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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque allievi
ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale dell'esercito da
ammettere ad un corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto
militare di pilota osservatore dall'elicottero.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.93 del 28/11/2000 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 00E11157 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 28/12/2000 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, recante, tra l'altro,
norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di
complemento delle Forze armate;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, concernente specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche
sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei
graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di Stato o al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale
dello Stato;
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1990, concernente
l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni ed infermita' che
sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea,
pubblicato nel giornale ufficiale del Ministero della difesa,
dispensa n. 24 del 16 giugno 1990 e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante
norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa dei procedimenti di
decisione e di controllo;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la quale dispone, tra l'altro, che il reclutamento del personale
femminile nei ruoli delle Forze armate deve avere luogo a partire
dall'anno 2000;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico ed avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2000, emanato in
applicazione dell'articolo 1, comma 6, della sopracitata legge
20 ottobre 1999, n. 380, che fissa, tra l'altro, al 20% l'aliquota
percentuale massima di personale femminile che potra' essere
reclutato nell'anno 2000 quale allievo ufficiale pilota di
complemento dell'esercito;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, emanato in
applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possono essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2000, recante
integrazioni al sopracitato decreto ministeriale 18 aprile 1990,
concernente l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni delle
infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione
aerea;
Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per titoli ed esami,
per l'ammissione di allievi ufficiali piloti di complemento
dell'Esercito ad un corso di pilotaggio per il conseguimento del
brevetto militare di pilota osservatore dall'elicottero;
Ravvisata l'opportunita' che venga svolta una prova di
preselezione da parte di tutti i concorrenti e che l'ammissione alle
successive prove concorsuali di un numero di concorrenti non
superiore a venti volte quello dei posti messi a concorso offra
adeguate garanzie di selezione;
Considerato che, nel rispetto dell'aliquota massima del 20% di
cui al sopracitato decreto ministeriale 9 febbraio 2000, e' opportuno
prevedere che tra i concorrenti da ammettere alle successive prove
nel numero sopraindicato, quelli di sesso femminile non superino
detta aliquota massima,
Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 26 gennaio
1998, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1998, registro
n. 1 Difesa, foglio n. 259, recante "struttura ordinativa e
competenze della Direzione Generale per il personale militare del
Ministero della difesa";
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E 'indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione
di 5 (cinque) allievi ufficiali piloti di complemento dell'Esercito
ad un corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto militare
di pilota osservatore dall'elicottero con le modalita' di cui al
successivo articolo 14, con obbligo di ferma di anni dodici.
2. Al concorso possono partecipare concorrenti sia di sesso
maschile che femminile. Tuttavia il numero massimo di posti
disponibili per i concorrenti di sesso femminile, calcolato in base
all'aliquota percentuale fissata dal decreto ministeriale 9 febbraio
2000, citato nelle premesse, e' di 1 (uno) posto. Pertanto, in nessun
caso concorrenti di sesso femminile potranno essere ammessi al corso
di pilotaggio in numero superiore a quello indicato.
3. L'Amministrazione si riserva la facolta' di sospendere o
rinviare il concorso in qualunque momento, nonche' di modificare,
fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il numero
dei posti a concorso, per sopravvenute esigenze della Forza armata.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione e di ammissione al corso
1. Possono partecipare al concorso di cui al precedente articolo
1 concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile, che:
a) abbiano compiuto il diciassettesimo (17) anno di eta' e non
superato il ventitreesimo (23), se concorrenti di sesso maschile, il
ventiseiesimo (26), se concorrenti di sesso femminile alla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
b) siano celibi/nubili o vedovi/vedove;
c) siano in possesso della cittadinanza italiana;
d) godano dei diritti civili e politici;
e) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori, o del
genitore esercente legittimamente l'esclusiva potesta', o del tutore,
a contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito italiano;
f) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi universitari oppure di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado avente durata quadriennale integrato dal corso annuale
previsto per l'accesso all'universita' dall'articolo 1 della legge
11 dicembre 1969, n. 910.
Sono altresi' validi, ai fini dell'ammissione alla partecipazione
al concorso, i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado
conseguiti all'estero, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni, ai titoli di studio conseguiti in Italia.
A tal fine i concorrenti dovranno presentare, unitamente alla
domanda di partecipazione al concorso, una dichiarazione di
equipollenza rilasciata da un Provveditore agli studi di loro scelta,
ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;
g) non siano stati destituiti, dispensati o decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ne' siano stati
dimessi d'autorita', per motivi disciplinari o di inattitudine alla
vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle
Forze armate o dei Corpi armati dello Stato;
h) non siano stati dimessi da corsi per allievi piloti o
navigatori di una delle Forze armate o Corpi armati dello Stato
perche' giudicati non idonei a proseguire i corsi stessi per mancanza
di attitudine al volo o alla navigazione aerea, o per motivi
psico-fisici;
i) abbiano una statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso
maschile e non inferiore a m. 1,61 se di sesso femminile;
j) per i soli concorrenti di sesso maschile:
non siano stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa;
non siano stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230.
2. L'ammissione al corso e' subordinata al riconoscimento del
possesso dell'idoneita' fisica e psico-attitudinale prescritta dalla
normativa vigente per il conseguimento della nomina ad ufficiale di
complemento dell'esercito, nonche' dell'idoneita' psico-fisica al
pilotaggio prevista per il conseguimento del brevetto militare di
pilota di elicottero.
Dette idoneita' saranno accertate con le modalita' indicate nei
successivi articoli 8, 9 e 10 del presente decreto.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione al corso dei
vincitori, di cui al successivo articolo 13, comma 5, e' inoltre
subordinata all'accertamento, anche postumo, del possesso dei
requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita' previste
dalla vigente normativa.
4. I requisiti di partecipazione di cui al precedente, comma 1,
ad eccezione di quello di cui alla lettera a., devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di ammissione al concorso, indicato al successivo art. 3.
5. Inoltre, i requisiti di partecipazione e di ammissione al
corso, di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, salvo quello di cui al
precedente, comma 1, lettera a., devono essere mantenuti sino alla
ammissione al corso, per la durata dello stesso e fino alla nomina a
sottotenente di complemento.
Art. 3.
Domanda di partecipazione al concorso
1. La domanda di partecipazione al concorso, che costituisce
anche atto di impegno a contrarre, in caso di superamento del
concorso, la ferma di anni dodici, dovra' essere:
a) redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato in
allegato A (potra' essere utilizzata anche la copia fotostatica del
modello), ed integrata per i minorenni dell'atto di assenso riportato
nell'allegato B, che costituiscono parte integrante del presente
decreto, osservando le istruzioni riportate sui modelli stessi. Il
concorrente dovra' aver cura di conservare copia della domanda, da
esibire all'atto della presentazione alla prova di preselezione, come
indicato nel successivo articolo 6;
b) firmata per esteso dal concorrente (la firma in calce alla
domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede
l'autenticazione). La mancanza di sottoscrizione determinera' il non
accoglimento della medesima;
c) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al
Ministero della difesa direzione generale per il personale militare -
I reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 3a sezione -
casella postale n. 353 - 00187 Roma centro, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo o procedura, a pena di decadenza, entro il
termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. Non saranno, quindi, prese in considerazione le
domande inoltrate oltre il termine suindicato. A tal fine fara' fede
il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
I concorrenti militari in servizio dovranno, prima dell'invio
della domanda con le modalita' suindicate, far vistare la stessa dal
Comando dell'ente/reparto di appartenenza.
I cittadini italiani residenti all'estero potranno inoltrare la
domanda anche tramite le autorita' diplomatiche o consolari entro il
medesimo termine e in essa dovranno indicare l'ultima residenza in
Italia e la data di espatrio.
2. Nella predetta domanda il concorrente, consapevole delle
conseguenze penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) ed il codice fiscale;
b) la residenza (comune, provincia, c.a.p., indirizzo e numero
civico);
c) il recapito (comune, provincia, c.a.p., indirizzo e numero
civico) presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso e, ove possibile, il numero telefonico. E' fatto
obbligo ai concorrenti di comunicare tempestivamente al Ministero
della difesa direzione generale per il personale militare - I reparto
- 1a divisione reclutamento ufficiali - 3a sezione - casella postale
n. 353 - 00187 Roma centro, ogni variazione del predetto recapito.
Detta comunicazione potra' anche essere inoltrata a mezzo fax al
numero 06-4827347. E' fatto altresi' obbligo ai concorrenti che
venissero incorporati per l'assolvimento degli obblighi di leva
successivamente alla presentazione della domanda di comunicare, con
le medesime modalita', l'ente presso il quale siano stati destinati a
prestare servizio, nonche' ogni variazione anche temporanea della
sede di servizio. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita'
per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
d) di essere in possesso della cittadinanza italiana. In caso
di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da
allegare alla domanda, la seconda cittadinanza e, se di sesso
maschile, in quale Stato e' soggetto agli obblighi di leva;
e) di essere celibe/nubile o vedovo/vedova;
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) il titolo di studio posseduto con il relativo punteggio, con
l'indicazione dell'Istituto scolastico presso il quale il medesimo e'
stato conseguito;
h) di non essere stato destituito, dispensato o decaduto
dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere
stato dimesso d'autorita' da una delle accademie, scuole o altri
istituti di formazione delle Forze armate o dei Corpi armati dello
Stato per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare,
ne' di essere stato dimesso dai corsi per allievi piloti o navigatori
di una delle Forze armate o Corpi armati dello Stato perche'
giudicato non idoneo a proseguire i corsi stessi per mancanza di
attitudine al volo o alla navigazione aerea, o per motivi
psico-fisici;
i) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico procedimenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso contrario
dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i
procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un eventuale
procedimento penale.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della
Difesa Direzione Generale per il personale militare I Reparto 1a
Divisione Reclutamento Ufficiali 3a Sezione Casella Postale n. 353
00187 Roma centro, qualsiasi variazione della propria posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra;
j) l'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande, di uno o piu' dei titoli di
preferenza di cui all'allegato "E", che costituisce parte integrante
del presente decreto, che danno luogo, a parita' di punteggio,
all'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni;
k) il possesso di eventuali titoli di merito che ritenga utili
ai fini della valutazione di cui al successivo articolo 12;
l) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi previsti;
m) di accettare, qualora ammesso al corso, l'obbligo di
permanere in servizio fino alla scadenza del periodo di ferma
previsto al precedente articolo 1, comma 1;
n) di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni relative
al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda;
o) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
p) se concorrente di sesso maschile:
l'esito della visita di leva ed il profilo sanitario che
risulta dal documento allegato al foglio di congedo illimitato
provvisorio rilasciato alla visita medesima, se gia' effettuata;
il Distretto militare o la Capitaneria di porto di
appartenenza;
la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva.
Qualora militare in servizio, la data di incorporazione, il grado
rivestito, la Forza armata o Corpo armato di appartenenza, la
posizione di stato ed il Reparto o Ente di appartenenza;
se e' o e' stato ammesso a prestare "servizio civile", la
data di inizio e l'Ente di servizio;
se sia stato dichiarato "obiettore di coscienza";
di rinunciare, in caso di esito favorevole del concorso,
all'eventuale grado rivestito.
3. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso concorrente che alla data di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso sia minorenne dovra' far
vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i
genitori o da quello che legittimamente esercita l'esclusiva
potesta', o dal tutore in caso di mancanza di entrambi i genitori.
Alla domanda dovra' essere allegato l'atto di assenso, in carta
semplice, conforme al gia' citato allegato "B", redatto dal Sindaco o
suo delegato e sottoscritto da entrambi i genitori o da quello che
legittimamente esercita l'esclusiva potesta' o dal tutore in caso di
mancanza di entrambi i genitori. La mancata presentazione di detto
documento determinera' la non ammissione al concorso.
4. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti dal presente articolo, la direzione generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione di
quelle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero
risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non
conformi al modello di domanda di cui al gia' citato allegato A del
presente decreto.
6. La direzione generale per il personale militare provvedera' a
richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la
conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione dei
concorrenti. Qualora dal suddetto controllo emerga la non veridicita'
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
7. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Art. 4.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di preselezione;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti sanitari e attitudinali;
d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio;
e) prova di attitudine al pilotaggio;
f) esame orale su materie di interesse per il corso.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente, comma 1,
i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione
dello Stato, in corso di validita'.
3. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dal precedente, comma 1, sono a carico dei concorrenti i quali,
peraltro, muniti di lettera o telegramma di convocazione (o del bando
di concorso corredato della ricevuta della raccomandata rilasciata
dalle Poste italiane comprovante la spedizione della domanda di
partecipazione al concorso), potranno rivolgersi al Distretto
militare, alla Capitaneria di porto, alla Stazione carabinieri o al
Presidio aeronautico del luogo di residenza, per ottenere il rilascio
dello scontrino per fruire dell'agevolazione ferroviaria derivante
dall'applicazione della tariffa quattro.
Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) una commissione per la prova di preselezione, per la prova
di attitudine al pilotaggio, per la prova orale, per la valutazione
dei titoli e per la formazione della graduatoria;
b) una commissione per la prova di efficienza fisica;
c) una commissione per l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica;
d) una commissione per l'accertamento attitudinale;
e) una commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
2. La commissione di cui al precedente, comma 1, lettera a) sara'
composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a brigadier generale in
servizio permanente del ruolo normale delle armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito -
Presidente;
due ufficiali di grado non inferiore a tenente colonnello in
servizio permanente dell'Esercito - membri;
un docente o esperto per la valutazione della conoscenza della
lingua inglese membro aggiunto;
un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore a capitano - segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente, comma 1, lettera b) sara'
composta da:
un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore a colonnello - presidente;
due ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore a maggiore - membri;
un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore a capitano - segretario senza diritto di voto.
4. La commissione di cui al precedente, comma 1, lettera c) sara'
composta da:
un colonnello in servizio permanente del corpo sanitario
dell'Esercito - presidente;
due ufficiali superiori in servizio permanente del corpo
sanitario dell'Esercito - membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
5. La commissione di cui al precedente, comma 1, lettera d) sara'
composta da:
un ufficiale in servizio permanente del ruolo normale delle
armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
dell'Esercito di grado non inferiore a colonnello;
un ufficiale in servizio permanente del corpo sanitario
dell'Esercito specialista in psichiatria e/o in psicologia clinica
che abbia seguito apposito corso di formazione in tecniche di
indagine psico-diagnostiche;
un ufficiale in servizio permanente del corpo sanitario
dell'Esercito laureato in psicologia;
Le funzioni di presidente saranno svolte dall'ufficiale piu'
elevato in grado, ovvero a parita' di grado, da quello piu' anziano.
Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che abbiano
fatto parte della commissione di cui al precedente comma 4.
Detta commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del corpo sanitario in servizio
permanente laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da
psicologi civili convenzionati presso il centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito.
6. La commissione di cui al precedente, comma 1, lettera e) sara'
composta da:
un ufficiale in servizio permanente del corpo sanitario
dell'Esercito di grado non inferiore a colonnello - presidente;
due ufficiali superiori in servizio permanente del corpo
sanitario dell'Esercito - membri.
Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che abbiano
fatto parte delle commissioni di cui ai precedenti commi 4 e 5.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
Art. 6.
Prova di preselezione
1. Tutti i concorrenti saranno sottoposti - con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso dal presente decreto ad una prova di
preselezione, che avra' luogo il giorno 23 gennaio 2001, alle ore
7,30 presso il centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito in Foligno (PG), via Mezzetti, 2.
2. L'ora sopraindicata e' quella dell'orario ufficiale. Il
suddetto calendario della prova ha valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti di tutti i concorrenti, che pertanto, dovranno
presentarsi, senza attendere alcuna comunicazione, nella sede,
nell'ora e nel giorno sopra indicati, muniti della copia della
domanda di partecipazione al concorso, nonche' della ricevuta della
raccomandata rilasciata dalle poste comprovante la data di spedizione
della domanda di partecipazione medesima.
Eventuali modificazioni della sede e della data di svolgimento
della prova di preselezione saranno comunicate, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
serie speciale - del 9 gennaio 2001.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova,
anche per causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari
e, pertanto, esclusi dal concorso.
4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. La prova, di durata non inferiore a 60 minuti, consistera'
nella somministrazione collettiva e standardizzata di questionari,
scelti dalla Commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1,
lettera a), contenenti almeno 50 (cinquanta) quesiti di cultura
generale a risposta multipla predeterminata volti ad accertare il
grado di conoscenza della lingua italiana, anche sul piano
ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di
attualita', di educazione civica, di storia, di geografia e di logica
matematica, nonche' ad evidenziare le caratteristiche attitudinali
dei concorrenti.
Prima dell'inizio della prova, la predetta commissione rendera'
note ai concorrenti le modalita' di svolgimento e di valutazione
della prova medesima.
6. Al termine della prova la commissione, sulla base dei punteggi
ottenuti dai concorrenti, formera' una graduatoria provvisoria al
solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle prove di
efficienza fisica.
Saranno ammessi alle suddette prove, di cui al successivo
articolo 7, secondo l'ordine della predetta graduatoria provvisoria,
100 (cento) concorrenti di cui al massimo 20 (venti) di sesso
femminile.
A tali accertamenti saranno, inoltre, ammessi i concorrenti che
nella predetta graduatoria abbiano riportato lo stesso punteggio del
concorrente ultimo ammesso.
I punteggi relativi alla prova di preselezione saranno affissi
all'albo del centro di selezione reclutamento nazionale
dell'Esercito, a cura dello stesso.
7. I concorrenti di cui al precedente, comma 6, riceveranno
apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata o
telegramma. L'elenco degli idonei alla prova di preselezione sara',
altresi', pubblicato, a puro titolo informativo, nel sito internet
"www.persomil.difesa.it/urp".
> 8. Ai rimanenti concorrenti non sara' inviata alcuna
comunicazione. Essi, comunque, potranno chiedere informazioni
sull'esito della prova, a partire dal quindicesimo giorno successivo
a quello di conclusione della prova di preselezione, al Ministero
della difesa direzione generale per il personale militare - ufficio
relazioni con il pubblico - palazzo Esercito, via XX Settembre, 123/A
- 00187 Roma (tel. 06/7355941).
9. I verbali della prova di preselezione dovranno essere inviati,
a mezzo corriere, alla direzione generale per il personale militare I
reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali - 3a sezione, via XX
Settembre, 123/A - 00187 Roma, entro il terzo giorno dalla data di
effettuazione della prova.
Art. 7.
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, a cura della
Commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b,
presso il centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
in Foligno, presumibilmente nella seconda meta' del mese di febbraio
2001.
2. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di certificato di
idoneita' ad attivita' sportiva agonistica in corso di validita',
rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva
italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private
convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici
specializzati in medicina dello sport.
La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione del concorrente a sostenere le prove.
3. Le prove cui saranno sottoposti i concorrenti sono riportate
nell'allegato C che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Dette prove dovranno essere eseguite in sequenza. L'esecuzione
della prova successiva alla prima e' subordinata al superamento della
precedente. Pertanto il mancato superamento anche di una sola delle
prove determinera' giudizio di non idoneita' ed esclusione dal
concorso.
L'esito della prova verra' comunicato seduta stante al
concorrente.
4. I verbali delle prove di efficienza fisica dovranno essere
trasmessi, a mezzo corriere, alla direzione generale per il personale
militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali - 3a
sezione - via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma, entro il terzo giorno
dalla data di completamento degli accertamenti fisio-attitudinali di
tutti i concorrenti.
Art. 8.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti risultati idonei nelle prove previste dal
precedente articolo 7, saranno sottoposti sempre presso il centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito in Foligno
all'accertamento, a cura della commissione di cui al precedente
articolo 5, comma 1, lettera c, del possesso dei requisiti di
idoneita' psico-fisica, da eseguire in ragione delle condizioni del
soggetto al momento della visita.
I concorrenti dovranno presentarsi muniti del certificato
rilasciato da una struttura sanitaria pubblica attestante la recente
effettuazione (non oltre tre mesi) dell'accertamento per i markers
dell'epatite B e C.
La mancata presentazione di detti certificati determinera' la non
ammissione dei concorrenti a sostenere gli accertamenti.
I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, essere
muniti, ove possibile, del referto di ecografia pelvica effettuata da
non oltre tre mesi.
2. La commissione di cui sopra disporra' per tutti i concorrenti,
prima dell'effettuazione della visita medica generale, i seguenti
accertamenti specialisti e di laboratorio:
a) esame radiografico del torace in due proiezioni, qualora i
concorrenti non producano il relativo referto da cui risulti che tale
accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi precedenti, presso
organi sanitari militari o strutture pubbliche;
b) visita cardiologica con E.C.G.;
c) visita otorinolaringoitrico con eventuali accertamenti
strumentali e funzionali;
d) visita oculistica con eventuali accertamenti strumentali e
funzionali;
e) esame neuropsichiatrico;
f) analisi delle urine con esami del sedimento;
g) analisi del sangue comprendente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale o frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
h) ecografia pelvica per le sole concorrenti che sono
sprovviste del relativo referto di cui al precedente comma 1.
3. La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali.
Saranno giudicati idonei i concorrenti cui verra' attribuito il
seguente profilo sanitario minimo:
caratteristiche somato-funzionali: PS CO AC AR AV LS LI VS AU
coefficienti: 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4. I concorrenti di sesso femminile che non dovessero esibire i
referti degli esami radiografici di cui al, comma 2, lettera a., del
presente articolo, dovranno produrre, al solo fine della
effettuazione in piena sicurezza degli esami medesimi, un test di
gravidanza, di data non anteriore a giorni cinque rispetto alla data
di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato.
In assenza di detto referto, la concorrente dovra', al fine
sopraindicato, essere sottoposta al test di gravidanza.
In caso di positivita' del test di gravidanza, la Commissione non
potra' procedere agli accertamenti previsti e dovra' esimersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, citato nelle premesse, secondo il quale
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
5. La predetta Commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
"idoneo quale ufficiale di complemento";
"non idoneo quale ufficiale di complemento", con indicazione
del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" saranno esclusi dal
concorso.
6. I concorrenti giudicati "non idonei" potranno, tuttavia,
spedire con lettera raccomandata al Ministero della difesa direzione
generale per il personale militare - I reparto - 1a divisione
reclutamento ufficiali - 3a sezione - casella postale 353 - 00187
Roma centro improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla
data degli accertamenti sanitari, specifica istanza, corredata di
idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non
idoneita'.
Dette istanze dovranno essere anticipate alla predetta direzione
generale a mezzo fax (06-4827347).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori sopra
indicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dalla direzione generale per il personale militare la relativa
comunicazione.
Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il
giudizio di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti
sanitari si intendera' confermato.
7. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui al
precedente, comma 6, nel caso di accoglimento dell'istanza sara'
espresso dalla Commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1,
lettera e), a seguito di valutazione della documentazione allegata
all'istanza di ulteriori accertamenti, ovvero, qualora necessario, a
seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
8. Il giudizio espresso da detta Commissione e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno
esclusi dal concorso.
Art. 9.
Accertamenti attitudinali
1. L'idoneita' dei concorrenti sotto il profilo attitudinale
sara' accertata dall'apposita Commissione di cui al precedente
articolo 5, comma 1, lettera d).
2. Detto accertamento e' finalizzato a valutare le qualita'
attitudinali e caratteriologiche del concorrente e consiste in una
serie di prove (batteria testologica e questionario informativo) ed
in un'intervista di selezione individuale, condotte da ufficiali del
corpo sanitario laureati in psicologia che possono essere coadiuvati
da psicologi civili convenzionati presso il centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito.
In particolare, attraverso l'accertamento attitudinale, si
valuta:
come il soggetto pensa;
come il soggetto interagisce con il mondo esterno;
come un soggetto lavora;
la motivazioni ed i valori che sostengono la scelta del
soggetto.
Vengono pertanto indagate quattro aree:
area cognitiva (modalita' di interazione e di affrontare le
situazioni reali);
area relazionale (livello di maturita' ed autoconsapevolezza e
delle capacita' di mettersi in relazione con l'ambiente);
area del lavoro (insieme delle caratteristiche personalogiche
che concorrono allo svolgimento di un'attivita' o mansione);
area motivazionale ed identificazione con l'organizzazione
(reali aspettative professionali con particolare attenzione alle
capacita' di condividere ed interiorizzare norme e principi).
3. La Commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
"idoneo quale ufficiale di complemento";
"non idoneo quale ufficiale di complemento", con indicazione
del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e'
definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati "non idonei" saranno
esclusi dal concorso.
4. I verbali degli accertamenti sanitari e di quelli attitudinali
dovranno essere trasmessi alla direzione generale per il personale
militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali - 3a
sezione - via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma, entro il terzo giorno
dalla data di completamento degli accertamenti medesimi da parte di
tutti i concorrenti.
Art. 10.
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio
1. I concorrenti risultati idonei nelle prove e negli
accertamenti di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9, saranno
convocati presso l'Istituto medico legale dell'Aeronautica militare
di Roma nel giorno che sara' loro reso noto nella lettera o
telegramma di convocazione.
2. I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell'ora
fissati saranno esclusi dal concorso, salvo che l'assenza sia stata
determinata da causa di forza maggiore. In tal caso essi dovranno
inviare, via fax (06-4827347), alla direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali
- 3a sezione, improrogabilmente entro il giorno di prevista
presentazione apposita richiesta di riconvocazione, corredata da
idonea documentazione probatoria, del motivo dell'assenza.
Art. 11.
Prova di attitudine al pilotaggio - Prova orale
1. I concorrenti risultati idonei all'accertamento di cui
all'articolo 10 del presente decreto, saranno ammessi a sostenere,
nel giorno reso noto nella lettera o telegramma di convocazione
presso il Comando cavalleria dell'aria, caserma Chelotti in Viterbo,
una prova di attitudine al pilotaggio e di seguito, se idonei in
detta prova, ad una prova orale.
a) Prova di attitudine al pilotaggio.
Detta prova consistera' in un programma svolto da ciascun
candidato sul simulatore di volo.
La Commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera
a), per la valutazione di detta prova disporra' di punti 30 (trenta).
Risulteranno idonei in detta prova i concorrenti che
conseguiranno almeno punti 18 (diciotto).
I concorrenti risultati non idonei non saranno ammessi a
sostenere la prova orale e saranno esclusi dal concorso.
b) Prova orale.
I concorrenti risultati idonei alla prova di attitudine al
pilotaggio saranno sottoposti, di seguito, ad una prova orale che
consistera' in interrogazioni sulle materie algebra, geometria,
trigonometria, fisica, topografia e lingua inglese, i cui programmi
sono riportati nell'allegato "D" che costituisce parte integrante del
presente decreto.
La prova avra' una durata massima di quaranta minuti e ad ogni
concorrente la Commissione di cui sopra attribuira' un punteggio
massimo di punti 30 (trenta).
Risulteranno idonei i concorrenti che conseguiranno almeno punti
18 (diciotto).
I concorrenti risultati non idonei saranno esclusi dal concorso.
2. I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell'ora
fissati saranno esclusi dal concorso, salvo che l'assenza sia stata
determinata da causa di forza maggiore. In tal caso essi dovranno
inviare, via fax (06-4827347), alla direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali
- 3a sezione, improrogabilmente entro il giorno di prevista
presentazione apposita richiesta di riconvocazione, corredata da
idonea documentazione probatoria, del motivo dell'assenza.
Art. 12.
Valutazione titoli
1. La Commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1,
lettera a., provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei
concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti di cui ai
precedenti articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente decreto,
assegnando ai medesimi un punteggio massimo di punti 10 (dieci) cosi'
ripartito:
per il possesso del brevetto di pilota commerciale di velivolo
o di elicottero, fino a punti 6 (sei);
per il possesso del diploma di laurea o titolo equipollente di
durata quadriennale o quinquennale, fino a punti 1 (uno);
per la conoscenza documentata di altra lingua straniera oltre
l'inglese, fino a punti 2 (due);
per esperienze professionali documentate, fino a punti 1 (uno).
2. Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande ed essere espressamente
dichiarati nella domanda medesima.
Il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili per
consentire all'amministrazione di effettuare i previsti controlli.
Art. 13.
Graduatoria di merito
1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove
concorsuali saranno iscritti dalla Commissione di cui al precedente
articolo 5, comma 1, lettera a), in una graduatoria generale di
merito formata sulla base della somma algebrica dei punteggi ottenuti
da ciascun concorrente nelle prove di attitudine al pilotaggio e
nella prova orale, nonche' degli eventuali punteggi riportati nelle
prove fisiche e nella valutazione dei titoli di merito.
2. La graduatoria di merito di cui al precedente, comma 1, sara'
approvata con decreto dirigenziale.
Nel decreto di approvazione della predetta graduatoria:
a) si terra' conto del numero massimo dei posti disponibili per
i concorrenti di sesso femminile, indicato nell'articolo 1, comma 2,
del presente decreto.
Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno
conseguire l'ammissione al corso di pilotaggio aereo in numero
superiore a quello indicato, anche se collocati in posizione utile
nella predetta graduatoria di merito;
b) fermo restando quanto indicato nella precedente lettera a.,
a parita' di merito, si applicheranno, ai fini della formazione della
predetta graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.
L'elenco dei titoli di preferenza e' riportato nel gia' citato
allegato E.
3. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei
posti disponibili, si collocheranno utilmente nella predetta
graduatoria di merito.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.
Di detta pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Esso sara', inoltre, reso pubblico nel sito internet
"www.persomil.difesa.it/urp"
> 5. I vincitori riceveranno all'indirizzo indicato nella domanda
lettera raccomandata o telegramma contenente l'invito a presentarsi
per assumere servizio - sotto riserva dell'accertamento dei
prescritti requisiti per la frequenza del corso di cui al successivo
articolo 14 - presso un ente addestrativo dell'Esercito.
6. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro quaranta
giorni dalla conclusione delle prove concorsuali, dovranno ritenersi
non ammessi al corso di pilotaggio.
Essi, comunque, potranno chiedere informazioni sull'esito del
concorso al Ministero della difesa - direzione generale per il
personale militare - ufficio relazioni con il Pubblico - palazzo
Esercito, via XX Settembre 123/A - 00187 Roma (tel. 06/1947355941), a
partire dal quarantesimo giorno successivo alla conclusione delle
prove concorsuali.
7. I posti rimasti scoperti a seguito di eventuali rinunce di
concorrenti potranno essere ricoperti, entro il quindicesimo giorno
dalla data di inizio del corso di cui al successivo articolo 14,
secondo l'ordine della graduatoria di merito e fermo restando quanto
indicato nel precedente, comma 2, lettera a., del presente articolo.
8. I concorrenti che non dovessero presentarsi entro il limite
massimo di quarantotto ore dalla data indicata nella comunicazione di
cui al precedente, comma 5, saranno considerati rinunciatari e non
ammessi al corso.
Art. 14.
Svolgimento del corso, dimissioni e sviluppo di carriera
1. I concorrenti risultati vincitori del concorso, prima di
essere avviati al corso di pilotaggio, effettueranno un addestramento
di base non superiore a 60 (sessanta) giorni presso un ente
addestrativo dell'Esercito con inizio nel mese di giugno 2001.
Gli stessi verranno incorporati con il grado di militari di
truppa e a tal fine contrarranno una ferma volontaria non superiore a
60 (sessanta) giorni.
Per i soli concorrenti di sesso maschile, tale ferma non sara'
computabile ai fini dell'espletamento del servizio di leva.
Al termine del citato addestramento di base conseguiranno la
qualifica di allievi ufficiali piloti di complemento per compiere la
ferma di anni 12 (dodici) decorrente dalla data di inizio del corso
di pilotaggio.
2. Il corso di pilotaggio comprendera' una fase teorica iniziale,
della durata di circa 3 (tre) mesi che si svolgera' presso il centro
addestramento della cavalleria dell'aria in Viterbo.
Al termine della citata fase, gli allievi ufficiali piloti di
complemento conseguiranno il grado di caporale e saranno inviati ad
una Scuola di volo dell'Aeronautica militare per il conseguimento del
brevetto militare di pilota di elicottero.
3. Una volta conseguito il brevetto militare di pilota di
elicottero, i caporali frequentatori del corso saranno nominati
sergenti e frequenteranno, presso il centro addestramento cavalleria
dell'aria, il corso per il conseguimento del brevetto militare di
pilota osservatore dall'elicottero.
Al termine del predetto corso, se giudicati idonei a conseguire
il grado, saranno nominati sottotenenti di complemento.
La direzione generale per il personale militare, su proposta del
centro addestramento cavalleria dell'aria, ha facolta' di dimettere
dal corso gli allievi che, per scarso rendimento, per motivi
psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi
disciplinari, siano ritenuti non idonei a proseguire il corso stesso.
Il periodo di tempo trascorso alle armi in qualita' di allievo
ufficiale e' considerato utile agli effetti dell'assolvimento degli
obblighi di leva.
Gli allievi che venissero dimessi dal corso, se soggetti agli
obblighi di leva completeranno gli stessi, con il grado rivestito,
presso un reparto/ente, stabilito dallo stato maggiore
dell'Esercito,.
Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi
provenienti dai sottufficiali e dai volontari di truppa, in servizio
continuativo o in ferma o in rafferma, competono gli assegni del
grado rivestito all'atto dell'ammissione.
4. Gli allievi che non superino gli esami teorici/pratici per il
conseguimento del brevetto militare di pilota osservatore ovvero che
al termine del corso vengano giudicati non idonei a conseguire il
grado di sottotenente saranno tenuti a prestare servizio con il grado
di sergente di complemento per un periodo di 6 (sei) anni decorrenti
dalla data di inizio del corso di pilotaggio.
Art. 15.
Disposizioni per i militari
1. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso i
concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo dovranno
rilasciare, a seconda del proprio stato, una delle seguenti
dichiarazioni:
se ufficiali di complemento: dichiarazione di rinuncia al grado
rivestito, necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza,
ai sensi degli articoli 70 e 71 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
se sottufficiali: dichiarazione di rinuncia al grado rivestito,
necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi
dell'articolo 60, n. 3, della legge 31 luglio 1954, n. 599;
se volontari in servizio permanente: dichiarazione di rinuncia
al grado rivestito, necessaria per la cancellazione dal ruolo di
appartenenza, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196;
se volontari in ferma breve o graduati di truppa: dichiarazione
di rinuncia al grado rivestito.
2. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in
qualita' di allievo ufficiale al corso di pilotaggio.
Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali, dai
volontari in servizio permanente, qualora non conseguano la nomina a
sottotenente di complemento, saranno reintegrati nel grado,
reiscritti nel ruolo di provenienza ed il periodo trascorso sara'
computato nell'anzianita' di grado.
Gli allievi provenienti dai volontari in ferma breve, qualora non
conseguano il brevetto militare di pilota di elicottero, saranno
reintegrati nella ferma precedentemente contratta ed il periodo di
frequenza del corso non sara' utile ai fini del completamento della
ferma medesima.
Art. 16.
Prospettive di carriera - Premio di congedamento
1. Gli ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale,
qualora in possesso dei prescritti requisiti, possono partecipare a
specifici concorsi, per titoli, per il transito nel ruolo speciale in
servizio permanente effettivo.
2. Gli ufficiali collocati in congedo illimitato hanno diritto ad
un premio di congedamento secondo quanto previsto dalle norme
vigenti.
Art. 17.
Esclusioni
1. La direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in qualsiasi momento i concorrenti
dal concorso ovvero dal corso di pilotaggio, nonche' dichiarare i
medesimi decaduti dalla nomina a militare di truppa, a caporale, a
sergente di complemento o a sottotenente di complemento, qualora il
difetto dei prescritti requisiti venisse accertato durante le
selezioni, durante il corso di pilotaggio, ovvero dopo le predette
nomine.
2. La direzione generale per il personale militare potra',
inoltre, prima della scadenza della ferma dodecennale, collocare in
congedo illimitato gli ufficiali piloti di complemento per gravi
infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative,
ovvero per scarso rendimento tecnico-professionale.
Art. 18.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso la direzione generale per il personale militare, per
le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della
citata legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale della direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento dei dati. Responsabile del
trattamento e' il direttore della 1a divisione della direzione
generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2000
Gen. D.A.: Pagano
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