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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di direttore chimico -
area funzionale C - posizione economica C2

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.39 del 18/5/2007
Ente:MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
Località:Nazionale
Codice atto:07E03243
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:4
Scadenza:18/6/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
 
Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha
previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi
presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra
l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle
infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti
agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n. 49, ed in particolare
l'art. 3, comma 3, il quale statuisce che l'Ispettorato centrale
repressione frodi e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle
politiche agricole e forestali, ed opera con organico proprio ed
autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo
centro di responsabilita' di spesa;
Visto il decreto-legge n. 182 del 9 settembre 2005, convertito,
con modificazioni, nella legge n. 231 dell'11 novembre 2005 e, in
particolare, l'art. 2, comma 2, secondo il quale l'Ispettorato
centrale repressione frodi e' organizzato in struttura
dipartimentale, articolata nelle seguenti direzioni generali:
Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo
e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure
sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali del 19 dicembre 2005, con il quale si e' provveduto, in
attuazione della summenzionata legge 11 novembre 2005, n. 231, alla
revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di livello
dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione
frodi;
Vista la legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il cui art. 1, comma
1047, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi assume
la denominazione di «Ispettorato centrale per il controllo della
qualita' dei prodotti agroalimentari» e costituisce struttura
dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare
l'art. 35, relativo al reclutamento di personale;
Viste le norme di contrattazione collettiva nazionale vigenti nel
comparto Ministeri;
Visto l'Accordo con le organizzazioni sindacali relativo
all'ordinamento professionale dell'Ispettorato centrale repressione
frodi sottoscritto in data 20 settembre 2001 e successive modifiche
apportate con Accordi sottoscritti il 4 dicembre 2003 ed il 12 aprile
2005;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi ed in particolare
l'art. 1, ai sensi del quale la condizione di privo di vista non
implica di per se' mancanza del requisito dell'idoneita' fisica per
l'accesso agli impieghi pubblici, salvo che il bando di concorso non
disponga in modo esplicito e motivato che tale condizione comporta
inidoneita' fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica o
del profilo professionale per il quale il concorso e' bandito;
Considerato che la condizione di privo di vista non e'
compatibile con l'adempimento dei compiti istituzionali cui sono
tenuti i direttori chimici, con riferimento alle funzioni che
svolgono in qualita' di ufficiali di polizia giudiziaria e che
pertanto sussiste una inidoneita' specifica allo svolgimento delle
relative mansioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili, ed in particolare l'art. 3, comma 4, il quale
prevede che per i servizi di polizia, della protezione civile e della
difesa nazionale il collocamento dei disabili e' previsto nei soli
servizi amministrativi;
Considerato che ai sensi della predetta disposizione deve
ritenersi esclusa l'applicabilita' delle norme sul collocamento dei
disabili per il profilo di direttore chimico, in considerazione delle
funzioni di polizia giudiziaria che lo stesso e' chiamato a svolgere;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante « Azioni positive
per la realizzazione della parita' uomo donna nel lavoro» e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1994,
n. 487, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, cosi' come
modificate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996, n. 693;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, recante norme
sull'unificazione ed il riordinamento dei ruoli, normali, speciali e
di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le norme in
materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante la determinazione
delle classi della lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante la determinazione
delle classi delle lauree specialistiche;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e
della ricerca 5 maggio 2004, recante l'equiparazione dei diplomi di
laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle
lauree specialistiche (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7.,
concernente la valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei
titoli universitari previsti dall'art. 3 del sopra citato decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso ai cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
Pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale ed, in particolare, l'art. 18
comma 6 e l'art. 26, come integrato dall'articolo 11 del decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, contenente disposizioni
ordinamentali in materia di Pubblica amministrazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
4 ottobre 2006 di rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree
funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali,
con riferimento alla sede centrale ed alle sedi periferiche
dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 45 del 23 febbraio 2007, con il quale l'Ispettorato centrale per
il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari e' stato
autorizzato ad avviare procedure selettive pubbliche, tra l'altro,
per quattro posti di direttore chimico della posizione economica C2;
Vista la nota n. 4449 del 5 aprile 2007, con la quale
l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio P.P.A.,
l'intendimento di avviare procedure di reclutamento del personale
dall'esterno per quattro posti nel profilo professionale di direttore
chimico della posizione economica C2, qualora non vi sia personale da
trasferire secondo procedure di mobilita' ai sensi dell'art. 34-bis
del decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la nota prot. n. DFP 16441 del 24 aprile 2007, con la quale
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica - Ufficio P.P.A. - Servizio mobilita', ha
comunicato di non avere allo stato personale da assegnare ai sensi
dell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, per il
fabbisogno di professionalita' segnalato;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'indizione di un
concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di quattro unita',
da inquadrare, in prova, nel profilo professionale di direttore
chimico, area funzionale C, posizione economica C2;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
E' indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi quattro
posti nel profilo professionale di direttore chimico, area
funzionale C, posizione economica C2, nell'organico dell'Ispettorato
centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di
seguito denominato Ispettorato, da destinarsi presso i Laboratori di
seguito elencati:
Laboratorio di Modena: due posti;
Laboratorio di Perugia: due posti.
L'Ispettorato si riserva la facolta' di procedere alla variazione
del numero e della dislocazione dei posti banditi, in ragione di
sopravvenute esigenze organizzative e di servizio.
Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno
subordinate alle autorizzazioni concesse ai sensi della normativa
vigente e potranno essere condizionate da criteri di scaglionamento
degli ingressi.

                               Art. 2.
 
Riserve di posti
 
Sono previste le riserve di posti indicate dall'art. 26 del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come integrato dall'art.
11 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236.
Le riserve di posti non possono superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso.
Qualora tra i candidati dichiarati idonei nella graduatoria di
merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno
diritto a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del
titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nell'ordine indicato
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni.
Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste nel
presente articolo ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda
di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal relativo
beneficio.
I posti riservati non coperti per mancanza di aventi titolo,
verranno conferiti ai concorrenti che abbiano superato le prove
d'esame secondo l'ordine della graduatoria.

                               Art. 3.
 
Requisiti di ammissione
 
Per l'ammissione al concorso i candidati debbono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione dei seguenti requisiti:
1) eta' non inferiore agli anni 18;
2) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea in chimica, in scienze e tecnologie
alimentari, ed equipollenti;
laurea specialistica ( LS) o magistrale ( LM) di cui al
decreto 28 novembre 2000 del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica appartenente ad una delle seguenti
classi:
62/S - classe delle lauree specialistiche in scienze
chimiche;
78/S - classe delle lauree specialistiche in scienze e
tecnologie agroalimentari;
81/S - classe delle lauree specialistiche in scienze e
tecnologie della chimica industriale ;
laurea di primo livello (L) di cui al decreto ministeriale
4 agosto 2000 del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica appartenente ad una delle seguenti classi:
20/L - classe della lauree in scienze e tecnologie agrarie,
agroalimentari e forestali;
21/L - classe delle lauree in scienze e tecnologie
chimiche.
Per la valutazione dei titoli conseguiti nell'ambito dell'Unione
europea si terra' conto di quanto previsto dall'art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001;
3) iscrizione all'albo professionale;
4) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
5) godimento dei diritti politici;
6) idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;
7) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea devono possedere, inoltre, i
seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso della cittadinanza dello Stato
di appartenenza e di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini italiani;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;
coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' non sanabile; coloro che siano stati
interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in
giudicato; coloro che abbiano riportato la pena accessoria
dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ai sensi
dell'art. 32-quinquies del codice penale; coloro che siano stati
licenziati, ai sensi dell'art. 13 del CCNL comparto «Ministeri»
sottoscritto il 12 giugno 2003, o delle corrispondenti disposizioni
dei Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale di
altri comparti.
L'ammissione alle prove concorsuali avviene con espressa riserva
di successivo accertamento del possesso dei requisiti prescritti. Il
suddetto accertamento sara' compiuto, di norma, dopo lo svolgimento
delle prove di concorso nei confronti dei candidati utilmente
classificati nelle relative graduatorie. L'Amministrazione puo'
disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato
provvedimento per difetto dei requisiti prescritti.

                               Art. 4.
 
Presentazione delle domande - Termini e modalita'
 
La domanda di ammissione al concorso, redatta tassativamente su
apposito modulo (allegato A) riproducibile dalla presente Gazzetta
Ufficiale, nonche' disponibile sul sito internet del Ministero, www.
politicheagricole.it
, contenente tutte le indicazioni che secondo le
norme vigenti il candidato e' tenuto a fornire, e debitamente
sottoscritta dal medesimo, deve essere inviata a mezzo raccomandata
postale con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -
Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari - Ufficio III/A, via XX settembre n. 20 - 00187
Roma, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Sulla domanda in alto a sinistra e sulla busta contenente la
raccomandata deve essere indicato ben visibile il seguente codice
concorso: C2CHI.
La data di spedizione della domanda e' comprovata dal timbro a
data dell'ufficio postale accettante. Non e' richiesta
l'autenticazione della firma apposta sulla domanda.
Non si terra' conto delle domande spedite dopo la scadenza del
termine di cui al primo comma del presente articolo. Qualora il
termine per la presentazione delle domande cada in giorno festivo,
sara' prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
Non si terra' conto, altresi', delle domande che non contengano
tutte le dichiarazioni richieste circa il possesso dei requisiti per
l'ammissione al concorso e riportate nel modulo allegato al bando.
Non si terra' conto, infine, delle domande non firmate dal
candidato.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne' per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
1) cognome e nome e codice fiscale (le donne coniugate devono
indicare il cognome da nubile);
2) il luogo e la data di nascita;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero,
per i soggetti appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea, di
essere in possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza;
4) il godimento dei diritti politici;
5) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti;
7) il possesso del titolo di studio richiesto dal presente
bando, con l'esatta indicazione dell'anno accademico e
dell'Universita' presso la quale e' stato conseguito, nonche' gli
estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con uno
dei titoli di studio richiesti, qualora il titolo sia stato
conseguito all'estero;
8) l'iscrizione all'albo professionale con l'indicazione
dell'ambito territoriale in cui risulta iscritto;
9) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari;
10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni;
11) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stato destituito o
dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per
persistente insufficiente rendimento; di non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d) del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
di non avere riportato la pena accessoria dell'estinzione del
rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell'art. 32-quinquies del
codice penale; di non essere stato licenziato, ai sensi dell'art. 13
del CCNL comparto «Ministeri» sottoscritto il 12 giugno 2003, o delle
corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di
lavoro relativi al personale di altri comparti;
12) l'idoneita' fisica al servizio continuato ed incondizionato
all'impiego per il quale concorre;
13) la lingua straniera prescelta tra inglese e francese. I
candidati degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare,
altresi', di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
14) l'eventuale possesso di titoli di riserva previsti
dall'art. 2 del bando e dei titoli di preferenza a parita' di merito
tra quelli indicati nell'allegato B al presente decreto. Tali titoli,
qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non
saranno presi in considerazione in sede di formazione della
graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso;
15) la disponibilita' a raggiungere la sede di servizio
assegnata dall'Amministrazione e a permanervi per un periodo minimo
di cinque anni dalla data di assunzione;
16) l'indirizzo, con l'esatta indicazione del numero di codice
di avviamento postale e con l'eventuale numero telefonico, presso il
quale si desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso,
nonche' l'impegno a comunicare le eventuali successive variazioni;
17) il codice corrispondente al concorso per il quale si
presenta domanda.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta
domanda di ammissione hanno altresi' valore di autocertificazione;
nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.

                               Art. 5.
 
Commissione
 
La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo
provvedimento sara' costituita in conformita' delle disposizioni
contenute nell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nonche' nell'art.
35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.

                               Art. 6.
 
Prove d'esame
 
Le prove di esame si svolgeranno in Roma e consisteranno in due
prove scritte ed un colloquio.
Qualora il numero delle domande lo renda necessario,
l'Amministrazione fara' ricorso a forme di preselezione realizzate
tramite l'ausilio di sistemi automatizzati del cui svolgimento verra'
data comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
L'eventuale preselezione verra' effettuata mediante una serie di
quesiti a risposta multipla da somministrare ai candidati vertenti
sulle materie oggetto delle prove scritte e orali.
Saranno ammessi alle prove scritte un numero di candidati pari a
dieci volte il numero dei posti messi a concorso.
Saranno, altresi', ammessi alle prove scritte i candidati che
abbiano riportato un punteggio pari a quello conseguito dal candidato
collocatosi al quarantesimo posto della graduatoria.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:
chimica analitica generale, organica ed inorganica;
chimica degli alimenti e di sostanze di uso agrario;
Il colloquio, al quale saranno ammessi i candidati che avranno
riportato il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove
scritte, si svolgera', oltre che sulle materie oggetto della prova
scritta, sulle sottoelencate materie:
tecnologie alimentari;
analisi chimica strumentale;
conoscenza in linea generale della normativa nazionale e
comunitaria relativa ai prodotti agroalimentari ed alle sostanze di
uso agrario, con particolare riferimento a leggi e regolamenti
comunitari in materia di indicazione geografiche, denominazioni di
origine, attestazioni di specificita', nonche' delle norme relative
alle produzioni da agricoltura biologica ed agli organismi
geneticamente modificati;
elementi di diritto penale, limitatamente ai reati alimentari;
elementi di diritto processuale penale, limitatamente
all'attivita' ed ai poteri degli organi di polizia giudiziaria;
elementi di diritto amministrativo, limitatamente agli atti e
provvedimenti amministrativi, procedimento amministrativo e diritto
di accesso agli atti amministrativi;
organizzazione e funzioni dell'Ispettorato centrale per il
controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari.
Durante il colloquio, il candidato, inoltre, dovra' sostenere:
una prova pratica di laboratorio avente ad oggetto l'esecuzione
di un'analisi quantitativa di un prodotto alimentare o di uso
agrario;
una prova pratica di informatica su apparecchiatura telematica;
una prova di conoscenza della lingua straniera prescelta.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- del 26 giugno 2007 sara' data comunicazione dei giorni, dell'ora e
dell'ubicazione dei locali in cui si effettueranno l'eventuale prova
preselettiva o le prove scritte. Nella medesima Gazzetta saranno rese
note le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva
e/o delle prove scritte.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
La mancata presentazione dei candidati nella sede d'esame nel
giorno e nell'ora indicati nell'avviso di cui sopra comportera'
l'esclusione dal concorso degli stessi.
Per aver accesso all'aula degli esami, i candidati ammessi a
sostenere la prova scritta dovranno esibire uno dei documenti di
riconoscimento sottoelencati:
a) carta d'identita';
b) passaporto;
c) patente automobilistica;
d) patente nautica
e) porto d'armi;
f) tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni
dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni.
I documenti di cui sopra non dovranno essere scaduti
per decorso del termine di validita' previsto per ciascuno di essi.
Saranno esclusi dalle prove i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.
Durante la prova preselettiva e le prove scritte non e' possibile
portare con se' e consultare codici, testi di legge e qualsiasi altra
pubblicazione.
I candidati che avranno superato la preselezione saranno
convocati per l'espletamento delle prove scritte almeno quindici
giorni prima della data fissata, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento.
Le prove scritte si intendono superate dai candidati che abbiano
riportato in ciascuna di esse una votazione di almeno ventuno
trentesimi.
Ai candidati ammessi al colloquio sara' data comunicazione, con
almeno venti giorni di anticipo, della data, del luogo e dell'ora in
cui dovranno presentarsi per sostenerlo, e, contestualmente, sara'
data comunicazione del voto riportato nelle prove scritte.
Il colloquio si intendera' superato se il candidato avra'
ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi.
Al termine di ogni seduta relativa alla prova orale, sara'
affisso all'Albo dell'Amministrazione l'elenco dei concorrenti che
hanno sostenuto gli esami, con l'indicazione del voto riportato.
Il punteggio finale e' determinato dalla somma della media dei
voti riportati nelle due prove scritte e del voto ottenuto nel
colloquio.

                               Art. 7.
 
Presentazione dei titoli di preferenza e riserva
 
I candidati che abbiano superato la prova orale e intendano far
valere i titoli di riserva di cui all'art. 2 del presente bando e/o
di preferenza a parita' di valutazione di cui all'allegato B al
presente bando, devono presentare o spedire, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della
qualita' dei prodotti agroalimentari - Ufficio III/A, via
XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di
quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto il colloquio, i documenti che attestino il possesso
di tali titoli, purche' gia' dichiarati nella domanda di
partecipazione.
E' consentita la dichiarazione sostitutiva della certificazione,
resa nelle forme prescritte.
Entro il medesimo termine, i candidati che abbiano dichiarato di
essere in possesso dei predetti titoli, debbono produrre il relativo
titolo o apposita dichiarazione, da cui risulti che le condizioni e i
presupposti previsti dalle disposizioni di legge per l'attribuzione
del beneficio sussistevano anche alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui questa
amministrazione ne sia gia' in possesso o ne possa disporre
richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purche' nella
domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con esattezza,
sotto la propria responsabilita', anche l'ufficio o l'amministrazione
presso cui questa e' depositata.
In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato
puo' trasmettere, entro il predetto termine di quindici giorni
dall'effettuazione del colloquio, una copia fotostatica, ancorche'
non autenticata, dei certificati di cui sia gia' in possesso.
La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o
l'irregolare compilazione degli stessi, comporta, senza necessita' di
particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.
Non saranno presi in considerazione i documenti che verranno
consegnati o perverranno al Ministero stesso oltre il detto termine
di quindici giorni.

                               Art. 8.
 
Graduatoria
 
Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per l'ammissione, sono dichiarati vincitori, fino a
concorrenza dei posti messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria finale di merito, formulata sulla base
del punteggio finale riportato nelle prove d'esame, come specificato
all'art. 6, ultimo comma, e tenuto conto dei titoli che danno luogo a
riserva e/o a preferenza.
La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono approvate
con decreto del Direttore generale delle procedure sanzionatorie,
degli affari generali, del personale e del bilancio, che sara'
pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per le eventuali impugnative.
Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.

                               Art. 9.
 
Presentazione dei documenti di rito
 
I candidati dichiarati vincitori del concorso, per i quali verra'
disposta l'assunzione in servizio, prima di procedere alla
stipulazione del contratto individuale di lavoro ai fini
dell'assunzione stessa saranno invitati a presentare o far pervenire
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di
giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione
da parte dell'Amministrazione:
1) certificato medico, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale
competente per territorio o da un medico militare in servizio
permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo all'impiego al quale il concorso si riferisce;
qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione
fisica, il certificato medico deve farne menzione ed indicare se
l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.
2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da
cui risulti:
a) il luogo e la data di nascita;
b) la cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del
termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
c) il godimento dei diritti politici, anche alla data di
scadenza del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al
concorso;
d) la posizione relativa all'adempimento degli obblighi
militari;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti
penali eventualmente pendenti a loro carico;
f) il titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso e
l'iscrizione all'albo professionale ;
g) che il candidato non ricopre altri impieghi pubblici o
privati ovvero non versi in una delle situazioni di incompatibilita'
richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001. Qualora
il candidato sia alle dipendenze di altro ente, dovra' essere resa
una dichiarazione di opzione per il nuovo impiego. Detta
dichiarazione deve, altresi', contenere le indicazioni concernenti le
cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico
impiego e deve essere rilasciata anche se negativa;
h) codice fiscale.
I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti
altresi' a presentare, nel termine di cui al comma 1 del presente
articolo, copia integrale dello stato matricolare.
L'Amministrazione, comunque, ha facolta' di sottoporre a visita
medica di controllo i candidati vincitori del concorso.
L'Amministrazione procedera' ad effettuare idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dai
predetti controlli emerga la non veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni, i dichiaranti decadono dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non
veritiera.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, l'Amministrazione
comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

                              Art. 10.
 
Assunzione dei vincitori
 
I candidati dichiarati vincitori, accertato il possesso dei
requisiti secondo le modalita' di cui al precedente art. 9, saranno
invitati a stipulare i contratti individuali di lavoro a norma dei
vigenti CC.CC.NN.LL., quindi assunti in prova nel profilo di
direttore chimico, area funzionale C, posizione economica C2.
I vincitori dovranno permanere nella sede di servizio assegnata
per un periodo minimo di cinque anni dalla data di assunzione, come
previsto dall'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno
indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica
la decadenza dal diritto all'assunzione in servizio.

                              Art. 11.
 
Trattamento dati personali
 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -
Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari, Ufficio III/A, per le finalita' di gestione del
concorso e saranno trattati, anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al
concorso, pena l'esclusione dallo stesso.
Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente
per lo svolgimento del concorso, relativamente alla posizione
giuridica del candidato.
Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -
Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari
Il responsabile del trattamento e' il direttore dell'Ufficio
III/A dell'Ispettorato.

                              Art. 12.
 
Norme di salvaguardia
 
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni, nonche' le disposizioni contenute nei
Contratto collettivi nazionali di lavoro del personale non
dirigenziale del comparto Ministeri e nel decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» .
Avverso il presente bando di concorso e' proponibile, in via
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede
giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo del Lazio
entro sessanta giorni dalla stessa data.
Roma, 16 maggio 2007
Il direttore generale: Tomasello

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