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ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Costituzione della commissione giudicatrice per la copertura di un
posto di ricercatore universitario, ICAR/01 - Idraulica, facolta' di
ingegneria - sede di Bologna.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.90 del 15/11/2005 |
Ente: | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA |
Località: | - |
Codice atto: | 05E06893 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | - |
Tags: | Ricercatori |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE (D.R. n. 2303 del 31/10/2005)
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4762/572 del 21 dicembre 2000,
contenente il regolamento dell'Universita' degli studi di Bologna
«sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonche' per i
trasferimenti e la mobilita' interna»;
Visto il decreto rettorale n. 1060 del 3 maggio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 13 maggio 2005 con cui e' stata
bandita, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore nel settore ICAR/01 facolta' di
ingegneria;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni
dei componenti le commissioni giudicatrici;
Vista la delibera del consiglio di facolta' di ingegneria del
28 ottobre 2005 con cui si prende atto delle dimissioni del Prof.
Lamberti Alberto e si nomina quale suo sostituto come componente
designato nella procedura di cui sopra il prof. Giambattista Scarpi;
Decreta:
Art. 1.
Sono accolte le dimissioni del prof. Lamberti Alberto quale
componente designato dalla facolta' di ingegneria per la commissione
giudicatrice relativa alla procedura di valutazione comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore nel settore ICAR/01 bandita
con decreto rettorale n. 1060 del 3 maggio 2005.
Pertanto e' costituita la seguente commissione giudicatrice per
il concorso a posto di ricercatore universitario:
Facolta' di ingegneria - sede di Bologna ICAR/01 - Idraulica
Giambattista Scarpi, professore ordinario - Universita' di
Bologna, via Rasi e Spinelli, 176 - 47023 Cesena.
Paolo Ghilardi, professore associato - Universita' di Pavia, via
Abbiategrasso, 209 - 27100 Pavia.
Andrea Marion, ricercatore - Universita' di Padova, via
Lungargine del Piovego, 1 - 35131 Padova.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun
candidato: non indicato.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/6448346.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici: DISTART -
viale Risorgimento, 2 - 40136 Bologna.
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso (decreto rettorale
n. 1060 del 3 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4ª serie speciale - n. 38 del 13 maggio 2005), consultabile nel
seguente sito web: http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/
default.htm, le pubblicazioni che il candidato ritenga utile
presentare per la valutazione comparativa e che siano state indicate
nella domanda ai sensi del punto d) dell'art. 4, dovranno essere
inviate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero
consegnate a mano previo accordo con la struttura di riferimento, nel
numero massimo, se previsto, indicato nell'art. 1 del bando di
concorso, alla sede della facolta', dipartimento o istituto ove la
commissione svolgera' i suoi lavori (cd. sede concorsuale), entro
trenta giorni da quello successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto costitutivo delle stesse,
all'indirizzo indicato nel decreto citato. E' facolta' del candidato
trasmettere copia delle pubblicazioni anche ai componenti la
commissione presso il proprio ateneo di appartenenza.
Al riguardo, poiche' l'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000 e l'art. 6 del bando di concorso
sanciscono la esclusione dalla procedura per i candidati che, nel
caso in cui il bando di concorso preveda un numero massimo di
pubblicazioni (didattiche e/o scientifiche) da inviare, abbiano
inviato un numero di pubblicazioni superiore a quello indicato nel
bando di concorso, al fine di non incorrere nella sanzione ora
indicata (nell'art. 1 del presente decreto rettorale) si raccomanda
di controllare l'esistenza o meno del suddetto limite e di verificare
con attenzione il rispetto dello stesso al momento della spedizione.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati
espressamente: l'Universita' che ha bandito la procedura, la
facolta', la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la
qualifica per la quale si intende concorrere, nonche' nome, cognome e
recapito concorsuale.
Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede della facolta',
dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori
entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla
partecipazione alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice
valutera' il candidato solo sulla base del curriculum e non potra',
pertanto, valutare i lavori scientifici anche se personalmente
conosciuti. Le commissioni giudicatrici non prenderanno in
considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da
quelle indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se
il numero di quelle ricevute fosse conforme a quello indicato nel
bando.
Nessuno dei lavori scientifici inviati sara' restituito ai
candidati da questa amministrazione; tuttavia i candidati potranno
rientrare in possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in
atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove
la commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del
decreto di accertamento della regolarita' degli atti. Trascorso il
suddetto termine, questa amministrazione potra' disporre liberamente
del materiale non ritirato.
Art. 3.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle
commissioni giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'art.
9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 246, per la
presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 4.
Le commissioni giudicatrici, ai sensi del comma 12 dell'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, sono
autorizzate, in sede di riunione preliminare, ad avvalersi di
strumenti telematici di lavoro collegiale.
Il rettore: Calzolari
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