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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Selezione riservata agli assistenti capo con almeno un anno di
servizio nella qualifica, per complessivi 1.040 posti (818 uomini e
222 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei
sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.12 del 11/2/2000
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:000E1032
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:12/3/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

IL   DIRETTORE   GENERALE   del   Dipartimento   dell'Amministrazione
penitenziaria
 
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1999, n. 82, recante il "Regolamento di servizio del Corpo di polizia
penitenziaria;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
Visto il decreto legge 3 febbraio 1993, n. 29;
Vista la legge 16 ottobre 1993, n. 321;
Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,
n. 395;
Visto il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 200;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto l'art. 16 del citato d.lgs. 443/1992, cosi' come modificato
dall'art. 3 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 200, che prevede al comma
1, lett. b) che la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei
sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria si consegue nel
limite del 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno,
mediante superamento di apposito corso di formazione
tecnico-professionale di durata non inferiore a tre mesi, al quale
sono ammessi, a domanda, e previa selezione consistente in risposte a
questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di
preparazione culturale e professionale, gli assistenti capo che
abbiano compiuto almeno un anno di servizio nella qualifica, i quali,
nei due anni precedenti, non abbiano riportato sanzioni disciplinari
piu' gravi della deplorazione ed abbiano riportato un giudizio
complessivo non inferiore a "buono";
Visto il decreto ministeriale n. 510 del 30 dicembre 1998,
contenente "Regolamento recante norme per l'espletamento del concorso
e della selezione previste dall'art. 16, lett. a) e lett. b), del
d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, per la nomina alla qualifica di vice
sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione
delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame nonche'
le modalita' di attuazione e i programmi del corso";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 251
del 22 ottobre 1999, concernente la programmazione trimestrale delle
assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, ed in particolare
l'art. 3 che ha autorizzato l'Amministrazione penitenziaria a bandire
procedure selettive per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo
dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria a complessivi
ottocentosessanta posti (642 uomini e 218 donne) riservati agli
assistenti capo che abbiano compiuto almeno un anno di servizio nella
qualifica, ed in possesso degli ulteriori requisiti di cui
all'art. 16, comma 1, lett. b) del d.lgs. 30 ottobre 1992;
Visto l'art. 20, comma 1, lett. d) della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, in virtu' del quale non e' piu' previsto il ricorso alla
disciplina autorizzatoria per consentire l'avvio delle procedure
selettive interne riservate al personale gia' in servizio con diversa
qualifica o livello;
Considerato che alla data del presente decreto risultano vacanti
nel ruolo dei sovrintendenti per complessivi 1485 posti, da coprire,
ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, nel
limite del 30%, mediante il ricorso a procedure concorsuali interne,
e, per il restante 70%, mediante il ricorso a procedure selettive;
Ritenuto, per quanto sopra di dover determinare, il numero dei
posti per i quali procedere alla selezione a complessivi
millequaranta posti (818 uomini e 222 donne);
Ritenuto, altresi', in applicazione dell'art. 16, comma 4, del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato
dall'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, di far
riserva di aumento del numero dei posti in relazione a quelli che si
renderanno disponibili a seguito della definizione del concorso
interno indetto con P.D.G. 18 gennaio 2000;
 
Decreta:
 
Art. 1.
1. E' indetta una selezione, consistente in risposte ad un
questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di
preparazione culturale e professionale dei candidati, per complessivi
1040 posti (818 uomini e 222 donne) per la nomina alla qualifica
iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia
penitenziaria.

                               Art. 2.
1. Alla selezione di cui sopra e' ammesso il personale del Corpo
di polizia penitenziaria, in possesso dei seguenti requisiti:
a) assistente capo che abbia compiuto almeno un anno di
servizio nella qualifica;
b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, la sanzione della
deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave;
d) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio
complessivo non inferiore a "buono".
2. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione.
3. E' escluso dalla selezione, a norma dell'articolo 93 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il
personale sospeso cautelarmente dal servizio.

                               Art. 3.
1. Tutti i candidati si intendono ammessi alle prove con riserva
dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla selezione.
2. L'Amministrazione ha facolta' di disporre, in ogni momento,
con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto
dei requisiti prescritti dal bando.

                               Art. 4.
1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte su carta
libera, secondo il modello allegato - che fa parte integrante del
presente bando - e dirette al Dipartimento della amministrazione
penitenziaria - Ufficio Centrale del Personale Div. III - Sez. F,
devono essere presentate alla Direzione dell'Istituto di
appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorre dal giorno successivo alla data della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4a serie speciale "Concorsi ed esami".

                               Art. 5.
1. La data, l'ora, nonche' la sede o le sedi in cui i candidati
dovranno presentarsi per sostenere la predetta selezione saranno
comunicati in tempi utili dall'Amministrazione.
2. Non saranno ammessi a sostenere la prova coloro i quali si
presenteranno in giorno ed ora diversi da quelli stabiliti.

                               Art. 6.
1. Per lo svolgimento delle prove selettive si applicano, per
quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 87, 88, 89, 90, 91
e 93 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
2. La Commissione esaminatrice e' composta da un presidente
scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente
in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
e da altri tre funzionari con qualifica non inferiore alla ottava.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore
all'ottava, in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria.
4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille
unita', la commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il
presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario
aggiunto.
5. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di
uno dei componenti o del segretario della commissione e delle
sottocommissioni, puo' essere prevista la nomina di uno o piu'
componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da
effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione
esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.

                               Art. 7.
1. La selezione consiste in un questionario articolato in domande
a risposta sintetica e/o a scelta multipla, vertenti, per il trenta
per cento su argomenti di cultura generale e per la restante parte su
materie professionali.
2. Le materie che possono formare oggetto del questionario sono:
a) cultura generale: italiano, storia, educazione civica,
geografia fisica, politica ed economica d'Italia;
b) preparazione professionale: diritto penale, procedura
penale, diritto penitenziario ed ordinamento dell'Amministrazione
penitenziaria.
3. Ai fini della predisposizione delle domande a scelta multipla,
l'Amministrazione puo' avvalersi della consulenza di enti pubblici o
di privati specializzati nel settore.
4. La commissione stabilisce, preventivamente, il numero delle
domande da predisporre, la durata ed i criteri di valutazione della
prova e di attribuzione dei punteggi.
5. La correzione degli elaborati puo' essere effettuata anche a
mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di
lettura ottica.
6. La prova s'intende superata se il candidato riporta una
votazione non inferiore a sei decimi.

                               Art. 8.
1. Sulla base del punteggio acquisito alla prova selettiva, la
commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione dei
candidati che hanno superato la selezione.
2. A parita' di punteggio ha la precedenza il concorrente con la
qualifica piu' elevata ed a parita' di qualifica il piu' anziano in
ruolo.
3. Riconosciuta la regolarita' dei procedimenti, con
provvedimento ministeriale e' approvata la graduatoria dei vincitori
e degli idonei alla selezione.
4. I posti rimasti scoperti al termine del concorso indetto ai
sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a) del d.lgs. 30 ottobre 1992,
n. 443, sono portati in aumento all'aliquota disponibile riservata al
personale ammesso a partecipare alla selezione indetta con il
presente decreto.

                               Art. 9.
1. I vincitori della selezione sono avviati a frequentare il
corso di formazione tecnico - professionale della durata di cinque
mesi, comprensivi di un periodo di "formazione in sede di lavoro",
previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443.
2. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nella
sede e nel termine assegnati per la frequenza del corso comporta
l'esclusione dal medesimo.
3. Al termine del corso i partecipanti sostengono un esame
finale. Il personale che ha superato gli esami di fine corso ottiene
la nomina nella qualifica iniziale nel ruolo dei sovrintendenti,
secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso.
4. I vice sovrintendenti cosi' nominati, seguono nel ruolo quelli
nominati in attuazione dell'art. 16, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
5. Ottenuta la nomina, i vice sovrintendenti raggiungono la sede
di servizio a ciascuno di essi assegnata.
Il presente decreto sara' sottoposto al visto del competente
organo di controllo.
Roma, 19 gennaio 2000
p. Il direttore generale: Mancuso

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