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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, a complessivi centodieci posti di
sottottenente in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale
dell'Arma dei carabinieri.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.66 del 21/8/2001
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:001E7595
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:110
Scadenza:20/9/2001
Tags:IN EVIDENZA

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e
riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 10 febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche
sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei
graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della Guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di Stato, agli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei
carabinieri e successive modificazioni;
Vista la legge 28 marzo 1997, n. 85, concernente disposizioni in
materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del
trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche
equiparate delle Forze di polizia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente
il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed
infermita' che sono causa di non idoneita';
Vista la direttiva tecnica 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare, emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva 19 aprile 2000 della Direzione generale della
sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente
il riordino dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente
il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, emanato in
applicazione dell'art. 5, comma 2, del sopracitato decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente, tra l'altro, i
titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai
concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalita' di svolgimento
delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di
merito, nonche' la composizione delle commissioni esaminatrici,
modificato con decreto ministeriale 11 maggio 2001;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova di preselezione
cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova
noti abbia luogo, per motivi di economicita' e di speditezza
dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande
presentate nel rispettivo concorso venisse ritenuto compatibile con
le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri e con i termini di
conclusione della relativa procedura concorsuale;
Ritenuto che, qualora abbia luogo detta prova, l'ammissione alle
successive prove scritte di concorrenti in misura non superiore a
dieci volte quello dei posti previsti nel rispettivo concorso offra
adeguata garanzia di selezione,
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 26 gennaio
1998, "Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare del Ministero della difesa".
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il
reclutamento di sottotenenti in servizio permanente effettivo nel
ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri:
a) concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di
trentacinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo
speciale dell'Arma dei carabinieri, con riserva di ventitre posti a
favore degli appartenenti al ruolo ispettori nella qualifica e nei
gradi di luogotenente, maresciallo aiutante sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza, maresciallo capo e maresciallo ordinario in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e di otto posti a
favore degli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei
carabinieri vincolati alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di cui al successivo art. 4, comma 1,
alla ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980,
n. 574, citata nelle premesse;
b) concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di
settantacinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel
ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, riservato al personale del
ruolo ispettori nella qualifica e nei gradi di luogotenente,
maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza,
maresciallo capo e maresciallo ordinario in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri.

                               Art. 2.
 
Svolgimento dei concorsi
 
1. Lo svolgimento di entrambi i concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettere a) e b) prevede:
a) prova di preselezione;
b) due prove scritte;
c) valutazione dei titoli di merito;
d) accertamenti sanitari;
e) accertamenti attitudinali;
f) prova orale;
g) prova orale facoltativa di lingua straniera, a scelta del
candidato tra inglese, francese, spagnolo e tedesco.

                               Art. 3.
 
Requisiti
 
1. Al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
possono partecipare:
a) gli ufficiali subalterni di complemento in servizio o in
congedo dell'Arma dei carabinieri che non vengano a superare il
trentaduesimo anno di eta' alla data del 31 ottobre 2001. Detti
ufficiali devono aver ultimato il servizio di prima nomina alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione
al concorso di cui al successivo art. 4, comma 1;
b) i luogotenenti, i marescialli aiutanti sostituti ufficiali
di pubblica sicurezza, i marescialli capi ed i marescialli ordinari
in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che abbiano
riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a
"superiore alla media" ovvero, in rapporti informativi, giudizi
equivalenti e che abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4,
comma 1, il ventiseiesimo anno di eta' e non vengano a superare alla
data del 31 ottobre 2001 il quarantesimo anno di eta' e che siano in
possesso di un titolo di studio avente durata quinquennale che
consenta l'iscrizione all'Universita' oppure di un titolo di studio
avente durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per
l'accesso all'Universita' dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910 e successive modificazioni. La partecipazione al concorso di
coloro che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio
prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito a quelli sopraindicati.
2. Al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)
possono partecipare i luogotenenti, i marescialli aiutanti sostituti
ufficiali di pubblica sicurezza, i marescialli capi e i marescialli
ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, che siano
in possesso di un titolo di studio avente durata quinquennale che
consenta l'iscrizione all'universita' oppure di un titolo di studio
avente durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per
l'accesso all'universita' dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910, e successive modificazioni, che abbiano riportato nell'ultimo
biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media"
ovvero, in rapporti informativi, giudizi equivalenti e che abbiano
compiuto, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di cui al successivo art. 4, comma 1, il ventiseiesimo
anno di eta' e non vengano a superare alla data del 31 ottobre 2001
il cinquantesimo anno di eta'. La partecipazione al concorso di
coloro che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio
prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito a quelli sopraindicati.
3. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti massimi di eta' sopraindicati.
4. Tutti i concorrenti devono essere riconosciuti in possesso
della piena idoneita' psicofisica ed attitudinale al servizio
militare quali ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei
carabinieri ed avere una statura non inferiore a metri 1,70.
5. I medesimi devono:
a) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta
richieste dall'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53 e non aver
tenuto i comportamenti previsti dall'art. 17, comma 2, della legge
11 luglio 1978, n. 382, citata nelle premesse, da accertarsi
d'ufficio, con le modalita' previste dalla vigente normativa,
dall'Arma dei carabinieri;
b) non essere imputati per delitti non colposi ovvero
sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, ne' trovarsi in
situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione
dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
c) non essere stati dichiarati non idonei all'avanzamento
ovvero avervi rinunciato.
6. Gli appartenenti al ruolo ispettori che intendano partecipare
ad entrambi i concorsi di cui al precedente art. 1, dovranno
presentare distinte domande.

                               Art. 4.
 
Presentazione delle domande. Termini e modalita'
 
1. Le domande di ammissione ai concorsi dovranno essere:
a) redatte sull'apposito modulo (fac-simile in allegato "A",
che costituisce parte integrante del presente decreto, disponibile
anche sul sito web www.carabinieri.it);
b) sottoscritte dagli interessati (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).
La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non
accoglimento della medesima;
c) spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
1a Divisione reclutamento ufficiali - 2a Sezione, presso il Comando
generale dell'Arma dei carabinieri Centro nazionale di selezione e
reclutamento, viale Tor di Quinto n. 65 - 00191 Roma, a pena di
decadenza, entro i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
2. Gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli
appartenenti al ruolo ispettori dovranno, altresi', presentare copia
della domanda di partecipazione al comando del reparto/ente presso il
quale sono in forza, per consentire al medesimo di curare le
incombenze di cui al successivo art. 5.
3. I concorrenti residenti all'estero potranno compilare la
domanda anche su modello non conforme, purche' contenente gli stessi
dati di cui all'allegato "A" ed inoltrarla, tramite le autorita'
diplomatiche e consolari, entro il medesimo termine. I militari in
servizio, impiegati all'estero, in localita' ove non vi siano le
predette autorita', potranno presentare la domanda al comando di
appartenenza, che provvedera' a trasmetterla immediatamente al
predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, dopo avervi
apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi per la data
di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della
domanda da parte dell'autorita/comando ricevente.
4. Nella domanda i candidati, consapevoli delle conseguenze
penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni
mendaci, dovranno dichiarare nella domanda:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita), la residenza ed il codice fiscale e, qualora in servizio,
numero di matricola meccanografica;
b) la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova
facoltativa (una sola a scelta tra inglese, francese, tedesco e
spagnolo);
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile;
e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso
contrario, dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico ed
ogni eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale. I
candidati dovranno impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento ed al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
- 2a Sezione, qualsiasi variazione della loro posizione giudiziaria
che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino
alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo;
g) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado
posseduto, con il relativo voto;
h) grado, reparto/ente (se in servizio) o distretto militare di
appartenenza (se in congedo). Gli ufficiali di complemento in congedo
dovranno indicare anche il corso A.U.C. di provenienza e la data di
congedamento;
i) l'eventuale posizione, se ufficiali, di vincolati alla ferma
biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574,
con l'indicazione della data di decorrenza della ferma;
j) il possesso di eventuale/i titolo/i di merito che ritengano
utile/i ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo
art. 11;
k) il possesso di eventuale/i titolo/i di preferenza tra quelli
indicati nell'allegato "C", che costituisce parte integrante del
presente decreto;
l) il recapito al quale desiderano ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, possibilmente, del numero telefonico.
I concorrenti dovranno, altresi', segnalare tempestivamente al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento, viale Tor di Quinto n. 65 -
00191 Roma, a mezzo telegramma o fax (06/3356.6906) ogni variazione
dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del
concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dei
recapito da parte dei concorrenti oppure da mancata o tardiva
comunicazione dei cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. Il concorrente, qualora lo desideri, ha facolta' di allegare
alla domanda di partecipazione al concorso ogni atto o documento
ritenuto utile, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva,
rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' richiedere, tramite il Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento, la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e
spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per
vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda
riportato nel gia' citato allegato "A" al presente decreto.

                               Art. 5.
 
Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio
 
1. I Comandi che abbiano ricevuto dai concorrenti in servizio
copia della domanda di partecipazione al concorso dovranno provvedere
a trasmettere al piu' presto possibile, e comunque non oltre il
quindicesimo giorno dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di cui al precedente art. 4, al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento, viale Tor di Quinto n. 65 - 00191 Roma, i seguenti
documenti aggiornati a detta data:
a) copia del libretto personale, copia dello stato di servizio,
attestazione e dichiarazione di completezza, per gli ufficiali;
b) copia della cartella personale, copia del foglio
matricolare, attestazione e dichiarazione di completezza, per gli
appartenenti al ruolo ispettori.
2. Per i concorrenti che siano ufficiali in congedo la
documentazione di cui alla lettera a) del precedente, comma 1, sara'
acquisita d'ufficio dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri -
Centro nazionale di selezione e reclutamento.
3. Della suddetta trasmissione dei documenti di cui al
precedente, comma 1, dovra' essere data notizia, per conoscenza, al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 2a Sezione.

                               Art. 6.
 
Esclusione dal concorso
 
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi candidato che non fosse ritenuto in possesso dei prescritti
requisiti.

                               Art. 7.
 
Commissioni
 
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le
seguenti commissioni:
a) la commissione esaminatrice, unica per entrambi i concorsi,
per la valutazione della prova di preselezione, per le prove scritte,
per la valutazione dei titoli, per le prove orali e per la formazione
delle graduatorie;
b) la commissione, unica per entrambi i concorsi, per gli
accertamenti sanitari;
c) la commissione, unica per entrambi i concorsi, per gli
accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente, comma 1, lettera a) sara'
composta da:
un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
tre ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri, membri;
un docente di materie letterarie, membro aggiunto per le prove
scritte di cultura generale e di cultura tecnico-professionale;
un docente o esperto di diritto, membro aggiunto per la prova
orale;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri,
di grado non inferiore a capitano o un dipendente civile
dell'Amministrazione della difesa, appartenente all'area funzionale
"C", con profilo professionale corrispondente almeno alla posizione
"C/2", segretario senza diritto di voto.
3. La commissione del Centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli
accertamenti sanitari di cui al precedente, comma 1, lettera b) sara'
composta da:
un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello, presidente;
due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado
o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario.
Alla commissione potranno essere aggregati in qualita' di membri
aggiunti uno o piu' medici specialisti.
4. La commissione del centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli
accertamenti attitudinali di cui al precedente, comma 1, lettera c)
sara' composta da:
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente;
ufficiali dell'Arma dei carabinieri con qualifica di perito
selettore attitudinale e ufficiali psicologi iscritti all'albo,
membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il
meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario.

                               Art. 8.
 
Documenti di riconoscimento
 
1. Agli accertamenti sanitari ed attitudinali ed alle prove
d'esame i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' od altro
documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di
validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

                               Art. 9.
 
Prova di preselezione
 
1. I concorrenti che abbiano presentato domanda di partecipazione
ed a cui non sia stata data comunicazione di esclusione dovranno
sostenere, per ognuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, una
prova di preselezione, di cui all'allegato "B", che costituisce parte
integrante del presente decreto. Detta prova consistera' nella
somministrazione di un test comprendente almeno ottanta domande di
cultura generale (argomenti di attualita', storia, geografia,
educazione civica e scienze), di logica deduttiva, di ragionamento
verbale, di conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse e su elementi di conoscenza di una lingua
straniera. La prova e' intesa ad accertare, la conoscenza di
argomenti di attualita', storia, geografia, educazione civica,
scienze e delle lingua straniera prescelta, nonche' della capacita'
di ragionamento dei concorrenti.
2. Il calendario e la sede della suddetta prova saranno resi noti
con avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale - del 19 ottobre 2001 con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale -
4a serie speciale - del 19 ottobre 2001 tale pubblicazione potra'
essere rinviata ad una data successiva.
3. I candidati dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora
stabiliti muniti della carta di identita' o di altro documento di
riconoscimento, di cui al precedente art. 8. I candidati assenti al
momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso.
4. Per lo svolgimento della prova saranno osservate le
disposizioni contenute nel provvedimento dirigenziale del Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione
dell'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio
2001, citato nelle premesse ed, in quanto applicabili, quelle degli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i
membri della Commissione esaminatrice, nonche' portare carta da
scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie. La mancata osservanza di tali prescrizioni comporta
l'esclusione dalla prova con provvedimento della Commissione
esaminatrice. Analogamente verra' escluso il candidato che abbia
copiato, in tutto o in parte, le risposte relative ai test
somministrati.
5. La valutazione di dette prove, con sistema informatizzato,
dara' luogo alla formazione di graduatorie distinte per ciascuno dei
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b). I
candidati, partecipanti al concorso di cui alla lettera a) del,
comma 1, del precedente art. 1, classificatisi nei primi
trecentocinquanta posti della relativa graduatoria e quelli che
abbiano eventualmente riportato lo stesso punteggio del concorrente
collocato al trecentocinquantesimo posto, saranno ammessi alle
successive prove. I candidati, partecipanti al concorso di cui alla
lettera b), del comma 1, del precedente art. 1, classificatisi nei
primi settecentocinquanta posti della relativa graduatoria e quelli
che abbiano eventualmente riportato lo stesso punteggio del
concorrente collocato al settecentocinquantesimo posto, saranno
ammessi alle successive prove.
6. I candidati che saranno ammessi a sostenere le prove scritte
riceveranno, entro il mese successivo alla data di svolgimento della
prova di preselezione, comunicazione indicante l'esito di detta
prova. I candidati che non abbiano ricevuto, nel termine predetto,
tale comunicazione potranno chiedere informazioni sull'esito della
prova di preselezione al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico -
Palazzo Esercito, via XX settembre n. 123/A - 00187 Roma,
tel. 06/47355941, ovvero al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico, piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 06/80982935 - 06/80982936, oppure
consultando il sito web www.carabinieri.it> 7. La prova di preselezione di cui al presente articolo non avra'
luogo qualora:
il numero delle domande di partecipazione al concorso di cui
alla lettera a) del, comma 1, del precedente art. 1 sia inferiore a
cinquecento unita';
il numero delle domande di partecipazione al concorso di cui
alla lettera b) del, comma 1, del precedente art. 1 sia inferiore a
mille unita'.
Qualora la prova di preselezione in uno o entrambi i concorsi non
dovesse aver luogo, il relativo avviso sara' pubblicato nella gia'
indicata Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 19 ottobre 2001
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

                              Art. 10.
 
Prove scritte
 
1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1 del
presente decreto i concorrenti dovranno sostenere le seguenti prove
scritte:
a) prova scritta di cultura generale;
b) prova scritta di cultura tecnico-professionale.
2. I programmi della seconda prova scritta sono riportati
nell'allegato "B", che costituisce parte integrante del presente
decreto.
3. Con avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale - del 14 dicembre 2001 verra' data comunicazione dei
giorni, dell'ora e della sede in cui i candidati dovranno presentarsi
per sostenere le prove scritte. Detta comunicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa
Gazzetta Ufficiale, - 4a serie speciale - del 14 dicembre 2001 tale
pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva.
4. Nel caso in cui si sia svolta la prova di preselezione di cui
al precedente art. 9, i candidati ammessi a sostenere le prove
scritte, come indicato nel medesimo art. 9, comma 5, riceveranno la
relativa comunicazione.
5. Qualora la prova di preselezione non sia stata svolta, i
candidati che hanno presentato domanda di partecipazione ed a cui non
sia stata data comunicazione di esclusione per altra causa, dovranno
presentarsi, senza alcun preavviso entro le ore 7,30 di ciascuno dei
giorni indicati nell'avviso di cui al precedente comma 3, muniti di
carta di identita' o di altro documento di riconoscimento munito di
fotografia, in corso di validita'.
6. Essi dovranno portare una penna a sfera ad inchiostro
indelebile blu o nero, mentre la carta sara' loro fornita sul posto.
7. I candidati assenti al momento dell'inizio delle prove saranno
senz'altro esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
8. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle predette
prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13,
14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
9. Le prove scritte si intenderanno superate se i candidati
avranno riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a
18/30.
10. I candidati che non abbiano superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno chiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire dal
sessantesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle prove,
al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - Ufficio relazioni con il pubblico - Palazzo Esercito, via
XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, tel. 06/47355941, ovvero al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio
relazioni con il pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma,
tel. 06/80982935 - 06/8098.2936, ovvero consultando il sito web
www.carabinieri.it.>

                              Art. 11.
 
Valutazione dei titoli
 
1. Saranno valutati dalla Commissione esaminatrice di cui al
precedente art. 7, comma 2, i titoli dei soli candidati che abbiano
sostenuto entrambe le prove scritte.
2. La Commissione provvedera' alla valutazione dei titoli
assegnando a ciascun candidato un punteggio, espresso in trentesimi,
fino ad un massimo di 10/30, cosi' ripartito:
a) durata e qualita' del servizio militare prestato, da
valutare in base alla documentazione matricolare e caratteristica:
fino a 6 punti;
b) titolo di studio: fino a 2 punti;
c) eventuali altri titoli e benemerenze: fino a 2 punti.
3. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e, qualora non
desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica,
dovranno essere espressamente dichiarati nella domanda.

                              Art. 12.
 
Accertamenti sanitari
 
1. I partecipanti a ciascuno dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettere a) e b), che avranno superato le prove
scritte saranno sottoposti presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 65 -
Roma, a cura della Commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b), all'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio
militare quali ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei
carabinieri.
2. L'idoneita' sanitaria dei concorrenti sara' accertata con le
modalita' previste dal decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, e
con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione
dell'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio
2001, entrambi citati nelle premesse.
3. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presentera',
salvo giustificato motivo da documentare entro il giorno di
presentazione, nella sede, nel giorno e all'ora stabiliti per gli
accertamenti sanitari sara' considerato rinunciatario e quindi
escluso dal concorso.
4. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari,
che sara' comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei saranno
esclusi dal concorso.

                              Art. 13.
 
Accertamenti attitudinali
 
1. I candidati giudicati fisicamente idonei saranno sottoposti ad
accertamenti attitudinali, per il riconoscimento delle qualita'
indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale dell'Arma
dei carabinieri in servizio permanente da parte della commissione di
cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c).
2. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel
piu' volte citato provvedimento diigenziale del comandante generale
dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2,
comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001.
3. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presentera',
salvo giustificato motivo da documentare entro il giorno di
presentazione, nella sede, nel giorno e all'ora stabiliti per gli
accertamenti attitudinali sara' considerato rinunciatario e quindi
escluso dal concorso.
4. Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e'
definitivo. Pertanto i candidati giudicati non idonei saranno esclusi
dal concorso.
5. I candidati, che, appartenenti al ruolo ispettori e
concorrenti per entrambi i concorsi, risultino idonei alle prove
scritte previste per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a), saranno sottoposti una sola volta agli accertamenti di cui al
precedente art. 13 ed al presente articolo., ed i relativi risultati
saranno validi anche per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b).

                              Art. 14.
 
Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera
 
1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale prevista per
ciascun concorso i candidati risultati idonei alle prove scritte,
agli accertamenti sanitari ed attitudinali.
2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nel gia'
citato allegato "B" al presente decreto, avra' luogo nella sede e nei
giorni che saranno resi noti agli interessati con lettera
raccomandata o telegramma.
3. La prova orale si intendera' superata se il candidato avra'
riportato una votazione di almeno 18/30.
4. I candidati che, senza giustificato motivo, da documentare
entro il giorno di presentazione, non si presentassero alla prova
orale saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
5. La prova orale facoltativa di lingua straniera, per i
concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di
partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate
nel gia' citato allegato "B" al presente decreto.
6. Ai concorrenti che supereranno detta prova sara' assegnata una
votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrispondera' il
seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui
ali successivo art. 17:
da 18 a 20,999 = 0,25;
da 21 a 23,999 = 0,50;
da 24 a 26,999 = 0,75;
da 27 a 30,000 = 1,00.

                              Art. 15.
 
Licenza
 
1. I candidati che siano militari in servizio fruiranno della
licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove/accertamenti previsti per il concorso di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), nonche' al tempo strettamente
necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette
prove/accertamenti e per il rientro in sede. Le spese per i viaggi da
e per le sedi delle prove/accertamenti, sono a carico dei candidati
medesimi che potranno rivolgersi ai Comandi carabinieri, per ottenere
il rilascio dello scontrino per fruire dell'agevolazione ferroviaria
in applicazione della tariffa 4.
2. Gli appartenenti al ruolo ispettori che partecipano al
concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), saranno muniti dai
Comandi di appartenenza di certificato di viaggio per il tempo
strettamente necessario per l'espletamento delle prove/accertamenti
concorsuali, il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno dette
prove/accertamenti e il rientro nelle sedi di servizio. Perderanno il
diritto al rimborso ed alla indennita' coloro che non si
presenteranno senza giustificato motivo a tali prove/accertamenti
nonche' coloro che saranno espulsi durante la prova di preselezione e
quelle scritte d'esame.

                              Art. 16.
 
Graduatorie
 
1. La graduatoria degli idonei in ciascuno dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), sara' formata dalla
Commissione esaminatrice in base alla somma:
dei voti riportati nelle due prove scritte;
del voto riportato nella prova orale;
dell'eventuale punteggio riportato nella prova orale
facoltativa di lingua straniera;
del punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui
all'art. 11.
2. Nel formare la graduatoria del concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera a) la Commissione esaminatrice terra' conto
delle riserve di posti previste per gli appartenenti al ruolo degli
ispettori e per gli ufficiali di complemento vincolati alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande alla ferma
biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574.
I posti eventualmente non ricoperti dai riservatari saranno
devoluti a favore delle altre categorie di candidati secondo l'ordine
della graduatoria di merito del concorso.
3. Dette graduatorie saranno approvate con distinti decreti
dirigenziali.
4. Fermo restando quanto indicato nel precedente, comma 3, a
parita' di merito si applicheranno, in sede di approvazione delle
graduatorie di merito, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli
di preferenza e' riportato nel gia' citato allegato "C" al presente
decreto.
5. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

                              Art. 17.
 
Nomina
 
1. Gli idonei che in ciascuna delle graduatorie di cui al
precedente art. 16 saranno compresi nel numero dei posti messi a
concorso, saranno dichiarati vincitori e nominati, dopo che sara'
stata acquisita alluopo l'autorizzazione del Presidente del Consiglio
dei Ministri prescritta dalla normativa vigente, sottotenenti in
servizio permanente effettivo nel ruolo speciale dell'Arma dei
carabinieri, con anzianita' assoluta nel grado stabilita dai decreti
di nomina i quali saranno immediatamente esecutivi e con anzianita'
relativa secondo l'ordine della graduatoria del concorso.
2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via
provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la nomina e saranno ammessi a frequentare un
corso applicativo di durata non inferiore a sei mesi.
3. All'atto della presentazione i vincitori, qualora non gia' in
servizio permanente, saranno tenuti a rilasciare dichiarazione con la
quale contraggono una ferma di tre anni, ai sensi dell'art. 10,
comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. La mancata
sottoscrizione di detta ferma determinera' la revoca della nomina.
4. Al superamento del corso applicativo gli ufficiali hanno
l'obbligo di contrarre una nuova ferma di anni cinque che assorbe
quella da espletare.
5. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base all'ordine della
graduatoria finale del corso stesso.
6. I frequentatori che non supereranno il corso applicativo:
a) se provenienti dal ruolo degli ispettori, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tal
caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dagli ufficiali di complemento, saranno
collocati in congedo.

                              Art. 18.
 
Accertamento dei requisiti
 
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 17, comma 2, l'amministrazione provvedera' a richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto
dichiarato dal concorrente, risultato vincitore del concorso, nella
domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte.
Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente,
comma 1, emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

                              Art. 19.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento, viale Tor di Quinto n. 65 -
00191 - Roma, per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche' in caso di esito
positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore del centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma
dei carabinieri, responsabile del trattamento. Titolare del
trattamento e' il Direttore generale della Direzione generale per il
personale militare.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2001
Il vice direttore generale: Pagano

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