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UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA

Concorso per l'ammissione alla scuola di dottorato di ricerca in
ingegneria dei sistemi, informatica, matematica e ricerca operativa /
I ciclo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.100 del 18/12/2007
Ente:UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA
Località:-
Codice atto:07E08989
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:15/2/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                               IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 70 del 25 marzo 1997 e le successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del
3 ottobre 1997;
Vista la legge n. 449 del 27 dicembre 1997 ed in particolare
l'art. 51, comma 6;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le universita',con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999,
relativo al regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 1537 del 23 maggio 2006, con il
quale e' stato emanato il regolamento delle scuole di dottorato
dell'Universita' della Calabria;
Visto il regolamento d'ateneo in materia di dottorato di ricerca
dell'Universita' della Calabria, approvato con decreto rettorale
n. 1654 del 15 giugno 2007;
Vista la nota ministeriale prot. n. 1251 del 24 maggio 2007:
decreto ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198 articoli 3-6 del DD.MM.
9 agosto 2004 n. 263 e 3 novembre 2005 n. 492: assegnazione borse
dottorato di ricerca;
Vista la proposta avanzata dal coordinatore della Scuola di
dottorato in Ingegneria dei Sistemi, Informatica, Matematica e
Ricerca Operativa relativa alla istituzione del I ciclo, avente sede
amministrativa presso l'Universita' della Calabria;
Visto il parere del nucleo di valutazione interna riunione del
2 luglio 2007;
Vista la proposta di ripartizione delle borse per le singole
scuole di dottorato avanzata dal COCOP, adunanza del 18 luglio 2007;
Vista a delibera del Senato Accademico del 10 settembre 2007 con
la quale viene approvata l'istituzione delle scuole di dottorato di
ricerca per il I e III ciclo e la relativa ripartizione delle borse;
Vista la comunicazione del direttore della scuola di dottorato;
Accertato che la copertura finanziaria sara' assicurata
nell'ambito della programmazione del bilancio di previsione esercizio
2008;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto un concorso pubblico, per l'ammissione alla scuola di
dottorato di ricerca in ingegneria dei Sistemi, informatica,
matematica e ricerca operativa, I ciclo.
Sede della scuola:
Universita' della Calabria Dipartimento di matematica
Il totale dei posti messi a concorso e il numero delle borse
destinate alla Scuola di dottorato sono:
Posti 4
Borse di studio d'Ateneo 2
Tutti i posti sono riservati ai cittadini stranieri comunitari ed
extracomunitari.
Durata: 3 anni.
Campi di ricerca:;
informatica;
telecomunicazioni;
automatica;
misure e sistemi elettrici;
ICT;
ricerca operativa;
metodi, algoritmi e software di ottiizzazione;
management science;
logistica;
simulazione;
algebra;
geometria;
storia della matematica;
analisi matematica;
probabilita' e statistica;
fisica matematica;
analisi numerica.

                               Art. 2.
Requisiti per l'accesso alla scuola
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione alle scuole di dottorato di ricerca di cui al precedente
art. 1, solo ed esclusivamente i cittadini stranieri comunitari ed
extracomunitari senza limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento
dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di
provenienza
I candidati devono essere in possesso del diploma di laurea
(Master's Degree), ovvero titolo equipollente conseguito presso
universita' straniere.
Non possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali
siano in possesso di laurea triennale.
I cittadini stranieri comunitari e non comunitari in possesso di
titolo che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea
rilasciata dalla autorita' accademiche italiane, dovranno nella
domanda di partecipazione al concorso fare espressa richiesta al
consiglio scientifico della scuola di equipollenza alla laurea del
titolo di studio presentato (unicamente ai fini dell'ammissione al
corso di dottorato) e corredare la domanda stessa dei documenti utili
a consentire tale dichiarazione. Tutti i documenti presentati
dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze italiane del paese di provenienza, secondo le norme
vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di
laurea delle universita' italiane.

                               Art. 3.
Titolari di assegni di ricerca
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione alla Scuola di Dottorato di cui al precedente art. 1, i
cittadini stranieri comunitari e non comunitari, senza limiti di eta'
i quali, ai sensi dell'art. 51, comma 6 della legge 449 del
27 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, che
siano titolari di contratto di assegno per la collaborazione ad
attivita' di ricerca con scadenza oltre i termini fissati per la
presentazione della domanda di partecipazione all'ammissione al corso
di dottorato di cui al presente bando.
2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori
del concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio,
neppure nel caso in cui il corso di studio prosegua oltre il periodo
di godimento dell'assegno di ricerca.

                               Art. 4.
Domanda di partecipazione
A. La domanda di partecipazione dovra' essere compilata secondo
il modello reperibile sul sito unical.ugmanager.it e dovra' essere
inviata, entro il 15 febbraio 2008, al seguente indirizzo di posta
elettronica isimr@mat.unical.it
B. I candidati dovranno inviare insieme alla domanda i seguenti
documenti all'indirizzo di posta elettronica isimr@mat.unical.it
- curriculum vitae (predisposto secondo il modello specificato
sul sito www.mat.unical.it/isimr);
- progetto di ricerca (max 3 pagine);
- lettere di referenza (max 2);
- elenco degli esami universitari sostenuti con relative
votazioni.
Entro tre giorni dal ricevimento dei documenti di partecipazione,
verra' inviato al candidato un email di notifica dell'avvenuto
ricevimento.
La data di scadenza del presente bando e' fissata alle ore 12,00
del 15 febbraio 2008. In pari data e orario sara' automaticamente
chiusa la procedura elettronica relativa alla compilazione della
domanda.
Nel caso di spedizione, il plico contenente i titoli dovra'
pervenire entro il 15 febbraio 2008, con lettera raccomandata a/r al
seguente indirizzo: Protocollo generale dell'Universita' della
Calabria., Edificio Amministrazione, via Pietro Bucci - 87036
Arcavacata di Rende (Cosenza). Il plico deve riportare la dicitura
«Domanda partecipazione concorso Scuola di dottorato».

                               Art. 5.
Prove di ammissione alla scuola
L'esame di ammissione al dottorato consiste nella valutazione del
curriculum vitae, del progetto di ricerca e dei titoli presentati dai
candidati (Graduate Record Examination). In base all'esito della
valutazione, la commissione di ammissione ha facolta' di effettuare
una eventuale prova orale, anche per via telematica.
Per esigenze connesse all'organizzazione del lavoro ed in
ossequio ai principi di tempestivita', efficacia, efficienza ed
economicita' dell'azione amministrativa, questa amministrazione, ai
fini di eventuali esclusioni, si riserva la facolta' di controllare
solo le istanze di partecipazione di coloro che avranno sostenuto e
superato le due prove.

                               Art. 6.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice per l'ammissione alla scuola di
dottorato e' nominata dal rettore. La commissione e' composta dai
professori e i ricercatori universitari di ruolo nell'area
scientifica di riferimento, cui possono essere aggiunti non piu' di
due esperti esterni di chiara fama, anche stranieri scelti
nell'ambito delle strutture pubbliche e private universitarie e di
ricerca.
2. La commissione, per la valutazione del curriculum di ciascun
candidato, si avverra' di un'apposita griglia predisposta sulla base
di criteri stabiliti prima dell'esame dei curricula dei candidati.
3. Alla fine di ogni seduta dedicata alla valutazione dei
curricula la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione dei voti assegnati a ciascuno. L'elenco,
sottoscritto dal presidente e dal segretario dalla commissione, e'
affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o del
dipartimento presso il quale si e' svolta la prova, nonche' all'albo
ufficiale dell'universita'.
4. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
5. L'elenco degli ammessi alla Scuola di dottorato ISIMR verra'
pubblicato entro il 28 febbraio 2008 sul sito web
www.mat.unical.it/isimr>

                               Art. 7.
Ammissione alla scuola
1. I candidati saranno ammessi alla scuola secondo l'ordine della
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso.
In caso di rinuncia prima dell'inizio dei corsi da parte del
candidato dichiarato vincitore, da comunicare all'ufficio competente
entro 5 giorni dalla ricezione del decreto di nomina, subentra altro
candidato secondo l'ordine della graduatoria.
A corsi iniziati non e' possibile, in caso di rinuncia del
dottorando regolarmente iscritto ai corsi, procedere a surroga.
2. I titolari di assegno di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio anche se
la scuola di dottorato prosegue oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.

                               Art. 8.
Iscrizione
Ad avvenuta approvazione degli atti del concorso,i vincitori
saranno avvisati via e-mail, il vincitore e' iscritto d'ufficio alla
scuola. Lo studente vincitore e' esonerato dal pagamento della tassa
di iscrizione.
Il vincitore dovra' presentare all'ufficio dottorato di ricerca
dell'Universita' della Calabria, entro cinque giorni
dall'approvazione degli atti del concorso, i seguenti documenti:
a) una fotocopia del documento di identita' (passaporto)
debitamente firmata;
b) il diploma che ha consentito loro l'ammissione
all'universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti
rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle
universita' italiane;
c) ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto
allo studio di euro 86,00, c/c n. 13790878 intestato a Universita'
della Calabria - Centro Residenziale - C.da Arcavacata - 87036 Rende
(Cosenza);
d) ricevuta del versamento della tassa di assicurazione contro
gli infortuni di euro 4,40 - c/c n. 260893 intestato a Universita'
della Calabria - Esattoria tasse universitarie - C.da Arcavacata -
87036 Rende (Cosenza).
I bollettini di cui ai punti «c» e «d» devono essere ritirati
presso l'Ufficio Dottorato di ricerca dell'Universita' della
Calabria.
Il vincitore deve, inoltre, autocertificare i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica.
Eventuali atti e documenti redatti in lingua straniera, devono
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello stato stesso.

                               Art. 9.
Borse di studio
1. Ai candidati posizionatosi in graduatoria e' conferita la
borsa di studio.
2. Al dottorando, con reddito annuo personale complessivo non
superiore a Euro 12.911,42 sara' conferita, ai sensi e con le
modalita' della normativa vigente, una borsa di studio il cui importo
annuale e' pari a euro 10.561,54 assoggettabile al contributo
previdenziale I.N.P.S. a gestione separata.
La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso.
La borsa e' confermata con il passaggio all'anno successivo.
La cadenza del pagamento dei ratei della borsa di studio e' di
norma mensile.
3. La borsa di studio e' assegnata secondo l'ordine definito
nella relativa graduatoria. A parita' di merito prevale la
valutazione della situazione economica determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1999.

                              Art. 10.
Obblighi e diritti del dottorando
1. L'iscritto ha l'obbligo di frequentare i corsi e di compiere
continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle
strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' che saranno
fissate dal consiglio scientifico della scuola.
2. E' fatto divieto al dottorando, nel corso dell'intera durata
del corso, di contemporanea iscrizione a: corso di diploma, laurea,
master universitario, altro dottorato e scuole di specializzazione.
Chi e' iscritto ad una scuola di specializzazione, ad un corso di
formazione, ad un master, ammesso al dottorato di ricerca ha
l'obbligo di sospenderne la frequenza fin dall'inizio e per tutta la
durata del corso .
3. La frequenza del corso puo' essere sospesa nei seguenti casi,
previa deliberazione del Consiglio scientifico:
* maternita';
* grave e documentata malattia.
4. E' prevista l'espulsione dalla scuola di dottorato di ricerca,
con decisione motivata del consiglio scientifico, nei seguenti casi:
* giudizio negativo del consiglio scientifico relativamente al
conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato;
* attivita' lavorativa retribuita svolta dal dottorando senza
preventiva autorizzazione del consiglio scientifico;
* assenze prolungate ingiustificate.
5. Alla fine di ciascun anno l'iscritto alla scuola dovra'
presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e le
ricerche svolte al consiglio scientifico, che ne curera' la
conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
rettore il proseguimento del corso ovvero l'espulsione.
6. Il dottorando, che per motivi di lavoro o personali, abbandoni
il corso durante l'anno di frequenza, decade dal dottorato e dal
diritto di percepire gli ulteriori ratei di borsa.
7. Il dottorando, previa autorizzazione del consiglio
scientifico, puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica e di
ricerca.

                              Art. 11.
Contributi per l'accesso e la frequenza alla scuola
Lo studente vincitore e' esonerato dal pagamento delle tasse, con
esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio e della
tassa di assicurazione contro gli infortuni.

                              Art. 12.
Modalita' per il conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito a conclusione
del corso a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore
scientifico, documentati da una dissertazione finale scritta e
accertati da una apposita commissione.

                              Art. 13.
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti
presso l'Universita' degli studi della Calabria, per le finalita' di
gestione della selezione e saranno trattati anche presso una banca
dati automatizzata pure successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 13 della
citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.

                              Art. 14.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando vale la normativa
vigente in materia.
Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'universita' e
della ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Sara',altresi', pubblicato sul
sito:www.unical/portale/ricerca/dottorati nella versione italiana e
inglese.
Rende, 5 dicembre 2007
Il rettore: Latorre

 

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