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ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Nomina della commissione giudicatrice per un posto di professore
universitario, fascia degli associati

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.22 del 21/3/2006
Ente:ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Località:-
Codice atto:06E01944
Sezione:Università
Tipologia:Nomina
Numero di posti:1
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4762/572 del 21 dicembre 2000,
contenente il Regolamento dell'Universita' degli studi di Bologna
«sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonche' per i
trasferimenti e la mobilita' interna»;
Visto il decreto rettorale n. 2296 del 22 dicembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 14 gennaio 2005;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni
dei componenti le commissioni giudicatrici;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' costituita la seguente commissione giudicatrice per il
concorso ad un posto di professore universitario, fascia degli
associati:
 
Facolta' di scienze motorie
 

M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attivita' motorie
 
Pierluigi Biagi, professore ordinario presso l'Universita' di
Bologna, via San Vitale, 15 - 40125 Bologna;
Arnaldo Corti, professore ordinario presso l'Universita' di
Modena e Reggio Emilia, Largo del Pozzo, 71 - 41100 Modena;
Renato Fellin, professore ordinario, presso l'Universita' di
Ferrara, via Fossato di Mortara, 64/6 - 44100 Ferrara;
Francesco Felici, professore associato, presso l'Universita' di
Istituto universitario scienze motorie - Roma, Piazza Lauro de Bosis,
15 - 00194 Roma;
Pierina Maria Quesada, professore associato, presso l'Universita'
di Napoli «Federico II», via Mezzocannone, 12 - 80134 Napoli.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun
candidato: 15.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/2095565.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: facolta'
di scienze motorie - via San Vitale, 15 - 40125 Bologna.

                               Art. 2.
Ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso (decreto rettorale
n. 2296 del 22 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale - n. 4 del 14 gennaio 2005), consultabile nel
seguente sito
WEB: http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm, le
pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la
valutazione comparativa e che siano state indicate nella domanda ai
sensi del punto d) dell'art. 4, dovranno essere inviate, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano
previo accordo con la struttura di riferimento, nel numero massimo,
se previsto, indicato nell'art. 1 del bando di concorso, alla sede
della facolta', dipartimento o istituto ove la commissione svolgera'
i suoi lavori (cd. Sede concorsuale), entro trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto
costitutivo della stessa, all'indirizzo indicato nel decreto citato.
E' facolta' del candidato trasmettere copia delle pubblicazioni anche
ai componenti la commissione presso il proprio Ateneo di
appartenenza.
Al riguardo, poiche' l'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 117/2000 e l'art. 6 del bando di concorso sanciscono
la esclusione dalla procedura per i candidati che, nel caso in cui il
bando di concorso preveda un numero massimo di pubblicazioni
(didattiche e/o scientifiche) da inviare, abbiano inviato un numero
di pubblicazioni superiore a quello indicato nel bando di concorso,
al fine di non incorrere nella sanzione ora indicata (nell'articolo 1
del presente decreto rettorale) si raccomanda di controllare
l'esistenza o meno del suddetto limite e di verificare con attenzione
il rispetto dello stesso al momento della spedizione.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati
espressamente: l'Universita' che ha bandito la procedura, la
facolta', la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la
qualifica per la quale si intende concorrere, nonche' nome, cognome e
recapito concorsuale.
Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede della facolta',
dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori
entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla
partecipazione alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice
valutera' il candidato solo sulla base del curriculum e non potra',
pertanto, valutare i lavori scientifici anche se personalmente
conosciuti. Le commissioni giudicatrici non prenderanno in
considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da
quelle indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se
il numero di quelle ricevute fosse conforme a quello indicato nel
bando.
Nessuno dei lavori scientifici inviati sara' restituito ai
candidati da questa Amministrazione; tuttavia i candidati potranno
rientrare in possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in
atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove
la commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del
decreto di accertamento della regolarita' degli atti. Trascorso il
suddetto termine, questa Amministrazione potra' disporre liberamente
del materiale non ritirato.

                               Art. 3.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni
giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'articolo 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 246, per la presentazione al rettore,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.

                               Art. 4.
Le commissioni giudicatrici, ai sensi del comma 12 dell'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 117/2000, sono
autorizzate, in sede di riunione preliminare, ad avvalersi di
strumenti telematici di lavoro collegiale.
Il rettore: Calzolari

 

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