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BANCA D'ITALIA

Concorso per l'assunzione di assistenti tecnici nel campo dell'ICT
(Information and Communication Technology)

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.54 del 8/7/2011
Ente:BANCA D'ITALIA
Località:Nazionale
Codice atto:1E003745
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:8/8/2011

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 


Art. 1


Requisiti di partecipazione e di assunzione


La Banca d'Italia indice i seguenti concorsi pubblici per
l'assunzione in esperimento di:
A. 6 Assistenti tecnici con orientamento nel campo dello
sviluppo/manutenzione di applicazioni informatiche;

B. 9 Assistenti tecnici con orientamento nel campo dello
sviluppo/manutenzione/gestione operativa di sistemi informatici e/o
reti di telecomunicazione. (1)

Sono richiesti i requisiti che si indicano di seguito.
1. diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di durata
quinquennale, conseguito con una votazione di almeno 90/100 o 54/60.
Sara' altresi' consentita la partecipazione ai possessori di
titoli di studio conseguiti all'estero o di titoli esteri conseguiti
in Italia con votazione corrispondente ad almeno 90/100 o 54/60,
riconosciuti equipollenti ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi, secondo la vigente normativa, al titolo sopra indicato.
2. Eta' non inferiore agli anni 18.
3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
Europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge.
4. Idoneita' fisica alle mansioni, da accertarsi tramite enti
pubblici o pubbliche istituzioni sanitarie. In relazione al
continuativo utilizzo di apparati tecnologici, che comporta
un'intensa attivita' di digitazione e di applicazione visiva, e'
richiesta l'integrita' e la piena funzionalita' degli arti superiori
nonche' dell'apparato oculo-visivo ancorche', limitatamente a
quest'ultimo, con correzione.
5. Godimento dei diritti politici.
I cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea devono
possedere i seguenti ulteriori requisiti.
6. Godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza.

7. Adeguata conoscenza della lingua italiana.

I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 - inclusa
l'equipollenza del titolo di studio - devono essere posseduti alla
data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda; il
possesso del requisito di cui al punto 7 viene verificato durante le
prove del concorso. Gli altri requisiti devono essere posseduti alla
data di assunzione.
La Banca d'Italia puo' verificare l'effettivo possesso dei
requisiti previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche
successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale
instaurazione del rapporto d'impiego.
La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da'
seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto
d'impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di uno o piu' dei
requisiti previsti dal bando. Le eventuali difformita' riscontrate
rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono
segnalate all'Autorita' giudiziaria.
 
(1) Lo svolgimento dei compiti connessi con la presente
"specializzazione" (lett. B) puo' richiedere l'effettuazione di
prestazioni lavorative articolate su categorie di orario
differenziate (es.: turni giornalieri).

                               Art. 2 


Domanda di partecipazione. Termine per la presentazione della domanda


La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio
delle ore 18:00 dell'8 agosto 2011 (ora italiana), utilizzando
esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet della
Banca d'Italia all'indirizzo www.bancaditalia.it seguendo le
indicazioni ivi specificate.
La data di presentazione della domanda e' attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al precedente comma,
non permettera' piu' l'accesso e l'invio della domanda.
Tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di
registrazione, la compilazione e l'invio della domanda, si suggerisce
di evitare l'inoltro della stessa nell'imminenza della scadenza del
termine.
Prima dell'invio della domanda il candidato avra' cura di
verificare con attenzione i dati inseriti e, in particolare,
l'indirizzo al quale la Banca d'Italia inviera' tutte le
comunicazioni inerenti al concorso, con l'eccezione di quelle
effettuate con le modalita' di cui agli artt. 4, e 5, comma 12.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della
domanda di partecipazione al concorso.

E' consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui
all'art. 1 (lett. A o lett. B). Se un candidato avanza piu' di una
domanda di partecipazione al concorso, la Banca d'Italia prende in
considerazione l'ultima presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa
fede la data di presentazione della domanda registrata dal sistema
informatico.
Il giorno della prova, all'atto dell'identificazione, il
candidato - consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa), le dichiarazioni
mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia - sara'
chiamato ad autocertificare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato
D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati
nella domanda. A tal fine, una copia della domanda stessa - stampata
a cura della Banca d'Italia - verra' sottoposta a ciascun candidato
per acquisirne la firma autografa. Il candidato dovra' essere munito
di uno dei documenti di cui all'art. 6 e, qualora non sia in grado di
esibire alcuno dei suddetti documenti, non verra' ammesso a sostenere
la prova. Parimenti non verra' ammesso a sostenere la prova il
candidato che rifiuti o non sia in grado di confermare mediante
l'autocertificazione di cui al presente comma i requisiti e i titoli
dichiarati nella domanda presentata mediante l'applicazione internet
di cui al comma 1.


Non sono tenute in considerazione e comportano quindi
l'esclusione dal concorso le candidature:
a) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o piu'
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso;
b) prive dell'eventuale dichiarazione di equipollenza ovvero di
quella relativa all'equivalenza delle votazioni.
La Banca d'Italia comunica per iscritto agli interessati il
provvedimento di esclusione all'indirizzo indicato nella domanda.

La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilita' per il
mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati
che sia da imputare a disguidi postali o telegrafici, alla mancanza
di chiarezza nell'indicazione dell'indirizzo ovvero a omessa o
tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento
dell'indirizzo medesimo.

L'ammissione alle prove avviene comunque con la piu' ampia
riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione
richiesti dal bando.
Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge 104/1992 nonche' dall'art. 16, comma 1, della legge 68/1999 i
candidati disabili devono indicare - mediante compilazione del
"Quadro A" dell'applicazione - la necessita' di tempi aggiuntivi e/o
di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica
condizione di disabilita'. A tal fine i candidati devono attestare di
essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere
secondo lo schema del "Quadro A". I candidati disabili possono, per
ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio Personale Gestione
Risorse, Divisione Concorsi e Assunzioni (tel. 06 47921).
Sulla base di quanto dichiarato nel "Quadro A" le strutture
sanitarie della Banca d'Italia valuteranno la sussistenza delle
condizioni per la concessione dei richiesti tempi aggiuntivi e/o
ausili, con riguardo alla specifica condizione di disabilita'.
Qualora la Banca d'Italia riscontri la non veridicita' di quanto
dichiarato dal candidato, procedera' all'annullamento delle prove
dallo stesso sostenute.

                               Art. 3 


Preselezione per titoli


Nell'eventualita' in cui pervenga un numero di domande di
partecipazione al concorso superiore alle 400 unita', per il concorso
di cui alla lettera A, e superiore alle 600 unita', per il concorso
di cui alla lettera B, la Banca d'Italia - al fine di assicurare
l'efficacia e la celerita' della procedura selettiva - procedera' a
una preselezione per titoli delle candidature per individuare i
candidati da ammettere alla prova scritta di cui al successivo art.
5. A tal fine l'Amministrazione della Banca provvedera' alla
formazione di due graduatorie preliminari redatte sulla base dei
punteggi attribuiti ai seguenti titoli, che devono essere posseduti
alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande (8
agosto 2011):
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale con votazione rientrante nelle seguenti classi di
punteggio ovvero titolo equipollente con votazioni equivalenti:
da 90/100 a 92/100 ovvero da 54/60 a 55/60: punti 1,00
da 93/100 a 95/100 ovvero da 56/60 a 57/60: punti 2,00
da 96/100 a 100/100 ovvero da 58/60 a 60/60: punti 3,00
b) diploma di istruzione superiore (laurea
specialistica/magistrale, laurea triennale, diploma di laurea di
"vecchio ordinamento") in una delle seguenti discipline:
laurea specialistica/magistrale: ingegneria delle
telecomunicazioni (S30/M27), ingegneria elettronica (S32/M29),
ingegneria informatica (S35/M32), ingegneria dell'automazione
(S29/M25), ingegneria elettrica (S31/M28), informatica (S23/M18),
sicurezza informatica (M66); altra laurea equiparata ai sensi del DI
9 luglio 2009;
laurea triennale: ingegneria dell'informazione (L8), scienze
e tecnologie informatiche (L31);
diploma di laurea di "vecchio ordinamento": informatica,
ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica,
ingegneria elettrica, ingegneria informatica, scienze
dell'informazione, ovvero altro diploma equipollente per legge o
equiparato ai sensi del DI 9 luglio 2009

punti 0,30
Ai fini della formazione delle predette graduatorie preliminari
si terra' conto unicamente dei titoli dichiarati nella domanda
presentata secondo le modalita' ed entro il termine di cui all'art.
2.
I candidati classificati fino al 400° posto della graduatoria
preliminare per il concorso di cui alla lettera A e i candidati
classificati fino al 600° posto della graduatoria preliminare per il
concorso di cui alla lettera B nonche' quelli eventualmente
classificati ex aequo nell'ultima posizione di ciascuna graduatoria
verranno convocati a sostenere la prova scritta di cui al successivo
art. 5.
Ai fini della determinazione del punteggio, verra' preso in
considerazione un solo diploma di istruzione secondaria di secondo
grado e un solo diploma di istruzione superiore.
Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non
concorrera' alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini
della graduatoria di merito.



                               Art. 4 


Convocazioni


I risultati conseguiti da ciascun candidato nell'eventuale
preselezione per titoli di cui all'art. 3 nonche' i nominativi dei
candidati ammessi alla prova scritta di cui all'art. 5 vengono
pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it
nel
corso del mese di ottobre 2011; dell'avvenuta pubblicazione viene
data notifica mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale (Concorsi ed Esami) di
uno dei martedi' o venerdi' dello stesso mese di ottobre 2011.
Il calendario e il luogo di effettuazione della prova scritta,
che si articola in un test e in un elaborato, vengono pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie
speciale (Concorsi ed Esami) di uno dei martedi' o venerdi' del mese
di ottobre 2011. Qualora per motivi organizzativi non sia ancora
possibile determinare data e luogo di svolgimento della prova
scritta, viene indicata la data della Gazzetta Ufficiale sulla quale
tale avviso viene successivamente pubblicato.
Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta dopo la
pubblicazione del calendario, la notizia del rinvio e del nuovo
calendario viene prontamente diffusa mediante avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale (Concorsi ed
Esami).
Tutte le suesposte informazioni vengono anche rese disponibili
sul sito internet della Banca d'Italia "www.bancaditalia.it".
La Banca non assume responsabilita' in ordine alla diffusione di
informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte di fonti ad
essa estranee e non autorizzate.

                               Art. 5 


Commissioni di concorso. Prove d'esame


Il Governatore della Banca d'Italia nomina le Commissioni con
l'incarico di sovrintendere alle prove d'esame.
Le prove d'esame si svolgono a Roma e consistono in una prova
scritta e in una prova orale.
La prova scritta consiste in un test e nello svolgimento,
sintetico e argomentato, di un elaborato.
Il test consiste in domande a risposta multipla e prevede le
seguenti sezioni:
a) quesiti a carattere tecnico per l'accertamento della
conoscenza degli argomenti del programma allegato per ciascuna
lettera;
b) quesiti per l'accertamento della conoscenza della lingua
inglese;
c) quesiti attitudinali.
Il test viene corretto in forma anonima con l'ausilio di
tecnologia informatica e viene valutato fino a un massimo di 50
punti. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta
esatta, omessa o errata vengono comunicati prima dell'inizio della
prova.
L'elaborato verra' svolto dal candidato, in modo sintetico e
argomentato, scegliendo una tra 5 tracce relative agli argomenti
indicati in ciascun programma d'esame.
Sulla base del risultato del test viene formata una graduatoria
per ciascuno dei concorsi di cui alla lettera A e alla lettera B in
ordine decrescente di punteggio.
Si procede alla correzione e valutazione dell'elaborato solo per
quei candidati che si siano classificati fino al 200° posto nella
graduatoria del test di cui alla lettera A e fino al 300° posto nella
graduatoria del test di cui alla lettera B nonche' quelli
classificati ex aequo in tali ultime posizioni.
Nella correzione dell'elaborato la Commissione verifica le
competenze tecniche nonche' le capacita' di individuare e
sintetizzare gli aspetti salienti delle questioni proposte, di
argomentare, collegare ed esporre.
L'elaborato e' corretto in forma anonima ed e' valutato fino ad
un massimo di 50 punti. Sono ammessi alla prova orale i candidati che
abbiano conseguito un punteggio di almeno 30 punti.
Il punteggio della prova scritta e' dato dalla somma del
punteggio del test e dell'elaborato.
I risultati della prova scritta e i nominativi dei candidati
ammessi alla prova orale vengono resi disponibili sul sito internet
della Banca d'Italia www.bancaditalia.it.
I candidati ammessi a sostenere la prova orale ricevono anche
convocazione scritta con l'indicazione della votazione conseguita e
del calendario d'esame.

I concorrenti che superano la prova scritta vengono ammessi a
sostenere la prova orale che verte su argomenti contenuti nel
programma allegato. La prova viene valutata con l'attribuzione di un
punteggio massimo di 50 punti ed e' superata dai candidati che
conseguono una votazione minima di 30 punti.
In occasione della prova orale e' prevista anche una
conversazione in lingua inglese; questa - non utile ai fini del
superamento della prova - e' valutata con l'attribuzione di un
punteggio fino a un massimo di 3 punti utili a determinare il
punteggio complessivo di cui al successivo art. 7. La conversazione
in lingua inglese e' volta a verificarne il livello di conoscenza in
relazione a un utilizzo della stessa come strumento di lavoro.

                               Art. 6 


Adempimenti per la partecipazione alle prove


Per sostenere le prove di cui all'art. 5 i candidati devono
essere muniti di carta di identita' ovvero di uno dei documenti di
riconoscimento previsti dall'art. 35 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa).
I cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea devono
essere muniti di documento equipollente.
Il documento deve essere in corso di validita' secondo le
previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.

                               Art. 7 


Graduatoria


Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato
dalla somma delle votazioni riportate nella prova scritta (test ed
elaborato), nella prova orale e nell'accertamento della conoscenza
della lingua inglese nel corso della prova orale di cui all'art. 5.
Le Commissioni di cui all'art. 5 compilano le rispettive
graduatorie di merito seguendo l'ordine decrescente del punteggio
complessivo.
La Banca d'Italia forma le graduatorie finali in base alle
graduatorie di merito e agli eventuali titoli di preferenza,
rilevanti per la Banca d'Italia, dichiarati nella domanda.
Fermo restando quanto precede, qualora piu' candidati risultino
in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu'
giovane di eta'.
La Banca d'Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da
parte di taluno dei vincitori, si riserva la facolta' di coprire in
tutto o in parte i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei,
seguendo l'ordine delle relative graduatorie finali.
La Banca d'Italia si riserva altresi' la facolta' di utilizzare
le graduatorie finali entro 3 anni dalla data di approvazione delle
stesse.

                               Art. 8 


Adempimenti per l'assunzione


Gli elementi utilmente classificati nella graduatoria finale ai
fini dell'assunzione devono documentare il possesso dei requisiti di
partecipazione al concorso e di assunzione, secondo le modalita'
previste nel D.P.R. 445/2000.
Nell'ambito della documentazione che dovra' essere fornita ai
fini della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al
concorso e di assunzione, sono comprese anche le dichiarazioni
relative all'esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di
applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di
sicurezza ovvero di carichi pendenti.

                               Art. 9 


Visita medica propedeutica all'assunzione


La Banca d'Italia fa sottoporre gli elementi da assumere alla
visita medica di cui all'art. 1, comma 2, punto 4, presso enti
pubblici o pubbliche istituzioni sanitarie.
Ai residenti fuori della provincia in cui vengono effettuati gli
accertamenti sono rimborsate le spese di viaggio dal capoluogo della
provincia di residenza italiana e ritorno secondo le tariffe
ferroviarie della 1ª classe ed e' corrisposto un contributo alle
altre spese nella misura forfetaria di € 80,00 per ogni giornata di
permanenza. Ai candidati residenti all'estero sono rimborsate le
spese di viaggio, idoneamente documentate, sostenute per l'utilizzo
di mezzi pubblici di linea dalla localita' di residenza e ritorno. Se
il viaggio avviene con l'aereo il rimborso viene commisurato alla
tariffa prevista per la classe economica.
Al luogo di residenza e' equiparato il luogo ove il candidato si
trovi stabilmente per documentati motivi di studio o di lavoro.


                               Art. 10 


Nomina e assegnazione


La Banca d'Italia procede all'assunzione dei vincitori in
possesso dei prescritti requisiti, che non abbiano tenuto
comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere
nell'Istituto. Essi sono nominati, in esperimento, nel grado di
Assistente tecnico.
L'accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo
condizionata.
Il rapporto d'impiego dei cittadini di un altro Stato membro
dell'Unione Europea e' regolato tenendo conto delle limitazioni di
cui al D.P.C.M. 174/1994, recante norme "sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro" presso gli
enti pubblici.
In seguito alla nomina, gli interessati devono assumere servizio
presso la sede di lavoro che viene loro assegnata all'atto
dell'assunzione, entro il termine che sara' stabilito. Eventuali
proroghe di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi.
Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati motivi, non prendono servizio entro il prescritto
termine, decadono dalla nomina, come previsto dalle vigenti
disposizioni del Regolamento del Personale della Banca d'Italia.
Ai neoassunti compete il rimborso del prezzo del biglietto pagato
per il viaggio con qualunque mezzo pubblico di linea per il
raggiungimento della sede di lavoro dalla residenza anagrafica o
dall'ultima residenza anagrafica italiana in caso di attuale
residenza all'estero.


                               Art. 11 


Trattamento dei dati personali


Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, in materia di
protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai
candidati sono raccolti presso la Banca d'Italia, Servizio Personale
Gestione Risorse, Divisione Concorsi e Assunzioni, per le finalita'
di gestione del concorso e sono trattati anche in forma
automatizzata. Il trattamento degli stessi, per gli assunti, prosegue
anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro per le
finalita' inerenti alla gestione del medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso
di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca d'Italia procede
all'esclusione dal concorso ovvero non da' corso all'assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi 104/92
e 68/1999. I dati di cui all'art. 8, comma 2, del presente bando sono
trattati allo scopo di accertare il possesso del requisito di
assunzione della compatibilita' dei comportamenti tenuti dagli
interessati con le funzioni da svolgere nell'Istituto, in base a
quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto
dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e
regolamenti.
Agli interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del citato
D. Lgs., tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li
riguardano nonche' alcuni diritti connessi tra cui quello di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della
Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 ‑ Roma,
titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il Capo
del Servizio Personale Gestione Risorse. Oltre al responsabile del
trattamento, potranno venire a conoscenza dei dati che riguardano i
candidati, in qualita' di incaricati del trattamento, i dipendenti
della Banca d'Italia addetti alla Divisione Concorsi e Assunzioni del
Servizio Personale Gestione Risorse.


                               Art. 12 


Responsabile del procedimento


L'Unita' organizzativa responsabile del procedimento e' il
Servizio Personale Gestione Risorse. Il responsabile del procedimento
e' il Capo di tale Servizio.


                               Art. 13 


Altre norme richiamate


Il presente bando di concorso tiene conto del D. Lgs. 198/2006,
che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro.
Roma, 4 luglio 2011

Il Governatore: M. Draghi

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