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COMUNE DI L'AQUILA
Concorso per la realizzazione di opere d'arte in pannello mosaico nel
cimitero di L'Aquila nel loculario denominato edificio 1992.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.40 del 22/5/2001 |
Ente: | COMUNE DI L'AQUILA |
Località: | L'Aquila (AQ) |
Codice atto: | 01E11582 |
Sezione: | Enti locali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 21/7/2001 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
E' indetto concorso per la realizzazione di opere d'arte in
pannello mosaico nel cimitero di L'Aquila nel loculario denominato
edificio 1992.
Art. 1.
Il comune di L'Aquila, bandisce ai sensi della legge 29 luglio
1949, n. 717, cosi come modificata dalla legge 3 luglio 1960, n. 237,
un concorso nazionale fra artisti per la realizzazione in loco di due
opere d'arte diverse, consistenti di un pannello mosaico nel cimitero
monumentale di L'Aquila nel loculario denominato "edificio 1992";
Art. 2.
Le opere da realizzare su due pareti del loculario devono avere
le dimensioni massime per parete di mt. 2,00 per 4,00 e devono
ispirarsi a temi religiosi;
Art. 3.
Il compenso complessivo delle opere d'arte in pannello mosaico e'
stabilito in L. 60.846.136 comprensivo della fornitura del materiale
necessario, realizzazione dell'opera, onorario per la progettazione,
IVA di legge, compensi accessori, manovalanza necessaria, utile
dell'artista e quanto altro non elencato nel presente articolo;
Art. 4.
Gli artisti dovranno presentare per le opere d'arte, entro giorni
sessanta dalla data di pubblicazione del bando di invito a concorso a
proprie cure e spese, tre copie del progetto esecutivo in scala 1:10
ed un particolare al vero del materiale previsto dall'artista per la
realizzazione delle opere tale da poter offrire una immagine quanto
piu' possibile aderente a quelle da realizzare;
Art. 5.
Oltre e quanto specificato nel precedente articolo gli artisti
dovranno corredare il progetto esecutivo di:
a) domanda in bollo con la generalita' dell'artista o degli
artisti riuniti temporaneamente in gruppo (in quest'ultimo caso deve
essere eletto il capogruppo) e il domicilio eletto dal concorrente o
dai concorrenti associati:
b) autodichiarazione, ai sensi delle vigenti legge di residenza
o domicilio in Italia;
c) relazione sulla tecnica usata;
d) relazione dettagliata sui materiali da impiegare, tenendo
presente che le opere d'arte dovranno essere di materiale resistente
e durevole e manutenzione pressoche' inesistente;
e) brevi note biografiche e di curriculum;
f) dichiarazione personale sostitutiva dell'atto di notorieta'
in carta semplice, decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490;
g) garanzia sulla sicurezza statica dell'opera;
h) dichiarazione di originalita' dell'opera e che la stessa e
un unico esemplare eseguito e che, in caso di vincita, l'artista si
impegna a non farne riproduzioni.
Art. 6.
Al concorso possono partecipare tutti gli artisti senza altra
condizione che quella del possesso della residenza in Italia. Il
progetto con tutta la documentazione elencata nei precedenti articoli
dovranno pervenire a cura e spese a rischio dei concorrenti in piego
chiuso alla sede del comune di L'Aquila, sita in L'Aquila, piazza Del
Palazzo entro e non oltre le ore 13, del sessantesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale -
4a serie speciale "Concorsi ed esami" della Repubblica italiana. Il
frontespizio del piego dovra' avere la seguente intestazione
"Concorso nazionale opere d'arte per il loculario denominato
"Edificio 1992" nel cimitero dell'Aquila.
Art. 7.
I progetti e bozzetti non prescelti dalla commissione
giudicatrice rimarranno di proprieta' dei rispettivi autori e
potranno essere ritirati, previa richiesta scritta, a loro cura e
spese, entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione
dell'esito del concorso. Trascorso tale termine l'amministrazione
comunale declinera' ogni responsabilita' al riguardo e ne diverra'
proprietaria. Il progetto prescelto rimarra' anch'esso di proprieta'
dell'amministrazione comunale.
Art. 8.
Le opere verranno esaminate e giudicate da una commissione
formata secondo le vigenti disposizioni dalla legge 3 marzo 1960
n. 237 e successive. La commissione e' valida con il plenum dei suoi
componenti; le decisioni possono essere prese a maggioranza. I
criteri di giudizio e di scelta della commissione giudicatrice,
fondati sull'esame comparativo degli elementi artistici, estetici e
tecnici delle singole opere, sono insindacabili.
Art. 9.
Solo al concorrente (o gruppo riunito temporaneamente) dichiarato
vincitore sara' data comunicazione scritta dell'esito del concorso.
Le opere dovranno essere consegnate e posizionate in loco nel
loculario cui sono destinate a cura, e rischio spese del vincitore.
Rimangono altresi a carico dell'artista eventuali danni che saranno
arrecati alla struttura edilizia a causa del posizionamento
dell'opera d'arte. Le eventuali sistemazioni del luogo interessato
che si rendessero necessarie per il completamento dell'opera, cosi'
come indicato dall'artista stesso, rimangono a completo suo carico.
Art. 10.
L'ultimazione delle opere dovra avvenire entro il termine fissato
dall'artista stesso o gruppo di artisti riuniti temporaneamente dalla
data di accettazione dell'incarico;
Il termine massimo comunque non potra' essere superiore a giorni
sessanta.
Art. 11.
Per ogni giorno di ritardo l'amministrazione comunale applichera'
una penale di L. 100.000 (centomila) che sara' detratta dall'importo
stabilito nel precedente art. 3.
Art. 12.
Il pagamento avverra a sessanta giorni data fattura. La fattura
potra essere emessa solo dopo l'avvenuta intimazione lavori o dopo il
collaudo tecnico/artistico della commissione giudicatrice.
Art. 13.
Il comune di L'Aquila avra' la massima cura della conservazione
dell'opera d'arte, ma in caso di furto o deterioramento non sara'
tenuto al risarcimento, di eventuali danni o rimborsi di spese vari.
Art. 14.
L'artista o gruppo di artisti, dichiarato vincitore, dovra'
presentare dichiarazione che l'importo di L. 60.846.136 viene
ritenuto congruo a tutti gli effetti e pienamente remunerativo di
tutti gli oneri previsti nel presente bando di concorso.
Art. 15.
E' facolta' dell'amministrazione comunale di richiedere al
concorrente vincitore eventuali variazioni non sostanziali ed
adattamenti dell'opera ordinata. Restano a carico del vincitore
l'eliminazione di vizi o difetti che si rendessero manifesti.
Art. 16.
Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione
giudicatrice, nessuna delle opere progettate e presentate sia
meritevole di essere scelta ed ordinata, L'amministrazione comunale
si riserva la facolta' piu' ampia di provvedere ad un ulteriore
concorso, anche su opere diverse.
Art. 17.
La partecipazione al concorso impone l'accettazione
incondizionata, da parte dei concorrenti, di tutte le condizioni
stabilite nel presente bando, che verra' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" della Repubblica
italiana.
Il dirigente: Fabrizi
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