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BANCA D'ITALIA
Conferimento di tre borse di studio «Bonaldo Stringher», due borse di
studio «Giorgio Mortara», due borse di studio «Donato Menichella».
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.76 del 20/9/2024 |
Ente: | BANCA D'ITALIA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 24E06752 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 7 |
Scadenza: | 21/11/2024 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
A - Tre borse di studio «Bonaldo Stringher» destinate al
perfezionamento degli studi all'estero nel campo dell'economia
politica e della politica economica;
B - Due borse di studio «Giorgio Mortara» destinate al
perfezionamento degli studi all'estero nei campi dell'economia
finanziaria, dell'econometria o dei metodi matematici, statistici o
informatici (es. intelligenza artificiale, machine learning, FinTech,
cyber security) applicati all'economia e alla finanza;
C - Due borse di studio «Donato Menichella» destinate al
perfezionamento degli studi all'estero sulle interrelazioni tra
crescita economica e ordinamento giuridico, sugli impatti della
regolamentazione sulle attivita' economiche nonche' sugli aspetti
giuridici connessi ai digital asset e all'applicazione
dell'intelligenza artificiale all'economia.
Art. 1
Campo tematico e caratteristiche delle borse di studio
La Banca d'Italia mette a concorso sette borse di studio, tre
«Bonaldo Stringher», due «Giorgio Mortara» e due «Donato Menichella»
(contrassegnate dalle lettere A, B e C del presente bando di
concorso) destinate a brillanti neo laureati intenzionati a
perfezionare gli studi all'estero, presso Universita' di eccellenza
nel panorama internazionale.
Sono invitate a candidarsi tutte le persone che hanno conseguito
la laurea in un'Universita' italiana e hanno svolto una tesi con
contenuti originali, mostrando un'attitudine all'attivita' di ricerca
e al pensiero critico.
Le borse comportano l'obbligo della frequenza per l'anno
accademico 2025/2026 di un corso universitario di perfezionamento, di
durata prevista non inferiore a nove mesi. Il corso prescelto dovra'
essere in linea con gli studi svolti e coerente con il campo tematico
della borsa per la quale si concorre.
E' consentito concorrere all'assegnazione di una sola tipologia
di borsa. Se si avanza domanda di partecipazione a piu' di un
concorso, la Banca d'Italia prende in considerazione l'ultima
candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la
data di presentazione della domanda registrata dal sistema
informatico.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare ai concorsi per l'assegnazione delle borse
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione
europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall'art.
38 del decreto legislativo n. 165/2001;
2) laurea magistrale conseguita posteriormente al 20 novembre
2022 presso un'Universita' italiana con un punteggio non inferiore a
110/110;
3) ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei
corsi universitari prescelti per la fruizione della borsa.
I requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti
alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda.
Art. 3
Domanda di partecipazione
La domanda deve essere presentata - completa della documentazione
di cui al successivo art. 4 - entro il termine perentorio delle ore
16,00 del 21 novembre 2024 (ora italiana), utilizzando esclusivamente
l'applicazione disponibile sul sito internet della Banca d'Italia
www.bancaditalia.it
La data di presentazione della domanda e' attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non
permettera' piu' l'accesso e l'invio della domanda. Al fine di
evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione in
prossimita' della scadenza del termine, si consiglia di presentare la
domanda con qualche ora di anticipo, tenuto anche conto del tempo
necessario per completare l'iter di registrazione propedeutico alla
candidatura.
Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
Art. 4
Documentazione da allegare alla domanda
La domanda - presentata secondo le modalita' di cui al comma 1
dell'art. 3 - dovra' essere corredata dalla seguente documentazione
in formato PDF:
a) una dichiarazione sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
contenente l'indicazione della data e del voto di laurea e della
media ponderata nonche' l'elenco di tutti gli esami sostenuti con
l'indicazione della data di effettuazione e della votazione (devono
essere indicati anche gli esami sostenuti per il conseguimento della
laurea triennale);
b) la tesi di laurea;
c) la sintesi della tesi di laurea, possibilmente di non piu'
di mille parole, che enuclei i contributi originali offerti
sull'argomento discusso;
d) la copia del certificato TOEFL/IELS/Cambridge o altra
documentazione equivalente attestante l'ottima conoscenza della
lingua straniera utilizzata nei corsi universitari prescelti per la
fruizione della borsa;
e) la copia dei risultati ottenuti nel Graduate Record
Examination (GRE) o nel Graduate Management Admission Test (GMAT)
ovvero di test omologhi eventualmente richiesti dalle Universita'
prescelte per il perfezionamento degli studi;
f) eventuali lettere di referenza rilasciate da docenti
universitari, debitamente firmate (preferibilmente, una delle lettere
di referenza dovra' essere rilasciata dal docente relatore della tesi
di laurea). A tal fine i docenti dovranno inviare le lettere, a loro
esclusiva cura, entro il termine previsto dall'art. 3 per la
presentazione della domanda, alla casella di posta elettronica
personale.borsesmm@bancaditalia.it
g) il «curriculum vitae» dal quale emerga esaurientemente il
quadro degli studi e delle attivita' professionali eventualmente
svolte;
h) eventuali altri lavori e attestati (scritti e pubblicazioni,
titoli professionali e culturali, attestati accademici nonche' ogni
altra documentazione riguardante attivita' scientifiche, didattiche e
di ricerca attinenti ai campi tematici di cui alle lettera A, B e C
del bando);
i) un documento di riconoscimento in corso di validita'.
Nella domanda andranno inoltre indicati il programma degli studi
e delle ricerche che ci si prefigge di compiere, nonche' le
Universita' estere prescelte; andranno inoltre dettagliatamente
illustrati gli obiettivi di sviluppo che si intendono conseguire con
la frequenza del corso di perfezionamento.
La Banca d'Italia puo' verificare in ogni momento l'effettivo
possesso dei requisiti previsti dal presente bando nonche' la
conformita' all'originale di tutti i documenti allegati alla domanda.
Art. 5
Cause di esclusione
Non sono tenute in considerazione - e comportano quindi
l'esclusione dai concorsi - le domande:
a) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o piu' dei
requisiti prescritti dall'art. 2 per la partecipazione ai concorsi;
b) per le quali sia stata accertata la non conformita'
all'originale della documentazione allegata alla domanda;
c) prive del documento di riconoscimento;
d) prive di uno degli allegati di cui alle lettere a), b), c) e
d), del programma degli studi e delle ricerche nonche'
dell'indicazione, nel modulo di domanda, delle Universita' estere
prescelte, secondo quanto previsto dall'art. 4.
La Banca d'Italia comunica per iscritto alle persone interessate
l'eventuale provvedimento di esclusione.
Art. 6
Importi delle borse di studio
Per l'anno accademico di frequenza dei corsi di perfezionamento
verra' erogato (al lordo dell'imposizione fiscale) l'importo di euro
27.000 suddiviso in quattro rate.
Qualora il Paese prescelto, al momento in cui vengono corrisposti
i singoli pagamenti, non faccia parte dell'area dell'euro, verra'
erogato l'equivalente dell'importo dovuto nella valuta del Paese
stesso, calcolato in base al tasso di cambio medio del mese
precedente all'effettuazione del pagamento.
Il citato importo e' comprensivo delle spese di viaggio e di
assicurazione contro le malattie.
Le tasse universitarie e quelle eventuali di soggiorno,
opportunamente documentate, sono a carico della Banca d'Italia.
Chi vince la borsa di studio, al termine del primo anno di corso
finanziato dalla Banca d'Italia, puo' chiedere il rinnovo del
finanziamento per il successivo anno di studi. La Banca d'Italia puo'
accordare tale rinnovo valutando, a suo insindacabile giudizio, il
profitto conseguito.
Art. 7
Incompatibilita'
Le borse di studio di cui al presente bando di concorso non sono
cumulabili con altre forme di finanziamento quali assegni di ricerca,
borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio. I
vincitori delle borse, pertanto, saranno invitati a rinunciare agli
altri eventuali finanziamenti per il periodo coperto dalle stesse, a
pena di decadenza dalla fruizione delle medesime.
Art. 8
Commissioni esaminatrici
Le borse di studio vengono conferite da Commissioni nominate, una
per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, dalla Banca d'Italia e
composte ognuna da membri scelti tra accademici dei Lincei e/o
docenti universitari.
Le Commissioni valutano:
il programma degli studi e delle ricerche che ci si prefigge di
compiere e la sua coerenza con il campo tematico della borsa di
studio prescelta;
il merito della tesi, l'attitudine all'attivita' di studio e
ricerca che la stessa esprime ed eventualmente i profili
comparatistici in essa contenuti;
il curriculum vitae nonche' gli eventuali altri lavori e
attestati;
il rilievo delle Universita' e dei corsi di studio indicati per
la fruizione della borsa di studio;
le eventuali lettere di referenza;
l'eventuale risultato ottenuto nelGraduate Record Examination
(GRE), nel Graduate Management Admission Test (GMAT) ovvero in test
omologhi ove richiesti dalle Universita' prescelte per l'ammissione
ai relativi corsi di studio.
A parita' di merito, le Commissioni danno la priorita' a coloro
che hanno svolto la tesi di laurea nello stesso campo tematico della
borsa di studio prescelta e, in subordine, a chi utilizzera' il
finanziamento della Banca per dare avvio agli studi all'estero.
Al termine della selezione ciascuna Commissione compila una
graduatoria di merito. In caso di rinuncia o di impossibilita' a
beneficiare della borsa da parte dei vincitori, la Banca si riserva
la facolta' di assegnare la stessa agli idonei che seguono in
graduatoria.
La Commissione, oltre ai vincitori, individua fino a un massimo
di 12 persone per il concorso per l'assegnazione delle borse
«Stringher» (lett. A) e di 8 persone per ciascuno dei concorsi per
l'assegnazione delle borse «Mortara» e «Menichella» (lett. B e C),
ritenute particolarmente meritevoli, da convocare alla prova d'esame
di cui all'art. 12.
A coloro che si aggiudicano la borsa viene data comunicazione per
iscritto; l'esito della selezione viene comunque reso noto sul sito
internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it Tale comunicazione
ha valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 9
Documentazione da presentare dopo l'assegnazione delle borse di
studio
La Banca d'Italia comunichera' agli assegnatari delle borse di
studio la documentazione da presentare, indicandone modalita' e
termini di invio.
Nell'ambito della documentazione che dovra' essere fornita sono
comprese le dichiarazioni, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
relative all'esistenza o meno di condanne penali, di sentenze
di applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure
di sicurezza nonche' di carichi pendenti;
di conformita' all'originale ovvero di veridicita' della
documentazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), b), d), e) e
h) allegata alla domanda.
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di procedere alla
verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente
bando, come dichiarati e documentati dalle persone interessate. Le
eventuali difformita' riscontrate rispetto a quanto dichiarato o
documentato vengono segnalate all'Autorita' giudiziaria.
L'accertamento del mancato possesso di uno o piu' dei requisiti
di partecipazione e/o le eventuali difformita' riscontrate rispetto a
quanto dichiarato o documentato comportano la revoca
dell'assegnazione della borsa di studio e precludono anche la
possibilita' di essere chiamati a partecipare alla selezione per
l'assegnazione delle borse di avviamento alla ricerca di cui all'art.
11 e alla prova d'esame di cui all'art. 12.
Art. 10
Fruizione della borsa di studio
Gli assegnatari sono tenuti a seguire, nell'anno accademico
2025/2026, il corso di studi esclusivamente in una delle Universita'
indicate nella domanda di partecipazione al concorso. Eventuali
cambiamenti di Universita' sono eccezionalmente autorizzati dalla
Banca d'Italia in presenza di validi e documentati motivi. Non
costituisce valido motivo il rigetto della domanda d'iscrizione da
parte delle Universita' indicate nella domanda di partecipazione per
carenza di uno o piu' dei requisiti di ammissione.
Gli assegnatari devono tempestivamente comunicare l'Universita'
prescelta, la data di inizio e la durata del corso di perfezionamento
nonche' il nome del tutor loro assegnato dall'Universita'.
La Banca d'Italia assegna a ciascun borsista un ulteriore tutor,
scelto tra il proprio personale. Il borsista e' tenuto a riferire
sull'andamento degli studi e a inviare non meno di due relazioni una
a meta' del corso e una al suo termine - per illustrare gli studi
svolti, gli esami sostenuti e le tematiche approfondite durante il
periodo di fruizione della borsa.
I tutor - a meta' e alla fine del corso - redigono una relazione
con la quale illustrano gli studi svolti, gli esami sostenuti, le
valutazioni riportate e gli eventuali lavori avviati dal borsista.
L'importo delle borse viene corrisposto in quattro rate: la prima
alla conferma da parte dell'interessato dell'avvenuta iscrizione
presso l'Universita' prescelta; la seconda alla comunicazione da
parte dell'Universita' circa l'inizio della frequenza del corso; le
ultime due rate - a meta' del corso e al suo termine -
successivamente alla ricezione delle relazioni dei tutor e del
borsista.
La Banca d'Italia chiedera' la restituzione della prima rata nel
caso in cui l'assegnatario della borsa non inizi la frequenza del
corso di studi.
La Banca d'Italia si riserva di revocare la borsa di studio e di
non corrispondere le rate non ancora maturate:
a) nel caso di interruzione, sia pure temporanea, della
frequenza del corso di studi;
b) nel caso di omesso invio alla Banca d'Italia della
prescritta documentazione relativa all'andamento degli studi;
c) qualora da tale documentazione risulti che l'assegnatario
non trae profitto dal corso di studi intrapreso.
La revoca della borsa di studio preclude la convocazione alla
prova d'esame di cui al successivo art. 12.
Art. 11
Borse di avviamento alla ricerca («Internship»)
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di convocare i vincitori
e i particolarmente meritevoli per l'anno accademico 2025/2026 a
selezioni per l'assegnazione di borse di avviamento alla ricerca
della durata di tre mesi prorogabili fino a sei, da fruire
all'interno dell'Istituto. A tal fine, e' necessario che coloro che
non vi abbiano gia' provveduto nella domanda on-line comunichino un
indirizzo di Posta elettronica certificata.
La procedura e i criteri di selezione per il conferimento delle
borse di avviamento alla ricerca saranno resi noti agli interessati
successivamente.
Art. 12
Prova d'esame per l'assunzione
La Banca d'Italia si riserva di convocare le persone assegnatarie
delle borse di studio e le particolarmente meritevoli dei concorsi di
cui alle lettera A, B e C a sostenere una specifica prova d'esame per
l'assunzione in prova nell'Area manageriale/Alte professionalita' -
segmento professionale di Esperto (1° livello stipendiale); la prova
d'esame potra' essere sostenuta per una volta sola, al termine
dell'anno accademico 2025/2026 oppure al termine del successivo anno
accademico 2026/2027.
In tale occasione la Banca d'Italia si riserva altresi' di
verificare il possesso dei requisiti di partecipazione di cui
all'art. 2 del bando.
La Banca d'Italia nomina una Commissione con l'incarico di
sovrintendere alla prova d'esame.
La prova d'esame consiste in una prova scritta e in una orale; le
modalita' di svolgimento della prova e il programma d'esame saranno
comunicati in tempo utile a tutte le persone interessate.
La nomina alle dipendenze della Banca d'Italia resta comunque
subordinata al possesso dei requisiti previsti dal regolamento del
Personale dell'Istituto.
Art. 13
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di
privacy, si informa che i dati forniti sono raccolti presso la Banca
d'Italia, Servizio gestione del personale, Divisione selezioni e
reclutamento, per le finalita' di gestione della selezione e sono
trattati anche in forma automatizzata. Per gli assegnatari delle
borse di studio, il trattamento di tali dati prosegue per le
finalita' di gestione delle stesse; per i vincitori della selezione
finalizzata all'assunzione, esso prosegue anche per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto di lavoro e, in particolare, per
accertare il possesso del requisito della compatibilita' dei
comportamenti tenuti con le funzioni da svolgere nell'Istituto,
secondo quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca
d'Italia. I dati relativi alle candidature possono inoltre essere
trattati anche a fini statistici o di ricerca scientifica, nel
rispetto dell'art. 89 del Regolamento UE 679/2016 (c.d. GDPR). Il
conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione; in caso di rifiuto a fornire i dati,
la Banca d'Italia procede all'esclusione dalla selezione ovvero non
da' luogo all'assegnazione della borsa.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto
dichiarato ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
Alle persone interessate competono il diritto di accesso ai dati
personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali
sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione
dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco di quelli trattati in violazione di legge nonche' il diritto
di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Titolare del trattamento - Banca d'Italia, Servizio organizzazione,
via Nazionale n. 91 - Roma - e-mail: org.privacy@bancaditalia.it
Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d'Italia
puo' essere contattato presso via Nazionale 91 - Roma - E-mail
responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it
Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy
e' possibile rivolgersi, in qualita' di Autorita' di controllo, al
Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia n. 11 -
Roma.
Art. 14
Responsabile del procedimento
L'Unita' organizzativa responsabile del procedimento e' il
Servizio gestione del personale della Banca d'Italia. Il responsabile
del procedimento e' il Capo pro-tempore di tale Servizio o, in caso
di assenza o impedimento, il Vice Capo del Servizio.
Roma, 6 settembre 2024
Il direttore generale: Signorini
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