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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di trentatre (di cui
venticinque per il Corpo di stato maggiore e otto per il Corpo delle
capitanerie di porto) allievi ufficiali piloti di complemento della
Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo, da assegnare al
Corpo di stato maggiore ed al Corpo delle capitanerie di porto, con
obbligo di ferma di anni dodici.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.99 del 19/12/2003 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 03E07365 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 19/1/2004 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1957, concernente il
regolamento interno dell'Accademia navale, e successive
modificazioni;
Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968, concernente l'ordinamento
dell'aviazione antisommergibile;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernente disposizioni
per la difesa del mare;
Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, recante, tra l'altro,
norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di
complemento delle Forze armate;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina militare;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 giugno 1990, n. 144, concernente estensione agli
ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto della
normativa in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli
ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato maggiore della
Marina militare:
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visti la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni ed il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che a decorrere dal 1° gennaio
2004 abroghera' le disposizioni della legge precitata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 511, concernente il regolamento recante le norme di
organizzazione dell'Accademia navale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico ed avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per gli
ufficiali piloti della Marina;
Vista il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed delle infermita' che sono causa di non
idoneita' al servizio militare, che prevede, tra l'altro, che, in
relazione alle esigenze di impiego, possono essere indicati specifici
requisiti psico-fisici nei bandi di concorso;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che fissa, tra l'altro, al 20% l'aliquota percentuale
massima di personale femminile che potra' essere reclutato nell'anno
2004 quale allievo ufficiale pilota di complemento della Marina
militare;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003, concernente
l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni ed infermita' che
sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri
da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini
dell'idoneita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del
17 ottobre 2003;
Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per titoli ed esami,
per l'ammissione di allievi ufficiali piloti di complemento della
Marina militare ad un corso di pilotaggio aereo;
Ravvisata l'opportunita' che venga svolta una prova di
preselezione da parte di tutti i concorrenti e che l'ammissione alle
successive prove di abilita' natatoria e di conoscenza della lingua
inglese di un numero di concorrenti non superiore a dodici volte
quello dei posti messi a concorso offra adeguate garanzie di
selezione;
Considerato che, nel rispetto dell'aliquota massima del 20% di
cui al sopracitato decreto ministeriale 9 maggio 2003, e' opportuno
prevedere che tra i concorrenti di sesso femminile da ammettere alle
successive prove nel numero sopraindicato quelli di sesso femminile
non superino detta aliquota massima;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1998, quale risulta
modificato dal decreto ministeriale 8 giugno 2001, recante struttura
ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale
militare ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, il quale prevede che
il vice direttore militare piu' anziano sostituisce il Direttore
generale in caso di assenza o di impedimento e ne assolve le funzioni
in caso di vacanza della carica;
Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2002, concernente la
nomina dell'Ammiraglio di Divisione in s.p.e. Giuseppe Lertora a vice
direttore generale della Direzione generale per il personale
militare;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione
di trentatre' (di cui venticinque per il Corpo di stato maggiore e
otto per il Corpo delle capitanerie di porto) allievi ufficiali
piloti di complemento della Marina militare ad un corso di pilotaggio
aereo, da assegnare al Corpo di stato maggiore ed al Corpo delle
capitanerie di porto con le modalita' di cui al successivo art. 13,
comma 5, con obbligo di ferma di anni dodici.
2. Al concorso possono partecipare concorrenti sia di sesso
maschile (anche se gia' alle armi) che di sesso femminile. Tuttavia
il numero massimo di posti disponibili per i concorrenti di sesso
femminile, calcolato in base all'aliquota percentuale fissata dal
decreto ministeriale 9 maggio 2003, citato nelle premesse, e' di sei
posti.
Pertanto, in nessun caso i concorrenti di sesso femminile
potranno essere ammessi al corso di pilotaggio aereo in numero
superiore a quello indicato.
3. L'Amministrazione si riserva la facolta' di sospendere o
rinviare il concorso, in qualunque momento, nonche' di modificare,
fino alla data di approvazione delle graduatorie di merito, il numero
dei posti a concorso, per sopravvenute esigenze della Forza armata.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
concorrenti che:
a) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non
superato il ventitreesimo, alla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori, o del
genitore esercente legittimamente l'esclusiva potesta', o del tutore,
a contrarre l'arruolamento volontario nella Marina militare;
e) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi universitari oppure di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado avente durata quadriennale se integrato dal corso
annuale previsto per l'accesso all'Universita' dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910.
Sono altresi' validi, ai fini dell'ammissione alla partecipazione
al concorso, i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado
conseguiti all'estero, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni, ai titoli di studio conseguiti in Italia.
A tal fine i concorrenti dovranno presentare, unitamente alla
domanda di partecipazione al concorso, una dichiarazione di
equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta,
ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
f) non siano stati destituiti, dispensati o decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ne' siano stati
dimessi d'autorita', per motivi disciplinari o di inattitudine alla
vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle
Forze armate o dei Corpi armati dello Stato;
g) non siano stati dimessi da corsi per allievi ufficiali
piloti o navigatori di una delle Forze armate o Corpi armati dello
Stato perche' giudicati non idonei a proseguire i corsi stessi per
mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea, o per motivi
psico-fisici;
h) abbiano una statura non inferiore a mt. 1,65 e non superiore
a mt. 1,90.
i) per i soli concorrenti di sesso maschile:
non siano stati riformati alla visita di leva o
successi-vamente ad essa;
non siano stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero
ammessi a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230.
2. L'ammissione ai corsi e' subordinata al possesso
dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale prescritta dalla normativa
in vigore per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per allievi
ufficiali piloti di complemento della Marina militare, da accertarsi
secondo le modalita' di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11 del
presente decreto.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione al corso dei
vincitori, nonche' le nomine di cui al successivo art. 14, comma 1,
lettere b) e c), sono, inoltre, subordinate all'accertamento, anche
successivo alla data di ammissione al corso di pilotaggio, del
possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per
l'ammissione ai concorsi nella magistratura.
4. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1, 2
e 3, salvo quello di cui al precedente comma 1, lettera a), devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di ammissione al concorso, indicato al successivo
art. 3. Detti requisiti devono inoltre essere mantenuti sino alla
ammissione al corso, per la durata dello stesso e fino alla nomina a
guardiamarina di complemento.
Art. 3.
Domanda di partecipazione al concorso
1. La domanda di partecipazione al concorso, che costituisce
anche atto di impegno a contrarre, in caso di superamento del
concorso, la ferma di anni dodici, dovra' essere:
a) redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato in
allegato «A», ed integrata per i minorenni dell'atto di assenso
riportato nell'allegato «B», che costituiscono parte integrante del
presente decreto, osservando le istruzioni riportate sui modelli
stessi ed in particolare indicando il corpo per il quale il
concorrente intenda partecipare. Il concorrente dovra' aver cura di
conservare copia della domanda, da esibire all'atto della
presentazione alla prova di preselezione, come indicato nel
successivo art. 7;
b) firmata per esteso dal concorrente (la firma in calce alla
domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede
l'autenticazione). La mancanza di sottoscrizione determinera' il non
accoglimento della medesima;
c) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al
Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi, viale Italia n. 72
- 57100 Livorno, con esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura,
a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Non saranno,
quindi, prese in considerazione le domande inoltrate oltre il termine
suindicato. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
I concorrenti militari in servizio dovranno, prima dell'invio
della domanda con le modalita' suindicate, far vistare la stessa dal
Comando dell'ente/reparto di appartenenza.
I cittadini italiani residenti all'estero o che si trovino
all'estero per motivi di servizio potranno inoltrare la domanda anche
tramite le Autorita' diplomatiche o Consolari entro il medesimo
termine. I primi dovranno indicare in detta domanda l'ultima
residenza in Italia, la data di espatrio e di essere a conoscenza di
dover sostenere le prove concorsuali nelle sedi previste per gli
altri concorrenti. In particolare i militari in servizio, impiegati
all'estero in localita' ove non vi siano le predette autorita',
potranno presentare la domanda, sempre entro il medesimo termine, al
Comando di appartenenza, che provvedera' a trasmetterla all'Accademia
navale di Livorno entro il terzo giorno dalla data di presentazione
della medesima.
In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di
assunzione a protocollo della domanda da parte dell'autorita/comando
ricevente.
2. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze
penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) ed il codice fiscale;
b) la residenza (comune, provincia, c.a.p., indirizzo e numero
civico);
c) il recapito (comune, provincia, c.a.p., indirizzo e numero
civico) presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso e, ove possibile, il numero telefonico. E' fatto
obbligo ai concorrenti di comunicare tempestivamente al Comando
dell'Accademia navale di Livorno, Direzione corsi allievi, viale
Italia n. 72 - 57100 Livorno, a mezzo telegramma o fax al numero
0586/238222, ogni variazione del predetto recapito. E' fatto altresi'
obbligo ai concorrenti che venissero incorporati per l'assolvimento
degli obblighi di leva successivamente alla presentazione della
domanda, di comunicare l'ente presso il quale siano stati destinati a
prestare servizio, nonche' ogni variazione anche temporanea della
sede di servizio.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore;
d) di essere in possesso della cittadinanza italiana. In caso
di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da
allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e'
soggetto agli obblighi militari;
e) il loro stato civile;
f) di godere dei diritti civili e politici. In caso contrario
dovra' indicarne i motivi in apposita dichiarazione da allegare alla
domanda di partecipazione a concorso;
g) il titolo di studio posseduto con il relativo punteggio, con
l'indicazione dell'Istituto scolastico presso il quale il medesimo e'
stato conseguito;
h) di non essere stato destituito, dispensato o decaduto
dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere
stato dimesso d'autorita' da una delle accademie, scuole o altri
Istituti di formazione delle Forze armate o dei Corpi armati dello
Stato per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare,
ne' di essere stato dimesso dai corsi per allievi ufficiali piloti o
navigatori di una delle Forze armate o Corpi armati dello Stato o
Forze armate estere perche' giudicato non idoneo a proseguire i corsi
stessi per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea, o
per motivi psico-fisici;
i) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico procedimenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. (In caso
contrario dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i
procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero quella presso la quale penda un eventuale
procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato).
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando
dell'Accademia navale di Livorno - Ufficio concorsi, viale Italia
n. 72 - 57100 Livorno, qualsiasi variazione della propria posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra;
j) se militare in servizio, la data di incorporazione, il grado
rivestito, la Forza armata/Corpo armato di appartenenza, la posizione
di stato e l'Ente/Reparto di appartenenza;
k) l'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande, dei titoli preferenziali di
cui all'allegato «C» che costituisce parte integrate al presente
decreto, che danno luogo, a parita' di punteggio, alla applicazione
dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
l) il possesso di eventuali titoli di merito che ritenga utili
ai fini della valutazione di cui al successivo art. 12;
m) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi previsti per il
Corpo di appartenenza;
n) di accettare, qualora ammesso al corso, l'obbligo di
permanere in servizio fino alla scadenza del periodo di ferma
previsto al precedente art. 1, comma 1;
o) di rinunciare, in caso di ammissione al corso di formazione,
al grado rivestito (se militare);
p) di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni relative
al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda;
q) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
r) se concorrente di sesso maschile:
l'esito della visita di leva ed il profilo sanitario che
risulta dal documento allegato al foglio di congedo illimitato
provvisorio rilasciato alla visita medesima, se gia' effettuata;
il Distretto militare o la Capitaneria di porto di
appartenenza;
la propria posizione nei riguardi degli obblighi di servizio
militare;
se sia stato ammesso o presti «servizio civile»;
se sia stato dichiarato «obiettore di coscienza».
3. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione sia minorenne dovra' far vistare la sua firma, apposta
in calce alla domanda, da entrambi i genitori o da quello che
legittimamente esercita l'esclusiva potesta', o dal tutore in caso di
mancanza di entrambi i genitori. Alla domanda dovra' essere allegato
l'atto di assenso, in carta semplice, conforme al gia' citato
allegato «B», redatto dal sindaco o suo delegato e sottoscritto da
entrambi i genitori o da quello che legittimamente esercita
l'esclusiva potesta' o dal tutore in caso di mancanza di entrambi i
genitori. La mancata presentazione di detto documento determinera' la
non ammissione al concorso.
4. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti dal presente art., il Comando dell'Accademia
navale potra' richiedere la regolarizzazione delle domande che,
sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente
irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di
domanda di cui al gia' citato Allegato «A» del presente decreto.
Art. 4.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova di preselezione;
b) un test per accertare il livello di conoscenza della lingua
inglese;
c) una prova di nuoto per accertare e valutare l'abilita'
natatoria;
d) accertamenti psico-fisici;
e) accertamenti attitudinali;
f) accertamento dell'idoneita' psico-fisica al volo.
2. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114
all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso
con il decreto dirigenziale di cui al successivo art. 13, comma 4
(presumibilmente entro il 30 aprile 2004), dovranno essere risultati
idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti di cui al
precedente comma 1.
3. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1, i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da
una amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
Art. 5.
Spese di viaggio e licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dal precedente art. 4, comma 1, sono a carico dei concorrenti i
quali, peraltro, muniti di lettera o telegramma di convocazione (o
del bando di concorso corredato della ricevuta della raccomandata
rilasciata dalle poste italiane comprovante la spedizione della
domanda di partecipazione al concorso solo per la prova di
preselezione), potranno rivolgersi al Distretto militare, alla
Capitaneria di porto, alla Stazione carabinieri o al Presidio
aeronautico del luogo di residenza, per ottenere il rilascio dello
scontrino per fruire della agevolazione ferroviaria prevista (sconto
del 10%).
2. I concorrenti che siano gia' alle armi potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente
art. 4, nonche' al tempo strettamente necessario per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed
accertamenti e per il rientro alla sede di servizio.
Art. 6.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione per la prova di preselezione, per le prove di
nuoto, per il test di lingua inglese, per la valutazione dei titoli e
per la formazione della graduatoria;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) la commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara'
composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello
(pilota), in servizio permanente, presidente;
tre ufficiali superiori della Marina (di cui uno appartenente
al Corpo delle capitanerie di porto) in servizio permanente, membri;
un ufficiale della Marina in servizio permanente, segretario
senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di istruttori di nuoto
dell'Accademia navale e di personale abilitato alla somministrazione
ed alla correzione del test unificato interforze di lingua inglese.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sara'
composta da:
un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo in servizio
permanente di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente;
due ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo in
servizio permanente, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di specialisti esterni.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sara'
composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
due ufficiali superiori della Marina, membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori della Marina ovvero convenzionati.
5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d) sara'
composta da:
un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo in servizio
permanente di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo
in servizio permanente, membri.
Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che abbiano
fatto parte della commissione di cui al precedente comma 3.
La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di specialisti esterni. Anche
detti specialisti dovranno essere diversi da quelli consultati dalla
commissione di cui al precedente comma 3.
Art. 7.
Prova di preselezione
1. Tutti i concorrenti saranno sottoposti, con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso dal presente decreto, alla prova di
preselezione, che avra' luogo presso il Centro di selezione della
Marina militare sito presso il Comprensorio Marina militare di Piano
S. Lazzaro in via della Marina n. 1 - Ancona, presumibilmente nella
prima decade del mese di febbraio 2004.
Il diario di detta prova ovvero l'eventuale modificazione della
sede di svolgimento della prova medesima saranno, comunque, resi noti
con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
del 16 gennaio 2004. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - del 16 gennaio 2004 tale pubblicazione potra' essere
rinviata ad una data successiva.
2. L'ora di presentazione che sara' indicata nel predetto avviso
e quella dell'orario ufficiale. Il suddetto diario ha valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti
che, pertanto, dovranno presentarsi, senza attendere alcuna ulteriore
comunicazione, nella sede, nell'ora e nel giorno per ciascuno fissati
nell'avviso sopra indicato, muniti della copia della domanda di
partecipazione al concorso, nonche' della ricevuta della raccomandata
rilasciata dall'ufficio postale accettante comprovante la data di
spedizione della domanda medesima.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova,
anche per causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari
e, pertanto, esclusi dal concorso.
4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. La prova, della durata che sara' resa nota dalla commissione
prima del suo inizio, consistera' nella somministrazione collettiva e
standardizzata di questionari contenenti un congruo numero di quesiti
a risposta multipla finalizzati ad accertare le capacita'
intellettive e culturali dei concorrenti. Prima dell'inizio della
prova la commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a.
rendera' note ai concorrenti le modalita' di svolgimento e di
valutazione della prova medesima.
6. Al termine della prova la commissione, sulla base dei punteggi
ottenuti dai concorrenti, espressi in centesimi, formera' una
graduatoria provvisoria al solo scopo di individuare coloro che
saranno ammessi al test di lingua inglese e, in caso di idoneita',
alle prove di nuoto.
Saranno ammessi al test di lingua inglese ed alle prove di nuoto
di cui al successivo art. 8, secondo l'ordine della predetta
graduatoria provvisoria, trecentosessanta concorrenti, di cui al
massimo settantaquattro di sesso femminile (tenuto conto che i
concorrenti di sesso femminile non potranno superare la percentuale
del 20% fissata nel decreto ministeriale 9 maggio 2003, citato nelle
premesse).
Saranno inoltre ammessi a detti accertamenti i concorrenti che
abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente classificatosi
all'ultimo posto utile nella graduatoria di merito.
7. I punteggi riportati dai concorrenti nella prova di
preselezione, che saranno affissi all'albo dell'Accademia navale a
cura dell'ufficio concorsi, contribuiranno alla formazione della
graduatoria generale di merito di cui al successivo art. 13.
8. I concorrenti di cui al precedente comma 6 riceveranno
apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata o
telegramma da parte del Comando dell'Accademia navale. L'elenco degli
idonei alla prova di preselezione sara', altresi', pubblicato a puro
titolo informativo nel sito internet «www.marina.difesa.it».
9. Ai rimanenti concorrenti non sara' inviata alcuna
comuni-cazione. Essi, comunque, potranno chiedere informazioni
sull'esito della prova, a partire dal quindicesimo giorno successivo
a quello di conclusione della prova di preselezione al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio
relazioni con il pubblico, palazzo Esercito, via XX settembre
n. 123/A - 00187 Roma (tel.06/4735.5941, 06/4735.4548, 06/4735.4613).
10. I verbali della prova di preselezione dovranno essere
inviati, entro il terzo giorno dalla conclusione delle prove di tutti
i concorrenti, tramite il Comando dell'Accademia navale, alla
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 3ª Sezione.
Art. 8.
Test di lingua inglese e prove di nuoto
1. Il test di lingua inglese e le prove di nuoto si svolgeranno
presso l'Accademia navale di Livorno, presumibilmente nella terza
decade del mese di febbraio 2004 con le modalita' rese note nella
lettera o telegramma di convocazione da parte del Comando
dell'Accademia navale. Per esigenze organizzative le prove di nuoto
potranno aver luogo anche in idonea struttura esterna all'Accademia
navale.
2. Il livello di conoscenza della lingua inglese sara' accertato
dalla commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), attraverso
la somministrazione del test unificato interforze, il cui risultato
dara' luogo alla attribuzione di un punteggio espresso in centesimi.
Detto test, che consistera' in una prova di «listening» ed in una
di «reading», si intendera' superato con il punteggio minimo di
trenta centesimi in ciascuna prova. Pertanto, i concorrenti che non
otterranno il punteggio minimo sopraindicato saranno esclusi dal
concorso.
3. L'esito del test, ottenuto in base alla media del punteggio
riportato da ciascun concorrente nelle predette prove di «listening»
e «reading», verra' comunicato seduta stante al concorrente.
4. I concorrenti, muniti di certificato di idoneita' ad attivita'
sportiva agonistica in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport, dovranno essere sottoposti alla prova di nuoto. La mancata
presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del
concorrente a sostenere le prove e la conseguente esclusione del
medesimo dal concorso.
5. L'abilita' natatoria sara' accertata dalla commissione di cui
all'art. 6, comma 1, lettera a), attraverso le seguenti prove:
nuoto a stile libero per una distanza di metri 50, da
effettuarsi entro il tempo massimo di 80 secondi. La prova, qualora
superata, dara' luogo all'attribuzione di un punteggio con le
modalita' riportate nella tabella in allegato «D», che costituisce
parte integrante del presente decreto;
nuoto subacqueo in apnea della distanza minima di 18 metri
circa. La prova, qualora superata, non dara' luogo ad attribuzione di
alcun punteggio;
tuffo dalla piattaforma di metri 5 in stile libero. La prova,
qualora superata, non dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio.
I concorrenti che non supereranno anche una sola delle predette
prove, saranno giudicati in possesso di insufficiente capacita'
natatoria e, pertanto, esclusi dal concorso.
L'esito delle prove verra' comunicato per iscritto seduta stante
al concorrente.
6. I verbali del test di lingua inglese e delle prove di nuoto
dovranno essere trasmessi alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 3ª
Sezione, tramite il Comando dell'Accademia navale, entro il terzo
giorno dalla data di completamento delle prove.
Art. 9.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di cui all'art. 8
saranno invitati a presentarsi, presumibilmente nel mese di marzo
2004, presso l'Infermeria autonoma della Marina militare di Ancona
con le modalita' che saranno rese note nella lettera o telegramma di
convocazione da parte del Comando dell'Accademia navale, per essere
sottoposti a cura della commissione di cui al precedente art. 6,
comma 1, lettera b) ad accertamenti psico-fisici.
2. A detti accertamenti psico-fisici i concorrenti dovranno
presentarsi muniti dei sottonotati certificati:
certificato anamnestico rilasciato da una struttura sanitaria
pubblica riportante le vaccinazioni effettuate;
eventuali lastre e referti di esami radiografici (torace,
rachide in toto e seni paranasali), qualora questi siano stati
effettuati entro i tre mesi precedenti la data di presentazione,
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, ovvero private
convenzionate.
3. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' definita
tenendo conto dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che
sono causa di non idoneita' al servizio militare annesso al decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e delle direttive della Direzione
generale della sanita' militare in data 19 aprile 2000, citati nelle
premesse.
Gli accertamenti psico-fisici saranno volti al riconoscimento del
possesso dell'idoneita' fisica al servizio dei concorrenti quali
allievi ufficiali di complemento della Marina militare.
I concorrenti dovranno, inoltre, essere riconosciuti in possesso
dei seguenti requisiti fisici:
dati somatici:
statura non inferiore a mt. 1,65 e non superiore a mt. 1,90
sia per i concorrenti di sesso maschile che per quelli di sesso
femminile;
distanza vertice-glutei non superiore a cm. 98;
distanza glutei-ginocchia non superiore a cm. 65;
apparato visivo:
visus naturale non inferiore a 10/10 per occhio in assenza di
vizi di rifrazione. Senso cromatico normale alle tavole
pseudoisocromatiche;
dentatura:
la dentatura dovra' essere in buone condizioni; sara'
consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti,
purche' non associati a paradontopatia giovanile, e non tutti dallo
stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un
canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i
terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con
moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalita' della
masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati.
4. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
esame radiografico del torace in due proiezioni, del rachide in
toto e dei seni paranasali solo qualora i concorrenti non producano
il relativo referto da cui risulti che tale accertamento sia stato
eseguito entro i tre mesi antecedenti presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private convenzionate, come indicato dal
precedente comma 2. I concorrenti di sesso femminile, qualora non
esibiscano detto referto, al solo fine dell'effettuazione in piena
sicurezza dell'esame radiografico, dovranno produrre un test di
gravidanza in data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
di detto referto i medesimi dovranno essere sottoposti, al fine sopra
indicato, al test di gravidanza. In caso di positivita' del test di
gravidanza la commissione non potra' in nessun caso procedere agli
accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del
giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del gia' citato decreto
ministeriale 4 aprile 2000, secondo il quale lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare;
ecografia pelvica (per i soli concorrenti di sesso femminile);
cardiologico con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico con audiogramma e prove vestibolari;
odontoiatrico;
visita psichiatrica con colloquio e test;
visita neurologica con elettroencefalogramma;
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
markers dell'epatite B e C;
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
La commissione potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico legale.
5. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali, nonche' degli specifici requisiti fisici
suindicati.
6. La commissione medica, seduta stante, comunichera' al
concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«Idoneo quale allievo ufficiale di complemento della Marina
militare», con indicazione del profilo sanitario di cui al successivo
comma 7;
«Non idoneo quale allievo ufficiale di complemento della Marina
militare», con indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati «idonei» i concorrenti in possesso dei
requisiti sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo
sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato
cardiocircolatorio AC 1; apparato respiratorio AR 1; apparati vari AV
2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato
osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; apparato uditivo AU 1; per
l'apparato visivo VS valgono i requisiti indicati al precedente comma
3.
8. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati
affetti, tra l'altro, da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente 3 nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario stabilito dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare di leva (fermi restando gli specifici
requisiti prescritti dal presente decreto);
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia
disartria);
granulomi dentari, carie, otturazioni difettose, peridontiti e
disodontiasi anamnesticamente, clinicamente e radiologicamente
rilevanti, protesi mobili, malposizioni, disordini dell'articolazione
temporomandibolare e malocclusioni;
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
emoglobinopatie, eritro-enzimopatie ematiche di tipo
eredo-costituzionale e allergopatie;
scoliosi con angolo di L.C. superiore a 15°;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi, la presenza di
alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono
pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle
collaterali, gli strabismi manifesti anche alternanti, gli esiti di
cheratotomia radiale, gli esiti di laser-terapia correttiva;
tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale pilota di complemento.
9. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
psico-fisici venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni
acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le
quali risultasse scientificamente probabile un'evoluzione
migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei
requisiti richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera'
giudizio, ne' definira' il profilo sanitario. Essa fissera' il
termine - che non potra' superare la data prevista per il
completamento delle prove per l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica al pilotaggio da parte di tutti i concorrenti - entro il
quale sottoporra' detti concorrenti ad ulteriori accertamenti
sanitari, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
10. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
11. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno, tuttavia,
inviare con lettera raccomandata al Comando dell'Accademia navale
ufficio concorsi, viale Italia n. 72 - 57100 Livorno
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli
accertamenti psico-fisici, specifica istanza, corredata di idonea
documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non
idoneita'. Dette istanze dovranno essere anticipate al Comando
dell'Accademia navale a mezzo fax (0586/238222).
12. Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero spedite oltre il termine perentorio
sopraindicato o non anticipate via fax nel termine medesimo.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dal Comando dell'Accademia navale la relativa comunicazione
telegrafica. I concorrenti che risulteranno assenti, anche per causa
di forza maggiore, il giorno e all'ora stabilita per gli ulteriori
accertamenti psico-fisici, saranno considerati rinunciatari e,
pertanto esclusi dal concorso.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il Comando
dell'Accademia navale comunichera' all'interessato che il giudizio di
non idoneita' riportato al termine degli accertamenti psico-fisici
sanitari rimane confermato.
13. Il giudizio circa l'idoneita' psico-fisica dei concorrenti di
cui al precedente comma 12 in caso di accoglimento dell'istanza e di
idoneita' alle prove di cui al successivo art. 10 - sara' espresso
dalla commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera d), a
seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di
ulteriori accertamenti ovvero, qualora necessario, a seguito di
ulteriori accertamenti sanitari disposti.
14. Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno
esclusi dal concorso.
Art. 10.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente art. 9, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti,
a cura della commissione di cui al precedente art. 6, comma 1,
lettera c), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello
svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di
performance, colloquio individuale) volte a valutare oggettivamente
il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo
inserimento in Forza armata. Tale valutazione si articola nelle
seguenti aree d'indagine:
a) area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo,
tipo di pensiero prevalente (astratto e concreto), elasticita' del
pensiero, capacita' di attenzione/concentrazione, progettazione,
apprendimento;
b) area della modulazione affettiva e relazionale: capacita' di
modulare la sfera affettiva in modo maturo ed autonomo, livelli di
autostima, capacita' relazionali e prevalenti modalita' di
rapportarsi con gli altri, con il gruppo, con l'autorita' e con il
ruolo istituzionale;
c) area della produttivita' e delle competenze gestionali:
livelli di attivita', di rendimento, di iniziativa e di aspirazione,
tolleranza allo stress, capacita' di lavorare per obiettivi e di
gestire le risorse, senso di autoefficacia;
d) area motivazionale: aspettative professionali, livello di
partecipazione all'assunzione di ruolo, flessibilita' adattiva,
disponibilita' a sviluppare le proprie competenze professionali nello
specifico processo di formazione.
2. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale allievo ufficiale di complemento»;
«non idoneo quale allievo ufficiale di complemento», con
indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno
esclusi dal concorso.
3. I verbali degli accertamenti attitudinali dovranno essere
trasmessi alla Direzione generale per il personale militare -
I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 3ª Sezione, tramite
il Comando dell'Accademia navale, entro il terzo giorno dalla data di
completamento degli accertamenti medesimi.
Art. 11.
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti
psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti articoli 9 e 10
riceveranno lettera o telegramma da parte del Comando dell'Accademia
navale di Livorno recante le modalita' di convocazione presso un
Istituto medico leale dell'Aeronautica militare, per essere
sottoposti, presumibilmente nel mese di aprile 2004, all'accertamento
del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per
l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo.
2. Il competente Istituto Medico Legale dell'Aeronautica
militare, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito
di detti accertamenti, sottoponendogli un verbale contenente uno dei
seguenti giudizi:
«idoneo all'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo quale
allievo ufficiale pilota di complemento»;
«non idoneo all'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo quale
allievo ufficiale pilota di complemento» con indicazione del motivo.
L'Istituto medico legale dell'Aeronautica militare dovra'
comunicare il suddetto esito al Comando dell'Accademia navale di
Livorno Ufficio concorsi Viale Italia 72, 57100 Livorno,
anticipandolo a mezzo fax (0586/238222).
Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente
articolo e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei
saranno esclusi dal concorso.
3. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno, tuttavia,
inviare con lettera raccomandata al Comando dell'Accademia navale
Ufficio concorsi, viale Italia n. 72 - 57100 Livorno per il
successivo inoltro alla Commissione sanitaria d'appello
dell'Aeronautica militare, improrogabilmente entro il decimo giorno
successivo alla data degli accertamenti sanitari effettuati presso
l'Istituto medico legale dell'Aeronautica militare, specifica
istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il
giudizio di non idoneita'. Dette istanze dovranno essere anticipate
al Comando dell'Accademia navale a mezzo fax (0586/238222).
4. Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero pervenute oltre il termine perentorio
sopraindicato o non anticipate via fax nel termine medesimo.
In caso di accoglimento dell'istanza da parte della commissione
sanitaria d'appello dell'Aeronautica militare, i concorrenti
riceveranno dal Comando dell'Accademia navale comunicazione
telegrafica di convocazione ad ulteriori accertamenti sanitari per
l'idoneita' psico-fisica al pilotaggio presso la suddetta commissione
sanitaria d'appello. I concorrenti che risulteranno assenti, anche
per causa di forza maggiore, il giorno e l'ora stabilita per gli
ulteriori accertamenti, saranno considerati rinunciatari e, pertanto,
esclusi dal concorso.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il Comando
dell'Accademia navale comunichera' all'interessato che il giudizio di
non idoneita' riportato al termine degli accertamenti per l'idoneita'
psico-fisica al pilotaggio rimane confermato.
5. Il giudizio circa l'idoneita' psico-fisica al pilotaggio dei
concorrenti di cui al precedente comma 4 in caso di accoglimento
dell'istanza - sara' espresso dalla predetta commissione sanitaria
d'appello dell'Aeronautica militare a seguito di valutazione della
documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti ovvero,
qualora necessario, a seguito degli ulteriori accertamenti disposti.
6. Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno
esclusi dal concorso.
Art. 12.
Valutazione titoli
1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera
a), provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti
risultati idonei al termine degli accertamenti di cui ai precedenti
articoli 9, 10 e 11, assegnando ai medesimi i seguenti punteggi:
10 punti per il possesso del brevetto di pilota commerciale;
5 punti per il possesso della licenza di pilota privato.
Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande ed essere espressamente
dichiarati nella domanda medesima. Il concorrente dovra' inoltre
fornire tutte le indicazioni utili per consentire all'amministrazione
di effettuare i previsti controlli sull'effettivo possesso degli
stessi.
Art. 13.
Graduatoria ed assegnazione ai Corpi
1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove
concorsuali saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente
art. 6, comma 1, lettera a), in una graduatoria generale di merito,
formata in base alla media dei punteggi ottenuti da ciascun
concorrente nella prova di preselezione, nel test di lingua inglese e
nella prova di capacita' natatoria, moltiplicati rispettivamente per
i coefficienti pari a 1.0, 1.6 e 1.3., cui andra' aggiunto
l'eventuale punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui
al precedente art. 12.
2. Nella predetta graduatoria si terra' conto:
a) del numero massimo dei posti disponibili per i concorrenti
di sesso femminile, indicato nell'art. 1, comma 3, del presente
decreto. Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile
potranno conseguire l'ammissione al corso di pilotaggio aereo in
numero superiore a quello indicato, anche se collocati in posizione
utile nella predetta graduatoria di merito;
b) fermo restando quanto indicato nella precedente lettera a),
a parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione della
predetta graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli
di preferenza e' riportato nel gia' citato allegato «C».
3. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei
posti disponibili, si collocheranno utilmente nella predetta
graduatoria di merito.
4. La graduatoria di merito del concorso sara' approvata con
decreto dirigenziale che sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del
Ministero della difesa. Di detta pubblicazione sara' dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso sara'
inoltre pubblicato nel foglio d'ordini della Marina militare e, a
puro titolo informativo, nel sito internet «www.marina.difesa.it».
5. La commissione di cui sopra provvedera' inoltre
all'assegnazione dei vincitori al Corpo di stato maggiore ed al Corpo
delle capitanerie di porto sulla base della predetta graduatoria,
tenendo conto delle indicazioni attitudinali e delle preferenze
espresse dai concorrenti, ove compatibili con le prioritarie esigenze
della Forza armata, secondo la seguente distribuzione:
venticinque al Corpo di stato maggiore;
otto al Corpo delle capitanerie di porto.
6. I vincitori riceveranno all'indirizzo indicato nella domanda
lettera raccomandata o telegramma contenente l'invito a presentarsi
presso l'Accademia navale di Livorno per assumere servizio - sotto
riserva dell'accertamento dei prescritti requisiti - per la frequenza
del corso di cui al successivo art. 14.
7. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione dovranno
ritenersi non ammessi al corso di pilotaggio aereo. Essi, comunque,
potranno chiedere informazioni sull'esito del concorso al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio
relazioni con il pubblico - Palazzo Esercito, via XX Settembre 123/A
- 00187 Roma (tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548, 06/4735.4613).
8. Eventuali rinunce di concorrenti potranno essere ripianate,
entro il quindicesimo giorno dalla data di inizio del corso di cui al
successivo art. 14, secondo l'ordine della graduatoria di merito,
fermi restando i criteri di cui al precedente comma 2.
9. I concorrenti che non dovessero presentarsi entro il limite
massimo di quarantotto ore dalla data indicata nella comunicazione di
cui al precedente comma 6 saranno considerati rinunciatari e non
ammessi al corso di pilotaggio aereo.
Art. 14.
Svolgimento del corso e prospettive di carriera
1. Il corso di pilotaggio aereo, comprensivo di una fase di
istruzione di base e di formazione professionale di base, avra'
inizio presumibilmente nel mese di maggio 2004 e si svolgera' con le
seguenti modalita', previste negli articoli 4, 5 e 6 della legge
19 maggio 1986, n. 224:
a) i giovani ammessi al suddetto corso, inclusi gli ufficiali
di complemento ed i sottufficiali, saranno assunti con il grado di
comune di 2ª classe allievo ufficiale pilota di complemento per
compiere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio del
corso suddetto;
b) essi saranno promossi comuni di 1ª classe dopo un primo
periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti di
complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di
aeroplano;
c) al termine dei corsi, gli allievi che avranno superato le
prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare
e gli esami teorici, conseguiranno, se giudicati idonei ad assumere
il grado, la nomina a guardiamarina di complemento.
2. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che
saranno stati giudicati non idonei ad assumere il grado di
guardiamarina di complemento, pur avendo superato le prove prescritte
per il conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la
nomina a pilota militare. In tale qualita' saranno tenuti a prestare
servizio con il grado di sergente di complemento per un periodo di
sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio.
3. La Direzione generale per il personale militare, su proposta
dell'ufficio generale del personale della Marina militare, ha
facolta' di dimettere dal corso gli allievi che non superino il corso
di istruzione di base o il corso di formazione professionale o il
corso di pilotaggio, per scarso rendimento, per motivi psico-fisici o
per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, e
siano pertanto ritenuti non idonei a proseguire il corso stesso.
4. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, coloro
che non conseguiranno il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di
pilota militare ovvero che saranno dimessi dal corso per scarso
rendimento, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al
pilotaggio o per motivi disciplinari, perderanno la qualifica di
allievo ufficiale e completeranno, qualora di sesso maschile e in
obbligo di leva, la ferma di leva col grado raggiunto. Qualora non in
obbligo di leva, invece, essi saranno avviati al piu' vicino Centro
di reclutamento della Marina militare per essere inviati in licenza
senza assegni in attesa dell'emanazione del provvedimento di
proscioglimento da parte della Direzione generale per il personale
militare.
5. Il periodo di tempo trascorso alle armi in qualita' di allievo
ufficiale e' considerato utile agli effetti dell'assolvimento degli
obblighi di leva.
6. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi
provenienti dai sottufficiali e dai volontari di truppa, in servizio
permanente, in servizio continuativo o in ferma o in rafferma
competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.
Art. 15.
Disposizioni per i militari
1. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso i
concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo dovranno
rilasciare, a seconda del proprio stato, una delle seguenti
dichiarazioni:
se ufficiali di complemento: dichiarazione di rinuncia al grado
rivestito, necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza,
ai sensi degli articoli 70 e 71 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
se sottufficiali: dichiarazione di rinuncia al grado rivestito,
necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi
dell'art. 60, n. 3, della legge 31 luglio 1954, n. 599;
se volontari in servizio permanente: dichiarazione di rinuncia
al grado rivestito, necessaria per la cancellazione dal ruolo di
appartenenza, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196;
se volontari in ferma breve o graduati di truppa: dichiarazione
di rinuncia al grado rivestito e di proscioglimento dalla ferma
volontaria contratta.
2. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in
qualita' di allievo ufficiale al corso di pilotaggio aereo. Gli
allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai
volontari in servizio permanente, qualora non conseguano la nomina a
guardiamarina, saranno reintegrati nel grado, reiscritti nel ruolo di
provenienza ed il periodo trascorso in Accademia navale sara'
computato nell'anzianita' di grado.
Art. 16.
Sviluppi di carriera - Premio di congedamento
1. Gli ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale,
qualora in possesso dei prescritti requisiti, possono partecipare a
specifici concorsi, per titoli, per il transito nel ruolo speciale in
servizio permanente effettivo.
2. Per gli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito
quali piloti di complemento in ferma dodecennale nella Marina,
sempreche' siano in possesso dei requisiti prescritti dal relativo
bando, sono previste riserve di posti fino al 80% dei posti
annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi di cui
all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490, e successive modificazioni per la nomina ad ufficiale della
Marina.
3. Gli ufficiali collocati in congedo illimitato hanno diritto ad
un premio di congedamento secondo quanto previsto dalle norme
vigenti.
Art. 17.
Esclusioni dal concorso
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in qualsiasi momento i concorrenti
dal concorso ovvero dal corso di pilotaggio aereo, nonche' dichiarare
i medesimi decaduti dalla nomina a comune di 1ª classe, a sergente di
complemento o a guardiamarina di complemento, qualora il difetto dei
prescritti requisiti venisse accertato durante le selezioni, durante
il corso di pilotaggio aereo, ovvero dopo le predette nomine.
2. La Direzione generale per il personale militare potra',
inoltre, prima della scadenza della ferma dodecennale, collocare in
congedo illimitato gli ufficiali piloti di complemento per gravi
infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative,
ovvero per scarso rendimento tecnico-professionale.
Art. 18.
Accertamento dei requisiti
1. La Direzione generale per il personale militare provvedera' a
richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la
conferma di quanto dichiarato dai concorrenti nella domanda di
partecipazione. Qualora dal suddetto controllo emerga la non
veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il certificato del casellario giudiziale sara' acquisito
d'ufficio.
Art. 19.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il comando dell'Accademia navale, per le finalita' di gestione
del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge 31 dicembre 1996, n. 675, tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento dei dati. Responsabile del
trattamento e' il Comandante dell'Accademia navale.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2003
Amm. isp. capo (CP): Sicurezza
Amm. div.: Lertora
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