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UNIVERSITA' DI MACERATA

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XVIII
ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.50 del 25/6/2002
Ente:UNIVERSITA' DI MACERATA
Località:Macerata  (MC)
Codice atto:02E04763
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:17/8/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il regolamento emanato con decreto del Ministero
dell'universita' della ricerca scientifica e tecnologica n. 224 deI
30 aprile 1999;
Visto il regolamento in materia di dottorati di ricerca
dell'Universita' di Macerata emanato con decreto rettorale n. 806 del
21 ottobre 1999;
Viste le delibere del senato accademico del 23 maggio 2002 e del
consiglio di amministrazione del 24 maggio 2002 relative ai dottorati
di ricerca per l'anno accademico 2002/2003;
 
Decreta
 
di emanare il seguente bando di concorso per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca - XVIII ciclo.
Art. 1.
E' indetta presso l'Universita' di Macerata una selezione
pubblica per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (ciclo
XVIII) in:
 
----> vedere articolo da pag. 29 a pag. 30 della G.U. <----

                               Art. 2.
Possono accedere ai corsi di dottorato di ricerca istituiti
dall'Universita' di Macerata, senza limitazione di eta' e
cittadinanza, coloro che siano in possesso di diploma di laurea o di
analogo titolo accademico conseguito in Italia o all'estero.
Altresi' possono accedere ai corsi di dottorato non coperti da
borse tutti coloro gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca,
previo superamento delle prove di ammissione. La domanda di
ammissione alla prove concorsuali per l'iscrizione ai corsi, redatta
in carta semplice, dovra' essere compilata secondo lo schema
riprodotto in calce al presente bando e potra' essere consegnata a
mano, o fatta pervenire all'Ufficio ricerca scientifica - Area affari
generali, Universita' degli studi di Macerata, Piaggia
dell'Universita' 2, 62100 Macerata entro e non oltre le ore 14 del
17 agosto 2002 e non fa fede il timbro postale di partenza.
Il presente bando vale come convocazione per le prove di
ammissione ai corsi di dottorato.

                               Art. 3.
L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta e una
orale, intese ad accertare le capacita' e le attitudini del candidato
alla ricerca scientifica.
Per tutti i corsi di dottorato l'esame di ammissione prevede la
verifica, con l'ausilio di un esperto che redigera' apposito giudizio
scritto, della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal
candidato. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire idoneo
documento di riconoscimento.
In relazione alle qualita' accertate, la commissione attribuira'
a ogni candidato fino a 60 punti, di cui fino a 30 punti per la prova
scritta e fino a 30 punti per la prova orale comprensiva della
verifica della conoscenza della lingua. Ai fini della detenninazione
del punteggio ognuno dei commissari attribuira' al candidato fino a
10 punti per prova.
Sara' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 20/30; lo stesso
punteggio verra' richiesto per il superamento del colloquio.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
Adempimenti particolari sono previsti per i seguenti corsi di
dottorato di ricerca:
a) diritto internazionale e dell'Unione europea (corso a
carattere residenziale): il candidato dovra' presentare un progetto
di ricerca (da far pervenire al competente ufficio entro la data
della prova scritta) che costituira' elemento concorrente con la
prova orale per la valutazione;
b) poesia e cultura greca e latina in eta' tardoantica e
medievale: la prova scritta consistera' nella traduzione italiana con
commento di un testo tardoantico o medievale o greco o latino a
scelta del candidato;
c) lingue e letterature comparate: il candidato dovra'
dimostrare conoscenza approfondita (scritta e orale) di una lingua
straniera e abilita' di lettura e traduzione di una seconda lingua
straniera; e' richiesta la conoscenza di tre letterature compresa
quella italiana.

                               Art. 4.
Il rettore nomina con proprio decreto le commissioni incaricate
delle valutazioni comparative dei candidati ai fini dell'ammissione
ai corsi.
Le commissioni incaricate delle valutazioni comparative sono
composte da tre docenti o ricercatori di ruolo, piu' un supplente,
anche di altri atenei italiani o stranieri

                               Art. 5.
Al termine della prova d'esame le commissioni compilano la
graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai
candidati nelle singole prove.
I candidati risultati idonei dovranno presentare o far pervenire
all'Ufficio ricerca scientifica - Area affari generali - Universita'
degli studi di Macerata, Piaggia dell'Universita' 2, 62100 Macerata
entro il termine che verra' agli stessi comunicato
dall'amministrazione domanda in carta libera di iscrizione al primo
anno di corso di dottorato corredata dalla ricevuta del versamento
della prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
o da specifica domanda di attribuzione di borsa di studio e di
esonero dal pagamento delle tasse d'iscrizione.
Le borse di studio saranno assegnate secondo l'ordine definito
nella graduatoria di ammissione.
La durata dell'erogazione delle borsa di studio e' annuale e puo'
essere confermata in caso di superamento delle prove annuali di
verifica del lavoro svolto, effettuata dal Collegio dei doceriti.
La cadenza del pagamento della borsa di studio sara' bimestrale a
partire dall'inizio dell'attivita' del corso.
L'importo della borsa di studio puo' essere aumentato per
l'eventuale periodo di soggiorno all'estero.
La borsa di studio non e' cumulabile con altra borsa di qualsiasi
genere tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
formazione e di ricerca dei borsisti.
La borsa di studio e' altresi' incompatibile con un reddito
personale superiore a Euro 7.746,85 per ciascun anno di corso.
Il godimento della borsa esclude nel modo piu' categorico
l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l'Universita'.
Le tasse e i contributi per l'accesso e la frequenza al corso
sono fissati in Euro 1.032,91 per ciascun anno di corso da versare in
due rate da Euro 516,46: la prima contestualmente all'iscrizione e la
seconda entro il 30 marzo 2003.
Gli assegnatari di borsa di studio saranno esenti dal pagamento
delle tasse e dei contributi.
I candidati ammessi ai corsi, che pur avendo i requisiti e quindi
essendo nella condizione di avere una borsa di studio non possano
esserne assegnatari per esaurimento delle stesse, saranno esentati
dal pagamento delle tasse e dei contributi. Tali requisiti dovranno
permanere per reiterare l'esonero negli anni successivi.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare entro il termine per l'iscrizione opzione per un
solo corso di dottorato.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
e puo' conservare il trattamento economico, previdenziale e di
quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso
la quale e' instaurato il rapporto di lavoro.

                               Art. 6.
I candidati idonei, che intendono chiedere l'assegnazione della
borsa di studio e l'esonero dal pagamento delle tasse e contributi
d'iscrizione, debbono contestualmente alla richiesta dichiarare sotto
la propria personale responsabilita':
1) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio per un corso di dottorato;
2) di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a
qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato;
3) di impegnarsi a restituire le somme percepite relativamente
alla borsa per il periodo in cui il proprio reddito personale superi
il limite di Euro 7.746,85.

                               Art. 7.
I corsi di dottorato hanno di norma durata non inferiore ai tre
anni.
Il titolo di dottore si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Tale
possibilita' e' estesa agli iscritti ai precedenti corsi di
dottorato.
La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera,
previa autorizzazione del Collegio dei docenti.

                               Art. 8.
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare le attivita'
programmate dal Collegio dei docenti, fatti salvi i casi di
maternita' o di grave e documentata malattia e di servizio militare.
Eventuali assenze per cause legittime e giustificate debbono essere
debitamente autorizzate dal Coordinatore del corso. In ogni caso il
Collegio dei docenti potra' procedere ad una proporzionale
decurtazione dell'importo annuale della borsa.
Il coordinatore del corso, previa acquisizione del parere del
Collegio dei docenti e in accordo con il responsabile della struttura
didattica interessata, puo' affidare ai dottorandi una limitata
attivita' didattica integrativa, che non deve in ogni caso
comprometterne l'attivita' di formazione alla ricerca, bensi'
costituire un momento di verifica dell'attivita' di ricerca svolta.
La collaborazione didattica e' per il dottorando facoltativa e non
da' luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli
dell'Universita'.

                               Art. 9.
Al termine di ciascun anno di dottorato, i dottorandi sono tenuti
a sostenere delle prove che accertino la loro capacita' a
intraprendere l'attivita' di ricerca e ne consentono l'ammissione
alla prosecuzione del dottorato.
Il Collegio dei docenti stabilisce il punteggio minimo per
l'ammissione all'anno successivo. Qualora i dottorandi abbiano
sostenuto presso altre Universita', anche straniere, esami
equipollenti a quelli previsti nel primo anno di dottorato, essi
possono essere esentati da tutte o da alcune delle prove da sostenere
nel primo anno.

                              Art. 10.
I corsi di dottorato elencati nella seguente tabella prevedono la
possibilita' di riconoscimento parziale sotto forma di un "Master di
base" e/o di un "Master avanzato", rispettivamente dopo il primo e il
secondo anno.
 
----> vedere allegato a pag. 32 della G.U. <----
 
I dottorandi interessati al conseguimento dei titoli di Master
dovranno dichiararlo all'inizio dell'anno di corso e seguire le
attivita' espressamente previste a tal fine.

                              Art. 11.
Le commissioni giudicatrici per l'esame finale necessario al
conseguimento del titolo di dottore di ricerca sono nominate dal
rettore sentito il Collegio dei docenti, e sono composte da tre
membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo,
specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree
scientifiche cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono
appartenere ad altre Universita', anche straniere, non partecipanti
al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei docenti.
La commissione puo' essere integrata da non piu' di due esperti
appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche
straniere.
Le commissioni giudicatrici sono convocate dal rettore non oltre
il sessantesimo giorno successivo alla conclusione del corso di
dottorato.
Una volta costituite entro i termini indicati, le commissioni
giudicatrici sono tenute a concludere le loro valutazioni entro i
successivi due mesi.

                              Art. 12.
Di norma entro il 31 dicembre del terzo anno di corso i candidati
presentano, presso il competente ufficio dell'Universita', domanda di
ammissione all'esame finale, corredata dall'autorizzazione motivata
del Collegio dei docenti e da tre copie della tesi con la relativa
valutazione redatta dal Collegio stesso.
Entro lo stesso termine, il Collegio dei docenti puo' proporre,
in presenza di comprovati motivi che non consentano la presentazione
della tesi nel tempo previsto, o una sua positiva valutazione, la
concessione di una proroga della durata massima di un anno. I
candidati, entro quindici giorni dalla data di convocazione del
colloquio, debbono provvedere ad inviare, a ciascun componente la
commissione giudicatrice, una copia della loro tesi accompagnata
dalla valutazione del Collegio dei docenti.
Al termine dei propri lavori la commissione giudicatrice redige
un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi
circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull'esito dei
colloqui.
L'Universita' cura l'inoltro delle copie della tesi finale alle
biblioteche nazionali di Roma e Firenze dopo il conseguimento del
titolo da parte dei candidati, mentre la rimanente copia resta agli
atti, dell'amministrazione.
Macerata, 5 giugno 2002
Il rettore

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