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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso pubblico per il conferimento di complessivi
duecentosettantuno posti di allievo vice ispettore del ruolo degli
ispettori del Corpo della Polizia penitenziaria.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.22 del 18/3/2003 |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 03E01135 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 271 |
Scadenza: | 17/4/2003 |
Tags: | IN EVIDENZA |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dell'amministrazione penitenziaria
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, concernente il riordino delle carriere degli impiegati
civili dello Stato;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante "Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza";
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo
assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello
Stato;
Visto l'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574,
concernente l'unificazione e riordinamento dei ruoli normali,
speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
Visto l'art. 2, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente
della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Visto l'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359;
Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale
del Corpo di Polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Visti gli articoli 24 e 28 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 391/2000 datata
28 luglio 2000 con la quale e' stata dichiarata illegittima la
previsione dell'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nella
parte in cui rinviando per l'accesso ai ruoli del personale della
Polizia al possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per
l'ammissione ai concorsi in magistratura ordinaria prevede che siano
esclusi dai concorsi per l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia i
candidati i cui parenti in linea retta entro il primo grado e in
linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per
taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), codice
di procedura penale;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante
"Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di
Polizia penitenziaria";
Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1998, n. 297 recante
norme per l'espletamento dei concorsi per l'accesso alla qualifica
nel ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria;
Visto il decreto ministeriale 1 febbraio 2000, n. 50, recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di
Polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante
"Adeguamento delle strutture degli organici dell'Amministrazione
Penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la giustizia minorile,
nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del
Corpo di Polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge
28 luglio 1999, n. 266";
Visto l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, riguardante il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti
nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 1977, n. 104, recante norme di attuazione dello statuto
speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina
transitoria dell'appartenenza ai gruppi linguistici;
Ritenuto di dover riservare la quota di legge dei posti che si
renderanno vacanti nella provincia di Bolzano ai candidati in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative;
Visto l'art. 19 della legge n. 448/2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 agosto
2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 284 del 4 dicembre 2002 - Serie generale, relativo
all'approvazione dei piani annuali 2002 ed autorizzazione alle
assunzioni concernenti le Forze armate, i Corpi di polizia ed il
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 19 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448,
Ritenuto alla luce della suddetta autorizzazione di dover bandire
un concorso pubblico nella qualifica iniziale del ruolo degli
ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria di duecentosettantuno
unita' di cui duecentosessanta per uomini e undici per donne,
ripartiti per contingenti regionali nella misura appresso indicata:
Piemonte e Valle d'Aosta ventotto uomini;
Liguria ventiquattro di cui venti uomini e quattro donne;
Lombardia sessantanove di cui sessantacinque uomini e quattro
donne;
Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige ventinove
unita' di cui ventotto uomini e uno per donna. Due posti del
contingente maschile e uno del contingente femminile sono riservati
per l'assegnazione negli istituti penitenziari della provincia di
Bolzano;
Emilia-Romagna ventidue di cui venti uomini e due donne;
Toscana diciotto uomini;
Abruzzo e Molise otto uomini;
Lazio venticinque uomini;
Calabria due uomini;
Campania diciannove uomini;
Puglia sette uomini;
Sicilia venti uomini.
Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei
candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire
successivamente il diario, la sede o le sedi in cui si svolgeranno le
prove scritte;
Decreta:
Art. 1.
Posti disponibili per l'assunzione
1. E' indetto un concorso pubblico per il conferimento di
complessivi duecentosettantuno posti di allievo vice ispettore del
ruolo degli ispettori del Corpo della Polizia penitenziaria, di cui
duecentosessanta per uomini e undici per donne, ripartiti per
contingenti regionali nella misura di seguito indicata:
Piemonte e Valle d'Aosta ventotto uomini;
Liguria ventiquattro di cui venti uomini e quattro donne;
Lombardia sessantanove di cui sessantacinque uomini e quattro
donne;
Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige ventinove
unita' di cui ventotto uomini e una per donna. Due posti del
contingente maschile e uno del contingente femminile sono riservati
per l'assegnazione negli Istituti penitenziari della provincia di
Bolzano;
Emilia Romagna ventidue di cui venti uomini e due donne;
Toscana diciotto uomini;
Abruzzo e Molise otto uomini;
Lazio venticinque uomini;
Calabria due uomini;
Campania diciannove uomini;
Puglia sette uomini;
Sicilia venti uomini.
2. I vincitori del presente concorso, al termine del prescritto
corso di formazione, verranno assegnati nella sede di prima
destinazione. Gli stessi non potranno chiedere ed ottenere di essere
trasferiti o comunque comandati a prestare servizio in regione
diversa da quella alla quale sono stati assegnati come prima
destinazione. Essi possono essere, comunque, assegnati in altre sedi
per motivate esigenze di servizio.
3. Il suddetto concorso consiste in una prova scritta ed un
colloquio. La prova scritta e' preceduta da una prova preliminare
superata la quale i candidati sono sottoposti ad accertamenti
psico-fisici ed attitudinali.
Dei suddetti posti:
a) due del contingente maschile e uno del contingente femminile
sono riservati per l'assegnazione negli istituti penitenziari della
provincia di Bolzano, per coloro che siano in possesso dell'attestato
di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752;
b) cinque del contingente maschile, equivalente al 2% dei posti
messi a concorso, sono riservati agli ufficiali delle Forze armate in
possesso dei requisiti di cui all'art. 40 della legge 20 settembre
1980, n. 574 e dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
nonche' di quelli previsti per l'ammissione al concorso;
c) quarantatre del contingente maschile, nonche' due del
contingente femminile, pari ad 1/6 dei posti disponibili sono
riservati agli appartenenti ai ruoli del Corpo di Polizia
penitenziaria con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio
alla data del bando che indice il concorso.
Art. 2.
Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. Per la partecipazione al concorso per la nomina alla qualifica
iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia
penitenziaria, sono ammessi gli aspiranti di ambo i sessi, in
possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che
consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma
universitario;
b) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli
anni trentadue. Non si applicano le disposizioni di legge relative
all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi.
Il limite massimo di eta' richiesto e' elevato di un periodo pari
all'effettivo servizio prestato alla scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande, comunque non superiore ai tre anni
per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di
leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986,
n. 958;
c) cittadinanza italiana;
d) avere il godimento dei diritti politici e civili;
e) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di
cui all'art. 124, del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12, cosi'
come modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398 e come richiamato dall'art. 26 della legge 1
febbraio 1989, n. 53;
f) avere idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio
di Polizia penitenziaria, in conformita' alle disposizioni contenute
negli articoli 122, 123, 124 e 126 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, ed in particolare:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) altezza non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e m. 1,61
per le donne, individuata ai sensi dell'art. 2 della legge
13 dicembre 1986, n. 874. Il rapporto altezza-peso, il tono e
l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo
adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a
configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita'
indispensabile per l'espletamento del servizio di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
4) visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con
correzione, purche' non superiore alle tre diottrie complessive ed in
particolare per la miopia, ipermetropia, l'astigmatismo semplice
(miopico od ipermetrico), tre diottrie in ciascun occhio, per
l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli
vizi;
5) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle
frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in
cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di
meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale
biauricolare entro il 20%);
6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la
funzione masticatoria e, comunque:
devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed
inferiori;
e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi
sostituiti con protesi fissa;
almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i
venti denti posteriori;
gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da
protesi efficienti;
il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non
puo' essere supenore a sedici elementi;
g) essere in regola, per i candidati di sesso maschile, nei
riguardi degli obblighi di leva e non essere stati ammessi a prestare
servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile.
2. Il personale del Corpo di Polizia penitenziaria, in possesso
dei prescritti requisiti di cui al comma 1, ad eccezione del limite
d'eta', non deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione
disciplinare pari o piu' grave della deplorazione, si applicano,
altresi', le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. Ai sensi dell'art. 85, comma 4, del decreto legislativo n. 443
del 1992, e successive modificazioni, se i posti riservati al
personale appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria non vengono
coperti, i posti resi disponibili sono assegnati ai candidati idonei,
in base alla graduatoria del concorso.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti
dai pubblici uffici, che hanno riportato, condanna a pena detentiva
per reati non colposi o sono stati sottoposti a misure di
prevenzione.
5. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
Art. 3.
Esclusione dal concorso
1. Sono esclusi dal concorso i candidati non in possesso dei
requisiti previsti dal precedente art. 2.
2. A norma dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al
concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione.
3. A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono,
altresi', concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da
altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di
cui alla lettera d) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le cause
di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la
sussistenza dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla
legge per l'accesso al ruolo del personale della Polizia
penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio di polizia dei candidati.
5. Per difetto dei prescritti requisiti sara' disposta
l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Capo del
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
Art. 4.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, gli esiti degli accertamenti di cui all'art. 3, nonche'
i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso saranno raccolti presso il Ministero della
giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria -
Direzione Generale del personale della formazione - Ufficio III -
Concorsi Polizia penitenziaria, per le finalita' di gestione del
concorso medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla
citata legge n. 675/1996.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria - Direzione Generale del personale della formazione -
Ufficio III - Concorsi Polizia penitenziaria, largo Luigi Daga n. 2 -
00164 Roma, titolare del trattamento.
6. Il responsabile del trattamento e' il dirigente della
Direzione Generale del personale e della formazione - Ufficio III -
Concorsi Polizia penitenziaria.
Art. 5.
Compilazione e presentazione della domanda
1. Le domande di partecipazione al concorso, esenti dal bollo di
imposta, devono redigersi esclusivamente sugli appositi moduli mod. 9
D.A.P., osservando le istruzioni riportate in calce dal modello
stesso e firmate per esteso in modo leggibile dagli interessati. I
modelli di domanda reperibili gratuitamente presso tutti gli istituti
penitenziari, e disponibili anche sul sito web
www.polizia-penitenziaria.it, dovranno in ogni caso essere presentati
ai Provveditorati Regionali dell'amministrazione penitenziaria
appresso indicati, entro il termine perentorio di giorni trenta, che
decorre dal giorno successivo dalla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4a serie speciale "Concorsi ed esami".
2. I candidati, che partecipano al presente concorso,
appartenenti ai ruoli della Polizia penitenziaria, debbono presentare
la domanda alla Direzione dell'Istituto ove prestano servizio entro
il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno
successivo dalla data di pubblicazione del presente decreto.
3. I candidati che si trovano all'estero possono inviare le
domande alle rappresentanze diplomatiche o agli uffici consolari che
ne cureranno l'invio al Provveditorato Regionale ove i medesimi
risiedono o sono iscritti nelle liste elettorali; i Provveditorati
provvederanno a tenere contatti diretti con le suddette
rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari per quanto necessario
all'eventuale istruttoria delle pratiche concorsuali.
4. Le domande di cui al comma 1, si considereranno prodotte in
tempo utile anche se spedite entro il termine dallo stesso stabilito,
senza essere state piegate in busta di adeguato formato, al
competente Provveditorato Regionale dell'Amministrazione
Penitenziaria, a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento. A tal
fine fara' fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
5. Le domande di cui ai comma 2 e 3, si considereranno prodotte
in tempo utile solo se sono state assunte a protocollo nei termini
stabiliti rispettivamente dalle direzioni degli istituti e dalle sedi
delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari.
A tal fine si precisa che le sedi dei provveditorati preposti
alla raccolta delle domande sono:
=====================================================================
Per i candidati residenti in | Provveditorato
=====================================================================
|10135 Torino, via Berruti Ferrero,
Piemonte e Valle d'Aosta |n. 1/A
---------------------------------------------------------------------
|16129 Genova, piazza Borgo Pila
Liguria |n. 39, int. 25, Torre B
---------------------------------------------------------------------
|20123 Milano, via Pietro Azario
Lombardia |n. 6
---------------------------------------------------------------------
Veneto, Friuli-Venezia Giulia e |35014 Padova, piazza Castello
Trentino-Alto Adige |n. 12
---------------------------------------------------------------------
Emilia-Romagna |00126 Bologna, via Finelli n. 1
---------------------------------------------------------------------
Toscana |00139 Firenze, via Bolognese n. 84
---------------------------------------------------------------------
|06124 Perugia, via Mario Angeloni
Umbria |n. 43
---------------------------------------------------------------------
|00165 Roma, via S. Francesco di
Lazio |Sales n. 35
---------------------------------------------------------------------
|60121 Ancona, via Martiri della
Marche |Resistenza n. 17/A
---------------------------------------------------------------------
Abruzzo-Molise |65129 Pescara, via Alento n. 76
---------------------------------------------------------------------
|80143 Napoli, via Nuova
Campania |Poggioreale n. 167
---------------------------------------------------------------------
|70125 Bari, corso Alcide de
Puglia |Gasperi n. 309
---------------------------------------------------------------------
|85100 Potenza, via Dei Mille,
Basilicata |s.n.c.
---------------------------------------------------------------------
|88100 Catanzaro, via Vinicio
Calabria |Cortese n. 2
---------------------------------------------------------------------
|90143 Palermo, via Marchese di
Sicilia |Villabianca n. 70
---------------------------------------------------------------------
Sardegna |09129 Cagliari, via Tuveri n. 22.
6. Sul modulo di domanda di partecipazione al concorso i
candidati, devono indicare e/o dichiarare:
a) il codice del concorso, che nello specifico e' il seguente:
VI0002;
b) il cognome ed il nome (le candidate coniugate devono
indicare il cognome da nubile);
c) la data e il luogo di nascita;
d) il codice fiscale;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) lo stato civile ed indicare l'eventuale numero dei figli;
g) la residenza, ed eventualmente il domicilio, al quale
dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso
e l'impegno di comunicare tempestivamente a mezzo di raccomandata
postale le eventuali variazioni dello stesso;
h) il godimento dei diritti politici e civili, nonche', il
comune ove sono iscritti nelle liste elettorali che, nel modulo di
domanda, coincide con quello di residenza;
i) l'immunita' da condanne penali riportate e l'assenza di
procedimenti penali pendenti a loro carico;
j) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo
ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
k) di voler sostenere o meno la prova facoltativa di lingua
straniera a scelta tra inglese, francese e tedesco, indicando al
punto 12 del modello 9 D.A.P. SI o NO e se SI, il relativo codice: -
inglese: cod. 01, francese: cod. 02, tedesco: cod. 03;
l) la posizione, per i soli candidati di sesso maschile, nei
riguardi degli obblighi di leva, con la precisazione di non essere
stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio
sostitutivo civile, e l'appartenenza al distretto militare ovvero
alla capitaneria di porto;
m) se sono o siano stati impiegati come dipendenti presso le
pubbliche amministrazioni (le eventuali cause di risoluzione dei
precedenti rapporti di pubblico impiego devono essere indicate in una
dichiarazione da allegare alla domanda).
7. I candidati che ne abbiano titolo ed intendono concorrere ai
posti riservati di cui al precedente art. 1, comma 3, lettere a), b)
e c), dovranno farne richiesta nella domanda di partecipazione al
concorso indicando al punto 9 del modello di domanda lo specifico
numero di codifica in base a quanto di seguito riportato:
a) per i posti riservati ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera
a), indicare la codifica 01 se si intende sostenere la prova d'esame
in lingua italiana, ovvero la codifica 02 se si intende sostenere la
medesima prova in lingua tedesca;
b) per i posti riservati ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera
b), indicare la codifica 03;
c) per i posti riservati ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera
c), indicare la codifica 04.
8. L'Amministrazione Penitenziaria non assume alcuna
responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte
del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o ad altre cause non imputabili a
colpa dell'Amministrazione stessa.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova
preliminare nonche' delle prove di esame di cui al successivo art. 10
del presente decreto, nominata con decreto del Capo del Dipartimento,
e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica
non inferiore a dirigente superiore in servizio presso il
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e da altri quattro
membri uno dei quali professore d'istituto d'istruzione secondaria di
secondo grado in una o piu' delle materie sulle quali verte la prova
e tre funzionari dell'Amministrazione Penitenziaria con qualifica non
inferiore alla ottava.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario
dell'Amministrazione Penitenziaria con qualifica non inferiore alla
ottava ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione economica
C2).
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
commissione, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' presidenti
supplenti, di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu'
segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di
costituzione della commissione esaminatrice o con successivo
provvedimento.
4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille
unita', la commissione con successivo decreto puo' essere integrata
di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il
presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario
aggiunto.
Art. 7.
Prove preliminari
1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso ai sensi del terzo comma del precedente art. 3, sono
tenuti a presentarsi, muniti di un idoneo documento di
riconoscimento, per sostenere la prova preliminare, il cui
superamento costituisce requisito necessario per la successiva
partecipazione al concorso, nella sede, nei giorni ed ore indicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale "Concorsi ed esami" - del 30 maggio 2003.
2. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti dei candidati.
Coloro che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova
sono esclusi dal concorso.
3. La prova preliminare consiste in una serie di domande a
risposta a scelta multipla, vertenti sulle seguenti materie:
elementi di diritto penale;
elementi di diritto processuale penale:
elementi sull'ordinamento dell'Amministrazione Penitenziaria;
elementi di diritto penitenziario;
elementi di diritto costituzionale;
elementi di diritto amministrativo ed elementi di diritto
civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti
reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.
4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a
scelta multipla, l'amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
5. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
6. La durata della prova sara' stabilita dalla stessa commissione
all'atto della predisposizione delle serie di domande da
somministrare.
7. La prova preliminare si intende superata dai candidati che
abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi.
Art. 8.
Accertamenti psico-fisici
1. Dopo aver superato la prova preliminare, i candidati, sono
sottoposti, nei luoghi, giorni ed ore, che verranno loro
preventivamente comunicati, agli accertamenti psicofisici ed
attitudinali. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti.
Coloro che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova
sono esclusi dal concorso.
2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una
commissione composta da un primo dirigente medico che la presiede e
da quattro medici incaricati del servizio sanitario
dell'Amministrazione Penitenziaria ovvero individuabili secondo le
modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dell'Amministrazione Penitenziaria con qualifica non inferiore alla
ottava ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione economica
C2).
4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille
unita', le commissioni con successivo decreto possono essere
integrate di un numero di componenti tali da permettere, unico
restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un
segretario aggiunto.
5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici il
candidato e' sottoposto ad esame clinico generale ed a prove
strumentali e di laboratorio.
6. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le
prove strumentali e di laboratorio, il Ministero della giustizia e'
autorizzato ad avvalersi di personale qualificato mediante contratto
di diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione stabilita
con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica, e che non puo'
superare la retribuzione spettante al personale di pari grado
dell'amministrazione statale.
7. Avverso il giudizio di non idoneita', il candidato puo'
proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della
notifica.
8. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica
di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da
due dirigenti medici.
9. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla
commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto motivato dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria.
10. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
Commissione medica di prima e seconda istanza, puo' essere prevista
la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, di uno o piu'
componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da
effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione
medica di prima e seconda istanza esaminatrice o con successivo
provvedimento.
Art. 9.
Accertamenti attitudinali
1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti
psico-fisici sono sottoposti ad un esame attitudinale diretto ad
accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una
personalita' sufficientemente matura con stabilita' del tono
dell'umore, delle capacita' di controllare le proprie istanze
istintuali, di uno spiccato senso di responsabilita', avuto riguardo
alle capacita' di critica e di autocritica ed al livello di
autostima.
2. La commissione esaminatrice che procede agli accertamenti
attitudinali e' composta da un presidente scelto tra i funzionari
dell'Amministrazione Penitenziaria con la qualifica dirigenziale, da
due funzionari con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero
appartenenti all'area funzionale C, posizione economica C2, e in
possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici
specializzati in psicologia. Le funzioni di segretario sono svolte da
un funzionario dell'Amministrazione Penitenziaria con la qualifica
non inferiore all'ottava, ovvero appartenenti all'area funzionale C,
posizione economica C2.
3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti
attitudinali, al candidato e' proposta, dalla commissione prevista
dal successivo, comma 4, una serie di domande a risposta sintetica o
a scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un
colloquio.
4. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono
predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri del
ruolo e della qualifica cui il candidato stesso aspira e sono
approvate con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del
Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Esse sono
aggiornate sulla base dei contatti e relazioni con istituti
specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della
psicologia applicata, in campo nazionale e internazionale.
5. Avverso al giudizio di non idoneita', il candidato puo'
proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della
notifica.
6. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica
di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da
due primi dirigenti.
7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede
di accertamento delle qualita' attitudinali dalla commissione di
seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
8. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del presidente di uno dei componenti o del segretario della
commissione attitudinale di prima e seconda istanza, puo' essere
prevista la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, di uno o piu'
componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da
effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione
esaminatrice o con successivo provvedimento.
9. I candidati che abbiano superato gli accertamenti psico-fisici
ed attitudinali sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento
di riconoscimento, per sostenere la prova scritta che si svolgera' in
un'unica sessione nella sede e/o nelle sedi, nel giorno e nell'ora
che verranno loro preventivamente comunicati, a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno venti giorni prima di
quello in cui dovra' sostenere la suddetta prova, tale comunicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei
candidati.
Coloro che non si presenteranno sono esclusi dal concorso.
Art. 10.
Prova scritta e orale
1. Gli esami consistono in una prova scritta ed un colloquio e si
effettuano in base al seguente programma.
Prova scritta:
a) elementi di diritto penale, di diritto processuale penale e
di diritto penitenziario.
2. Il colloquio verte, oltre che sugli elementi di diritto
penale, di diritto processuale penale e di diritto penitenziario
oggetto della prova scritta, anche su elementi sull'ordinamento
dell'Amministrazione Penitenziaria, elementi di diritto
costituzionale, elementi di diritto amministrativo ed elementi di
diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i
diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.
3. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato
una votazione non inferiore a sette decimi nella prova scritta.
4. Il colloquio non si intende superato se il candidato non avra'
riportato almeno la votazione di sei decimi.
5. I candidati possono, solo qualora lo abbiano indicato nella
domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una
delle seguenti lingue straniere: inglese, francese o tedesco.
6. Ai candidati che superano la prova facoltativa e' attribuito
un punteggio fino ad un massimo di 0.50, che va aggiunto a quello
ottenuto nel colloquio.
7. L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto riportato
alla prova scritta e' portata a conoscenza dei candidati a mezzo di
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno venti giorni
prima di quello in cui dovra' sostenere il colloquio stesso, tale
comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
Coloro che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova
sono esclusi dal concorso.
8. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto
riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.
9. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
10. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice
formera' l'elenco dei candidati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato.
11. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo della
sede e/o sedi del luogo di esame e presso il Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria ed ha valore di notifica nei
confronti di tutti i candidati.
Art. 11.
Modalita' di svolgimento delle prove
1. Durante la prova preliminare e la prova scritta, e' fatto
assoluto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o
per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con
gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione
esaminatrice.
2. Gli elaborati relativi alla prova scritta debbono essere
compilati, a pena di nullita', esclusivamente su carta portante il
timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione
esaminatrice.
3. Nel corso delle prove e' vietato ai candidati di portare seco
carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere,
calcolatrici e apparecchi che consentano di comunicare tra di loro e
con l'esterno.
E' loro consentito soltanto, durante lo svolgimento della prova
scritta di cui all'art. 10, consultare i codici, le leggi e i
decreti, il tutto senza note ne' richiami dottrinali o
giurisprudenziali, nonche' i dizionari linguistici, che siano stati
preventivamente presentati dai candidati all'atto dell'ingresso
nell'aula degli esami e verificati dalla commissione esaminatrice.
4. Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso
dal concorso.
Art. 12.
Graduatoria di merito
1. Ultimate le prove d'esame, la commissione forma la graduatoria
di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun
candidato.
2. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 13.
Documentazione amministrativa
1. Ai candidati risultati idonei alla prova scritta, verra' loro
trasmesso tramite posta due modelli appositamente predisposti da
questa amministrazione:
a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, che dovra' essere compilato in ogni sua
parte dal candidato/a e consegnato al predetto personale, in sede di
esame della prova orale, unitamente a copia fotostatica non
autenticata del proprio documento d'identita', con il quale attesti i
requisiti per la partecipazione alle riserve dichiarati nella domanda
di partecipazione al concorso e quelli necessari per dimostrare il
possesso di eventuali titoli di precedenza e/o preferenza nella
nomina, previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, cosi' come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, e
dalle altre disposizioni speciali di legge in materia che siano
tuttora vigenti;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione
medesima.
2. Non e' ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.
Art. 14.
Pubblicazione della graduatoria
1. Con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria, riconosciuta la regolarita' del procedimento, viene
approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori e
gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti per l'ammissione all'impiego.
2. La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei sono
pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero della
giustizia.
3. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per eventuali impugnative.
Art. 15.
Corso di formazione ed assegnazione di fine corso
1. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori
con decreto del Capo dell'Amministrazione Penitenziaria, nel ruolo
degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria e sono avviati a
frequentare un corso preordinato alla loro formazione professionale,
con le modalita' di cui all'art. 25, e successivi del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modifiche.
2. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto il giudizio
di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria quali ispettori e
superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso,
sono nominati vice ispettori in prova; essi prestano giuramento e
sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
3. I vice ispettori in prova sono assegnati per compiere un
periodo di prova di sei mesi agli istituti e ai servizi
dell'Amministrazione Penitenziaria, nell'ambito del piano di
ripartizione di cui all'art. 1 del bando, fatte salve le specifiche
esigenze di servizio che verranno riscontrate dall'Amministrazione.
4. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo,
nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso
sono dichiarati decaduti dalla nomina.
5. I candidati dichiarati vincitori dei posti di cui al
precedente art. 1, comma 3, lettera a), una volta superati gli esami
finali del predetto corso di formazione, verranno assegnati come
prima sede di servizio ad istituti e servizi della provincia di
Bolzano.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo le
vigenti disposizioni legislative.
Roma, 6 febbraio 2003
Il Capo del Dipartimento: Tinebra
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