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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Concorso pubblico per quattordici posti per l'ammissione alla Scuola
di dottorato in economia e finanza dell'Amministrazione pubblica.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.39 del 20/5/2003
Ente:UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO
Località:Milano  (MI)
Codice atto:03E02980
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:14
Scadenza:7/7/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo Statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore,
emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il Regolamento generale di Ateneo dell'Universita'
Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre
1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999, riportante:
«Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000, riportante:
«Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei»;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2001, n. 115, pubblicato
nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 195 del
23 agosto 2001, recante «Programmazione del sistema universitario per
il triennio 2001-2003»;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica n. 812 del 6 giugno 2001;
Visto il decreto rettorale n. 5585 del 26 agosto 2002, recante:
«Modifiche al regolamento dei corsi di dottorato di ricerca
dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore»;
Vista la delibera con la quale il Consiglio di amministrazione in
data 10 dicembre 2001 ha espresso parere positivo sull'iniziativa,
ritenendola di notevole interesse per l'Universita';
Vista la delibera con la quale il Senato accademico in data
17 dicembre 2001 ha approvato, per quanto di competenza, l'attuazione
dell'iniziativa di costituzione della scuola di dottorato in economia
e finanza dell'amministrazione pubblica;
Vista la delibera del Consiglio di facolta' in economia
nell'adunanza del 15 luglio 2002;
Vista la relazione del nucleo di valutazione d'Ateneo del
15 marzo 2002;
Vista la delibera del Senato accademico e del comitato direttivo
rispettivamente del 16 dicembre 2002 e 21 gennaio 2003;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
E' indetto presso l'Universita' Cattolica del Sacro Cuore
concorso pubblico per l'ammissione alla Scuola di dottorato di
ricerca in economia e finanza dell'Amministrazione pubblica.
Per la Scuola di dottorato viene indicata la durata del corso, i
posti messi a concorso, il numero delle borse di studio, le sedi
consorziate, il coordinatore, gli indirizzi di ricerca e il programma
formativo previsto.
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti di soggetti pubblici e privati, purche' la relativa
convenzione venga sottoscritta entro il termine di scadenza del
bando.
L'aumento delle borse di studio puo' determinare l'incremento dei
posti globalmente a concorso.
Durata: 3 anni, posti 14; posti con borsa 8, posti senza
borsa 6;
Sedi consorziate: Universita' degli Studi di Milano, Universita'
degli Studi di Milano - Bicocca.
La Scuola di dottorato e' collegata a una rete internazionale di
Universita' ed enti di ricerca.
Indirizzi di ricerca.
Economia pubblica;
scienza delle finanze;
teoria delle decisioni collettive;
teorie del benessere e politiche sociali;
economia della regolamentazione;
tutela della concorrenza;
teoria degli incentivi nelle pubbliche amministrazioni;
organizzazione dei sistemi complessi;
ordinamenti costituzionali e forme di governo;
gestione delle politiche macroeconomiche;
procedure di bilancio e regole finanziarie.
Programma formativo ed attivita' didattiche del corso.
La Scuola di dottorato in economia e finanza delle
amministrazione pubbliche si propone:
a) di fornire ai partecipanti conoscenze ampie ed articolate
sull'analisi economica dell'azione delle pubbliche amministrazioni e
delle aziende di servizio pubblico, integrate con il riferimento ai
contenuti rilevanti delle discipline giuridiche ed aziendali;
b) di stimolare le capacita' di svolgere attivita' di ricerca e
di elaborazione autonoma nei diversi campi in cui il settore pubblico
svolge le sue funzioni.
Il programma di studi consentira' agli iscritti alla Scuola di
svolgere ricerca economica avanzata, teorica ed applicata, sulle
diverse attivita' del settore pubblico. Consentira' di analizzare il
funzionamento delle pubbliche amministrazioni, di studiare e valutare
gli effetti delle azioni pubbliche sul sistema economico e sul
comportamento dei soggetti economici, di predisporre le analisi
tecniche necessarie e richieste per le decisioni politiche.
Le basi fondamentali del programma formativo saranno fornite
dalle discipline di carattere economico, opportunamente integrate,
per una piu' ampia comprensione delle regole dell'attivita' pubblica,
con contributi provenienti dalle discipline giuridiche ed aziendali.
Il corso di studio della Scuola di dottorato ha durata triennale,
con impegno a tempo pieno e prevede programmi di didattica
strutturata e di periodi predeterminati - non inferiori a un
trimestre per anno - di frequenza di attivita' formative e/o di
ricerca presso istituti scientifici o laboratori stranieri o
internazionali.
Il primo anno e' prevalentemente dedicato alla formazione, con un
nucleo di corsi obbligatori ed un'ampia offerta di corsi opzionali, a
cui fanno seguito due anni di ricerca sotto la supervisione dei
docenti del dottorato.
Il coordinatore del dottorato e' il prof. Massimo Bordignon.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza
limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso, alla
data della prima prova di ammissione (prova scritta) di cui
all'art. 4, di diploma di laurea conseguito in Italia o di titolo
accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto
equipollente dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di
accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
I candidati italiani, comunitari ed extracomunitari, in possesso
di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato
equipollente ad una laurea italiana, dovranno, ai soli fini
dell'ammissione al dottorato di ricerca, richiedere l'equipollenza
nella domanda di ammissione al concorso. A tal fine, la domanda
dovra' essere corredata dei documenti utili a consentire al collegio
dei docenti di pronunciarsi sulla richiesta di equipollenza. I
predetti documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle
autorita' competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di
ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
I candidati che al momento della presentazione della domanda non
siano in possesso del titolo richiesto dovranno, entro la data
prevista per la prima prova di ammissione, perfezionare l'iscrizione
trasmettendo idonea certificazione che ne attesti il conseguimento,
all'ufficio concorsi e dottorati di ricerca, anche a mezzo fax al
seguente numero: 02/7234.2972.

                               Art. 3.
 
Domanda di ammissione
 
La domanda di ammissione, redatta in carta libera, secondo il
modello allegato al presente bando di cui fa parte integrante, dovra'
essere obbligatoriamente inviata con raccomandata a/r entro il
termine perentorio del 7 luglio 2003 al seguente indirizzo:
al Magnifico Rettore dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore -
(Ufficio Concorsi e Dottorati di ricerca) - Largo Gemelli, 1 - 20123
- Milano.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante.
Coloro che intendono concorrere possono compilare il modulo della
domanda utilizzando anche quello disponibile in via telematica
all'indirizzo http://www.unicatt.it/concorsi/.> Non saranno accolte le domande inviate alle eventuali sedi
consorziate.
Nella domanda, da redigersi in lingua italiana, il candidato
dovra' dichiarare con precisione sotto la propria responsabilita':
le proprie generalita' (cognome, nome, data di nascita, codice
fiscale) il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il
domicilio eletto agli effetti del concorso;
in caso di possesso di doppia cittadinanza, di cui una sia
riferita ad uno Stato membro dell'Unione europea, il candidato potra'
optare per quest'ultima;
possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, un domicilio italiano o l'indicazione della propria
Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
la laurea posseduta ovvero il titolo accademico conseguito
presso una universita' straniera;
le lingue straniere conosciute (e' richiesta un'adeguata
conoscenza della lingua inglese);
tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del domicilio eletto agli effetti del concorso.
Alla domanda dovra' essere allegato copia del curriculum vitae e
studiorum, potra' essere allegato ogni altro documento ritenuto utile
ed in particolare le certificazioni di conoscenza della lingua
inglese di cui all'art. 4 del presente bando.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato equipollente alla laurea, dovranno allegare alla domanda i
documenti utili a consentire al collegio dei docenti di pronunciarsi
sulla richiesta di equipollenza, cosi' come previsto dall'art. 2 del
presente bando.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del domicilio da parte del candidato o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare
nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap.
I candidati sono tenuti a versare un contributo di Euro 52,00 -
sul c/c n. 43338/68 presso la Banca Intesa BCI - Rete BAV Ag. n. 7,
Corso Magenta n. 32 - 20123 Milano - ABI 03069 - CAB 09460, indicando
la causale: «Scuola di dottorato in economia e finanza
dell'amministrazione pubblica - Universita' Cattolica del Sacro
Cuore». Ricevuta di tale versamento dovra' essere allegata alla
domanda.

                               Art. 4
 

Esame di ammissione
 
L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta e una
orale, intese ad accertare la preparazione, le capacita' e le
attitudini del candidato alla ricerca scientifica. E' compresa nella
prova orale una verifica della conoscenza della o delle lingue
straniere indicate dal candidato.
Sono esonerati dalla prova di lingua inglese i candidati in
possesso di una delle seguenti certificazioni:
PET;
FCE;
CAE;
CPE;
BEC 1, 2, 3;
BRITISH CHAMBER of COMMERCE (Basic, Intermediate, Advanced);
TRINITY COLLEGE (dal livello 6 );
TOEFL - computer based version (oltre 237 punti);
ELTS (oltre 25 punti, come somma delle quattro sezioni).
In relazione alle qualita' accertate, la commissione attribuisce
a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove. In
caso di diversa valutazione da parte dei commissari, ognuno di essi
attribuisce al candidato per ciascuna prova fino a 1/n. 60 punti,
dove n e' pari al numero dei membri della commissione.
E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 40/60.
Al termine della prova d'esame la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai
candidati nelle singole prove. Tale graduatoria non puo' prevedere
ex-aequo.
La prova scritta sara' effettuata il giorno 14 luglio 2003 e la
prova orale il giorno 16 luglio 2003, in orari e locali che verranno
comunicati in tempo utile ai candidati.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento (carta di identita', patente, passaporto,
porto d'arma, tessera postale).

                               Art. 5.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione alla
Scuola sara' nominata dal rettore, su proposta del collegio dei
docenti. Essa sara' composta da tre docenti di ruolo afferenti ai
set-tori scientifico-disciplinari attinenti la Scuola, cui possono
essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti
nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di
ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di
convenzioni od intese con piccole e medie imprese.

                               Art. 6.
 
Ammissione ai corsi
 
I candidati saranno ammessi alla Scuola secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto
prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria.
I titolari di assegno di ricerca possono essere ammessi alla
Scuola anche in sovrannumero fermo restando il superamento delle
prove di ammissione.
La comunicazione dell'esito delle prove di ammissione sara'
inviata ai candidati entro il 21 luglio 2003.

                               Art. 7.
 
Iscrizione
 
I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire all'ufficio concorsi e dottorati di ricerca
dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli, 1 - 20123
Milano entro il termine perentorio del 10 settembre 2003, la
sottoelencata documentazione:
richiesta di ammissione al primo anno della Scuola (in carta
legale);
autocertificazione di cittadinanza;
diploma di scuola secondaria superiore posseduto (documento
originale) che ha consentito la loro ammissione all'Universita';
autocertificazione relativa alla laurea posseduta;
dichiarazione di eventuale iscrizione ad una scuola di
specializzazione ovvero di perfezionamento e, in caso affermativo,
l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
n. 2 fotografie formato tessera.

                               Art. 8.
 
Borsa di studio
 
L'importo annuale della borsa di studio, assoggettabile al
contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata, e' determinato
con decreto ministeriale.
Le borse di studio verranno assegnate previa valutazione
comparativa del merito.
Almeno il 50% delle borse di studio e' assegnato prioritariamente
a laureati provenienti da altre sedi universitarie, anche estere,
rispetto alle promotrici di cui all'art. 1.
Il godimento della borsa di studio e' compatibile con altri
redditi, anche percepiti in modo continuativo nell'anno solare in cui
e' percepita la borsa, purche' non superino l'importo stabilito per
la borsa stessa. In caso di superamento del limite di reddito, la
borsa si intende revocata per l'intero anno in questione. Al fine
della verifica del limite fissato, l'interessato e' tenuto a
dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale
superamento del limite prescritto.
La borsa non e' cumulabile con alcuna altra borsa di studio a
qualsiasi titolo conferita, tranne che con quelle previste per
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione e di
ricerca.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
La borsa di studio e' erogata con cadenza bimestrale.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50 per
cento.
L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso alla Scuola e per
la relativa frequenza e' di Euro 1.550,00, da versarsi in 2 rate, la
prima al momento dell'immatricolazione o del rinnovo dell'iscrizione
e la seconda al 30 di giugno di ogni anno.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse, erogate
allo stesso titolo.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite
dall'Universita', sono esonerati dai contributi per l'accesso e la
frequenza dei corsi.
Il pubblico dipendente ammesso alla Scuola e' collocato, a
domanda, in congedo straordinario senza assegni per motivi di studio
per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di
studio ove ricorrano le condizioni.
Ai sensi dell'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro.
Qualora dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il
rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta'
del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione
degli importi corrisposti.

                               Art. 9.
 
Atti e documenti redatti in lingua straniera
 
Gli atti ed i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 10.
 
Diritti e doveri dei dottorandi
 
I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita'
previste per il proprio curriculum formativo e a dedicarsi con pieno
impegno ai programmi di studio individuale e guidato e allo
svolgimento delle attivita' di ricerca assegnate dal Collegio dei
docenti.
E' consentito ai dottorandi l'esercizio di attivita' compatibili,
previa autorizzazione dal Collegio dei docenti.
Al termine di ciascun anno della Scuola, l'attivita' svolta dai
dottorandi e' sottoposta a valutazione da parte del Collegio dei
docenti sulla base di una relazione scritta dall'interessato.
Con decreto del rettore e' disposta la sospensione della
frequenza dei corsi e dell'erogazione della borsa ai dottorandi nei
casi di maternita' o prestazione del servizio militare o grave e
documentata malattia.
Ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge n. 210/1998, ai
dottorandi di ricerca puo' essere affidata, con il consenso
dell'interessato, dal Consiglio della facolta' competente, previo
parere del Collegio dei docenti, una limitata attivita' didattica che
non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla
ricerca. Tale attivita', nel caso di titolari di borsa di studio non
comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.
L'attivita' di cui sopra dovra' essere attinente all'area di
afferenza del dottorando e potra' esplicarsi mediante:
a) affidamento di compiti didattici integrativi e sussidiari;
b) esercitazioni aggiuntive rispetto all'orario dei corsi
ufficiali, svolte in ore non coincidenti con l'orario ufficiale dei
corsi stessi;
c) partecipazione alle commissioni degli esami di profitto;
d) collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti
alle tesi di laurea.
E' prevista l'esclusione dalla Scuola, con decisione motivata del
Collegio dei docenti, in caso di:
giudizio negativo alla fine di ciascun anno di frequenza;
svolgimento di attivita' compatibili senza l'autorizzazione del
Collegio dei docenti;
assenze ingiustificate e prolungate, per periodo superiore ai
30 giorni.

                              Art. 11.
 
Conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca, e' rilasciato dal rettore
dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, e si consegue all'atto
del superamento dell'esame finale, tendente a dimostrare di aver
ottenuto risultati di rilevante valore scientifico nell'ambito della
ricerca. Tale esame puo' essere ripetuto una sola volta.
Per l'esame finale verra' nominata dal rettore, sentito il
Collegio dei docenti, una apposita commissione, composta da tre
docenti di ruolo, qualificati nelle discipline attinenti alle aree
scientifiche a cui si riferisce il corso.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del Collegio dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai
termini fissati e, in caso di eventuale mancata attivazione del ciclo
successivo dello stesso corso, anche in altra sede universitaria.

                              Art. 12.
 
Responsabile del procedimento
 
Responsabile del procedimento del presente bando, ai sensi degli
articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il dott.
Federico Liotta (Ufficio concorsi e dottorati di ricerca -
tel. 02/72342992).

                              Art. 13.
 
Pubblicita'
 
Il presente bando e' pubblicato presso gli Albi ufficiali
dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore e via internet, presso il
sito web dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore all'indirizzo
http://www. unicatt.it/concorsi/.

                              Art. 14.
 
Norme finali
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si
applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.
Milano, 16 aprile 2003
Il rettore: Ornaghi

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