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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di posti di personale docente nella scuola
secondaria di primo e secondo grado, per le scuole con lingua
d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano
del Friuli-Venezia Giulia.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.40 del 22/5/2018
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:18E04669
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:21/6/2018

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRIGENTE TITOLARE
dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia

Visto il decreto direttoriale prot. n. MIUR.AOODPIT/85 del 1°
febbraio 2018 del direttore generale per il personale scolastico, con
il quale e' stato indetto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b)
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, un concorso, per
titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del
personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado
nonche' per il sostegno della scuola secondaria riservato ai soggetti
in possesso dei requisiti prescritti, nonche' la normativa ivi citata
nelle premesse, che si intende integralmente richiamata;
Visto in particolare l'art. 16 del succitato decreto
direttoriale, con il quale si dispone che, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 425 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, l'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia
Giulia provvede a indire tali concorsi, per titoli ed esami, a
cattedre per la scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua
di insegnamento slovena delle province di Trieste, Udine e Gorizia
(rectius per la scuola secondaria di primo e di secondo grado con
lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue
sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia), anche avvalendosi della
collaborazione dell'ufficio speciale di cui all'art. 13, comma 1
della legge 23 febbraio 2001, n. 38;
Visto l'art. 425 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, contenente norme in merito al reclutamento del
personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena;
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente norme per la
tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli
Venezia Giulia;
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2014, n. 913;
Visto il decreto ministeriale protocollo n. MIUR.AOOUFGAB/809 di
data 8 ottobre 2015;
Visto il decreto del dirigente titolare dell'USR per il
Friuli-Venezia Giulia protocollo MIUR.AOODRFR n. 5837 di data 20
giugno 2016, concernente la Costituzione di ambiti disciplinari per
le classi di concorso specifiche per le scuole con lingua di
insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano;
Visto il decreto del dirigente titolare dell'USR per il
Friuli-Venezia Giulia prot. n. MIUR.AOODRFR/5838 di data 20 giugno
2016, concernente le prove di esame e i programmi del concorso per
titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della
scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado
delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingui del
Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto direttoriale protocollo n. MIUR.AOODPIT/53 del 7
febbraio 2017 del direttore generale degli ordinamento scolastici e
della valutazione del sistema nazionale di istruzione, con il quale
l'ufficio per l'istruzione in lingua slovena presso l'ufficio
scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia e' stato investito
delle funzioni per il riconoscimento dei titoli professionali,
limitatamente ai titoli rilasciati dalla Repubblica di Slovenia e per
l'accesso all'insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento
slovena e/o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del
Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
c) decreto legislativo: il decreto legislativo 13 aprile 2017
n. 59;
d) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni;
e) USR: ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia
Giulia;
f) dirigente preposto all'USR: il dirigente titolare dell'USR
per il Friuli-Venezia Giulia;
g) GAE: graduatorie di cui all'art. 1, comma 601, lettera c),
della legge 29 dicembre 2006, n. 296;
h) percorso FIT: percorso di formazione iniziale, tirocinio e
inserimento nella funzione docente.

                               Art. 2 

Concorso

1. E' indetto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b) del
decreto legislativo, un concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento a tempo indeterminato del personale docente, compreso il
sostegno, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado con
lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue
sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, riservato ai soggetti in
possesso dei requisiti di cui all'art. 3.
2. In applicazione dell'art. 17 comma 2 lettera b) del decreto
legislativo, «Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e
disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente, ferma
restando la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, mediante
scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure
concorsuali: b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del
comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di
cui alla lettera a), e' destinato il 100% dei posti di cui all'alinea
per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonche' l'80% per gli
anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023
e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per
gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino
a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale.
Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto».
3. Allo scorrimento delle graduatorie di merito si applica la
procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 e successive modificazioni.

                               Art. 3 

Requisiti di ammissione

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono
ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i
candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in
una o piu' classi di concorso della scuola secondaria di primo o di
secondo grado con lingua di insegnamento slovena, o, per i soli posti
di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione
per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione. I suddetti titoli
devono essere stati conseguiti entro il 31 maggio 2017. Al fine di
determinare a quali procedure, distinte per classe di concorso e
tipologie di posto, possa partecipare ciascun candidato, si applica
l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2016,
n. 19, cosi' come modificato dal decreto del Ministro 9 maggio 2017,
n. 259.
2. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso
per posti comuni purche' siano iscritti nelle graduatorie ad
esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla
data del 31 maggio 2017. Possono altresi' partecipare al concorso per
posti di sostegno purche', in aggiunta, siano anche specializzati sul
sostegno.
3. Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti
di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di
specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di percorsi
avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal
decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141.
4. Sono altresi' ammessi con riserva coloro che, avendo
conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno
all'estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la
relativa domanda di riconoscimento alla direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione ovvero all'Ufficio speciale per l'istruzione in lingua
slovena di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n.
38, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la
partecipazione alla presente procedura concorsuale.
5. Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per
effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati
partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi
diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari
definitivi.
6. I candidati devono altresi' possedere i requisiti generali per
l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
7. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione da parte
dell'USR. In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione
immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale.
8. In attuazione dell'art. 425 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, le prove scritte e orali si svolgono in lingua slovena.
Ferme restando le disposizioni dell'art. 3 del presente decreto, ai
candidati viene inoltre richiesta la conoscenza parlata e scritta
della lingua slovena, commisurata al livello di madrelingua, come
prescritto dall'art. 425, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.

                               Art. 4 

Domanda di partecipazione: termine, contenuto e modalita' di
presentazione

1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione per
tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali
possiedono i requisiti di cui all'art. 3.
2. Il candidato puo' concorrere per piu' classi di concorso e/o
posti di sostegno mediante la presentazione di un'unica istanza con
l'indicazione delle classi di concorso/posti di sostegno per cui
intende partecipare.
3. La domanda di ammissione al concorso deve essere inviata,
esclusivamente sul modello pubblicato sull'apposito spazio
informativo (Natečaj 2018) presente nella home page del sito internet
dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia
(www.scuola.fvg.it), dall'utenza personale di posta elettronica
certificata del richiedente, al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: drfr@postacert.istruzione.it L'e-mail deve
riportare il seguente oggetto: concorso scuole
slovene_2018_secondaria. Le istanze presentate con modalita' diverse
non saranno prese in considerazione.
4. La domanda di ammissione deve essere trasmessa entro le ore
24,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
5. La validita' della trasmissione e ricezione della domanda
suddetta e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna, come previsto dall'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 2005 n. 68;
il candidato avra' cura di conservare diligentemente entrambe le
ricevute fino al termine della procedura concorsuale. Non sono
considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle
prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle compilate
in modo difforme o incompleto rispetto al modello succitato.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso in cui i
file trasmessi in via telematica non siano leggibili.
6. I candidati indicano la lingua straniera, scelta tra francese,
inglese, spagnolo e tedesco, oggetto della valutazione nell'ambito
della prova orale.
7. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai
sensi dell'art. 1, comma 111 della legge n. 107/2015, il pagamento di
un diritto di segreteria pari ad euro 5,00 per ciascuna classe di
concorso/posto di sostegno per cui si concorre. Il pagamento deve
essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto
intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma succursale, IBAN: IT 79B
01000 03245 348 0 13 2407 01 Causale: «regione - classe di
concorso/posto di sostegno - nome e cognome - codice fiscale del
candidato - Concorso scuole slovene_2018_secondaria» e dichiarato al
momento della presentazione della domanda.
8. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice
fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge
6 agosto 2013, n. 97;
d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati
concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli
eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero. Tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione
dal concorso;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale
ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego
mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso
contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del
rapporto d'impiego;
h) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a
preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda;
i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria
e certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative
al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente
le variazioni tramite posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: drfr@postacert.istruzione.it
j) la/e classe/i di concorso / posto di sostegno per i quali si
intende concorrere;
k) il titolo di abilitazione all'insegnamento o di
specializzazione per il sostegno conseguiti ai sensi dell'art. 3 alla
data del 31 maggio 2017, con l'esatta indicazione dell'Istituzione
che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui
e' stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso
sia stato conseguito all'estero e riconosciuto, devono essere
altresi' indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di
riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo, rilasciato dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ovvero
dall'Ufficio speciale per l'istruzione in lingua slovena di cui
all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38; qualora il
titolo di accesso sia stato conseguito all'estero entro il 31 maggio
2017 ma in attesa di riconoscimento, occorre dichiarare di aver
presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione
generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione ovvero all'Ufficio speciale per l'istruzione
in lingua slovena di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio
2001, n. 38 entro la data di scadenza del presente bando per poter
essere ammessi con riserva; analogamente, gli aspiranti a posti di
sostegno, che non siano ancora in possesso del titolo di
specializzazione, dovranno altresi' dichiarare di essere iscritti ai
relativi percorsi che siano stati avviati entro la data del 31 maggio
2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto ministeriale 10
marzo 2017, n. 141, e che conseguiranno il titolo entro il 30 giugno
2018;
l) per gli insegnanti tecnico pratici di essere iscritti alla
data del 31 maggio 2017 nelle GAE o nella seconda fascia delle
graduatorie di istituto per la partecipazione ai concorsi per posti
comuni o di avere anche il titolo di specializzazione sul sostegno
per la partecipazione ai concorsi per posti di sostegno; oppure di
partecipare con riserva al concorso su posti di sostegno in quanto si
conseguira' il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018;
m) la lingua straniera prescelta tra le seguenti: inglese,
francese, tedesco e spagnolo, fermo restando quanto previsto
dall'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 15 dicembre 2017, n.
995, per i candidati nelle classi di concorso relative alle lingue
straniere;
n) i titoli valutabili ai sensi della tabella dei titoli
allegata al decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017;
o) il consenso al trattamento dei dati personali per le
finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni;
p) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
q) dichiarazione sull'eventuale diritto alle riserve previste
dalla vigente normativa;
r) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, di essere assistiti durante la prova, indicando in caso
affermativo l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap.
Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata
da una competente struttura sanitaria da inviare, almeno dieci giorni
prima dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante
posta elettronica certificata all'indirizzo del competente USR o a
mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata
al medesimo USR. Le modalita' di svolgimento della prova possono
essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il
competente USR redige un sintetico verbale che invia all'interessato.
9. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal
presente decreto.
10. L'Amministrazione scolastica non e' responsabile in caso di
smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio
indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato
nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 5 

Commissioni di valutazione

1. Le commissioni di valutazione sono nominate con decreti del
dirigente preposto all'USR, secondo le modalita' definite dall'art.
14 del decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017 e nel
rispetto delle disposizioni degli articoli 10, 11, 12, 13 del
predetto decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017.
2. Per la composizione delle commissioni per la prova orale delle
classi di concorso afferenti ad ambiti disciplinari verticali, si
rinvia all'Allegato A dell'O.M. 97 del 23 febbraio 2016, come
integrato dal decreto del dirigente titolare dell'USR FVG prot. n.
MIUR.AOODRFR/5837 del 20 giugno 2016.

                               Art. 6 

Prova orale

1. La presente procedura concorsuale prevede lo svolgimento di
una prova orale di natura didattico-metodologica che si svolge in
lingua slovena.
2. La prova orale consiste in una lezione simulata e
nell'esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche in
relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati
dalla commissione. La commissione nell'interlocuzione con il
candidato accerta anche la conoscenza della lingua straniera secondo
quanto indicato al comma 3 e al comma 4.
3. La prova orale per i posti comuni, distinta per ciascuna
classe di concorso, ha per oggetto il programma di cui all'Allegato A
del decreto ministeriale n. 95/2016 nonche' al decreto del dirigente
titolare dell'USR FVG prot. n. MIUR.AOODRFR/5838 del 20/6/2016
(pubblicato sul sito Internet dell'USR, www.scuola.fvg.it),
limitatamente alle parti e per i contenuti riguardanti le classi di
concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, e valuta
la padronanza delle discipline in relazione alle competenze
metodologiche e di progettazione didattica e curricolare, anche
mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione. La prova orale valuta altresi' la capacita' di
comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal
candidato almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di
riferimento per le lingue. Per le classi di concorso di lingua
straniera, la prova orale si svolge interamente nella lingua stessa,
inclusa l'illustrazione delle scelte didattiche e metodologiche in
relazione ai contenuti disciplinari indicati dalla commissione.
4. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di
cui al predetto allegato A del decreto ministeriale n. 95/2016
nonche' al decreto del dirigente titolare dell'USR FVG protocollo n.
MIUR.AOODRFR/5838 del 20/6/2016, applicato solo per le parti e per i
contenuti riguardanti le classi di concorso della scuola secondaria
di primo e secondo grado, valuta la competenza del candidato nelle
attivita' di sostegno alla studentessa e allo studente con
disabilita', volte alla definizione di ambienti di apprendimento,
alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione
e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili
potenzialita' e alle differenti tipologie di disabilita', anche
mediante l'impiego delle tecnologie normalmente in uso presso le
istituzioni scolastiche. La prova orale valuta altresi' la capacita'
di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal
candidato almeno al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue.
5. Per la prova orale relativa a classi di concorso afferenti
agli ambiti disciplinari verticali si rinvia alle disposizioni
dell'allegato A del decreto ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016 e
al decreto del dirigente titolare dell'USR FVG prot. n.
MIUR.AOODRFR/5838 del 20 giugno 2016, che prevedono la prova orale
comune.

                               Art. 7 

Diario e sede di svolgimento della prova d'esame

1. Il diario di svolgimento della prova orale con l'indicazione
della sede d'esame e' comunicato dall'USR al candidato almeno 20
giorni prima della data di svolgimento della prova a mezzo di posta
elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
All'atto del primo insediamento di ciascuna commissione di
valutazione, la stessa provvedera' all'estrazione della lettera
alfabetica dalla quale si partira' per l'espletamento della prova
orale. La predetta estrazione avverra' in seduta pubblica.
2. Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna
commissione secondo il programma e i contenuti di cui all'Allegato A
al decreto ministeriale n. 95/2016 nonche' al decreto del Dirigente
titolare dell'USR FVG prot. n. MIUR.AOODRFR/5838 del 20/6/2016 e
secondo i criteri generali di cui all'art. 6. Le Commissioni ne
predispongono un numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi
alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia su cui svolgere la
prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le
tracce estratte saranno escluse dai successivi sorteggi.
3. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d'esame
muniti di documento di riconoscimento valido e della ricevuta di
versamento del contributo di cui all'art. 4.
4. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non
si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
5. La prova del concorso non puo' aver luogo nei giorni festivi
ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di
festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita'
religiose valdesi.

                               Art. 8 

Contenuto e durata della prova orale

1. La prova orale e' finalizzata all'accertamento della
preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'allegato A di
cui al sopra richiamato decreto ministeriale n. 95/2016 e al decreto
del dirigente titolare dell'USR FVG prot. n. MIUR.AOODRFR/5838 del 20
giugno 2016 che ne stabiliscono la durata massima complessiva di 45
minuti.

                               Art. 9 

Valutazione della prova orale e dei titoli

1. Per la valutazione della prova orale, che non prevede un
punteggio minimo, e dei titoli, la commissione ha a disposizione un
punteggio massimo pari rispettivamente a 40 punti e a 60 punti.
2. La commissione assegna alla valutazione, nell'ambito della
prova orale, della capacita' di comprensione e conversazione nella
lingua straniera, un punteggio massimo di 3 punti nell'ambito dei 40
punti disponibili.
3. La commissione assegna alla valutazione, nell'ambito della
prova orale, delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione o nelle tecnologie
normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, un punteggio
massimo di 3 punti nell'ambito dei 40 punti disponibili.
4. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali un
punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata tabella A al
decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017.

                               Art. 10 

Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato A al
decreto n. 995 del 15 dicembre 2017 e devono essere conseguiti, o
laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine
previsto per la presentazione della domanda di ammissione, fermo
restando quanto indicato all'art. 3 in merito al possesso dei
requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale.
2. La commissione di valutazione valuta esclusivamente i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini del comma 2, il candidato presenta alla commissione di
valutazione esclusivamente i titoli, dichiarati nella domanda di
partecipazione, che non sono documentabili con autocertificazione o
dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata
entro e non oltre dieci giorni dalla convocazione alla prova orale.
4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o
parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini
stabiliti dall'USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicita'
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

                               Art. 11 

Graduatorie regionali di merito

1. La commissione di valutazione, dopo aver valutato la prova e i
titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale di
merito.
2. Le graduatorie di merito regionali di cui al comma 1
comprendono tutti coloro che, avendo presentato istanza di
partecipazione alla procedura concorsuale, abbiano sostenuto la prova
orale. I candidati sono inseriti nella predetta graduatoria sulla
base del punteggio dei titoli posseduti e della valutazione della
prova orale. A parita' di punteggio si applicano le preferenze
previste dalla normativa vigente.
3. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito regionali
sono ammessi annualmente e nel limite dei posti di cui all'art. 3,
comma 2 del decreto n. 995 del 15 dicembre 2017, ad un percorso di
formazione, di durata annuale, finalizzato a verificare la padronanza
degli standard professionali, che si conclude con una valutazione
finale, ai sensi del decreto del Ministro 984 del 14 dicembre 2017.
Tale percorso prevede le medesime condizioni normative ed economiche
del contratto di supplenza annuale.
4. La graduatoria di merito e' approvata con decreto dal
dirigente preposto all'USR responsabile dello svolgimento dell'intera
procedura concorsuale, e' trasmessa al sistema informativo del
Ministero ed e' pubblicata nell'albo e sul sito internet dell'USR
nonche' sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero.
5. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'avvio
al percorso annuale disciplinato dal decreto del Ministro 984 del 14
dicembre 2017.

                               Art. 12 

Percorso annuale e assunzione a tempo indeterminato

1. Tale percorso e' disciplinato al pari del terzo anno del
percorso FIT, ai sensi degli articoli 10, 11 e 13 del decreto
legislativo.
2. Il terzo anno del contratto FIT prevede le medesime condizioni
normative ed economiche del contratto di supplenza annuale.
3. L'ammissione al percorso annuale di cui al comma 6 dell'art.
11 comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito
regionali, nonche' da tutte le graduatorie ad esaurimento e di
istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto. In caso
di valutazione finale positiva, il titolare del contratto di cui
all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro 984 del 14 dicembre
2017, e' assunto a tempo indeterminato.
4. La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e', comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte
della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di
cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68, recante
norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della
complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della
medesima legge e dagli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

                               Art. 13 

Presentazione dei documenti di rito per l'assunzione

1. I concorrenti assunti a tempo indeterminato sono tenuti a
presentare i documenti di rito richiesti per l'assunzione. Ai sensi
dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e
gli atti di notorieta' rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.

                               Art. 14 

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura
concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi
giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
amministrativo regionale, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione o di notifica all'interessato.

                               Art. 15 

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o
comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione e' finalizzato
unicamente all'espletamento del concorso medesimo ed avverra' con
l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in caso
di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi potranno inoltre essere
utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i
requisiti di partecipazione al concorso e il possesso dei titoli,
pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la mancata
valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento,
per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al competente USR,
titolare del trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il
dirigente preposto all'USR competente.

                               Art. 16 

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni di cui al Testo unico e le altre disposizioni sullo
svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle
previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del
comparto scuola.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» nonche'
tradotto in lingua slovena sul sito internet del dell'ufficio
scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia
(www.scuola.fvg.it). Dal giorno della pubblicazione decorrono i
termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso
al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente).
Trieste, 27 aprile 2018

Il dirigente titolare: Giacomini

 

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