.
Cinquantadue candidati tratti dalla graduatoria del Corpo
forestale dello Stato cosi' ripartiti:
quarantanove per l'impiego quali volontari nell'Esercito;
due per l'impiego quali volontari nella Marina;
uno per l'impiego quali volontari nell'Aeronautica.
Quindici candidati tratti dalla graduatoria del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco cosi' ripartiti:
tredici per l'impiego quali volontari nell'Esercito;
uno per l'impiego quali volontari nella Marina;
uno per l'impiego quali volontari nell'Aeronautica.
Laddove, con la predetta procedura non si riesca ad arruolare il
numero di volontari indicato dall'art. 1 del presente decreto, la
commissione tecnica interministeriale provvedera' a raggiungere
l'entita' dei candidati da arruolare attingendo prioritariamente,
secondo l'ordine di merito, dai candidati idonei di ciascuna Forza
armata esuberanti rispetto ai suddetti numeri, secondariamente dalle
graduatorie delle altre Forze armate, se esuberanti, con precedenza
rispetto ai candidati risultati idonei a selezione
fisio-psico-attitudinale convocati ai sensi del precedente art. 7,
punto 2, in ultima istanza dalle graduatorie delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La direzione generale per il personale militare provvedera' ad
approvare le singole graduatorie, trasmesse dalla commissione tecnica
interministeriale, formate secondo le procedure sopra indicate. La
ripartizione del personale da immettere nella ferma breve
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sara' operata dalla
commissione tecnica interministeriale secondo i criteri stabiliti dal
proprio regolamento interno.
3. A parita' di merito saranno preferiti i candidati in possesso
dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed
integrazioni ed altre disposizioni vigenti in materia. Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di
presentazione della domanda di partecipazione prevista per ciascun
bando d'arruolamento ed indicati nella stessa. In caso di ulteriore
parita' sara' data precedenza alla minore eta' ai sensi del, comma 3,
dell'art. 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal
comma 9, dell'art. 8 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. Gli aspiranti risultati idonei non vincitori, nel primo e
secondo bando di arruolamento e comunque non arruolati con la
procedura prevista al precedente punto 2, ultimo comma, saranno
inseriti d'ufficio, nell'ordine di merito, nelle graduatorie
nazionali di Forza armata per l'immissione nella ferma breve del
bando di arruolamento successivo sempre che i posti non siano stati
gia' coperti. A tal fine si considerera' valido il punteggio
conseguito nella prova di preselezione culturale e il giudizio
riportato negli accertamenti fisio-psico-attitudinali del bando di
arruolamento per cui e' stata prodotta domanda. Inoltre si terra'
conto, ove possibile, della preferenza espressa nella domanda gia'
presentata per il precedente bando. I predetti aspiranti, al termine
della ferma breve, avranno la possibilita' di essere immessi nella
carriera iniziale della Forza armata nella quale hanno prestato
servizio in detta ferma.

                               Art. 9.
 
Motivi di esclusione dall'ammissione
all'arruolamento e dall'incorporazione
 
1. L'amministrazione della Difesa o autorita' da essa delegata
delle Forze di polizia o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento
dall'arruolamento qualsiasi aspirante che non venisse ritenuto in
possesso dei requisiti prescritti.
2. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi,
risultassero in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti
dal presente decreto di arruolamento saranno, con provvedimento
motivato emanato dalla direzione generale per il personale militare:
esclusi dall'arruolamento, se non incorporati;
prosciolti, se gia' incorporati.

                              Art. 10.
 
Ammissione alla ferma breve ed incorporazione
 
1. L'ammissione alla ferma breve decorrera' per gli effetti
giuridici ed amministrativi dalla data di incorporazione presso gli
enti addestrativi. Tale data coincide con la presentazione presso i
sopracitati enti.
2. L'incorporazione dei candidati utilmente collocati in
graduatoria di cui al comma 2, del precedente art. 8, avverra' nei
tempi e nei modi stabiliti da ciascuna forza armata.
3. Successivamente all'incorporazione i volontari verranno
sottoposti, da parte del dirigente del servizio sanitario dell'ente,
ad una visita medica d'incorporazione al fine di verificare il
mantenimento dei requisiti fisici richiesti. Qualora tali volontari
non risultino idonei per qualsiasi motivo, gli stessi saranno
immediatamente inviati presso la commissione medica ospedaliera
dell'ospedale militare (all'Istituto medico legale dell'Aeronautica
militare per gli aspiranti all'arruolamento nell'Aeronautica stessa)
per accertare la sussistenza dell'idoneita' fisica al servizio
militare quale volontario in ferma breve. Nel momento in cui il
giudizio medico legale di non idoneita' sara' divenuto definitivo
(accettazione del provvedimento dall'interessato o risultanze delle
visite di seconda istanza), l'ente che ha in forza il militare dovra'
inoltrare formale proposta di proscioglimento alla competente
direzione generale per il personale militare - II Reparto -
6a Divisione - Via XX Settembre, 123/a - 00187 Roma.
4. I candidati classificatisi utilmente per l'arruolamento, ai
sensi del precedente art. 8, saranno ammessi ai corsi di formazione
subordinatamente all'accertamento anche successivo del possesso dei
requisiti di partecipazione all'arruolamento di cui all'art. 2.
Allo scopo di garantire alle Forze armate l'afflusso dei
volontari in ferma breve nei tempi stabiliti, nel caso in cui uno o
piu' centri/commissioni di selezione non riescano ad ultimare le
procedure di selezione entro le date previste per l'arruolamento dei
primi contingenti, tali contingenti saranno nel frattempo formati -
fino ai limiti ordinativi prefissati - con i candidati utilmente
collocati nelle graduatorie relative alle Forze armate, Forze di
polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbiano gia'
ultimato l'iter selettivo.
5. I candidati ammessi, che non si presenteranno presso gli enti
addestrativi nel termine fissato dalla direzione generale per il
personale militare nella comunicazione di convocazione, saranno
considerati rinunciatari.
6. L'amministrazione della Difesa si riserva la facolta' di
ricoprire i posti che dovessero rendersi disponibili in seguito a
mancate presentazioni, dimissioni o decadenza o esclusione da parte
dei volontari idonei entro venti giorni dalla data prevista per
l'incorporazione, convocando altri concorrenti idonei, secondo
l'ordine delle rispettive graduatorie.

                              Art. 11.
 
Sviluppo di carriera
 
I militari in ferma breve possono conseguire previo giudizio di
idoneita' e, nel rispetto delle esigenze ordinative delle Forze
armate, i gradi di:
caporale, comune di prima classe e aviere scelto: non prima del
compimento del terzo mese dall'incorporazione quale volontario in
ferma breve;
caporal maggiore, sottocapo e primo aviere: non prima del
compimento del diciottesimo mese dall'incorporazione quale volontario
in ferma breve.

                              Art. 12.
 
Dimissioni e proscioglimento dalla ferma
 
1. I giovani ammessi alla ferma breve possono rassegnare le
dimissioni entro sessanta giorni dalla data in cui hanno contratto
tale ferma.
Se conservano obblighi militari, devono:
completarli nella Forza armata presso cui si sono arruolati
come volontari, qualora, all'atto dell'incorporazione, siano nella
posizione di attesa di chiamata alle armi;
essere restituiti al reparto di provenienza per il
completamento degli obblighi militari, qualora, all'atto
dell'incorporazione, siano gia' militari in servizio di leva.
2. Il periodo trascorso in ferma volontaria per una durata non
inferiore al doppio della durata del servizio militare di leva e'
valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.
3. Il proscioglimento dei volontari in ferma breve puo' avvenire:
a) a domanda: successivamente ai primi sessanta giorni di
servizio solo per gravi e comprovati motivi.
b) d'autorita':
per permanente inidoneita' psico-fisica al servizio militare
incondizionato o inidoneita' al servizio militare quale volontario in
ferma breve nonche' agli incarichi, specializzazioni, categorie e
specialita' di assegnazione;
per protratto, insufficiente rendimento nel corso della
ferma;
per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai
doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382;
per perdita dei requisiti di cui all'art. 36 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
c) d'ufficio:
per perdita del grado;
per condanna penale per delitti non colposi;
per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio
dei militari durante il periodo della ferma.

                              Art. 13.
 
Definizione del personale volontario da immettere nelle carriere
iniziali delle Forze di polizia e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco
 
1. Il personale da immettere nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e' definito dalle commissioni per l'immissione dei
volontari nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, secondo i criteri stabiliti dai propri regolamenti interni,
che tengono conto dei seguenti titoli:
graduatoria di ammissione alla ferma breve;
attitudine e rendimento durante il servizio svolto in ferma
breve nelle Forze armate desunti dalla documentazione caratteristica;
qualita' morali e culturali, desunte dalla documentazione
caratteristica;
esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione
frequentati;
numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
titolo di studio e/o titolo professionale posseduto.
La graduatoria sara' determinata in tempo utile in modo da potere
dare corso senza soluzione di continuita' al prolungamento della
ferma di cui al successivo art. 15.
2. A conferma della preferenza espressa nella domanda di
arruolamento per l'accesso, al termine della ferma breve, nelle Forze
di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui
all'art. 1 del presente decreto, dovranno essere presentate dai
volontari apposite successive domande entro e non oltre il secondo
anno della ferma breve triennale.
3. Nell'ultimo semestre della ferma triennale, le commissioni per
l'immissione dei volontari nelle Forze di polizia e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco disporranno, a cura delle
amministrazioni interessate, una verifica del mantenimento dei
previsti requisiti psico-fisici e di quelli morali e di condotta di
cui all'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'ammissione alle carriere iniziali delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene comunque dopo il
termine della ferma triennale contratta e da' luogo al
proscioglimento dalla ferma, ai sensi del precedente art. 12, comma
3, punto a), nonche' alla perdita del grado rivestito durante il
servizio nelle Forze armate. Viene comunque conservata l'anzianita'
di servizio ai soli fini retributivi e previdenziali.
5. Nel caso in cui il numero dei volontari risulti insufficiente
a ricoprire tutti i posti disponibili indicati all'art. 16 del
presente decreto, le Forze di polizia ad ordinamento militare e
civile ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco conferiscono i
rimanenti posti disponibili mediante i reclutamenti ordinari, secondo
le disposizioni di legge in vigore per ciascuna amministrazione.
6. I volontari utilmente collocati nelle graduatorie finali al
termine della ferma triennale, saranno incorporati dalle singole
Forze di polizia o dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sempre
che mantengano i requisiti morali e di condotta previsti
dall'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni.
7. Nel caso in cui, dopo l'incorporazione del personale, per
qualche Forza di polizia ad ordinamento militare o civile o per il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia necessario incrementare
l'entita' dei posti disponibili indicati all'art. 18, alla copertura
degli ulteriori posti resi disponibili si provvedera':
prioritariamente, attingendo dagli idonei della Forza di
polizia/Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che presenta necessita'
di incremento;
secondariamente, qualora con la predetta procedura non si
riuscisse a ripianare il fabbisogno, attingendo dagli idonei delle
Forze armate, previa selezione.

                              Art. 14.
 
Definizione dei volontari in ferma triennale da immettere nei ruoli
del servizio permanente delle Forze armate
 
1. L'immissione dei volontari in ferma triennale nei ruoli dei
volontari in servizio permanente della stessa Forza armata nella
quale svolgono detta ferma e' predisposta con apposito decreto
ministeriale dalla direzione generale per il personale militare, nei
limiti dei posti di cui al successivo art. 16, sulla base di apposita
graduatoria di merito elaborata dalla rispettiva commissione per
l'immissione dei volontari nelle Forze armate, secondo criteri
stabiliti dai propri regolamenti interni, che tengono conto di:
graduatoria di ammissione alla ferma breve;
attitudine e rendimento durante il servizio svolto in ferma
breve nelle Forze armate, desunti dalla documentazione
caratteristica;
qualita' morali e culturali, desunte dalla documentazione
caratteristica;
esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione
frequentati;
numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
titolo di studio e/o titolo professionale posseduto.
La graduatoria sara' determinata in tempo utile in modo da potere
dare corso senza soluzione di continuita' al prolungamento della
ferma di cui al successivo art. 15.
2. Nel caso in cui i posti di cui al successivo art. 16 non
potessero essere ricoperti con la procedura prevista al comma 1 del
presente articolo, le singole Forze armate potranno avvalersi, previa
selezione, del personale che non ha confermato l'iniziale
predesignazione per le Forze di polizia o per il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, secondo i criteri stabiliti dal regolamento interno
della commissione tecnica interministeriale.
3. Qualora, dopo l'incorporazione del personale, per qualche
Forza armata fosse necessario incrementare l'entita' dei posti
disponibili indicati all'art. 16, alla copertura degli ulteriori
posti resi disponibili si provvedera':
prioritariamente, attingendo dagli idonei della Forza armata
che presenta necessita' di incremento;
infine, qualora con le predette modalita' non si riuscisse
comunque a ripianare il fabbisogno, i posti non ricoperti saranno
portati in aumento ai posti previsti per le immissioni nelle carriere
iniziali dell'anno successivo rispetto a quello previsto nel presente
bando.

                              Art. 15.
 
Immissione dei volontari in ferma breve nei ruoli del servizio
permanente delle Forze armate e nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 
1. I volontari in ferma breve ammessi al transito nel ruolo dei
volontari in servizio permanente di una Forza armata conservano lo
status di volontario in ferma breve per il periodo necessario
all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali o dei corsi
propedeutici all'ammissione nel suddetto ruolo.
Gli stessi con decreto ministeriale, sono promossi al grado di
primo caporal maggiore o gradi corrispondenti ed immessi nel ruolo
dei volontari in servizio permanente al termine del quarto anno
dall'incorporazione. Nell'ambito dei singoli contingenti, al termine
del quarto anno dall'incorporazione, l'immissione del personale nel
ruolo dei volontari in servizio permanente avverra' nell'ordine della
graduatoria di merito di cui all'art. 14.
2. Il personale volontario ammesso alle carriere iniziali delle
Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che termini la ferma in anticipo
rispetto alle immissioni nei predetti organismi, viene trattenuto in
servizio nelle Forze armate fino al momento del transito nella nuova
carriera nei limiti dei posti disponibili nei contingenti gia'
autorizzati nella legge di bilancio per l'anno di riferimento.

                              Art. 16.
 
Ripartizione dei posti
 
L'accesso al servizio permanente delle Forze armate ed alle
carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare o
civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 1,
e' riservato ai volontari che ne facciano richiesta nella domanda di
arruolamento e che abbiano prestato servizio senza demerito per
almeno tre anni nelle Forze armate, nel limite dei seguenti posti
resi disponibili per ciascun bando:
Primo bando d'arruolamento:
Esercito italiano: trecentodiciannove.
Marina militare: trecentotre (di cui centocinque per il Corpo
delle capitanerie di porto).
Aeronautica militare: centonovanta.
Arma dei carabinieri: cinquecentoquaranta.
Secondo bando d'arruolamento:
Esercito italiano: cinquecentoventinove.
Marina militare: trecentotre (di cui sessantatre per il Corpo
delle capitanerie di porto).
Aeronautica militare: duecento.
Corpo della guardia di finanza: duecentocinquanta.
Terzo bando d'arruolamento:
Esercito italiano: quattrocentodieci.
Marina militare: duecentottantanove (di cui sessantadue per il
Corpo delle capitanerie di porto).
Aeronautica militare: duecentodieci.
Polizia di Stato: duecentottanta.
Corpo forestale dello Stato: diciotto.
Corpo nazionale dei vigili del fuoco: cinque.

                              Art. 17.
 
Documentazione amministrativa
 
1. Gli aspiranti all'arruolamento nella ferma triennale delle
Forze armate saranno tenuti a presentare al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - terza
divisione reclutamento volontari - I sezione - Casella Postale 355
c.a.p. 00187 Roma centro, nel termine perentorio di quindici giorni
dalla data di notifica dell'idoneita' alle selezioni
fisio-psico-attitudinali di cui al precedente art. 7, apposita
dichiarazione sostitutiva, come da modello in allegato n. 11 al
presente decreto, sottoscritta ai sensi della normativa vigente,
attestante il possesso di eventuali titoli di riserva, preferenza o
precedenza dichiarati nella domanda di arruolamento.
2. I candidati utilmente collocati in graduatoria per
l'arruolamento nella ferma triennale nelle Forze armate saranno
invitati, all'atto dell'incorporazione, a presentare dichiarazione
sostitutiva, come da modello in allegato n. 12 al presente decreto,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, comprovante il possesso dei requisiti prescritti per
l'arruolamento, che saranno specificati nell'invito stesso. La
mancata consegna del documento predetto o l'omessa regolarizzazione
dello stesso entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito
comportera' la decadenza dall'arruolamento.

                              Art. 18.
 
Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
 
L'amministrazione procedera' ai controlli anche a campione sul
contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal
controllo di cui sopra emerga la non veridicita' della dichiarazione
rilasciata, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

                              Art. 19.
 
Disposizioni amministrative
 
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per le sedi delle prove sono a carico dei candidati che, per
l'acquisto del biglietto ferroviario, potranno usufruire della
riduzione di cui alla prevista tariffa. Il documento che da' diritto
alla concessione potra' essere rilasciato dal distretto militare
competente, dall'ufficio leva presso la Capitaneria di porto, dalla
stazione Carabinieri o dal piu' vicino ente aeronautico del luogo di
residenza, previa esibizione della documentazione comprovante
l'avvenuta presentazione della domanda di partecipazione
all'arruolamento ovvero della lettera di convocazione per le
selezioni fisio-psico-attitudinali.
Per i concorrenti alle armi i viaggi in ferrovia sopra citati
saranno considerati, a tutti gli effetti, per servizio.
2. I concorrenti in servizio militare potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami militari fino ad un massimo di cinque giorni.
Qualora il concorrente non sostenesse le prove per cause dipendenti
dalla sua volonta' la suddetta licenza straordinaria sara' computata
come licenza ordinaria dell'anno in corso.

                              Art. 20.
 
B e n e f i c i
 
1. Al termine della ferma volontaria contratta, nel caso di
cessazione dal servizio, compete:
la corresponsione di un premio di congedamento nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni;
la costituzione, a cura e spese dell'amministrazione, della
posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. (assicurazione obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti).
2. Ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, il personale
congedato senza demerito al termine delle ferme o rafferme potra'
essere assunto, sempreche' in possesso dei requisiti stabiliti dalla
legge 13 maggio 1975, n. 157:
nei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle
maestranze del Ministero della difesa (categoria degli operai
specializzati, qualificati e comuni), nel limite del 40% dei posti
annualmente disponibili (art. 28);
nei posti di impiego civile del Ministero della difesa
riservati ai sottufficiali ai sensi degli articoli 57 e 59 della
legge 31 luglio 1954, n. 599, e rimasti vacanti per mancanza di
aspiranti (art. 29).
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, modificato dall'art. 39 del decreto legislativo 12 maggio
1995 n. 196, il personale congedato senza demerito al termine della
ferma contratta puo' essere assunto nelle amministrazioni indicate
nello stesso articolo, nel limite del 20% delle assunzioni annuali
del personale civile, impiegatizio, ed operaio, ferme restando le
aliquote dei posti spettanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione
obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e
successive modificazioni.
La domanda di assunzione dovra' essere presentata entro 12 mesi
dal collocamento in congedo.
4. I brevetti di specializzazione sono validi sia agli effetti
dell'iscrizione nelle liste di collocamento sia ai fini della
eventuale emigrazione all'estero.

                              Art. 21.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per
le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alla amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'ufficiale o del funzionario che sara' nominato responsabile del
trattamento. Il titolare del trattamento e' il direttore generale
della direzione generale per il personale militare.
Il presente decreto, sara' sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2001
Tenente generale: Simeone
Avvertenze:
 
Per qualunque notizia relativa alla formulazione della domanda ed
in generale al presente bando d'arruolamento rivolgersi al piu'
vicino distretto militare o ufficio leva della Capitaneria di porto.
Informazioni potranno anche essere assunte contattando l'ufficio
relazioni con il pubblico della direzione generale per il personale
militare al numero telefonico 06/47355941 secondo i seguenti orari:
dal lunedi' al giovedi' dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,45 alle
16;
venerdi' dalle 9 alle 12,30.
Consultando la sezione Difesa di Rai-televideo a pag. 417.
Consultando il sito internet della Difesa www.persomil.difesa.it>

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