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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con
contratto a tempo indeterminato di una unita' di personale con
profilo di ricercatore terzo livello professionale, assegnato
all'Istituto di bioimmagini e fisiopatologia del sistema nervoso
centrale - Catania. (Bando n. 310.2.107).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.14 del 16/2/2001
Ente:CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Località:Nazionale
Codice atto:001E1018
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:17/4/2001
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL PRESIDENTE
 
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme d'esecuzione del testo unico citato;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, integrazione sociale e i diritti dei portatori di
handicap;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 12 ottobre 1993, n. 413, sulla obiezione di
coscienza alla sperimentazione animale;
Visto il decreto del Presidente della repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, per le parti compatibili con l'attuale Regolamento del
C.N.R.;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente
"Nuove disposizioni in materia d'organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, ed in
particolare l'art. 13, recante "Ulteriori disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80";
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, recante
"Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche" ed, in particolare,
l'art. 13, comma 2, lettera e);
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, entrata in vigore il 18
gennaio 2000 riguardante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il CCNL del comparto istituzione ed enti di ricerca e
sperimentazione;
Visto il Regolamento del C.N.R. che disciplina le procedure di
selezione ai diversi livelli del personale, emanato con DPC.N.R. in
data 14 gennaio 2000;
Viste le delibere del consiglio direttivo del C.N.R. n. 84 del 9
marzo 2000, n. 278 e n. 279 del 5 ottobre 2000, n. 329 del 3 novembre
2000 e dell'11 gennaio 2001;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
1. E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di terzo livello professionale, profilo di ricercatore, da
assegnare all'Istituto di bioimmagini e fisiopatologia del sistema
nervoso centrale, piazza Roma, 2 - Catania (tel. 095/551580).

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
1. La partecipazione al concorso e' libera, senza limitazioni in
ordine alla cittadinanza.
2. Per l'ammissione al concorso sono richiesti:
a) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia.
Sono altresi' ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una
universita' straniera una laurea dichiarata "equipollente" da una
universita' italiana o dal Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica secondo la normativa vigente. E' cura del
candidato dimostrare la equipollenza mediante la produzione del
provvedimento che la riconosca pena l'esclusione;
b) il possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero aver
svolto per un triennio, alla data di scadenza del termine di cui al
successivo art. 4, comma 1, attivita' di ricerca post laurea in
neurobiologia e fisiopatologia dei processi neurogenerativi presso
universita' od enti di ricerca pubblici e privati, italiani e
stranieri;
c) la conoscenza della lingua inglese, da valutarsi ai sensi
dell'art. 7, comma 1;
d) la conoscenza della lingua italiana per i candidati di
cittadinanza straniera, da valutarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1;
e) la conoscenza di elementi di informatica di base da
valutarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1.
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda pena
l'esclusione dal concorso.

                               Art. 3.
 
Esclusione dal concorso
 
1. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine
stabilito dal presente bando;
b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
c) la cui domanda non contenga tutti i dati richiesti all'art.
4, comma 2, lettere f), m);
d) che non abbiano i requisiti di ammissione indicati all'art.
2 del presente bando;
e) che siano gia' dipendenti del C.N.R. con contratto a tempo
indeterminato, inquadrati nel medesimo livello di quello stabilito
dal presente bando.
2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il
presidente del C.N.R. puo' disporre in qualunque momento l'esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi
che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del
concorso il Presidente del C.N.R. dispone la decadenza da ogni
diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso; sara'
ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non
veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di
partecipazione al concorso o delle dichiarazioni di
autocertificazione.

                               Art. 4.
 
Domanda di ammissione
 
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta
semplice, devono essere inoltrate direttamente all'Istituto di
bioimmagini e fisiopatologia del sistema nervoso centrale, piazza
Roma, 2 - 95123 Catania, entro il termine perentorio di 60 giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale termine, qualora venga a scadere il giorno festivo, si
intendera' protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine
suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante. Non si terra' conto, comunque, delle domande che
perverranno in data successiva all'inizio dei lavori della
commissione giudicatrice, anche se inoltrate in tempo utile.
2. Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema
allegato al presente bando (allegato A), gli aspiranti dovranno
dichiarare sotto la propria personale responsabilita':
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) numero del bando;
e) la cittadinanza posseduta;
f) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti oppure i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime; se cittadini stranieri, di godere
dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
g) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali pendenti a proprio carico oppure indicare le
eventuali condanne penali riportate nonche' i procedimenti penali
eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di
condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o
del perdono giudiziale e del titolo del reato. La dichiarazione va
resa in ogni caso anche se negativa;
h) di possedere il titolo di studio specifico richiesto
dall'art. 2, comma 2, lettera a) ed il requisito specifico richiesto
dal medesimo articolo, lettera b);
i) di conoscere la lingua straniera;
j) di conoscere l'informatica di base;
k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per
gli uomini);
l) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche
Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;
m) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente
rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico degli
impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
insanabile, nonche' di non essere stato interdetto dai pubblici
uffici in base a sentenza passata in giudicato;
n) l'eventuale posizione di dipendente C.N.R. con contratto a
tempo indeterminato con l'indicazione del livello professionale,
profilo di inquadramento e sede di lavoro;
o) gli eventuali titoli di riserva ai sensi della legge n.
68/1999 e dei titoli di precedenza e preferenza posseduti, da far
valere a parita' di valutazione previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, per come modificato
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996,
dei predetti titoli deve essere fatta espressa menzione pena la non
valutazione dei medesimi;
p) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
q) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le
comunicazioni inerenti il concorso (in Italia per i cittadini
stranieri);
r) per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana.
2. La firma in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione.
3. Alla domanda devono essere allegati:
a) curriculum firmato in cinque copie nel quale il candidato
indichera' gli studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni
e/o rapporti tecnici, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli
incarichi ricoperti ed ogni altra attivita' scientifica, didattica
eventualmente esercitata che il candidato ritiene utile produrre ai
fini della valutazione;
b) tra tutti quelli indicati nel curriculum e nel numero
massimo di cinque, le pubblicazioni e/o rapporti tecnici, scelti dal
candidato e da lui ritenuti i piu' significativi ai fini della
valutazione. Di tali cinque pubblicazioni e/o rapporti tecnici dovra'
essere allegata una copia originale o una fotocopia autenticata
ovvero una fotocopia unita ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta', con la quale il candidato attesti la conformita' della
copia all'originale, unitamente alla fotocopia del documento di
identita' del candidato sottoscrittore. Tale dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' puo' essere unica per tutte e
cinque le pubblicazioni e/o rapporti tecnici;
c) tutti i documenti e titoli di cui al curriculum, escluse le
pubblicazioni, che il candidato ritiene utile produrre ai fini della
valutazione devono essere presentati in originale, o in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
403 (vedi schema allegato), corredata di fotocopia di un documento di
identita' in corso di validita' del candidato sottoscrittore. E'
possibile altresi' produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione
sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 1 del
citato decreto o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto del Presidente
della Repubblica, da rendersi secondo lo schema allegato. Le
dichiarazioni sopra indicate, dovranno essere redatte in modo
analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili
ai fini della selezione, affinche' la commissione esaminatrice possa
utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. Le
autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai
cittadini dell'Unione europea (art. 5 decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998). I cittadini extracomunitari residenti in
Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente
ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita'
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o
privati italiani. Il C.N.R. potra' procedere in qualunque momento ad
idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive;
d) elenco dettagliato in cinque copie di tutti i documenti e
titoli di cui al precedente punto c);
e) elenco in cinque copie delle pubblicazioni e/o rapporti
tecnici di cui al precedente punto b).
4. Ai documenti e ai titoli redatti in lingua straniera, ed alle
pubblicazioni se in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, deve
essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere
certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.
5. Non e' consentito il riferimento a titoli, documenti o
pubblicazioni presentati presso il C.N.R. o altre amministrazioni o a
documentazione allegata ad altre procedure concorsuali.
6. Ogni eventuale variazione del domicilio eletto ai fini delle
comunicazioni concernenti il concorso deve essere tempestivamente
segnalata dal candidato. Il C.N.R. non assume responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
7. I portatori di handicap devono, altresi', specificare nella
domanda di ammissione la natura della menomazione fisica, psichica o
sensoriale, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per lo svolgimento
della prova concorsuale.

                               Art. 5.
 
Commissioni giudicatrici
 
1. Nell'ambito del presente bando la commissione giudicatrice e'
nominata con decreto del presidente del C.N.R. e sara' costituita da
tre membri effettivi e due supplenti; la composizione della
commissione sara' pubblicata sulla pagina del sito Internet del
C.N.R.: www.urp.cnr.it (vedere sezione lavoro). Di tale pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
2. La partecipazione ai lavori della commissione costituisce un
obbligo inderogabile per i commissari.
3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita'
per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente
nell'ordine indicato nel decreto di nomina della commissione. Alla
sua sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso
del Presidente la funzione sara' esercitata dal primo tra i membri
effettivi secondo l'ordine indicato nel decreto medesimo.
4. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello
stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono
sulla qualita' di commissario.
5. Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti
della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora
ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura
civile, devono essere proposte al presidente del C.N.R. nel termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui
al precedente, comma 1. Decorso tale termine non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell'istanza di ricusazione
non puo' essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
6. La commissione conclude la procedura concorsuale entro
centoventi giorni dalla data della prima riunione di cui al
successivo art. 6, comma 1. Con proprio decreto il presidente del
C.N.R. puo' prorogare il predetto termine per una sola volta e per
non piu' di sessanta giorni; decorso inutilmente quest'ultimo
termine, il Presidente del C.N.R. procede allo scioglimento della
commissione ed alla sua ricostituzione.

                               Art. 6.
 
Valutazione dei titoli
 
1. Dopo il trentesimo ed entro il sessantesimo giorno dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'avviso di cui all'art. 5, la commissione tiene la sua prima
riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i criteri
di massima per la valutazione dei titoli dei candidati, tenendo
presente, per quanto applicabili, le indicazioni contenute nell'art.
2, commi 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n.
390/1998.
2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri
ai sensi del comma precedente, e' effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
3. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone
complessivamente di 30 punti. I titoli valutabili ed i relativi
punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
a) il curriculum, di cui all'art. 4, comma 4, lettera a),
massimo punti 15. Nell'ambito del curriculum, costituiscono titoli da
valutare specificamente il dottorato di ricerca, l'attivita' di
ricerca di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), le pubblicazioni non
comprese nella successiva lettera b);
b) le pubblicazioni di cui all'art. 4, comma 4, lettera b),
massimo punti 15 con un massimo di punti 3 per ciascuna
pubblicazione.

                               Art. 7.
 
E s a m i
 
1. Gli esami si articolano in:
a) una prova scritta in lingua italiana, diretta ad accertare
il possesso, da parte del candidato, delle competenze di cui all'art.
2, comma 2, lettera b) del bando di concorso;
b) una prova orale, consistente nella discussione di aspetti
scientifici di ordine generale e specifico delle competenze di cui
all'art. 2, comma 2, lettera b), nonche' della prova scritta, del
curriculum, delle pubblicazioni e dei rapporti tecnici. La prova
orale e' diretta anche ad accertare la conoscenza della lingua
inglese, dell'informatica e, per i candidati stranieri, della lingua
italiana.
2. La commissione dispone, per la valutazione, di 30 punti per la
prova scritta e di 30 punti per la prova orale.
3. Il giorno ed il luogo della prova scritta sono comunicati ai
candidati mediante lettera raccomandata con almeno quindici giorni di
preavviso rispetto alla data in cui devono sostenere le predette
prove.
4. Per lo svolgimento della prova scritta non puo' essere
concesso un tempo superiore alle sei ore.
5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 21/30 nella prova scritta.
6. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale e'
data comunicazione:
a) del punteggio riportato nella prova scritta e nella
valutazione dei titoli;
b) della data, ora e sede di svolgimento della prova orale.
7. L'avviso di convocazione alla prova orale e' dato ai candidati
ammessi, mediante lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di
quello in cui essi devono sostenerla.
8. La prova orale s'intende superata dai candidati che abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 21/30 ed un giudizio almeno
sufficiente in ordine alla conoscenza della/e lingua/e straniera/e e
dell'informatica.
9. Al termine della seduta relativa alla prova orale la
commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con
l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova,
elenco che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede
d'esame.
10. Per essere ammessi alle prove di esame i candidati devono
presentare un valido documento di identita' personale, i candidati
che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nei giorni
fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.
11. Il Consiglio nazionale delle ricerche non prevede il rimborso
di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle
prove di concorso.
12. La commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di
merito ed indica il vincitore nella persona del candidato che ha
conseguito il piu' elevato punteggio finale dato dalla somma dei
punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle singole
prove di esame.

                               Art. 8.
 
Titoli di precedenza e preferenza
 
1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che
intendono far valere i titoli di precedenza e preferenza a parita' di
merito, devono far pervenire al Responsabile del procedimento di cui
all'art. 13 del presente bando entro il termine perentorio di
quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto la suddetta prova, i documenti in carta semplice
attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza, a
parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali
risulti altresi' il possesso del requisito alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso. I documenti si considerano prodotti in tempo utile se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine suddetto.

                               Art. 9.
 
Regolarita' degli atti e nomina dei vincitori
 
1. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 13, accerta
con proprio provvedimento, entro sessanta giorni dalla consegna degli
atti da parte della commissione, la regolarita' formale degli atti
medesimi, dandone comunicazione al presidente del C.N.R. il quale con
l'osservanza della vigente normativa, con proprio decreto, nomina il
vincitore. Il nominativo del vincitore sara' pubblicato sul sito
Internet del C.N.R. e di tale pubblicazione sara' data notizia,
mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
da tale data decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il responsabile del
procedimento, entro il predetto termine di sessanta giorni, rinvia
con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la
regolarizzazione, stabilendone un termine.
3. Il vincitore sara' assunto con contratto di lavoro a tempo
indeterminato al terzo livello professionale profilo di ricercatore,
con il trattamento economico iniziale previsto dal vigente C.C.N.L.
del Comparto istituzione ed enti di ricerca e sperimentazione, previo
superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi.
4. Il vincitore nominato che nel termine stabilito non avra'
preso servizio, senza giustificato motivo, sara' dichiarato decaduto
dall'impiego.

                              Art. 10.
 
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
 
1. Non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'avviso di cui all'art. 9, comma 1, i candidati possono chiedere
all'organo di ricerca o struttura C.N.R. presso il quale hanno
inoltrato la domanda di partecipazione al concorso la restituzione,
con spese di spedizione a loro carico, dei documenti e delle
pubblicazioni presentate. La restituzione e' effettuata entro tre
mesi dalla data della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto.
2. Trascorso il suddetto termine il C.N.R. non e' piu'
responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

                              Art. 11.
 
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
 
1. Il vincitore deve presentare entro il primo mese di servizio,
a pena di decadenza, la seguente documentazione:
a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita,
cittadinanza, godimento dei diritti politici, posizione nei confronti
degli obblighi militari, titolo di studio (nel caso di titolo di
studio conseguito all'estero deve essere presentata copia della
dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorita'
italiana);
b) certificato di sana e robusta costituzione fisica, in bollo,
rilasciato dall'azienda sanitaria locale di appartenenza o da un
medico militare;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', in carta
semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita'
richiamate dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993, ovvero
espressa dichiarazione di opzione per il Consiglio nazionale delle
ricerche;
d) fotocopia del tesserino di codice fiscale.

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10 e 12 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le
finalita' di gestione del presente bando e per la successiva
eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Consiglio nazionale delle ricerche.

                              Art. 13.
 
Responsabile del procedimento
 
1. Il responsabile del procedimento relativo al concorso di cui
al presente bando e' la dott.ssa Rosanna Guernieri responsabile del
gruppo operativo per la gestione straordinaria del piano di
assunzioni ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera e) del decreto
legislativo n. 19/1999, via Tiburtina n. 770, Roma (tel. 06/49932532
- fax 06/49932447).

                              Art. 14.
 
Pubblicita'
 
1. Il presente bando e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
2. Il bando puo' essere consultato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sulla pagina del sito Internet del C.N.R.:
www.urp.cnr.it (vedere sezione lavoro).

                              Art. 15.
 
Disposizioni finali
 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando,
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla
normativa citata nelle premesse del presente bando, nonche' le leggi
vigenti in materia.
Roma, 31 gennaio 2001
Il presidente: Bianco

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