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LIBERA UNIVERSITA' "MARIA SS. ASSUNTA" - LUMSA

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - anno
solare 2006 (XXI ciclo)

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.78 del 30/9/2005
Ente:LIBERA UNIVERSITA' "MARIA SS. ASSUNTA" - LUMSA
Località:-
Codice atto:05E05610
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:31/10/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto della Libera Universita' Maria SS. Assunta;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998 n. 210;
Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 11 settembre 1998;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999;
Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999;
Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004;
Visto il regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca
emanato con decreto rettorale n. 1825 del 30 ottobre 2001;
Vista la delibera del senato accademico del 23 marzo 2004;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 13 aprile
2005;
Preso atto del parere espresso dal nucleo di valutazione interna,
nella seduta del 25 maggio 2005;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
E' istituito il XXI ciclo per i dottorati di ricerca in sede
amministrativa presso la Libera Universita' Maria SS. Assunta. Sono
altresi' indetti concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca istituiti che si elencano di seguito
con l'indicazione del numero dei posti messi a concorso, del numero
delle borse di studio disponibili, della durata, della struttura di
afferenza, le modalita' di ammissione nonche' la lingua o le lingue
straniere di cui verra' verificata la buona conoscenza.
 
Dottorato di ricerca in scienze della comunicazione e organizzazioni
complesse (facolta' di lettere e filosofia):
 
posti: quattro;
borse di studio: due di cui una intitolata ad «Emilia Valori»;
posti che prevedono il pagamento dei contributi: due;
durata del corso: tre anni;
sede: Roma, via della Traspontina n. 21;
modalita' di accesso: tema e colloquio;
date delle prove di ammissione:
prova scritta: 12 dicembre 2005, ore 9,30;
prova orale: 13 dicembre 2005, ore 9,30;
lingua straniera colloquio: inglese;
luogo delle prove: facolta' di lettere e filosofia - via della
Traspontina n. 21 - 00193 Roma.
 
Dottorato di ricerca in psicologia del lavoro e delle risorse umane
(facolta' di scienze della formazione):
 
posti: quattro;
borse di studio: due di cui una intitolata a «Giovanni
Putignano»;
posti che prevedono il pagamento dei contributi: due;
durata del corso: tre anni;
sede: Roma, piazza delle Vaschette n. 100;
modalita' di accesso: tema e colloquio;
date delle prove di ammissione:
prova scritta: 19 dicembre 2005 ore 9,30;
prova orale: 20 dicembre 2005 ore 9,30;
lingua/e straniera/e colloquio: inglese e/o francese e/o
spagnolo;
luogo delle prove: facolta' di scienze della formazione - piazza
delle Vaschette n. 100 - 00193 Roma.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi per
l'accesso ai corsi di dottorato di ricerca istituiti dalla Libera
Universita' Maria SS. Assunta, senza limitazione di eta' e
cittadinanza, coloro che siano in possesso di una laurea (vecchio
ordinamento) o laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento)
conseguita in Italia o di analogo titolo accademico conseguito
all'estero e preventivamente riconosciuto equipollente dalle
autorita' accademiche anche nell'ambito di accordi inter-universitari
di cooperazione e mobilita'. Qualora il titolo accademico conseguito
all'estero non sia gia' stato riconosciuto equipollente, il collegio
dei docenti del dottorato di ricerca, per il quale il candidato
intende presentare domanda, dovra' deliberare sull'idoneita' del
titolo stesso, unicamente ai fini dell'ammissione al corso di
dottorato. In questo caso i candidati dovranno richiedere l'idoneita'
del titolo di studio nella domanda di ammissione al concorso,
allegando a questa i documenti utili a consentire al collegio dei
docenti la dichiarazione di idoneita', tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese
di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione
di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita' italiane.
Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno la laurea entro la data della prima prova concorsuale
del dottorato al quale si intende partecipare. In tal caso,
l'ammissione verra' disposta «con riserva» e il candidato sara'
tenuto a presentare, a pena di esclusione dai concorsi, alla
commissione giudicatrice, il giorno della prima prova concorsuale, la
relativa autocertificazione della laurea conseguita.

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione
 
La domanda di partecipazione ai concorsi per l'accesso ai corsi
di dottorato di ricerca, sottoscritta e redatta in carta semplice,
dovra' essere compilata esclusivamente utilizzando il fac-simile
allegato al presente bando e reperibile nel sito Internet dell'Ateneo
alla voce http://www.lumsa.it.> La domanda, corredata dalla fotocopia fronte-retro debitamente
firmata di un valido documento di riconoscimento, dovra' essere
spedita con raccomandata a.r. all'ufficio dottorati di ricerca della
Libera Universita' Maria SS. Assunta - via della Traspontina n. 21 -
00193 Roma con esclusione di qualsiasi altro mezzo entro e non oltre
il termine perentorio di trenta giorni dal giorno di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
Sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovra' essere
riportata la dicitura «Concorso di dottorato di ricerca XXI ciclo».
Qualora il termine medesimo venga a scadere in un giorno festivo,
esso si intendera' protratto al primo giorno non festivo
immediatamente successivo.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite entro
il termine predetto e a tal fine fara' fede il timbro postale
dell'ufficio postale accettante.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di domande di concorso e/o di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa o
comunque imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento.
Nella domanda di partecipazione ai concorsi, presentata nelle
modalita' sopra descritte, e' previsto che l'aspirante dichiari,
sotto la propria responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, quanto segue:
il cognome e il nome;
il luogo e la data di nascita;
il codice fiscale;
la residenza e il recapito eletto ai fini del concorso,
specificando codice di avviamento postale, numero di telefono,
eventuale numero di telefax ed e-mail. I cittadini stranieri dovranno
precisare un recapito in Italia o eleggere la propria Ambasciata in
Italia quale domicilio agli effetti della partecipazione alla
selezione;
l'esatta denominazione del corso di dottorato per il quale
presenta domanda;
la propria cittadinanza;
l'elettorato attivo;
di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso;
il titolo di studio posseduto, la data e l'Universita' presso
cui e' stato conseguito, ovvero il titolo accademico equipollente
(indicando la data del decreto rettorale con il quale e' stata
dichiarata l'equipollenza), o il titolo accademico conseguito
all'estero di cui si richiede l'idoneita' ai soli fini
dell'ammissione al corso;
di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (per
i cittadini stranieri);
di trovarsi in regola riguardo agli obblighi militari;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal mollegio dei docenti del
corso;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito eletto ai fini del
concorso;
di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute
nel bando di concorso e nel regolamento di Ateneo in materia di
dottorati di ricerca.
L'omessa apposizione della firma autografa a sottoscrizione della
domanda, nonche' l'invio della domanda stessa oltre il termine
suindicato sono motivo di tassativa esclusione dai concorsi.
La domanda dev'essere redatta nel rispetto del modello allegato
al presente bando e deve contenere, a pena di inammissibilita' della
domanda stessa, tutte le dichiarazioni suindicate.
Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile
sara' data comunicazione dell'esclusione dai concorsi mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso del titolo accademico conseguito all'estero, i cittadini
italiani, comunitari ed extracomunitari dovranno allegare alla
domanda la seguente documentazione:
certificato di laurea con l'indicazione degli esami sostenuti
(o relativa autocertificazione prevista, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, per i soli
cittadini comunitari) tradotto e legalizzato dalle competenti
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero;
dichiarazione di valore del titolo conseguito all'estero
rilasciate dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane all'estero.
Le domande che perverranno incomplete di tale documentazione non
potranno essere considerate valide.
Ai sensi della legge n. 104/1992 - art. 20, nonche' della legge
n. 68/1999 art. 16 comma 1, i candidati riconosciuti portatori di
handicap dovranno fare esplicita richiesta, allegata alla domanda di
ammissione ai concorsi, riguardo l'ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per poter sostenere le prove. A tale
riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati con la
riservatezza prevista dalla normativa vigente in materia di tutela
dei dati personali.

                               Art. 4.
 
Prove d'esame
 
L'esame di ammissione prevede due prove, una scritta e una orale,
intese ad accertare le capacita' e le attitudini del candidato alla
ricerca scientifica nei settori scientifico-disciplinari attinenti al
dottorato per il quale concorre. Nel colloquio orale e' compresa la
verifica della lingua o delle lingue straniere indicate dal candidato
- fra quelle previste dal bando - nella domanda di ammissione ai
concorsi. Le prove sono volte, altresi', a garantire un'idonea
valutazione comparativa dei candidati. La prova scritta dovra' essere
svolta da tutti i candidati in lingua italiana. I candidati ai
concorsi di ammissione per i dottorati di ricerca sono tenuti a
presentarsi nel giorno, ora e luogo stabilito senza attendere
ulteriore convocazione.
Mediante tale avviso s'intende assolta la notifica a tutti gli
effetti di legge.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento: carta di identita', passaporto, patente
di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di
abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi,
tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro od altra
segnatura equivalente rilasciata da una amministrazione dello Stato.
L'assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di svolgimento di
una delle prove sara' considerata come rinuncia alla prova medesima,
qualunque ne sia la causa.

                               Art. 5.
 
Commissioni giudicatrici
 
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
dottorato di ricerca, nominata dal rettore su proposta del collegio
dei docenti, sara' composta da tre membri effettivi e da tre
supplenti scelti tra i professori ed i ricercatori di ruolo anche di
altri Atenei italiani e stranieri, esperti nelle discipline afferenti
ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il corso.
Ad essi possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche
e private di ricerca.
Ogni commissione dispone, per la valutazione di ciascun
candidato, di 60 (sessanta) punti per ciascuna prova.
Sara' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
La convocazione alla prova orale, per i candidati ammessi ad
essa, sara' pubblicata all'albo ufficiale dell'Ateneo, ubicato presso
la sede di via della Traspontina n. 21, in Roma e sul sito Internet
dell'Universita' alla voce: www.lumsa.it.> Il colloquio orale si intende superato nel caso in cui il
candidato ottenga un punteggio non inferiore a 40/60 ed abbia
dimostrato una conoscenza sufficiente della lingua straniera
indicata.
Espletate le procedure concorsuali, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai
candidati nelle singole prove. L'idoneita' ai concorsi si consegue
con un punteggio minimo di 80/120. In caso di parita' di voti, la
preferenza tra i candidati viene determinata con riferimento alla
loro situazione economica, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. La
commissione rende pubblici i risultati tramite pubblicazione all'albo
ufficiale e sul sito Internet dell'Universita'.
Mediante tali avvisi si intende assolto l'adempimento relativo
alla pubblicita' degli atti.
Non saranno, pertanto, inviate comunicazioni a domicilio.

                               Art. 6.
 
Ammissione ai corsi
 
I candidati sono ammessi ai corsi, secondo l'ordine stabilito
nella graduatoria finale di merito, sino alla concorrenza del numero
dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato di ricerca.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie finali di
merito, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di
dottorato di ricerca.
Il candidato, risultato in base alla graduatoria tra gli ammessi
al corso, decade dall'ammissione qualora non esprima la propria
accettazione entro 15 (quindici) giorni a decorrere dal giorno
successivo alla pubblicazione dell'esito del concorso; in tal caso
subentra il candidato che segue secondo l'ordine della graduatoria.
Chi e' gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca puo'
essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di
selezione, un secondo corso di dottorato di ricerca non coperto da
borsa.

                               Art. 7.
 
Iscrizione ai corsi
 
I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito
dovranno presentare o far pervenire, tramite servizio postale,
all'Ufficio dottorati di ricerca - via della Traspontina n. 21 -
00193 Roma (sulla busta dovra' essere chiaramente riportata la
dicitura: «Domanda di iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca») -
entro 15 (quindici) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione della graduatoria finale, i seguenti documenti:
fotocopia fronte-retro di un valido documento di
riconoscimento, debitamente firmata;
fotocopia del codice fiscale;
tre fotografie recenti formato tessera firmate a tergo;
ricevuta del versamento della prima rata del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca e del
versamento della tassa regionale per il diritto allo studio (per i
vincitori senza assegnazione della borsa);
domanda di ammissione al corso di dottorato in carta da bollo
da Euro 14,62;
nel caso di titolo conseguito all'estero, documento originale
del titolo accademico equipollente conseguito presso Universita'
straniera.
Nella domanda di ammissione (l'apposito modulo e' disponibile
presso l'ufficio dottorati di ricerca dell'Ateneo e scaricabile alla
pagina: www.lumsa.it) il candidato dichiara:
di chiedere/non chiedere l'erogazione della borsa di studio
(anche i vincitori non beneficiari della borsa di studio dovranno
effettuare tale opzione nell'eventualita' che un candidato avente
titolo alla borsa vi rinunci);
di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi ad un
corso di diploma, di laurea o ad altro corso di dottorato fino al
conseguimento del titolo;
di non essere iscritto ad una scuola di specializzazione o
corso di perfezionamento e, se iscritto, di impegnarsi a sospenderne
la frequenza;
di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato di ricerca;
di essere/non essere in servizio presso una pubblica
amministrazione o altro ente pubblico;
di impegnarsi a restituire le somme percepite relativamente
alla borsa per il periodo in cui il proprio reddito personale superi
il limite di Euro 10.561,54.
I vincitori che non presentano la domanda di ammissione nel
termine di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello
di pubblicazione della graduatoria finale di cui all'art. 6, sono
considerati rinunciatari ed i posti corrispondenti sono messi a
disposizione dei candidati classificati idonei, secondo l'ordine
della graduatoria.

                               Art. 8.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di dottorato al precedente art. 1, sono assegnate previa valutazione
comparativa del merito in base alle prove effettuate dalle
commissioni esaminatrici e secondo l'ordine delle graduatorie.
L'importo annuale lordo della borsa di studio, determinata ai
sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998,
n. 315, e successive modificazioni ed integrazioni, e' pari a
Euro 11.828,92, assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a
gestione separata di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge
8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.
La durata dell'erogazione delle borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso ed e' confermata dal superamento delle
prove annuali di verifica del lavoro svolto, effettuata dal collegio
dei docenti.
La cadenza del pagamento della borsa di studio sara' bimestrale a
partire dall'inizio dell'attivita' del corso.
La borsa di studio non e' cumulabile con altra borsa di qualsiasi
genere, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
formazione e di ricerca dei borsisti.
L'importo della borsa di studio e' aumentato, per eventuali
periodi di soggiorno all'estero, nella misura non inferiore al 50%,
subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura
finanziaria.
La borsa di studio e' altresi' incompatibile con un reddito
personale complessivo annuo superiore a Euro 10.561,54. Tale reddito
si evince dalla dichiarazione dei redditi, presentata nell'anno
precedente di assegnazione della borsa, nel quadro riepilogativo,
rigo «Imponibile IRPEF».
L'erogazione della borsa esclude nel modo piu' categorico
l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l'Universita'.
Le tasse e i contributi per l'accesso e la frequenza al corso
sono fissati in Euro 1.550 annui, a cui vanno aggiunte Euro 111,94
per il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio
universitario (ai sensi della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16 e
successive modifiche), per ciascun anno di corso. La tassa regionale
e la prima rata da Euro 775 dovranno essere versate contestualmente
all'iscrizione, la seconda rata entro il 31 maggio di ogni anno di
corso.
Gli assegnatari di borsa di studio sono esenti dal pagamento dei
contributi d'iscrizione e frequenza.

                               Art. 9.
 
Obblighi e diritti dei dottorandi
 
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare le attivita'
programmate dal collegio dei docenti, a svolgere con assiduita'
l'attivita' di ricerca e a presentare al collegio stesso, al termine
di ogni anno, una relazione sulle attivita' e le ricerche svolte,
nonche' alla fine del corso una tesi di ricerca con contributi
originali.
Dopo il primo anno di corso ai dottorandi puo' essere affidata
una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, previo
parere favorevole del collegio docenti; tale attivita' non deve in
ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca, e'
facoltativa, senza oneri per il bilancio dell'Ateneo e non da' luogo
a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita'.
A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di
dottorato.
Il servizio militare, la maternita' e le assenze per grave e
documentata malattia possono comportare la sospensione dal corso,
previa autorizzazione del collegio dei docenti. In caso di
sospensione di durata superiore a trenta giorni, verra' sospesa
l'erogazione della borsa di studio.
E' vietata la contemporanea iscrizione ad un altro corso di
dottorato, ad una scuola di specializzazione o ad un corso di laurea.
E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio,
tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei dottorandi.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato non puo' usufruirne una seconda volta.
Ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come
modificato dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, il pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di
ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della borsa di studio ove ricorrono le condizioni richieste. Il
periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione
di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza. In caso di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di rinunzia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessa
per volonta' del dipendente nei due anni successivi e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti.
L'assenza non giustificata da comprovati impedimenti per oltre un
terzo delle presenze previste comporta l'esclusione dal dottorato e,
per chi abbia fruito della borsa di studio, la restituzione di quanto
percepito.

                              Art. 10.
 
Conseguimento del titolo di dottore di ricerca
 
Al termine del periodo di formazione, i dottorandi sono tenuti a
superare un esame finale tendente a dimostrare di avere ottenuto
risultati di rilevante valore scientifico, presentando una
dissertazione scritta. Tali risultati vengono accertati da apposita
commissione.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale sono formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento
in materia di dottorati di ricerca dell'Ateneo.

                              Art. 11.
 
Trattamento dei dati personali
 
L'amministrazione universitaria, in attuazione del decreto
legislativo n. 196/2003 e successive integrazioni e modifiche, si
impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per
l'espletamento delle procedure concorsuali e per fini istituzionali.

                              Art. 12.
 
Norme finali
 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al
regolamento in materia di dottorati di ricerca della Libera
Universita' Maria SS. Assunta, nonche' alla normativa vigente in
materia di dottorato di ricerca.
Il responsabile del procedimento per quanto attiene ai concorsi
di cui al presente bando e' la dott.ssa Filomena Canade' dell'Ufficio
dottorati di ricerca dell'Ateneo, via della Traspontina n. 21 - 00193
Roma, tel. 06/684221; email: dottorati@lumsa.it.
Il presente bando di concorso e' disponibile sul sito web della
Libera Universita' Maria SS. Assunta: http://www.lumsa.it, e sara'
inviato al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
Roma, 21 settembre 2005
Il rettore: Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto

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