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MINISTERO DELLA DIFESA
Terza variante al bando di reclutamento, per il 2018, di ottomila
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.94 del 27/11/2018 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 18E12109 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Avviso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | - |
Tags: | Militari e FF.AA. |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell'Ordinamento Militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21
dicembre 2017 emanato dalla Direzione generale per il personale
militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «concorsi ed esami» - n. 2 del 5 gennaio 2018 e successive
modifiche, con il quale e' stato indetto, per il 2018, il bando per
il reclutamento di ottomila volontari in ferma prefissata di un anno
(VFP 1) nell'Esercito;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il f. n. M_D SSMD REG2018 0157223 del 10 ottobre 2018 dello
Stato Maggiore della Difesa, contenente la Scheda tecnica di sintesi
per l'attuazione del Protocollo sanitario unico e della
Certificazione sanitaria unica;
Visto il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro
della difesa di concerto con il Ministro della salute, recante
«Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»,
recepito con il f. n. M_D SSMD REG2018 0153427 del 4 ottobre 2018
dello Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato generale della
sanita';
Tenuto conto che l'art. 1, comma 6 del citato decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 prevede
la possibilita' di apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
DGPM;
Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale M_D GMIL REG2018 0392962
del 16 luglio 2018 emanato dalla DGPM, con cui le e' stata conferita
la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in
materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma
dei Carabinieri;
Decreta:
Art. 1
L'art. 10 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612
del 21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito:
«1. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM a convocare presso i Centri
di selezione o enti o Centri sportivi indicati dalla Forza armata i
candidati per le prove di efficienza fisica e l'accertamento dei
requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo dalla/e
graduatoria/e di cui al precedente art. 9 entro i limiti di seguito
indicati: per il 1° blocco: 15.000 candidati per
incarico/specializzazione che sara' assegnato/a dalla Forza armata;
tutti i partecipanti al reclutamento per «elettricista», «idraulico»,
«muratore», «maniscalco» e «meccanico di automezzi», per il 2°
blocco: 15.000 candidati, per il 3° blocco: 15.000 candidati, per il
4° blocco: 15.000 candidati.
I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti nella
convocazione saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto;
b) concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali
i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore,
figlio/a, fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a
sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione;
d) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato.
In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un'istanza di
nuova convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato
escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante
messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica certificata -
all'indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero mediante
messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un
account di posta elettronica - all'indirizzo
centro_selezione@esercito.difesa.it, indicando il concorso al quale
partecipano.
A tale messaggio dovra' comunque essere allegata copia per
immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come definito al
precedente art. 3, comma 4, lettera a), nonche' della relativa
documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' avvenire solo compatibilmente con
il periodo di svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali, verra' effettuata
esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica inviato
all'indirizzo fornito in fase di accreditamento.
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
Inoltre, le istanze trasmesse con modalita' diverse da quella
sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del
documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli arruolandi di
cui al precedente comma 1, su richiesta dello Stato Maggiore
dell'Esercito, la DGPM autorizzera' l'invio di un ulteriore numero di
candidati, compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 9,
presso i Centri di selezione o enti o Centri sportivi indicati dalla
Forza armata per le prove di efficienza fisica e l'accertamento dei
requisiti psico-fisici e attitudinali, fino al raggiungimento dei
posti disponibili per ogni blocco.
3. I candidati saranno sottoposti alle prove di efficienza
fisica, secondo le modalita' riportate nell'allegato C al presente
bando. Lo svolgimento delle prove potra' comportare l'attribuzione di
un punteggio incrementale. Tutti i candidati sottoposti alle prove di
efficienza fisica saranno giudicati idonei, compreso coloro che, non
completando la singola prova, non potranno acquisire alcun punteggio
incrementale.
4. Il giudizio derivante dalle prove di efficienza fisica e'
definitivo e sara' reso noto ai candidati seduta stante.
5. I candidati esclusi alle prove di efficienza fisica, per
mancato completamento delle prove o per parziale presentazione della
documentazione richiesta, potranno avanzare ricorso giurisdizionale
al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e'
dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato
di € 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni
dalla data di notifica del relativo provvedimento.
6. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti
psico-fisici e attitudinali con la seguente documentazione:
a) documento di riconoscimento in corso di validita';
b) certificato medico, in corso di validita' (il certificato
deve avere validita' annuale), attestante l'idoneita' all'attivita'
sportiva agonistica per l'atletica leggera ovvero una delle
discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del
Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale (SSN) ovvero da un medico (o struttura sanitaria
pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e
regionali e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico
specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme
presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dal
reclutamento;
c) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia
conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) -
eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il SSN in data non anteriore a cinque giorni
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
d) Certificazione sanitaria unica (CSU) di cui al successivo
comma 7, in corso di validita', attestante l'idoneita' sanitaria
ottenuta in precedenti iter di reclutamento quale VFP1 nell'Esercito,
nella Marina militare e nell'Aeronautica militare.
Qualora il candidato non sia in possesso della citata
Certificazione sanitaria unica in corso di validita', dovra'
presentare la seguente documentazione formante il Protocollo
sanitario unico (PSU) che costituisce l'elenco omogeneo delle
certificazioni di base richieste per l'effettuazione degli
accertamenti psico-fisici nell'ambito dell'iter di reclutamento quale
VFP 1 nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica
militare:
e) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
emocromo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
analisi delle urine con esame del sedimento;
markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs Ag, anti HBs, anti
HBc e anti HCV;
ricerca anticorpi per HIV;
f) referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN; in caso di
positivita' e' necessario presentare anche il referto dell'esame
radiografico del torace in due proiezioni standard antero-posteriore
e latero-laterale o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta
vaccinazione con BCG;
g) referto drug test urine, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, relativo
ad amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi in data non anteriore
a un mese rispetto a quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
h) certificato di stato di buona salute che attesti la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi
manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e
idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie
rilevanti ai fini del reclutamento, rilasciato dal proprio medico
curante in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto conformemente
all'allegato D al presente bando;
i) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia
conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN
in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione
agli accertamenti psico-fisici.
7. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre, in
sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 6, (ad
eccezione del certificato medico di cui al precedente comma 6,
lettera b), attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica
e, per i concorrenti di sesso femminile, il referto del test di
gravidanza di cui al precedente comma 6, lettera c)) la
Certificazione sanitaria unica (CSU) in corso di validita',
attestante l'idoneita' sanitaria ottenuta in precedenti iter di
reclutamento quale VFP1 nell'Esercito, nella Marina militare e
nell'Aeronautica militare. La CSU e' rilasciata dal Presidente della
Commissione medica a ciascun candidato risultato «idoneo» al termine
delle visite e degli accertamenti sanitari concorsuali, con
conseguente assegnazione del profilo sanitario. Tale certificazione,
conforme al format in Allegato E al presente bando, sara' valida e
presentabile presso qualsiasi Centro di selezione e reclutamento
delle Forze armate, a livello interforze, entro l'arco temporale di
un anno dal rilascio e non potra' essere prorogata.
La CSU non costituisce certificato medico di idoneita' di cui
all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una Commissione
medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e di salute
dell'interessato in un dato momento e, come tale, puo' indicare il
periodo di validita' delle attestazioni in esso contenute, anche di
un anno, analogamente alla durata dei certificati medici rilasciati
per l'attivita' sportiva. La validita' annuale della CSU non e'
relativa ai singoli referti presentati dall'interessato, rimanendo
gli stessi vincolati alla rispettiva validita' temporale, ma
all'esito del giudizio di idoneita' decretato dalla Commissione, che
tiene conto dell'insieme delle certificazioni prodotte e delle
risultanze delle visite mediche.
La CSU verra' rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico:
a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione ad
un concorso o in caso di smarrimento della stessa);
b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario, sottoponendo alla commissione nuovi esami e
certificazioni, salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a proprio
carico, a tutti gli accertamenti previsti;
c) ne sia provvisto ma sia considerato dal medico esaminatore
da assoggettare a revisione qualora, a seguito di visita generale,
sorgessero dei dubbi sulla corrispondenza del profilo del candidato
rispetto allo stato di salute accertato al momento della visita. In
tal caso, una eventuale revisione del profilo sanitario non
prolunghera' la validita' della CSU esibita ma solo un aggiornamento
della stessa.
Il candidato dovra' aver cura di conservare ed esibire la CSU in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP 1
nelle Forze armate. In caso di smarrimento, il candidato dovra'
ripetere ed esibire al successivo Centro di selezione, tutta la
documentazione prevista dal relativo bando di reclutamento.
I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva, dovranno essere comunque misurati in
occasione di ogni singolo concorso, a prescindere dalla validita'
della CSU.
Si ribadisce che il certificato medico attestante l'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera di cui al
precedente comma 6, lettera b) e, per le concorrenti di sesso
femminile, l'originale o copia conforme del referto del test di cui
al precedente comma 6, lettera c) con rilascio in data non anteriore
a 5 giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti,
devono essere comunque prodotti anche da chi e' in possesso della CSU
in corso di validita'.
8. Ultimate le prove di efficienza fisica, le commissioni di cui
al di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), presa visione della
documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, disporranno
l'esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali:
a) visita medica generale;
b) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
c) visita oculistica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) valutazione della personalita' previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e visita psichiatrica;
f) accertamenti volti alla verifica dell'abuso abituale di
alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla
valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e
conferma dell'eventuale sospetto mediante ricerca ematica della
transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a
data utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e
consegna del relativo referto alla commissione per gli accertamenti
psico-fisici e attitudinali;
g) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta
utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale
dei concorrenti. Nel caso in cui si renda necessario sottoporre i
concorrenti a indagini radiografiche, indispensabili per
l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse
metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere,
dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi
all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso
informato;
h) ripetizione, ove necessario, di test/esami diagnostici che
necessitano di un aggiornamento in sede di selezione;
Le commissioni di cui di cui all'art. 8, comma 1, lettera d),
giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi quando,
per la loro sede, siano contrari al decoro dell'uniforme - e quindi
visibili con l'uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche
sono visualizzabili nel sito internet dell'Esercito
(www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) - ovvero,
se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto,
di discredito alle istituzioni.
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel presente comma, rinviera'
i candidati a data successiva ove rilevi l'incompletezza della
documentazione sanitaria presentata relativa agli esami ematochimici
indicati.
I candidati rinviati a data successiva per incompletezza della
documentazione sanitaria presentata, qualora all'atto della nuova
convocazione risultino ancora sprovvisti della documentazione
sanitaria richiesta, saranno esclusi dal concorso.
9. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i
candidati dovranno essere:
a) riconosciuti esenti:
1) dalle imperfezioni/infermita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti
direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4
giugno 2014. In particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno
volti a verificare, fra l'altro, il possesso dei parametri fisici
correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla
massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui
all'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c) del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che
verranno accertati con le modalita' previste dalla direttiva tecnica
dello Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato generale della
sanita' militare - edizione 2016, citata nelle premesse;
1) da altre patologie ritenute incompatibili con
l'espletamento del servizio quale volontario in servizio permanente;
2) da patologie per le quali e' prevista l'attribuzione dei
coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del
profilo sanitario, secondo le vigenti Direttive sul profilo sanitario
di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto
salvo quanto specificato al successivo art. 14, comma 3;
b) in possesso dei seguenti specifici requisiti:
1) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e
non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per gli altri vizi di refrazione; campo visivo, senso cromatico e
motilita' oculare normali;
2) perdita uditiva:
monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB;
bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%;
monolaterale o bilaterale isolata <=30 dB per le frequenze
tra 500 e 3000 Hz e <=35 dB a 250 - 4000 - 6000 - 8000 Hz.
Le commissioni, senza procedere agli altri accertamenti,
adotteranno il giudizio di inidoneita' nei confronti dei candidati
riscontrati affetti dalle sopracitate
imperfezioni/infermita'/patologie a
seguito di uno degli accertamenti di cui al presente comma,
ovvero che non risultino in possesso dei predetti requisiti
specifici, comunicando le motivazioni agli stessi e sottoponendo loro
alla firma apposito foglio di notifica del provvedimento.
Saranno giudicati idonei i concorrenti ai quali sia stato
attribuito, secondo i criteri di cui al presente comma, il
coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche
somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione
(CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR);
apparati vari (AV); apparato osteoartromuscolare superiore (LS);
apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU).
Per quanto concerne l'eventuale deficit di glucosio
6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della
caratteristica somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito
sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
Per tutti i casi di temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare, ivi compreso lo stato di
gravidanza, o di temporanea inidoneita', le commissioni disporranno
l'esclusione dal reclutamento. In particolare, in caso di gravidanza
l'esclusione sara' disposta per impossibilita' di procedere
all'accertamento dei requisiti previsti dal presente bando.
10. Nei confronti dei concorrenti che saranno riconosciuti
affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente
probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere la
possibile guarigione entro i successivi trenta giorni, le commissioni
per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali rinvieranno il
giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli ad
accertamento definitivo per la verifica del possesso dell'idoneita'
psico-fisica.
11. I candidati saranno altresi' sottoposti alla verifica del
possesso delle capacita' attitudinali, come da Direttive tecniche
vigenti, necessarie per assicurare un corretto e continuo svolgimento
dei compiti previsti per i VFP 1.
Il giudizio derivante dalla suddetta valutazione e' definitivo e
sara' reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio
di notifica.
12. Per particolari esigenze di Forza armata, i candidati
potranno essere convocati in un primo tempo presso i Centri di
selezione o enti o Centri sportivi indicati dalla Forza armata per lo
svolgimento delle prove di efficienza fisica e successivamente, in
caso di idoneita' alle prove di efficienza fisica, per l'accertamento
dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale.
In tale evenienza tutti i convocati devono presentarsi alle prove
di efficienza fisica con quanto indicato al precedente comma 6,
lettere a), b) e c) (solo per i concorrenti di sesso femminile e
limitatamente al referto del test di gravidanza) e agli accertamenti
psico-fisici e attitudinali con quanto indicato al precedente comma
6, lettera d) oppure e), f), g), h) e i) (solo per i concorrenti di
sesso femminile).
13. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali le
commissioni formuleranno un giudizio di idoneita' con attribuzione
del profilo sanitario. Tale valutazione sara' svolta in base alle
modalita' specificate nelle direttive della Forza armata vigenti
all'atto dell'effettuazione degli accertamenti e secondo quanto
previsto dalla Direttiva di cui al decreto del Ministro della difesa
4 giugno 2014, ovvero di inidoneita', che comportera' l'esclusione
dal reclutamento. Il giudizio, con determinazione dei presidenti
delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze, sara'
comunicato ai candidati mediante apposito foglio di notifica.
14. I candidati esclusi o inidonei agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto
- ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di €
650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla
data di notifica del relativo provvedimento.
15. Per le sole esclusioni/inidoneita' relative agli accertamenti
psico-fisici, inoltre, e' data facolta' di avanzare, entro trenta
giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata e
documentata istanza di riesame, il cui modello e' disponibile nel
portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa -
da allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio
di posta elettronica certificata da inviare, utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica certificata,
all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di posta
elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un account di
posta elettronica, all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it,
compilando il campo relativo all'oggetto indicando il concorso al
quale partecipano (es. Istanza di riesame VFP 1 E.I. 2018 1° Blocco
Cognome e Nome) corredata di copia per immagine (file in formato PDF)
della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN,
attestante l'assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in
occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, nonche' di
copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e del modulo
di notifica del provvedimento di inidoneita'.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti
di inidoneita' attitudinale, di esclusione alle prove di efficienza
fisica e di esclusione per abuso di alcool e per l'uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze
trasmesse con modalita' diverse da quelle indicate o carenti della
predetta certificazione sanitaria saranno considerate irricevibili.
16. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni,
interessa il CSRNE, che provvedera' a convocare il candidato al fine
di sottoporlo all'accertamento dei requisiti psico-fisici da parte
delle competenti commissioni mediche concorsuali di appello.
Il giudizio riportato in quest'ultima sede e' definitivo. Nel
caso di confermata inidoneita' il candidato sara' escluso dal
reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato dalle stesse
commissioni mediche presso il Centro di selezione che lo aveva
dichiarato inidoneo (ovvero presso il Centro di selezione indicato
dalla Forza armata), per il completamento degli accertamenti dei
requisiti psico-fisici e attitudinali. I candidati riconosciuti
idonei e collocati utilmente nella graduatoria di merito saranno
incorporati con il primo blocco utile, assumendone la decorrenza
giuridica.
17. I candidati, gia' giudicati idonei da non piu' di
trecentossessantacinque giorni a una selezione psico-fisica prevista
nel corso di una procedura di reclutamento della Forza armata,
nell'ambito della quale sono stati sottoposti ad accertamenti
specialistici e strumentali, alla data di convocazione per gli
accertamenti psico-fisici, previa esibizione del modulo di notifica
di idoneita' comprensivo del profilo precedentemente assegnato,
ovvero i candidati che sono in possesso della CSU, previa esibizione
della stessa, devono essere sottoposti ai seguenti accertamenti:
verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell'eventuale
sospetto mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato
a data utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e
consegna del relativo referto alla commissione per gli accertamenti
psico-fisici e attitudinali;
visita medica generale conclusiva.
Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali
giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le
caratteristiche di cui al precedente comma 8.
All'atto della visita medica generale devono comunque essere
prodotti i referti degli esami previsti al precedente comma 6,
lettera e) - limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo - e
lettere f), g) e h). I concorrenti di sesso femminile devono produrre
comunque i referti degli esami previsti al precedente comma 6,
lettere c) e i).».
Art. 2
L'art. 14, comma 4 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017
0677612 del 21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito:
«4. I candidati dovranno produrre, entro il termine e secondo le
modalita' loro indicate nella convocazione, pena la decadenza
dall'arruolamento, anche l'autocertificazione, redatta conformemente
all'allegato C al presente bando, attestante il mantenimento dei
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento
sara' acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a
cura dell'ente di incorporazione.
I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre, ai fini
dell'attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la
caratteristica somato-funzionale AV-EI, l'originale del referto,
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN, di analisi di laboratorio concernente il
dosaggio quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in
termini di percentuale di attivita' enzimatica. I predetti candidati
che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit,
sara' attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica
somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta
conformemente all'Allegato D al presente bando, tenuto conto che per
la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi
dell'art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle
premesse del bando.».
Art. 3
L'art. 14, comma 6 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017
0677612 del 21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito:
«6. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario,
al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite
nella «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine,
dovranno presentare, all'atto dell'incorporazione:
certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per
morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal
protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal
personale sanitario di cui alla Sezione 6 della «Direttiva tecnica in
materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi
vaccinali al personale militare».
Art. 4
L'art. 20 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612
del 21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito:
«1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE)
n. 2016/679 (di seguito regolamento), si informano i candidati che il
trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di
partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque,
acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento
delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati
personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio'
appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle
commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure
anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati
automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento
delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono raccolti
e/o successivamente trattati; cio' anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente decreto, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it;
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it;
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@rpd.difesa.it;
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it,
come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it;
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le giurisdizioni
ordinarie, amministrativa e contabile;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in piazza di Monte Citorio n. 121 -
00186 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it;
protocollo@pec.gpdp.it.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.».
Art. 5
L'allegato E, annesso al presente decreto, costituisce parte
integrante del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del
21 dicembre 2017.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 novembre 2018
Il vice direttore generale: Montemagno
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