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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di
venti sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale
dell'Arma dei carabinieri.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.15 del 24/2/2006
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:06E01088
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:27/3/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
della Direzione generale per il personale militare
 
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e
riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli Enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Vista il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche
sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei
graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della Guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di Stato, agli Agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento,
stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente
dell'Arma dei carabinieri, modificato con decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 83;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente
il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed
infermita' che sono causa di non idoneita';
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente
il riordino dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente
il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, emanato in
applicazione dell'articolo 5, comma 2, del sopracitato decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente, tra l'altro, i
titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai
concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalita' di svolgimento
delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di
merito, nonche' la composizione delle commissioni esaminatrici,
modificato con decreti ministeriali 11 maggio 2001 e 26 settembre
2002;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2005, emanato in
applicazione dell'articolo 1, comma 6, della sopracitata legge
20 ottobre 1999, n. 380, che, nel definire, tra l'altro, i ruoli
dell'Arma dei carabinieri nei quali avverra' nell'anno 2006 il
reclutamento del personale femminile, ha fissato al 100% l'aliquota
massima di detto personale che potra' essere nominato sottotenente
nel ruolo speciale dell'Arma stessa;
Vista la legge 30 novembre 2005, n. 244, che ha autorizzato il
ricorso ad arruolamenti straordinari per il potenziamento del Comando
carabinieri per la tutela della salute fino a 96 unita' di personale,
da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente
dell'Arma dei carabinieri;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione Generale della Sanita' militare, riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione Generale della Sanita' militare per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 3 febbraio 2006, n. 27, che, allo scopo di
garantire la tempestiva immissione in ruolo degli ufficiali di cui
alla tabella prevista dall'articolo 3, comma 2, della sopracitata
legge 30 novembre 2005, n. 244, ha autorizzato il Ministro della
difesa ad indire un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento fino a 20 sottotenenti in servizio permanente del
ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali in
ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale, in servizio, che alla
data di scadenza del bando di concorso abbiano prestato, senza
demerito, servizio per almeno 24 mesi,
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di 20 (venti) sottotenenti in servizio permanente nel
ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri riservato agli ufficiali in
ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei
carabinieri in servizio che, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al
successivo art. 4, comma 1, abbiano completato 24 mesi di servizio
senza demerito in tale posizione (comprensivi di quelli prestati da
allievo ufficiale in ferma prefissata) e non vengano a superare il
34° anno di eta'.
2. Nel concorso di cui al comma 1 il numero dei posti potra'
subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa
graduatoria di merito, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute
esigenze dell'Arma dei carabinieri connesse alla consistenza del
ruolo speciale degli ufficiali dell'Arma stessa.
3. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il
personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei
posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di personale per l'anno 2006.

                               Art. 2.
 
Svolgimento del concorso
 
1. Lo svolgimento del concorso di cui all'articolo 1 prevede:
a. due prove scritte;
b. valutazione dei titoli di merito;
c. prove di efficienza fisica;
d. accertamenti sanitari;
e. accertamenti attitudinali;
f. prova orale;
g. prova orale facoltativa di lingua straniera, a scelta del
concorrente tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.
2. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, i concorrenti all'atto
dell'approvazione, con il decreto dirigenziale di cui all'articolo
15, della graduatoria di merito del concorso (presumibilmente entro
il 31 luglio 2006) dovranno essere risultati idonei in tutte le prove
ed in tutti gli accertamenti previsti nel comma 1.

                               Art. 3.
 
Requisiti
 
1. Al concorso di cui all'articolo 1 possono partecipare solo gli
ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale dell'Arma
dei carabinieri in servizio che, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al
successivo articolo 4, comma 1, abbiano completato 24 mesi di
servizio senza demerito in tale posizione (comprensivi di quelli
prestati da allievo ufficiale in ferma prefissata) e non vengano a
superare il 34° anno di eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta'
previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai
pubblici impieghi non si cumulano con il suddetto limite massimo di
eta'.
2. Le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa
indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di entrambi i
sessi.
3. I partecipanti al concorso non devono essere imputati per
delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di prevenzione o di
sicurezza, ne' devono trovarsi in situazioni incompatibili con
l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale
dell'Arma dei carabinieri.
4. La nomina a sottotenente in servizio permanente nel ruolo
speciale dell'Arma dei carabinieri e', inoltre, subordinata:
- al riconoscimento del possesso della piena idoneita'
psico-fisica ed attitudinale al servizio militare quali ufficiali in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri da accertarsi con le
modalita' previste dal presente decreto. In particolare i concorrenti
dovranno avere una statura non inferiore:
\bullet a metri 1,70, se di sesso maschile;
\bullet a metri 1,65, se di sesso femminile;
- al possesso delle qualita' morali e di condotta richieste
dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e al non aver
tenuto i comportamenti previsti dall'articolo 17, comma 2, della
legge 11 luglio 1978, n. 382, citata nelle premesse, da accertarsi
d'ufficio, con le modalita' previste dalla vigente normativa,
dall'Arma dei carabinieri.
5. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato
nel successivo articolo 4, comma 1. Inoltre, quelli di cui ai commi 4
e 5 devono essere mantenuti sino alla data di nomina a sottotenente
in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.

                               Art. 4.
 
Presentazione delle domande - Termini e modalita'
 
1. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere:
a. redatte sull'apposito modulo (fac-simile in Allegato «A»,
che costituisce parte integrante del presente decreto, disponibile
anche sui siti web www.carabinieri.it e www. persomil.difesa.it);
b. sottoscritte dagli interessati (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).
La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non
accoglimento della medesima;
c. spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, al Ministero della
difesa - Direzione Generale per il personale militare - I Reparto -
1° Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - presso il Comando
Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, a pena di
decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. A tal fine fara'
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
2. Copia della domanda dovra' essere presentata al Comando del
Reparto/Ente presso il quale il concorrente e' in forza, per
consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo
articolo 5.
3. Gli ufficiali impiegati all'estero, in localita' ove non vi
siano autorita' diplomatiche e/o consolari, potranno compilare la
domanda anche su modello non conforme, purche' contenente gli stessi
dati di cui all'Allegato «A» e presentarla al comando di
appartenenza, che prov-vedera' a trasmetterla immediatamente al
predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, dopo avervi
apposto il visto di avvenuta presentazione. Per la data di
presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della
domanda da parte dell'autorita/comando ricevente.
4. Nella domanda i concorrenti, consapevoli delle conseguenze
penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci,
dovranno dichiarare:
a. i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita), la residenza ed il codice fiscale e, qualora in servizio,
numero di matricola meccanografica;
b. la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova
facoltativa (una sola a scelta tra inglese, francese, tedesco e
spagnolo);
c. il possesso della cittadinanza italiana;
d. lo stato civile;
e. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f. di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non
avere in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi
per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso
contrario, dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico ed
ogni eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'Autorita' Giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. I
concorrenti dovranno impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando
Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento ed al Ministero della difesa - Direzione Generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- 2ª Sezione, qualsiasi variazione della loro posizione giudiziaria
che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino
alla nomina ad ufficiale in servizio permanente;
g. il diploma di istruzione secondaria di secondo grado
posseduto, con il relativo voto;
h. grado, Reparto/Ente di appartenenza ed il corso A.U.F.P. di
provenienza;
i. la data di compimento del 24³ mese di servizio;
j. il possesso di eventuale/i titolo/i di merito che ritengano
utile/i ai fini della valutazione dei titoli di cui all'articolo 11;
k. il possesso di eventuale/i titolo/i di preferenza tra quelli
indicati nell'Allegato «D», che costituisce parte integrante del
presente decreto;
l. il recapito al quale desiderano ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, possibilmente, del numero telefonico e dell'indirizzo
e-mail.
I concorrenti dovranno, altresi', segnalare tempestivamente al
Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare
presso il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio reclutamento e
concorsi - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, a mezzo
telegramma o fax (06/3356.6906) ogni variazione dell'indirizzo che
venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte dei concorrenti oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. Il concorrente, qualora lo desideri, ha facolta' di allegare
alla domanda di partecipazione al concorso ogni atto o documento
ritenuto utile, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva,
rilasciata ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, ad integrazione di quanto dichiarato relativamente alle
lettere g., j. ed k. del precedente comma 4.
6. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione Generale
per il personale militare potra' richiedere, tramite il Comando
Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento, la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e
spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per
vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda
riportato nel gia' citato Allegato «A» al presente decreto.

                               Art. 5.
 
Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio
 
1. I Comandi, una volta ricevuta la copia della domanda di
partecipazione al concorso dagli ufficiali interessati, dovranno
trasmettere al piu' presto possibile, e comunque non oltre il
quindicesimo giorno dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 1, al
Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi - Viale
Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, copia del libretto personale,
copia dello stato di servizio, attestazione e dichiarazione di
completezza, aggiornati alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

                               Art. 6.
 
Esclusioni
 
1. La Direzione Generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi ufficiale che non fosse ritenuto in possesso dei prescritti
requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina ad
ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti
venisse accertato dopo la nomina.

                               Art. 7.
 
Commissioni
 
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le
seguenti commissioni:
a. la commissione esaminatrice per le prove scritte, per la
valutazione dei titoli, per la prova orale, per la prova facoltativa
di lingua straniera e per la formazione della graduatoria;
b. la commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c. la commissione per gli accertamenti sanitari;
d. la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a. sara' composta
da:
- un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
- tre ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri, membri;
- un docente o esperto di materie letterarie, membro aggiunto
per le prove scritte di cultura generale e di cultura
tecnico-professionale;
- un docente o esperto di diritto, membro aggiunto per la prova
orale;
- un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
- un ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei
carabinieri, di grado non inferiore a capitano o un dipendente civile
della Amministrazione della difesa, appartenente all'area funzionale
«C», con profilo professionale corrispondente almeno alla posizione
«C/2», segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica, di cui al comma 1, lettera b., sara' composta da:
- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a tenente colonnello, presidente;
- due ufficiali dell'Arma dei carabinieri, membri, di cui il
meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
svolgera' anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarra', durante l'espletamento delle
prove, di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della
qualifica di istruttore militare di educazione fisica e
dell'assistenza di personale medico.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al
comma 1, lettera c., sara' composta da:
- un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri,
presidente;
- due ufficiali medici, in servizio presso il Centro Nazionale
di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei
carabinieri, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di
grado, il meno anziano, svolgera' anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al
comma 1, lettera d., sara' composta da:
- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a tenente colonnello, in servizio presso il Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei
carabinieri, presidente,
- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di
perito selettore attitudinale, in servizio presso il Centro Nazionale
di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei
carabinieri, membro;
- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo iscritto
all'albo, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di personale del Centro Nazionale di Selezione
e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.

                               Art. 8.
 
Documenti di riconoscimento
 
1. Alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed
attitudinali ed alle prove d'esame i concorrenti dovranno esibire la
carta d'identita' od altro documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia ed in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato.

                               Art. 9.
 
Prove scritte
 
1. Gli ufficiali che abbiano presentato domanda di partecipazione
ed a cui non sia stata data comunicazione di esclusione dal concorso
dovranno sostenere le seguenti prove scritte:
a. una prova scritta di cultura generale;
b. una prova scritta di cultura tecnico-professionale.
2. I programmi della seconda prova scritta sono riportati
nell'Allegato «B» al presente decreto.
3. Dette prove, della durata massima di sei ore, avranno luogo
presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Viale Tor di
Quinto n. 155 - Roma, nei giorni 4 e 5 aprile 2006, con inizio non
prima delle ore 08,30. Eventuali modificazioni della data o della
sede di svolgimento di dette prove saranno rese note mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, del 21 marzo
2006 che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti, disponibile anche sui siti web www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it. Nella stessa Gazzetta Ufficiale, - 4ª serie
speciale, del 21 marzo 2006 tale pubblicazione potra' essere rinviata
ad una data successiva.
4. Gli ufficiali, senza attendere alcun preavviso, dovranno
presentarsi nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella di
inizio della prova, muniti della ricevuta della raccomandata con cui
hanno spedito la domanda e della carta di identita' o di altro
documento di riconoscimento, di cui all'articolo 8.
5. Essi dovranno portare una penna a sfera ad inchiostro
indelebile blu o nero, mentre la carta sara' loro fornita sul posto.
6. Gli ufficiali assenti al momento dell'inizio delle prove
saranno senz'altro esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
7. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle predette
prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Durante lo svolgimento delle prove sara' consentita solo la
consul-tazione di dizionari della lingua italiana messi a
disposizione diret-tamente dalla commissione esaminatrice.
8. Le prove scritte si intenderanno superate se gli ufficiali
avranno riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a
18/30i.
9. Gli ufficiali che non abbiano superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno chiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire dal
30° giorno successivo alla data di svolgimento delle prove, al
Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare
- U.D.G. Sezione Relazioni con il Pubblico - Palazzo Esercito - via
XX settembre 123/A - 00187 Roma - tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548 e
06/4986.4613, ovvero al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri -
V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 -
00197 Roma - tel. 06/8098.2935 ovvero consultando i siti web
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it.>

                              Art. 10.
 
Valutazione dei titoli
 
1. Saranno valutati dalla commissione esaminatrice di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera a., i titoli dei soli ufficiali che
abbiano sostenuto entrambe le prove scritte.
2. La commissione provvedera' alla valutazione dei titoli
assegnando a ciascun ufficiale un punteggio, espresso in trentesimi,
fino ad un massimo di 10/30i, cosi' ripartiti:
a. durata e qualita' del servizio militare prestato, da
valutare in base alla documentazione matricolare e caratteristica:
fino a 6 punti;
b. titolo di studio: fino a 2 punti;
c. eventuali altri titoli e benemerenze: fino a 2 punti.
3. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e, qualora non
desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica,
dovranno essere espressamente dichiarati nella domanda, unitamente a
tutti gli elementi utili alla loro valutazione.

                              Art. 11.
 
Prove di efficienza fisica
 
1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti
che avranno superato entrambe le prove scritte di cui al precedente
articolo 9.
2. La convocazione a dette prove sara' data a mezzo lettera
raccomandata, assicurata o telegramma tramite il Comando Generale
dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi. Nella comunicazione
verra' indicata la sede presso la quale avranno luogo le suddette
prove.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti
nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo
valida giustificazione da documentare entro il giorno di
presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far pervenire al
predetto Centro - Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di
riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - n. 06/33566906) entro il
giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria
del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere
disposta solo se la stessa risulti compatibile con le date di
svolgimento delle prove orali, di approvazione della graduatoria
finale di cui all'articolo 16 e di inizio del corso applicativo.
4. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalita'
definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale
dell'Arma dei carabinieri, emanato in applicazione dell'articolo 2,
comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato
nelle premesse.
Alle prove di efficienza fisica tutti i concorrenti convocati
dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e produrre il
certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero a
strutture sanitarie, pubbliche o private convenzionate, i quali, in
tali ambiti, esercitino l'attivita' di medici specializzati in
medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere le prove
di efficienza fisica.
I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi
muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata convenzionata, entro i cinque
giorni precedenti la data di presentazione, per lo svolgimento in
piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalita'
indicate nel successivo articolo 12, comma 4.
5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
- corsa 1000 metri piani (tempo massimo 5');
- piegamenti sulle braccia (minimo 13, tempo limite 2');
- salto in alto (minimo 110 cm, massimo tre tentativi).
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i citati
concorrenti di sesso maschile e' riportato nell'Allegato «C», che
costituisce parte integrante del presente decreto.
6. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
- corsa 1000 metri piani (tempo massimo 5'e 35");
- piegamenti sulle braccia (minimo 8, tempo limite 2');
- salto in alto (minimo 90 cm, massimo tre tentativi).
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di sesso femminile e' riportato nell'Allegato «C», che costituisce
parte integrante del presente decreto.
7. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori, indicati per i concorrenti di sesso maschile nel comma 5
e per quelli di sesso femminile nel comma 6, determinera' giudizio di
non idoneita' e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti
sanitari ed attitudinali e l'esclusione dal concorso.
Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori, invece,
determinera' giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica,
senza attribuzione di alcun punteggio.
Il citato Allegato «C» contiene disposizioni circa le modalita'
di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di
precedente infortunio verificato si durante l'effettuazione degli
esercizi.
8. Per motivi di economicita' e speditezza dell'azione
ammini-strativa delle fasi concorsuali, tenuto conto che la tipologia
e le modalita' di svolgimento degli esercizi di cui ai precedenti
commi 5 e 6 sono le stesse dell'articolo 12, commi 5 e 7, del bando
di concorso ordinario indetto con decreto dirigenziale 1° agosto
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
4ª serie speciale - n. 63, del 9 agosto 2005, i partecipanti ad
entrambi i citati concorsi, qualora non siano trascorsi piu' di
trenta giorni dalla data di svolgimento delle prove di efficienza
fisica per un concorso, saranno esonerati dalla ripetizione delle
stesse prove. In tal caso ai fini del giudizio di «idoneita» o «non
idoneita» saranno presi in esame i risultati conseguiti in
precedenza.

                              Art. 12.
 
Accertamenti sanitari
 
1. Gli ufficiali che avranno superato le prove di efficienza
fisica saranno sottoposti presso il Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 119 -
Roma, a cura della commissione di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera c., all'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio
militare quali ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei
carabinieri.
2. L'idoneita' psicofisica degli ufficiali sara' accertata con le
modalita' previste dalle Direttive Tecniche della Direzione Generale
della Sanita' Militare, emanate in applicazione del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, per
l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa
di non idoneita' al servizio militare e per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e con
quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante
Generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione
dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale
12 gennaio 2001, entrambi citati nelle premesse.
3. L'ufficiale che, regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e quindi
escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare
entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far
pervenire al predetto Centro - Ufficio reclutamento e concorsi
richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax -
n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la
riconvocazione potra' essere disposta solo se la stessa risulti
compatibile con le date di svolgimento delle prove orali, di
approvazione della graduatoria finale, di cui all'articolo 15 e di
inizio del corso applicativo.
4. Gli ufficiali di sesso femminile dovranno presentarsi agli
accertamenti sanitari muniti di referto attestante l'esito del test
di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
convenzionata, entro i cinque giorni precedenti la data degli
accertamenti sanitari (qualora gli accertamenti sanitari vengano
svolti a distanza di tempo dalle prove di efficienza fisica). In caso
di positivita' del test di gravidanza la commissione non potra' in
nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del
gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il
quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
5. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari,
che sara' comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, e'
definitivo. Pertanto, gli ufficiali giudicati non idonei saranno
esclusi dal concorso.
6. Per motivi di economicita' e speditezza dell'azione
amministrativa, tenuto conto che le modalita' di accertamento
dell'idoneita' fisica al servizio militare quale ufficiale in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, di cui al precedente
comma 1, sono le stesse del concorso ordinario indetto con decreto
dirigenziale 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - n. 63, del 9 agosto
2005, i partecipanti ad entrambi i citati concorsi, qualora non siano
trascorsi piu' di trenta giorni dalla data di svolgimento degli
accertamenti sanitari per un concorso, saranno esonerati dalla
ripetizione degli stessi accertamenti. In tal caso ai fini
dell'attribuzione del profilo sanitario minimo saranno presi in
considerazione i coefficienti accertati in precedenza.

                              Art. 13.
 
Accertamenti attitudinali
 
1. Gli ufficiali giudicati fisicamente idonei saranno sottoposti
ad accertamenti attitudinali, per il riconoscimento delle qualita'
indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale dell'Arma
dei carabinieri in servizio permanente da parte della commissione di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera d.
2. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel
piu' volte citato provvedimento dirigenziale del Comandante Generale
dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2,
comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001.
3. L'ufficiale che, regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e quindi
escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare
entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far
pervenire al predetto Centro - Ufficio reclutamento e concorsi
richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax -
n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la
riconvocazione potra' essere disposta solo se la stessa risulti
compatibile con le date di svolgimento delle prove orali, di
approvazione della graduatoria finale di cui all'articolo 15 e di
inizio del corso applicativo.
4. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione
formulera' un giudizio di «idoneita» o «non idoneita» che verra'
comunicato agli ufficiali seduta stante. Tale giudizio e' definitivo.
Pertanto gli ufficiali giudicati non idonei saranno esclusi dal
concorso.
5. Per motivi di economicita' e speditezza dell'azione
amministrativa, tenuto conto che le modalita' di accertamento
dell'idoneita' attitudinale al servizio militare quale ufficiale in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, di cui al precedente
comma 1, sono le stesse del concorso ordinario indetto con decreto
dirigenziale 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - n. 63, del 9 agosto
2005, i partecipanti ad entrambi i citati concorsi, qualora non siano
trascorsi piu' di trenta giorni dalla data di svolgimento degli
accertamenti attitudinali per un concorso, saranno esonerati dalla
ripetizione degli stessi accertamenti. In tal caso ai fini
dell'attribuzione del giudizio di cui al comma 4 del presente
articolo sara' preso in considerazione l'esito degli accertamenti
svolti in precedenza.

                              Art. 14.
 
Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera
 
1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale gli ufficiali
risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica,
agli accertamenti sanitari ed a quelli attitudinali.
2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nel gia'
citato Allegato «B» al presente decreto, avra' luogo nella sede e nei
giorni che saranno resi noti agli interessati con lettera
raccomandata o telegramma.
3. La prova orale si intendera' superata se l'ufficiale avra'
riportato una votazione di almeno 18/30i.
4. Gli ufficiali assenti al momento dell'inizio della prova
orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno
esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro
il giorno stesso della prova, sara' valutato dalla commissione ai
fini della eventuale riconvocazione. A tal fine gli interessati
dovranno far pervenire al Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di
riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - n. 06/33566906) entro il
giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria
del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere
disposta solo se la stessa risulti compatibile con la data di
approvazione della graduatoria finale di cui all'articolo 15 e di
inizio del corso applicativo.
5. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per gli
ufficiali che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di
partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate
nel gia' citato Allegato «B» al presente decreto. Gli ufficiali che
non intendessero sostenere piu' detta prova dovranno rilasciare
dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal
sostenerla.
6. Agli ufficiali che supereranno la prova di cui al precedente
comma 5 sara' assegnata una votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla
quale corrispondera' il seguente punteggio, utile per la formazione
della graduatoria di cui al successivo articolo 15:
- da 18 a 20,999 = 0,25;
- da 2l a 23,999 = 0,50;
- da 24 a 26,999 = 0,75;
- da 27 a 30,000 = 1,00.

                              Art. 15.
 
Graduatoria
 
1. Gli ufficiali che risulteranno idonei in ciascuna delle prove
ed accertamenti di cui all'articolo 2, comma 1, saranno iscritti
nella graduatoria di merito che sara' formata dalla commissione
esaminatrice in base alla somma:
- dei voti riportati nelle due prove scritte;
- del voto riportato nella prova orale;
- dell'eventuale punteggio riportato nella prova orale
facoltativa di lingua straniera;
- del punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui
all'articolo 10.
Detta graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale.
2. A parita' di merito si applicheranno, in sede di approvazione
della graduatoria di merito, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli
di preferenza e' riportato nel gia' citato Allegato «D» al presente
decreto.
3. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

                              Art. 16.
 
Nomina
 
1. Gli idonei che nella graduatoria di cui al precedente
articolo 15 saranno compresi nel numero dei posti a concorso -
sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui
all'articolo 1, comma 4, del presente decreto - saranno dichiarati
vincitori e nominati sotto-tenenti in servizio permanente nel ruolo
speciale dell'Arma dei carabinieri, con anzianita' assoluta nel grado
stabilita dal decreto di nomina, che sara' immediatamente esecutivo e
con anzianita' relativa secondo l'ordine della graduatoria del
concorso.
2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via
provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la nomina e saranno ammessi a frequentare un
corso applicativo di durata non inferiore a sei mesi.
3. All'atto della presentazione i vincitori saranno tenuti a
rilasciare dichiarazione con la quale contraggono una ferma di tre
anni, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 298. La mancata sottoscrizione di detta ferma
determinera' la revoca della nomina.
4. I concorrenti di sesso femminile nominati sottotenenti in
servizio permanente all'atto della presentazione al corso applicativo
dovranno esibire il referto attestante l'esito del test di gravidanza
(mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i
cinque giorni precedenti la data di presentazione.
5. I concorrenti di sesso femminile nominati sottotenenti in
servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni dell'articolo 10
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possano
frequentare o completare il corso applicativo saranno rinviati
d'ufficio al corso successivo.
6. Al superamento del corso applicativo gli ufficiali che abbiano
contratto la ferma di cui al precedente comma 3, hanno l'obbligo di
contrarre una nuova ferma di anni cinque che assorbe quella da
espletare.
7. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base all'ordine della
graduatoria finale del corso stesso. I concorrenti di sesso femminile
di cui al precedente comma 5 che portino a compimento con esito
favorevole il corso applicativo assumeranno l'anzianita' relativa che
sarebbe loro spettata nel corso che non hanno potuto frequentare o
completare.
8. Nei confronti dei sottotenenti che non supereranno il corso
applicativo si provvedera' alla revoca della nomina ed al loro
collocamento in congedo.

                              Art. 17.
 
Accertamento dei requisiti
 
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 16, comma 2, l'amministrazione provvedera' a richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto
dichiarato dal concorrente, risultato vincitore del concorso, nella
domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte.
Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora
dal controllo di cui al comma 1 emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

                              Art. 18.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti presso il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri
- Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Viale Tor di Quinto
n. 119 - Roma, per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche' in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del
citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale della Direzione generale per il personale
militare, responsabile del trattamento. Titolare del trattamento e'
il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
dell'Arma dei carabinieri.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 22 febbraio 2006
Ammiraglio di Squadra: Mario Lucidi

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