Bando di concorso 20 funzionari amministrativi contabili (titoli ed orale) M.E.F. - Mininterno.net
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per la copertura di
venti posti di funzionario amministrativo contabile, terza area
funzionale, per il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, uffici di Roma.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.84 del 22/10/2021
Ente:MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Località:Nazionale
Codice atto:21E12178
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:20
Scadenza:22/11/2021
Tags:Amministrativi

Pagina ufficiale Scarica il bando

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

LA CAPO DIPARTIMENTO
dell'amministrazione generale, del personale
e dei servizi - Direzione del personale

Visto l'art. 97, comma 4, della Costituzione ai sensi del quale
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per
il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del
personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate» e successive modificazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare,
l'art. 4, comma 3-sexies, ai sensi del quale, con le modalita' di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le
amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a
svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche
professionalita';
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo»;
Visto l'art. 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», come
modificato dall'art. 1-bis, comma 7, lettera c), del decreto-legge 31
dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2021, n. 21, con il quale, al fine di avviare
tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e
delle finanze, per l'anno 2021, e' stato autorizzato ad assumere con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta
alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della vigente
dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di
alta professionalita' pari a trenta unita', da inquadrare nell'Area
III, posizione economica F3;
Considerato che ai sensi del suddetto art. 1, comma 886, della
legge 178 del 2020, il reclutamento del suddetto contingente di
personale e' effettuato, senza il previo svolgimento delle previste
procedure di mobilita', mediante scorrimento di vigenti graduatorie
di concorsi pubblici o attraverso l'avvio di procedure concorsuali
pubbliche, per titoli ed esame orale, per l'accesso alle quali e'
richiesto, oltre al titolo di studio previsto per il profilo
professionale di inquadramento e alla conoscenza della lingua
inglese, anche il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti
pertinenti ai profili professionali richiesti: a) dottorato di
ricerca in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e
internazionale, in materia di contabilita' e bilancio, o in materia
statistica, in metodi quantitativi per l'economia, in analisi dei
dati e in analisi delle politiche pubbliche; b) master universitario
di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il
diritto europeo e internazionale, in materie inerenti alla
contabilita' e al bilancio, anche ai fini dello sviluppo e della
sperimentazione dei relativi sistemi informativi, o in materia
statistica, in metodi quantitativi per l'economia, in analisi dei
dati e in analisi delle politiche pubbliche;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che
prevede modalita' semplificate di svolgimento delle prove per i
concorsi pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, recante «Regolamento recante disciplina in materia di accesso
ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009,
n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli
di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002,
n. 148»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi
di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 29 aprile 2016, n. 288, e, in particolare, la tabella 1
relativa ai «Raggruppamenti dei corsi di studio per Area
disciplinare»;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia», convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n.
113;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
ottobre 2012, con il quale, in attuazione dell'art. 23-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sono state, fra
l'altro, rideterminate le dotazioni organiche del personale delle
Aree del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
giugno 2019, n. 103, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - n. 221 del 20 settembre 2019, recante il nuovo
regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
17 luglio 2014, recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici
di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 2,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2014;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministero per la
semplificazione e la pubblica amministrazione recante «Linee guida
sulle procedure concorsuali»;
Visto il «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici»
del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato il 15 aprile
2021 sul sito del Ministero per la pubblica amministrazione, che
disciplina le modalita' di organizzazione e gestione delle prove
selettive, per consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni
di massima sicurezza rispetto al contagio da COVID-19;
Visto l'art. 9-bis, comma 1, lettera i), del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87, come modificato dall'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla 16 settembre 2021, n. 126, il quale prevede che «A far data dal
6 agosto 2021, e' consentito in zona bianca esclusivamente ai
soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui
all'art. 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita': i)
concorsi pubblici. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le
attivita' di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni
previste per le singole zone. 3. Le disposizioni di cui al comma 1
non si applicano ai soggetti esclusi per eta' dalla campagna
vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia
e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in
modalita' digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne
la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei
dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del
predetto decreto, per le finalita' di cui al presente articolo
possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato
cartaceo. 4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di
cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti
servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al
medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19
sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10.
(Omissis)»;
Vista la nota n. 0067048 dell'8 ottobre 2021 della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con la
quale il Ministero dell'economia e delle finanze e' stato autorizzato
a svolgere direttamente le procedure concorsuali per il reclutamento
di 20 unita' di alta professionalita' da inquadrare nell'Area III,
posizione economica F3;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
Considerato che delle 30 unita' di personale non dirigenziale di
cui all'art. 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il
reclutamento di 10 unita' e' stato effettuato mediante scorrimento
della graduatoria relativa alla procedura concorsuale di cui al bando
del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», n. 61 del 7 agosto 2020;
Ritenuto necessario procedere all'indizione di un concorso
pubblico, per titoli ed esame orale, per il reclutamento di
complessive residue 20 unita' di personale di alta professionalita',
da inquadrare nella Terza area funzionale, Fascia retributiva F3, al
fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esame orale per
l'assunzione a tempo indeterminato di complessive venti unita' di
personale di alta professionalita', da inquadrare nella Terza area
funzionale - Fascia retributiva F3 - con profilo di funzionario
amministrativo contabile da destinare al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle
finanze per gli uffici ubicati nella sede di Roma.
2. Il dieci per cento dei posti messi a concorso e' riservato ai
sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e
successive modificazioni, al personale appartenente al ruolo unico
del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. La procedura concorsuale viene espletata nel rispetto delle
disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti delle rispettive
complessive quote d'obbligo.
4. Al fine di consentire ai candidati diversamente abili di
concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati
ammessi al concorso, l'amministrazione predisporra' adeguate
modalita' di svolgimento della prova di esame.
5. I posti riservati che non dovessero essere coperti per
mancanza di aventi titolo saranno conferiti ai candidati secondo
l'ordine di graduatoria.
6. Coloro che intendono avvalersi di una delle suindicate riserve
devono farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al concorso; in mancanza di tale dichiarazione al/alla candidato/a
non viene concesso il beneficio della riserva.
7. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso sono
subordinate alle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

                               Art. 2 


Requisiti di ammissione


1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione europea, ovvero appartenenza a una delle tipologie
previste dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo
2001;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
i. «laurea magistrale» (LM), appartenente ad una delle
seguenti classi: LM-16 - Finanza LM-18 - Informatica; LM-31 -
Ingegneria gestionale; LM-32 - Ingegneria informatica; LM-40 -
Matematica; LM-52 - Relazioni internazionali; LM-56 - Scienze
dell'economia; LM-62 - Scienze della politica; LM-63 - Scienze delle
pubbliche amministrazioni; LM-66 - Sicurezza informatica; LM-77 -
Scienze economico-aziendali; LM-82 - Scienze statistiche; LM-83 -
Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-88 - Sociologia e
ricerca sociale; LMG-01 - Giurisprudenza; o altra laurea
specialistica (LS) o magistrale (LM) secondo l'equiparazione
stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009;
ii. «diplomi di laurea» (DL), di cui all'art. 1 della legge
19 novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree
magistrali (LM).
d) possesso di uno dei seguenti titoli accademici post-laurea:
i. dottorato di ricerca: in materie giuridiche o economiche,
in diritto europeo e internazionale, in materia di contabilita' e
bilancio, o in materia statistica, in metodi quantitativi per
l'economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche
pubbliche;
ii. master universitario di secondo livello: in materie
giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e
internazionale, in materie inerenti alla contabilita' e al bilancio,
anche ai fini dello sviluppo e della sperimentazione dei relativi
sistemi informativi, o in materia statistica, in metodi quantitativi
per l'economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche
pubbliche.
Si ritengono equipollenti a quelli suindicati i titoli di studio
e i titoli accademici post-laurea conseguiti, nelle medesime materie,
all'estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sara' cura
del/della candidato/a dimostrare la suddetta equipollenza mediante
l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca.
Nel caso in cui il titolo conseguito all'estero sia stato
riconosciuto equivalente, il/la candidato/a dovra' dimostrare
l'equivalenza stessa mediante l'indicazione degli estremi del
provvedimento che la riconosce. Qualora l'equivalenza del titolo
straniero non sia stata ancora dichiarata, il/la candidato/a sara'
ammesso/a con riserva alle prove di concorso, purche' sia stata
attivata la procedura per l'emanazione della determina di cui
all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo
2001. In questo caso il/la candidato/a dovra' dimostrare l'avvio
della procedura indicando gli estremi relativi all'avvenuta
presentazione della richiesta di riconoscimento.
La procedura di equivalenza dovra' essere attivata nuovamente
anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la
partecipazione ad altro concorso.
I titoli di studio e/o i titoli accademici post-laurea conseguiti
all'estero sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso,
solo se siano stati dichiarati equipollenti entro il termine di
scadenza di presentazione della domanda o se entro il predetto
termine sia stata presentata istanza di riconoscimento di equivalenza
che ne consenta l'ammissione condizionata.
La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
www.funzionepubblica.gov.it
e) conoscenza della lingua inglese, pari almeno al livello B1
del Quadro comune europeo di riferimento;
f) idoneita' fisica all'impiego.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
sono stati interdetti dai pubblici uffici;
sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;
sono stati licenziati da altro impiego statale ai sensi della
vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego a
seguito della presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti;
hanno a proprio carico precedenti penali incompatibili con
l'esercizio delle funzioni da svolgere nell'ambito dei compiti
istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
4. Resta ferma la facolta' di questa Amministrazione di disporre
con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti
requisiti ovvero per la mancata o incompleta presentazione della
documentazione prevista.

                               Art. 3 


Presentazione della domanda. Termini e modalita'


1. Il/la candidato/a deve produrre domanda di ammissione al
concorso esclusivamente in via telematica all'indirizzo
https://www.concorsionline.mef.gov.it E' possibile accedere alla
procedura per la compilazione della domanda di partecipazione
esclusivamente tramite identificazione attraverso il sistema Spid
(Sistema pubblico di identita' digitale) livello 2. Chi ne fosse
sprovvisto puo' richiederlo secondo le procedure indicate nel sito
www.spid.gov.it
2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
dovra' essere perentoriamente completata entro le ore 16,00 (ora
italiana) del trentunesimo giorno, compresi i giorni festivi,
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo, il termine e' prorogato alle ore 16,00 (ora
italiana) del primo giorno seguente non festivo. Al fine di evitare
un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di cui al
comma 1, in prossimita' della scadenza del termine di cui al comma 2
e tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di
compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si
raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura mediante
l'apposito applicativo di cui al comma 1.
3. Per la partecipazione al concorso il/la candidato/a deve
essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) a lui/ lei intestato.
4. Qualora il/la candidato/a compili piu' volte il format
on-line, si tiene conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei
termini.
5. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione
ed invio on-line.
6. In fase di inoltro della domanda, viene automaticamente
attribuito un numero identificativo necessario per le operazioni
d'ufficio. Tale numero deve essere indicato per qualsiasi
comunicazione successiva.
7. La data di presentazione telematica della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non
permettera' piu' l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per la
visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.
8. Nella domanda il/la candidato/a deve dichiarare, sotto la
propria responsabilita' e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni:
a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
b) di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea, ovvero di appartenere a una delle tipologie
previste dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo
2001;
c) adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati
non italiani;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia e codice
di avviamento postale);
e) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonche' l'indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) intestato al/alla candidato/a, presso cui saranno
inviate le comunicazioni relative allo svolgimento della procedura
concorsuale, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le
eventuali successive variazioni ed anche al fine dello svolgimento
eventuale della prova orale in sedi decentrate;
f) il titolo di studio posseduto (LM, LS, DL) tra quelli
previsti per l'ammissione al concorso dal presente bando, l'esatta
indicazione dell'Universita' che lo ha rilasciato, la data di
conseguimento dello stesso, la votazione conseguita, nonche' gli
estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza o
dichiarazione di equivalenza con uno dei titoli di studio richiesti,
qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, in
conformita' a quanto previsto dall'art. 2 del presente bando;
g) il titolo di studio post-universitario posseduto tra
dottorato di ricerca ovvero master universitario di secondo livello
richiesto per l'ammissione al concorso, l'esatta indicazione
dell'Universita' che lo ha rilasciato, la data di conseguimento dello
stesso, nonche' gli estremi del provvedimento di riconoscimento di
equipollenza o dichiarazione di equivalenza con uno dei titoli di
studio richiesti, qualora il titolo di studio sia stato conseguito
all'estero, in conformita' a quanto previsto dall'art. 2 del presente
bando;
h) di avere una conoscenza della lingua inglese, pari almeno al
livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento;
i) gli ulteriori titoli di studio e accademici, tra quelli
indicati dal successivo art. 8, che saranno oggetto di valutazione da
parte della Commissione esaminatrice, con indicazione della materia o
disciplina;
l) i titoli professionali, le abilitazioni e/o i tirocini, tra
quelli indicati dal successivo art. 9, che saranno oggetto di
valutazione da parte della Commissione esaminatrice, con indicazione
degli elementi oggetto di valutazione, ed in particolare: il datore
di lavoro, l'ufficio, l'inquadramento giuridico, la data di inizio e
fine del rapporto di lavoro; il soggetto a favore del quale si e'
prestata attivita' di consulenza o collaborazione, il tipo di
attivita', il settore disciplinare, la data di inizio e fine del
rapporto; l'abilitazione professionale; l'amministrazione o
l'organismo presso cui si e' svolto il tirocinio extracurriculare e
la materia;
m) l'idoneita' fisica all'impiego e di essere a conoscenza che
l'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
n) le eventuali condanne penali riportate o sentenze di
applicazione della pena su richiesta, in Italia o all'estero ovvero i
procedimenti penali pendenti; tale dichiarazione deve essere resa
anche se negativa;
o) di non essere stato/a escluso/a dall'elettorato politico
attivo, di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici, di
non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, nonche' di non essere stato/a licenziato/a da altro
impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per
aver conseguito l'impiego mediante la presentazione di documenti
falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
p) il possesso di eventuali titoli di preferenza, tra quelli
previsti dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione in
sede di formazione della graduatoria dei vincitori;
q) l'eventuale appartenenza alle categorie riservatarie
indicate nell'art. 1, comma 3, del presente bando, con indicazione
della legge che prevede tale diritto;
r) di essere dipendente di ruolo del Ministero dell'economia e
delle finanze ai fini della riserva di cui all'art. 1, comma 2 del
presente bando;
s) di essere a conoscenza di dover permanere nella sede di
prima destinazione di cui all'art. 1 per un periodo inderogabilmente
non inferiore a cinque anni ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
t) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci;
u) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali e
di essere a conoscenza che il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso.
12. Il/la candidato/a contestualmente all'invio della domanda di
partecipazione telematica provvede ad allegare, alla domanda medesima
in formato pdf ed esclusivamente per il tramite della piattaforma
https://www.concorsionline.mef.gov.it una lettera contenente la
propria motivazione all'assunzione ed il proprio curriculum vitae, in
formato europeo, entrambi datati e sottoscritti. I titoli dichiarati
nel curriculum vitae non saranno presi in considerazione ai fini
della valutazione dei titoli. Saranno oggetto di valutazione
esclusivamente i titoli espressamente dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso.
13. Il/la candidato/a diversamente abile deve fare esplicita
richiesta, nella domanda, di ausili e/o tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento della prova orale in
relazione al proprio handicap; il/la medesimo/a deve trasmettere
idonea certificazione medica rilasciata da apposita struttura del
sistema sanitario nazionale o regionale, che specifichi gli elementi
essenziali dell'handicap. Detta certificazione deve contenere
esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in
funzione della procedura concorsuale di cui all'art. 6. Al fine di
consentire all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli
strumenti necessari, la certificazione medica, deve essere presentata
ovvero pervenire, al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi, Direzione del personale, ufficio III, via XX Settembre n.
97, 00187 Roma, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
dcp.dag@pec.mef.gov.it entro un congruo termine e comunque non oltre
trenta giorni successivi al termine di scadenza previsto dal comma 2
dell'art. 3 del presente bando.
14. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi
aggiuntivi, ai candidati che ne hanno fatto richiesta e' determinata
ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta
della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico
caso.
15. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi
richiesti, non consentira' all'Amministrazione di organizzarsi per
tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
16. Le situazioni di disabilita' sopravvenute e accertate
successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente,
che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi, dovranno comunque essere adeguatamente documentate con le
stesse modalita' sopraindicate e tempestivamente comunicate entro un
congruo termine antecedente allo svolgimento della prova orale, e
sono comunque sottoposte alla valutazione della Commissione
esaminatrice.
17. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica di
cui all'art. 2, lettera f).
18. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso
incomplete, irregolari ovvero presentate con modalita' e/o
tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando e, in
particolare, quelle per le quali non sia stata effettuata la
procedura di compilazione e invio on-line.
19. L'Amministrazione non e' responsabile del mancato ricevimento
da parte del/della candidato/a delle comunicazioni relative alla
procedura concorsuale in caso di inesatte o incomplete dichiarazioni
da parte del/della candidato/a circa il proprio recapito (indirizzo,
numero telefonico) e proprio indirizzo di posta elettronica
certificata ovvero di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
di recapito e di indirizzo Pec rispetto a quello indicato nella
domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 4 


Esclusione dal concorso


1. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'Amministrazione puo' disporre l'esclusione dei candidati in
qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la
mancanza dei requisiti richiesti.
2. L'eventuale esclusione dal concorso viene comunicata agli
interessati con provvedimento motivato.

                               Art. 5 


Commissione esaminatrice


1. Con successivo provvedimento, secondo quanto disposto
dall'art. 35, comma 3, lettera e), 35-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e dall'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994, e' nominata la Commissione esaminatrice,
composta da esperti di comprovata competenza nelle materie oggetto
del concorso.
2. Il Presidente ed i membri della Commissione possono essere
scelti anche tra il personale in quiescenza ai sensi del comma 4
dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
3. La Commissione e' composta nel rispetto delle norme sulla
parita' di genere. Le funzioni di segretario sono svolte da un
dipendente della Terza area del ruolo unico del personale del
Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La Commissione esaminatrice, per l'accertamento della
conoscenza della lingua inglese puo' essere assistita da soggetti
specializzati che possano somministrare una prova di lingua
commisurata al livello B1.
5. La Commissione puo' svolgere i propri lavori in modalita'
telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita'
delle comunicazioni secondo la normativa vigente.

                               Art. 6 


Procedura concorsuale


1. La procedura concorsuale consiste nella valutazione dei titoli
posseduti e dichiarati dal/dalla candidato/a, ai sensi di quanto
stabilito dagli articoli 7, 8 e 9, e in una prova orale nelle materie
indicate nel successivo art. 10.
2. La votazione complessiva e' determinata sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova
orale. Il concorso si intende superato se la votazione complessiva
non e' inferiore a quarantadue punti.
3. La valutazione dei titoli precedera' la prova orale.
4. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del 21 dicembre 2021, sara'
dato avviso della data di pubblicazione, sul sito internet del
Ministero dell'economia e delle finanze all'indirizzo: www.mef.gov.it
e
sulla piattaforma https://www.concorsionline.mef.gov.it degli
elenchi dei candidati con il punteggio conseguito nella valutazione
dei titoli e l'ammissione alla prova orale. Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
5. L'Amministrazione si riserva la possibilita' di svolgere la
prova orale in sedi decentrate e/o in videoconferenza, garantendo
comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la
pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa
in materia di protezione dei dati personali.

                               Art. 7 


Valutazione dei titoli


1. La votazione dei titoli e' espressa in trentesimi. Sono
ammessi alla prova orale tutti i candidati che avranno riportato una
votazione minima pari a 21/30. Ove il numero di candidati con
votazione minima di 21/30 sia inferiore a quattro volte il numero dei
posti messi a concorso, per ciascun profilo, saranno ammessi alla
prova orale, nel rispetto dell'ordine della votazione attribuita, un
numero di candidati fino al raggiungimento del numero pari a quattro
volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. Sono comunque
ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al piu'
basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto
criterio.
2. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio
complessivo superiore a 30 punti ripartiti tra titoli accademici e di
studio (massimo 15 punti) e titoli professionali e abilitazioni
(massimo 15 punti) sulla base dei punteggi massimi attribuibili a
ciascun titolo previsti dagli articoli 8 e 9.
3. La valutazione dei titoli sara' effettuata, previa
individuazione dei criteri stabiliti dalla Commissione esaminatrice,
nel limite dei punteggi massimi previsti dagli articoli 8 e 9 del
presente bando.
4. I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso e devono essere dichiarati nella domanda
di ammissione. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione al concorso non sono presi in considerazione.
5. La Commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di
tutte le informazioni necessarie per la valutazione, sulla base delle
dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di ammissione al
concorso, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
6. La Commissione esaminatrice puo' richiedere integrazioni
documentali e/o chiarimenti scritti ai candidati in ordine ai titoli
dichiarati.

                               Art. 8 


Titoli accademici e di studio


1. I seguenti titoli di studio universitari, per i quali possono
essere attribuiti complessivamente fino a 15 punti, sono valutabili
con i seguenti punteggi per ciascun titolo:
a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione al
concorso, punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e
ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode;
b) diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea
magistrale (LM) non indicato come requisito di ammissione al
concorso, punti 2 per ciascun titolo;
c) dottorato di ricerca (DR) indicato come requisito di
ammissione al concorso fino a punti 5; dottorato di ricerca non
indicato come requisito di ammissione al concorso, fino a punti 2;
d) diploma di specializzazione (DS) fino a punti 5;
e) master universitario di secondo livello indicato come
requisito di ammissione al concorso fino a punti 5; master
universitario di secondo livello non indicato come requisito di
ammissione al concorso, fino a punti 1 per ciascuno, fino a un
massimo di punti 2;
f) master universitario di primo livello, per il cui accesso
sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli
equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, fino a 1,5
punti per ciascuno, fino a un massimo di punti 3.
2. I titoli di cui al presente articolo sono valutabili
esclusivamente se conseguiti presso istituzioni universitarie
pubbliche, universita' non statali legalmente riconosciute, nonche'
istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e/o
accreditate dal Ministero dell'istruzione fermo restando quanto
previsto dall'art. 38 del predetto decreto legislativo n. 165 del
2001.

                               Art. 9 


Titoli professionali e abilitazioni


1. I titoli professionali e le abilitazioni, per i quali possono
essere attribuiti complessivamente fino a 15 punti, sono valutabili
con i seguenti punteggi per ciascun titolo:
a) rapporto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato,
presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e
presso gli enti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, nonche' presso istituzioni europee o internazionali
in ambito di analisi economica, relazioni finanziarie europee e
internazionali, finanza pubblica nazionale e internazionale,
contabilita' e bilanci, negoziati europei e internazionali, politiche
dell'Unione europea, governance economica europea, cooperazione allo
sviluppo, fino a punti 8, attribuiti sulla base del livello di
inquadramento ovvero del profilo ricoperto e ripartiti secondo il
seguente criterio: fino a punti 2 per ogni anno; le frazioni di anno
sono valutate in ragione mensile;
b) rapporto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, nei
medesimi ambiti disciplinari di cui alla lettera a), presso soggetti
privati, italiani o stranieri, fino a punti 6, attribuiti sulla base
del livello di inquadramento ovvero del profilo ricoperto, ripartiti
secondo il seguente criterio: fino a punti 2 per ogni anno; le
frazioni di anno sono valutate in ragione mensile;
c) rapporto di consulenza o collaborazione professionale a
favore di soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, ivi
compresi gli studi professionali, nei medesimi ambiti disciplinari di
cui alla lettera a), fino a punti 4 ripartiti secondo il seguente
criterio: fino a punti 1 per ogni anno; le frazioni di anno sono
valutate in ragione mensile;
d) abilitazione professionale conseguita previo superamento di
esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno dei
titoli di studio universitari richiesti dal bando per l'ammissione al
concorso, punti 3;
e) tirocinio extracurriculare presso pubbliche amministrazioni
e organismi internazionali della durata minima di sei mesi, negli
ambiti disciplinari di cui alla lettera a), fino a punti 0,5 per
ciascun tirocinio della durata minima di sei mesi.
2. Le esperienze lavorative e professionali di cui al comma 1
devono essere maturate alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. In caso di rapporti di lavoro o prestazioni professionali
contemporanei, e' valutato quello piu' favorevole al candidato.
4. Le abilitazioni professionali di cui alla lettera d) sono
valutabili solo se attinenti al profilo di concorso e alle materie
della prova orale.

                               Art. 10 


Prova orale


1. La prova orale e' valutata in trentesimi e si intende superata
con un punteggio non inferiore a ventuno/trentesimi.
2. La prova orale, nella quale potranno essere discussi con il/la
candidato/a anche casi pratici, vertera' sulle seguenti materie:
Ragioneria generale ed applicata; Scienza delle finanze;
Contabilita' di Stato e degli enti pubblici; analisi delle politiche
pubbliche; Politica economica; Diritto amministrativo ed elementi di
diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento alla
governance economica europea; Statistica e analisi dati.
3. La prova orale vertera' anche sulle seguenti materie:
ordinamento e attribuzioni del Ministero dell'economia e delle
finanze; codice di comportamento del Ministero dell'economia e delle
finanze; normativa in materia di trasparenza e prevenzione della
corruzione.
4. In sede di prova orale si procede, inoltre, anche ai sensi
dell'art. 5, comma 4, alla verifica:
della conoscenza della lingua inglese finalizzata ad accertare
il livello di competenza linguistica del/della candidato/a pari
almeno al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento;
della conoscenza delle tecnologie informatiche nonche' delle
competenze digitali volte a favorire processi di innovazione
amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica
amministrazione;
5. I candidati ammessi alla prova orale devono presentarsi muniti
di un valido documento di riconoscimento.
6. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice compila
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal
segretario della Commissione, e' affisso nella sede di esame, ovvero
reso conoscibile in modalita' telematica.
7. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento della prova orale
sono pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione e comunicati
con posta elettronica certificata indicata nella domanda di
partecipazione al concorso, almeno dieci giorni prima della data
della prova stessa. Nella medesima comunicazione verra' indicato il
punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
8. Nel caso di mancata presentazione del/della candidato/a nel
giorno, ora e sede stabiliti per la prova orale per gravi e
certificati motivi di salute, la Commissione fissa una nuova data,
non oltre l'ultimo giorno previsto per l'effettuazione della prova
orale da parte di tutti i candidati, dandone comunicazione
all'interessato/a. La ulteriore mancata presentazione del/della
candidato/a comporta l'esclusione automatica dal concorso.

                               Art. 11 


Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, approvazione
e pubblicazione della graduatoria di merito


1. Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i
candidati che abbiano superato la prova orale con esito positivo,
l'Amministrazione provvedera' d'ufficio, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, a verificare il possesso dei requisiti
dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione.
2. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con
esito positivo, il /la candidato/a che intende far valere i titoli di
riserva, nonche' i titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, deve
presentare, o far pervenire, al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, Direzione del personale, ufficio III, via XX Settembre
n. 97, 00187 Roma, a mezzo posta elettronica certificata
all'indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it i relativi documenti in carta
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto
dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive
deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione al concorso erano gia' in possesso del/della candidato/a
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda stessa.
3. La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione
esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione
complessiva conseguita da ciascun candidato/a, sara' successivamente
riformulata tenendo conto degli eventuali titoli di precedenza e/o
preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, tenendo presente che, qualora a
conclusione delle operazioni di valutazione dei citati titoli
preferenziali due o piu' candidati si classificheranno nella stessa
posizione, sara' preferito il/la candidato/a piu' giovane di eta', ai
sensi del comma 9 dell'art. 2 della legge n. 191 del 1998.
4. Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria, nel limite dei posti
messi a concorso, ferme restando le riserve di legge specificate
all'art. 1 del presente bando di concorso.
5. La graduatoria finale di merito e' pubblicata sul sito
Internet del Ministero dell'economia e delle finanze all'indirizzo
www.mef.gov.it e sulla piattaforma
https://www.concorsionline.mef.gov.it e ne sara' data notizia nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
6. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana decorrono i termini per le eventuali impugnative.

                               Art. 12 


Presentazione dei documenti da parte dei vincitori


1. I candidati dichiarati vincitori della procedura concorsuale,
salvo quelli che siano dipendenti di ruolo di amministrazioni
pubbliche devono, a pena di decadenza, presentare, o far pervenire,
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione
del personale, ufficio III, via XX Settembre 97, 00187 Roma, a mezzo
posta elettronica certificata all'indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di
ricevimento dell'apposita comunicazione, la seguente documentazione:
a. dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita'
ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti
e qualita' personali, suscettibili di modifica, dichiarati nella
domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni;
b. dichiarazione ai sensi del suindicato decreto del Presidente
della Repubblica 445/2000 da cui risulti di non essere/essere stato/a
condannato/a anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale;
c. dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di
incompatibilita' previste dall'art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
2. L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica
di controllo i vincitori del concorso.
3. La capacita' lavorativa del/della candidato/a diversamente
abile e' accertata dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
4. L'Amministrazione ha la facolta' di effettuare idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni
rese nella domanda di ammissione al concorso.
5. A norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000, l'Amministrazione ha facolta'
di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita'
delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso con
le conseguenze previste in caso di dichiarazioni non veritiere o
mendaci.

                               Art. 13 


Assunzione in servizio


1. I candidati dichiarati vincitori del concorso, che
risulteranno in possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la
documentazione di cui al precedente art. 12, sono invitati a
stipulare apposito contratto individuale di lavoro, secondo le
modalita' previste dalla normativa vigente.
2. I vincitori, per i quali verra' disposta l'assunzione in
relazione a quanto previsto dal presente bando, saranno assunti a
tempo indeterminato ed inquadrati, in prova, nella Terza area
funzionale - Fascia retributiva F3, nel ruolo unico del personale del
Ministero dell'economia e delle finanze.
3. I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato,
saranno soggetti ad un periodo di prova della durata prevista dalle
vigenti norme contrattuali nonche' ad un ciclo formativo che verra'
definito successivamente all'assunzione.
4. Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo n.
165/2001, i vincitori del concorso devono permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Pertanto, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n.
325, in materia di mobilita' compensativa ne' eventuali comandi, ad
eccezione di quelli obbligatori, previsti da disposizioni normative.

                               Art. 14 


Accesso agli atti del concorso e responsabile del procedimento


1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
e' differito fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla
relativa Commissione esaminatrice.
2. Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive
modificazioni, il responsabile del procedimento derivante dal
presente bando e' il Dirigente dell'Ufficio III della Direzione del
Personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

                               Art. 15 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e successive
modificazioni, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti
presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione
del personale per le finalita' di gestione del concorso. Saranno
trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali e' il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale.
3. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al
concorso, pena l'esclusione dallo stesso. All'atto della domanda di
partecipazione, il/la candidato/a esprime il proprio consenso al
trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento
riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati
personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e
10 del GDPR.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per
le finalita' di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'. Gli stessi dati
possono essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici
servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura
concorsuale, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art.
28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
5. Ogni candidato/a gode dei diritti di cui al capo III del GDPR,
tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano,
nonche' il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi illegittimi o per motivi connessi alla sua situazione
particolare.
6. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione
del personale, ufficio III, all'indirizzo di posta elettronica:
dcp.dag@pec.mef.gov.it

                               Art. 16 


Norme di salvaguardia


1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio
2020, n. 77 e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in
premessa e nel vigente C.C.N.L.
2. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»,
sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze
www.mef.gov.it - sezione «Concorsi» e sulla piattaforma
https://www.concorsionline.mef.gov.it
3. Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla stessa data.
Roma, 19 ottobre 2021

La Capo Dipartimento: Vaccaro

 

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